Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.90

 

cr

Lugano

20 maggio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1 giugno 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 3 maggio 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1972, in precedenza attivo in qualità di aiuto cuoco, in data 5 luglio 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti a causa di “problemi alla schiena (doppio intervento)” (doc. 5/1-9).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia internistica e psichiatrica a cura del SMR (doc. 37), seguita da una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 72), l’Ufficio AI, con decisione del 2 dicembre 2011, ha assegnato all’assicurato una rendita intera di invalidità (grado AI del 72%) dal 1° ottobre 2010 al 30 aprile 2011, effettivamente versata solo a decorrere dal 1° gennaio 2011 essendo la domanda stata presentata in maniera tardiva (doc. A).

 

                                         Tale decisione è stata confermata da questo Tribunale con sentenza 32.2012.6 dell’11 ottobre 2012, cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.2.   In data 8 marzo 2016 l’assicurato – il quale nel frattempo aveva reperito un’attività lavorativa, a tempo pieno, quale addetto alle pulizie, perdurata dall’11 marzo 2013 al 31 maggio 2016 (doc. 152 inc. AI e doc. 39 inc. disoccupazione) – ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI, facendo valere un peggioramento delle proprie condizioni di salute (doc. 131 inc. AI).

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una perizia pluridisciplinare affidata al SAM, seguita da un complemento peritale sempre da parte degli stessi specialisti del SAM, con progetto di decisione del 4 gennaio 2018 (doc. B), confermato con decisione del 3 maggio 2018 (doc. A), l’Ufficio AI ha rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità.

 

                               1.4.   Con tempestivo ricorso del 1° giugno 2018 l’assicurato, rappresentato dal RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione per la messa in atto di ulteriori approfondimenti dal profilo medico.

 

                                         Sostanzialmente, la rappresentante del ricorrente ha contestato gli aspetti medici, ritenendo che la perizia eseguita dai medici del SAM non possa essere considerata pienamente probante ed essere posta a fondamento della decisione circa il diritto alle prestazioni dell’interessato.

                                         A suo avviso, in particolare, appare indispensabile una nuova valutazione reumatologica per stabilire se vi sia stato un peggioramento alla luce della nuova RMN lombare.

                                         Inoltre, anche la sindrome del dolore cronico, così come pure la sindrome ansioso-depressiva dell’interessato, necessitano di una rivalutazione, come ben evidenziato dalla dr.ssa __________.

                                         Infine, la valutazione del SAM appare lacunosa, secondo la rappresentante del ricorrente, avendo del tutto omesso di valutare gli aspetti ortopedici, nonostante un’esplicita richiesta al riguardo rifiutata dall’UAI in data 10 marzo 2017.

                                         La rappresentante del ricorrente ha considerato inaccettabili le conclusioni alle quali è giunta la perizia peritale del SAM a proposito di una capacità lavorativa residua dell’assicurato del 90% in attività adeguate, chiedendosi come sia “possibile che a distanza di 6 anni, dopo che sono state diagnosticate nuove patologie e un oggettivo peggioramento dello stato di salute e algico dell’assicurato, le conclusioni odierne in merito alla capacità lavorativa residua dello stesso definiscano una capacità lavorativa in ambito usuale e adeguato più ampia?”.

                                         La rappresentante dell’assicurato ha, quindi, chiesto che lo stato di salute dell’interessato, costantemente peggiorato, venga rivalutato dall’amministrazione o che, nella denegatissima ipotesi in cui ciò non avvenga, venga quantomeno ordinato un nuovo apprezzamento delle concrete possibilità di ricollocamento nel mondo del lavoro, a suo modo di vedere inesistenti (doc. I).

 

                               1.5.   Con risposta del 22 giugno 2018, l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della propria decisione, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV).

 

                               1.6.   In data 26 giugno 2018, la rappresentante dell’assicurato ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare, riconfermando integralmente le richieste ricorsuali (doc. VI).

 

                                         Tali considerazioni sono state trasmesse all’amministrazione (doc. VII), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità.

 

                                         Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

 

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

 

                               2.2.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

 

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                        

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

 

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

 

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

 

                                         Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

 

                               2.3.   Dalla documentazione prodotta agli atti è emerso che al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurato l’Ufficio AI, sentito il medico SMR, ha ritenuto indicato procedere con una perizia pluridisciplinare a cura del SAM.

                                         Dal referto datato 5 ottobre 2017 risulta che il SAM ha fatto capo a tre consultazioni specialistiche di natura neurologica (dr. __________), reumatologica (dr. __________) e psichiatrica (dr. __________).

                                         Sulla base delle risultanze dei consulti, eseguiti presso il SAM sull’arco di cinque giorni, gli specialisti interessati hanno posto quali diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa quelle di “1. Sindrome panvertebrale con componente spondilogena, cronica, in minime alterazioni degenerative al rachide; disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi sinistro-convessa lombare); decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità (peso 95 kg/statura 170 cm);

                                         2. Periartropatia omeroscapolare bilaterale in esiti da artroscopia con riparazione di rottura del sovraspinoso, resezione acromioclaveare con decompressione sottoacromiale per artrosi acromioclaveare con conflitto sottoacromiale spalla ds, il 5 ottobre 2016; alterazioni degenerative tendinee ai muscoli della cuffia rotatoria della spalla sin.; 3. Coxartrosi secondaria a sin. in rottura con distacco del labbro acetabolare anteriore; displasia della testa femorale con lieve retroversione; riduzione dell’offset femorale; obesità (peso 95 kg/statura 170 cm)”, mentre quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “disturbo misto di personalità (ICD10-F61.0); dolori cronici al cingolo scapolare bilateralmente e prossimalmente alla gamba sin. non spiegati da patologia neurologica; stato da intervento decompressivo del nervo mediano ds per sindrome del tunnel carpale, con minima disfunzione sensitivo-motoria residua all’esame elettroneurografico” (pagg. 944-945 inc. AI).

 

                                                      Dopo avere riassunto le singole valutazioni specialistiche esperite durante il soggiorno dell’assicurato presso il SAM; avere constatato un miglioramento, rispetto alla precedente perizia del SAM del 2011, della patologia psichiatrica e la sostanziale invariabilità degli aspetti reumatologici e avere proceduto ad una dettagliata ed esauriente discussione, i periti hanno ritenuto che l’assicurato sia da considerare inabile al lavoro nella misura del 70% nell’ultimo impiego di ausiliario di pulizie, ma abile al lavoro al 90% in attività rispettose dei suoi limiti funzionali (pagg. 953-955 inc. AI).

 

                                         A fronte di nuova documentazione medica prodotta dall’assicurato (cfr. pag. 1056 inc. AI), il dr. __________ del SMR ha chiesto agli specialisti del SAM di valutare se i referti medici in questione fossero o meno in grado di modificare le conclusioni peritali.

                                         Con complemento peritale del 17 novembre 2017, la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________ del SAM, dopo avere interpellato direttamente il dr. __________ e il dr. __________, hanno confermato la correttezza delle risultanze peritali, le quali non venivano rimesse in discussione dalla documentazione medica prodotta dall’assicurato (cfr. pagg. 1057-1061 inc. AI).

                               2.4.   In sede ricorsuale l’assicurato ha contestato la decisione di rifiuto di una rendita, sottolineando di avere subito negli anni un costante peggioramento delle proprie condizioni di salute (soprattutto per quanto concerne le problematiche legate all’anca destra e alla spalla sinistra), motivo per il quale a suo parere appare del tutto incomprensibile come egli possa oggi presentare una capacità lavorativa paradossalmente migliorata rispetto al passato.

                                         A comprova di quanto sostenuto, egli ha trasmesso al TCA il referto del 28 febbraio 2018 della dr.ssa __________ (doc. E); quello del 1° marzo 2018 della dr.ssa __________ (doc. F); quello dell’8 marzo 2018 stilato dal dr. __________ (doc. L) e, infine, quello del 25 aprile 2018 stilato dal dr. __________ (doc. M).

 

                               2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

 

                               2.6.   Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato, non ha motivo per mettere in dubbio l’apprezzamento peritale del SAM del 5 ottobre 2017 e il relativo complemento peritale del 17 novembre 2017.

                                         Tali valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

 

                                         In effetti, questo Tribunale constata che, contrariamente a quanto preteso dalla patrocinatrice del ricorrente - a mente della quale l’istruttoria eseguita dall’Ufficio AI sarebbe carente dal profilo medico - gli accertamenti peritali svolti dagli specialisti del SAM sono stati scrupolosi, hanno tenuto conto di tutte le patologie lamentate dall’assicurato - ivi comprese quelle a livello lombare alle quali ha fatto riferimento l’interessato in sede ricorsuale - e hanno valutato la capacità lavorativa in modo completo e accurato, concludendo per una inabilità lavorativa del 70% nella precedente attività di ausiliario di pulizia, ma per una abilità lavorativa del 90% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

 

                                         Questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il SAM, poi avallate dal SMR, le quali non vengono rimesse in discussione dalla documentazione medica prodotta dall’assicurato in sede ricorsuale.

 

                                         Il TCA rileva, infatti, che nel referto del 28 febbraio 2018 la dr.ssa __________, nel valutare lo stato della spalla destra e sinistra, ha concluso che l’interessato possa essere considerato abile al lavoro al 100% in attività adeguate (cfr. doc. E).

                                         Tale valutazione, pertanto, appare del tutto coerente e conforme alle risultanze peritali poste a fondamento della decisione qui impugnata.

 

                                         Quanto al referto del 1° marzo 2018 - nel quale la dr.ssa __________ ha riscontrato che la RMN del settembre 2017 ha mostrato una discopatia L4-L5 e L5-S1, concludendo che “vista la comparsa di nuovi sintomi a livello lombare ritengo opportuna una nuova valutazione reumatologica per stabilire se vi sia un peggioramento a tale livello tale da compromettere ulteriormente la sua capacità lavorativa” (cfr. doc. F) - questo Tribunale constata che il tema è già stato oggetto di approfondimenti da parte degli specialisti del SAM nel complemento peritale del 17 novembre 2017 (cfr. pag. 1057 inc. AI). 

                                         In tale occasione, infatti, il dr. __________ ha in maniera motivata e convincente spiegato le ragioni per le quali i nuovi esami strumentali eseguiti successivamente all’esame peritale sia a livello della spalla (vedi artrorisonanza magnetica alla spalla sinistra del 13.9.2017), sia a livello lombare (vedi risonanza magnetica del 14.9.2017), non apportano elementi oggettivi in grado di influire sulla valutazione della capacità funzionale e di carico residuo da egli formulata in sede peritale (cfr. pag. 1060 inc. AI).

 

                                         Quanto poi alla circostanza, pure invocata dalla dr.ssa __________, che occorra “considerare quali fattori che peggiorano, oltre alla qualità di vita anche le difficoltà lavorative, la sindrome del dolore cronico e la sindrome ansioso-depressiva cronica, da ritenere eventualmente oggetto di rivalutazione specialistica” (cfr. doc. F, corsivo della redattrice), questo Tribunale rileva che gli aspetti psichici sono stati accuratamente e approfonditamente valutati nel consulto peritale del dr. __________, motivo per il quale non occorre dilungarsi oltre sull’argomento (cfr. STF 9C_50/2019 del 2 maggio 2019).

                                         L’assicurato, del resto, non ha prodotto alcun referto medico specialistico in grado di rimettere in discussione le risultanze peritali del consulente psichiatra del SAM, tale non potendo essere considerato il referto medico della dr.ssa __________, spec. FMH in medicina interna generale.

 

                                         Il TCA ritiene che neppure il referto dell’8 marzo 2018 del dr. __________ sia in grado di rimettere in discussione la valutazione peritale del SAM e, nello specifico, quella del dr. __________.

                                         Il dr. __________, difatti, dopo avere rilevato che l’interessato presenta delle coxalgie all’anca sinistra di lunga data (in paziente vittima di evento frattuario all’età di 4 anni seguito da 3 interventi chirurgici negli anni successivi), non ha contestato la valutazione dei limiti funzionali espressa dal dr. __________, né ritenuto che vi sia stato un peggioramento delle condizioni di salute rispetto a quanto valutato in sede peritale.

                                         Il dr. __________ si è, invece, espresso a proposito del possibile ulteriore procedere terapeutico, spiegando all’interessato che restano sempre valide le possibilità di una medicazione antalgica-antiinfiammatoria o infiltrativa, mentre per quanto riguarda l’eventualità di un procedere chirurgico - conservativo o di intervento di protesi totale (ipotesi quest’ultima da ben valutare) – lo specialista ha consigliato di preliminarmente effettuare “il rinnovo di un bilancio articolare tramite RM nativa (…) confrontandola con quella del 2015 essenzialmente alla ricerca soprattutto di un eventuale peggioramento dello status osteocondrale, dell’apparizione di importanti edemi ossei, consci che persistono pur sempre le alterazioni labbrali. Allo stesso tempo verrà organizzata anche una TAC delle estremità inferiori per valutare i disturbi di torsione del femore prossimale e le estremità inferiori” (doc. L).

                                        

                                         Analogo discorso vale anche per quanto riguarda il referto del 25 aprile 2018 del Prof. dr. __________, il quale non rimette in discussione la valutazione peritale del dr. __________, né l’indicazione da lui posta a proposito dei limiti funzionali dell’interessato. Il Prof. Dr. __________, infatti, si esprime unicamente a proposito dell’opportunità di procedere ad un intervento chirurgico all’anca, a suo parere possibile solo nella forma di una protesi totale dell’anca, rilevando come tuttavia questa soluzione non porterà ad un incremento della capacità lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. M).

 

                                         Il TCA non condivide neppure la critica ricorsuale che vorrebbe dimostrare il carattere lacunoso della perizia SAM vista l’assenza di una valutazione peritale ortopedica.

 

                                         Al riguardo, questo Tribunale rileva che l’Ufficio AI, con scritto del 10 marzo 2017, aveva già correttamente rifiutato di assecondare la richiesta dell’assicurato di essere esaminato nell’ambito della perizia pluridisciplinare affidata al SAM anche da uno specialista in ortopedia, osservando di avere sottoposto la questione al medico SMR il quale si era così espresso: “la perizia deve definire i limiti funzionali dell’assicurato. Non è richiesta una valutazione in merito all’esigibilità di eventuali interventi chirurgici-ortopedici. Per una valutazione dei limiti funzionali derivanti da problematica dell’apparato osteoarticolare una perizia reumatologica risulta essere la scelta migliore. Una valutazione ortopedica dal punto di vista medico risulta superflua” (cfr. doc. H).

                                         Il TCA concorda con tali motivate considerazioni.

                                         Del resto, il Tribunale federale si è già espresso su tale tema nella STF 9C_965/2008 del 23 dicembre 2009 (RtiD II-2010 pag. 208), in cui ha ricordato che la problematica in parola può essere validamente esaminata dall’uno come dall’altro specialista (STF 9C_781/2011 del 14 maggio 2012 consid. 3.3.2). In effetti, i confini dell’area di competenza dell’ortopedico e del reumatologo non sono sempre assolutamente netti, ma possono anche sovrapporsi a seconda delle circostanze (STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011 consid. 5.2.).

 

                                         Infine, altrettanto inconferenti appaiono le contestazioni ricorsuali volte a dimostrare la non affidabilità delle conclusioni peritali del SAM, ritenuto come le stesse abbiano ora posto una capacità lavorativa residua maggiore rispetto al passato, nonostante l’insorgenza di nuove patologie e un – presunto - oggettivo peggioramento dello stato di salute e algico dell’assicurato fatto valere dalla sua rappresentante legale.

                                         Al riguardo, questo Tribunale rileva che, al contrario, raffrontando la precedente perizia SAM del 28 settembre 2011 (cfr. pag 268 e segg inc. AI) e quella attuale del 5 ottobre 2017 (cfr. pag. 897 e segg. inc. AI) emerge che vi è stato un miglioramento degli aspetti psichici (come indicato dal perito psichiatra del SAM, il quale ha espressamente rilevato come “dal termine delle cure al Servizio psico-sociale vi è stato un progressivo contenimento della sintomatologia, dunque è presumibile che da fine 2012 l’assicurato sia stato abile al lavoro”, cfr. pag. 967 inc. AI) e la risoluzione dei problemi afferenti alla fistola anale recidivante presente in passato.

  

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che all’assicurato vada riconosciuta una incapacità lavorativa del 70% nella precedente attività, ma una capacità lavorativa medico-teorica del 90% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

 

                               2.7.   Secondo il parere della consulente IP incaricata, sul mercato generale del lavoro esistono delle attività, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 90% (cfr. rapporto del 2 gennaio 2018, pag. 1074 segg. inc. AI).

 

                                         Con il ricorso, la rappresentante del ricorrente ha rilevato che “tenuto conto della situazione nel suo insieme, a nostro parere non sussiste una concreta possibilità di ri-collocabilità nel mondo del lavoro del ricorrente” (doc. I).

 

                                         Tali contestazioni, peraltro generiche, non possono evidentemente essere condivise da questo Tribunale, posto che, come visto sopra, dal profilo medico la perizia pluridisciplinare del SAM è giunta alla conclusione che l’interessato è sì inabile al lavoro al 70% nella sua precedente attività, ma conserva un’abilità lavorativa del 90% in attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali.

                                         Il TCA evidenzia, inoltre, a proposito della valutazione delle attività compatibili con le limitazioni funzionali indicate in sede medica ancora esigibili dall’assicurato, che, come più volte evidenziato dalla giurisprudenza federale, il consulente in integrazione professionale è la persona che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una simile valutazione (cfr. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 con la quale il TF ha confermato la STCA 32.2012.41 del 24 luglio 2012; 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011; STCA 32.2017.74 del 29 novembre 2017, consid. 2.8).

 

                                         Il TCA non ha motivo, quindi, per discostarsi da quanto valutato dall’amministrazione, ritenendo che all’assicurato possa essere ragionevolmente chiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio.

A prescindere dalle professioni indicate a titolo esemplificativo dalla consulente IP quali attività adatte (cfr. pag. 1076 inc. AI), resta il fatto che, sul mercato generale del lavoro, esistono delle attività non qualificate, con mansioni semplici e ripetitive e che non richiedono una preparazione professionale specifica, che l’interessato, malgrado il danno alla salute, sarebbe in grado di esercitare al 90%.

 

Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza – fisicamente assai leggere – che non presuppongono particolari attitudini intellettuali e che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura.

 

                                         Infine, il TCA non ignora evidentemente le difficoltà esistenti attualmente sul nostro mercato del lavoro. Tuttavia, ciò rappresenta un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 p. 96; SVR 1995 UV 35 p. 106 consid. 5b e riferimenti).

                                         Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né assicurazione contro gli infortuni né quella per l'invalidità sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 p. 332 consid. 3b, P. Omlin, op. cit., p. 83).

                                         In tale ipotesi deve semmai intervenire l'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. ad esempio STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012).

 

                               2.8.   Essendo quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 90% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

 

                                         Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha stabilito che il grado di invalidità dell’interessato è nullo.

                                        

                                         Il TCA può fare proprio il calcolo effettuato dall’amministrazione, rimasto peraltro incontestato in sede ricorsuale (essendosi l’assicurato limitato a contestare gli aspetti medici), sottolineando come sia il reddito da valido, sia quello da invalido, siano stati determinati in maniera corretta.

                                     

                                         Il reddito da valido, non contestato, ammonta a fr. 46'542 (cfr. doc. A).

 

                                         Anche il reddito da invalido è stato correttamente determinato applicando la tabella RSS 2016 TA1 (al riguardo cfr. STF 8C_12/2017 del 28 febbraio 2017) (cfr. doc. A).

 

                                         Utilizzando i dati salariali risultanti dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2016, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2016_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali. corrisponde a un importo di Fr. 64'080.- (Fr. 5'340.- x 12 mesi).

                                         Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 66’803.40 per un impiego a tempo pieno.

                                        

                                         Questo importo di partenza, è corretto e può essere fatto proprio da questa Corte, così come pure la riduzione sociale del 10%, peraltro incontestata, tenuto anche conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3).  

                                         Ne segue che il reddito statistico ipotetico da invalido di fr. 66’803.40, diminuito del 10% per ragioni mediche e di un ulteriore 10% per tenere conto delle circostanze personali, ammonta a fr. 54'110.80.

 

                                         Il grado di invalidità del ricorrente - stabilito confrontando i fr. 54’110.80 al reddito da valido nel medesimo anno di fr. 46’542.-- - risulta essere nullo.

 

                                         L’Ufficio AI ha di conseguenza rettamente negato all’assicurato l’attribuzione di una rendita di invalidità.

 

                                         La decisione impugnata deve dunque essere confermata.

 

                               2.9.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-vanno poste a carico dell’assicurato.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per fr. 500.-- sono poste a carico di RI 1.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.


Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti