Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.93

 

cr

Lugano

20 maggio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

 

con redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 5 giugno 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 5 aprile 2018 emanata da

 

CO 1  

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1955, di professione terapista e insegnante di shiatsu, in data 30 aprile 2012 aveva presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “limitazioni di alcuni movimenti, dovuti a dolore, quali accovacciarsi, piegarsi, flettere l’arto destro, che impediscono la normale attività lavorativa” (doc. 16).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare un esame da parte del dr. __________ del SMR (doc. 31) e un’inchiesta economica per l’attività professionale indipendente (doc. 35), con progetto di decisione del 6 maggio 2013 (doc. 36), l’Ufficio AI aveva rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità.

                                        

                                         A seguito delle critiche avanzate contro tale progetto di decisione dall’assicurato, rappresentato dallo RA 1, e dopo avere esperito una perizia pluridisciplinare affidata al SAM (doc. 56), l’Ufficio AI, con nuovo progetto di decisione del 9 aprile 2014 (doc. 69), poi confermato con decisione del 18 giugno 2014, aveva quindi riconosciuto all’interessato un quarto di rendita di invalidità (grado AI del 42%) a partire dal 1° dicembre 2012 (doc. 74 e 76).

                                         Tale decisione era cresciuta incontestata in giudicato.

 

                               1.2.   In data 21 novembre 2016 il rappresentante dell’assicurato ha inoltrato all’amministrazione una richiesta di revisione del diritto alla rendita, facendo valere un peggioramento delle condizioni di salute dell’interessato sia dal profilo somatico, che da quello psichico (doc. 83).

 

                                         Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra i quali una perizia psichiatrica affidata al Centro __________ (doc. 103), con progetto di decisione dell’8 febbraio 2018 (doc. 129), poi confermato con decisione del 5 aprile 2018 (doc. A), l’Ufficio AI ha aumentato temporaneamente il diritto alla rendita dellassicurato, assegnandogli una rendita intera di invalidità (grado AI 83%) dal 1° novembre 2016 al 31 agosto 2017, poi nuovamente ridotta ad un quarto di rendita (grado AI del 42%) a partire dal 1° settembre 2017.

 

                               1.3.   Contro questa decisione l’assicurato, sempre patrocinato dallo RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e chiedendo di potere continuare a beneficiare di una rendita intera di invalidità ininterrottamente a partire dal 1° novembre 2016 (doc. I).

 

                                         Il rappresentante del ricorrente ha sostanzialmente contestato che l’assicurato possa essere considerato nuovamente abile al lavoro al 50% a partire dal mese di giugno 2017, come valutato dal dr. __________ del SMR discostandosi – a suo parere in maniera infondata - dall’apprezzamento peritale del __________, il quale poneva invece un’abilità lavorativa del 15% in qualsiasi attività.

                                         Egli ha, infatti, considerato del tutto ingiustificata la motivazione addotta dal SMR per spiegare le proprie conclusioni, ritenendo che il peggioramento delle condizioni psichiche dell’assicurato valutato dal __________ sarebbe stato solo transitorio, visto che nei mesi successivi all’esame peritale l’assicurato ha potuto trasferirsi per alcuni mesi all’estero.

                                         Il rappresentante del ricorrente ha rilevato come il viaggio dell’interessato sia stato autorizzato dallo psichiatra curante, con il quale l’assicurato è rimasto regolarmente in contatto telefonico e via posta elettronica.

                                         Inoltre e soprattutto, il rappresentante legale ha evidenziato come la stessa consulente psichiatra del __________, nel complemento peritale del 13 novembre 2017, abbia espressamente riconosciuto che il soggiorno all’estero dell’interessato fosse compatibile con lo stato psichico osservato nel giugno 2017.

                                         In conclusione, il rappresentante del ricorrente ha quindi ritenuto arbitraria la valutazione con la quale lo psichiatra del SMR ha considerato intervenuto un miglioramento delle patologie psichiatriche dell’assicurato a partire dal mese di giugno 2017, vale a dire a distanza di soli 9 giorni dall’ultimo incontro clinico tra la psichiatra del __________ e l’interessato.

                                         Per tali ragioni, a suo modo di vedere, non si può che concludere che il peggioramento, altamente invalidante, delle condizioni psichiche dell’assicurato accertato in sede peritale abbia carattere duraturo e perduri invariato nel tempo fin da maggio 2016 (doc. I).

 

                               1.4.   Con risposta di causa del 27 giugno 2018, l’Ufficio AI - dopo avere sottolineato di avere nuovamente sottoposto tutta la documentazione medica componente l’incarto allo psichiatra del SMR, il quale ha ritenuto indicato procedere con una perizia psichiatrica di decorso ad opera della dr.ssa __________ del __________ (doc. IV/1) – ha proposto al TCA di retrocedere gli atti all’amministrazione al fine di espletare i necessari accertamenti medici e procedere ad una nuova valutazione del caso sulla base delle relative risultanze (doc. IV).

 

                               1.5.   Con scritto del 6 luglio 2018, il rappresentante dell’assicurato ha ritenuto “veramente vacua” la necessità di una costosa perizia di decorso avanzata dall’amministrazione, ritenendo che la perizia del __________ e il successivo complemento peritale del 13 novembre 2017, unitamente al referto dello psichiatra curante, siano chiari e tali da escludere una “indagine peritale immanente” (doc. VI).

 

                               1.6.   Con osservazioni dell’11 luglio 2018, l’amministrazione ha ribadito la necessità di procedere ad una visita peritale psichiatrica di decorso presso il __________, al fine di chiarire la situazione e stabilire con precisione l’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurato dal mese di giugno 2017 in poi (doc. VIII).

 

                                         Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. IX), per conoscenza.

 

 

                                         in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno, dopo avere aumentato temporaneamente ad una rendita intera di invalidità dal 1° novembre 2016 al 31 agosto 2017, ridotto nuovamente ad un quarto di rendita dal 1° settembre 2017 il diritto a prestazioni dell’assicurato.

                                     

                                         Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

 

                                         L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                        

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                         Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

 

                               2.4.   Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

                                        

                                         In una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

 

"  (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                        

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

 

"  (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

 

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

 

                                         Infine, in due sentenze del 30 novembre 2017 (DTF 143 V 409 e 143 V 418), il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

 

                               2.6.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

 

                               2.7.   Nel caso in esame, l’Ufficio AI, al fine di verificare se effettivamente, come da egli preteso, lo stato di salute dell’assicurato sia peggiorato, ha affidato al __________ il compito di eseguire una perizia psichiatrica.

 

                                         Dopo avere intrattenuto con l’assicurato due colloqui peritali in data 3 maggio 2017 e 22 maggio 2017, con referto del 12 giugno 2017 la dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio grave senza sintomi psicotici (ICD10-F33.2); disturbo da dolore con fattori somatici e psichici (ICD10-F45.41)”, ha oggettivato un peggioramento delle condizioni psichiche dell’interessato rispetto alla precedente perizia SAM. Per tali ragioni, a partire dal mese di maggio 2016, la dr.ssa __________ ha considerato l’assicurato abile al lavoro nella misura del 15% rispetto ad una giornata lavorativa piena, sia nella professione di terapista di shiatsu, come in altre attività adeguate (doc. 103).

 

                                         Con scritto del 30 ottobre 2017, il dr. __________, psichiatra del SMR, dopo avere ricevuto della documentazione concernente l’attività dell’assicurato nell’Associazione __________, rispettivamente avere appreso che RI 1 si trova da tempo nella sua casa in __________, ha chiesto al __________ di precisare se “è compatibile tale prolungato soggiorno con lo stato psichico da voi osservato? Ovvero una presa a carico a distanza per via elettronica è adeguata?” (doc. 112).

 

                                         Con complemento peritale del 13 novembre 2017, la dr.ssa __________ ha risposto che la casa che fin dagli anni ’90 la famiglia dell’assicurato possiede in __________ rappresenta effettivamente una seconda casa, dove l’interessato riesce a stare un po’ meglio, per la diminuzione delle rimuginazioni e il riuscire a staccarsi dalle preoccupazioni quotidiane.

                                         Per tali ragioni, la psichiatra del __________ ha considerato che “il soggiorno sia compatibile con lo stato psichico osservato nel giugno 2017; naturalmente non sono a conoscenza di eventuali variazioni a livello dello status poiché non ho più avuto modo di vedere il signor RI 1”.

                                         Quanto all’adeguatezza della presa a carico a distanza, la dr.ssa __________ ha ritenuto che “in una situazione di totale stabilità della situazione psichica questa potrebbe essere protratta in via eccezionale per circa 4-6 settimane al massimo, salvo poi essere nuovamente prevista una visita vis-à-vis con uno psichiatra”.

                                         Infine, la dr.ssa __________ ha evidenziato che dalla dichiarazione delle entrate da attività del 2016 dell’assicurato risulta che le ultime lezioni da egli tenute per la scuola di __________ risalgano al giugno 2016, ciò che lascia presumere che egli sia stato sostituito nelle lezioni programmate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016, ciò che “andrebbe a confermare l’aggravamento delle sue condizioni di salute proprio in quel periodo, come evidenziato nella mia perizia del giugno 2017” (doc. 116).

 

                                         Con annotazioni del 29 gennaio 2018, il dr. __________ del SMR, preso atto che nel lungo periodo trascorso in __________ l’assicurato abbia avuto bisogno di un solo colloquio telefonico di sostegno con lo psichiatra curante, ha ritenuto che vi sia stato “un netto miglioramento dello stato di salute psichico rispetto all’osservazione peritale, dimostrando come la permanenza in ___________ rappresenti in effetti un chiaro beneficio per l’assicurato”.

                                         Per tali ragioni, lo psichiatra del SMR ha concluso che sia “verosimile che il peggioramento sia stato transitorio dal maggio 2016 al maggio 2017, momento delle visite peritali psichiatriche della dr.ssa __________, con IL 85% come da rapporto SMR finale del 3.7.2017 e, in seguito, verosimilmente da giugno 2017, la condizione psichica sia migliorata allo stato precedente (decisione 9.4.2014)” (doc. 121).

 

                                         Pertanto, con rapporto finale SMR del 1° febbraio 2018, il dr. __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro all’85% nella propria professione a partire dal 1° maggio 2016, ma abile al lavoro al 50%, a partire dal mese di giugno 2017, nello svolgimento di attività adeguate (doc. 124).

 

                                         L’Ufficio AI, preso atto di tale valutazione, ha quindi concluso che l’assicurato ha subito un peggioramento transitorio delle sue condizioni di salute, tale da dargli diritto ad una rendita intera di invalidità solo limitatamente al periodo dal 1° novembre 2016 al 31 agosto 2017, poi, a partire dal 1° settembre 2017, di nuovo ridotta ad un quarto di rendita di invalidità come in precedenza (doc. A).

 

                                         Di parere opposto il rappresentante del ricorrente, a mente del quale la valutazione peritale eseguita dalla psichiatra del __________ e il successivo complemento peritale del 13 novembre 2017 della dr.ssa __________ dimostrano l’aggravamento importante e di lunga durata delle condizioni di salute dell’interessato, tale da giustificare il diritto ad una rendita intera di invalidità ininterrottamente dal 1° novembre 2016 (doc. I).

                                         A sostegno delle proprie pretese, l’assicurato ha prodotto il referto del 26 febbraio 2018 del proprio psichiatra curante, dr. __________, il quale, rispondendo alle domande del suo rappresentante legale, ha escluso che sia intervenuto un miglioramento delle condizioni psichiatriche dell’assicurato, rilevando come perduri il medesimo stato valetudinario attestato nel 2016 (cfr. doc. G).

 

                                         L’amministrazione, preso atto della documentazione medica prodotta dall’assicurato, ha chiesto al dr. __________ una rivalutazione del caso.

                                         Quest’ultimo, con annotazioni del 12 giugno 2018 allegate alla risposta di causa, ha rilevato che “concordo di procedere mediante una visita peritale psichiatrica di decorso (presso la dr.ssa med. Silvia __________ del __________ al fine di delucidare la situazione e stabilire con precisione l’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurato dal mese di giugno 2017 in poi” (doc. IV/1).

 

                                         Il rappresentante del ricorrente non ha prestato il proprio benestare a tale proposta dell’amministrazione, ritenendo inutile una rivalutazione peritale, oltretutto costosa, essendo lo stato di salute dell’interessato già stato compiutamente valutato in sede peritale (doc. VI).

 

                               2.8.   Chiamato a pronunciarsi, il TCA non può che condividere l’opinione espressa dal medico del SMR nelle annotazioni del 12 giugno 2018 a proposito della necessità di procedere con una valutazione peritale psichiatrica di decorso.

 

                                         A tale riguardo, infatti, nonostante quanto enunciato dal rappresentante legale dell’assicurato a proposito della piena forza probante della perizia del __________, questo Tribunale non può, con la necessaria tranquillità, fondare il proprio giudizio unicamente sulle risultanze peritali del 12 giugno 2017 e il successivo complemento peritale del 13 novembre 2017 del __________.

                                         Ciò soprattutto in ragione del fatto che la stessa psichiatra autrice del consulto peritale del __________, chiamata dal SMR ad esprimersi a proposito della prolungata permanenza all’estero dell’interessato, ha sì dichiarato la compatibilità di tale soggiorno con lo stato psichico osservato nel giugno 2017, sottolineando tuttavia come “naturalmente non sono a conoscenza di eventuali variazioni a livello dello status poiché non ho più avuto modo di vedere il signor RI 1” (cfr. pag. 562 inc. AI, corsivo della redattrice).

                                         Alla luce di tali affermazioni della dr.ssa __________, questo Tribunale ritiene indispensabile una valutazione peritale di decorso da parte della stessa psichiatra del __________ al fine di verificare se effettivamente, come sostenuto dall’assicurato e comprovato dal suo psichiatra curante (cfr. doc. G), lo stato valetudinario accertato in sede peritale continui a perdurare inalterato anche dopo il mese di giugno 2017 o se, al contrario, come invece ritenuto dal dr. __________ nel rapporto del SMR del 1° febbraio 2018, si sia verificato a partire da quel momento un netto miglioramento delle condizioni di salute, tale da incidere sulla capacità lavorativa residua (e, nell’affermativa, in che misura) di RI 1 (cfr. doc. 121 e doc. 124).  

                                     

                               2.9.   Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).

 

                                     Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.8., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso – ribadita la necessità di una perizia psichiatrica di decorso - si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché metta in atto gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire se il peggioramento delle patologie di natura psichiatrica constatato nella perizia del __________ sia perdurato anche dopo il mese di  giugno 2017 o se, al contrario, sia stato solo transitorio, lasciando in seguito il posto ad un miglioramento del quadro psichiatrico dell’assicurato.

 

                                         Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato.

 

                           2.10   .                                       Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                     In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico dell’Ufficio AI.

 

                             2.11.   Nel caso di specie, inoltre, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), il ricorrente, patrocinato in causa da __________ dello RA 1 (al riguardo va ricordato che l’indennità per ripetibili è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto - come nel caso di specie - da una persona particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia oneroso, purché non si tratti di una rappresentanza di un ente pubblico nell’espletamento del proprio compito: Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2014, p. 608; G. Wilhelm, in: Zünd/Pfiffner Rauber [ed.], op. cit., n. 4 ad § 34; cfr. altresì STCA 35.2016.33 del 2 agosto 2016, consid. 2.6), ha diritto all’importo di fr. 1'800.- a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 LPTCA; cfr. STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019, consid. 2.15.).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                           §    La decisione del 5 aprile 2018 è annullata.

                                           §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a considerandi 2.8. e 2.9..

 

2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa se dovuta).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti