Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.97

 

cs

Lugano

20 maggio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’8 giugno 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 23 maggio 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1968, impiegata di commercio e aiuto contabile, da ultimo responsabile amministrativa delle Risorse Umane presso __________, il 23 maggio 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI a causa di un danno alla salute dovuto ad un infortunio avvenuto il 4 gennaio 2013 (lesione all’anca sinistra prendendo la seggiovia) ed assunto dalla __________.

 

                               1.2.   Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, con decisione del 23 maggio 2018 (doc. B), preavvisata dal progetto del 3 aprile 2018 (doc. C), l’UAI ha negato il diritto a prestazioni. L’amministrazione ha accertato che il danno alla salute ha comportato all’assicurata un’incapacità lavorativa nella sua attività abituale ed in tutte le attività con percentuali altalenanti a decorrere dal 2 maggio 2014. Considerato tuttavia che l’interessata non ha mai presentato un periodo ininterrotto di un anno almeno con inabilità lavorativa media del 40% e che dal 2 ottobre 2017 ha ripreso la sua abituale attività al 100%, l’amministrazione non ha ritenute adempiute le condizioni per riconoscere il diritto ad una rendita. Non sono neppure stati valutati eventuali provvedimenti di ordine professionale poiché l’interessata ha ripreso senza riduzione di rendimento e di stipendio la propria abituale attività lucrativa.

 

                               1.3.   RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione formale, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti all’UAI affinché proceda con le sue incombenze, segnatamente con tutti gli accertamenti medici ed economici necessari (doc. I). La ricorrente rileva che l’intera procedura è “sostanzialmente seguita dalla __________” e per questo motivo ha chiesto di attendere con la chiusura del caso, e meglio sino al termine della procedura con la __________. “Solo allora è infatti possibile disporre della necessaria documentazione atta a sostenere il buon fondato della decisione di chiusura”.

                                         La ricorrente sostiene che la decisione è prematura poiché nel verbale allestito dall’UAI nel corso del mese di dicembre 2017 emerge che rimangono “da effettuare le valutazioni dell’assicurazione infortuni anche rispetto alle cure ulteriori e all’indennità per menomazione dell’integrità fisica…”. Ciò a conferma che l’aspetto medico non è effettivamente ancora stato definitivamente valutato. “Ne è prova di ciò anche la più recente corrispondenza della __________ ai medici (…) ed all’assicurata stessa (…); segnatamente, la risposta dell’assicurata (…) e non da ultimo pure la più recente valutazione dell’IMI nella misura di almeno il 15% (…). Di una formale comunicazione in merito a quest’ultima valutazione così come in merito alle cure mediche dalla __________ ad oggi l’assicurata è sempre ancora in attesa e verosimilmente anche perché, così come anche già comunicato all’Ufficio AI (…), prossimamente si svolgeranno ulteriori accertamenti medici. Maggiori dettagli in merito ai fatti determinanti ai fini della presente procedura sono certamente reperibili nell’incarto completo della __________ e dell’Ufficio AI che come tali si richiamano quindi formalmente (…)”. La ricorrente contesta la decisione poiché l’UAI non ha predisposto accertamenti medici ed economici propri ed è dunque venuta meno al proprio dovere di accertare d’ufficio la domanda dell’assicurata. Neppure ha preso in considerazione l’intero incarto della __________ ed in particolare ritenuto che l’aspetto medico deve ancora essere accertato. Essa afferma che “a prescindere dal fatto che l’assicurata ha ripreso appieno la propria attività lavorativa, ciò non toglie che in passato la stessa ha mediamente presentato importanti gradi d’incapacità lavorativa tali da anche giustificare il riconoscimento di una rendita arretrata d’invalidità”. “Ad oggi presenta anche un IMI di grado relativamente elevato in merito al quale i medici della __________ si sono già espressi nella misura del 15%. Manca però sempre ancora una valutazione formale da parte dell’amministrazione e ciò alla stessa stregua di quanto è necessario a titolo di cure mediche per preservare l’attuale situazione medica. Nulla esclude infatti che proprio per garantire l’attuale situazione lavorativa l’assicurata necessita delle cure a carico della __________. Senza queste cure l’assicurata presenta sempre ancora lo stesso grado di capacità lavorativa? A questa domanda, importante anche per una decisione dell’Ufficio AI, nessun medico ha ancora dato risposte. Le limitazioni di cui all’IMI possono poi anche giustificare limitazioni rilevanti per il consulente in integrazione professionale e quindi utili per la determinazione del reddito da invalido. Anche a tal proposito ad oggi ancora nessuno si è espresso”. L’insorgente conclude affermando che “tutto ben considerato (…) appare quindi lecito sostenere che perlomeno sino ad esecuzione di accertamenti medici ed economici propri o perlomeno sino al termine cresciuto in giudicato della procedura con la __________ una conclusione della procedura AI appare se non già automaticamente ingiustificata perlomeno prematura. Ad oggi l’ufficio AI non dispone infatti di alcun accertamento medico ed economico definitivo per sostenere il buon fondato della contestata decisione. Il semplice rinvio ad una conversazione telefonica, con un funzionario della __________ che si è poi prodigato in prima persona per ulteriori accertamenti medici, certamente non può andare a beneficio dell’Ufficio AI”.

 

                               1.4.   Con risposta del 3 luglio 2018, a cui ha allegato l’intero incarto AI e l’incarto dell’assicuratore contro gli infortuni, l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso, affermando:

 

" (…) L’amministrazione ha tenuto conto dei vari periodi di incapacità lavorativa segnalati da __________ e le rispettive riprese lavorative da parte dell’assicurata (cfr. scritto di __________ del 9 novembre 2017, inc. AI, doc. 38, con periodi ripresi nella decisione finale).

Il caso dell’assicurata è stato definito dall’AI dopo attenta verifica: le mansioni dettagliate sono state indicate e considerate con studio e sostegno da parte dell’AI di misure concrete di adattamento delle postazioni atte a migliorare lo svolgimento dell’attività; l’Ufficio AI ha tenuto in debito conto le indicazioni espresse dall’assicurata sulla ripresa lavorativa a tempo pieno dell’attività e l’incremento del reddito, concordando la chiusura della pratica in ambito AI senza accordare provvedimenti ulteriori o rendita in quanto l’assicurata era già reintegrata.

L’esame e le conclusioni espresse sono contenute nel verbale di chiusura del SIP del 6 dicembre 2017 sottoscritto ed approvato dall’assicurata (inc. AI, doc. 59).

Le ulteriori valutazioni da effettuare riguardanti l’assicuratore infortuni (cure ulteriori da attuare e indennità per menomazione all’integrità fisica) non ostacolano la definizione del caso in ambito AI.

In considerazione degli elementi chiari definiti in istruttoria, l’Ufficio AI ha correttamente emanato la decisione resa, in base alla quale non emerge un periodo di inabilità lavorativa del 40% almeno in media durante un anno senza notevole interruzione come richiesto in base all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Si rammenta giusta l’art. 29ter OAI che vi è interruzione notevole dell’incapacità lavorativa, secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, allorché l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi” (doc. IV)

 

                               1.5.   Il 6 luglio 2018 la ricorrente ha ribadito che la procedura in ambito __________ non è ancora terminata. Secondo l’assicurata l’opinione dell’UAI non può essere confermata “e ciò non solo perché a quest’ultimo occorre svolgere i propri accertamenti d’ufficio ed maniera completa bensì anche perché se si rendessero effettivamente necessarie ulteriori cure o altri provvedimenti ciò non esclude a priori conseguenti periodi d’inabilità lavorativa da prendere in considerazione. A ben vedere, da parte dell’Ufficio AI non entra poi solamente in considerazione il diritto alla rendita d’invalidità bensì al termine degli accertamenti pure altre prestazioni potrebbero essere valutate (cfr. a tal proposito anche l’art. 68bis LAI Collaborazione interistituzionale). Concretamente, proprio perché l’intera istruttoria medica ed economica è gestita dall’assicuratore infortuni quando l’Ufficio AI ha proposto di chiudere la sua procedura negando il diritto ad una rendita d’invalidità, il sottoscritto ha “semplicemente” chiesto di attendere dapprima il termine della procedura infortunistica. Siccome trattasi di un caso con pregiudizi a carattere prioritariamente infortunistici quale base di accertamento per le proprie decisioni l’Ufficio AI si rifà sulla procedura dell’assicuratore infortuni. Non essendo quest’ultima ancora terminata, conseguentemente nemmeno l’accertamento necessario per una decisione dell’ufficio AI può ritenersi completo. Solo perché l’Ufficio AI non ha ritenuto possibile attendere il termine della procedura con l’assicuratore infortuni per l’assicurata si è reso necessario l’avvio della presente procedura di ricorso con tutti i conseguenti costi in particolare di patrocinio. Che il Servizio d’integrazione professionale, dopo un intervento utile, coordinato e molto apprezzato, abbia nel frattempo già terminato la sua procedura ciò nulla cambia alla sostanza del ricorso e meglio rimanendo sempre ed ancora necessario prima di poter esprimere una decisione conclusiva e accertare d’ufficio e fino in fondo tutti gli altri elementi necessari per emettere una decisione finale. Come già detto, le prestazioni che possono entrare in linea di conto non sono poi solo la rendita d’invalidità. Oltretutto, dai medici della __________ i periodi d’inabilità lavorativa saranno riesaminati e così anche la capacità di guadagno ed un’eventuale menomazione dell’integrità.” La ricorrente ribadisce che la decisione è prematura ed occorre attendere la conclusione della procedura presso la __________.

 

                               1.6.   Con osservazioni del 16 agosto 2018 l’UAI ha confermato la risposta di causa (doc. VIII).

 

                               1.7.   Il 10 gennaio 2019 la ricorrente ha trasmesso copia dei documenti con cui la __________ ha “ribadito in favore dell’assicurata il diritto a cicli di fisioterapia; segnatamente, in allegato vi trasmetto copia dei documenti con cui la __________ ha recentemente stabilito il diritto dell’assicurata ad un IMI nella misura del 15%. Considerate queste ultime conferme e ritenuto che anche per l’assicurata (ed il suo medico) il suo stato di salute può ora ritenersi stabilizzato, alla __________ è stato confermato lo stabilizzarsi della procedura. Tale lettera pure è allegata per debita informazione. Alla luce di questi ultimi documenti è quindi possibile” confermare “che di principio nulla osta ora alla definizione del caso con l’Ufficio AI” (doc. X).

 

                               1.8.   Il 25 gennaio 2019 l’UAI ha evidenziato che non emergendo “ulteriori elementi determinanti una diversa valutazione del caso (la presa a carico da parte dell’assicuratore infortuni __________ di sedute di fisioterapia e l’emissione della decisione 20 dicembre 2018 sempre da parte __________ sull’indennità di menomazione dell’integrità (IMI), già definita dal medico competente come da atti __________ del 13 febbraio 2018, vedi doc. M annesso al ricorso di controparte, non incidono sulla decisione resa e la stabilizzazione da tempo presente come risulta confermato dalle percentuali di abilità lavorative indicate da __________ e sottolineato dall’esaustivo rapporto del Servizio integrazione professionale dell’AI citato con risposta di causa del 3 luglio 2018), si conferma la correttezza della decisione resa come già espresso con la risposta di causa del 3 luglio 2018 e successive osservazioni del 16 agosto 2018” (doc. XII). Lo scritto è stato trasmesso all’insorgente per conoscenza (doc. XIII).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

 

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

 

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

 

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

 

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

 

                               2.2.   In concreto con il ricorso l’insorgente contesta la chiusura del caso, sostenendo la necessità di attendere la fine degli accertamenti medici ed economici svolti dall’assicuratore contro gli infortuni su cui l’UAI si è fondato per emanare la contestata decisione, non avendo effettuato accertamenti propri. Ella rileva pure che “a prescindere dal fatto che l’assicurata ha ripreso appieno la propria attività lavorativa, ciò non toglie che in passato la stessa ha mediamente presentato importanti gradi d’incapacità lavorativa tali da anche giustificare il riconoscimento di una rendita arretrata d’invalidità”.

 

                                         Il 10 gennaio 2019 l’assicurata ha affermato che ora il suo stato di salute si è stabilizzato ed il caso può essere deciso anche dall’UAI (doc. X). Ella ha allegato la decisione formale del 20 dicembre 2018 della __________ con cui viene riconosciuta un’IMI del 15% (doc. X/2) e lo scritto di medesima data con cui l’assicuratore contro gli infortuni assume i costi delle spese per 3-4 cicli di fisioterapia all’anno (doc. X/1).

 

                               2.3.   Nel caso di specie RI 1, formatasi quale impiegata di commercio e aiuto contabile, da ultimo responsabile amministrativa delle Risorse Umane presso __________, il 4 gennaio 2013 è stata vittima di un infortunio che ha comportato lesioni importanti all’anca sinistra con conseguente impianto di una protesi totale e di una revisione totale a marzo 2017. Il 19 maggio 2017 essa ha inoltrato una richiesta di prestazioni dell'AI (pag. 24/252 incarto AI).

                                         Dopo aver richiamato gli atti medici ed economici ritenuti necessari ed aver raccolto il parere del medico SMR, dr. med. __________, il quale il 29 settembre 2017 ha affermato che "si tratta di un caso solo infortunistico gestito dalla __________ il cui procedere dipenderà da quanto sarà enunciato nel rapporto finale” (pag. 126/252), l’UAI ha sottoscritto con la ricorrente, in data 2 ottobre 2017, gli obiettivi del piano d’integrazione, consistente nell’adattamento del posto di lavoro e in corsi di formazione con lo scopo di consolidare l’impiego dell’assicurata nel percorso che stava affrontando (art. 7d LAI; pag. 127-128/252 incarto AI).

 

                                         Il 2 ottobre 2017 la ricorrente ha ripreso la propria precedente attività al 100%, non subendo alcuna perdita salariale.

 

                                         Il 31 gennaio 2018 l’interessata ha sottoscritto il verbale di chiusura del 6 dicembre 2017, previamente sottoposto al legale della ricorrente per una verifica (cfr. pag. 187/252 e-mail del 12 gennaio 2018: “[…] facciamo riferimento ai nostri incarti citati a margine e non da ultimo alle sue più recenti comunicazioni del 22 dicembre 2017 e con il preventivo consenso dell’assicurata la informiamo che non abbiamo osservazioni da presentare […]” ed e-mail del 18 gennaio 2018 dell’UAI: “[…] la ringrazio per la comunicazione e in allegato trasmetto il verbale di chiusura della pratica della signora RI 1 verso il nostro Ufficio. Ho discusso lo stesso con la signora RI 1 ed apportato volentieri le modifiche richieste. Lo sottopongo ora a voi per lettura e sottoscrizione, in modo da poterlo successivamente registrare e trasmettere alla __________ affinché possano valutare il procedere da parte loro […]”). Nella lettera accompagnatoria cui era allegato il verbale tramesso all’UAI, l’interessata ha chiesto di “organizzare un incontro” con l’amministrazione ed “il responsabile della __________ per fare il punto della situazione” (pag. 199/252 incarto AI).

 

                                         Nel verbale di chiusura figura che:

 

" (…)

Caso __________.

Artroscopia.

Impianto protesi totale anca sinistra a seguito infortunio.

Revisione in marzo 2017. Nuovo intervento nel luglio 2017. In totale sono stati subiti 3 interventi di revisione totale della protesi.

 

IL 100 dal 29.3.2017 al 28.05.2017

IL   50 dal 29.05.2017 al 5.06.2017

IL   40 dal 26.06.2017 al 16.07.2017

IL 100 dal 17.07.2017 al 28.08.2017

IL   50 dal 29.08.2017 al 01.10.2017

IL     0 dal 02.10.2017

La valutazione finale della __________ non è ancora stata effettuata.

Permangono sicuramente dei limiti funzionali ma che per il momento non sembrano impedire la ripresa lavorativa dell’assicurata nella nuova funzione e nel proseguimento del suo piano di carriera.

 

Iter della pratica

(…).

 

14.09.2017 (…) Si conclude in tale occasione l’opportunità di effettuare un percorso con la signora __________ di __________ e una valutazione ergonomica del posto di lavoro per valutare la possibilità di sgravare l’assicurata durante l’attività professionale.

Entrambe le misure vengono messe in atto.

L’assicurata beneficia molto di entrambe i percorsi.

(…).

 

04.12.2017 Incontro con assicurata sul posto di lavoro per valutazione e descrizione del posto di lavoro.

L’assicurata riferisce che grazie all’esercizio anche legato alla ripresa, si sente molto meglio, sente di aver recuperato una buona stabilità. In parte è avvenuto anche il recupero della forza, avverte chiaramente ancora una certa debolezza soprattutto in determinate azioni come ad esempio l’entrare e uscire dall’autoveicolo oppure quando deve sollevare la gamba per mettere le scarpe.

Anche a livello di fisioterapia ora è possibile iniziare un lavoro più forte e sente il beneficio. Ha iniziato a effettuare tapis roulant in pendenza e a fare anche saltelli senza avere forti dolori.

Ha avuto l’ultimo controllo circa 10 giorni fa.

Anche a livello del piede rispetto a settembre in cui era molto gonfio, tumefatto e con forti dolori tanto che il medico l’aveva preparata all’ipotesi di un intervento chirurgico per la revisione del tendine rotto, vi sono stati dei miglioramenti. Chiaramente il tendine è sempre rotto e molte cose non riesce a farle però sente un miglioramento. Secondo il medico questo sarebbe dovuto anche al fatto che grazie __________ e al rinforzo avrebbe iniziato a camminare con il piede più diritto. Il medico ha espresso sorpresa per il miglioramento avuto. Si inizia ora a vedere bene l’osso della caviglia. L’assicurata osserva di avere beneficiato molto dell’utilizzo dei tape che utilizza come sostegno.

Riferisce comunque che sotto l’alluce avverte un forte dolore. Al momento i medici hanno espresso in modo cautelativo l’ipotesi che potrebbe essere l’effetto del miglioramento stesso.

(…).

Il suo nuovo ruolo denominato __________ è subordinato al capo del personale.

Attualmente il suo lavoro è suddiviso in due attività distinte e in due sedi distinte. Motivo per cui l’AI ha provveduto all’adattamento delle due postazioni di lavoro dell’assicurata sia nello stabile amministrativo che nello stabile industriale.

(…).

 

Discussione

 

L’assicurata spiega che nelle sue intenzioni non vi sono assolutamente ambizioni di rendita, questo poiché non solo ha potuto riprendere al 100% la sua attività ma anzi ha avuto un incremento del suo reddito. Infatti nonostante la problematica di salute l’azienda le ha comunque permesso di proseguire con il suo piano di carriera.

Per quanto riguarda la nostra assicurazione si concorda con la proposta di chiusura della pratica senza accordare provvedimenti ulteriori o rendita in quanto l’assicurata è già reintegrata, grazie al suo impegno, e alla collaborazione con l’azienda.

Rimarranno da effettuare le valutazioni dell’assicurazione infortuni anche rispetto alle cure ulteriori e all’indennità per menomazione dell’integrità fisica.

L’assicurata era stata messa al corrente dal suo legale di questa prestazione ma non conosce esattamente di cosa si tratta. Spieghiamo nel dettaglio la prestazione.

Si concorda con l’assicurata che il presente documento verrà trasmesso per conoscenza al case manager __________ che è il responsabile della sua pratica alla __________.

(…).

 

Conclusioni e decisioni

 

Si propone per quanto riguarda l’assicurazione invalidità la chiusura del mandato di intervento tempestivo senza accordare eventuali provvedimenti professionali e nessuna rendita in quanto l’assicurata è già reintegrata.” (pag. 194-198/252 incarto AI)

 

                                         Il 23 maggio 2018, in seguito alle osservazioni al progetto di decisione del 3 aprile 2018 con le quali l’assicurata ha affermato che lo stato di salute è ancora in evoluzione e una valutazione della capacità lavorativa per il futuro non è quindi possibile, che sono ancora in corso visite mediche e sedute di fisioterapia e che la procedura della __________ non è ancora conclusa (pag. 211/252 incarto AI), un funzionario dell’AI ha annotato:

 

" (…) Contatto in data odierna il Sig. __________ della __________ (…), il quale mi comunica che il caso è stato chiuso e che l’ultima indennità per l’inabilità lavorativa è stata versata con data 01.10.2017 (dopo questa data sono state riconosciute solamente dei rimborsi per spese mediche, ma non è stata riconosciuta alcuna inabilità al lavoro).” (pag. 218/252)

 

                               2.4.   Nel caso di specie questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalla decisione impugnata.

 

                                         Innanzitutto la ricorrente pur sostenendo che in passato avrebbe “mediamente presentato importanti gradi d’incapacità lavorativa tali da anche giustificare il riconoscimento di una rendita arretrata d’invalidità”, non apporta alcuna prova circa un’errata valutazione della capacità lavorativa da parte dell’UAI per il periodo dal 2 maggio 2014 al 1° ottobre 2017 (giorno antecedente la ripresa dall’attività lavorativa al 100% nella precedente attività senza perdita di salario) che peraltro si fonda proprio sugli accertamenti effettuati dalla __________, come da lei richiesto (cfr. nota del 5 marzo 2018, doc. 366 dell’incarto dell’assicuratore contro gli infortuni e pag. 146-148/252 incarto AI) e che per il periodo dal 29 marzo 2017 è pure conforme a quanto sottoscritto dalla medesima ricorrente il 31 gennaio 2018 nel verbale di chiusura, con l’unica differenza, a suo favore, di un’incapacità lavorativa al 100% il 4 settembre 2017 (doc. G e decisione impugnata).

 

                                         Nelle more processuali la ricorrente, che ha trasmesso il 10 gennaio 2019 la decisione del 20 dicembre 2018 della __________ relativa al diritto all’IMI del 15% e ad al riconoscimento dell’assunzione dei costi per ulteriori cicli di fisioterapia (doc. X), non ha prodotto attestati medici in base ai quali le incapacità lavorative indicate nella decisione impugnata sarebbero state modificate. Né ha sostenuto che in seguito a tali atti, le valutazioni della __________ circa i periodi di inabilità sarebbero stati modificati.

 

                                         È vero che l’interessata ha richiamato genericamente l’incarto dell’assicuratore contro gli infortuni, prodotto dall’UAI con la risposta di causa, anche per quanto concerne il periodo successivo al ricorso, poiché, teoricamente, dai futuri accertamenti sarebbero potuti emergere periodi di incapacità di lavoro diversi anche per il passato.

 

                                         Tuttavia va rammentato che l’Alta Corte ha già avuto modo di precisare che non può essere chiesta in termini generici l’assunzione di prove, ritenuto che è preciso dovere delle parti indicare con esattezza le prove atte a dimostrare le circostanze da essa invocate (cfr. sentenza H 258/03 del 14 aprile 2005, consid. 3.3: “[…] Con riferimento alla pretesa necessità di richiamare dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti l'incarto concernente "le esecuzioni promosse ed ogni altro atto ed incarti relativi ai contributi dovuti e/o pagati da ditta D.________", giova qui ricordare che non può essere richiesta in termini generici l'edizione di documentazione, ritenuto che è preciso dovere processuale delle parti, a maggior ragione se patrocinate da un legale, indicare con esattezza - dopo aver proceduto come lo consente il diritto di consultazione dedotto dall'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. sull'estensione di siffatto diritto: Peter, Commento basilese, no. 15 all'art. 8a LEF) - i documenti atti a dimostrare le circostanze da esse invocate (cfr. sentenza del 23 luglio 2002 in re G., H 170/01, consid. 3.3). (….)”).

 

                                         Incombe alla parte che intende provare un fatto procedere in modo selettivo e mirato all’offerta e alla produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio, indicandone partitamente gli elementi che li individuano e caratterizzano, nonché l’obiettivo probatorio perseguito con la richiesta (cfr. sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3). Scopo di siffatto rigore formale è di consentire all’autorità giudicante di valutare la rilevanza di ogni mezzo di prova ritualmente offerto (cfr. sentenza H 170/01 del 23 luglio 2002, consid. 3.3).

 

                                         In concreto, la ricorrente non ha prodotto alcun ulteriore accertamento medico atto a modificare le conclusioni dell’UAI.

                                        

                                         Né l’insorgente contesta di aver ripreso la sua attività lavorativa al 100% dal 2 ottobre 2017 senza perdita di salario o fa valere ulteriori incapacità lavorative successive alla ripresa del lavoro che permetterebbero di ottenere ulteriori prestazioni dall’AI.

 

                                         Per quanto concerne il diritto alla rendita è pertanto a giusta ragione che l’UAI ha chiuso il caso alla luce della circostanza che l’assicurata non ha presentato un periodo di inabilità lavorativa del 40% almeno in media durante un anno senza notevole interruzione (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

                                         Infatti dall’inizio dell’incapacità lavorativa il 2 maggio 2014 vi sono state interruzioni notevoli dal 25 ottobre 2014 al 5 gennaio 2015, dal 5 febbraio 2015 al 10 marzo 2015, dal 12 marzo 2015 al 31 maggio 2015, dal 3 settembre 2015 al 1° marzo 2016, dal 3 marzo 2016 al 19 maggio 2016, dal 21 giugno 2016 al 2 ottobre 2016, dal 1° novembre 2016 al 4 dicembre 2016, dal 6 dicembre 2016 al 26 febbraio 2017, dal 28 febbraio 2017 al 28 marzo 2017 (cfr. pag. 146-148/252 incarto AI e doc. 366 incarto dell’assicuratore contro gli infortuni). Considerato che per l’art. 29 ter OAI vi è interruzione notevole dell’incapacità lavorativa, secondo il precitato disposto, allorché l’assicurato è stato interamente atto al lavoro durante almeno 30 giorni consecutivi, la ricorrente non ha adempiuto alle condizioni per poter avere il diritto ad una rendita.

                                         Abbondanzialmente va pure evidenziato che l’insorgente ha inoltrato la richiesta di prestazioni AI il 19 maggio 2017.  Rammentato che per l’art. 29 cpv.1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 cpv. 1 LPGA, e che nel caso di specie dal 2 ottobre 2017 la ricorrente ha ripreso la sua attività al 100%, il diritto ad ottenere una rendita non sarebbe comunque dato.

 

                                         Per quanto concerne il diritto teorico ad ulteriori prestazioni, che sembra essere il vero motivo di sottofondo dell’impugnativa, va rilevato che la stessa ricorrente il 31 gennaio 2018, ha sottoscritto il “verbale di chiusura” del 6 dicembre 2017, che ha proposto la chiusura del mandato di intervento tempestivo senza accordare eventuali provvedimenti professionali (e nessuna rendita), poiché l’interessata è già reintegrata nel suo precedente posto di lavoro senza alcuna perdita di guadagno. 

 

                                         Inoltre, anche se di principio l’UAI, e il giudice delle assicurazioni sociali, applicano il diritto d’ufficio e possono accordare più di quanto richiesto, la ricorrente, rappresentata in causa, non può comunque limitarsi a sostenere che potrebbero, teoricamente, esservi ulteriori provvedimenti e misure di cui potrebbe eventualmente beneficiare, senza indicare quali sarebbero e i motivi per cui ne avrebbe diritto, per impedire la chiusura del caso. Infatti, d’acchito, non emergono elementi per ritenere che l’interessata potrebbe aver diritto ad ulteriori prestazioni non prese in considerazione dall’amministrazione.

 

                                         Il rinvio all’art. 68bis LAI, la cui lettera a prevede in sostanza che gli uffici AI sono tenuti a collaborare anche con gli altri assicuratori e gli organi di esecuzione delle assicurazioni sociali (in concreto, segnatamente, l’assicuratore contro gli infortuni), non è sufficiente, nel preciso caso di specie, dove la ricorrente è stata tempestivamente reintegrata nel suo precedente posto di lavoro ed ha ripreso la medesima attività senza perdita salario, per concludere che l’amministrazione avrebbe dovuto attendere gli ulteriori sviluppi in ambito di assicurazione contro gli infortuni prima di emettere la decisione in esame. Anche perché dall’ulteriore documentazione prodotta, ossia dalla decisione formale del 28 dicembre 2018 che ha riconosciuto un’IMI del 15% e dallo scritto di medesima data con cui viene riconosciuto il rimborso dei costi di ulteriori cicli di fisioterapia, non emerge una situazione diversa rispetto a quella già in essere al momento dell’emissione della decisione impugnata (cfr. anche doc. 339 incarto dell’assicuratore contro gli infortuni [presa di posizione del 18 ottobre 2017 del dr. med. __________ relativa alla necessità di ulteriori sedute di fisioterapia] e doc. M [presa di posizione del 27 febbraio 2018 del dr. med. __________ circa l’IMI al 15%]). Infine, se è vero che l’UAI in seguito alle osservazioni dell’insorgente, si è limitata a contattare telefonicamente la __________ per accertarsi circa lo stato della procedura (pag. 218/252 incarto AI), d’altra parte va rilevato che l’interessato non contesta tanto il contenuto della telefonata circa l’assenza di ulteriori inabilità lavorative, quanto le modalità di acquisizione della prova.

 

                                         Del resto, non va dimenticato che se il suo stato di salute, dopo l’emissione della decisione impugnata, è peggiorato, la ricorrente può sempre inoltrare una nuova domanda di prestazioni AI.

 

                                         Infatti, secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 23 maggio 2018), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (sul potere cognitivo dal profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2 cui rinvia la sentenza 9C_244/2018 del 30 maggio 2018, consid. 4.2.2).

 

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, in assenza di elementi oggettivi circa un’errata valutazione dello stato di salute della ricorrente da parte dell’UAI, la decisione impugnata va confermata ed il ricorso respinto.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese per fr. 500.-- vanno messe a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.                                       

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti