Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2018.98

 

TB

Lugano

22 maggio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 7 giugno 2018 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 4 maggio 2018 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                                1.1   RI 1, 1971, da ultimo attivo come carpentiere e casseratore fino al 3 luglio 2016 quando ha avuto un infortunio sul lavoro, a fine novembre 2016, al termine del contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 6), ha chiesto delle prestazioni dall'assicurazione invalidità.

 

                                1.2   Raccolta la documentazione medica ed economica, il rapporto finale del 13 aprile 2017 (doc. 58) del Servizio Medico Regionale e il parere del consulente in integrazione professionale, con progetto di decisione del 5 maggio 2017 (doc. E) l'Ufficio AI ha negato all'assicurato il diritto a una rendita di invalidità stante una capacità lavorativa del 100% in attività adeguata dal 14 febbraio 2017 e un grado di invalidità del 30% (reddito da valido di Fr. 90'257.- e da invalido di Fr. 63'598.- con riduzione del 5%).

 

                                1.3   Preso atto delle osservazioni dell'assicurato (doc. F), l'Ufficio AI ha richiamato la seconda valutazione del dr. med. __________ effettuata il 12 giugno 2017 per conto dell'assicuratore malattia e l'SMR si è riconfermato il 23 novembre 2017 (doc. 86) nel rapporto finale del 13 aprile 2017.

La valutazione specialistica del dr. __________ del 16 novembre 2017 (doc. 87) e quella del curante dr. __________, prodotte dall'interessato, hanno portato il medico del Servizio Medico Regionale a ordinare il 4 dicembre 2017 (doc. 89) una perizia reumatologica, a seguito della quale è stato reso il rapporto finale SMR del 19 febbraio 2018 (doc. 93).

 

Il nuovo progetto di decisione del 27 febbraio 2018 (doc. I), che annullava e sostituiva il precedente del 5 maggio 2017, si è fondato sulla perizia del 1° febbraio 2018 (doc. H) del dr. med. __________ e ha considerato che dal 27 ottobre 2017 era presente una riduzione di rendimento del 20% in attività adeguate, mentre nell'attività abituale continuava la totale incapacità al lavoro.

Dal calcolo economico è risultata una perdita di guadagno dell'8% dal 1° luglio al 26 ottobre 2017 e del 26% dal 27 ottobre 2017 in poi, considerando un reddito statistico da valido di Fr. 69'279.- e da invalido, di partenza, di Fr. 63'791.-, a cui è stata applicata una riduzione del 5% per attività leggere.

 

                                1.4   Determinatosi sulle osservazioni dell'assicurato al progetto di decisione (doc. 103), il 26 aprile 2018 (doc. 105) il dr. med. __________ dell'SMR si è riconfermato nel rapporto finale del 19 febbraio 2018. A seguito di ciò, la decisione del 4 maggio 2018 (doc. B) ha confermato anch'essa il rifiuto di attribuire una rendita, ribadendo che il grado di invalidità era inferiore al 40%.

 

                                1.5   Con ricorso del 7 giugno 2018 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dallo studio legale RA 1, ha chiesto di riconoscergli un diritto alla rendita AI di un quarto nell'ipotesi in cui si ritenesse un reddito da valido di Fr. 96'848,40 corrispondente al salario conseguito durante la sua ultima attività lucrativa, mentre a mezza rendita se il reddito da valido fosse di Fr. 108'057,50 e da invalido di Fr. 45'660,65, risultando in quest'ultimo caso una perdita di guadagno del 58%.

Il ricorrente non è d'accordo con la conclusione secondo cui dal 14 febbraio al 26 ottobre 2017 vi sarebbe stata una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, poiché se è vero che il perito ha affermato che c'era una diminuzione del rendimento del 20% dalla visita presso il prof. dr. med. __________, ciò non significa però ancora che prima di allora tale diminuzione non fosse presente e che quindi non debba essere considerata. Infatti, lo specialista non ha indicato un peggioramento dello stato di salute dal giorno in cui l'ha visitato. Pertanto, tale riduzione va fatta risalire già a partire dal 14 febbraio 2017.

Per quanto concerne l'aspetto economico, l'insorgente ha contestato che l'Ufficio AI si sia basato sui dati statistici per determinare il suo reddito da valido a motivo che il contratto con il __________ era di durata determinata fino al 30 settembre 2016 e che non sarebbe stato rinnovato. In tal caso, infatti, l'amministrazione, contrariamente a quanto previsto dalla giurisprudenza, non ha considerato quanto egli ha svolto nel periodo precedente al danno alla salute e durante il quale ha percepito un salario nettamente superiore. Peraltro, l'assicurato svolgeva tale attività già dal 2010 e ha sempre lavorato in galleria, conseguendo un reddito medio annuo di Fr. 119'266,60 tra il 2011 e il 2015, mentre quando è stato alle dipendenze dell'ultimo datore di lavoro (da novembre 2015 al 3 luglio 2016) il salario medio annuo che avrebbe percepito era di Fr. 96'848,40.

Alla luce di ciò, secondo il ricorrente si deve partire dal presupposto che alla scadenza del contratto avrebbe trovato un'occupazione perlomeno in linea con quelle precedenti, perciò non è possibile scostarsi dal principio giurisprudenziale di cui alla DTF 129 V 222 e ciò nemmeno perché il contratto era di durata determinata. Egli avrebbe infatti continuato a lavorare come carpentiere e casseratore in galleria anche in futuro se non fosse stato colpito da problemi di salute. Vantando una pluriennale esperienza, avrebbe trovato un impiego che gli avrebbe permesso di guadagnare almeno come negli anni precedenti, tanto che il precedente datore di lavoro si era già informato sulla sua disponibilità una volta terminato il contratto a tempo determinato con l'ultimo datore di lavoro. Non è dunque possibile basarsi sui dati statistici per definire il suo reddito da valido, ma sulla media dei redditi conseguiti negli ultimi anni, ossia di Fr. 108'057,50 ([Fr. 119'266,60 + Fr. 96'848,40] : 2) o comunque sul reddito annuo medio da ultimo conseguito di Fr. 96'848,40, visto che l'assicuratore malattia si è basato su un reddito di Fr. 90'257.

L'insorgente ha condiviso l'applicazione della Tabella TA1 per calcolare il reddito da invalido e meglio del salario annuo fissato in Fr. 67'148.- per attività semplici e ripetitive, deducendo il 20%.

A dire del ricorrente, considerate le condizioni fisiche, ma soprattutto personali che difficilmente gli permetteranno di riprendere totalmente una qualsiasi attività lavorativa, la riduzione del 5% per attività leggere deve essere di almeno il 15%, perciò il reddito da invalido ammonterebbe a Fr. 45'660,65.

Paragonato a quello da valido (Fr. 108'057,50), si ottiene una perdita di guadagno del 58% che gli dà diritto a mezza rendita o, ipotizzando l'ultimo reddito conseguito (Fr. 96'848,40), il diritto a un quarto di rendita.

 

                                1.6   Nella sua risposta del 14 giugno 2018 (doc. IV) l'amministrazione ha proposto di respingere il ricorso, confermando sia l'aspetto medico sia quello economico.

L'Ufficio AI ha osservato di non avere motivo di distanziarsi dal rapporto finale del dr. med. __________ dell'SMR, il quale si è fondato sulle esaurienti perizie reumatologiche effettuate dai dr. med. __________ e __________, le quali soddisfano i criteri di validità giurisprudenziali e quindi possono servire quale base di giudizio.

Vanno dunque confermate le conclusioni del medico SMR di una capacità lavorativa del 100% dal 14 febbraio 2017 (data della visita peritale presso il dr. med. __________) e dell'80% dal 27 ottobre 2017 (data della visita presso il prof. dr. med. __________) in altre attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti. Non risultava invece più esigibile l'attività di carpentiere/casseratore dal giorno dell'infortunio.

La presa di posizione del medico del Servizio Medico Regionale sulle osservazioni al progetto di decisione, la cui validità è data dall'art. 59 cpv. 2bis LAI e dall'art. 49 OAI, non è stata smentita da altri certificati attestanti in modo convincente una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo, perciò l'assicurato risulta abile al lavoro al 100% dal 14 febbraio 2017 e con una riduzione del 20% dal 27 ottobre 2017 in attività adatte.

L'Ufficio AI ha precisato che anche se si ritenesse tale riduzione già dal 14 febbraio 2017, il risultato finale non cambierebbe.

Dal profilo economico, l'amministrazione ha ricordato che non ci si deve basare sull'ultimo reddito conseguito quando l'assicurato ha perso il proprio lavoro per motivi estranei all'invalidità e quindi anche se fosse stato sano non avrebbe più potuto essere attivo in quel posto di lavoro (STF I 792/05 del 15 marzo 2006 consid. 3.3). Ritenuto che la __________ ha specificato che il contratto di lavoro dell'assicurato non sarebbe in ogni caso stato rinnovato, quest'ultimo non avrebbe comunque mai più potuto guadagnare il salario versatogli dall'ex datore di lavoro.

Lo stesso vale per la precedente impresa per la quale l'interessato ha lavorato dal 7 ottobre 2010 al 30 giugno 2015, visto che essa ha affermato che con la chiusura del cantiere non era più possibile mantenere il posto di lavoro del ricorrente.

È pertanto corretto che l'Ufficio AI non abbia considerato la media dei salari da lui guadagnati presso i due datori di lavoro, poiché indipendentemente dal danno alla salute, egli non avrebbe comunque più lavorato per queste due ditte. Ne deriva che si deve fare capo ai valori statistici per determinare il reddito da valido, che nel 2016 ammontava a Fr. 69'279.- in attività semplici e ripetitive nel settore delle costruzioni (doc. 97).

Raffrontando quindi questo reddito ipotetico da valido con il reddito da invalido nel 2016 di Fr. 51'033.- tenuto conto di una riduzione del 20% nell'ipotesi più favorevole al ricorrente, si ha un'incapacità al guadagno del 26%.

Infine, la riduzione del 15% richiesta dall'insorgente non può essere concessa, sia perché la sua capacità lavorativa dell'80% si riferisce a una riduzione del rendimento del 20% che quindi non permette un'ulteriore riduzione percentuale per tenere conto del fatto che è in grado di lavorare a tempo parziale, sia per gli impedimenti funzionali già compresi nella riduzione del 20%, sia ancora per la nazionalità e il tipo di permesso di soggiorno e da ultimo per l'età (46 anni), tutti fattori che non si ripercuotono negativamente sul reddito ipotetico da invalido.

 

                                1.7   Il ricorrente ha trasmesso al TCA un certificato medico estero (doc. T) e uno del medico curante dr. __________ (doc. U), che sono stati sottoposti al vaglio del dr. __________ dell'SMR (doc. VIII/1) e, sulla base della valutazione di quest'ultimo, l'Ufficio AI ha ribadito il 21 febbraio 2019 (doc. VIII) di respingere il ricorso.

 

Anche il rapporto estero del 30 gennaio 2019 (doc. V) prodotto il 5 marzo 2019 (doc. X) è stato sottoposto al dr. __________ (doc. XII/1), alla luce delle cui motivazioni il 15 marzo 2019 (doc. XII) l'amministrazione si è riconfermata nella risposta di causa.

 

Il 22 marzo 2019 (doc. XIV) il ricorrente ha comunicato di confermarsi integralmente nella sua posizione.

 

considerato                    in diritto

 

                                2.1   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

 

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

 

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

 

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

 

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

 

                                2.2   Nel caso di specie, a seguito della domanda di prestazioni del 2016, dopo avere richiamato gli atti medici ritenuti determinanti, sentito il parere del Servizio Medico Regionale che il 4 dicembre 2017 (doc. 89) ha ritenuto necessario sottoporlo a una perizia reumatologica a seguito dei nuovi documenti del prof. dr. med. __________ e del dr. med. __________, il 29 gennaio 2018 (doc. 92) il dr. med. __________, FMH reumatologia, ha valutato l’assicurato tenendo anche conto della documentazione medica disponibile.

Nel suo rapporto del 1° febbraio 2018 (doc. 92) il perito ha esposto l’anamnesi familiare, personale, sistematica, sociale, i dati soggettivi dell’interessato, le constatazioni oggettive scaturite dall’esame reumatologico, dall’esame della colonna vertebrale, delle articolazioni periferiche, dall'esame neurologico. Nella sua valutazione il perito ha esposto i pareri dei vari medici che sono intervenuti dal momento dell'infortunio (3 luglio 2016), quali il dr. med. __________, il prof. dr. med. __________ e il dr. med. __________, suo medico curante. Lo specialista ha altresì riportato le sue constatazioni dopo esame clinico e i disturbi accusati dall'assicurato, spiegando che questi ultimi e i deficit funzionali riferiti e in parte anche dimostrati durante l'esame clinico, si spiegavano in parte con le alterazioni strutturali evidenziate. Il trattamento farmacologico in atto risultava soltanto parzialmente conforme a quello suggerito il 27 ottobre 2017 dal primario di reumatologia universitario prof. dr. med. __________, in particolare il perito ha notato che sebbene il professore avesse sconsigliato il proseguimento della corticoterapia perorale, essa continuava ad essere seguita dall'assicurato. Il trattamento analgesico in atto non era proporzionato all'intensità dei dolori accusati dall'interessato.

L'esperto ha affermato che sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta, dell'esame clinico, poteva porre le diagnosi di sindrome panspondilogena cronica, con componente cervicospondilogena cronica prevalentemente a destra e lombospondilogena cronica a sinistra, in alterazioni degenerative cervicali plurisegmentali (stenosi foraminali bilaterali C4-C5, a destra C5-C6, ernia discale C6/C7 paramediana a sinistra), ernia discale D7/D8 para-mediana laterale a destra, disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, scoliosi sinistro-convessa dorsale), decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (86,9kg/177,5cm), dolori sternocostali cronici, in probabile sindrome SAPHO, alterazioni erosive alle articolazioni sternoclaveari, soprattutto a destra, alterazioni iperostosiche costosternali.

Per il perito andava potenziato il trattamento analgesico in corso, rendendolo proporzionale all'intensità dei dolori lamentati e in grado di coprire le 24 ore della giornata. Andavano inoltre seguite le raccomandazioni terapeutiche formulate dal dr. __________ e gli ulteriori passi diagnostici-terapeutici avrebbero dovuto essere definiti con lui, in quanto la terapia in atto non rispecchiava in parte le sue raccomandazioni. A suo dire, sarebbe stato necessario che l'assicurato si sottoponesse a un controllo nel corso dei successivi sei mesi presso il centro universitario scelto.

Il dr. __________ ha ritenuto come lavoro adatto allo stato di salute attuale un'attività che tenesse pienamente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti: molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 5-10kg, talvolta sollevare pesi fino a 3kg sopra l'altezza del petto, molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai attrezzi pesanti. La rotazione manuale era normale. L'assicurato poteva di rado effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi e inclinata in avanti, molto spesso assumere la posizione inginocchiata ed effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L'interessato poteva assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee. Infine, l'assicurato poteva molto spesso camminare oltre 50 metri, spesso camminare per lunghi tratti come pure talvolta su terreno accidentato, molto spesso salire le scale, ma mai su scale a pioli.

Questi limiti funzionali e di carico erano applicabili sia durante le ore lavorative sia durante il tempo libero, perciò v'erano delle risorse fisiche che permettevano la reintegrazione professionale.

In un lavoro adatto allo stato di salute, il perito ha giudicato l'assicurato abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento del 20% dopo la visita presso il prof. dr. med. __________ di __________ del 27 ottobre 2017, quindi dal 28 ottobre 2017.

Come casalingo, l'assicurato è stato ritenuto abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa abituale rispettivamente durante le ore dedicate a questo tipo di attività, ma con una riduzione del rendimento del 25% dal 28 ottobre 2017.

Entrambe le riduzioni del rendimento si spiegavano con la postulata malattia articolare infiammatoria.

Quanto alla professione da ultimo esercitata di carpentiere e casseratore all'interno della galleria __________, per il reumatologo dr. med. __________ che l'ha visitato il 15 novembre 2016 l'assicurato era inabile al lavoro al 100% dal 3 luglio 2016 ed egli ha confermato tale inabilità anche dopo la seconda rivalutazione del 14 febbraio 2017. Il perito si è allineato a questo giudizio.

Infine, l'esperto ha osservato che ai suggerimenti terapeutici del prof. dr. __________ s'attendeva, nel corso dei prossimi 6-12 mesi, un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato, perciò la sua capacità funzionale e di carico residua e quindi la sua capacità lavorativa in attività solita, in attività adeguata e come casalingo sarebbe dovuta essere ridefinita.

 

Nel suo rapporto finale del 19 febbraio 2018 (doc. 93) il dr. med. __________ ha posto quale diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa un'irritazione prevalentemente meccanica della sincondrosi tra manubrio e corpo sternale in presenza di alterazioni degenerative con espansione della sintomatologia nel cinto scapolare e nella regione interscapolare. DD: sindrome SAPHO. Quale diagnosi senza influsso ha indicato turbe statiche del rachide (ipercifosi toracolombare) ed alterazioni degenerative cervicali secondo RM cervicodorsale del 14 novembre 2016, senza limitazioni funzionali significative della colonna vertebrale e senza segni neurocompressivi midollari radicolari a livello cervicodorsale.

L'inabilità lavorativa era del 100% dal 3 luglio 2016 nell'attività abituale, mentre in attività adeguate, dopo essere stata totale dal giorno dell'incidente fino al 13 febbraio 2017, dal 14 febbraio 2017 (visita del dr. __________) era diventata nulla e poi del 20% dalla visita del prof. dr. __________ il 27 ottobre 2017, da intendere come riduzione del rendimento.

Il carico massimo era di 10kg, la necessità di alternare la postura era già inclusa nella valutazione, mentre non v'era necessità di effettuare pause supplementari.

Da ultimo, il medico SMR ha segnalato che la prognosi era favorevole con il trattamento in atto.

 

Il (nuovo) progetto di decisione del 27 febbraio 2018 (doc. I) ha confermato i gradi di capacità lavorativa stabiliti dall'SMR.

Sulle osservazioni di carattere medico formulate dall'assicurato, non supportate da documentazione medica (doc. 103), il medico del Servizio Medico Regionale ha osservato il 26 aprile 2018 (doc. 105) che sia il perito dr. __________ il 29 gennaio 2018 sia il dr. __________ il 13 febbraio 2017 che ha valutato l'assicurato per conto dell'assicuratore malattia, entrambi specialisti reumatologi, hanno valutato una piena inabilità nell'attività pesante, mentre una riduzione progressiva nel tempo anche per attività adeguate ergonomicamente: da abilità totale nel febbraio 2017 ad abilità all'80% nel gennaio 2018. Per il dr. __________ non v'erano motivi di carattere medico per dissentire da quanto riportato nelle due esaurienti perizie, "essendo queste adeguate ai criteri richiesti da questo tipo di esame allo stato attuale ovvero basandosi sulla piena conoscenza dell'anamnesi con esame clinico funzionale ed obiettività paraclinica.". Non v'erano dunque motivi per distanziarsi dal rapporto finale del 19 febbraio 2018.

 

La decisione del 4 maggio 2018 (doc. B) ricalca il citato progetto.

 

Pendente causa il ricorrente ha trasmesso al TCA il referto allestito in lingua straniera di una consultazione esterna avvenuta il 23 gennaio 2019 (doc. T) presso un ospedale in __________ e il certificato del 5 febbraio 2019 (doc. U) rilasciato dal dr. med. __________, FMH medicina interna, in cui il curante ha indicato che il suo paziente aveva proceduto ad accertamenti reumatologici nel suo Paese di origine, dove gli era stata diagnosticata una malattia infiammatoria sistemica SAPHO. L'assicurato ha quindi iniziato una terapia con Salazopirina 500mg 2-0-2 con al momento relativo beneficio dopo 10 giorni, Prednisone 40mg a scalare, Lyrica 300mg 1-0-1 e gastro-protezione.

Il medico internista ha certificato che la mobilità del rachide dorsale e i movimenti di flessione/estensione erano ridotti di 1/3, il rachide lombare di 1/3 in flessione/estensione, DD 50cm, dolore alla mobilizzazione del torace con prevalente sintomatologia intercostale. A suo dire, quindi, era coerente sottoporre all'attenzione del medico SMR la modifica dello stato di salute anche per potere eventualmente rivalutare i limiti funzionali e le risorse in considerazione dell'accertata malattia infiammatoria sistemica cronica.

 

Su questi referti medici si è quindi espresso il dr. med. __________ il 18 febbraio 2019 (doc. VIII/1), affermando che tale nuova documentazione non apportava modifiche a quanto già valutato e riportato nel rapporto finale del 19 febbraio 2018.

Infatti, la consultazione esterna riportava parametri infiammatori al limite del normale e normali erano anche l'emogramma del mese di ottobre 2018 e la PCR a 0.72, come anche nell'agosto 2018, VES 10.

Quanto alla valutazione del dottor __________, essa indicava uno stato clinico funzionale di motilità del rachide con limiti di funzionalità uguali alle funzionalità della visita peritale del dr. med. __________ del 2 (recte: 1°) febbraio 2018.

 

La consultazione medica del 30 gennaio 2019 (doc. V2), che ha avuto luogo nel medesimo centro ospedaliero in __________, è stata tradotta in francese (doc. V1) e ha il seguente tenore:

 

" Le patient susmentionné a du suivi médical en Rhumotologie avec le diagnostic Syndrome de Sapho. Il a de l'ostéite sternoclaviculaire et détérioration osseuse érosive et inflammatoire. À cause de symptômes inflammatoires, tuméfaction à la partie supérieure du sternum et rigidité axiale sur AINS, le patient va commercer immunosuppression avec Salazopyrine. Le patient présente en tomographie du dimorphisme aux corps vertébrales D6, D12 et L2, sans évidence de fracture récente et du spondylodiscoarthrose.

Le patient fait aussi du traitement avec Gabapentine en raison d'atrophie neurogène avec souffrance aux vertèbres C5 et C6 droite en électromyographie datée de 2018.

Le patient doit faire de l'exercice physique régulièrement a fin de stimuler la flexibilité mais en évitant les charges et les efforts répétitifs.".

 

Il dr. med. __________ si è da ultimo pronunciato il 14 marzo 2019 (doc. XII/1) anche su questo referto medico, affermando che esso non modifica quanto già noto. Infatti, "Si ricorda che questo tipo di malattie reumatologiche presentano evoluzioni croniche e che la terapia a base di antiinfiammatori di base viene usualmente nel decorso modificata con aggiunta di salazopirina al fine di ridurre il quantitativo di antiinfiammatori. I dati di laboratorio (che avevo già citato il 19.2.2019) rappresentano uno stato infiammatorio adeguatamente controllato e stabile da agosto 2018 ovviamente con questa terapia assunta.".

 

                                2.3   Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…).

 

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

 

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

 

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert." (…).

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                                2.4   Nell’evenienza concreta, si tratta di stabilire lo stato di salute del ricorrente rispettivamente la sua capacità lavorativa e di guadagno dal 3 luglio 2017 in poi, ovvero un anno dopo l'insorgenza del danno alla salute.

 

Questo Tribunale, chiamato a verificare se l’Ufficio AI l’abbia accuratamente vagliato prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione medica agli atti conferma l’operato dell’amministrazione.

 

Va innanzitutto rilevato che il medico SMR, in un primo rapporto finale, il 13 aprile 2017 (doc. 58) ha riconosciuto un'inabilità lavorativa totale come carpentiere e casseratore dal giorno dell'infortunio in poi rispettivamente in attività adeguate fino a quando il dr. med. __________, il 13 febbraio 2017, l'ha visitato per conto dell'assicuratore malattia e da allora l'ha ritenuto abile al 100% in attività adeguata, fermo restando dei limiti funzionali e di carico da egli stabiliti.

 

Sulla scorta di tali indicazioni, l'amministrazione ha emesso un primo progetto di decisione (5 maggio 2017) di rifiuto della rendita.

 

A fine novembre 2017, all'Ufficio assicurazione invalidità sono pervenuti due nuovi referti.

Il primo, del dr. med. __________ del 24 novembre 2017, indica che l'assicurato presentava un esordio di malattia artritica infiammatoria sistemica inizialmente interpretata come esordio polimialgico e successivamente evoluta in un'artrite tipo SAPHO, ciò che giustificava un'inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi attività. Questa diagnosi era stata confermata anche dal prof. dr. med. __________ dell'Ospedale __________ di __________.

Il secondo rapporto, reso da quest'ultimo reumatologo che ha visitato l'interessato il 27 ottobre 2017, è datato 16 novembre 2017 (doc. 87) e indica infatti la diagnosi di dolori sternocostali, DD sindrome SAPHO. Posti l'anamnesi (sistematica, familiare, personale e sociale), lo status e i risultati delle analisi di laboratorio, nella valutazione lo specialista ha affermato che, sulla base dell'anamnesi e dell'esame clinico, la sintomatologia dolorosa del paziente non era indicativa per una polimialgia reumatica. Sebbene non si potesse porre una chiara diagnosi di sindrome SAPHO, a suo avviso era data una sufficiente probabilità di intraprendere un tentativo di terapia.

A parere del professore non era data l'indicazione per il trattamento con Prednisone; era consigliato ridurre la dose fino a terminare il trattamento; lo specialista ha poi proposto altre terapie e passi diagnostici-terapeutici da intraprendere.

Il TCA osserva che il prof. dr. med. __________ non ha nemmeno giudicato la capacità lavorativa dell'assicurato né nella sua attività né in altre adeguate. Non si vede quindi per quale motivo si dovrebbe considerare retroattivamente alla data della visita all'Ospedale __________ di __________ la riduzione del rendimento del 20% stabilita dal dr. med. Boris __________ nella valutazione del 1° febbraio 2018.

Infatti, nel suo rapporto del 12 giugno 2017 il dr. med. __________, reumatologo che ha più volte valutato l'interessato per conto dell'assicuratore malattia, ha ribadito quanto già affermato nella sua precedente perizia del 14 febbraio 2017, e meglio che l'assicurato era totalmente inabile al lavoro di posatore di casseformi in galleria, ma abile al 100% in attività confacenti rispettose delle limitazioni stabilite e ciò a decorrere proprio dal 14 febbraio 2017.

Pertanto, non è possibile ritenere che la diminuzione del 20% del rendimento accertata dal perito nominato dall'Ufficio AI sia antecedente al suo stesso esame e che debba essere fatta risalire al 14 febbraio 2017, visto che lo stesso dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, in quell'occasione ha chiaramente stabilito una capacità lavorativa totale in attività adeguate e ciò sin da subito.

 

Occorre al riguardo evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime, STCA 32.2018.78 del 14 aprile 2019; STCA 32.2017.211 del 25 ottobre 2018; STCA 32.2017.174 del 18 luglio 2018; STCA 32.2017.136 del 12 marzo 2018; STCA 32.2017.132 del 26 febbraio 2018; 32.2017.77 del 12 dicembre 2017; STCA 32.2017.70 del 9 novembre 2017; STCA 32.2017.62 del 26 ottobre 2017; STCA 32.2017.6 del 4 luglio 2017; STCA 36.2012.67 dell'11 febbraio 2013 confermata dalla STF 9C_185/2013 del 17 aprile 2013; STCA 32.2008.178 del 10 giugno 2009; STCA 32.2007.207 del 9 giugno 2008).

 

Con il suo ricorso l'assicurato si era riservato "di formulare nuove e diverse richieste in base ad eventuali nuovi accertamenti sulle condizioni di salute del Sig. RI 1 che avranno luogo nei prossimi mesi, i quali permetteranno di stabilire esattamente il grado di capacità lavorativa, oltre che nella sua attività abituale, anche in un'attività adeguata.". Contrariamente a quanto preannunciato, ad oggi non sono però pervenuti alla scrivente Corte dei certificati medici in tal senso, ritenuto come i due rilasciati da un ospedale in __________ neppure si pronunciano sulla sua capacità lavorativa e così pure quello del dr. med. __________ del 5 febbraio 2019. Essi non possono pertanto essere di alcun aiuto all'insorgente, che non ha quindi saputo validamente comprovare le sue critiche di uno stato di salute peggiore rispetto alla valutazione del perito, tale da giustificare un’inabilità lavorativa maggiore già dal 14 febbraio 2017. Il ricorrente si è limitato ad esporre le proprie valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive e contestare di conseguenza che dal 27 ottobre 2017, e non già prima, sia avvenuto un peggioramento della situazione dal punto di vista clinico, ossia oggettivo.

 

In assenza di ulteriore certificazione medica che contraddica le conclusioni del dr. med. __________, che a sua volta ha confermato le constatazioni fatte dal dr. med. __________ fino al 12 giugno 2017, non essendo evidentemente sufficiente la semplice affermazione soggettiva di parte senza alcuna documentazione clinica a supporto, il TCA non può che ribadire le predette conclusioni dei vari periti che sono intervenuti nella valutazione delle condizioni di salute del ricorrente.

D'altronde, quest'ultimo è concorde con il principio di essere stato giudicato abile in un lavoro adatto nella misura del 100% con riduzione del rendimento del 20%, ma ha solo contestato che detta diminuzione decorra dal 27 ottobre 2017 e non già dal 14 febbraio 2017.

 

Da quanto precede discende che una nuova valutazione dello stato di salute dell’assicurato, così come implicitamente da esso richiesta, non è dunque affatto necessaria. Infatti, per quanto concerne il periodo in esame, si deve ritenere che la documentazione a disposizione del TCA è chiara e sufficiente per l'evasione della presente causa, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l’allestimento di una perizia.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti.

 

Non v’è dunque motivo di modificare le conclusioni tratte dall’SMR, visto che specifici, validi e più dettagliati pareri medici contrari, utili alla determinazione del grado di capacità lavorativa, non ne sono stati trasmessi pendente causa dal ricorrente. Il Servizio Medico Regionale ha in effetti avuto modo di pronunciarsi diverse volte sull’intera questione e, soprattutto, ogni qualvolta che l’assicurato trasmetteva nuova documentazione medica all’attenzione dell'amministrazione, corroborando le conclusioni tratte dal perito reumatologo.

 

Il Servizio Medico Regionale, quantomeno fino alla data determinante della decisione in lite (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; DTF 121 V 366 consid. 1b), non ha ammesso uno stato di salute dell'assicurato peggiore rispetto a quello determinato dallo specialista intervenuto su mandato dell’Ufficio AI.

 

Per quanto concerne i più recenti referti medici emessi nel 2019 (docc. T, U e V), prodotti pendente causa, come osservato dal dr. med. __________ essi non sono atti a sovvertire le precedenti conclusioni dell’SMR.

 

Secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 4 maggio 2018, ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento. Di conseguenza, il giudice delle assicurazioni sociali si pronuncia unicamente sulla situazione di fatto prodottasi fino al momento determinante della decisione amministrativa in lite (cfr. fra le tante: DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248 consid. 1a).

 

In virtù delle considerazioni esposte, l’aspetto medico stabilito dal perito alla base della decisione dell’Ufficio AI di fissare il grado d’incapacità lavorativa dell’assicurato in altre attività al 100% dal 14 febbraio 2017 e con riduzione del rendimento del 20% dal 27 ottobre 2017, va di conseguenza confermato.

                                2.5   Per quanto concerne l’aspetto economico, il ricorrente ha contestato che per il calcolo del grado di invalidità del 2016 si sia considerato un reddito da valido di Fr. 69'279.-, corrispondente al reddito statistico annuo della categoria 41-43 Costruzioni, attività semplici e ripetitive, anno 2016, che avrebbe conseguito un carpentiere/casseratore.

A suo dire, occorre tenere conto dei salari che egli ha conseguito effettivamente lavorando sia per l'ultimo datore di lavoro da novembre 2015 a settembre (luglio) 2016, sia ancora per quello precedente, da ottobre 2010 a giugno 2015. Nella prima ipotesi si ottiene un salario medio annuo di Fr. 96'848,40, mentre nella seconda di Fr. 119'266,60 e quindi un reddito di gran lunga superiore a quello considerato dall'amministrazione. Anche qualora si facesse la media di questi due importi, si avrebbe un salario medio annuo di Fr. 108'057,50. Il ricorrente ha affermato di avere sempre lavorato come carpentiere/casseratore in galleria, in diversi cantieri e che avrebbe continuato a svolgere questa attività anche in futuro se non fossero sopraggiunti i problemi di salute. Era attivo in un mercato di nicchia in cui aveva acquisito delle competenze specialistiche nel settore e vantava un'esperienza pluriennale perciò, almeno con una verosimiglianza preponderante, tali elementi gli avrebbero permesso di trovare un impiego con cui avrebbe guadagnato almeno come negli anni precedenti.

 

Da parte sua, l'amministrazione si è basata sulla giurisprudenza secondo cui il reddito da valido non poteva essere calcolato come suggerito dal ricorrente, poiché egli, indipendentemente dal danno alla salute, essendo stato assunto con un contratto di lavoro di durata determinata che non sarebbe stato rinnovato, indipendentemente dal danno alla salute non avrebbe comunque più lavorato per le due ditte presso cui era stato attivo (STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.3.2).

 

                                2.6   Nell’evenienza concreta, il ricorrente è stato assunto come carpentiere il 2 novembre 2015 con un contratto a tempo determinato scadente il 30 settembre 2016 e quando si è infortunato, il 3 luglio 2016, era quindi ancora alle dipendenze della ditta __________ di __________ (doc. 33).

 

L'Ufficio AI ha potuto accertare nel febbraio 2018 (doc. 98) presso la predetta società che, in assenza del danno alla salute, "il contratto di lavoro del Signor RI 1 non sarebbe stato rinnovato.".

 

La situazione del ricorrente che è rimasto senza lavoro perché il suo contratto era di tipo determinato si apparenta al caso in cui l'assicurato viene licenziato dal datore di lavoro.

In tali evenienze, quando l'assicurato ha perso il proprio lavoro per motivi estranei all'invalidità non ci si deve basare sull'ultimo reddito conseguito, ma al reddito statistico del settore di attività in cui lavorava, perché anche se fosse stato sano non avrebbe più potuto essere attivo in quel posto di lavoro.

 

Secondo la citata STFA I 792/2005, infatti,

 

" 3.3 Für die Festsetzung des Valideneinkommens ist - entgegen Vorinstanz und Beschwerde führender Verwaltung - nicht vom zuletzt verdienten Lohn auszugehen, da der Versicherte seine Stelle bei der Firma S. bereits auf Ende 1998 aus invaliditätsfremden Gründen verloren hatte und deshalb auch im Gesundheitsfall nicht mehr am angestammten Arbeitsplatz tätig wäre. Weil jedoch davon auszugehen ist, dass der Beschwerdegegner ohne Invalidität weiterhin einer Hilfsarbeit nachginge, ist auf die entsprechenden Zahlen der Schweizerischen Lohnstrukturerhebung abzustellen. Dabei ist der branchenunspezifische Zentralwert massgebend, da entsprechend der bisherigen Erwerbsbiographie anzunehmen ist, der Versicherte würde wenig anspruchsvolle Tätigkeiten in der ganzen Wirtschaft ausüben.".

 

Nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, l'assicurato ha lavorato come operaio-minatore e il 20 gennaio 2009 è rimasto vittima di un infortunio sul posto di lavoro. Il 20 aprile 2009 il datore di lavoro gli ha disdetto il rapporto di lavoro che è terminato il 31 luglio 2009. Dal 1° agosto 2009 l'assicurato si è annunciato all'assicurazione contro la disoccupazione e il 15 febbraio 2010 ha subito un secondo infortunio al medesimo ginocchio destro. L'assicuratore infortuni ha stabilito un grado di incapacità lucrativa del 47%, mentre l'assicurazione invalidità una rendita intera limitatamente al periodo dal 1° marzo 2011 al 31 gennaio 2012, essendo il grado di invalidità del 19%.

Il TCA ha accolto il ricorso concedendo un quarto di rendita fondandosi per il reddito senza invalidità sul salario che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nel 2012 presso la società, anziché sui dati statistici come aveva invece fatto l'Ufficio AI. L'amministrazione ha interposto ricorso al Tribunale federale, che l'ha accolto con le seguenti considerazioni:

 

" 4.3.2. Sia come sia, poiché la X. SA ha, per quanto peraltro accennato dalla stessa Corte cantonale ed evidenziato a ragione dall'Ufficio ricorrente, licenziato l'assicurato per mancanza di lavoro - a causa dell'imminente conclusione dei lavori e in assenza di altre possibilità di impiego -, l'accertamento del reddito senza invalidità non può effettuarsi, come invece ha fatto il Tribunale cantonale delle assicurazioni, sulla base del salario ritenuto dalla Suva, tanto più che esso appare eccessivo - come rileva (in via subordinata) l'UAI - alla luce dei dati riportati nell'estratto del conto individuale, oltretutto soggetti a forti variazioni. L'opponente ha perso il suo posto presso l'ex datrice di lavoro per fine luglio 2009 per motivi estranei all'invalidità e non l'avrebbe di conseguenza conservato  nemmeno senza il danno alla salute. Il richiamo ricorsuale alla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 792/05 del 15 marzo 2006 è pertinente.  Indipendentemente dal danno alla salute l'assicurato non avrebbe più potuto percepire lo stipendio versatogli dalla X. SA. Contrariamente a quanto indicato dal giudice di prime cure, il fatto che la disdetta fosse preceduta da un infortunio non è di rilievo proprio perché l'assicurato anche senza il danno alla salute avrebbe - per i motivi suesposti - comunque perso il posto di lavoro. Per le stesse considerazioni, è ugualmente irrilevante la circostanza - addotta nella pronuncia impugnata per giustificare la mancata applicazione della sentenza citata I 792/05 - che in quella vertenza il lasso di tempo tra la fine del rapporto di lavoro e l'infortunio fosse superiore a quello intercorso nella fattispecie qui in esame. Potendo per il resto presumere che senza il danno alla salute l'opponente avrebbe continuato a svolgere l'attività di operaio minatore, ci si deve basare sui dati statistici salariali. Ammesse le conoscenze professionali specializzate (livello di esigenze 3) e potendosi riferire al settore del genio civile (ISS 2010, TA1, cifra 42, uomini), si ottiene un reddito - aggiornato all'orario settimanale di lavoro di 41.5 ore nel 2012 e all'evoluzione dei salari usuale nello specifico settore delle costruzioni (1% per il 2011 e 0.8% per il 2012; cfr. La Vie économique, 10/2013, pag. 90 seg., B9.2 e B10.2) - di fr. 76'557.58." (le evidenziature sono della redattrice).

 

Il Tribunale federale ha tratto le medesime conclusioni anche nella STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016:

 

" 4.2. Die Beschwerdeführerin hat ihre Stelle bei der Polizei bereits Ende Februar 2010 aus invaliditätsfremden Gründen aufgegeben. Sie wäre daher auch im Gesundheitsfall nicht mehr am angestammten Arbeitsplatz tätig. Bereits aus diesem Grund kann für die Bestimmung des Valideneinkommens nicht auf den dort erzielten Lohn abgestellt werden. Soweit sich die Versicherte für die Bestimmung des Valideneinkommens auf die im Arbeitgeberbericht enthaltenen Lohnangaben beruft, kann ihr daher nicht gefolgt werden. Es muss auch nicht geprüft werden, ob die bisher von der Versicherten ausgeübte Tätigkeit Einsätze beinhaltet, die sie wegen der Schulterbeschwerden nicht mehr verrichten kann. Aufgrund verschiedener aktenkundiger Vorkommnisse mit Bezug zur Polizei ist der Beschwerdeführerin darin beizupflichten, dass ihr im bisherigen Beruf wohl kaum mehr eine Stelle angeboten würde. ".

 

Anche in un caso ticinese in ambito di indennità giornaliera in caso di malattia l'Alta Corte ha stabilito il 4 luglio 2017 (STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017) il principio che, essendo rimasto senza lavoro per motivi estranei alle sue condizioni di salute, per determinare il reddito da valido ci si deve basare sui dati statistici del settore e non sull'ultimo salario percepito dall'assicurato:

 

" 7.3. B. non può pretendere il reddito da valido (su tale nozione cfr. DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti) che percepiva dalla ditta C., considerato che dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che egli era stato licenziato il 30 novembre 2012 con effetto al 31 dicembre 2012. Questo significa che indipendente dal danno alla salute B. non avrebbe più percepito un reddito dalla ditta C. Vista la sua lunga esperienza quale gessatore la Corte cantonale, come del resto la A. SA, potevano ragionevolmente presumere che egli avrebbe continuato l'attività di gessatore. Per questo motivo l'importo di fr. 68'281.22 ritenuto dal Tribunale cantonale in applicazione dei dati statistici relativi al ramo costruzione, peraltro non contestato dalla A. SA, merita conferma.".

 

In virtù di quanto precede, nel caso concreto l’assicurato ha perso il suo posto presso l’ex datore di lavoro per motivi estranei all’invalidità e non l’avrebbe di conseguenza conservato neppure senza il danno alla salute. Pertanto, indipendentemente dal danno alla salute l'assicurato non avrebbe più potuto percepire lo stipendio versatogli dal datore di lavoro. Potendo dunque presumere che senza il danno alla salute il ricorrente avrebbe continuato a svolgere l’attività di carpentiere, ci si deve basare sui dati statistici salariali in quel settore (STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.2 e 4.2; STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.3.2; STFA I 792/05 del 15 marzo 2016 consid. 3.3; STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016 confermata dalla STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017 del 4 luglio 2017).

 

                                2.7   Da quanto precede discende che, correttamente, l'Ufficio AI ha determinato il reddito da valido del ricorrente sulla base dei dati statistici e non, come ha preteso il ricorrente, sulla media del salario conseguito presso l'ultimo datore di lavoro e nemmeno presso il precedente datore di lavoro o ancora sulla media fra questi due dati, tutti concernenti comunque il salario conseguito.

L'amministrazione si è fondata sulla Tabella TA1 2014, settore costruzioni (41-43), livello di competenze 1 (attività semplici di tipo fisico o manuale) e ha riportato il reddito annuo di Fr. 66'084.- (mensile di Fr. 5'507.-) sulle 41,5 ore settimanali lavorate nel settore nel 2014 e ha aggiornato l'importo al 2016, per ottenere un reddito statistico da valido di Fr. 69'279.-.

 

Partendo dal reddito ipotetico da invalido di Fr. 67'148.- nel 2016 ([Fr. 5'312.- nel 2014 x 12 : 40 x 41,7] + 0,3674% per il 2015 + 0,6761% per il 2016), dal 27 luglio 2017 si deve tenere conto della diminuzione del rendimento del 20% per ottenere un reddito di Fr. 53'718,40.

L'Ufficio AI ha ridotto ulteriormente questo importo del 5% per attività leggere, giungendo a un reddito ipotetico di Fr. 51'032,54.

Paragonando questi due redditi si ha una perdita di guadagno del 26,34% ([Fr. 69'279.- - Fr. 51'032,54] : Fr. 69'279.- x 100), che va arrotondata al 26% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2.

 

                                2.8   Quand'anche si applicasse, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione per motivi personali del 15% pretesa dall'insorgente - sebbene la riduzione del rendimento non dia luogo ad un’ulteriore riduzione per motivi personali, poiché non è possibile, nel momento in cui si valuta l’entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015, consid. 3.2.2; STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014, consid. 5.4; STCA 32.2018.65 del 13 marzo 2019; STCA 32.2018.51 dell’11 febbraio 2019; STCA 32.2018.31 del 4 febbraio 2019; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5 ottobre 2017; STCA 32.2015.76 dell’8 marzo 2016; STCA 32.2014.130 del 24 settembre 2015) -, il diritto alla rendita di invalidità sarebbe ugualmente rifiutato.

 

Si avrebbe infatti un reddito ipotetico da invalido di Fr. 45'660,64 e quindi il grado di invalidità sarebbe del 34% ([Fr. 69'279.- - Fr. 45'660,64] : Fr. 69'279.- x 100), sempre inferiore al 40% esatto dall'art. 28 cpv. 2 LAI che non permette di beneficiare di una rendita di invalidità.

 

                                2.9   In virtù delle considerazioni esposte, il ricorso deve pertanto essere respinto e confermata la decisione di rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità.

 

                              2.10   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

 

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti