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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 novembre 2019 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1969,
attivo presso la “__________” di __________ quale operaio (operatore ecologico)
a tempo pieno dal 14 giugno 2004 (licenziato il 25 agosto 2014, con effetto al
30 novembre 2014, a seguito di una ristrutturazione aziendale), in malattia al
100% dal 10 ottobre 2013 e continua, in data 8/11 aprile 2014 ha inoltrato una
domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, indicando di essere
affetto da: “Esiti di intervento ortopedico con algo distrofia secondaria
invalidante (Ipertensione arteriosa / dislipidemia trattata/asma bronchiale”
dall’ “11.10.2013” (pag. 13-21, 22-23, 53-58, 69-70, 87-89 e 103 incarto
AI).
Il 9 maggio 2014 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI) ha
assunto, a titolo di provvedimento d’intervento tempestivo sotto forma di corso
di formazione, il costo di fr. 1'705.- per un corso privato di italiano (20 ore
da 60 minuti) presso la Scuola __________ di __________ dal 12 maggio al 30
agosto 2014 (pag. 80-81 incarto AI).
1.2. L’UAI ha esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, ha acquisito agli
atti la perizia reumatologica del 2 giugno 2015 del dr. med. __________ (pag.
136-141 incarto AI), la perizia psichiatrica del 18 settembre 2015 della dr.ssa
med. __________ del __________ (di seguito: __________) di __________ (pag.
156-166 incarto AI) alla presenza di un interprete (pag. 142 e 147 incarto AI),
il rapporto finale dell’8 ottobre 2015 del medico SMR (dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia; pag. 174-176 incarto AI) per gli
aspetti psichici, il rapporto finale del 14 ottobre 2015 del medico SMR (dr.
med. __________, specialista FMH in medicina interna generale; pag. 182-184
incarto AI) per gli aspetti somatici e l’annotazione del 24 novembre 2015 del medico
SMR, dr. med. __________ (pag. 202 incarto AI).
L’UAI, con decisione del 15 marzo 2016 (pag. 217-220 e 208-210 incarto AI;
preavvisata il 16 ottobre 2015: pag. 191-193 incarto AI), ha respinto la
richiesta di prestazioni, in quanto l’assicurato (considerato inabile al lavoro
al 100% dal 10 ottobre 2013 e al 75% dal 2 giugno 2015 in attività abituale
rispettiva-mente inabile al lavoro al 100% dal 10 ottobre 2013 e allo 0% dal 2
giugno 2015 in attività adeguata) presentava un grado di invalidità nullo (0%).
1.3. Contro questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. __________ della RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (pag. 233-245 incarto AI), il quale, con sentenza 32.2016.42 dell’8 giugno 2016, su richiesta dell’UAI (pag. 290-294 incarto AI) - che, in base a quanto indicato il 24 maggio 2016 dal proprio SMR, a fronte di un caso con una importante componente somatoforme, riteneva indicata una rivalutazione peritale in ambito pluridisciplinare, comprendente una valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica, con particolare attenzione rivolta agli indicatori (pag. 290-294 incarto AI) - a cui la rappresentante dell’insorgente ha aderito (pag. 296 incarto AI), considerato che dagli atti dell’incarto emergeva effettivamente al necessità di una rivalutazione dello stato di salute dell’assicurato, ha stralciato la causa dai ruoli “per intervenuta transazione, nota alle parti e consistente nell’annullamento della decisione impugnata del 15 marzo 2016, nel rinvio degli atti all’Ufficio AI al fine di espletare i necessari accertamenti medici, e all’emissione di una successiva nuova decisione, che viene omologata” (pag. 295-298 incarto AI).
1.4. Ritornati gli atti, l’UAI ha
raccolto la perizia pluridisciplinare (medicina interna, neurologia, psichiatria,
reumatologia e pneumologia) del __________ del 10 aprile 2017 (pag. 403-502
incarto AI).
L’UAI aveva informato l’assicurato che durante il consulto psichiatrico sarebbe
stato presente un interprete (pag. 332 e 334 incarto AI). Lo scritto era stato
inviato in copia anche alla sua patrocinatrice (pag. 334 incarto AI).
Il __________ aveva invitato l’assicurato a comunicare se necessitasse un
interprete per i consulti in medicina generale, neurologia e reumatologia, dato
che conoscenti e/o familiari non erano ammessi (pag. 344 incarto AI).
L’assicurato era rimasto silente. Lo scritto era stato inviato in copia anche
alla sua patrocinatrice (pag. 344 incarto AI).
Nonostante quanto precede la perita psichiatra (dr.ssa. med. __________) ha
effettuato due colloqui (15 dicembre 2016, durata 65 minuti e 19 gennaio 2017,
durata 50 minuti; pag. 459 incarto AI) con l’assicurato senza la presenza di un
interprete, puntualizzando, nel proprio referto peritale del 1° marzo 2017
(pag. 459-481 incarto AI), quanto segue: “Nonostante fosse programmata la
presenza di un interprete, questo non si presenta, e quindi il colloquio si
svolge in lingua italiana, che anche se la proprietà di linguaggio è povera, è
più che sufficiente per acquisire dati per arrivare alle mie conclusioni
diagnostiche. (…). I due colloqui si sono svolti senza grossa fatica nonostante
una capacità linguistica ridotta, ma ripeto sufficiente per la mia indagine
(…).” (pag. 467 incarto AI).
1.5. Dopo avere esperito ulteriori
accertamenti medici ed economici del caso - e, in particolare, dopo avere
acquisito agli atti il rapporto finale del 12 aprile 2017 del medico SMR, dr.
med. __________, (pag. 516-519 incarto AI), lo scritto del 20 aprile 2017
dell’ex datore di lavoro (pag. 530-531 incarto AI) e la valutazione del 4 settembre
2017 del consulente IP (pag. 560-562 incarto AI) -, l’UAI, con preavviso del 4
settembre 2017 (pag. 554-559 incarto AI), ha preannunciato il respingimento
della richiesta di prestazioni, in quanto l’assicurato (considerato
definitivamente inabile al lavoro al 100% nell’attività abituale di operatore
ecologico rispettivamente inabile al lavoro al 100% dal 10 ottobre 2013, allo
0% dal maggio 2014 e al 20% dal febbraio 2016 in attività adeguata) presentava
un grado di invalidità nullo (0%) sia nel 2014 (alla scadenza dell’anno di
attesa) sia nel 2016.
A seguito delle osservazioni dell’11 ottobre 2017 e del 22 gennaio 2018 della
patrocinatrice dell’assicurato (pag. 567-570 e pag. 601 e 612 incarto AI) e
della degenza dell’assicurato dal 22 novembre al 29 dicembre 2017 presso
l’Ospedale __________ di __________ (per sindrome affettiva non specificata ICD
10: F 39 e per sindrome somatoforme da dolore persistente ICD 10: F 45.5; pag.
602-605 incarto AI), l’amministrazione ha acquisito agli atti il complemento
peritale del 19 gennaio 2018 del __________, che ha confermato integralmente la
valutazione peritale del 10 aprile 2017 (pag. 585-600 incarto AI), il
complemento peritale del 22 febbraio 2018 del __________ (pag. 614-622 incarto
AI) che, su indicazione della perita psichiatra (dr.ssa med. __________), ha
consigliato di rivedere l’assicurato “per valutare lo stato psichico, le
contraddizioni diagnostiche e l’efficacia della terapia” (pag. 617 incarto
AI) e l’annotazione con richiesta di “un complemento peritale tramite
perizia di decorso psichiatrica in ambito __________” del 28 febbraio 2018
del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 623-626 incarto AI).
1.6. Il 1° marzo 2018 l’UAI ha
informato l’assicurato, con copia alla sua patrocinatrice, che era necessario
che si sottoponesse ad una “valutazione psichiatrica di decorso preceduta da
un aggiornamento nell’ambito della medicina internistica” (pag. 627-632
incarto AI).
Il 13 marzo 2018 la patrocinatrice dell’assicurato ha ricusato la perita del __________
(dr.ssa med. __________), in quanto le sue valutazioni sarebbero inaffidabili,
e ha chiesto che la perizia fosse affidata al __________. Nella medesima
occasione la rappresentante dell’assicurata ha rilevato pure quanto segue: “Ritenute
le evidenti difficoltà di esprimersi in italiano, nonché le difficoltà di
comprensione (ricordiamo che l’esame spirometrico è stato molto difficile da
seguire, in quanto l’assicurato faceva fatica a seguire correttamente le
istruzioni malgrado molteplici tentativi: vedi pag. 19 perizia __________ del
10 aprile 2017), chiediamo che venga organizzato un interprete (mediatore
culturale)” (pag. 637-639 incarto AI).
Il 23 marzo 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto segue:
“Per evitare ulteriori discussioni consiglio modifica del perito scelto”
(pag. 641 incarto AI).
Il 3 aprile 2018 l’UAI ha informato la patrocinatrice dell’assicurato che “la
formulata ricusa del perito è stata accolta dal Servizio Medico Regionale. Per
contro confermiamo che l’accertamento di decorso si svolgerà presso il __________
di __________” (pag. 643 incarto AI).
Il 17 aprile 2018 l’avv. __________ ha inoltrato all’UAI le domande da
sottoporre al perito psichiatra (pag. 644-645 incarto AI).
Il 21 settembre 2018 (pag. 668-669 incarto AI) l’UAI ha comunicato
all’assicurato, con copia alla sua patrocinatrice, i nominativi dei periti (dr.
med. __________ per medicina interna e dr. med. __________ per psichiatria e
psicoterapia) incaricati di eseguire la perizia bidisciplinare di decorso,
informandolo pure che “durante i colloqui sarà presente un interprete di
lingua tamil.” (pag. 668 incarto AI).
Il 5 ottobre 2018 l’UAI ha informato l’assicurato, con copia alla sua
patrocinatrice, che il __________ di __________ aveva “ritenuto, per il
tramite del consulente psichiatra Dr. med. __________, di predisporre dei test
psicodiagnostici” che sarebbero stati eseguiti dallo psicologo dott. __________.
Nella medesima occasione ha pure confermato che “alle valutazioni sarà presente
l’interprete __________/italiano signor __________” (pag. 677 incarto
AI).
L’UAI ha acquisito la perizia bidisciplinare di decorso (medicina interna e psichiatria)
del __________ del 7 maggio 2019 (pag. 724-797 incarto AI).
1.7. Dopo avere raccolto anche il
rapporto finale del 10 maggio 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (pag.
814-817 incarto AI), l’amministrazione, con progetto di decisione del 13 maggio
2019 (che annullava e sostituiva quello del 4 settembre 2017), ha preannunciato
il respingimento della richiesta di prestazioni, in quanto l’assicurato
(considerato definitivamente inabile al lavoro al 100% nell’attività abituale
di operatore ecologico dal 10 ottobre 2013 rispettivamente inabile al lavoro al
100% dal 10 ottobre 2013, allo 0% dal maggio 2014 e al 20% dal febbraio 2016 in
attività adeguata) presentava un grado di invalidità del 6% nel 2014 (alla
scadenza dell’anno di attesa) e del 25% nel 2016 (pag. 799-804 incarto AI).
1.8. A seguito delle osservazioni
del 19 giugno 2019 e dell’11 luglio 2019 della patrocinatrice dell’assicurato
(pag. 820-821 e pag. 832-834 incarto AI), l’amministrazione ha acquisito agli
atti l’annotazione del 19 luglio 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (pag.
836 incarto AI), l’“Artzbericht: Berufliche Integration/Rente” del 10
ottobre 2019 del dr. med. __________ del __________ (pag. 847-861 incarto AI) e
il rapporto finale del 12 novembre 2019 del precitato medico SMR (pag. 862-886
incarto AI), giusta il quale l’assicurato andava considerato definitivamente
inabile al lavoro al 100% nell’attività abituale di operatore ecologico dal 10
ottobre 2013 (con prognosi stazionaria) rispettivamente inabile al lavoro al
100% dal 10 ottobre 2013, allo 0% dal maggio 2014, al 20% dal febbraio 2016, al
100% dal 17 giugno 2019 (intervento di artroscopia al piede destro con
revisione legamento laterale e decompressione del tunnel tarsale; pag. 833, 834
e 836 incarto AI) e al 20% dal 5 agosto 2019 (ultimo controllo al __________) in
attività adeguata (con prognosi stazionaria; pag. 864 incarto AI).
1.9. Con decisione del 13 novembre 2019 (pag. 868-874 incarto AI) l’UAI ha respinto la richiesta di prestazioni, in quanto l’assicurato (considerato definitivamente inabile al lavoro al 100% nell’attività abituale di operatore ecologico dal 10 ottobre 2013 rispettivamente inabile al lavoro al 100% dal 10 ottobre 2013, allo 0% dal maggio 2014, al 20% dal febbraio 2016, al 100% dal 17 giugno 2019 e al 20% dal 5 agosto 2019 in attività adeguata) presentava un grado di invalidità del 6% nel 2014 (alla scadenza dell’anno di attesa), del 25% nel 2016 e del 27% nel 2019.
1.10. Con tempestivo ricorso del 16
dicembre 2019 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. __________ della RA 1, ha
postulato l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, “il
diritto a rendita intera dal 01.10.2014 al 30.11.2015 e a decorrere dal
01.02.2016” e, in via subordinata, “il diritto a rendita intera dal
01.10.2014 al 30.11.2015 e ad un quarto di rendita a decorrere dal febbraio
2016” (cfr. doc. I, pag. 14).
La rappresentante della ricorrente contesta la capacità lavorativa pregressa
alla valutazione peritale del 10 aprile 2017, la definizione del reddito senza
invalidità, l’accertamento del danno alla salute, la definizione del reddito
con invalidità e la reintegrabilità nel mondo del lavoro.
In particolare, per quanto concerne la valutazione medica operata
dall’amministrazione, la patrocinatrice dell’insorgente osserva, innanzitutto,
quanto segue:
" (…)
1. La capacità lavorativa pregressa
1.1. Dapprima occorre sottolineare che l'inabilità lavorativa totale attestata
in qualsiasi attività con la perizia reumatologica del 2 giugno 2015 fa stato
fino al giugno 2015 (vedi al riguardo rapporto finale SMR del 14.10.2015). Ne
consegue che una valutazione peritale posteriore (perizia __________ del
10.04.2017) della capacità lavorativa pregressa deve riprendere i periodi di
inabilità lavorativa precedentemente già attestati con perizia. Nel caso in cui
si scosti senza validi motivi pone una diversa valutazione della stessa situazione
di fatto già precedentemente valutata. Il __________, infatti, incorre in una
diversa valutazione della stessa situazione già valutata con la perizia del
giugno 2015 laddove conclude che in attività adeguata "Per il periodo
antecedente si può codificare una capacità lavorativa del 100% in un'attività
adatta dal maggio 2014 (a sei mesi ca. dall'intervento al piede ds.) sino a
gennaio 2016". Tale valutazione della capacità lavorativa pregressa
non può quindi essere ammessa, se non per il periodo seguente il 2 giugno 2015.
Pertanto il diritto a rendita limitata nel tempo è più che mai giustificato.
1.2 Tuttavia dalla lettera d'uscita dalla Clinica di __________ redatta dal
Primario dr. med. __________ e dal Caposervizio dr. med. __________ viene
attestata la completa inabilità lavorativa dal 01.07.2015 al 09.08.2015
compreso. Questa attestazione comprova che la capacità lavorative del 100% in
attività adeguata valutata dal perito (vedi perizia del 02.06.2015) non perdura
(dal 02.06.2015 compreso al 30.06.2016 compreso ci sono 29 giorni).
Come disposto dall'art. 29ter OAI non vi è quindi interruzione dell'incapacità
al lavoro. Ne consegue che il diritto a rendita intera non è limitato al 30
settembre 2015, ma bensì al 30 novembre 2015, ovvero tre mesi dopo il presunto
miglioramento (art. 88a cpv. 1 OAI).
Si chiede quindi di riconoscere il diritto a rendita intera dal 01.10.2014 al
30.11.2015.” (cfr. doc I, pag. 5 e 6)
Secondariamente la
rappresentante del ricorrente contesta la valutazione medica operata
dall’amministrazione, in quanto non tiene debitamente conto del danno alla
salute del suo assistito che, presenta difficoltà di comprensione cognitive e
linguistiche e i tratti di una persona semplice con scarse risorse personali.
La patrocinatrice dell’insorgente puntualizza, in particolare, che:
" (…) In
conclusione è reso verosimile che l’assicurato presenta un deficit
intellettivo, oltre che linguistico, che gli rendono particolarmente difficile
ritrovare un ruolo lavorativo perso a causa delle problematiche somatiche,
sviluppando nel corso degli anni una risposta depressiva e presa a carico fin
dal febbraio 2016.
Per tutti questi motivi va fermamente contestata la valutazione di una
riduzione di rendimento nella misura del 20%. (…).”. (doc. I, pag. 9).
Qualora il TCA ritenga che alla valutazione della riduzione di rendimento nella
misura del 20% si possa accordare piena valenza probatoria, l’assicurato
avrebbe comunque diritto ad una deduzione sociale del 25% (per i seguenti
fattori: analfabetismo, dato che non sa né leggere né scrivere in una lingua
nazionale, oltre a capire poco l’italiano; il lavoro prevalentemente
sedentario, leggero, con alternanza di postura al bisogno, da svolgere
all’aperto e in piccoli gruppi) e, quindi, ad un quarto di rendita dal 1°
maggio 2016 (3 mesi dopo il peggioramento).
La patrocinatrice dell’assicurato, per quanto riguarda la reintegrabilità nel
mondo del lavoro, rileva quanto segue:
" Si sottolinea in particolare che l'Ufficio AI non ha dato seguito alle conclusioni peritali ed in particolare all'indicazione di accordare all'assicurato una misura di riallenamento progressivo al lavoro (vedi rapporto SAM 2017 punto 9.2.4). Tale misura è giustificata sia dalla riduzione di rendimento riscontrata, sia perché l'assicurato è ora assente dal mondo del lavoro oramai da 6 anni, sia perché sono precluse tutte le attività pesanti.
L'assistente sociale del Servizio accompagnamento sociale della città di __________ conferma che ogniqualvolta lo incontra, l'assicurato chiede di poter lavorare. Nonostante la disponibilità del Comune di __________ di concedere un'opportunità di lavoro alle persone domiciliate, è stato impossibile reperire un'attività adeguata, semplice, leggera, prevalentemente sedentaria da proporre a questo assicurato senza istruzione.
I fatti dimostrano che l'assicurato non è in grado, neppure per il tramite del servizio sociale che lo segue oramai da molti anni, di reintegrarsi. Il danno alla salute gli preclude tutte quelle attività pesanti solitamente riservate agli uomini. Considerate la scarsa formazione e le difficoltà a comprendere (ne è un esempio l'esame spirometrico effettuato in occasione della perizia 2017), l'assicurato è difficilmente reintegrabile anche nelle professioni indicate dal consulente professionale nella decisione, attività che comunque necessitano di ricevere indicazioni chiare, semplici (anche dal punto di vista linguistico) per essere esercitate e di un datore di lavoro paziente per istruirlo.” (doc. I, pag. 11)
A suffragio delle proprie
argomentazioni produce le lettere dello psichiatra curante (dr. med. __________)
del 4 dicembre 2019 al dr. med. __________ (doc. A5) e del 12 dicembre 2019 a RA
1 (doc. A4).
Da ultimo, l’avvocato postula che il suo assistito sia posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I, pag. 14).
1.11. Nella risposta del 22 gennaio 2020 (doc. VII), l'UAI, dopo aver versato agli atti l'incarto LAI completo, ha chiesto, sulla base dell’annotazione del 19 dicembre 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. VII-1), la retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici (segnatamente una nuova perizia psichiatrica di decorso - previo accertamento dell’aspetto psichico tramite invio sia al dr. med. __________ sia al dr. med. __________ dell’apposito rapporto medico da compilare - in occasione della quale il __________ dovrà pure pronunciarsi in merito alle critiche sollevate sulla valutazione psicologica realizzata dallo psicologo dott. __________).
1.12. Il 27 gennaio 2020 l’avv. __________ ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, debitamente compilato e vidimato, e la documentazione economica dimostrante lo stato di indigenza del suo cliente (doc. IX e relativi allegati).
1.13. Il 6 febbraio 2020 l’avv. __________ - dopo aver rilevato che non aderiva alla proposta dell’UAI di retrocedere gli atti per procedere con un’ulteriore perizia psichiatrica - ha osservato quanto segue:
" Nelle osservazioni dell'11 ottobre 2017 al progetto del 4 settembre 2017 avevo già sollevato non poche critiche all'operato della perita psichiatra che ha poi portato alla ricusa del 13 marzo 2018. Nel rapporto del primo marzo 2017 la perita lasciava trasparire competenze che in realtà assicurato non aveva. Per questo motivo per la successiva perizia __________ il SMR ha indicato che venisse scelto un altro perito.
Nella successiva valutazione del novembre 2018 il dott. __________ ha condotto una valutazione psicologica di dubbio valore. Al riguardo rimando a quanto sollevato nel ricorso. In base a questa il perito dr. med. __________ ha elaborato la propria valutazione peritale psichiatrica, presa poi in considerazione per la valutazione consensuale del 7 maggio 2019.
Nel frattempo dovendomi confrontare recentemente con un'altra valutazione psichiatrica del 16.12.2018 del dr. med. __________ redatta per un altro nostro utente, ci accorgiamo che la valutazione è simile a quella eseguita in data 28.11.2018 per il signor RI 1 (all. 7 sottolineature in giallo). In particolare risulta anomalo che lo specialista dedica esattamente lo stesso tempo nei due colloqui (50 minuti e 50 minuti). Due persone con un vissuto completamente diverso riferiscono identici disturbi soggettivi, con una descrizione della giornata simile, comportamento ed aspetto esteriore identico, per entrambi ovvie indicazioni terapeutiche, prognosi identica, simile la valutazione di capacità, risorse e problemi, identica riduzione di rendimento in attività adeguata con simili motivazioni, stesse indicazioni concernenti la terapia.
Per questo motivo abbiamo deciso di portare all'attenzione del Tribunale questo modo di peritare che va oggettivamente a discapito degli assicurati. Contemporaneamente procederemo per i nostri utenti con una verifica delle valutazioni psichiatriche. Nel contempo segnalo l'irritazione di non pochi curanti, confrontati con valutazioni peritali simili, che in sostanza denigrano il loro operato misconoscendo quanto da loro osservato e certificato durante la lunga presa a carico.
Detto ciò, ribadisco che il signor RI 1 ha diritto a rendita
intera d'invalidità in quanto non è più reintegrabile nel mondo del lavoro.
Tuttavia qualora questo Tribunale non ritenga che tale condizione sia
sufficientemente provata, chiedo che venga ordinata una perizia giudiziaria.”
A suffragio delle proprie
argomentazioni ha versato agli atti le valutazioni peritali psichiatriche del 4
e del 14 ottobre 2018 del dr. med. __________ anonimizzate (doc. A8 e A9).
1.14. Il 23 marzo 2020 l’avv. __________
(doc. XVIII) - dopo avere informato il TCA che l’assicurato era stato
ricoverato dal 24 dicembre 2019 al 2 febbraio 2020 presso l’Ospedale __________
di __________, su indicazione dello psichiatra curante - ha ribadito le
richieste ricorsuali e, in particolare, la non reintegrabilità nel mercato del
lavoro del suo assistito.
A suffragio delle proprie argomentazioni ha prodotto la valutazione
psichiatrica del 12 marzo 2020 del dr. med. __________ e della dr.ssa __________
(doc. A10).
1.15. Con osservazioni del 18 maggio 2020 (doc. XX), l'UAI ha ribadito la richiesta di rinvio degli atti al fine di esperire un complemento peritale psichiatrico di decorso, sulla base dell’annotazione del 30 aprile 2020 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. XX-1).
I doc. XX e XX-1 sono
stati inviati all’avv. __________ per conoscenza (doc. XXI).
in diritto
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’amministrazione ha correttamente o meno rifiutato di assegnare
all’assicurato una rendita di invalidità.
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (SCARTAZZINI, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; SCARTAZZINI, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non . tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.3. Per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).
(cfr. STCA 32.2018.145 del 21 ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3 e STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.6).
2.4. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
(cfr. STCA 32.2019.96 dell’8
maggio 2020, consid. 2.5).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto
affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. CATTANEO,
“La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629; D. CATTANEO, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie
giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg.
203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
(cfr. STCA 32.2018.57 del
18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.4 in
fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.4 e STCA 32.2019.63 del
27 aprile 2020, consid. 2.7).
2.5. Nella presente fattispecie
con la decisione avversata l’UAI ha negato una rendita di invalidità
all’assicurato, ritenendolo definitivamente inabile al 100% nell’attività
abituale (operatore ecologico) dal 10 ottobre 2013 rispettivamente inabile al
lavoro al 100% dal 10 ottobre 2013, allo 0% dal maggio 2014, al 20% dal
febbraio 2016, al 100% dal 17 giugno 2019 e al 20% dal 5 agosto 2019 e continua
in attività adeguata.
L’amministrazione ha indicato di essersi fondata sul rapporto finale del 12
novembre 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (pag. 862-886 incarto AI),
che, sulla base della documentazione medica agli atti (in particolare la
perizia del 10 aprile 2017 e quella di decorso del 7 maggio 2019 del __________),
ha posto le diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di:
" Sindrome
mista ansioso-depressiva F 41.2
Sindrome somatoforme da dolore persistente F45.4
disturbi persistenti al piede destro
- Limitazione funzionale
- Pregressa mobilizzazione del retropiede destro con osteotomia del calcagno
lateralizzante e stabilizzazione legamentare secondo Brostérn su pes abductus
verus 10.2013
- Pregressa algodistrofia e lesione osteocondrale del tab o mediale a sinistra
- 18.6.2019 artroscopia piede destro con revisione legamento laterale e
decompressione tunnel tarsale
Hallux functionalis limitus al piede destro”
e le diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa di:
" Pregressa
sutura tendine achilleo
Cervicalgie e lombalgie
Minima sindrome del tunnel carpale a destra
Asma bronchiale controllata con terapia” (pag. 863 incarto AI).
Il medico SMR ha
considerato l’assicurato definitivamente inabile al lavoro al 100% nell’attività
abituale di operatore ecologico dal 10 ottobre 2013 (con prognosi stazionaria)
rispettivamente inabile al lavoro al 100% dal 10 ottobre 2013, allo 0% dal
maggio 2014, al 20% dal febbraio 2016, al 100% dal 17 giugno 2019 (intervento
di artroscopia al piede destro con revisione legamento laterale e
decompressione del tunnel tarsale; pag. 833, 834 e 836 incarto AI) e al 20% dal
5 agosto 2019 (ultimo controllo al __________) in attività adeguata (con
prognosi stazionaria; pag. 864 incarto AI).
Il medico SMR ha poi stabilito
l’esigibilità lavorativa (carico massimo; alternanza della postura al bisogno non
inclusa; nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione; nessuna
necessità di pause supplementari: pag. 865 incarto AI).
Quali “Ulteriori risorse e limiti presenti e disponibili” il medico SMR
ha indicato:
" Limitato nel mantenere posizione statica in piedi
Non spostamenti su terreni accidentati
Non lavori richiedenti di inginocchiarsi ripetutamente
Ideale attività in piccolo gruppo all'aperto
Da evitare lavori con esposizione ad agenti irritativi per le vie
Respiratorie.” (pag. 865 incarto AI)
2.6. Davanti al TCA la patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto la lettera dello psichiatra curante (dr. med. __________) del 4 dicembre 2019 al dr. med. __________ (doc. A5), giusta la quale:
" (…) ti ringrazio di prendere nuovamente in clinica questo paziente che già conosci da un precedente ricovero.
La situazione del paziente è nuovamente peggiorata per diverse concomitanze tra cui un peggioramento della problematica all'arto inferiore che 6 appena stato visto recentemente a __________ e che non ha portato alla soluzione sperata.
Inoltre la decisione dell'Al di non riconoscere l'inabilità lavorativa del paziente addirittura accusandolo di essere un simulante, ha determinato un peggioramento anche delle condizioni famigliari tanto che la moglie, che ho visto incontro con il paziente, ha mostrato chiari segni di sovraccarico e disperazione, perché non sa più come affrontare la situazione dovendo caricarsi tutte le responsabilità della famiglia con un marito invalido.
La terapia farmacologica è pressoché rimasta la stessa con Venlafaxina 150m/die, Quetiapina 150mg la sera, un ipnotico per la notte, oltre alle-terapie dispensate dalla Dr.ssa __________. A proposito della compliance terapeutica la moglie mi conferma che il marito è molto scrupoloso nell'assunzione delle terapie prescritte.
Anche gli esami ematologici effettuati dalla collega Dr.ssa Mainieri confermano che il paziente assume regolarmente la terapia prescritta.
Ricordo che il paziente ha altre patologie per cui riceve diversi
altri farmaci” (doc. A5)
La patrocinatrice
dell’assicurato ha prodotto pure la lettera dello psichiatra curante (dr. med. __________)
del 12 dicembre 2019 a RA 1 (doc. A4), giusta la quale:
" (…) non sono d'accordo con le conclusioni dell'ufficio AI di non riconoscere un’inabilità lavorativa per il paziente.
Dopo aver discusso anche con i colleghi della clinica di __________,
particolarmente con il Dr. med. __________ non ritengo che la valutazione
psicologica SIMS effettuata sul paziente sia attendibile nel caso particolare
del signor RI 1.
Ritengo inoltre come già discusso, che il fatto che lo psicologo signor Corradi
sia lo stesso che aveva effettuato la perizia precedente, ricusata, sul signor RI
1 sia già un motivo sufficiente per rifiutare le conclusioni del collega Dr
.med. __________ che sono comunque inaccettabili.
Come già ben spiegato dal Dr. med. __________ il SIMS (Structured inventory of Malingred Symptomatology) è un questionario self-report per l'identificazione della simulazione dei disturbi psichici. Il questionario prevede la lettura e la comprensione di 75 item in autonomia ed il soggetto deve indicare se tali affermazioni sono vere o false per quanto riguarda la sua situazione. Come già messo in evidenza tramite valutazione cognitiva tramite la Matrici progressive di Raven, il signor RI 1 presenta un profilo cognitivo che si situa nel ritardo mentale lieve. Questa caratteristica non lo rende un soggetto adatto alla somministrazione del SIMS i cui risultati possono essere deviati della sua incapacità di comprendere l'inventario che oltretutto è da autosomministrarsi in autonomia (citazione).
Ricordo inoltre che il signor RI 1 presenta un'evidente non
padronanza della lingua italiana e le insinuazioni effettuate nella perizia in
oggetto, sulla mancata compliance farmacologica del paziente sono state
smentite dagli esami effettuati presso la collega Dr. med. __________, medico
curante del paziente, su mia indicazione, oltre che dalla testimonianza della
moglie dell'interessato. In fine la informo che le condizioni del signor RI 1
sono ulteriormente aggravate nell'ultimo periodo da una situazione coniugale
difficile legata anche alla cronicità della malattia, e ai recenti interventi
effettuati a __________ che non hanno risolto la problematica al piede destro
creando una ulteriore difficoltà di gestione nell'ambito familiare, per cui il
paziente prossimamente verrà nuovamente ricoverato presso la clinica
psichiatrica diretta dal Dr. med. __________ di cui le allego la copia della
richiesta di ricovero effettuato dal sottoscritto. (…).” (doc. A4)
L’assicurato è stato
ricoverato dal 24 dicembre 2019 al 2 febbraio 2020 presso l’Ospedale __________
di __________ (doc. XVIII e doc. A10).
Interpellato al riguardo dall’amministrazione, con annotazione del 19 dicembre
2019 (doc. VII-1), il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto
segue:
" Alla luce della documentazione pervenuta, occorre procedere — previo accertamento dell'aspetto psichico (invio sia al Dr. med. __________ sia al Dr. med. __________ dell'apposito rapporto medico da compilare) - con una (nuova) perizia psichiatrica di decorso (in occasione della quale il __________ dovrà pure pronunciarsi in merito alle critiche sollevate sulla valutazione psicologica realizzata dallo psicologo Dott. __________) per definire se è subentrato nel frattempo un peggioramento dello stato valetudinario del Signor __________ (l'ultima valutazione psichiatrica risale al mese di ottobre 2018)”.
Con annotazione del 18 febbraio 2020 (doc. XII-1), il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto segue:
" Come già
indicato nella mia precedente annotazione del 19.12.2019, preso atto dei
rapporti 04.12.2019/13.12.2019 del curante psichiatra Dr. med. __________ sub.
doc. A4 e A5 incarto TCA, ribadisco che in primo luogo occorre procedere -
previo accertamento dell'aspetto psichico (invio sia al Dr. med. __________ sia
al Dr. med. __________ dell'apposito rapporto medico da compilare) - con una
(nuova) perizia psichiatrica di decorso per definire se è subentrato nel
frattempo un peggioramento dello stato valetudinario del Signor RI 1 (l'ultima
valutazione psichiatrica risale in effetti al mese di ottobre 2018).
Si ritiene assolutamente corretto effettuare il complemento peritale
psichiatrico di decorso per il tramite dello stesso perito che ha già
effettuato l'esame iniziale (in casu il Dr. med. __________); in questa
occasione il perito - oltre a dover valutare il decorso clinico dell'assicurato
- dovrà pure pronunciarsi sulle critiche sollevate dalla rappresentante
dell'assicurato con il proprio gravame del 16.12.2019 e con le proprie
osservazioni del 06.02.2020.
Non si ritiene invece necessario procedere con una perizia giudiziaria.”
Con annotazione del 2 marzo 2020 (doc. XVI-1), il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto segue:
" La documentazione presentata è costituita da due perizie anonimizzate - non riguardanti in alcun modo l'assicurato - con cui la rappresentante legale intende confermare la sua nota presa di posizione.
In assenza di fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative di fatti medici noti concernenti l'assicurato, rimane valida la precedente presa di posizione SMR.”
Sempre davanti al TCA la patrocinatrice dell’assicurato ha prodotto la valutazione psichiatrica del 12 marzo 2020 del dr. med. __________ e della dr.ssa __________ (doc. A10), giusta la quale:
" SINTESI E VALUTAZIONE
(…).
La valutazione delle competenze linguistiche è oscillante, come si
vede, ma non è mai buona. L'A. - dicono le nostre osservazioni - si esprime
abbastanza bene in italiano, ma limitatamente alle questioni più semplici, al
vissuto quotidiano e alle problematiche lavorative e familiari. Un contatto più
continuativo di quanto un normale contesto peritale consenta, come quello avvenuto
in occasione dei due ricoveri nel nostro reparto), ha evidenziato come le
comunicazioni verbali del peritando siano piuttosto stereotipate, ripetitive,
monotematiche o, nella migliore delle ipotesi, oligotematiche. Tutto ciò tende
a confermare la scarsità dei mezzi cognitivi a sua disposizione, già segnalata
dal dottor __________.
Ribadiamo che l'A. presenta limiti cognitivi non gravissimi ma importanti e,
anche considerata l'età e la sua patologia, insuperabili. Essi sono stati
misurati con il miglior strumento disponibile, le Matrici Progressive, poiché
il test di intelligenza solitamente più utilizzato, la WAIS, contiene compiti
troppo legati alle conoscenze linguistiche ed è pertanto improponibile "in
casu".
Ricordiamo, fatta questa premessa, che il livello misurato con le
PM 38 è al di sotto del 25esimo percentile; ciò colloca VA. nel gruppo IV,
nettamente inferiore alla media, risultato in sintonia con l'impressione
clinica. A questo proposito, si ricordi che il Dr. med. __________ (specialista
FMI-1 in pneumologia), nella perizia pluridisciplinare del 10.04.2017, segnala
come l'A. non sia riuscito a effettuare correttamente una spirometria (test
certo non di particolare difficoltà) nonostante che le istruzioni gli fossero
state date ripetutamente: questa semplice osservazione conferma quanto il
livello cognitivo sia limitato, e ciò - si spera - "al di là di ogni
ragionevole dubbio" e pur tenendo conto delle difficoltà linguistiche (che
verrebbero così, se mai, sottolineate). "Ad abundantiam", ricordiamo
che nel rapporto d'uscita dalla Clinica __________ di __________ del luglio
2015 si menzionava come l'A. faticasse persino a "imparare gli esercizi
da effettuare da solo".
La lamentela principale, se non esclusiva, dell'A. è quella di dolori estesi a
più distretti somatici. Essa è costante e credibile; L'A. si muove ancora con
l'aiuto di una stampella, presenta un'andatura claudicante e una postura
costantemente squilibrata, antalgica ma; probabilmente, anch'essa causa di
dolori in altri distretti (si confrontino il rapporto del fisioterapista signor
__________, ma anche le valutazioni dei dottori __________, __________, __________
e __________). Così, le algie si sono estese dal piede inizialmente leso anche
alla schiena e al cinto scapolare, determinando uno stato di sofferenza
persistente a prescindere dall'attività e dalla posizione assunta.
Nel corso dell'ultima degenza l'assicurato è stato trattato, tra le altre, con una terapia antinfiammatoria, miorilassante e oppioide (Palexia 100mg/die), senza alcun beneficio. Anche la fisioterapia non ha dato benefici sensibili, come d'altronde era avvenuto con altri interventi terapeutici praticati da specialisti del dolore come il dottor __________ o i colleghi della Clinica __________ di __________ o ancora il reumatologo dottor Salani, che menziona come anche la biorisonanza non abbia avuto risultati positivi.
Non è difficile capire che il corredo di sintomi dolorosi (forse in parte somatizzazioni di aspetti emotivi non accessibili alla coscienza, data la struttura "semplice" della personalità dell'A., riconosciuta come tale anche dal dottor __________ ("soggetto concreto, prudente, non particolarmente originale dal punto di vista della complessità psicologica, con poca propensione verso l'introspezione, ma con ogni probabilità esente da problematiche psicopatologiche") e dal dottor __________ ("Purtroppo le limitate risorse di mentalizzazione (introspettive e psicologiche in generale....") incide necessariamente e in modo negativo sullo stato d'animo.
L'A., inattivo certo non per sua predisposizione, soffre di scadimento della stima di sé, umore depresso, anedonia e molti altri disturbi - tra i quali importantissimi quelli del sonno - che sono stati documentati e "misurati" con la somministrazione della scala della depressione di Hamilton.
Osserva al proposito il signor __________, psicologo, che questo
strumento risale agli anni '60 (e questa sua osservazione è ripresa dalla
Dottoressa __________) come se ciò costituisse un punto a suo sfavore. Ci
permettiamo di far notare che la depressione è una patologia che presenta
quadri clinici sostanzialmente identici a quelli del peritando e di tanti altri
pazienti da molti secoli, se non da millenni, ragione per cui la scala di
Hamilton non può essere squalificata, come se fosse datata, perché ha appena
sessant'anni; se poi l'argomento "anagrafico" dovesse avere qualche
peso, bisognerebbe per forza di cose applicarlo anche al test di Rorschach,
utilizzato dal signor __________, ben più anziano della scala di Hamilton, e al
TAT ...
Le altre osservazioni formulate a proposito della scala di Hamilton, e cioè che
essa servirebbe ad apprezzare più la "dimensione" che la profondità
del quadro depressivo e l'effetto delle terapie farmacologiche, ecc., sembra no
costituire più un'opinione personale che un dato di fatto, se si pensa a quanto
questo strumento venga utilizzato, ancora oggi, in molti studi clinici rigorosi
e accreditati da pubblicazioni in riviste di alta qualità ("The Hamilton
Depression Rating Scale has become the standard against which other purposed
measures of depression are measured" - cit. in Sourcebook of Adult
Assessment Strategies, Applied Clinical Psychology, 1995).
In ogni caso, quand'anche si volesse tenere conto in qualche modo di queste osservazioni, esse non inficerebbero completamente quanto da noi sostenuto, e cioè che il quadro clinico del signor RI 1 è, globalmente, di notevoli gravità e influenza fortemente negativa sulla capacità lavorativa.
Già nel 2014 la consulente Al, signora __________, specificava l'assenza di provvedimenti professionali possibili, ritenendo opportuno che venisse esaminato il diritto alla rendita.
Non ci è chiaro perché la rendita, erogata per un anno, sia stata sospesa in assenza di miglioramenti e anzi - pare (cfr. rapporti della dottoressa __________) in presenza di peggioramento anche notevole.
I limiti somatici-reumatologici che si oppongono a una ripresa del lavoro nell'attività precedentemente esercitata (tanto di addetto alla nettezza urbana quanto di aiuto-cuoco) sono stati evidenziati dal Dr. med. __________ (FMI-1 Reumatologia) sempre nella citata perizia pluridisciplinare. Egli ritiene che "come addetto alla nettezza urbana l'assicurato è inabile al lavoro in misura completa a partire dall'intervento chirurgico al piede destro dell'ottobre 2013. Il nostro consulente consiglia un'attività lavorativa prevalentemente sedentaria, che permetta all'assicurato di spostare leggermente la gamba durante la posizione seduta e gli permetta alle volte di alzarsi e fare dei piccoli passi. La prognosi per quanto riguarda i disturbi al piede destro è da considerarsi sfavorevole."
Le Dottoresse __________ e __________, dal canto loro, ritengono che la capacità lavorativa per i soli aspetti psichiatrici appare completa della sua ultima professione e in qualsiasi attività medico-teorica (concetto che - "in casu" - appare un po' fumoso). La Dr.ssa __________ e il Dr. __________, nella perizia pluridisciplinare del 2017, considerano l'A. abile al lavoro indicando come preferibile (non ci è ben chiaro sulla base di quali criteri, ma senza contestazione da parte nostra) un lavoro all'aperto in piccoli gruppi, riprendendo le indicazioni della Dr.ssa __________.
Sempre la collega, nel citare il rapporto di dimissioni dal nostro Ospedale relativo alla degenza dal 22.11.2017 al 29.12.2017, contesta la diagnosi di Sindrome affettiva non specificata (ICD-10 F.39) in quanto, a suo avviso, "molto generico, vuol dire tutto o niente". Senza voler entrare in discussioni teoriche e, in questa sede, di ben scarso rilievo, ci permettiamo di dissentire rispondendo che l'aspecificità della diagnosi, in quel momento, era necessaria per descrivere al meglio il soggetto e la complessità dei suoi disturbi. Si trattava di una condizione che non trovava esaustività in altre diagnosi, almeno per quelle che erano le nostre osservazioni relative al periodo di degenza. Era una condizione che prevedeva la compresenza di sintomi depressivi e ansiosi, entrambi di intensità rilevante, associati a reattività e intolleranza, dolori diffusi, accompagnati da difficoltà culturali e scarsa capacità di insight.
Facciamo notare che è stato giustamente osservato dal dottor __________
che l'A. ha dato prova, in passato, di un'ottima disposizione al lavoro,
svolgendo addirittura due lavori contemporaneamente, e ciò sino all'esordio
della sintomatologia che ha interrotto la sua attività. Non si può dunque
ritenerlo uno scansafatiche né un "cacciatore di rendita", né si vede
come si possa giungere a ritenerlo un 'aggravante" (se non proprio un
simulante) come sembra fare anche il dottor __________ ("Le limitazioni
riferite, mostrano importanti discrepanze rispetto agli accertamenti
psicodiagnostici, nel senso di un probabile aggravamento...") sulla base
di un test, il SIMS, che a parer nostro non potrebbe né dovrebbe essere
somministrato in una situazione come questa - come spiegato nelle osservazioni
agli esami psicologici.
Detto ciò, ammessa nell'A, la capacità e la volontà di ricominciare un'attività
professionale adatta, considerato come sinora egli sia stato messo a beneficio
soltanto di alcune lezioni di italiano (per un totale di 20 ore, net 2014) e
non di altre misure di reintegrazione (ritenute peraltro non possibili già nel
2014), si chiede che la sua residua capacità lavorativa, attestata dai
precedenti periti in varia misura ma, dal profilò psichiatrico, in quella
dell'80% (al riguardo è netto il nostro dissenso), venga messa a frutto in
un'attività che
- tenga conta dei limiti indicati nel giugno 2015 dal reumatologo Dr. med. __________ che - ricordiamo - riconosceva "un'importante deflessione del tono dell'umore" e (ammessa un'incapacità lavorativa del 75% nell'attività di operatore ecologico) riteneva adeguata "un'attività.., fisicamente leggera che consenta di eseguire la maggior parte delle mansioni in posizione assisa, lasciando il sollevamento dei carichi, evitando la stazione eretta, giudica un rendimento del 100%, il 50% come casalingo" e
- venga svolta in piccoli gruppi all'aperto come consigliato dalla dottoressa __________ e nella perizia pluridisciplinare.
La difficoltà di reperire una siffatta attività dovrebbe essere evidente, e ad
essa si va ad aggiungere la difficoltà dell'A. a effettuare un ipotetico
percorso di reintegrazione. Anche l'A. stesso, pur con i suoi limiti, si è reso
conto di questa "situazione impossibile" e ciò, comprensibilmente non
fa che peggiorare il suo stato di scoraggiamento e frustrazione.
Fatte queste considerazioni, rispondiamo ai quesiti da Lei postici
Diagnosi:
• Ritardo mentale di grado lieve (ICD-10 F:70)
• Sindrome affettiva NAS (ICD-10 F:39.0)
• Disturbo somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F:45.40)
Limitazioni:
Incapacità lavorativa totale nello svolgimento di attività
professionali come quelle svolte in precedenza o simili, incapacità totale ad
effettuare un percorso di reintegrazione anche in un'attività che concili i
limiti funzionali descritti dai dottori __________ e __________ (v. sopra) con
la raccomandazione che essa venga svolta in piccoli gruppi e all'aperto.
Risorse:
Dal punto di vista psichiatrico si evidenziano: scarsa critica di malattia, scarse risorse cognitive e linguistiche, ridotte capacità introspettive, di adattamento e di elaborazione, solo parzialmente bilanciate da disponibilità (dimostrata “sul campo”) al lavoro e assenza di tendenze all'aggravamento.
Capacità lavorativa nell'ultima attività di operatore ecologico e in un'attività confacente al danno alla salute:
0%
Valutazione di come diagnosi, limitazioni e risorse, nonché capacità lavorative, si siano evolute nel tempo:
Riteniamo che con il decorrere del tempo, tenuto conto dà un lato del persistere della sintomatologia dolorosa e limitante descritta e dell'assenza di provvedimenti concreti messi in atto per poter reintegrare l'A. e dall'altro del rifiuto di concedergli una rendita di invalidità, si sia sviluppato un peggioramento della sintomatologia dolorosa che, allo stato attuale, n'on trae beneficio da alcun tipo di trattamento (farmacologico e fisioterapico), nemmeno in piccola parte. Tutto ciò è andato ad incidere negativamente sulla complessa sintomatologia depressiva, esacerbandola. (…).” (doc. A10, pag. 12-16).
Interpellato al riguardo dall’amministrazione, con annotazione del 30 aprile 2020 (doc. XX-1), il medico SMR, dr. med. P. Prolo, ha osservato quanto segue:
" Presa visione della perizia allestita dal Dr. __________ e Dr.ssa __________ su mandato del rappresentante legale il 12.03.2020, ribadisco il contenuto delle mie annotazioni datate 19 dicembre 2019 e 18 febbraio 2020, cioè la necessità di un complemento peritale psichiatrico di decorso.”
2.7. Questo Tribunale - vista la precitata
valutazione psichiatrica del dr. med. __________ - non ha alcun motivo per
scostarsi dalla valutazione del dr. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, il quale, nelle precitate annotazioni, ha concluso per la
necessità di un complemento peritale psichiatrico di decorso.
Quanto alla richiesta di esperimento di una perizia giudiziaria, avanzata più
volte dalla patrocinatrice dell’assicurato in questa sede, questo Tribunale
rileva quanto segue.
Con scritto del 1° marzo 2018 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che:
" (…) la
documentazione medica presentata in sede di osservazioni al progetto da parte
del suo rappresentante legale è stata sottoposta in esame al __________ di __________.
Successivamente ai riscontri ottenuti, il nostro medico SMR ha quindi
confermato che per chiarire il suo diritto alle prestazioni è necessario che
lei si sottoponga ad una valutazione psichiatrica di decorso preceduta da un
aggiornamento nell’ambito della medicina interna.
Senza osservazioni scritte da parte sua (o del suo rappresentante legale) entro
il giorno 16.03.2018, incaricheremo lo stesso centro medico presso il quale si
era già presentato/a nella precedente occasione (__________ di __________,
perizia SuisseMED@P __________ del 10.04.2017) di eseguire gli esami in
questione. Non appena ci saranno noti, le indicheremo il luogo e le date degli
appuntamenti, così come i nomi delle specialiste/degli specialisti che la
visiteranno.
In allegato troverà la lista di domande che sottoporremo al centro peritale
designato. Se lei (o il suo rappresentante legale), desidera aggiungere altre
domande, la invitiamo a trasmettercele entro il termine sopra indicato (…)” (pag.
627-632 incarto AI).
Il 13 marzo 2018 la patrocinatrice dell’assicurato ha ricusato la perita del __________ (dr.ssa med. __________), in quanto le sue valutazioni sarebbero inaffidabili, e ha chiesto che la perizia fosse affidata al __________. Nella medesima occasione la rappresentante dell’assicurata ha rilevato pure quanto segue: “Ritenute le evidenti difficoltà di esprimersi in italiano, nonché le difficoltà di comprensione (ricordiamo che l’esame spirometrico è stato molto difficile da seguire, in quanto l’assicurato faceva fatica a seguire correttamente le istruzioni malgrado molteplici tentativi: vedi pag. 19 perizia __________ del 10 aprile 2017), chiediamo che venga organizzato un interprete (mediatore culturale)” (pag. 637-639 incarto AI).
Il 23 marzo 2018 il medico SMR, dr. med. __________, ha osservato quanto segue: “Per evitare ulteriori discussioni consiglio modifica del perito scelto” (pag. 641 incarto AI).
Il 3 aprile 2018 l’UAI ha informato la patrocinatrice dell’assicurato che “la formulata ricusa del perito è stata accolta dal Servizio Medico Regionale. Per contro confermiamo che l’accertamento di decorso si svolgerà presso il __________ di __________” (pag. 643 incarto AI).
Il 17 aprile 2018 l’avv. __________ ha inoltrato all’UAI le domande da sottoporre al perito psichiatra (pag. 644-645 incarto AI).
Il 21 settembre 2018 (pag. 668-669 incarto AI) l’UAI ha comunicato all’assicurato, con copia alla sua patrocinatrice, i nominativi dei periti (dr. med. __________ per medicina interna e dr. med. __________ per psichiatria e psicoterapia) incaricati di eseguire la perizia bidisciplinare di decorso, informandolo pure che “durante i colloqui sarà presente un interprete di lingua __________.” (pag. 668 incarto AI).
Il 5 ottobre 2018 l’UAI ha informato l’assicurato, con copia alla sua patrocinatrice, che il __________ di __________ aveva “ritenuto, per il tramite del consulente psichiatra Dr. med. __________, di predisporre dei test psicodiagnostici” che sarebbero stati eseguiti dallo psicologo dott. __________. Nella medesima occasione ha pure confermato che “alle valutazioni sarà presente l’interprete __________/italiano signor __________” (pag. 677 incarto AI).
Quanto al valore probatorio delle perizie __________, sotto il profilo
dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi - oltre a
rinviare alla DTF 136 V 376 citata al consid. 2.4 - va qui osservato che
l’assicurato (come visto, preventivamente reso attento circa il nome dei periti
e segnatamente la necessità di una perizia bidisciplinare con accertamenti di
medicina interna a cura del dr__________ e psichiatrici a cura del dr. Passoni
con test psicodiagnostici eseguiti dallo psicologo __________ e interprete il
signor __________) non ha sollevato alcuna obiezione in merito nel termine
assegnatogli, né ne ha chiesto la ricusa, né ha domandato di essere esaminato
da altri medici.
Giova qui ricordare che il Tribunale federale, nella STF 8C_17/2018 del 15
febbraio 2018, in un caso concernente l’assicurazione contro gli infortuni e
confermando il giudizio di questo Tribunale, ha, in particolare, rilevato che “(…)
rettamente la Corte cantonale ha ricordato che, sulla base del principio della
buona fede, la parte che ha conoscenza di un motivo di ricusazione deve
invocarlo senza indugio e non soltanto quando, come in concreto, l'esito della
procedura le sia sfavorevole, pena la decadenza del diritto di avvalersene (DTF
139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124; 138 I 1 consid. 2.2 in fine pag. 4, in modo
particolare in materia di assicurazioni sociali: DTF 132 V 93 consid. 7.4.2
pag. 112). (…)” (STF 8C_17/2018 del 15 febbraio 2018, consid. 3.3).
Ritenuta la necessità di ulteriori accertamenti di natura psichiatrica a
ragione l’UAI, in questa sede, ha sempre osservato che, dal lato medico, si
dovrà eseguire un aggiornamento degli atti psichiatrici e una perizia di
decorso presso il __________ di __________ conformemente a quanto indicato dal
SMR all’interno delle svariate annotazioni versate agli atti in questa sede.
Giova qui ricordare che il Tribunale federale, nella sentenza 9C_ 1032/2010 del
1° settembre 2011 consid. 4.1, ha precisato che risulta giustificato e che può
anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che
l'evoluzione dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e
valutata dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati
con la fattispecie. La giurisprudenza di cui alla STF 9C 1032/2010 del 1°
settembre 2011 è stata confermata dal TF anche nelle STF 9C_434/2016 del 14
ottobre 2016 al consid. 5.2, 8C_665/2015 del 21 gennaio 2016 al consid. 4.2 e
9C_441/2014 del 18 giugno 2014 al consid. 2.2.2 (cfr. STCA 32.2017.135 del 23
maggio 2018, consid. 2.8.2.3).
In siffatte circostanze
non consentono di giungere a diversa conclusione le critiche ricorsuali sollevate
in questa sede dalla patrocinatrice dell’assicurato che, vengono, pertanto
respinte.
In particolare, non consentono di giungere a conclusioni differenti le due
perizie anonimizzate versate agli atti in questa sede e che riguardano degli
altri assicurati. In ogni caso, sia il perito psichiatra (dr. med. __________)
sia lo psicologo (dott. __________) che ha effettuato i test diagnostici
dovranno prendere posizione in merito alle critiche sollevate al loro operato
da parte dell’avv__________ e dei medici/specialisti curanti dell’assicurato
(in particolare dal dr. med. Calanchini nella precitata valutazione).
Il TCA sottolinea che, nell’ambito della valutazione peritale psichiatrica di
decorso, la capacità lavorativa dell’assicurato dovrà essere valutata nell’ambito
di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella
DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, al
consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli indicatori deve
infatti essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra (cfr. STF
9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28; STCA
32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3; STCA 32.2018.216 del 25 ottobre
2019, consid. 2.6; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).
È qui utile sottolineare che, secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali, non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio; cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto 2016, consid. 2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.8; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).
In questo contesto è parimenti utile segnalare che i problemi reattivi ad una decisione negativa dell’UAI non rientrano nel novero delle affezioni alla salute psichica invalidanti (STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti e STF 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2; cfr. STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019, consid. 1.8 e rinvii ivi citati). Anche i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 1.2 con riferimenti; cfr., pure, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.12 e riferimenti ivi citati; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.7 e riferimenti ivi citati).
Nella valutazione globale,
visto il tempo trascorso, i periti del SAM dovranno valutare la necessità o
meno di procedere ad un eventuale aggiornamento dei consulti di natura somatica
effettuati in precedenza se del caso interpellando gli specialisti curanti.
In ogni caso i periti del __________ dovranno prendere pure posizione in merito
alle critiche sollevate in questa sede al loro operato da parte della
patrocinatrice dell’assicurato (in particolare per quanto concerne la “capacità
lavorativa pregressa”: cfr. doc I, pag. 5 e 6).
Stante quanto precede, analogamente a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF
8C_839/2016 del 12 aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale
il TF ha reputato che il rapporto del SMR non potesse essere considerato
esaustivo, non essendosi espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la
decisione - il TCA non può quindi fondare il proprio giudizio sul rapporto
finale del 12 novembre 2019 del medico SMR, dr. med. D. Erba (pag. 862-886
incarto AI).
2.8. Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016) o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.7, ci troviamo di fronte ad un accertamento peritale che necessita di un complemento, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7. Quindi in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente riguardo all’eventuale diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato.
Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda come indicato al consid. 2.7.
2.9. Da ultimo, il TCA osserva che risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alle ulteriori censure ricorsuali (inclusa quella, giusta la quale il suo cliente non sarebbe comunque reintegrabile nel mondo del lavoro nemmeno equilibrato) sollevate dalla patrocinatrice in questa sede. Tali questioni dovranno essere affrontate se e quando dovesse emergere che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457).
Per motivi di economia processale il TCA rileva comunque sin d’ora che, in merito alla scarsa scolarizzazione, ha già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (cfr. STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.9 e numerosi rinvii ivi citati; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.8 e numerosi rinvii ivi citati; STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.6 e numerosi rinvii ivi citati; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.13).
Giova qui inoltre ricordare che, per costante giurisprudenza federale, se la persona assicurata era disoccupata al momento in cui le è occorso l’infortunio oppure se nel periodo sino all’inizio della rendita essa avrebbe perso il posto di lavoro anche senza l’infortunio, il reddito da valido può essere desunto dai dati della rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) (cfr., tra le tante, la STF 8C_314/2019 del 10 settembre 2019 consid. 6.1 e riferimenti ivi citati; la STF 8C_728/2016 del 21 dicembre 2016 consid. 3.1 in fine e riferimento ivi citato e la STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, consid. 4.2 in fine e 4.3.2 e riferimenti ivi citati; in questo senso, si veda pure L. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in RtiD II-2006, p. 316; STCA 35.2016.93 del 5 aprile 2017, consid. 2.8; STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019, consid. 2.5.1; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.9; STCA 35.2019.25 del 5 settembre 2019, consid. 2.6; STCA 35.2019.48 del 16 ottobre 2019, consid. 2.9;
STCA 32.2018.211 del 21
ottobre 2019, consid. 2.8; STCA 32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.6.1).
In caso di assicurati che hanno perso il lavoro per motivi estranei
all’invalidità va preso in considerazione il salario statistico conseguibile
nell'ultima professione esercitata, rispettivamente conseguibile in funzione
dei titoli di studio ed in base all'esperienza professionale concreta e non il
salario statistico conseguibile in un'attività semplice e ripetitiva (cfr. STCA
32.2013.61 del 22 novembre 2013; STCA 32.2013.216 del 22 settembre 2014, STCA
32.2017.175 del 30 maggio 2018, STCA 35.2018.123 del 27 marzo 2019; STCA 35.2019.25
del 5 settembre 2019, consid. 2.6).
2.10. Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.5-2.9), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Va ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un
tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente
all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e
sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6; STCA
32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.14).
2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 2'100.- al ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.11; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.12).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese, per complessivi fr. 500.-, sono a carico dell’Ufficio assicurazione invalidità, che verserà al ricorrente fr. 2'100.- (IVA compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti