Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2019.50

 

BS/sc

Lugano

6 giugno 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 28 febbraio 2019 di

 

 

 RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25 gennaio 2019 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1979, nell’agosto 2018 ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di prestazioni per adulti (doc. 2 inc. AI).

 

                               1.2.   Nell’ambito dell’istruttoria l’Ufficio AI ha fra l’altro acquisito il rapporto 29 ottobre 2018 della psichiatra curante, dr.ssa med. __________ (doc. 10 inc. AI). Dopo aver proceduto all’esame della situazione medica, discutendone anche telefonicamente con la psichiatrica curante, con rapporto finale del 16 novembre 2018 il dr. med. __________ del SMR (doc. 11 inc. AI) ha ritenuto l’assicurata pienamente abile nella gestione dell’economia domestica (doc. 11 inc. AI).

 

                                         Considerata l’assicurata, dopo esame del suo conto individuale, quale persona senza attività lucrativa, con decisione del 25 gennaio 2019, preavvisata il 19 novembre 2018, l’Ufficio AI ha negato il riconoscimento di qualsiasi prestazione.

 

                               1.3.   Contro la succitata decisione l’assicurata, per il tramite di RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità dal 1° febbraio 2019. La ricorrente contesta di essere considerata casalinga poiché senza il danno alla salute avrebbe svolto un’attività salariata a tempo pieno. Infatti la patologia psichiatrica non le consente di esercitare qualsiasi attività lucrativa. Pertanto sostiene che le debba essere riconosciuta una rendita d’invalidità del 100% dal mese di febbraio 2018, sei mesi dopo la domanda di rendita ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI. Contestualmente chiede di essere ammessa all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso, ribadendo come l’assicurata sia da considerare persona senza attività lucrativa. Rileva come negli anni essa abbia acquisito sufficienti risorse nonché una formazione per poter esercitare un’attività lavorativa a tempo pieno ed in modo durevole, ciò che ha sempre procrastinato e infine mai svolto.

 

                               1.5.   Con osservazioni 29 aprile 2019 l’assicurata ha in particolare rilevato che dal citato rapporto della psichiatra curante si poteva evincere l’impossibilità, per motivi di salute, di un inserimento lavorativo nel mercato del lavoro. L’insorgente ha prodotto diversa documentazione attestante segnatamente i ricoveri presso la __________ (specializzata nel recupero delle persone con dipendenze da alcool e da medicamenti), i rapporti relativi ai trattamenti in comunità terapeutiche e le ricerche di lavoro, documentazione che, a suo dire, dimostrerebbe come le affezioni invalidanti siano d’impedimento per un regolare svolgimento di un’attività salariata. Ribadisce pertanto che non può essere considerata casalinga, ma salariata con una piena inabilità lavorativa.

 

                               1.6.   Con osservazioni 16 maggio 2019 l’Ufficio AI ha fatto presente che la nuova documentazione prodotta e l’intero incarto sono state sottoposte al vaglio del SMR, il cui dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, con annotazioni del medesimo giorno ha rilevato:

 

"  Dopo attenta lettura del dossier, emerge che l’assicurata, verosimilmente dal 2008, con il ricovero presso la __________ e l’introduzione in terapia di metilfenidato (Concerta), non abbia capacità pratiche per inserirsi rispettivamente mantenere un impiego sul libero mercato del lavoro.

Ho preso nozione delle molte ricerche di lavoro infruttuose svolte che dimostrano il tentativo dell’assicurata di inserirsi nel libero mercato.

Tuttavia, in ambito psichiatrico, l’assicurata è da ritenersi inabile al 100% in ogni attività lucrativa, come detto sopra verosimilmente dal 2008, a causa di un disturbo da deficit dell’attenzione e iperattività con prevalenza di disattenzione e un disturbo di personalità con verosimili tratti borderline predominanti.” (Doc. X1)

 

                                         L’amministrazione ha pertanto proposto l’accoglimento del ricorso con versamento di una rendita intera dal 1° febbraio 2019, ossia sei mesi dopo l’inoltro, ad agosto 2018, della domanda di prestazioni.

 

considerato                    in diritto

 

                                         In ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         Nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha negato all’assicurata il diritto alla rendita.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

 

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                         L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’inca-pacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                               2.4.   Va poi ricordato che con lo scopo di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

                                         Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                         Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

 

                               2.5.   Nell’evenienza concreta oggetto del contendere è sapere se rettamente l’assicurata può essere considerata persona esercitante l’attività di casalinga a tempo pieno. La ricorrente sostiene che a causa del danno alla salute non ha potuto esercitare una durevole attività lucrativa a tempo pieno, motivo per cui deve essere ritenuta quale persona con attività lavorativa.

 

                                         Dal curriculum vitae si può desumere che negli anni l’assicu-rata ha portato a termine diverse formazioni professionali (apprendista con diploma, maturità professionale artistica con attestato, scuola d’arte a __________ con attestato, 4 semestri in __________ alla __________ senza diploma, apprendistato come pittrice di scenari alla __________ con attestato), svolgendo dal 2000 brevi attività accessorie allo studio (doc. 7). L’Ufficio AI aveva inizialmente ritenuto che l’assicurata “disponeva di sufficienti risorse per svolgere un’attività lavorativa, cosa che tuttavia ella ha sempre procrastinato e mai di fatto svolto” (risposta di causa).

 

                                         Tuttavia a tal riguardo nel citato rapporto 29 ottobre 2018 la psichiatra curante dell’assicurata (cfr. consid. 1.2), poste le diagnosi di sua pertinenza, aveva fra l’altro rilevato che “nonostante la formazione conseguita e portata a termine con successo, il quadro psicodiagnostico sopradescritto non ha mai permesso un inserimento lavorativo in un contesto normale”, poiché “la fragilità emotiva e relazionale come i deficit di attenzione e concentrazione non le permettono un inserimento lavorativo ed il conseguente mantenimento a lungo termine (sottolineature del redattore; pag. 36 inc. AI).

 

                                         Inoltre, in sede di osservazioni 29 aprile 2019, con l’apporto di documentazione (cfr. consid. 1.5), l’assicurata ha ribadito la propria volontà d’intraprendere un’attività lavorativa a tempo pieno, ciò che le sue condizioni di salute non hanno permesso di attuare. Essa ha pertinentemente evidenziato:

 

"  (…) Dopo l’abbandono della formazione presso la __________ a __________, nel 2008 è iscritta in disoccupazione (vedi estratto Conto Individuale); ha cercato lavoro in ambito amministrativo, come venditrice e come stagista designer (all. 10, all. 11, all. 12), ma le problematiche citate la portano ad un primo ricovero alla __________ dal 22.07.2008 al 05.08.2008 (all. 13) e ad un secondo ricovero di lunga durata dall’11.08.2008 al 30.01.2009 (all. 14), durante il quale sono poste le diagnosi, oltre a quella di sindrome di abuso di alcool in astinenza durante la degenza, di deficit dell’attenzione e della concentrazione, di episodio depressivo di media gravità. Prosegue il soggiorno presso la comunità terapeutica __________ allo scopo di consolidare l’astensione dall’abuso di sostanze e orientarsi verso un’integrazione sociale e professionale (all. 15, all. 16, all. 17). Durante la degenza ed il soggiorno approfondisce le competenze artistiche e alcune sue sculture verranno esposte a __________ (all. 18). Verso la fine del soggiorno effettuerà numerose ricerche per un impiego o per uno stage (allegati da 18 a 34) prima di intraprendere l’apprendistato presso la __________. Al termine effettuerà ancora ricerche d’impiego spontanee (all 35 e all. 36), ma a causa della sua instabilità strutturale e degli abusi l’assicurata è nuovamente presa a carico, questa volta dal __________ e occupata presso i loro laboratori; come già sottolineato, verrà ancora collocata e questa volta presso il Centro __________ di __________. (…)” (doc. VIII pag. 2)

 

                                         In queste circostanze, dunque, ben si pu.affermare che l’assicurata, astinente da tempo da sostanze tossiche, senza il danno alla salute psichiatrico avrebbe esercitato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), un’attività lucrativa a tempo pieno.

 

                               2.6.   Accertato che l’assicurata sia da considerare persona con attività lucrativa, occorre verificare l’eventuale incapacità al guadagno.

 

                                         Questo TCA, sulla scorta del rapporto della __________ (cfr. doc. 13), concorda con il SMR nel ritenere verosimile che dal primo ricovero (2008) presso la citata clinica l’assicurata “non abbia capacità pratiche per inserirsi rispettivamente mantenere un impiego sul libero mercato del lavoro”. Lo dimostrano i molteplici tentativi d’inserimento nel mondo del lavoro, le diverse infruttuose ricerche lavorative, tutte dovute alla gravità delle affezioni attestate nel rapporto 29 ottobre 2018 della dr.ssa med. __________. Preso atto della prognosi incerta formulata dalla stessa psichiatrica curante, oltre ad un recente nuovo ricovero per scompenso psichico (doc. 9), non vi sono motivi per intravvedere un miglioramento delle condizioni di salute, rispettivamente della capacità lavorativa.

 

                                         Visto quanto sopra, lo scrivente Tribunale aderisce alla proposta del SMR di ritenere l’assicurata totalmente inabile in qualsiasi attività almeno dal 2008.

 

                                         Avendo l’assicurata inoltrato la domanda di prestazioni nell’agosto 2018, la rendita intera può essere versata unicamente dopo 6 mesi, ossia dal 1° febbraio 2019 così come previsto dall’art. 29 cpv. 1 LAI.

 

                                         Ne consegue l’annullamento della decisione contestata e l’accoglimento del ricorso.

 

                               2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                               2.8.   Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 1, ha diritto ad un'indennità per ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11 seg. consid. 2).

 

                                         La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §   La decisione del 25 gennaio 2019 è annullata.

                                         §§ RI 1 ha diritto ad una rendita intera dal 1° febbraio 2019.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti