Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2019.52

 

FS

Lugano

7 maggio 2019

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 1° marzo 2019 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 8 febbraio 2019 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                    in fatto e in diritto

 

che                              -   per decisione 8 febbraio 2019 l’Ufficio AI ritenute le quote di salariata al 70% e casalinga al 30%; riconosciuta nell’attività abituale quale ausiliaria scuola dell’infanzia un’incapacità lavorativa del 100% dal 16 gennaio 2018 e del 30% dal 16 giugno 2018 e in un’attività adeguata un’incapacità lavorativa del 100% dal 16 gennaio 2018 e dello 0% dal 16 giugno 2018 in avanti; ottenuto in applicazione del metodo misto un grado d’invalidità complessivo del 12% e considerati l’annotazione del 17 e il rapporto del 29 gennaio 2019 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 46/128 e 49/134-138) ha negato a     RI 1 il diritto a prestazioni non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia minima pensionabile del 40% e non ritenendo opportuno mettere in atto provvedimenti d’ordine professionale (doc. AI 51/140-145);

 

                                     -   contro la suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata patrocinata dall’avv. RA 1. Contestata la valutazione medica (asseritamente prematura perché la situazione non ancora stabilizzata, senza un accertamento medico pluridisciplinare e un’inchiesta domiciliare) e quella economica (anch’essa asseritamente prematura e senza intraprendere provvedimenti d’integrazione), postula l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici ed economici e l’attuazione di provvedimenti professionali, subordinatamente l’attribuzione del diritto ad una rendita d’invalidità oltre al diritto a provvedimenti professionali;

 

                                     -   con la risposta di causa l’amministrazione osservato che il medico SMR dr. __________, nell’annotazione 11 marzo 2019, ha indicato il seguente procedere: “(…) In considerazione delle nuove informazioni mediche pervenute agli atti emerge che I'A. ha subito un nuovo intervento chirurgico il 15.01.2019. Per cui per oggettivare il globale stato di salute dell'A. alla luce della presenza di plurime patologie invalidanti, si rende necessaria una perizia pluridisciplinare per oggettivare globalmente l'evoluzione dell'IL dell'A. sia nella sua abituale professione di ausiliaria di cucina che per attività adeguate. Inoltre si ritiene necessario, procedere anche con una indagine domiciliare al fine di valutare in maniera inoppugnabile le limitazioni nello svolgimento delle mansioni di casalinga. (…)” (IV/1) postula la retrocessione degli atti al fine di effettuare i necessari accertamenti medici (IV);

 

                                     -   con scritto 27 marzo 2019, allegata la nota professionale (VI/1), il legale dell’insorgente ha comunicato al TCA che “(…) aderiamo alla proposta dell'Ufficio AI con domanda di pagamento delle ripetibili. Come indicato nel ricorso (cfr. ricorso, consid. 1.5), nel caso concreto l'assicurata si è infatti vista costretta ad interpellare il lodevole Tribunale cantonale della assicurazioni con un ricorso e ciò sostanzialmente perché nonostante la domanda formulata con le osservazioni al progetto di decisione (cfr. doc. C, pag. 22ss) di voler "... attendere gli sviluppi della cura medica (p.e. sedute di fisioterapia, ecc.) e solamente a stabilizzazione della situazione procedere con una valutazione completa della situazione ..." (cfr. ricorso, consid. 1.4) senza ulteriori provvedimenti l'Ufficio Al ha comunque già confermato le sue precedenti conclusioni. Se l'Ufficio Al avesse già allora aderito alle domande dell'assicurata un ricorso non si sarebbe reso necessario. (…)” (VI);

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                     -   nel caso concreto, pendente lite, la documentazione medica prodotta con il ricorso è stata sottoposta al medico SMR dr. __________ che, nella succitata annotazione dell’11 marzo 2019 (IV/1), ha concluso che viste le plurime patologie invalidanti si rendono necessarie una perizia pluridisciplinare e un’inchiesta domiciliare;

 

                                     -   questo Tribunale osservato come l’assicurata soffra di diverse patologie, di natura psichiatrica (vedi, da ultimo, il referto del 27 marzo 2018 della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, per la cassa malati sub doc. 9/53-57 dell’in-carto cassa malati e il rapporto 26 aprile 2018 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, sub doc. 11/59-60 dell’incarto cassa malati) e somatica (vedi la perizia reumatologica 16 giugno 2018 del dr. __________ per la cassa malati sub doc. 13/62-71 dell’incarto cassa malati) e ritenuta la documentazione prodotta con il ricorso dalla quale risulta che l’assicurata è stata sottoposta ad un’operazione presso il servizio di angiologia dell’Ospedale __________ di __________ il 7 novembre 2018 (doc. F), che il 15 gennaio 2019 “(…) si sottoporrà ad un intervento chirurgico inerente una diagnosi già presente nella pratica 12.846.798/0002 (…)” (doc. D) e che soffre anche di una patologia oftalmologica (doc. H) ritiene che a ragione il medico SMR dr. __________, nell’anno-tazione dell’11 marzo 2019, ha concluso che “(…) per oggettivare il globale stato di salute dell'A. alla luce della presenza di plurime patologie invalidanti, si rende necessaria una perizia pluridisciplinare per oggettivare globalmente l'evoluzione dell'IL dell'A. sia nella sua abituale professione di ausiliaria di cucina che per attività adeguate. (…)” (IV/1). Lo stesso medico, pure a ragione, ha indicato necessario “(…) procedere anche con una indagine domiciliare al fine di valutare in maniera inoppugnabile le limitazioni nello svolgimento delle mansioni di casalinga. (…)” (IV/1);

 

                                     -   nella DTF 137 V 210 il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’am-ministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011);

 

                                     -   nel caso concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione necessitino di essere completati, si giustifica il rinvio degli atti ad essa ritenuto che, come rettamente indicato nella risposta, “(…) ciò comporta che l’amministrazio-ne, dopo aver completato l’istruttoria, facendo esperire i necessari ulteriori accertamenti medici (come menzionato in precedenza), e rivalutato il caso sulla base delle relative risultanze (anche per quanto attiene l’aspetto economico), emanerà una nuova decisione formale (preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI), garantendo di conseguenza all’assicurata tutti i suoi diritti di difesa. (…)” (IV, pag. 2);

 

                                     -   in simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati all’ammini-strazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici sopra enunciati e aggiornati quelli economici, si pronunci nuovamente sulla “Richiesta per adulti: Integrazione professionale/Rendita” del 12 ottobre 2018 (doc. AI 26/69-74);

 

                                     -   secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI;

 

                                     -   la ricorrente, patrocinata da un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

                                         L’importo delle ripetibili è determinato in base all’importanza della lite e alla complessità del procedimento, senza tener conto del valore litigioso (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). L’art. 12 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1; di seguito Regolamento) stabilisce per le pratiche senza valore determinato o determinabile una tariffa oraria di riferimento di fr. 280.--, rimandando per il resto all’applicazione analogica dell’art. 11 cpv. 5, il quale, per la fissazione delle ripetibili, fa anch’esso riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 2014, § 76 numeri 71-75, pagg. 609-610). Per quanto concerne le spese (spese di cancelleria, come quelle di spedizione, di comunicazione, delle fotocopie e di apertura e archiviazione dell’incarto), l’art. 6 cpv. 1 del Regolamento pone il principio secondo il quale al patrocinatore può essere riconosciuto un importo forfetario in per cento dell’onorario;

 

                                     -   con scritto del 27 marzo 2019 l’avv. RA 1 ha prodotto la nota d’onorario e spese per un importo complessivo (IVA inclusa) di fr. 2'629.20 (fr. 2’176.43 per onorario più fr. 452.77 per spese; cfr. VI/1).

                                         Il patrocinatore dell’assicurata ha steso un atto ricorsuale di 15 pagine e lo scritto del 27 marzo 2019 con cui, in poche righe, ha comunicato al TCA di aderire alla proposta di rinvio atti formulata dall’Ufficio AI e trasmesso la nota d’onorario (cfr. I, VI e VI/1);

 

                                     -   in merito alle ore di patrocinio, va ricordato che nella sentenza I 50/01 del 26 ottobre 2001, la nostra Corte federale ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla revisione di una rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe ("selbst wenn der geltend gemacht Zeitaufwand von 12,5 Stunden zu hoch sein sollte, was die Voristanz zu prüfen haben wird"). Con decreto del 5 agosto 2004 (inc. 38.2003.85), il TCA ha ridotto da 8 ore e 30 minuti a 6 ore il tempo di lavoro del patrocinatore di un assicurato nel caso di una vertenza il cui oggetto era la questione di sapere se correttamente o meno la Cassa gli aveva negato il diritto alle indennità di disoccupazione, in quanto non aveva controllato la disoccupazione in violazione dell’art. 8 cpv. 1 lett. g LADI e nella quale si era svolta un'udienza davanti al TCA. Il 10 luglio 2007 (inc. 36.2006.111) il TCA ha ridotto da 12 ore e 10 minuti a 8 ore il tempo di lavoro del legale di un’attrice in una causa di diritto privato inerente una controversia circa il diritto a percepire ulteriori indennità per perdita di guadagno e nella quale il patrocinatore era intervenuto trasmettendo varia documentazione e prendendo posizione sulle osservazioni in merito alla documentazione prodotta dall’assicuratore.

                                         Con decreto del 18 febbraio 2011 (inc. 32.2010.192), questo Tribunale ha ridotto da 7 a 5 ore l’impegno lavorativo necessario per una causa di media difficoltà dove l’interessato chiedeva di essere messo al beneficio di una rendita AI.

                                         Il 23 agosto 2012 il TCA ha invece confermato un dispendio di 11 ore ed 1 minuto per una causa in cui l’insorgente, sentito nel corso di un’udienza svolta innanzi al Tribunale, ha chiesto di essere messo al beneficio di una rendita AI o di una riqualifica professionale (inc. 32.2011.202);

 

                                     -   nel caso concreto, richiamata la succitata prassi, ritenuta la non complessità della causa e stante il principio indagatorio vigente nel diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore (STFA I 452/05 e I 456/05 del 27 novembre 2006 consid. 5.3; DTF 114 V 87 consid. 4b e 110 V 365 consid. 3c), appare giustificato riconoscere un onorario di fr. 1'750 e non di fr. 2'020. 83 (importo questo senza IVA) come da richiesta del patrocinatore della ricorrente.

                                         Quanto alle spese, in applicazione dell’art. 4 del Regolamento, vanno computati fr. 175.-- (10% dell’onorario) di spese.

                                         Ne consegue che l’ammontare delle ripetibili riconosciuto corrisponde a fr. 2'073,25 [1'750.-- + 175.-- + 148,25 d’IVA (7,7% su 1'925.--)].

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         §    La decisione dell’8 febbraio 2019 è annullata.

                                          §§ Gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda confor-                                         memente ai considerandi.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla ricorrente fr. 2'073,25 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti