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redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 22 marzo 2019 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 19 febbraio 2019 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. In data 27 giugno 1997 RI 1,
nato il __________ 1970 - dopo avere intrapreso, e interrotto, due
apprendistati (pittore, anno 1986-1987 e tipografo, anni 1987-1989), già attivo
in qualità di autista presso una ditta di trasporti di __________ dal 1° luglio
al 17 novembre 1995 (allorquando è stato licenziato per “assenza
ingiustificate; i certificati medici ci sono pervenuti con oltre un mese di
ritardo”: cfr. questionario del datore di lavoro: doc. 3, pag. 20 incarto
AI) e in assistenza dal mese di aprile 1996 - ha inoltrato una richiesta di
prestazioni AI per adulti, volta segnatamente all`ottenimento di un “avviamento
ad altra professione”, giustificata da “disturbi nervosi e psicosomatici”
(doc. 3, 4, 6 e 9 incarto AI).
Dopo avere raccolto agli atti la perizia psichiatrica del 1° luglio 1998 dell’__________
di __________ (doc. 13 incarto AI), con decisione del 3 agosto 1998,
preavvisata il 9 luglio 1998 (doc. 14 incarto AI), l’UAI ha respinto la
richiesta, in quanto dalla “documentazione all’incarto ed in particolare dal
rapporto peritale trasmessoci dall’__________ di __________ risulta che
l’assicurato non presenta alcuna incapacità lavorativa in attività in cui può
beneficiare di una certa indipendenza, ad esempio l’ultima professione
esercitata di autista. Dopo adeguata terapia il signor RI 1 potrebbe inoltre
raggiungere, nel corso di poche settimane, una totale capacità lavorativa anche
in altri tipi di attività” (doc. 15 incarto AI).
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. In seguito, l’assicurato,
dopo avere frequentato un corso annuale di vendita, ha conseguito nel 2000 il
certificato cantonale di addetto alla vendita (doc. 24, pag. 3 incarto AI)
Dopo avere svolto nel corso degli anni svariate attività lavorative
per brevi periodi, alternati con periodi di disoccupazione e assistenza (doc.
23 e doc. 24, pag. 3), a partire dal 1° luglio 2014, l’assicurato ha iniziato a
lavorare - su incarico annuale (con ultima scadenza al 31 dicembre 2017),
finanziato dall’Ufficio misure attive - in qualità di aiuto operaio generico
presso i Servizi urbani della __________ (doc. 21 e 33 incarto AI).
In infortunio (a carico della __________) dal 23 novembre 2017 per avere
sviluppato una problematica al gomito destro su base flogistica con
consolidazione del quadro clinico dopo trattamento conservativo senza
indicazione a sanazione chirurgica (doc. 17, 32 e doc. 35, pag. 2 incarto AI),
in data 28 febbraio 2018 l’assicurato ha inoltrato una richiesta di prestazioni
AI per adulti giustificata sostanzialmente da problematiche somatiche, in
particolare da una epicondilite/epitrocleite associata ad una lombosciatalgia
cronica a destra persistente nonostante le terapie (doc. 17, 18 e 26 incarto
AI).
Il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro con la seguente
motivazione: “Contratto a tempo determinato, scadenza 31.03.2018, non
rinnovato” (doc. 33, pag. 1 incarto AI).
In data 1° aprile 2018 l’assicurato si è quindi iscritto in disoccupazione
(doc. 24, pag. 4, doc. 26 e 28 incarto AI).
1.3. Dopo avere esperito gli accertamenti
medici (in particolare, dopo avere raccolto agli atti il rapporto finale del 9
agosto 2018 del medico SMR, dr. med. __________: doc. 35 incarto AI) ed
economici del caso, con progetto di decisione del 22 novembre 2018 (doc. 40
incarto AI), l’UAI ha preavvisato il respingimento della richiesta di
prestazioni dell’assicurato, poiché egli presenterebbe un grado di invalidità
nullo.
L’amministrazione ha indicato di avere provveduto a determinare il grado di
invalidità alla scadenza dell’anno d’attesa (ossia novembre 2018), mediante
applicazione del metodo ordinario.
L’UAI ha quindi preso in considerazione un reddito annuo "da valido"
di fr. 59'003.- nel 2016 (“stabilito sulla base dell’attività di operaio
comunale esercitata per la __________, anche se il contratto non è stato
rinnovato. Si presuppone infatti che la mancata continuità del rapporto
lavorativo sia motivata dalla prolungata assenza per inabilità lavorativa”:
doc. 40, pag. 2 incarto AI) e “da invalido” di fr. 63'791.- (fissato mediante la
tabella TA 1 2014, attività semplici e ripetitive, capacità lavorativa del 100%
dal 1° aprile 2018 - “data iscrizione cassa disoccupazione” - e
deduzione sociale globale del 5% “dovuta alla necessità di svolgere
unicamente attività leggere e riduzione per svantaggi salariali derivanti da
contingenze particolari”, aggiornato al 2016).
L’amministrazione ha precisato quanto segue: “Riconoscendo che il confronto
dei redditi dovrebbe avvenire nell’anno 2018, non avendo i dati statistici
aggiornati, si effettua il calcolo per il 2016”.
Da ultimo, l’UAI ha puntualizzato che, considerata “l’anamnesi scolastica e
professionale, la sua età e il grado di invalidità, riteniamo che non vi siano
le condizioni per poter riconoscere dei provvedimenti professionali” (doc.
40, pag. 2 incarto AI).
1.4. In data 3 dicembre 2018
l’avv. RA 1 ha informato l’UAI di essere stato incaricato dall’assicurato “di
esaminare la sua pratica di richiesta di prestazione AI in vista dell’eventuale
opposizione alla Vostra proposta di decisione dello scorso mese. Vi sarei
pertanto grato se poteste inviarmi l’incarto completo” (doc. 42). Il legale
ha allegato in fotocopia lo scritto del 28 novembre 2018 con cui l’assicurato
informava l’UAI che intendeva “visionare l’incarto. Con la presente do
procura all’Avv. RA 1 di richiedere il mio incarto per poterlo in seguito
visionare” (doc. 41 incarto AI).
In data 6 dicembre 2018 l’UAI ha trasmesso al legale l’incarto AI (masterizzato
su CD) in questione (doc. 43 incarto AI).
1.5. Dopo avere ricevuto le
osservazioni del 7 gennaio 2019 dell’assicurato (doc. 45 incarto AI),
patrocinato dall’avv. RA 1, con allegato il certificato medico del 31 agosto
2018 del dr. med. __________, specialista FMH in neurologia (doc. 44 e 45
incarto AI), l’UAI - dopo avere raccolto il parere del 21 gennaio 2019 del
precitato medico SMR (doc. 46 incarto AI) - con decisione del 19 febbraio 2019
ha confermato integralmente il progetto di decisione (doc. 48 incarto AI).
Anche in questa occasione, l’amministrazione ha precisato quanto segue: “Riconoscendo
che il confronto dei redditi dovrebbe avvenire nell’anno 2018, non avendo i
dati statistici aggiornati, si effettua il calcolo per il 2016” (doc. 48,
pag. 2 incarto AI).
La decisione è stata notificata all’assicurato, con la seguente
puntualizzazione (sub “Osservazioni”): “In primo luogo si
precisa che in virtù del tenore della procura rilasciata in favore dell’Avv. RA
1 unicamente per richiedere e visionare l’incarto, la presente decisione viene
intimata direttamente a lei” (doc. 48, pag. 2).
1.6. Con tempestivo ricorso del 22
marzo 2019 RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha postulato
l’annulla-mento della decisione impugnata e, in via principale, il rinvio
dell’incarto all’UAI “per l’emissione di una nuova decisione, previa
esecuzione di un’istruttoria approfondita sulle affezioni somatiche e psichiche
di cui soffre l’assicurato mediante una perizia esterna all’amministrazione,
nonché sulla sua idoneità scolastica ed intellettuale a svolgere una attività
lavorativa adeguata al suo stato di salute” rispettivamente, in via subordinata,
il riconoscimento, “previa esecuzione di una perizia medica
interdisciplinare”, delle “prestazioni che appariranno adeguate a
dipendenza dell’esito della perizia, sia riguardo ad eventuali misure di
reintegrazione professionale, sia al diritto ad una rendita di invalidità”
(cfr. doc. I, pag. 8 e 9).
Dal profilo formale, il patrocinatore del ricorrente lamenta una violazione del
diritto di essere sentito del suo assistito, in quanto l’UAI ha notificato la
decisione avversata direttamente (e solamente) al suo cliente. Inoltre
l’amministrazione non avrebbe preso posizione in merito alle argomentazioni
riportate nelle osservazioni al progetto di decisione, che quindi il legale
riprende testualmente ed integralmente in questa sede. Infine,
l’incarto ricevuto su CD dall’amministrazione sarebbe incompleto. In esso
mancherebbe, difatti, la documentazione relativa alla procedura riguardante una
prima richiesta di prestazioni presentata dal suo assistito e sfociata nella
decisione del 3 giugno 1998, della cui esistenza egli sarebbe venuto a
conoscenza solo con la decisione impugnata.
Dal profilo materiale, il patrocinatore del ricorrente contesta l’aspetto
medico, in quanto il suo cliente, al contrario di quanto erroneamente stabilito
dal medico SMR e dall’UAI, non presenterebbe una capacità lavorativa residua
del 100% in attività semplici e ripetitive dal 1° aprile 2018. Egli critica
l’operato dell’amministrazione per essersi fondata su degli accertamenti medici
lacunosi, in particolare dal profilo psi-chiatrico. Il rapporto del 9 agosto
2018 del medico SMR accenna infatti unicamente alla problematica somatica di
cui è affetto il ricorrente. Inoltre le difficoltà a livello psichico sarebbero
presenti da diversi anni e avrebbero pesantemente condizionato l’iter
scolastico e professionale del suo cliente. Il legale ritiene importante
accertare quali sono le ragioni per le quali il suo assistito non è riuscito a
conseguire un regolare attestato di capacità professionale, se non quello
empirico all’età di 30 anni-
A suffragio delle proprie argomentazioni produce il certificato medico del 20
marzo 2019 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e
psicoterapia, che ha preso a carico l’assicurato a partire dal 20 dicembre 2018
(doc. E).
Il rappresentante del ricorrente critica pure l’operato del consulente in
integrazione (di seguito: CIP), in quanto contraddittorio. Per un verso, il suo
cliente, potrebbe difatti svolgere lavori d’ufficio come aiuto ad uno
sportello, in magazzino, in un negozio, in una fabbrica oppure attività manuali
come per mestieri di sorveglianza, e attività mentali (logistica, call center,
ecc.). Per altro verso, invece, (considerata l’anamnesi scolastica e professionale,
l’età e il grado di invalidità), non vi sarebbero le condizioni per poter
riconoscere dei provvedimenti professionali. In ogni caso, il suo assistito non
sarebbe comunque reintegrabile nel mondo del lavoro - nemmeno equilibrato -
nelle attività indicate dal CIP, dato che “non dispone di alcuna
preparazione e esperienza professionale dopo avere assolto solo le scuole
obbligatorie e conseguito unicamente un attestato cantonale a 30 anni di aiuto
venditore”, “ha notevoli impedimenti già sotto il profilo delle
affezioni di natura somatica” e ha “oramai raggiunto e superato i 48
anni di età” (doc. I, pag. 4 e 5). Inoltre, il dr. med. __________ riteneva
nel suo certificato del 13 dicembre 2017 che, già solo dal profilo
reumatologico, andrebbe valutata una riqualificazione professionale. Va poi
considerato che il suo cliente sarebbe peggiorato anche dal profilo
neurologico, rispetto a 17 anni prima, come indicato dal dr. med. __________
nel certificato del 31 agosto 2018, soprattutto per quel che concerne la
colonna lombare, come confermato pure dal referto della RM eseguita a __________
il 15 dicembre 2017.
Il parere del 21 gennaio 2019 del medico SMR in relazione al certificato del 31
agosto 2018 del dr. med. __________, sarebbe inoltre succinto e immotivato.
Da ultimo, il patrocinatore dell’insorgente chiede che il suo assistito sia
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc.
I, pag. 8).
1.7. Nella risposta del 23 aprile
2019, l’UAI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà,
per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. VII), puntualizzando che
non poteva essere esclusa “un’inavvertenza nel corso dell’elaborazione dati”
del CD masterizzato ma “comunque che anche in assenza dei dati relativi alla
prima richiesta di prestazioni era possibile motivare compiutamente il gravame,
e che comunque la lacuna è stata colmata in sede di ricorso, ritenuto che in
tale occasione si è potuto prendere visione dell’incarto completo” (doc.
VII, pag. 2). L’amministrazione ha versato agli atti l’incarto AI concernente
il ricorrente e l’annotazione del 4 aprile 2019 del medico SMR, dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (doc. VII-1).
1.8. Il 29 aprile 2019 (doc. IX),
l’avv. RA 1 ha informato il TCA che “con estrema sorpresa rilevo dalla
risposta al ricorso che il ricorrente “nel corso del 1997… aveva già avanzato
una prima richiesta di prestazioni” e che “in corso di istruttoria il signor RI
1 era stato sottoposto ad una perizia psichiatrica effettuata presso l’__________
di __________” che dovrebbe costituire il “doc. “13 inc. AI”, ribadendo che
l’incarto AI masterizzato su CD che ha ricevuto dall’amministrazione era
incompleto perchè conteneva solamente gli atti a far tempo dal 30 gennaio 2015.
Il patrocinatore ha rilevato di non avere quindi mai ricevuto i documenti
relativi alla precedente domanda di prestazioni (e, in particolare, la perizia
psichiatrica eseguita a __________, di cui nemmeno viene indicata la data)
sfociata in una precedente decisione negativa. Precisa inoltre che “il
sottoscritto finora non ha mai potuto prendere visione dell’incarto completo (i
CD sono a disposizione per una verifica!)” (doc. IX, pag. 2).
1.9. Il 2 maggio 2019 l’UAI ha
confermato al TCA che l’incarto versato con la risposta era completo e che
comprendeva, quindi, anche la prima richiesta di prestazioni (doc. X).
1.10. Il 2 maggio 2019 il TCA ha
trasmesso al legale “l’incarto AI completo (cfr. allegata conferma UAI, doc.
X) relativo ad RI 1, prodotto dall’Ufficio AI con la risposta di causa”,
assegnandogli un termine di 20 giorni per presentare osservazioni scritte al
riguardo (doc. XII).
1.11. Il 14 maggio 2019 (doc. XII)
l’avv. RA 1 ha versato agli atti il certificato municipale per l’ammissione
all’assistenza giudiziaria debitamente compilato, vidimato e corredato da
svariata documentazione (doc. XII-1).
1.12. Su richiesta del patrocinatore (doc. XIII), il TCA ha prorogato il termine per presentare le osservazioni al 3 giugno 2019 (doc. XIV).
1.13. Il 3 giugno 2019 l’avv. RA 1 si è riconfermato nelle proprie tesi e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. XV), puntualizzando, con riferimento al parere del 4 aprile 2019 del dr. med. __________, che “è alquanto sorprendente constatare che questo documenta venga qualificato come “il primo e l’unico certificato di natura psichiatrica che riscontro nell’incarto” facendo quindi legittimamente ipotizzare che pure il dott. __________ non abbia avuto a disposizione - come il sottoscritto - l’incarto completo!” (doc. XV, pag. 6). Il patrocinatore ha quindi concluso ribadendo “la necessità di un serio e completo approfondimento dell’istruttoria sia sotto il profilo dell’attuale condizione psichica dell’assicurato, sia sotto quello dell’incidenza di questo danno alla salute e di quelli di natura somatica sulla capacità del ricorrente di ancora svolgere un’attività adeguata” (doc. XV, pag. 6).
1.14. Il doc. XV è stato trasmesso per conoscenza all’UAI (doc. XVI).
in diritto
in ordine
2.1. Dal profilo formale, il
patrocinatore del ricorrente lamenta una violazione del diritto di essere
sentito del suo assistito, in quanto l’UAI ha notificato la decisione avversata
direttamente (e solamente) al suo cliente.
L’art. 37 LPGA, rubricato “rappresentanza e
patrocinio”, al cpv. 1 statuisce che “la parte può farsi rappresentare,
se non deve agire personalmente, o farsi patrocinare nella misura in cui
l’urgenza di un’inchiesta non lo escluda”. Il cpv. 2 della medesima
disposizione soggiunge che “L’assicuratore può esigere che il rappresentante
giustifichi i suoi poteri con una procura scritta” mentre il cpv. 3 precisa
che “Finché la parte non revochi la procura l’assicuratore comunica con il
rappresentante”. Il cpv. 4 conclude che “Se le circostanze lo esigono,
il richiedente può beneficiare di gratuito patrocinio”.
In concreto, dagli atti risulta che in data 3 dicembre 2018 l’avv. RA 1
ha informato l’UAI di essere stato incaricato dall’assicurato “di esaminare
la sua pratica di richiesta di prestazione AI in vista dell’eventuale
opposizione alla Vostra proposta di decisione dello scorso mese. Vi sarei
pertanto grato se poteste inviarmi l’incarto completo” (doc. 42). Il legale
ha allegato in fotocopia lo scritto del 28 novembre 2018 con cui l’assicurato
informava l’UAI che intendeva “visionare l’incarto. Con la presente do
procura all’Avv. RA 1 di richiedere il mio incarto per poterlo in seguito
visionare” (doc. 41 incarto AI).
In data 6 dicembre 2018 l’UAI ha trasmesso al legale l’incarto AI (masterizzato
su CD) in questione (doc. 43 incarto AI).
In
data 7 gennaio 2019 l’assicurato (doc. 45 incarto AI), patrocinato dall’avv. RA
1, ha inoltrato le osservazioni al progetto di decisione del 22 novembre 2018
(doc. 40 incarto AI).
In simili circostanze, atteso che per il rapporto di
rappresentanza non è richiesta una particolare forma (una procura scritta
peraltro può ma non deve essere obbligatoriamente richiesta giusta l’art. 37
cpv. 2 LPGA) e che tale rapporto può pertanto sorgere o per atti concludenti o
anche oralmente (Kieser, ATSG-Kommentar, 2009, art. 37 n. 12; cfr. STCA 32.2017
del 9 marzo 2017), ritenuto inoltre che se le circostanze lo giustificano, come
in casu (cfr., in particolare, le osservazioni al progetto di decisione
inoltrate dall’avvocato in nome e per conto dell’assicurato), quando il
conferimento del potere di rappresentanza emerge dai fatti a un assicurato non
potrebbe essere richiesto di ulteriormente presentare una procura scritta
(Kieser, op. cit., art. 37 n. 12; cfr. STCA 32.2017 del 9 marzo 2017), l’UAI
non poteva non considerare l’assicurato come rappresentato.
La decisione avversata avrebbe dovuto, di conseguenza, essere intimata al
rappresentante e non all’assicurato personalmente. Infatti, la notifica di una
decisione, come ogni altra comunicazione, avviene in forma corretta se è fatta
al rappresentante dell’assicurato fintanto che il potere di rappresentanza non
venga revocato (art. 37 cpv. 3 LPGA; STFA I 565/02 del 6 maggio 2003; cfr. STCA
32.2017 del 9 marzo 2017).
La notifica della decisione avversata è, dunque, irregolare.
Secondo l’art. 49 cpv. 3 ultima frase LPGA la
notifica irregolare di una decisione non deve provocare pregiudizi per
l’interessato (cfr. anche artt. 38 PA e 107 cpv. 3 OG in vigore sino al 31
dicembre 2007 e art. 49 LTF; DTF 111 V 150; RCC 1991 p. 393). La notifica irregolare di una decisione (a valere quale
violazione del diritto di essere sentito, DTF 129 V 73) – ad eccezione
dell’assenza totale di notifica – non comporta in sé la nullità della stessa
con la conseguenza che il termine per impugnarla non inizia a decorrere
(DTF 129 I 364, 122 V 194, 122 I 97, 111 V 150; STFA
I 565/2002 del 6 maggio 2003, C 168/00 del 13 febbraio
2001; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und
Justizverfassungsrecht des Bundes, 1996, n. 380s). Ad eccezione del caso di
assenza di notifica che, come detto, comporta la nullità della decisione, la
notifica irregolare non influisce sulla sua validità né sulla sua esistenza, ma
ha come conseguenza giuridica che il termine di ricorso non inizia a decorrere
(Stadelwieser, Die Eröffnung von Verfügungen, 1994, p. 157; Moor, Droit
administratif, vol. II, 2002, p. 313). Gli effetti di una decisione viziata da
irregolare notifica vengono semplicemente differiti (Rhinow/Krähen-mann, Verwaltungsrechtsprechung,
Ergänzungsband, 1990, n. 84 cifra VI p. 285 e ivi giurisprudenza; ZBl 1984 p.
426; STFA I 398/03 del 14 giugno 2004). La sanzione legata ad un
vizio di notifica consiste quindi nel fatto che all’interessato la
comunicazione difettosa non deve cagionare pregiudizio, la notifica producendo
i suoi effetti solo al momento in cui colui al quale la comunicazione deve
essere fatta ne viene a conoscenza (VPB 1978 Nr. 96; Häfelin/Müller/Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 2006, p. 353; Rhinow/Krähenmann, op. cit., p.
283; STFA C 196/00 del 10 maggio 2001 consid. 1b; DTF 99 V 182 consid. 3; STCA
32.2017.4 del 9 marzo 2007 e STCA 30.2018.18 del 5 novembre 2018, consid. 2.5).
In concreto, l’avv. RA 1 (al quale RI 1 ha consegnato la decisione
avversata pervenutagli direttamente dall’amministrazione) ha inoltrato
tempestivamente a questa Corte il ricorso in disamina, dimostrando di avere
compreso la portata del provvedimento contestato ed i motivi per cui
l’amministrazione ha respinto la richiesta di prestazioni del suo
assistito.
Stante quanto precede, il vizio di notifica non ha, quindi, impedito al
ricorrente di difendersi adeguatamente nella procedura che lo vede opposto
all’amministrazione.
La censura è, quindi, evasa ai sensi del presente considerando.
2.2. Il
patrocinatore del ricorrente critica l’UAI anche per non avere preso posizione
in merito alle argomentazioni riportate nelle sue osservazioni al progetto di
decisione e che, quindi, riprende testualmente ed integralmente nel gravame in
disanima. In altri termini, il rappresentante dell’insorgente lamenta una
violazione del diritto di essere sentito del suo assistito, sostenendo che
l’amministrazione non avrebbe motivato la decisione impugnata.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di
essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008
consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto
il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431,
127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per
l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un
lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni
poste a fondamento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e
dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza
della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a
pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;
essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad
influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con
riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1).
Secondo il TCA, la decisione impugnata non è solo sufficiente-mente motivata ma
è pure chiaramente comprensibile. In effetti, nella stessa, l'UAI ha indicato i
motivi per cui ha ritenuto l’assicurato abile al 100% in attività sostitutive
dal 1° aprile 2018 e reintegrabile sul libero mercato del lavoro, un reddito
“da valido” di fr. 59'003.- e da “invalido” di fr. 63'791.- nel 2016 (e,
quindi, un grado di invalidità nullo), che non vi fossero le condizioni per
riconoscere dei provvedimenti professionali e che non vi fossero ragioni per
giustificare un ritardo nella formazione professionale rispettivamente la
tipologia di formazione professionale con un danno alla salute preesistente
tutelato dall’AI (cfr., in particolare, pag. 2 della decisione avversata di cui
al doc. A). Nella risposta di causa del 23 aprile 2019 (doc. VII) l'Istituto
resistente ha spiegato i motivi per cui l’istruttoria medica era da
considerarsi completa, per cui non risultavano difficoltà psichiche che avessero
condizionato pesantemente il suo iter scolastico e professionale, per cui ha
tenuto conto solo delle problematiche somatiche. Del resto l’assicurato ha
dimostrato di aver compreso la portata del provvedimento contestato ed i motivi
per cui l'UAI ha respinto la sua richiesta di prestazioni sia con il ricorso in
disamina (doc. I) sia con le osservazioni del 3 giugno 2019 (doc. XV). Ne
consegue che, per questo aspetto, non è ravvisabile una violazione del diritto
di essere sentito di RI 1 e la censura sollevata al riguardo dal suo
patrocinatore va, pertanto, disattesa.
2.3. Infine, il patrocinatore del
ricorrente critica l’UAI anche per non avere ricevuto masterizzato su CD
l’incarto completo relativo al suo assistito. Difatti, in esso sarebbe mancata
la documentazione relativa alla procedura riguardante una prima richiesta di
prestazioni presentata dal suo cliente e sfociata nella decisione del 3 giugno
1998, della cui esistenza egli sarebbe venuto a conoscenza solo con la
decisione impugnata. In altri termini, il rappresentante dell’insorgente
lamenta una violazione del diritto di essere sentito del suo cliente,
sostenendo che l’amministrazione non gli avrebbe inviato l’incarto completo.
Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di
essere sentite; per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008
consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto
il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione
sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431,
127 I 56, 126 V 130; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1; STCA
32.2018.191 del 4 novembre 2019).
L’invio di atti e decisioni amministrative avviene, a scelta dell’autorità, per invio semplice (come quello delle lettere citate dall’assicurato) o raccomandato (STCA 32.2017.5 del 20 giugno 2017, consid. 5) oppure tramite sistema di spedizione Posta A Plus (la cui validità è stata ammessa sia dalla giurisprudenza federale sia da quella cantonale; cfr., in particolare, la STCA 38.2019.48 del 2 ottobre 2019, consid. 2.4 ed i numerosi e recenti rinvii giurisprudenziali federali ivi citati; STCA 32.2018.191 del 4 novembre 2019).
L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 402 consid. 2a; STCA 32.2017.5 del 20 giugno 2017, consid. 5 e rinvii ivi citati; STCA 32.2018.191 del 4 novembre 2019).
Dalle tavole processuali emerge, in particolare, che
in data 6 dicembre 2018 l’UAI ha trasmesso al legale l’incarto AI
(masterizzato su CD) in questione (doc. 43 incarto AI).
Il 29 aprile 2019 (doc. IX), l’avv. RA 1 ha informato il TCA che l’incarto AI
masterizzato su CD ricevuto dall’amministrazione era incompleto, perchè conteneva
solamente gli atti a far tempo dal 30 gennaio 2015 (doc. IX, pag. 2).
In sede di risposta, l’UAI ha puntualizzato che non poteva essere esclusa “un’inavvertenza nel corso dell’elaborazione dati” del CD masterizzato ma “comunque che anche in assenza dei dati relativi alla prima richiesta di prestazioni era possibile motivare compiutamente il gravame, e che comunque la lacuna è stata colmata in sede di ricorso, ritenuto che in tale occasione si è potuto prendere visione dell’incarto completo” (doc. VII, pag. 2).
Nell’evenienza concreta l’amministrazione non è stata quindi in grado di dimostrare l’invio e nemmeno la ricezione da parte del patrocinatore dell’incarto AI completo riguardante il suo cliente.
Non essendo comprovata adeguatamente da parte
dell’UAI la ricezione da parte del legale dell’incarto AI completo, si deve
fare riferimento ed affidamento alle affermazioni dell’avvocato e dunque
ritenere che egli sia effettivamente venuto a conoscenza della procedura
riguardante una prima richiesta di prestazioni presentata dal suo cliente e
sfociata nella decisione del 3 giugno 1998, riportata al consid. 1.1, con la
decisione avversata.
Nella misura in cui il
patrocinatore dell’assicurato è venuto a conoscenza della prima richiesta AI
(nel corso della quale è stata pure esperita una perizia psichiatrica a __________),
solamente con la decisione avversata, l’UAI ha commesso una violazione grave
del diritto di essere sentito del ricorrente.
Per giurisprudenza una violazione non particolarmente grave
del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la
persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel
caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento
(e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid.
3d/aa pag. 437) e nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di
esame (cfr. STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3 e STCA 32.2018.107
del 2 agosto 2019, consid. 2.1); la prassi ha stabilito anche che si può
prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di
grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si
realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile
formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui,
i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte
onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura
di merito (DTF 142 II 218 consid.
2.8.1 pag. 226; 133 I 201 consid. 2.2 pag.
204 seg.; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti;
STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.2; STCA 32.2018.191 del 4
novembre 2019; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.1).
Nel caso di specie non è comunque giustificato rinviare la causa all'amministrazione,
dal momento che una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio
procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con
l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad
essere giudicata celermente (cfr. STF 8C_559/2018
del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2; STCA 32.2019.10 del 20
gennaio 2020, consid. 2.1), per i motivi qui di seguito
esposti.
nel merito
2.4. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità.
Le censure sollevate dal patrocinatore del ricorrente in sede di osservazioni del 3 giugno 2019 (doc. XV), volte a contestare la decisione del 3 agosto 1998 (doc. 15 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato, nella misura in cui non sono relative al rifiuto di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità oggetto della decisione del 19 febbraio 2019, qui avversata, sono irricevibili.
2.5. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.6. Per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa giurisprudenza è stata
confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144
V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid.
3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018
del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).
(cfr. STCA 32.2018.145 del 21 ottobre 2019, consid. 2.3 e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3.
2.7. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È, infine, utile osservare che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero
materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere
dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga
correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in
cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I
811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre
2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).
Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
(cfr. STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.4 in fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.4).
2.8. L'Alta Corte ha già stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5).
2.9. Per costante giurisprudenza,
l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione
dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni e viceversa (cfr. STF
9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid.
6, pubblicata in DTF 133 V 549, consid. 6; STF 9C_594/2016 del 18 novembre
2016, consid. 2.4; SVR 2016 UV Nr. 26 c. 2.2; STF 9C_243/2017 del 2 giugno 2017,
consid. 4.1; STF 9C_170/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 4.4; STF 9C_422/2017
del 18 maggio 2018 consid. 2.2; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid.
2.6, STCA 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e STCA 35.2017.35 del 30
agosto 2017, consid. 2.3; STCA 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4;
STCA 32.2017.91 del 14 agosto 2018, consid. 2.4; STCA 32.2018.106 del 13
dicembre 2018, consid. 2.3; STCA 35.2018.76 del 4 marzo 2019, consid. 2.1; STCA
32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.6).
2.10. Nella presente fattispecie con
la decisione avversata l’UAI ha negato una rendita di invalidità
all’assicurato, ritenendolo totalmente inabile nell’attività abituale dal 23
novembre 2017 (e in attività adeguate dal 23 novembre 2017 al 31 marzo 2018) ma
abile al 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate dal 1° aprile 2018
(data iscrizione cassa di disoccupazione) e continua.
L’amministrazione ha indicato di essersi fondata sul rapporto finale del 9
agosto 2018 del medico SMR, dr. med. __________ (doc. 35 incarto AI) che, sulla
base della documentazione medica prodotta dall’assicurato con la richiesta di
prestazioni (doc. 17 incarto AI), ha posto la diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa di “Epicondilite/epitrocleite destra; Lombosciatalgia
cronica recidivante in discopatia L2-3 non deficitaria” e lo ha ritenuto totalmente
inabile nell’attività abituale dal 23 novembre 2017 e continua (con prognosi
stazionaria) e totalmente inabile in attività adeguate dal 23 novembre 2017 al 31
marzo 2018 ma abile al 100% (presenza e rendimento) in attività adeguate dal 1°
aprile 2018 e continua (con prognosi favorevole; doc. 35, pag. 2 incarto AI).
Il medico SMR ha poi stabilito l’esigibilità lavorativa (carico massimo: 10 kg;
alternanza della postura al bisogno inclusa; nessuna difficoltà nello svolgere
lavori di precisione; alcuni limiti esclusivi per l’arto superiore destro,
ecc.: cfr., nel dettaglio, doc. 35, pag. 3). Il medico SMR ha poi rilevato (sub
“Osservazioni conclusive”) quanto segue: “In considerazioni del tipo
di alterazioni osteo-strutturale al rachide vertebrale lombare cronicizzate ad
andamento altalenante con influsso periodico sulla CL, associato ad una
patologia cronica flogistica tendinea al gomito destro, si ritiene giustificato
definire ce l’attività abituale ultima svolta di aiuto operaio generico non
potrà più essere proponibile non essendoci ad oggi terapie che potrebbero
migliorare in modo significativo la caricabilità fisica dell’A.to
rispettivamente la sua capacità funzionale garantendo una ripresa lavorativa
totale nell’attività abituale con l’ultimo mansionario finora svolto dall’A.to,
sempre in posizione eretta, con movimentazione di carichi medio-pesanti e
flesso estensione/prono supinazione dell’arto superiore destro continuo e
ripetitivo, appunto di indubbia inergonomicità.
Si precisa che per la professione di venditore in possesso di un attestato
formativo Cantonale da parte dell’A.to non presuppone controindicazioni.
Essendo lo stato di salute consolidato, come documentato anche dallo spec.
Reumatologo (Dr. med. __________; n.d.r. della redattrice: medico curante
dell’assicurato) nonché dalla documentazione oggettiva strumentale eseguita
(RMN lombare 15.12.2017) è stato possibile valutare dal lato medico-assicurativo
e specialistico chirurgico, in assenza di ulteriori argomenti clinici o
elementi di giudizio tali da giustificare un ulteriore prolungo dell’incapacità
lavorativa, i limiti funzionali e la CL residua per un’attività confacente ed
esigibile (art. 21 cpv. 4 LPGA) come sopraccitato nel rispetto massimo
dell’ergonomia della colonna vertebrale e l’imprescindibilità nell’urto
dell’arto superiore destro a partire dal 01.04.2018. Utile aiuto al
collocamento.” (doc. 35, pag. 4 incarto AI).
L’amministrazione si è fondata pure sull’annotazione del 21 gennaio 2019, con
cui il precitato medico SMR ha confermato il precedente parere (doc. 46 incarto
AI).
2.11. Chiamato ora a pronunciarsi il
TCA non può approvare l’operato dell’UAI, in quanto il rapporto del 9 agosto
2018 (come pure l’annotazione del 21 gennaio 2019) del medico SMR, dr. med. __________
(doc. 35 e 46 incarto AI) non è sufficiente per concludere che RI 1 è abile al
100% in attività adeguate a partire dal 1° aprile 2018.
Dalle tavole processuali emerge infatti che l’assicurato soffre di disturbi
psichici da ormai svariati anni.
Durante l’adolescenza egli
è stato seguito dal Servizio Psicologico per i minori, nel 1992 è stato preso a
carico dal dr. med. __________ (specialista FMH in psichiatria e psicoterapia)
e nel 1996 dall’__________ di __________ e dal dr. med. __________ di __________
(specialista FMH in psichiatria e psicoterapia). Dal 1992 è stato pure seguito
(in osservazione sino al 1997) dal Servizio psico sociale di __________ (dr.
med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia; cfr. doc. 6 e
13 incarto AI). È stato pure sottoposto ad una perizia psichiatrica dell’__________
di __________ (cfr. relativo referto del 1° luglio 1998) da parte dell’UAI
(cfr. doc. 13 incarto AI).
Davanti al TCA il patrocinatore dell’assicurato ha versato agli atti il
certificato medico del 20 marzo 2019 del dr. med. __________, specialista FMH
in psichiatria e psicoterapia, giusta il quale:
" Il Sig. RI
1 è seguito dal sottoscritto, dopo segnala-zione del medico curante, dal
20.12.2018 a causa di una Sindrome da disadattamento, reazione mista
ansioso-depressiva ( ICD 10 F 43.22) insorta sullo sfondo di una
problematica ortopedica al braccio destro verificatasi nel 2015 e algie
lombari e delle articolazioni soprattutto degli arti inferiori e i cui
sintomi algici sono tutt'ora presenti nonostante varie terapie effettuate, e
per un Disturbo di personalità misto (ICD 10 F 61.0). Il paziente adottato
in giovane età, dopo le scuole dell'obbligo, affrontate non senza difficoltà,
ha cercato in più riprese di concludere un apprendistato senza però mai
riuscirci (pittore, operaio offset, venditore.), ha dunque effettuato
saltuariamente vari lavori senza alcuna formazione specifica, dai lavori in
cantiere, traslocatore, ecc, ecc. La storia anamnestica evidenzia delle
difficoltà sia relazionali (il paziente vive solo e non è riuscito a stabilire
relazioni affettive significative e stabili) che di apprendimento le quali
rientrano all’interno di un disturbo strutturale della personalità che il
paziente presenta molto verisimilmente dalla prima età adulta. I sintomi di
tale disturbo sono: bassa autostima, eccessiva preoccupazione di essere
rifiutato, esitamento delle attività sociali e lavorative per paura di critiche,
restrizioni dello stile di vita a causa del bisogno si sicurezza, limitata capacità
di prendere decisioni, paura di essere abbandonato, tendenza a consentire ad
altri di prendere importanti decisioni riguardanti la propria vita. A tale
disturbo di personalità si è associato una sintomatologia depressiva reattiva,
con ansia, insonnia, ritiro sociale, perdita della progettualità e sentimenti di
auto biasimo successive al problema ortopedico. Al momento attuale abbiamo
intrapreso una cura psicologica con colloqui di supporto ed una terapia
farmacologica con antidepressivi ed ipnoinducenti (Zolfo 50 mg, D’Almadori 30
mg). Allo stato attuale il paziente risulta inabile al lavoro al 100% ed in
considerazione delle informazioni anamnestiche e delle evidenze cliniche la
prognosi lavorativa risulta negativa.” (doc. E).
Per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne emanata e, quindi, in concreto il 19 febbraio 2019. Fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Secondo questa Corte, il
certificato medico del 20 marzo 2019 del dr. med. __________, va preso in
considerazione, in quanto esso fa riferimento ad una situazione clinica
dell’assicurato anteriore alla decisione dell’UAI e dunque, è rilevante nella
presente procedura. Lo psichiatra curante riporta un quadro psichico mutato
rispetto a quanto indicato nella perizia psichiatrica del 1° luglio 1998, che -
oltre ad essere datata - risulta pure essere l’unica agli atti.
Inoltre, già dalla citata perizia emergeva - tra l’altro - quanto segue:
" (…) Ohne entsprechende Behandlung droht daher die Gefahr weiter sozialer Isolation bis zur endgültigen Vereinsamung, was bei einem derart jungen Menschen nicht verantwortet werden kann. Es gilt also, alles daran zu setzen, Herrn RI 1 in eine adäquate Behandlung einzubinden, welche einerseits aus einer Verhaltenstherapie und anderseits - insbesondere zu Anfang - aus einer geeigneten Medikation, etwa mit einem Antidepressivum aus der Gruppe der Serotoninwieder-aufnahmehemmer und einem Benzodiazepin-Tranquillizer, bestehen sollte (…)” (cfr. doc. 13, pag. 11).
Interpellato in merito al certificato dello psichiatra curante dell’assicurato dall’amministrazione, il medico SMR dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, nell’anno-tazione del 4 aprile 2019 (doc. VII-1) ha osservato quanto segue:
" Il certificato del Dr. __________ del 23.03.2019 è il primo ed unico certificato di natura psichiatrica che riscontro all'incarto. In ambito esclusivamente medico-psichiatrico, appare come l'assicurato sia andato incontro ad un periodo di sconforto in dicembre 2018 sullo sfondo di una problematica ortopedica verificatesi nel 2015. Una tale condizione non giustifica un'inabilità lavorativa di lunga durata, di solito non superiore a 10-12 settimane. È del tutto verosimile che, nel momento in cui scrivo questa nota, l'assicurato non presenti un'inabilità lavorativa in genere, di esclusivo interesse psichiatrico, in qualsiasi attività” (doc. VII-1)
Il TCA rileva che l’annotazione del 4 aprile 2019 (doc. VII-1) del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, non è sufficiente per concludere che l’assicurato, dal profilo psichico, fosse abile al 100% in attività adeguate a partire dal 1° aprile 2018. Il medico SMR non ha, difatti, avuto un consulto personale con l’assicurato (cfr. consid. 2.8) e, contrariamente a quanto da lui indicato, il certificato dello psichiatra curante non è, stante quanto precede (cfr., in particolare, doc. 6 e 13 anzidetti), “il primo ed unico certificato di natura psichiatrica” nell’incarto.
Dagli atti dell’incarto emerge pertanto la necessità di una valutazione
psichiatrica dello stato di salute dell’assicurato.
Il TCA sottolinea che la capacità lavorativa dell’assicurato dovrà essere
valutata nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su
indicatori e illustrata nella DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA
32.2018.107 del 2 agosto 2019, al consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza,
l’esame degli indicatori deve infatti essere effettuato innanzitutto dal perito
psichiatra (cfr. STF 9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR
4-5/2019 IV nr. 28; STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, consid. 2.7.3; STCA
32.2018.216 del 25 ottobre 2019, consid. 2.6).
È quindi necessario un approfondimento peritale esterno dal profilo
psichiatrico (cfr. art. 44 LPGA) che soddisfi i criteri posti dalla
giurisprudenza federale anziesposti.
È qui utile sottolineare
che, secondo la giurisprudenza federale in materia di assicurazioni sociali,
non è importante la diagnosi o l'insorgere dell'evento (malattia o infortunio;
cfr. DTF 142 III 671, consid. 3.7.3 e 3.8) ma le sue conseguenze sulla capacità
lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con
riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali
decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso
concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto
delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e
rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234; STCA 32.2017.24 del 28 agosto
2016, consid. 2.7.2; STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.8; STCA
32.2019.24 del 28 gennaio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.47 del 24 febbraio
2020, consid. 2.8).
Per quel che riguarda invece l’aspetto somatico, questa Corte non ha motivo di
scostarsi dal rapporto finale del 9 agosto 2018 del medico SMR, dr. med. __________,
(cfr. doc. 35 incarto AI). La valutazione del medico SMR è da considerare
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati al considerando 2.7. Il TCA constata, infatti, che il medico del SMR
ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le
diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessato, valutando le sue
limitazioni funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al
termine di un’analisi approfondita di tutti i referti medici dei curanti.
Questo Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno
per rimettere in discussione l’operato del medico del SMR, conforme agli
articoli 59bis cpv. 2 LAI in relazione con l’art. 49 cpv. 1 OAI (cfr. STF
9C_404/2018 del 22 agosto 2018; DTF 142 V 58 consid. 5.1; 135 V 465 consid.
4.4.).
Non consente di giungere ad una diversa conclusione la circostanza che il
patrocinatore dell’assicurato, in sede di osservazioni del 7 gennaio 2019 al
progetto di decisione del 22 novembre 2018, abbia versato agli atti il
certificato medico del 31 agosto 2018 del dr. med. __________, specialista FMH
in neurologia, che aveva già esaminato l’assicurato nel 2001 per la stessa
sintomatologia (parestesie sulla coscia destra). Lo specialista ha esaminato
l’assicurato il 30 agosto 2018 e, dopo aver posto la diagnosi di: “meralgia
parestetica destra su irritazione cronica del nervo cutaneo laterale del femore”,
ha osservato che: “persistono disturbi dis-parestetici nel territorio del
nervo cutaneo laterale del femore destro, attualmente eventualmente in rapporto
con un certo aumento ponderale, soprattutto a livello del ventre, con
compressione della spina iliaca anterior superior d’ambo i lati. Il nervo fin
dal 2001 è sempre stato più sensibile, attualmente maggiormente. (…). Assenza
di sindrome lombo-vertebrale, in tutti i casi non si tratta di un territorio
radicolare. Da notare anche un riflesso patellare normale e simmetrico al
controlaterale, fatto che parla contro una sofferenza da L2 a L4. Se fortemente
disturbato si potrebbe infiltrare il nervo con Depo-Medrol Lidocaina, applicare
eventualmente dei cerotti di Neurodol localmente, al di sotto della spina
iliaca anterior superior. Nella situazione attuale sconsiglio vivamente un
approccio chirurgico di tentativi di liberazione del nervo, poiché spesso
finiscono per peggiorare la situazione. Rimango a disposizione per discutere il
problema o rivedere, se necessario, il Paziente (…)” (doc. 44 incarto
AI).
Del resto, nessun medico (nemmeno il precitato specialista) si esprime in
merito alla esigibilità lavorativa ed alla capacità lavorativa residua in
attività adeguate e, da ultimo, non attesta alcuna inabilità lavorativa
dell’assicurato in attività adeguate. Inoltre lo stesso medico
dell’amministrazione ha ritenuto l’attività abituale dell’assicurato
inesigibile definitivamente dal 23 novembre 2017.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che,
per quanto concerne l’aspetto somatico, quanto accertato dal medico del SMR (e
confermato nell’annotazione del 21 gennaio 2019: “La nuova documentazione
medica (fecit dr. med. __________ del 31.08.2018) inviata in questa fare di
osservazioni al progetto non permette quindi di modificare quanto già agli atti
ed incluso nel RAF-SMR del 09.08.2018”: cfr. doc. 46 incarto AI) in merito
alla capacità lavorativa dell'assi-curato (in particolare, 100% in attività
adeguate, secondo l’esigibilità lavorativa da lui posta nel rapporto finale del
9 agosto 2018, a partire dal 1° aprile 2018) va tutelato.
In siffatte circostanze il Tribunale non condivide le critiche mosse dal
rappresentante dell'assicurato all'operato dell’ammini-strazione dal profilo
medico prettamente somatico, motivo per le quali tutte le censure sollevate al
riguardo sono respinte.
Pertanto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie - per lo meno, fino al 19 febbraio 2019 (che segna il limite
temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali: DTF 132
V 215 consid. 3.1.1; 130 V 140 e 129 V 4; cfr. pure STF 9C_863/2014 del 23
marzo 2015 consid. 3.2.2 e 8C_792/2014 del 23 marzo 2015 consid. 3.3; STCA
32.2018.169 del 20 agosto 2019, consid. 2.4) - sufficientemente chiarita dal
profilo somatico, per cui non appare necessario procedere ad ulteriori
accertamenti medici specialistici dal profilo fisico (in particolare, ad una
perizia, così come richiesto dal patrocinatore dell’assicurato nel gravame:
cfr. doc. I).
2.12. Stante quanto precede,
analogamente a quanto valutato dall’Alta Corte nella STF 8C_839/2016 del 12
aprile 2017, pubblicata in SVR 1/2018 IV nr. 4 - nella quale il TF ha reputato
che il rapporto del SMR non potesse essere considerato esaustivo, non essendosi
espresso su tutti gli aspetti rilevanti per la decisione - il TCA non può
quindi fondare il proprio giudizio, per quanto riguarda l’aspetto psichico,
sull’annotazione del 4 aprile 2019 del medico SMR, dr. med. __________ (cfr.
doc. VII-1).
Contrariamente a quanto indicato dall’UAI nella decisione avversata (capacità
lavorativa al 100% in attività adeguate a partire dal 1° aprile 2018, “data
di iscrizione cassa di disoccupazione”: cfr. doc. 48, pag. 1), non consente
di giungere ad una conclusione diversa (capacità lavorativa al 100% in attività
adeguate a partire dal 1° aprile 2018, anche dal profilo psichico) neppure la circostanza
che l’assicurato si sia iscritto il 1° aprile 2018 in disoccupazione (doc. 24,
pag. 4, doc. 26 e doc. 28 incarto AI).
Alla luce di quanto appena esposto la decisione impugnata va annullata e
l’incarto rinviato all’UAI per l’allestimento - previo richiamo dell’incarto
disoccupazione e LAINF (ambedue attualmente non agli atti) e previo
aggiornamento degli atti medici dal profilo somatico, di una perizia
psichiatrica.
2.13. Da ultimo, il TCA osserva che
risulta prematuro esaminare in questa sede la fattispecie con riferimento alle
ulteriori censure ricorsuali (inclusa quella, giusta la quale il suo cliente
non sarebbe comunque reintegrabile nel mondo del lavoro - nemmeno equilibrato -
avendo raggiunto e superato i 48 anni di età: cfr. doc. I, pag. 4 e 5)
sollevate dal patrocinatore in questa sede. Tali questioni dovranno essere
affrontate se e quando dovesse emergere che l’esercizio di un’attività
lucrativa (parziale) è esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457),
segnatamente psichico.
Per motivi di economia processale il TCA rileva comunque sin d’ora che, in
merito alla scarsa scolarizzazione, ha già più volte stabilito, in linea con la
giurisprudenza federale, che anche degli assicurati analfabeti e privi di
formazione, costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo
manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale
del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari
attitudini intellettuali (cfr. STCA 32.2018.123 del 6 giugno 2019, consid. 2.9
e numerosi rinvii ivi citati; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020, consid. 2.8
e numerosi rinvii ivi citati; STCA 32.2019.39 del 13 febbraio 2020, consid. 2.6
e numerosi rinvii ivi citati).
Per quanto concerne il calcolo economico, giova qui rilevare che, sia nel
progetto di decisione del 22 novembre 2018 sia nella decisione del 19 febbraio
2019, l’amministrazione ha precisato quanto segue: “Riconoscendo che il
confronto dei redditi dovrebbe avvenire nell’anno 2018, non avendo i dati
statistici aggiornati, si effettua il calcolo per il 2016” (doc. 40, pag. 2
e doc. 48, pag. 2 incarto AI).
Per determinare il reddito da invalido, l’UAI ha quindi applicato la TA 1 2014,
allorquando il TF ha stabilito che vanno utilizzati i dati statistici più
recenti disponibili al momento del rilascio della decisione (in casu, il
19 febbraio 2019: doc. 48 incarto AI) e quindi, nel caso di specie, quelli del
2016 (cfr. DTF 143 V 295 consid. 4.1.7; STCA 35.2019.39 del 21 ottobre 2019,
consid. 2.8), aggiornati al 2018. Anche il reddito da valido relativo al 2016
avrebbe dovuto essere aggiornato al 2018 mediante specifica richiesta di
informazioni in tal senso all’ex datore di lavoro del ricorrente (segnatamente
il __________).
2.14. Alla luce di quanto appena esposto (cfr. consid. 2.11-2.12), il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove.
Va ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; STCA 32.2018.211 del 21 ottobre 2019, consid. 2.6).
2.15. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500.- vanno messe a carico dell’UAI che verserà fr. 1'800.- al ricorrente a titolo di ripetibili. Ciò rende priva di oggetto la richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5; 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5; 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5; STCA 32.2017.99 dell'8 gennaio 2018; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.11).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. La decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.-, sono a carico dell’UAI, che verserà al ricorrente fr. 1'800.- (IVA
compresa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria con concessione di gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti