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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 14 settembre 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 luglio 2020 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
procedura concernente pure TERZ 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1966, è al beneficio di una rendita di invalidità dal 1° febbraio 2001 per sé e i due figli (docc. 116-122 incarto AI, doc. 28 incarto Cassa).
Il 22 gennaio 2012 (doc. 130 incarto AI, doc. 35 - 2/6 incarto Cassa) egli ha comunicato all'Ufficio assicurazione invalidità la nascita di una terza figlia, ciò che poco dopo (doc. 132 incarto AI, doc. 37 incarto Cassa) ha comportato il riconoscimento di una rendita semplice per figli anche per __________, con versamento dell'importo al titolare della rendita.
1.2. Il 26 giugno 2020 (doc. 92 - 1/5 incarto Cassa) la rappresentante legale della moglie dell'assicurato ha chiesto all'amministrazione di versare direttamente alla mamma della bambina la rendita per figli, poiché dal 1° gennaio 2018 i coniugi vivevano separati con due domicili distinti e la minorenne abitava con la mamma.
1.3. Con decisione del 13 luglio 2020 (doc. A1) l'Ufficio assicurazione invalidità ha disposto che dal 1° agosto 2020 la rendita completiva per la figlia __________ di Fr. 406.- al mese sarebbe stata versata sul conto bancario di TERZ 1.
1.4. Il 14 settembre 2020 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare detta decisione, sia poiché egli non ha mai inoltrato una simile richiesta sia perchè i coniugi sono sì separati di fatto, ma non sussiste ancora alcuna regolamentazione (né giudiziaria né bonale) della vita separata e della custodia della figlia o di eventuali contributi alimentari dovuti per la stessa. A dire del ricorrente, la domiciliazione della bambina presso uno o l'altro genitore non è indicativa della custodia sulla minore e non preclude la custodia congiunta da parte dell'altro genitore.
Non potendo quindi definire chi ha la custodia della bambina, l'insorgente ritiene che non vi siano i presupposti per versare la rendita completiva spettante alla figlia alla di lei madre.
1.5. Il 16 settembre 2020 (doc. III) il Tribunale ha dato la possibilità a TERZ 1 di prendere posizione sulla questione, ma la stessa non si è pronunciata.
1.6. Chiesta (doc. IV) e ottenuta una proroga (doc. V), il 15 ottobre 2020 (doc. VI) l'Ufficio AI, dopo avere interpellato la Cassa di compensazione che ha spiegato il motivo per cui ha dato seguito alla richiesta di versamento diretto della moglie dell'assicurato (doc. VI/1), ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.
L'amministrazione ha rilevato che i coniugi vivono separati di fatto da due anni, che le pratiche di divorzio sono in atto e che l'obbligo di versamento mensile concordato quale contributo alimentare per la figlia non è stato sempre rispettato dal marito, che perciò la madre era legittimata a chiedere che la rendita completiva per figli le fosse versata direttamente.
1.7. Il 30 ottobre 2020 (doc. VIII) l'insorgente ha contestato che vi sia una decisione o un accordo sull'affido della figlia e sul contributo alimentare, criticando che l'amministrazione si sia basata soltanto sulle errate indicazioni della legale della moglie.
Infatti, una petizione di divorzio è stata introdotta soltanto il 5/6 ottobre 2020 (doc. VIII/1) unilateralmente da parte di sua moglie, perciò non vi sarebbe una convenzione sullo scioglimento del matrimonio.
Anzi, dall'udienza del 26 ottobre 2020 (doc. VIII/2) davanti al Pretore non è emerso nessun accordo fra le parti sulle conseguenze accessorie del divorzio.
Nemmeno fra i coniugi è mai stato concluso un accordo su eventuali alimenti a favore della figlia, perciò è contestato che vi siano arretrati da parte sua.
Infine, il ricorrente ha osservato che è pendente una procedura per misure cautelari dove entrambi i genitori chiedono l'affidamento esclusivo della figlia, perciò al momento essi hanno l'autorità parentale congiunta sulla minore ed egli utilizza la rendita completiva dell'AI per provvedere alla bambina quando si trova presso di lui.
La decisione dell'Ufficio AI deve pertanto essere annullata.
1.8. La moglie del ricorrente è invece rimasta silente sulla risposta dell'Ufficio AI (doc. IX).
1.9. Il 13 novembre 2020 (doc. X) l'amministrazione ha osservato che il versamento della rendita AI per la figlia __________ direttamente alla madre non dipende dalla pronuncia di una sentenza dell'autorità civile nell'ambito della procedura di divorzio, attualmente in corso.
Infatti, dagli atti risulta che, di fatto, i coniugi hanno dimore distinte da fine 2018/inizio 2019, che la bambina vive con la mamma, circostanza che non è stata contestata, e che v'è stata la richiesta di versamento diretto da parte della madre. È quindi data l'applicazione dell'art. 71ter cpv. 1 OAVS su rinvio degli artt. 35 cpv. 4 LAI e 82 cpv. 1 OAI.
Infine, l'Ufficio AI ha osservato che accordi sul versamento di alimenti non sono questioni di sua competenza e che comunque dagli scritti ricevuti dalla legale della moglie dell'assicurato risultano esservi degli accordi al riguardo, circostanza altamente verosimile visto che da quasi due anni i coniugi vivono separati, situazione confermata dall'assicurato medesimo in un suo scritto del 15 novembre 2019.
1.10. Né l'insorgente (doc. XI) né sua moglie (doc. XII) hanno preso posizione sulle osservazioni dell'Ufficio assicurazione invalidità (doc. XII).
considerato in diritto
2.1. In virtù dell'art. 19 cpv. 1 LPGA, in generale le prestazioni pecuniarie sono pagate mensilmente.
Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono sempre pagati in anticipo per tutto il mese civile (art. 19 cpv. 3 LPGA).
A norma dell'art. 20 cpv. 1 LPGA, le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se:
a) il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e
b) egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall'assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lett. a.
Tuttavia, le leggi speciali relative ai singoli settori delle assicurazioni sociali prevedono numerose deroghe all'art. 20 LPGA che consentono di effettuare il pagamento di una prestazione pecuniaria corrente a terzi al di là dei casi contemplati da quest'ultimo disposto (Ueli Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 258, n. 65).
Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI, le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Per l'art. 35 cpv. 3 LAI, i figli elettivi affiliati soltanto dopo l'insorgere dell'invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.
Giusta l'art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.
L'art. 35 cpv. 4 LAI istituisce quindi una riserva per le disposizioni contrarie del giudice civile (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.4).
Sebbene, per il chiaro tenore della legge, essa sia una pretesa spettante all'avente diritto alla rendita, la rendita completiva per figli deve agevolare l'obbligo di mantenimento del debitore del contributo (DTF 114 II 123 consid. 2b pag. 124) e deve pertanto, conformemente allo scopo dell'art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per il mantenimento e l'educazione del figlio (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.2; STF 5P.346/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 3.3; cfr. pure Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), in: Murer/Stauffer, Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, pag. 247).
La rendita per figlio deve di principio essere versata insieme alla rendita principale, fatte salve le disposizioni speciali concernenti i figli di genitori separati o divorziati o il versamento diretto ai figli maggiorenni (art. 71ter OAVS applicabile in virtù degli artt. 35 cpv. 4 3a frase LAI e 82 cpv. 1 OAI). Sono inoltre riservate le disposizioni sulla garanzia di un impiego delle prestazioni conformi al loro scopo (art. 20 LPGA) così come le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie (art. 35 cpv. 4 2a frase LAI e 71 cpv. 3 2a frase OAVS). Le riserve istituite da queste norme significano innanzitutto che se il beneficiario della rendita per figli è negligente nel mantenere i suoi figli, le disposizioni relative al pagamento delle prestazioni non conformi allo scopo sono applicabili (art. 20 LPGA). Inoltre, riservando le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie, la legge dà loro la possibilità di regolare le modalità del versamento delle rendite. Le loro decisioni prevalgono sulle disposizioni applicabili agli organi dell'AVS/AI, questi ultimi non essendo abilitati, così come il giudice delle assicurazioni sociali, a statuire in questi ambiti. Questi non saprebbero, per esempio, mettere in discussione una decisione che priva il detentore dell'autorità parentale della gestione parziale o totale dei beni e ordinare il versamento delle rendite all'autorità tutoria. Inoltre, in presenza di una decisione del giudice civile, non è necessario esaminare se le condizioni dell'art. 20 LPGA sono soddisfatte (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, pag. 566, N. 39).
2.2. L'art. 82 cpv. 1 OAI dispone che gli artt. 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.
L'art. 71ter OAVS, specifico per il versamento della rendita per figli, prevede quanto segue:
" 1Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.
2Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.
3Il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.”
Secondo il N. 10007 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'AVS/AI valide dal 1° gennaio 2003 (stato 1° gennaio 2020), se i genitori non sono sposati, non lo sono più o vivono separati, le rendite per figli sono versate, su richiesta e salvo una decisione contraria del giudice civile, al genitore non beneficiario della rendita principale a condizione che:
– quest'ultimo possieda l'autorità parentale (da solo o in comune) e che il figlio viva con lui (N. 10008 DR).
Per il N. 10010 DR, se dall'incarto risulta che i genitori vivono separati, la cassa di compensazione deve far notare al genitore non beneficiario della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite per figli.
Per potere applicare l'art. 71ter cpv. 1 1a frase OAVS, occorre dunque innanzitutto che i genitori non siano o non siano più sposati o che vivano separati, una separazione di fatto essendo sufficiente. Questo versamento può in seguito essere effettuato unicamente alla condizione che il figlio viva con il genitore non beneficiario della rendita e che quest'ultimo detenga l'autorità parentale.
Il coniuge separato o divorziato al quale il figlio è stato affidato può fare valere il diritto alla rendita per figli soltanto se è informato del diritto dell'altro coniuge o ex coniuge a delle prestazioni. L'amministrazione non è però tenuta, in ogni caso e in assenza di indizi concreti, a determinare lo stato civile attuale. Per contro, se emerge dagli atti o dalla domanda di rendita che i genitori sono divorziati o separati giudiziariamente, essa deve informare l'altro coniuge, mediante lettera o con una copia della decisione, del diritto del suo consorte a una rendita e renderlo attento alla possibilità di versargli direttamente la rendita. Se si riconosce che questi principi sono applicabili mutatis mutandis all'art. 35 LAI, si deve dedurre che l'obbligo dell'amministrazione di informare concerne unicamente i genitori che non vivono insieme; a contrario, questo obbligo non appartiene agli organi dell'AI o dell'AVS quando i genitori vivono insieme indipendentemente dal loro statuto matrimoniale (Michel Valterio, op. cit., pag. 567, N. 40).
2.3. Nel caso di specie, dagli atti risulta che il 26 giugno 2020 (doc. 92 -1/5) la rappresentante legale di TERZ 1 ha informato la Cassa di compensazione che era in atto una “procedura di scioglimento del regime matrimoniale dal marito”, a quel momento destinatario del pagamento della rendita per la figlia minorenne, e che poiché i coniugi vivevano separati dal 1° gennaio 2018 con due distinti domicili e con due tassazioni fiscali separate, la mamma faceva richiesta di pagamento diretto della rendita per la figlia.
L'avv. __________ ha allegato a questo suo scritto la lettera che ha inviato il 22 giugno 2020 (doc. 92 - 3/5) all'assicurato, in cui ha in particolare evidenziato che "da quando ha lasciato la sua abitazione di __________ non ha corrisposto puntualmente i contributi alimentari per la figlia __________ di otto anni. (…) Con la mia mandante avevate trovato un accordo di versamento mensile a titolo di contributo alimentare per la piccola __________ di CHF 1'000. Tuttavia dal 1 gennaio 2018 al mese di febbraio 2019 lei non ha versato alcun contributo alimentare per __________ (importo dovuto 14 x CHF 1'000), dal mese di marzo 2019 al mese di agosto 2019 lei ha versato CHF 1'100.00 (importi concordati CHF 6 x CHF 1'000), dal mese di settembre 2019 al mese di dicembre 2019 lei ha versato CHF 500.00 (importi dovuti CHF 5 x CHF 1'000.00), mentre per il mese di giugno 2020 lei si è ulteriormente autoridotto l'importo a CHF 400.00 (importo concordato CHF 1'000.00), senza alcuna comunicazione o giustificazione di sorta. (…) La richiamo immediatamente ai suoi obblighi genitoriali provvedendo al versamento dell'importo di CHF 1'000.00 a favore di sua figlia __________ già a far tempo dal prossimo mese di luglio 2020, ed al versamento degli importi arretrati di CHF 16'500.00 entro e non oltre il 15 luglio 2020 (…) Rilevo infine che lei percepisce una rendita figli AI (padre) per la figlia minorenne che deve essere corrisposta a quest'ultima e non utilizzata a fini propri e distratta dal mantenimento della figlia.
In caso contrario ci vedremo costrette a debitamente informare le Istituzioni ed Autorità preposte a tutela della medesima.".
Nell'annotazione della conversazione telefonica del 13 luglio 2020 (doc. 93 - 1/1) che un funzionario della Cassa ha avuto con l'avv. __________, è indicato che la procedura di separazione dei coniugi non era ancora terminata e che non c'era ancora nulla di scritto in merito all'attribuzione dell'autorità parentale, ma che la figlia era domiciliata con la madre.
Con email di pari data (doc. 94 - 2/2), la Cassa ha comunicato alla rappresentante legale della moglie dell'assicurato che per potere modificare le coordinate di pagamento per il versamento della rendita completiva spettante in favore della figlia, essa necessitava delle coordinate bancarie della madre. Non appena ricevute, l'amministrazione avrebbe emesso la relativa decisione sulla base della nuova situazione familiare ed avrebbe effettuato il primo versamento con la mensilità di agosto.
Poche ore dopo (doc. 94 - 1/2), l'avv. __________ gliele ha trasmesse e così lo stesso 13 luglio 2020 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha emanato la decisione con cui ha stabilito che "a partire dal 1° agosto 2020, la rendita completiva spettante in favore della figlia __________ verrà versata sul conto della signora TERZ 1", così come risulta dal punto 3 della decisione stessa.
2.4. Il ricorrente si è lamentato che fra i coniugi non v'era ancora una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio e che nemmeno era stata regolata la questione dell'affidamento della bambina e un eventuale contributo alimentare per la stessa, né giudiziariamente né con un accordo bonale fra le parti. Pertanto, entrambi i genitori detenevano l'autorità parentale congiunta sulla figlia sebbene quest'ultima fosse domiciliata presso la mamma. A dire dell'assicurato, quindi, non vi sarebbero i presupposti per versare la rendita completiva spettante alla figlia alla di lei madre e la decisione andrebbe perciò annullata.
La tesi dell'insorgente non può essere tutelata, essendo adempiute le condizioni necessarie per potere dare seguito all'art. 71ter cpv. 1 OAVS.
2.5. In primo luogo, infatti, i coniugi, come riconosciuto da entrambi in vari scritti, sono oggi indiscutibilmente separati di fatto e lo erano pure al momento dell'emanazione della decisione impugnata.
Come risulta da un'annotazione interna dell'amministrazione, il 18 luglio 2019 (doc. 216 incarto AI) l'assicurato le ha comunicato che dopo il divorzio si era trasferito temporaneamente dalla sorella.
Anche il 19 agosto 2019 (doc. 222 incarto AI) lo stesso ricorrente ha informato l'Ufficio AI, nell'ambito della richiesta di documenti, che aveva tardato a rispondere perché ad inizio anno ha avviato le pratiche di divorzio, si era trasferito provvisoriamente a __________ e la moglie non gli aveva trasmesso tempestivamente la posta.
In un ulteriore suo scritto, ancora il 15 novembre 2019 (doc. 230 incarto A) l'assicurato affermato che "essendo in fase di divorzio, non verso o solo parzialmente i contributi per mia figlia e attualmente vivo presso mia sorella".
Va qui ricordato al riguardo che una separazione giudiziaria o un divorzio non sono una condizione indispensabile per potere applicare l'art. 71ter cpv. 1 OAVS, essendo sufficiente una separazione di fatto come in specie.
Pertanto, la circostanza sollevata dall'insorgente che i genitori non sono ancora giudizialmente divorziati o separati non ha alcuna influenza sul diritto del coniuge non titolare della rendita principale di chiedere - e di ottenere - il versamento della rendita per figli se detiene l'autorità parentale sul bambino con il quale vive.
2.6. La seconda condizione è per l'appunto che la bambina viva con la madre e che quest'ultima detenga l'autorità parentale.
L'assicurato non ha contestato che la figlia abiti con la mamma, ma ha evidenziato che quest'ultima non detiene l'autorità parentale esclusiva sulla piccola, essendo essa congiunta.
Occorre rilevare che non è determinante che il genitore non beneficiario della rendita disponga dell'autorità parentale esclusiva o che l'eserciti congiuntamente con il genitore titolare della rendita. In effetti, in caso di autorità parentale congiunta, i genitori devono trovare un accordo sulla ripartizione delle spese di mantenimento del figlio (art. 133 cpv. 3 e art. 398a cpv. 1 CC). Sono in ogni caso riservate le decisioni sul versamento delle rendite per figli adottate dall'autorità tutoria (in caso di genitori non sposati) o dal giudice civile (per i genitori separati o divorziati) (Michel Valterio, op. cit., pag. 567, nota 44).
In concreto, dunque, la circostanza che la procedura di divorzio sia iniziata dopo l'emanazione della decisione impugnata e che, a quanto è ad oggi noto al Tribunale sulla base dei documenti agli atti, la stessa non si sia ancora conclusa rispettivamente non siano state ancora definite le conseguenze accessorie del divorzio, non muta la situazione presente al momento della emanazione della decisione impugnata, momento in cui il giudice delle assicurazioni sociali si deve porre (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1).
Neppure la diatriba insorta fra i coniugi in merito ai contributi alimentari a favore della figlia è determinante ai fini del giudizio, indipendentemente dal fatto che l'assicurato ha rilevato non esserci alcun accordo né bonale né giudiziario al riguardo, mentre la moglie ha affermato essere previsto un importo fisso mensile di Fr. 1'000.- versatole in maniera discontinua dal debitore.
Anche l’insorgente ha dichiarato, il 15 novembre 2019, di versare parzialmente dei contributi alimentari a favore della figlia, tale circostanza non influisce sull'applicazione dell'art. 71ter cpv. 1 OAVS. Decisivo è infatti soltanto, come visto, che la minore viva con la mamma e che quest'ultima detenga l'autorità parentale sulla stessa, circostanze che sono senza dubbio date.
La circostanza che, contestualmente alla procedura di divorzio sia pendente una procedura di misure cautelari in cui entrambe le parti avrebbero chiesto l'affidamento esclusivo della figlia (doc. I pag. 2), non porta a una conclusione diversa, poiché, fino a prova del contrario, e per stessa ammissione del ricorrente, sin dalla loro separazione risulta che i genitori esercitano l'autorità parentale congiunta sulla loro figlia.
Qualora, posteriormente alla crescita in giudicato della decisione del 13 luglio 2020, una decisione del giudice civile dovesse modificare questa situazione, la Cassa di compensazione dovrà, nell'eventualità in cui la mamma perdesse l'autorità parentale, anche congiunta, adeguare di conseguenza il beneficiario del versamento della rendita per figli.
Al momento attuale, per contro, sono dati tutti gli elementi affinché TERZ 1 possa pretendere il versamento diretto della rendita per la figlia minorenne.
2.7. Per il ricorrente l'amministrazione avrebbe violato il suo diritto di essere sentito dell'assicurato non avendolo preventivamente interpellato prima dell'emanazione della decisione di versamento della rendita per la figlia alla moglie rispettivamente perché egli non era stato informato che fosse pendente una simile richiesta formulata dalla moglie.
In base all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura, comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2).
Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Occorre infine ricordare che per giurisprudenza, riproposta ancora nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
2.8. Nell'evenienza concreta, l’UAI non ha ridotto, modificato o soppresso il diritto dell'assicurato di beneficiare di una rendita per figli in favore di __________, ma, in virtù dell'art. 35 cpv. 4 LAI in connessione con l'art. 71ter cpv. 1 OAVS, a richiesta del genitore non titolare della rendita principale, ha stabilito di versare a quest'ultimo la rendita per figlia essendone dati i presupposti legali.
Il diritto dell'assicurato ad una rendita per figli in favore di __________ non è dunque stato modificato come tale. Ad essere mutato è soltanto il destinatario del versamento di tale rendita.
In tali circostanze, non essendovi stato un reale peggioramento del diritto alla rendita completiva per figli, non è dato un diritto preventivo al titolare della prestazione di essere sentito prima dell'emanazione della decisione con cui l'amministrazione, dando seguito a un'esplica norma legale che permette tale possibilità, ha stabilito di versare all'altro genitore la (medesima) rendita di invalidità in favore della figlia.
All'assicurato è stato regolarmente concesso il diritto di impugnare questo provvedimento e di chiedere quindi a un'autorità che gode del pieno potere di esame di verificare la decisione adottata il 13 luglio 2020.
Di conseguenza, non v'è stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentito.
2.9. In concreto la moglie del ricorrente era legittimata a chiedere che la rendita completiva per figli in favore di __________ fosse corrisposta nelle sue mani, essendo adempiuti tutti i presupposti di legge che concede tale possibilità.
Dagli atti non è risultato alcun impedimento a procedere nel senso richiesto espressamente da TERZ 1 di versarle direttamente la rendita per la figlia, perciò la decisione del 13 luglio 2013 dell'Ufficio AI deve essere tutelata.
In tali circostanze, il ricorso deve dunque essere respinto e la decisione impugnata confermata. La presente decisione è conseguentemente intimata alle parti nonché alla signora TERZ 1 quale parte interessata.
2.10. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti