Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2020.127

 

rg/sc

Lugano

12 gennaio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Raffaele Guffi

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 6 ottobre 2020 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione dell’8 settembre 2020 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

considerato                   in fatto e in diritto

 

che                          1.1   Per decisione 8 settembre 2020, esperiti accertamenti medici (cfr. in particolare il rapporto SMR 18 agosto 2020, doc. AI 29) e dopo valutazione economica (cfr. doc. AI 32), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata nell’ottobre 2019 da RI 1, stante l’assenza di perdita di guadagno.

 

                                1.2   Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurato personalmente. Contesta la valutazione economica operata dal-l’amministrazione, segnatamente la mancata applicazione del metodo specifico di calcolo dell’invalidità, evidenziando al riguardo come egli non abbia mai svolto attività lavorativa in Svizzera. Postula il riconoscimento di una non meglio specificata rendita AI rispettivamente il rinvio degli atti per “riesaminare il caso nella sua completezza”.

                                         Con la risposta di causa l’amministrazione chiede la reiezione del gravame.

 

                                        Il 19/20 novembre 2020 l’insorgente ha trasmesso nuova documentazione medica, segnatamente un rapporto del dr. __________ (cfr. VIII/1).

 

                                         Con osservazioni 2 dicembre 2020 l’Ufficio AI – sulla scorta del parere espresso pendente lite dal medico SMR (cfr. X-1) – chiede la retrocessione degli atti per procedere a ulteriori approfondimenti medici. L’amministrazione protesta tuttavia tasse e spese argomentando che “l’esistenza di una problematica psichiatrica è stata segnalata all’amministrazione soltanto in sede ricorsuale. Va qui rilevato che non è comunque dato a sapere se tale problematica abbia effettivamente un influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurato e, se del caso, da quando. Infatti il Dr. __________ nel rapporto del 14.12.2019 aveva indicato che l’assicurato presentava una sindrome ansio-depressiva e l’aveva classificata però senza influsso sulla capacità lavorativa e anche il SMR l’aveva considerata tale nel rapporto finale del 09.06.2020. L’assicurato ha avuto inoltre la possibilità di formulare osservazioni al progetto di decisione del 10.06.2020 ma nè dal suo scritto del 18.06.2020, nè tantomeno dalla documentazione medica da lui prodotta in seguito, risultava una patologia psichiatrica o che fosse in cura da uno specialista in materia. Alla luce di quanto precede, non appare pertanto giustificato accollare all’amministrazione le spese di procedura, in quanto l’assicurato ha provocato inutilmente la procedura sub judico avendo violato il proprio obbligo di collaborare all’istruttoria amministrativa” (doc. X p. 2).

 

                                         Con scritto 10 dicembre 2020 l’insorgente ha dichiarato di accettare la proposta formulata dall’amministrazione allegando un ulteriore certificato del Servizio psico-sociale di __________ (XII-2).

 

                                2.1   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                2.2   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art.  28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.

 

                                2.3   Nel caso in disamina, alla luce degli atti medici all’inserto v’è effettivamente da ritenere che, onde addivenire ad un chiaro giudizio sulla situazione invalidante dell’assicurato la fattispecie vada ulteriormente indagata. E ciò alla luce dell’annotazione del medico SMR del 25 novembre 2020 il quale, prendendo posizione sulla refertazione medica prodotta in corso di causa, ha evidenziato come “In base alla nuova certificazione medica pervenuta in sede di ricorso, emerge in particolare il certificato del Dr. med. __________ del 17.11.2020, nel quale cita: “sindrome ansio-depressivo marcato seguito dal servizio psicosociale a __________ per choc Traumatico”. Per cui è necessario l’aggiornamento atti, richiedendo la compilazione del formulario medico al Servizio Psico Sociale di __________, dove l’A. è seguito dal profilo psichiatrico. Alla ricezione dello stesso procederemo alla eventuale definizione del caso” (doc. X-1).

                                                                                

                                         In STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der not-wendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, ei-ne Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

                                        

                                         In concreto, considerato come gli accertamenti eseguiti dall’amministrazione risultino incompleti, si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso sopra indicato, segnatamente istruendo la causa dal profilo psichiatrico. In esito alla nuova istruttoria dovrà essere emessa, nel rispetto dei dettami dell’art. 57a LAI, una nuova decisione soggetta a ricorso ai sensi degli artt. 56ss LPGA.

 

                                2.4   Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Nel caso concreto le spese di procedura vanno poste a carico dell’autorità intimata, ritenuto che se da un lato la problematica psichiatrica era stata segnalata dal medico curante dr. __________ in procedura amministrativa nel quadro delle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa (sindrome ansioso depressiva, cfr. rapporto 14 dicembre 2019, doc. AI 10), d’altro lato lo stesso sanitario nel medesimo rapporto aveva pure evidenziato che nel contesto delle terapie e dei trattamenti l’assicurato sarebbe stato probabilmente indirizzato al Servizio psico-sociale (doc. AI 10). Inoltre nel referto 22 ottobre 2019 il dr. __________ aveva già parlato di “somatizzazione di una depressione con insonnia e inattività” (sub doc. AI 10). Questi elementi avrebbero dovuto indurre l’amministrazione a verificare, al pari di ciò che dovrà essere fatto in sede di rinvio sulla base del certificato prodotto pendente lite, se la problematica psichica avesse o meno carattere invalidante o per lo meno – stante il principio inquisitorio – ad accertare, a seguito di quan-to affermato dal medico curante e prima dell’emanazione del querelato provvedimento, se l’assicurato fosse stato effettivamente preso a carico dal SPS di __________ (sotto questo profilo è bene evidenziare che neppure il certificato prodotto pendente lite, su cui l’Ufficio AI giustamente fonda la necessità di approfondimenti, consente allo stadio attuale di attribuire valenza invalidante certa alla componente psichica, ciò che per l’amministrazione avrebbe invece costituito, per quanto è dato di capire, criterio decisivo per l’effettuazione o meno di ulteriori accertamenti in procedura amministrativa). Non è di conseguenza rimproverabile all’assicurato, vincente in causa, una violazione dell’obbligo di collaborare che giustifichi – come invece preteso dall’autorità intimata secondo cui RI 1 avrebbe dovuto ulteriormente sollevare e dettagliare la sua problematica psichica in sede di osservazioni al progetto di decisione – la messa a suo carico delle spese della presente procedura.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                 1.-   Il ricorso è accolto.

                                           §  La decisione dell’8 settembre 2020 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                                 2.-   Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Uffi-cio AI.

 

                                 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti