Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2020.131

 

cs

Lugano

8 febbraio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2020 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 17 settembre 2020 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1964, con decisione del 7 giugno 2018 è stata posta al beneficio di mezza rendita AI con effetto dal 1° agosto 2017 (pag. 349, doc. 100 incarto AI).

 

                               1.2.   Nel corso del mese di settembre 2018 RI 1, tramite la propria curante, dr.ssa med. __________, psichiatria e psicoterapia FMH, ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni dell’AI (pag. 357, doc. 105 incarto AI).

                               1.3.   Con decisione del 17 settembre 2020, preavvisata dal progetto dell’8 luglio 2020 (pag. 606, doc. 157 incarto AI), l’UAI ha negato un aumento della rendita, affermando che lo stato di salute dell’interessata è rimasto stabile (doc. A1).

 

                               1.4.   RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale l’annullamento della predetta decisione ed in via subordinata la messa a disposizione delle conclusioni dell’SMR in forma cartacea (doc. I).

                                         La ricorrente contesta le conclusioni cui è giunta l’amministrazione sulla base di quanto affermato dalla dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e dal dr. med. __________, che fanno stato di un peggioramento del suo stato fisico e psichico.

                                         L’insorgente fa inoltre valere una violazione del suo diritto di essere sentita poiché le conclusioni dell’SMR le sono state messe a disposizione solo tramite dischetti che non ha potuto leggere poiché gli attuali computer non lo permettono più.

 

                               1.5.   Con risposta del 2 novembre 2020 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

 

                               1.6.   Il 12 novembre 2020 l’assicurata ha informato il Tribunale di essere riuscita a trasferire i dati dell’incarto AI su una pennetta USB grazie ad un assistente del __________ di __________.  Ella, dopo aver sottolineato che l’UAI non l’ha mai informata circa la possibilità di visionare l’incarto presso l’amministrazione stessa, ha affermato che la “richiesta di visione degli atti pertanto, decade”.

                                         L’insorgente ha infine evidenziato che il rapporto del dr. med. __________ datato 18 agosto 2020 (recte: 5 [doc. A2] e 11 [doc. 165 incarto AI] agosto 2020) e della dr.ssa med. __________ del 23 luglio 2020 non sono stati presi in considerazione nella perizia del __________ del 20 luglio 2020 (doc. VI).

 

                               1.7.   Con osservazioni del 25 novembre 2020 l’UAI si è riconfermata nella richiesta di reiezione del ricorso (doc. VIII).

 

                               1.8.   In data 2 dicembre 2020 il dr. med. __________ ha informato il TCA che il 20 novembre 2020 l’interessata ha subito un intervento alla colonna vertebrale ed ha prodotto un rapporto del 30 novembre 2020, nonché un referto del 23 novembre 2020 del dr. med. __________, __________ di __________ (doc. X).

                               1.9.   Con osservazioni del 10 dicembre 2020 la ricorrente, ora rappresentata dall’avv. RA 1, ha preso posizione, ribadendo il peggioramento del suo stato di salute (doc. XII). Ella sostiene che la perizia __________ non ha tenuto conto degli ultimi referti dei curanti e che la decisione impugnata li prende in considerazione in modo sbrigativo e da questo punto di vista la motivazione della decisione è manifestamente carente e l’accertamento che ne deriva è errato.

 

                             1.10.   In data 14 dicembre 2020 l’UAI ha evidenziato che l’intervento alla colonna vertebrale del 20 novembre 2020 è avvenuto dopo l’emissione della decisione impugnata e dovrà semmai essere oggetto di altra procedura (doc. XIV), mentre il 22 dicembre 2020 l’amministrazione ha ribadito che dalla perizia __________ del 1° luglio 2020 emerge una stabilità dello stato di salute della ricorrente (doc. XVIII).

 

                                         in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   L’insorgente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita poiché la motivazione della decisione impugnata sarebbe carente. L’UAI avrebbe indicato in sole due righe i motivi per i quali le nuove certificazioni dei curanti non contengono nuovi elementi clinici (doc. XII).

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

 

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

                                         In concreto, pur se in modo succinto (cfr. doc. A1: “[…] In data 24.07.2020 e 14.08.2020 abbiamo ricevuto osservazioni avverso il suindicato progetto di decisione, le osservazioni sono state redatte dalla Dr.ssa __________ rispettivamente dal Dr. __________. Dopo attenta analisi si evince che i rapporti inviati dai suddetti medici non apportano nessun nuovo elemento clinico o descrivano un peggioramento delle diagnosi esistenti, a questo proposito non vi è quindi alcuna condizione per effettuare una rivalutazione del suo stato di salute”), l’UAI ha indicato le ragioni per le quali non ha ritenuto sufficienti i certificati del 23 luglio 2020 della dr.ssa med. __________ (pag. 618-619, doc. 163 incarto AI) e dell’11 agosto 2020 del dr. med. __________ (pag. 622-625, doc. 165 incarto AI).

 

                                         La ricorrente ha potuto comprendere le motivazioni alla base della reiezione della nuova domanda, tant’è che le ha ampiamente contestate in sede giudiziaria con un ricorso a questo Tribunale.

 

                                         L’amministrazione ha ulteriormente esplicitato le proprie argomentazioni con la risposta di causa (doc. IV), sulla quale l’insorgente si è diffusamente espressa con ulteriori prese di posizione (doc. VI e seguenti).

 

                                         In concreto non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentita.

 

                                         Del resto, una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

                                         Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

 

                                         Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

 

                                         Il TCA può pertanto entrare nel merito del ricorso.

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

 

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

 

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).                                       

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.3.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

 

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

                                        

                                         Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

                                         Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                        

                                         Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

 

                                         Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

 

                                         Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

 

                                         Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

                               2.6.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se, nel preciso caso di specie, lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia pluridisciplinare del __________ del 1° luglio 2020 (doc. 156, pag. 457-523 incarto AI), che conclude per una stabilità dello stato di salute rispetto a quanto accertato nella precedente perizia del 9 novembre 2017 (doc. 69, pag. 211-244 incarto AI).

 

                                         I periti, nel referto datato 1° luglio 2020 (doc. 156, pag. 457 incarto AI), dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale – sociale, professionale e patologica, i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica e le constatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di disturbo misto di personalità con tratti borderline e dipendenti (ICD-10 F61), episodio depressivo cronicizzato a livello medi, evoluzione di precedente disturbo dell’adattamento (ICD-10 F32.1), fibromialgia di tipo primario, sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba destra su discopatie plurisegmentali da L2 a L5, cefalee miste in parte di natura emicranica, tendenti alla cronicizzazione con abuso di medicamenti antinfiammatori antalgici, oltre a numerose diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (pag. 516-517 incarto AI).

 

                                         Gli specialisti hanno affermato che in “considerazione del fatto che sia la patologia psichiatrica che reumatologica non ha mostrato modifiche sostanziali rispetto alla valutazione peritale __________ del 9.11.2017, possiamo confermare le conclusioni della prima perizia __________ con una capacità lavorativa del 50% nell’attività finora svolta, capacità lavorativa valida a partire dal maggio 2017” e che in “considerazione dello stato di salute invariato rispetto alla precedente perizia __________ del novembre 2017, consideriamo che anche in un’attività adeguata la capacità lavorativa è del 50% e valida a partire dal maggio 2017” (pag. 518-519, doc. 62-63 incarto AI).

 

                                         Il referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Gli specialisti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso di loro.

                                         I medici hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute della ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta dall’assicurata ed acquisita nel corso della procedura amministrativa.

 

                                         Al referto va attribuita piena forza probante.

 

                                         Le conclusioni sono del resto state confermate anche dal medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto del 2 luglio 2020 (doc. 155, pag. 452-456 incarto AI).

 

                               2.7.   La ricorrente contesta le conclusioni peritali e del medico SMR, sostenendo che non sono state prese in considerazione le valutazioni della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e del dr. med. __________ (doc. I e VI). Ella afferma che la perizia “infatti si basava su dei rapporti medici precedenti il peggioramento di cui si tratta. L’ultima visita e rapporto medico su cui si basa la perizia del 2020 è di ottobre 2019 (allorquando fui ricoverata in ospedale)” (doc. VI).

 

                                         Le censure della ricorrente vanno respinte.

 

                                         I referti del 23 luglio 2020 della dr.ssa med. __________ (doc. 163, pag. 618-619 incarto AI = doc. A3) e dell’11 agosto 2020 del dr. med. __________ (doc. 165, pag. 622-625 incarto AI, simile al referto del 5 agosto 2020, doc. A2) non sono infatti atti a sovvertire le approfondite e motivate valutazioni del __________.

 

                            2.7.1.   La dr.ssa med. __________, che nel suo certificato non pone alcuna diagnosi secondo criteri scientificamente riconosciuti, si limita a ribadire che vi sarebbe stato un peggioramento dello stato di salute psichico dell’insorgente, aumentato nel lungo tempo trascorso tra la nuova domanda e l’emissione del progetto di decisione. In “particolare vi è una instabilità emotiva, associata a fluttuazioni ansiose, transitori disturbi del sonno, vissuti abbandonici, difficoltà a gestire anche piccole incombenze del quotidiano che”, secondo la curante, “inficiano in modo considerevole la capacità lavorativa della paziente, che ritengo inabile nella misura del 100% ormai da oltre due anni”.

 

                                         La psichiatra curante, oltre a non apportare alcun elemento medico oggettivo a conforto della sua valutazione, non si confronta con le convincenti e motivate conclusioni della consulente del __________, dr.ssa med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, che ha visitato l’insorgente in due occasioni, il 28 gennaio 2019 e l’11 febbraio 2019, e che nel suo referto di 24 pagine (pag. 526-549 incarto AI), ha approfonditamente esaminato tutti gli atti a disposizione ed ha preso posizione sulle lamentele dell’assicurata.

 

                                         La dr.ssa med. __________, che oltre ad effettuare un esame clinico secondo AMDP-System, ha pure avuto un colloquio telefonico con la psichiatra curante, dopo aver confermato che la sintomatologia depressiva è riconducibile alla diagnosi già posta del dr. med. __________ nel 2016, ovvero di episodio depressivo cronicizzato a livelli medi di gravità, derivante da un quadro depressivo evolutosi da un disturbo da disadattamento nel contesto di un sottostante disturbo della personalità con tratti misti borderline e dipendenti, ha eseguito una valutazione approfondita della fattispecie, concludendo che pur “lamentando di non riuscire a dare continuità alle cose e a non poter intraprendere alcuna attività lavorativa il riferito della giornata evidenzia quantomeno un livello di attività spontanee sovrapponibile a quello descritto nella precedente valutazione peritale __________, se non che, dopo l’ultima valutazione psichiatrica __________ l’assicurata ha poi frequentato il corso promosso dalla disoccupazione, il corso di contabilità nell’ambito dei provvedimenti proposti dall’UAI, e si è impegnata, di recente, seppure per poche ore, nella gestione della portineria del palazzo in cui abita. La progettualità, nonostante le riferite paure ed incertezze, è abbastanza definita: ad esempio l’assicurata spera di riuscire a vendere una piccola proprietà per poter cambiare a casa giovando di una zona più centrale che la faccia sentire meno isolata, ha preso accordi con l’ex coniuge per un eventuale trasferimento della figlia. L’assenza di una modifica sostanziale del quadro clinico è indirettamente confermata dall’assenza di provvedimenti terapeutici più intensivi, al contrario la presenza di fattori esterni sfavorevoli ma non indennizzabili (quali la condizione economica di difficoltà) possono contribuire ad accentuare i vissuti disagio e disadattamento”.

 

                                         Dal referto del __________ emerge ancora che i “farmaci sono diminuiti, in quanto precedentemente, nell’ambito della precedente perizia __________ l’A. assumeva del Deanxit e delle benzodiazepine al bisogno. Ora assume solo Temesta in terapia” (pag. 485 incarto AI).

                                         Non vi sono pertanto elementi medici oggettivi per ritenere un peggioramento dello stato di salute in ambito psichiatrico come sostenuto dalla ricorrente, la quale, oltre al già citato certificato della psichiatra curante, non ha prodotto ulteriori referti specialistici atti a sovvertire le conclusioni della dr.ssa med. __________.

 

                                         In queste condizioni, alla luce delle motivate, approfondite e convincenti valutazioni peritali, questo Tribunale deve confermare, per quanto concerne la patologia psichiatrica, che lo stato di salute della ricorrente non ha subito alcuna variazione.

 

                            2.7.2.   Anche per quanto concerne l’aspetto somatico, l’esito è il medesimo.

 

                                         Infatti, il referto dell’11 agosto 2020 (doc. 165, pag. 622-625 incarto AI) del dr. med. __________, simile a quello del 5 agosto 2020 prodotto con il ricorso (doc. A2), si esaurisce in una semplice elencazione delle patologie già note, con l’indicazione che nel frattempo vi sarebbe stato un peggioramento a livello fisico dei dolori in zona lombare con ulteriore limitazione della deambulazione e della dispnea e che l’interessata è completamente inabile al lavoro.

 

Il curante aggiunge di aver proceduto ad ulteriori esami che hanno mostrato un peggioramento radiologico. “Le immagini confermano i sintomi riferiti dalla paziente con: A livello L4-L5 ernia intraforaminale destra che comprime la corrispondente radice di L4. Nei livelli L4-L5 ed L5-S1 sono presenti importanti faccettopatie posteriori, con segni di riattivazione / flogosi reattiva. Grossa pseudocisti subcondrale in corrispondenza della porzione antero-superiore dell’acetabolo dx. Broncopatia cronica ostruttiva con enfisema. Esiti di processo infiammatorio in sede apicale dx, con ampie aderenze pleure parenchimali e bronchiectasie da trazione. Ulteriori alterazioni cicatriziali sono presenti in sede sovradiaframmatica sn. Piccolo lipoma diaframmatico a destra”.

 

Tuttavia, il dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, che ha visitato l’insorgente il 16 ottobre 2019 nell’ambito della perizia del __________, oltre a porre la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba destra su discopatie plurisegmentali da L2 fino a L5, aveva già evidenziato, come il curante nei referti del mese di agosto 2020, la presenza di un’ernia intra-extraforaminale L4-L5 di destra con contatto della radice di L4 di destra e anche una faccettopatia degenerativa L3-L4, L4-L5 e una lisi senza anteroliestesi L5-S1 (cfr. pag. 558 incarto AI), che sono pertanto state prese in considerazione nell’ambito della valutazione peritale.

Il consulente del __________, dr. med. __________, a questo proposito, ha evidenziato che rispetto all’ultima valutazione peritale del 2017, il decorso è stato caratterizzato da un’esacerbazione dolorosa a più riprese dei disturbi nella zona lombare con irradiazione alle estremità inferiori bilateralmente ma ultimamente nuovamente piuttosto sul lato destro. La ricorrente è stata più volte valutata dal lato neurochirurgico senza che si giungesse alla conclusione della necessità di un intervento chirurgico, venivano evidenziate alterazioni degenerative per altro già conosciute da tempo, sia alla colonna toracale come pure alla colonna lombare. È stata presa in cura dal __________ con risultati infiltrativi negativi. Ha ripreso, dopo anni, sedute di fisioterapia ambulatoriale che hanno portato ad un peggioramento dei dolori prevalentemente alla gamba destra dopo dei massaggi.

 

Il consulente ritiene quindi che si tratti di un decorso piuttosto a carattere altalenante di una sintomatologia dolorosa a livello lombare nell’ambito di problematiche degenerative. I reperti di tipo radiologico non mostrano un’evoluzione particolarmente importante o nuove manifestazioni significative che cambiano l’evoluzione direzionale della patologia degenerativa. Si tratta piuttosto, per quanto riguarda le indagini radiologiche da ultimo svolte, di MRI della colonna toracolombare di una leggera progressione dei reperti radiologici compatibile con l’evoluzione naturale delle cose.

 

Il dr. med. __________ ha riscontrato uno status reumatologico sostanzialmente sovrapponibile a quello da lui constatato nel 2017. Non vi sono segni compressivi o irritativi radicolari, vi è un quadro fibriomalgico e vi sono limitazioni relativamente blande della mobilità della colonna lombare. I disturbi dell’assicurata vanno interpretati nell’ambito della sindrome dolorosa cronica di cui soffre. Ella presenta le stesse limitazioni che già aveva descritto nell’ambito della precedente valutazione peritale del 2017.

 

Le valutazioni del dr. med. __________, motivate, approfondite, convincenti e che prendono in considerazione l’evoluzione dello stato di salute della ricorrente nel corso del tempo, devono pertanto essere confermate, ritenuto come il certificato del medico curante non apporta elementi medici oggettivi che possano inficiarne la forza probatoria.

 

Per quanto concerne la broncopatia cronica ostruttiva con enfisema, il processo infiammatorio in sede apicale destra, le alterazioni cicatriziali in sede sovradiaframmatica sinistra e il piccolo lipoma diaframmatico a destra, va evidenziato che anche tale patologia è stata presa in considerazione dai periti del __________ che hanno rammentato come “nel contesto del consumo tabagico è nota una bronchite cronica con enfisema polmonare centrolobulare collateralmente con riscontro di un addensamento pseudo-nodulare al lobo superiore ds così come pure un nodulo in sede iuxta diaframmatica ds. alterazioni che sono sottoposte a controlli radiologici di follow-up nel corso degli anni con quadro invariato fino ad oggi” (pag. 511 incarto AI).

 

                            2.7.3.   Ne segue, come rileva correttamente il medico SMR, dr. med. __________, nell’annotazione del 18 agosto 2020 (doc. 166, pag. 626 incarto AI), che la documentazione prodotta dalla ricorrente non contiene nuovi elementi medico-clinici che depongono per una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del __________.

 

                                         A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                                         Inoltre, relativamente alla diversa valutazione della capacità lavorativa dei curanti, essa è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti: a scopo di trattamento piuttosto che di perizia (cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

                                         Anche perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

                                        

                            2.7.4.   Infine, per quanto concerne l’intervento chirurgico del 20 novembre 2020 presso l’__________ di __________ per foraminotomia endoscopica L4-L5 a destra (doc. X/1 e X/2) e gli attestati di incapacità lavorativa del dr. med. __________ per il periodo successivo all’intervento (doc. XII/A e XII/B), va rammentato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 17 settembre 2020), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (sul potere cognitivo dal profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020, consid. 4.4).

 

                                         Tale intervento e le sue conseguenze, notificate dal medico curante direttamente all’UAI in data 30 novembre 2020 (doc. X/1), devono pertanto essere oggetto di una nuova procedura.

 

                               2.8.   Questa Corte ritiene di conseguenza che lo stato di salute dell’assicurata sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dall'amministrazione e che le sue conclusioni vadano confermate.

 

                                         In conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche agli atti, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 con riferimenti), occorre concludere che lo stato di salute dell’interessata è rimasto stabile.

 

                                         La decisione impugnata, che conferma il suo diritto a ½ rendita va pertanto tutelata, mentre il ricorso deve essere respinto.

                               2.9.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in concreto (cfr. disposizione transitoria, art. 83 LPGA), la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                        L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti