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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 24 settembre 2020 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Il 13/26 novembre 2019 (doc. 4) RI 1, 1980, al beneficio di una rendita ordinaria per vedova dal 2010 (doc. 1) e delle prestazioni complementari all'AVS, ha presentato una richiesta di rendita all'Ufficio assicurazione invalidità lamentando una forte depressione con difficoltà della memoria.
1.2. L'amministrazione ha raccolto la documentazione medica esistente presso i suoi medici curanti riguardo sia ai disturbi psichici emersi nel 2011 sia alla problematica ortopedica.
Nel suo rapporto finale del 16 gennaio 2020 (doc. 14) la dr.ssa med. __________ del Servizio Medico Regionale ha posto quale diagnosi avente influsso sulla capacità lavorativa la sindrome schizoaffettiva, tipo depressivo (ICD-10: F25.1) diagnosticata nell'aprile 2013, mentre quale diagnosi senza ripercussione sulla capacità lavorativa dei disturbi alla caviglia destra quali protesi tibio-tarsica ed artrodesi secondaria su calcificazioni peri-protesiche nel 2006 e iniziale osteoartrosi sotto-astragalica posteriore e tendinopatia irritativa tibiale posteriore, deambulazione fluida nel 2019; sovrappeso; allergie alimentari; tricotillomania (ICD-10: F63.3) e mastoplastica additiva nel 2010.
Considerata l'attività di casalinga come attività abituale, l'SMR l'ha ritenuta inabile al 100% in tale occupazione dal 15 novembre al 16 dicembre 2019 come certificato dallo psichiatra curante. Sempre basandosi sulle affermazioni del medico del Servizio psico-sociale del 24 dicembre 2019, in un'attività lavorativa adeguata l'SMR l'ha ritenuta pure inabile al 100% nel medesimo lasso di tempo, osservando però che il curante non ha ritenuto indicata un'attività lavorativa nel mondo del libero mercato, ma eventualmente un'attività lavorativa protetta svolta al 50%.
Come casalinga, poiché nel predetto rapporto il dr. __________ ha indicato che l'assicurata si era dichiarata autonoma nello svolgimento dell'economia domestica, il grado di inabilità lavorativa è stato considerato nullo.
1.3. Con progetto di decisione del 5 febbraio 2020 (doc. 16) l'Ufficio AI ha respinto la domanda di rendita dell'assicurata, poiché dagli atti è emerso che, in assenza del danno alla salute, essa avrebbe continuato a dedicarsi alla conduzione dell'economia domestica a tempo pieno e, considerato che in tale attività il Servizio Medico Regionale ha certificato che non v'era alcun impedimento, si è rinunciato a un'inchiesta a domicilio.
Con un grado di invalidità nullo il diritto alla rendita non sussiste.
1.4. Alle osservazioni dell'assicurata del 5 febbraio 2020 (doc. C) hanno fatto seguito due certificati del Servizio psico-sociale di __________ attestanti un'inabilità lavorativa totale dal 17 dicembre 2019 al 15 marzo 2020 (doc. 17) e dal 30 giugno al 31 agosto 2020 (doc. 20), oltre a un rapporto medico più dettagliato del 9 luglio 2020 (doc. 25) sempre del dr. med. __________, che ha attestato un'inabilità lavorativa del 100% nello svolgimento di un'attività lavorativa nel libero mercato del lavoro.
Esaminate queste certificazioni, il 19 agosto 2020 (doc. 27) il medico SMR ha sostituito il suo precedente rapporto finale.
La dr.ssa med. __________ ha infatti prolungato l'incapacità lavorativa in attività abituale e in attività adeguata fino a quel momento, mentre ha mantenuto il grado di inabilità lavorativa dello 0% nelle mansioni consuete sulla base delle ultime affermazioni dello psichiatra curante.
Lo stesso 19 agosto 2020 (doc. 26) l'Ufficio AI ha sottoposto all'assicurata dei quesiti in merito alla sua attività lavorativa, ai quali l'interessata ha risposto il 3 settembre 2020 (doc. 29) e il 4 settembre 2020 (doc 30) ha richiamato dalla Cassa cantonale contro la disoccupazione l'incarto concernente l'assicurata.
1.5. Con decisione del 24 settembre 2020 (doc. A) l'Ufficio AI ha confermato la reiezione della richiesta di prestazioni, poiché è stato accertato che l'assicurata avrebbe continuato a fare la casalinga anche in assenza del danno alla salute. Dai certificati medici prodotti con le osservazioni l'SMR ha rilevato che non è emerso alcun nuovo elemento con influsso sullo svolgimento delle mansioni consuete.
Inoltre, le dichiarazioni nelle quali l'assicurata ha sostenuto che avrebbe lavorato a tempo pieno non trovano riscontro negli atti, essendosi essa stessa più volte dichiarata casalinga e non avendo mai concretamente dimostrato di avere effettuato delle ricerche di lavoro prima dell'insorgenza del danno alla salute.
1.6. Il 26 ottobre 2020 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale chiedendo di rivalutare la sua situazione alla luce del fatto che se non fosse subentrato il danno alla salute sarebbe molto probabilmente rientrata nel mondo del lavoro al 100%. La ricorrente si è lamentata che questa sua presa di posizione, già espressa nel suo scritto del 5 febbraio 2020 (doc. B), non sia stata sufficientemente considerata perché non ha effettuato delle ricerche di lavoro, ricerche che non ha mai fatto perché il suo stato di salute non glielo permetteva. È infatti in cura da anni per una malattia che la rende incapace al lavoro; una perizia potrà valutare il suo grado di capacità lavorativa.
L'assicurata ha inoltre affermato che antecedentemente al mese di novembre 2019 è stata presa a carico da diversi medici specialisti, i quali però non hanno dovuto valutare la sua abilità lavorativa essendo al beneficio delle prestazioni complementari. Per di più, già nel 2016 la dr.ssa med. __________ le aveva proposto di inoltrare una domanda di rendita AI vedendola in difficoltà e dal 2011 è seguita dal Servizio psico-sociale di __________. Per diversi anni si è chiusa in casa a causa dei suoi disturbi psichici ed è stata poi ricoverata coattamente alla Clinica psichiatrica __________. Ora è aiutata da un assistente sociale.
1.7. Nella sua risposta del 17 novembre 2020 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, avendo l'assicurata sostanzialmente sollevato le medesime critiche già evase con la decisione impugnata.
L'amministrazione ha perciò riproposto la propria motivazione di rifiuto della prestazione esposta nella decisione contestata, osservando che al momento dell'insorgenza del danno alla salute con valenza invalidante, e quindi a novembre 2019 secondo il rapporto finale SMR, così come negli anni precedenti, la ricorrente non ha lavorato per sua scelta e, peraltro, in quel periodo non ha effettuato delle ricerche di lavoro. L'Ufficio AI ha altresì evidenziato che sia nella richiesta di prestazioni (cfr. punto 5.5) sia nel suo curriculum vitae del mese seguente (cfr. punto 3), l'assicurata ha chiaramente indicato di essere casalinga. È pertanto corretto che essa sia stata considerata come persona senza attività lucrativa, applicando il metodo specifico di calcolo dell'invalidità.
Per l'aspetto medico, l'amministrazione ha evidenziato che dal rapporto finale del Servizio Medico Regionale del 19 agosto 2020 emerge chiaramente che la ricorrente è totalmente abile nello svolgimento delle mansioni consuete. Di conseguenza, l'Ufficio AI ha ritenuto corretto considerare l'insorgente come casalinga e quindi applicare il metodo specifico di calcolo, con conseguente incapacità al guadagno nulla.
1.8. Il 24 novembre 2020 (doc. VI) la ricorrente ha prodotto della documentazione comprovante gli sforzi per trovare un lavoro (docc. F1-F8) e di avere lavorato per una ditta di __________, ma a causa della tensione che l'impiego le creava dopo breve tempo non ce l'ha più fatta e si è licenziata. L'assicurata ha dunque contestato di essere stata considerata come casalinga a tempo pieno, chiedendo di ritenerla invece quale salariata al 100%, poiché se non fosse intervenuto un peggioramento del suo stato di salute si sarebbe messa a disposizione per il libero mercato del lavoro. Essa ha inoltre evidenziato che quando è stata meglio è riuscita a trovare un lavoro e a cercarlo come cameriera, donna ai piani o donna delle pulizie, ricerche di lavoro che però non può certificare avendole effettuate di persona o telefonicamente. Con la morte del marito, ha provato a rientrare nel mondo del lavoro dopo che egli le aveva raccomandato di stare a casa a causa del suo stato di salute, avendo paura che il figlio rimanesse poi a casa da solo. Pertanto, la scelta di non lavorare è stata dettata già dal suo stato di salute fragile e dalla convinzione che il marito ha esercitato su di lei di dovere stare a casa come casalinga e ad occuparsi di lui e del figlio.
La ricorrente ha spiegato che il Servizio delle prestazioni complementari l'ha obbligata ad iscriversi in disoccupazione al fine di non computarle un reddito ipotetico. A seguito di ciò il suo medico curante ha certificato la sua inabilità lavorativa totale e ha richiesto la rendita di invalidità. Se il Servizio PC le avesse richiesto di rientrare nel mondo del lavoro subito dopo la morte del marito, avrebbe potuto già allora produrre una valutazione medica sulla sua capacità lavorativa.
1.9. L'amministrazione ha osservato il 7 dicembre 2020 (doc. VIII) che l'assicurata stessa ha dichiarato di essere ancora casalinga dal 2002 e di non avere effettuato alcuna ricerca di lavoro negli ultimi cinque anni. Sulla scorta del principio della priorità della dichiarazione della prima ora, è perciò corretto avere applicato il metodo specifico avendola considerata quale casalinga e con conseguente incapacità al guadagno nulla.
1.10. Il 7 gennaio 2021 (doc. X) l'assicurata ha informato il TCA di avere trovato un avvocato per patrocinarla che però non si è annunciato al Tribunale. Inoltre, ha trasmesso lo scritto del 29 ottobre 2019 (doc. X/2) del Servizio prestazioni complementari che le ha chiesto i conteggi dei salari per i due mesi che ha lavorato per la ditta di __________ pena il computo di un reddito ipotetico da attività lucrativa, la decisione del 7 settembre 2020 (doc. X/3) della Cassa cantonale di disoccupazione che ha respinto la sua richiesta di indennità in assenza di un periodo minimo di contribuzione o un motivo di esonero e la richiesta di documenti del 16 ottobre 2020 (doc. X/1) del Servizio PC.
1.11. Il 20 gennaio 2021 (doc. XII) l'Ufficio AI ha osservato che anche alla luce della decisione del 7 settembre 2020 l'assicurata deve essere considerata quale casalinga, non avendo essa esercitato un'attività lucrativa nei due anni antecedenti il periodo quadro.
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).
In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa, ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.
L'art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.
Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).
Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
Va qui segnalato che nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica si intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.
Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'art. 7 cpv. 2 LAI di membri di comunità di religiosi si intende ogni attività svolta nella comunità.
Con la modifica dell'Ordinanza sono state adeguate le attività nell'ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell'economia domestica (R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).
Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell'ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) – Valutazione dell'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l'applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritto dell'uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l'accento sulle attività che possono essere equiparate a un'attività lucrativa ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 LAI.
Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell'assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell'economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un'attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall'OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell'Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell'UFAS).
Come evidenziato dall'Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l'accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un'attività lucrativa.
Per stabilire se un'attività nell'ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un'attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un'attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.
È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l'organizzazione della conduzione dell'economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell'abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell'obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio).
Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l'assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell'assicurato.
Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l'assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l'insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l'assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell'insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v'è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.
Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell'economia domestica ha dunque lo scopo di porre l'accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento - non rientrano tra le attività da considerare nell'ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).
Le nuove norme dell'Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l'assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.
Per ciò che concerne il caso in esame, di regola si ritiene che i lavori di una persona sana occupata nell'economia domestica comprendono queste cinque attività usuali: pasti, pulizia e ordino dell'alloggio, acquisti e altre commissioni, bucato e cura dei vestiti, cura e assistenza ai figli e/o ai familiari, per le quali è assegnato un rispettivo limite massimo (N. 3087 CIGI).
Il grado di disabilità per ogni singola attività risulta dal confronto percentuale tra la ponderazione senza disabilità – stabilita dall'assistente sociale (N. 3083 CIGI) - e la limitazione dovuta alla disabilità (N. 3085 CIGI).
2.3. Al fine di determinare il metodo di calcolo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.
Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.
A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 61-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell'assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell'11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1).
Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288; Blanc, op. cit., pag. 190-191).
2.4. Nel caso di specie, l'Ufficio assicurazione invalidità ha ritenuto l'assicurata casalinga a tempo pieno sulla base delle indicazioni fornite dall'interessata stessa.
Nel formulario di richiesta per adulti la ricorrente si è definita casalinga dal 19 dicembre 2002, precisando di esserlo ancora al 13 novembre 2019, ossia al momento in cui ha compilato la domanda AI (doc. 4 punto 5.5). È quindi dal giorno che si è sposata che l'assicurata si occupa dell'economia domestica, attività che ha continuato a fare con la nascita del figlio, nel luglio 2003, prendendosi cura anche del bambino.
Inoltre, alla domanda n. 4.5 a sapere presso quale istituto di previdenza professionale era affiliata quando è insorta l'inabilità lavorativa, l'assicurata ha risposto "mai lavorato".
Avendo indicato di essere casalinga, il 3 dicembre 2019 (doc. 6) l'amministrazione ha chiesto all'assicurata con quali mezzi finanziari provvedeva al suo sostentamento ed essa ha risposto che è al beneficio di una rendita di vedovanza e delle prestazioni complementari all'AVS (doc. 11).
Nel curriculum vitae, che a richiesta dell'Ufficio AI del 3 dicembre 2019 (doc. 7) l'assicurata ha compilato il 19 dicembre 2019 (doc. 11), al capitolo 3 relativo alle attività professionali svolte l'interessata ha scritto di essere casalinga, al capitolo 4 sulle attività accessorie ha precisato di non averne mai svolte e alla domanda n. 5 di indicare le ricerche di impiego effettuate negli ultimi cinque anni essa ha crociato la risposta di non averne fatte.
L'estratto del conto individuale della ricorrente rilasciato il 6 dicembre 2019 (doc. 8) dalla Cassa __________ indica che dal 2009 al 2018 era iscritta quale persona senza attività lucrativa e che pertanto ha pagato il contributo minimo AVS/AI/IPG.
Anche lo psichiatra che l'ha in cura dal 15 gennaio 2019 presso il Servizio psico-sociale di __________, il dr. med. __________, ha indicato il 24 dicembre 2019 (doc. 12) che "La paziente non avrebbe mai svolto alcuna attività lavorativa".
Con le osservazioni al progetto di decisione di rifiuto della rendita di invalidità, il 5 febbraio 2020 (doc. C) l'assicurata ha affermato che "Sono stata casalinga perché mio marito ai tempi aveva un lavoro e prima della sua scomparsa ha anche ricevuto una invalidità. Durante questo periodo dove __________ era piccolo eravamo rimasti d'accordo che io rimanevo a casa come casalinga. Da quando sono vedova mi sono occupato di __________ e dato che lui andava regolarmente a scuola volevo riprendermi un lavoro a tempo parziale. Se non fosse subentrata la malattia che adesso curo da anni, molto probabilmente avrei ripreso il lavoro al 100% e non avrei inviato una richiesta alla vostra assicurazione. Dal 2011 mi sono fatta aiutare e seguire a livello psichiatrico dal Servizio Psico Sociale di __________. (…)".
Stante queste affermazioni, l'Ufficio assicurazione invalidità le ha quindi sottoposto il 19 agosto 2020 (doc. 26) i seguenti quesiti:
" A sostegno delle sue osservazioni del 05.02.2020 la invitiamo cortesemente a volerci comunicare:
a) quali attività lavorative ha svolto all'infuori della Svizzera?
b) che tipo di attività avrebbe svolto in Svizzera? In che percentuale?
c) presso quale datore di lavoro avrebbe presumibilmente lavorato?
d) con quale orario giornaliero rispettivamente settimanale?
e) è stata iscritta ad una cassa di disoccupazione o a un ufficio regionale di collocamento? Se sì, voglia indicarci il nome e l'indirizzo.
f) ha effettuato ricerche di lavoro?
Se sì, favorisca trasmettere copia della documentazione relativa alle sue richieste.
Nel caso in cui non fosse più in possesso della documentazione, oppure nel caso in cui le ricerche sono state effettuate verbalmente, favorisca fornirci indicazioni precise (Nome e indirizzo) delle aziende dove ha cercato l'occupazione.
Se no, per quale motivo?
g) Chi si sarebbe occupato della cura di suo figlio in sua assenza? (nome della persona, grado di parentela, luogo di domicilio)".
Il 3 settembre 2020 (doc. 29) l'assicurata ha così risposto:
" con la presente vorrei rispondervi alla vostra lettera del 19.8.2020.
a) Ho lavorato quando ero in __________ sempre per piccoli periodi come venditrice di gelati oppure mascherina al cinema.
b) In Svizzera ho lavorato solamente per qualche mese come ballerina a tempo pieno e ho fatto qualche traduzione per una compagnia assicurativa in __________ per un mese.
c) Ho lavorato per un mese presso la ditta __________, lavoravo principalmente via telefono per spiegare ai clienti le offerte proposte. Non mi ricordo come si chiavava il locale notturno dove pernottavo anche sul posto.
d) Ho lavorato al bisogno per la ditta di __________ e come ballerina lavoravo 7/7.
e) Mi sono iscritta all'ufficio regionale di collocamento di __________ dal 12.11.2019 al 21.11.2019. Il caso è stato chiuso per inabilità lavorativa. Mi sono iscritta anche alla cassa cantonale di disoccupazione.
f) No, non ho effettuato ricerche di lavoro perché con la mia salute precaria e il fatto di essere casalinga era per me difficile trovare un impiego.
g) Mio figlio è stato internato a __________ da 5 anni circa e torna a casa solo per il fine settimana. Prima, si recava alle scuole speciali e tornava tutti i giorni a casa anche per la pausa pranzo.".
2.5. Sulla scorta degli elementi esposti, contenuti nelle affermazioni espresse dall'assicurata stessa e dai suoi curanti, la scrivente Corte conclude che a giusta ragione l'Ufficio AI l'ha considerata casalinga prima dell'insorgenza del danno alla salute, momento che va fatto risalire al 15 novembre 2019, ovvero quando per la prima volta un certificato medico (dr. med. __________ il 24 dicembre 2019) ha attestato la sua incapacità a svolgere un lavoro.
In effetti, la ricorrente medesima ha sempre indicato di non avere mai svolto un'attività lavorativa, ma di essere sempre stata casalinga sin da quando si è sposata nel 2002.
Poco dopo il matrimonio è nato __________ e l'assicurata ha dichiarato che il marito ha voluto che lei si occupasse del figlio e della casa, impedendole di andare a lavorare.
Al momento del decesso del marito, avvenuto a fine 2009, il figlio aveva sei anni e mezzo e presentava un ritardo psicomotorio, che nel 2011 era in risoluzione (cfr. rapporto del 15 marzo 2011 della Clinica psichiatrica __________). Il bambino ha frequentato le scuole speciali rientrando al domicilio tutti i giorni per pranzo, mentre da cinque anni frequenta una scuola alloggiando presso la struttura e rientra a casa soltanto nel fine settimana.
A sostegno della sua impossibilità di svolgere un'attività lucrativa la ricorrente ha indicato che il suo stato di salute non glielo permetteva, essendo in cura da anni per la sua malattia psichica che la rende incapace al lavoro. Pertanto, se il danno alla salute non fosse subentrato, "sarei molto probabilmente rientrata nel mondo del lavoro al 100%." (doc. I pag. 1).
2.6. Il 18 agosto 2011 (doc. 9 pag. 49), in occasione del secondo ricovero dal 3 al 16 agosto 2011 presso la Clinica psichiatrica di __________, gli specialisti hanno collocato l'esordio psicopatologico della ricorrente nel contesto del lutto conseguente al decesso del marito avvenuto a fine dicembre 2009.
Inoltre, nel referto del 15 marzo 2011 (doc. 9 pag. 54) relativo alla prima ammissione dal 16 gennaio al 17 febbraio 2011 nella medesima struttura, gli psichiatri hanno rilevato che dopo il lutto è stato descritto uno stato depressivo reattivo non trattato, di gravità difficilmente indagabile, situazione peggiorata ad aprile 2010 in corrispondenza di un intervento di mastoplastica additiva effettuato nel suo Paese natìo.
I ricoveri in struttura specializzata sono quindi iniziati nel 2011 e la stessa ricorrente ha indicato nella domanda di prestazioni AI che dal 2011 è in cura per disturbi psichici e che da allora è inabile al lavoro al 100%.
Nel rapporto del 29 settembre 2016 (doc. 9 pag. 38) il dr. med. __________, specialista chirurgia ortopedica e traumatologia FMH, che aveva in cura l'assicurata da 10 anni, ha ricordato che oltre ai disturbi alla caviglia l'interessata ha vissuto dei periodi personali e familiari intensi, che l'hanno portata a delle reazioni depressive con necessità di ospedalizzazione; inoltre, a quel momento la presa ponderale era di 40 kg.
A 15 anni dall'intervento post protesi alla caviglia destra, il chirurgo ha indicato il 27 novembre 2019 (doc. 9 pag. 36) di essere stato informato dall'interessata di avere domandato di recente la rendita di invalidità a causa di disturbi anche psicologici, necessitanti una presa a carico, che si erano aggiunti alle problematiche della caviglia.
Nel rapporto del 14 dicembre 2019 (doc. 12) il dr. med. __________ del Servizio psico-sociale di __________ ha precisato di avere in cura la ricorrente dal 15 gennaio 2019 e di vederla ogni 14-28 giorni. Egli ha osservato che l'assicurata è in cura presso il medesimo Servizio dal mese di febbraio 2011 per una patologia dell'ambito psicotico attualmente in stato di discreto compenso psicopatologico. Nel corso degli anni l'assicurata ha mostrato una buona compliance terapeutica e farmacologica e buone critica e consapevolezza della malattia. Non sono stati registrati peggioramenti del quadro clinico dal momento della presa a carico, non sono emerse acuzie degne di nota, ma l'interessata presentava alcune condotte meritevoli di osservazione (tricotillomania) verosimilmente reattive a preoccupazioni su problematiche della vita quotidiana. Il curante ha segnalato che queste condotte erano emerse recentemente ed erano a quel momento ancora sotto osservazione.
2.7. Dai summenzionati certificati medici il TCA conclude che se da un lato i disturbi psichici sono iniziati nel 2010 e hanno necessitato una presa a carico specialistica nel febbraio 2011 che è tuttora in essere, dall'altro lato non si può non ritenere, stante l'affermazione del curante stesso, che grazie alla terapia e ai farmaci assunti lo stato di salute della ricorrente non ha mostrato dei peggioramenti dal momento della presa a carico, essendoci un sostanziale compenso psicopatologico.
Questo quadro clinico porta il Tribunale a stabilire che la ricorrente non era impedita dai suoi disturbi psichici di cercare un lavoro e ciò, se non era esigibile nei primi anni dopo la morte del marito stante la tenera età del figlio, lo era però in seguito e, soprattutto, negli ultimi cinque anni durante i quali oltre a essere cresciuto, durante i periodi scolastici __________ viveva in internato presso la struttura scolastica frequentata e quindi l'assicurata aveva la disponibilità temporale per attivarsi nella ricerca di un'attività lucrativa.
Dagli atti prodotti pendente causa risulta che il 4 luglio 2019 (doc. F3) la ricorrente ha firmato un contratto di lavoro con la __________ come consulente alla clientela nel servizio esterno. La collaborazione è iniziata il 15 luglio 2019 e il 17 settembre 2019 l'assicurata si è licenziata; il contratto è stato sciolto il 21 settembre 2019 (doc. F8).
Il conteggio di salario dell'11 settembre 2019 (doc. F6) indica che per il mese di settembre l'interessata ha incassato Fr. 421,85 quale rimborso spese, ma nel medesimo certificato trasmesso al Servizio prestazioni complementari essa ha scritto a mano che si trattava del compenso per i mesi di luglio e agosto 2019 (doc. F6).
L'email che la __________ le ha inviato il 6 novembre 2019 (doc. F7) conferma che per i mesi di luglio e agosto 2019 l'assicurata ha ricevuto Fr. 400.- a titolo di provvigioni.
La ricorrente stessa, nel rispondere alle domande del 19 agosto 2020 dell'Ufficio AI, ha precisato di avere lavorato via telefono per un mese per la summenzionata ditta e come ballerina per alcuni mesi.
Se la prima attività risale a poco prima che insorgesse il danno alla salute, la seconda concerne invece l'anno 2000, quando era appena arrivata in Ticino per cercare lavoro (doc. 9 pag. 53).
Un'attività svolta tra luglio e agosto 2019 non è rappresentativa per concludere che, se non ci fosse stato il danno alla salute, l'assicurata avrebbe lavorato al 100%.
D'altronde, come visto, ben prima di allora l'insorgente avrebbe potuto attivarsi per cercare un lavoro, presentando uno stato di salute sotto controllo e non dovendosi occupare in maniera preponderante del figlio, ormai cresciuto e inquadrato a tempo pieno nella struttura scolastica che frequenta.
Ciò nonostante, i cinque anni precedenti la richiesta di prestazioni dall'assicurazione invalidità non contemplano alcuna ricerca di lavoro ed essa stessa ha precisato di essere (stata) casalinga.
Nemmeno la domanda di indennità di disoccupazione formulata il 2 luglio 2020 (doc. 34) annovera l'indicazione di datori di lavoro presso i quali essa avrebbe lavorato. Alla domanda n. 14 sul suo ultimo rapporto di lavoro la richiedente ha precisato di essere casalinga e alla domanda n. 29 di elencare le attività lavorative svolte nei due anni precedenti la richiesta di prestazioni l'interessata ha dichiarato che è casalinga dal 2003.
Sulla scorta di queste affermazioni, la decisione del 7 settembre 2020 (doc. X/3) della Cassa cantonale di disoccupazione che ne è seguita ha respinto la sua domanda di beneficiare di indennità di disoccupazione dal 12 novembre 2019, a motivo che dal 12 novembre 2017 all'11 novembre 2019 l'assicurata non ha esercitato un'attività salariata quale persona dipendente e non poteva fare valere un motivo di esonero.
2.8. Il giudice delle assicurazioni sociali deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui le persone interessate non sono ancora coscienti delle conseguenze giuridiche del loro dire (cosiddette dichiarazioni della prima ora) (DTF 142 V 590 consid. 5.2; STF 8C_438/2020 del 22 dicembre 2020 consid. 6.1).
La documentazione esaminata porta dunque a concludere che prima dell'insorgenza del danno alla salute la ricorrente deve essere considerata casalinga a tempo pieno.
Le dichiarazioni del 5 febbraio 2020, che sono state espresse dopo il progetto di decisione di rifiuto delle prestazioni, non sono atte a sovvertire le conclusioni che si possono trarre dagli atti.
2.9. Dal profilo economico, il grado di invalidità dell'assicurata deve essere pertanto determinato in applicazione del metodo specifico di calcolo (art. 8 cpv. 3 LPGA).
Nel rapporto del 14 dicembre 2019 il dr. __________ ha ritenuto l'assicurata totalmente inabile al lavoro dal 15 novembre al 16 dicembre 2019, precisando che a causa delle sue limitazioni fisiche (grave obesità) e psichiche (bassissima tolleranza allo stress con frequenti rimuginazioni e anomalie comportamentali riconducibili a esacerbazione della quota di ansia, apparizione recente di tricotillomania) non era indicata un'attività lavorativa nel mondo del libero mercato del lavoro, ma che era ipotizzabile lo svolgimento di un'attività lavorativa protetta in ragione del 50%.
Nello svolgimento delle mansioni consuete, invece, il medico curante ha precisato che "La paziente si dichiara autonoma nello svolgimento dell'economia domestica".
Sulla scorta di questa affermazione, nel suo primo rapporto finale del 16 gennaio 2020 (doc. 14) il Servizio Medico Regionale ha quindi ritenuto l'assicurata inabile al 100% in un'attività lavorativa abituale e adeguata, ma abile totalmente nelle mansioni consuete.
Il 19 agosto 2020 (doc. 27) la dr.ssa med. __________ ha confermato questa conclusione anche dopo avere esaminato il rapporto medico del 9 luglio 2020 (doc. 25) del dr. med. __________ del Servizio psico-sociale di __________, poiché egli ha ribadito che "La paziente risulta autonoma nell'esecuzione delle attività della vita quotidiana di base, come la cura del sé e del proprio domicilio, mentre necessita di sostegno nello svolgimento di, se pur banali, pratiche burocratiche anche per un limite linguistico.". Nello svolgimento di un'attività lavorativa nel libero mercato del lavoro l'assicurata è invece stata ritenuta inabile al lavoro al 100%.
Alla luce del fatto che l'assicurata va considerata casalinga e che quindi la sua capacità lavorativa va valutata in tale ambito, si deve dunque ritenere che la stessa è totale, non avendo la ricorrente alcuna difficoltà ad occuparsi delle mansioni consuete malgrado i suoi disturbi fisici e psichici.
In altre parole, in applicazione del metodo specifico di calcolo, essa non presenta alcuna perdita di guadagno quale casalinga e quindi il suo grado di invalidità è nullo.
2.10. Da quanto precede consegue che la decisione con cui l'Ufficio assicurazione invalidità ha respinto la richiesta di prestazioni della ricorrente è corretta e come tale va tutelata, non presentando la stessa, come casalinga, un grado di invalidità pensionabile (art. 28 cpv. 2 LAI).
2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti