Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2020.138

 

FS

Lugano

1 aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2020 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 5 ottobre 2020 emanate da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1958, da ultimo attiva quale ausiliaria CRS presso la __________ (doc. AI 14/53-59), il 23 maggio 2016 (vedi la “Scheda Assicurato” sub doc. AI 5/25-26) ha inoltrato una domanda di prestazioni AI a seguito di dolori alla schiena (doc. AI 4/14-24).

 

                                         L’Ufficio AI, con decisioni del 15 giugno 2018, preavvisate il 12 febbraio 2018 (doc. AI 84/240-246) sulla base, in particolare, del “Rapporto finale SMR” del 2 gennaio 2018 (doc. AI 77/220-222), dell’“Annotazione per l’incarto” del 26 gennaio 2018 con le relative tabelle e riduzioni dal reddito ipotetico da invalido elaborate lo stesso giorno (doc. AI 78/223, 79/224-228, 80/229-233 e 81/234), della valutazione del 6 febbraio 2018 della consulente in integrazione professionale (doc. AI 82/235-238) e delle “Annotazioni per/da SMR” dei medici SMR dr. __________ del 21 marzo 2018 (doc. AI 92/277) e dr. __________ del 9 maggio 2018 (doc. AI 95/281) , ha riconosciuto all’assicurata, all’epoca rappresentata dall’avv. __________, il diritto ad un quarto di rendita dal 1. ottobre 2016 (dopo l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e ad una rendita intera dal 1. agosto 2017 (tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 2 OAI) fino al 28 febbraio 2018 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI) con versamento delle prestazioni dal 1. novembre 2016, ovvero sei mesi dopo l’inoltro della domanda di prestazioni ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI (doc. AI 98/290-292, 98/293-294 con le motivazioni sub doc. AI 96/282-288).

 

                               1.2.   Questo Tribunale, in esito al ricorso del 6 agosto 2018 (doc. AI 100/299-301) inoltrato personalmente dall’assicurata contro le suddette decisioni del 15 giugno 2018, con sentenza del 16 novembre 2018, cresciuta incontestata in giudicato, lo ha accolto (STCA 16 novembre 2018 sub doc. AI 103/338-344).

                                         In concreto il TCA confermata la necessità di un accertamento medico peritale pluridisciplinare per stabilire la situazione valetudinaria e l’evoluzione della stessa, sottolineato che per quanto riguarda l’eventuale cumulabilità delle singole incapacità lavorative i periti dovranno procedere ad una discussione plenaria e segnalato che per l’aspetto psichiatrico si dovrà tenere debitamente conto dell’evoluzione giurisprudenziale in merito ha annullato le decisioni impugnate e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché, esperiti i necessari accertamenti medici, rendesse una nuova decisione.

 

                               1.3.   Di conseguenza, l’amministrazione aggiornati gli atti medici (doc. AI 110/366) e dopo la “Richiesta perizia” del 23 aprile 2019 (doc. AI 112/374-375) con la rispettiva “Comunicazione Perizia medica pluridisciplinare” del 29 aprile 2019 (doc. AI 113/376-381) ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare (doc AI 115/383-389; vedi anche la comunicazione 10 luglio 2019 sub doc. AI 117/391-392 e le relative convocazioni del __________ del 24 luglio e del 27 agosto 2019 sub doc. AI 118/393-395 e 119/396).

 

                                         Con decisioni del 5 ottobre 2020, preavvisate il 21 gennaio 2020 (doc. AI 136/590-597) e oggetto della presente vertenza sulla base della perizia pluridisciplinare del __________ del 14 novembre 2019 (doc. AI 126/403-554) con complemento del 16 aprile 2020 (doc. AI 158/624-628), del “Rapporto SMR” del 15 novembre 2019 (doc. AI 127/555-558) con l’“Annotazione per/da SMR” del 17 aprile 2020 (doc. AI 157/623) del medico SMR dr. __________, della valutazione 4 dicembre 2019 della consulente AI (doc. AI 132/573-577), del rapporto dell’“Inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica” del 14 gennaio 2020 (doc. AI 133/578-583) e dell’“Annotazione per l’incarto” del 20 gennaio 2020 (doc. AI 134/584-587) , l’Ufficio AI, in applicazione del metodo misto, ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita (grado d’invalidità 52%) dal 1. ottobre 2016 (dopo l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e ad una rendita intera dal 1. luglio 2019 (tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 2 OAI) fino al 31 dicembre 2019 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute ex art. 88a cpv. 1 OAI) con versamento della prestazione dal 1. novembre 2016 essendo la domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI (doc. AI 170/655-656 e 171/657-659 con le motivazioni sub doc. AI 165/639-647 = doc. A/1).

 

                               1.4.   Contro le decisioni del 5 ottobre 2020 l’assicurata ha inoltrato il presente ricorso.

                                         L’insorgente eccepito il ritardo con cui ha potuto aver accesso alla perizia del __________ e contestati, con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito, tanto la valutazione medica quanto quella economica ha formulato le seguenti “Conclusioni e richieste”: “(…) Chiedo dunque alla lodevole autorità di decidere in merito alla liceità, sull'applicazione dell'articolo (art. 87 LAVS), inerente a terzi, e se riguarda anche la diretta assicurata. Di valutare che lo stesso ha causato il ritardo per poter visionare la mia perizia medica, procurandomi un oggettivo impedimento sulle mie possibilità difensive. Il fatto che lo stesso UAI abbia poi deciso, di non applicare questo articolo di legge dimostra un modus operandi alquanto bizzarro da parte di un'istituzione così importante. Decidere che la professione d'impiegata d'ufficio per me è impossibile da riprendere tenendo presente quanto sostenuto dal referto peritale e dal mio medico, supportato dai nuovi documenti, oltre che dal rifiuto ad una riformazione da parte dello IAS. Decidere che un eventuale impiego come cameriera o fiorista, malgrado per queste professioni lo IAS non ritiene vi siano oggettivi problemi di senilità, come sostenuto per un suo finanziamento a favore di una riqualifica, porterebbe comunque ad un grado invalidante che mi permetterebbe di aver diritto ad una rendita a tempo indeterminato. (…)” (I, pag. 4).

 

                               1.5.   Con la risposta di causa (IV e allegato IV/1) l’amministrazione ha formulato le seguenti osservazioni.

                                         Quanto alla valutazione medica premesso che “(…) preso atto delle considerazioni presentate dalla signora RI 1 dal lato medico si è proceduto a sottoporre all'esame del SMR il nuovo referto medico prodotto. Alla presente si allega la presa di posizione del SMR, che indica non esservi nuovi elementi clinici che motivano una valutazione diversa del caso. Nello specifico il SMR osserva quanto segue: "Ho preso visione del certificato del Dr. __________ del 18.10.2020, che ripercorre, in modo maggiormente approfondito rispetto al precedente documento del 10.02.2020, già visionato dai periti __________, la storia clinica dell’assicurata con anche un riferimento alla perizia allestita dalla Dr.ssa __________. Non emergono tuttavia elementi di novità rispetto al quadro noto e ampiamente valutato sia in perizia __________ sia in sede SMR. Le precedenti prese di posizione SMR sono confermate." (…)” (IV, punto 4, pagg. 2 e 3) l’Ufficio AI ha concluso che “(…) dal lato medico funzionale […] non può che confermare quanto risultato dagli approfondimenti svolti. (…)” (IV, punto 4, pag. 3).

                                         Riguardo alla valutazione economica evidenziato come “(…) in merito ad eventuali misure professionali e alla reintegrabilità nel mercato libero del lavoro, considerato il percorso formativo e professionale, l'età, e il fatto che dopo il danno alla salute la signora RI 1 è ritenuta abile al 75% in attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali, il Servizio integrazione professionale (SIP) ha rilevato essere presenti attività ancora esigibili di tipo semplice e non qualificato (cfr. rapporto del 4 dicembre 2019, inc. Al, doc. 132). La signora RI 1 è ritenuta direttamente reintegrabile nel mercato del lavoro tramite gli usuali canali di collocamento. Il calcolo del grado d'invalidità è stato attuato in applicazione del metodo misto, osservato che l'assicurata era salariata all'80% prima del danno alla salute e per il 20% si occupava di mansioni casalinghe. La percentuale di invalidità in ambito casalingo è stata determinata tramite inchiesta specifica (cfr. rapporto d'inchiesta citata, inc. Al, doc. 133). Le conclusioni rese hanno pieno valore probante, osservato che l'inchiesta è stata svolta da persona competente in materia, in piena conoscenza dell'aspetto medico e della situazione concreta dell'assicurata, nel rispetto delle direttive applicabili. (…)” (IV, punto 4, pag. 3) l’Ufficio AI ha ribadito che “(…) il calcolo della perdita lucrativa in ambito lavorativo, ben specificato nella decisione, va integralmente confermato. (…)” (IV, punto 4, pag. 3).

                               1.6.   Con scritto del 30 novembre 2020 fatta valere una violazione del diritto di essere sentita per il fatto che il certificato medico 18 ottobre 2020 del dr. __________ (allegato al ricorso sub doc. A/14 e sul quale il medico SMR si è espresso con l’annotazione 11 novembre 2020 sub IV/1) non ha potuto essere prodotto prima in quanto la perizia pluridisciplinare del __________ è stata trasmessa tardivamente allo specialista dopo suoi interventi; ribadito che per motivi medici non potrebbe più fare l’impiegata d’ufficio e che nel caso di un’attività quale cameriera o fiorista il calcolo del confronto dei redditi porterebbe ad un grado d’invalidità del 63% ritenuto che non contesta la valutazione formulata dall’assistente sociale (“(…) in merito alla percentuale lavorativa sempre menzionata dall’UAI (punto 4, par. 7), nessuno mette in discussione la competenza del personale UAI. (…)” (VI)) l’insorgente si è confermata nelle proprie allegazioni producendo il certificato medico 21 novembre 2020 del dr. __________ (VI e allegato VI/1).

 

                               1.7.   Con “Osservazioni” dell’11 dicembre 2020 (VIII, trasmesso per conoscenza alla ricorrente; IX) dopo essersi espresso sul diritto di essere sentito e richiamata l’“Annotazione da SMR” dell’11 novembre 2020 dello specialista SMR dr. __________ (IV/1) , l’Ufficio AI, riguardo alla possibilità per la ricorrente di rientrare nel mondo del lavoro, si è confermato nelle proprie allegazioni adducendo che “(…) in merito alla questione delle attività ancora esigibili nonostante il danno alla salute lo scrivente UAI rinvia a quanto indicato dal Servizio integrazione professionale (SIP) nel rapporto agli atti del 4 dicembre 2019. Tenuto conto della formazione scolastica e dell'esperienza professionale della signora RI 1, dello stato di salute, dell'inabilità lavorativa e delle limitazioni funzionali, posta la valutazione sulla reintegrabilità e la valutazione delle attività esigibili adeguate senza (ri)formazione specifica, sulla base delle limitazioni date, sono state ritenute esigibili attività riconducibili ad attività semplici e non qualificate. Nel rapporto menzionato il SIP ha citato a titolo di esempio (lista non esaustiva) attività, che non necessitano di alcuna formazione e per le quali l'assicurata sarebbe direttamente reintegrabile nel mercato del lavoro tramite gli usuali canali di collocamento. Ora, tale valutazione segue i principi validi nelle assicurazioni sociali, osservato che dal lato medico funzionale sono state identificate risorse ancora sfruttabili sul mercato libero del lavoro supposto in equilibrio, senza identificare motivi che imporrebbero una valutazione contraria. (…)” (VIII, pag. 2).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto al versamento di una mezza rendita intera dal 1. novembre 2016 e ad una rendita intera dal 1. luglio 2019 fino al 31 dicembre 2019 (cfr. consid. 1.3).

 

                               2.2.   In primo luogo nel ricorso l’assicurata stigmatizza di aver ottenuto tardivamente e dopo svariati interventi la perizia pluridisciplinare del __________ (vedi la pagina 2 del ricorso), fatto questo che, a suo dire, le avrebbe procurato “(…) un oggettivo impedimento sulle mie possibilità difensive (…)” (I, pag. 4) dimostrando, come sostenuto nel succitato scritto del 30 novembre 2020 (cfr. consid. 1.6), “(…) l’oggettivo impedimento subito e descritto nelle conclusioni e richieste del mio ricorso dello scorso 26.10.2020, pare evidente che tale modo di agire abbia causato una palese disparità procedurale, garantita dalla costituzione (…)” (VI).

 

                                         Occorre pertanto verificare se da parte dell’Ufficio AI vi è stata una violazione del diritto di essere sentito.

 

                                         Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 e STFA nella H 97/04 del 29 giugno 2006; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

                                         Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2 e U 397/05 del 24 gennaio 2007, consid. 3.2 con riferimenti; DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1 e 129 I 232 consid. 3.2 entrambe con riferimenti).

 

                                         Ritornando al caso in esame, va rilevato che nel “Rapporto SMR” del 15 novembre 2019 (doc. AI 127/555-558) il medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) per ragioni mediche, si sconsiglia di inviare il dossier direttamente all’assicurato/a. (…)” (doc. AI 127/558).

                                         Per questa ragione anche se invitata a più riprese a voler trasmettere direttamente a lei copia della perizia pluridisciplinare del __________ (cfr. doc. AI 137/598, 145/610, 151/617, 154/620 e 156/622) l’amministrazione (come risulta dai doc. AI 138/599, 141/602, 142/603, 147/612, 148/613, 149/614, 150/615-616 e 155/621) ha comunicato all’assicurata che il SMR ha ritenuto opportuno trasmettere copia della perizia del __________ direttamente al suo medico curante invitandola a controfirmare la relativa autorizzazione per la trasmissione della stessa anche agli ulteriori specialisti curanti, precisando, da una parte, che il suo agire era fondato sull’art. 47 cpv. 2 LPGA e conforme alla cifra marginale 5010 della Circolare sull’obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell’AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam, e, dall’altra parte, che “(…) copia del suo incarto è stato trasmesso al Dr. __________ in data 5 febbraio 2020, al Dr. __________ e al Dr. __________ in data 21 febbraio 2020 [ndr. recte: 24 febbraio 2020 cfr. doc. AI 148/613 e 149/614]. (…)” (doc. AI 150/615).

                                         L’Ufficio AI, con lettera raccomandata 2 giugno 2020 (doc. AI 163/633), ha poi assegnato all’assicurata un ultimo termine per completare le osservazioni 10 febbraio 2020 (doc. AI 144/605-606) formulate contro il progetto di decisione del 21 gennaio 2020 (doc. AI 136/590-597), ciò che ella ha puntualmente fatto con complemento 17 giugno 2020 (doc. AI 164/634-638).

 

                                         Ora, come ricordato sopra, il diritto di essere sentito include fra l’altro il diritto di consultazione degli atti, in ambito amministrativo sancito dall’art. 47 LPGA (cfr. anche Kieser, ATSG - Kommentar, 2020, art. 42 n. 42, pag. 748).

                                         L’art. 47 cpv. 1 LPGA sulla consultazione degli atti prevede che purché siano tutelati interessi privati preponderanti, hanno diritto di consultare gli atti: a. l'assicurato per i dati che lo riguardano; b. le parti per i dati di cui necessitano per tutelare un diritto o adempiere un obbligo conformemente a una legge d'assicurazione sociale oppure per far valere un rimedio giuridico contro una decisione emanata in base alla stessa legge; c. le autorità competenti per i ricorsi contro decisioni emanate in base a una legge d'assicurazione sociale, per i dati necessari per adempiere tale compito; d. la persona responsabile e il suo assicuratore per i dati di cui necessitano per valutare un regresso dell'assicurazione sociale (sottolineatura del redattore).

                                         Nel caso di dati riguardanti la salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi sfavorevolmente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, si può esigere che essa designi un medico, incaricato di comunicarle questi dati (cpv. 2).

 

                                         Nella fattispecie concreta, lo si ribadisce, il medico SMR dr. __________ ha sconsigliato per ragioni mediche la trasmissione diretta dell’incarto all’assicurata (doc. AI 127/558). Per questa ragione, informata della presa di posizione del SMR (doc. AI 138/599), l’assicurata è stata invitata a sottoscrivere le rispettive autorizzazioni grazie alle quali l’amministrazione ha trasmesso ai curanti la perizia pluridisciplinare del __________ (doc. AI 141/602, 148/613 e 149/614). Sempre l’assicurata, con ulteriore scritto del 17 giugno 2020 (doc. AI 164/634-638), ha infine completato le osservazioni formulate il 10 febbraio 2020 (doc. AI 144/605-606) contro il progetto di decisione del 21 gennaio 2020 (doc. AI 136/590-597).

                                         Stante tutto quanto precede questo Tribunale deve concludere che indicando all’assicurata i motivi dell’impossibilità a trasmetterle direttamente la perizia del __________, chiedendole l’autorizzazione ad inviarla ai curanti e dandole la possibilità di completare le osservazioni formulate il 10 febbraio 2020 l’amministrazione, in corretta applicazione dell’art. 47 cpv. 2 LPGA e in rispetto dell’art. 42 LPGA, non ha leso in alcun modo il diritto di essere sentito dell’insorgente (per un caso diverso cfr. la STCA 32.2020.59 dell’11 novembre 2020 con la quale questo Tribunale ha invece ravvisato una violazione del diritto di essere sentito non avendo l’Ufficio AI dato alcun riscontro, senza fornire una spiegazione, all’espressa richiesta dell’assicurata d’invio del suo dossier e nemmeno le aveva chiesto la designazione di un medico incaricato al quale comunicare i dati medici sensibili).

                                         Neppure può essere seguita la ricorrente laddove, sostenendo (come appena visto a torto) di essere stata impedita nell’accesso ai suoi atti medici, sembrerebbe voler eccepire una disparità di trattamento adducendo che “(…) pare evidente che tale modo di agire abbia causato una palese disparità procedurale, garantita dalla costituzione (…)” (VI). Infatti, lo si ribadisce ancora una volta, l’Ufficio AI ha spiegato le ragioni per le quali, dopo aver ottenuto l’autorizzazione, ha trasmesso la perizia del __________ ai suoi medici curanti e non direttamente a lei.

                                         Quanto, infine, all’applicabilità dell’art. 87 LAVS “(…) Chiedo dunque alla lodevole autorità di decidere in merito alla liceità, sull'applicazione dell'articolo (art. 87 LAVS), inerente a terzi, e se riguarda anche la diretta assicurata. (…)” (I, pag. 4) , questo Tribunale rileva che dalle “Annotazioni per l’incarto” del 14 e 20 maggio 2020 risulta come la persona incaricata della pratica abbia dichiarato di aver spiegato all’insorgente “(…) che il Dr. __________ non ha l’autorizzazione a trasmettere l’incarto a terzi senza il consenso dell’assicurata ma, qualora il curante fosse d’accordo, può rilasciarle l’incarto in visione. (…)” (doc. AI 161/631) e al dr. __________ che se “(…) ritiene che non è lesivo per la sua paziente entrare in possesso dell’incarto AI, egli può consegnarle tutto o parte dell’incarto. È una decisione che spetta a lui. (…)” (doc. AI 162/632).

 

                                         In conclusione non vi è stata dunque alcuna violazione del diritto di essere sentita.

 

                                         Del resto, una violazione del diritto di essere sentita è sanabile se l'interessata, come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183; per un riassunto dei motivi per sanare una violazione del diritto di essere sentito vedi anche la STF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018, consid. 4.4.2).

                                         Nel caso di specie, il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche la STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

                                         Non va poi dimenticato che il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio della causa all'amministrazione se una simile operazione si esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1 pag. 390 con riferimenti, vedi anche la STF 9C_937/2011 del 9 luglio 2012, consid. 2.3).

 

                               2.3.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                         L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                        Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

 

                               2.4.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

 

                               2.5.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto d’incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

                                         In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

 

                                         L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisava che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità.

                                         Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

                                         Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

                                         Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

                                         Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 segg. (45-46)).

                                         Come emerge dalle spiegazioni pubblicate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali alla Modifica dell’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) – Valutazione dell’invalidità per gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale (metodo misto) – in merito agli adeguamenti dal 1° gennaio 2018 concernenti l’applicazione del metodo misto in seguito alla sentenza 7186/09 della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2 febbraio 2016, si è dunque posto l’accento sulle attività che possono essere equiparate a un’attività lucrativa ai sensi dell’art. 7 cpv. 2 LAI.

                                         Si tratta delle attività che soddisfano il criterio dei terzi, vale a dire che, in caso di impossibilità dell’assicurato di svolgerle da sé, possono essere tipicamente eseguite da terzi dietro pagamento. Le attività volontarie svolte al di fuori dell’economia domestica, come le attività artistiche o di pubblica utilità, non possono invece essere equiparate a un’attività lucrativa e quindi riconosciute come mansioni consuete, se non in casi speciali (DTF 130 V 360 consid. 3.3.2). Queste occupazioni non vanno dunque disciplinate in modo generale dall’OAI e pertanto non sono più espressamente menzionate nell’Ordinanza (cfr. punto 1.2 pag. 6 delle citate spiegazioni dell’UFAS).

 

                                         Come evidenziato dall’Ufficio federale sugli adeguamenti del metodo misto (cfr. punto III pag. 9), dal 1° gennaio 2018 il nuovo art. 27 OAI pone quindi l’accento sui lavori domestici necessari che possono essere equiparati ad un’attività lucrativa.

                                         Per stabilire se un’attività nell’ambito delle mansioni consuete possa essere equiparata a un’attività lucrativa, è determinante il criterio dei terzi e quindi bisogna chiedersi se si tratti di un’attività che può essere eseguita da terzi (persone o ditte) dietro pagamento.

                                         È per esempio il caso di lavori domestici necessari come la pianificazione e l’organizzazione della conduzione dell’economia domestica, la preparazione dei pasti (inclusa la pulizia della cucina), la pulizia dell’abitazione, gli acquisti e le altre mansioni nonché il bucato e la manutenzione dei vestiti. Se non possono essere ripartite tra gli altri familiari nel quadro dell’obbligo di ridurre il danno, infatti, queste attività dovranno essere affidate a servizi esterni a pagamento (persone di servizio). Oltre ai citati classici lavori domestici, va considerata anche la cura e l’assistenza ai familiari; rilevante è però che essi vivano nella stessa economia domestica dell’assicurato.

                                         Va ancora osservato che sia per i lavori domestici che per la cura e l’assistenza ai familiari, non si tiene però conto delle attività che vengono già svolte da terzi. Sono infatti prese in considerazione esclusivamente le attività che vengono affidate a terzi a proprie spese solo dopo l’insorgere del danno alla salute. Se, per contro, l’assicurato ricorreva a prestazioni di terzi a proprie spese già prima dell’insorgere del danno alla salute, allora per queste attività non v’è una limitazione di cui tenere conto, dato che continuano ad essere svolte da terzi come prima.

                                         Ritenuto come la modifica riguardante le mansioni consuete nell’economia domestica ha dunque lo scopo di porre l’accento sulle attività fondamentali di ogni economia domestica, le attività puramente ricreative – le attività artistiche e di pubblica utilità vanno qualificate quali attività puramente ricreative, se non possono essere eseguite da terzi dietro pagamento – non rientrano tra le attività da considerare nell’ambito delle mansioni consuete (DTF 125 V 157 consid. 5c/bb).

                                         Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

 

                               2.6.   Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334; 133 V 504 e 133 V 477.

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Un’eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

                                         Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA, secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

                                         Chiamata a pronunciarsi in un caso in cui si trattava di valutare l'invalidità per gli assicurati che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, l’Alta Corte, nella DTF 142 V 290, ha stabilito che la giurisprudenza secondo DTF 131 V 51, che concerne il metodo di confronto dei redditi applicabile alle persone che esercitano un'attività lucrativa a tempo parziale senza consacrare il loro tempo libero allo svolgimento delle mansioni consuete, deve essere precisata, nel senso che la limitazione nell'ambito lucrativo - in funzione dell'estensione del tasso ipotetico d'attività lucrativa parziale - deve essere considerata in modo proporzionale (cfr., al riguardo, STCA 32.2015.119 e STCA 32.2015.120, entrambe del 2 agosto 2016).

 

                                         Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV Nr. 31; STF 9C_671/2017 del 12 luglio 2018 consid. 3.2.1 con riferimenti).

                                         Infine va fatto presente che, oltre all’art. 27 OAI, anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4 OAI è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare, conformemente all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo modello di calcolo.

                                         Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018 (…)”.

 

                               2.7.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa.

                                         Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita.

                                         Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato.

                                         A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

                                         Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                         Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

 

                               2.8.   Nella presente fattispecie l’Ufficio AI ha applicato il metodo misto ed ha considerato l’assicurata salariata all’80% e casalinga al 20%.

 

                                         Visto che nel “Questionario per il datore di lavoro: Integrazione professionale/Rendita” la ALVAD ha indicato che le ore di lavoro dell’insorgente ammontavano (dal 1. ottobre 2014) a 32 ore alla settimana fronte ad un orario normale di lavoro nell’azienda di 40 ore settimanali (doc. AI 14/55 punto 2.9), considerato come, nell’ambito dell’“Inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica” del 17 dicembre 2019 (doc. AI 133/578-583), l’assicurata stessa ha indicato quale ultima attività svolta quella all’80% nella funzione di ausiliaria CRS presso __________ confermando le indicazioni fornite dal datore di lavoro nel suo apposito questionario e conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), questo Tribunale non ravvisa alcuna ragione per scostarsi dal succitato riparto (80% salariata – 20% casalinga), peraltro rimasto incontestato.

 

                               2.9.   Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti.

                                         Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STF U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il __________, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie __________, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i __________ nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pagg. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

 

                             2.10.   Nel 2015 il Tribunale federale (TF) ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

                                         In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

                                         Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

 

                             2.11.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se, nel caso di specie, lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti, non ha alcun motivo per scostarsi dalla perizia pluridisciplinare 14 novembre 2019 del __________ (doc. AI 126/403-554) con complemento del 16 aprile 2020 (doc. AI 158/624-628).

 

                                         I periti, nel referto datato 14 novembre 2019 (doc. AI 126/403-554) esposti lo svolgimento del mandato peritale con il motivo e le circostanze della perizia, dopo aver riassunto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale - sociale, professionale e patologica, i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, l’anamnesi sistemica, la descrizione della giornata e le constatazioni obiettive (doc. AI 126/403-433) , hanno posto le seguenti diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa: “(…) Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità in remissione parziale (ICD-10 F32.1). - in DD: sindrome affettiva bipolare, episodio depressivo di media gravità in remissione parziale (ICD-10 F31.3). Sindrome lombospondilogena cronica con/su: - possibile dolore neuropatico residuo L5 a sin., - lieve radicolopatia L5 a sin. con lieve deficit sentivo, - pregressa decompressione bilaterale con spinotomia L4-L5 e foraminotomia L5 a ds., 19.5.2017, - pregressa spondilodesi TLIF a ds. con strumentazione posteriore L4-S1 e gabbia L5-S, 5.4.2019. Sindrome cervicospondilogena recidivante con/su: - pregressa distorsione cervicale nel 2000 (dinamica non chiara). (…)” (doc. AI 126/446) e, senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, le seguenti ulteriori diagnosi: “(…) Emicrania senz'aura in trattamento con Irfen 600 mg al bisogno, con beneficio. Pregressa posa di rete anteriore e posteriore (InGYNious) per prolasso genitale, 13.6.2018. - lieve incontinenza da sforzo grado 0-1. Pregresso intervento per vene varicose all'arto inferiore ds. (anno sconosciuto). Poliallergie ed intolleranza al lattosio. Diverticolosi del sigma, pregressa asportazione di piccolo polipo (3.11.2017). Leucemia linfatica cronica (malattia asintomatica). (…)” (doc. AI 126/446).

 

                                         Sempre nella “Struttura della valutazione consensuale per perizie pluridisciplinari” (doc. AI 126/440-454) premesso che “(…) le conclusioni peritali si fondano su un’esauriente discussione tra i medici periti del __________ e tra il Dr. med. __________, la Dr.ssa med. __________ e il Dr. med. __________ in data 11.11.2019 alle ore 14:15, tramite teleconferenza (…)” (doc. AI 126/440) , i periti del __________ hanno esposto l’iter che ha portato l’amministrazione a ordinare la presente perizia pluridisciplinare (doc. AI 126/440-441), hanno confermato le valutazioni specialistiche di natura neurologica, psichiatrica, reumatologica, ginecologica e internistica (cfr. doc. AI 126/441-445) e, ai punti da C a M, hanno formulato le seguenti conclusioni:

 

" (…)

C      Ripercussioni funzionali dei reperti / delle diagnosi

 

L'A. è limitata dalle patologie a livello psichiatrico e reumatologico, per i limiti funzionali rimandiamo al consulto del Dr. med. __________.

 

D      Discussioni di aspetti della personalità eventualmente rilevanti

 

Non vi sono aspetti della personalità rilevanti.

 

E      Discussione di fattori di stress e risorse

 

L'A. ha ancora risorse.

 

F      Verifica della coerenza

 

Vi è coerenza.

 

G      Capacità lavorativa nell'attività svolta finora

 

Come aiuto domiciliare l'A. presenta una capacità lavorativa dello 0%.

 

H      Capacità lavorativa in un'attività adeguata

 

Come impiegata d'ufficio ed in attività rispettose dei limiti funzionali (risorse fisiche) descritte dal nostro consulente reumatologo, l'A. presenta una capacità lavorativa del 75%.

 

I        Motivazione della capacità e dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

 

Abbiamo integrato le limitazioni della capacità lavorativa dovute a patologia psichiatrica e reumatologica, in quanto entrambe considerano una riduzione di rendimento con maggior lentezza nello svolgimento dei compiti e la necessità di maggiori pause al bisogno.

 

I.1     Descrivere l'evoluzione della capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta

 

Come aiuto domiciliare l'A. presenta una capacità lavorativa dello 0% dall'ottobre 2016 (facciamo riferimento a documenti medici a disposizione, in particolare del Dr. med. __________) e continua.

Come fiorista e cameriera I'A. presenta una capacità lavorativa del 50% dal 25.9.2019 in avanti.

Come impiegata d'ufficio l'A. presenta una capacità lavorativa del 75% dal 25.9.2019 in avanti.

 

I.2     Descrivere l'evoluzione della capacità lavorativa nel tempo in un'attività adeguata

 

Come fiorista e cameriera l'A. presenta la seguente evoluzione della capacità lavorativa:

-   capacità lavorativa dello 0% dal 19.5.2017 fino al 18.8.2017 (per il primo intervento alla schiena);

-   capacità lavorativa del 50% dal 19.8.2017 al 4.4.2019 (capacità lavorativa per la problematica reumatologica e psichiatrica);

-   capacità lavorativa dello 0% dal 5.4.2019 fino al 24.9.2019 (per il secondo intervento alla schiena);

-   capacità lavorativa del 50% dal 25.9.2019 in avanti.

Come impiegata d'ufficio l'A. presenta la seguente evoluzione della capacità lavorativa:

-   capacità lavorativa dello 0% dal 19.5.2017 fino al 18.8.2017 (per il primo intervento alla schiena);

-   capacità lavorativa del 100% dal 19.8.2017 al novembre 2017 (capacità lavorativa per la problematica reumatologica);

-   capacità lavorativa del 50% dal novembre 2017 fino al 4.4.2019 (per la problematica psichiatrica);

-   capacità lavorativa dello 0% dal 5.4.2019 fino al 23.9.2019 (per il secondo intervento alla schiena);

-   capacità lavorativa del 75% dal 24.9.2019 in avanti (per la patologia psichiatrica).

A causa dell'intervento ginecologico del 14.6.2018 si può codificare una capacità lavorativa dello 0% durante 1 mese in ogni attività lavorativa.

 

L      Provvedimenti sanitari e terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa

 

È importante che I'A. continui la presa a carico psichiatrica.

 

M     Risposte a domande particolari

 

Economia domestica / Attività lucrativa a tempo parziale

Casi senza accertamento nell'economia domestica

 

Dal punto di vista medico, quali ripercussioni hanno i danni alla salute sulle seguenti attività?

 

-   pasti (pulire, pelare, sbucciare, cucinare, apparecchiare, effettuare la pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte)

 

    Nessuna limitazione.

 

-   pulizia e ordine dell'alloggio (riordinare, spolverare, passare l'aspirapolvere, lavare i pavimenti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare pulizie approfondite, curare le piante, il giardino e le aree adiacenti, eliminare i rifiuti) e cura di animali domestici

 

    L'A. è limitata nei lavori più pesanti che sono da delegare.

 

-   acquisti (acquisti quotidiani e spesa settimanale) ed altre commissioni (posta, assicurazioni, uffici pubblici)

 

Vi è una limitazione per il trasporto di oggetti molto pesanti (attività da delibare [ndr. recte: delegare]).

 

-   bucato e cura dei vestiti (lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

 

Vi è una lieve limitazione nel senso che questi lavori possono essere svolti dall'A., ma con tempi più lunghi rispetto ad una persona sana.

 

-   accudimento dei figli o di altri famigliari

 

    Nessuna limitazione.

 

-   quante ore a settimana sono ragionevolmente esigibili in un'attività adeguata essendo l'assicurata contemporaneamente impegnata nelle mansioni domestiche?

 

Tenendo conto di tutte le varie patologie I'A. può lavorare 8-8 ore e mezzo al giorno, ma con rendimento ridotto al 75%. (…)" (doc. AI 126/447-449)

 

                                         Nel complemento del 16 aprile 2020 (doc. AI 158/624-628) avuto riguardo al certificato medico 10 febbraio 2020 nel quale il dr. __________, specialista in psichiatria-psicoterapia, ha attestato che “(…) certifico di seguire ambulatoriamente la sopracitata paziente dal 2012 per una situazione psichica precaria con stati depressivo-ansiosi e psicotici, insorti nel periodo in cui lavorava presso gli uffici della disoccupazione di __________. Il programma occupazionale da lei seguito prevedeva un reinserimento nel mondo lavorativo con AFC di impiegata d'ufficio, da lei abbandonato nel 1980 per occuparsi a tempo pieno nell'educazione dei figli. La ripresa del suo lavoro nel 2011 si rivelò da subito problematico a causa di più fattori invalidanti (problemi di natura psichica, ecc.) che hanno impedito il proseguio dell'attività appresa. Le veniva quindi proposta nel 2012 una riqualifica quale aiuto domiciliare presso l'__________, dopo aver seguito i corsi CRS con relativo attestato. Alla luce di quanto esposto certifico che per motivi psichici (ricorrenti stati depressivi con scompensi psicotici) la paziente non è nemmeno più in grado di svolgere la sua attività quale impiegata d'ufficio. (…)” (doc. AI 144/607) i periti del __________ si sono confermati nella loro valutazione adducendo che “(…) abbiamo sottoposto il sopracitato certificato del Dr. med. __________ alla nostra consulente in psichiatria Dr.ssa med. __________ che così ha risposto: "Caro collega, dopo aver preso atto della nuova documentazione medica inviata dal Servizio Medico Regionale dell'Ufficio AI del Canton Ticino, rispondo alla richiesta di presa di posizione sul caso in oggetto. Il certificato medico del curante psichiatra, dr. med. __________, redatto in data 10.02.2020, riporta una serie di elementi anamnestici (relativi alla presa in carico specialistica nel 2012), ben anteriori la data della mia valutazione peritale e già in essa presi in esame nel paragrafo 3.1 relativo all'anamnesi lavorativa e psicopatologica. Non emergono, per contro, elementi clinici di novità rispetto al quadro da me osservato in data 12 e 23.09.2019, per cui le conclusioni della mia valutazione rimangono valide. Resto a disposizione per eventuali chiarimenti e saluto cordialmente". In conclusione non vi sono elementi nuovi tali da modificare la valutazione espressa nella perizia __________ del 14.11.2019 (l'A. è abile nella misura dello 0% come aiuto domiciliare dall'ottobre 2017 [ndr. recte: ottobre 2016; cfr. doc. AI 126/448 punto I.1], abile al 50% come fiorista e cameriera e del 75% come impiegata d'ufficio dal 25.9.2019). (…)” (doc. AI 158/625-626).

 

                                         La perizia pluridisciplinare 14 novembre 2019 del __________ (doc. AI 126/403-554), con complemento del 16 aprile 2020 (doc. AI 158/624-628), è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Gli specialisti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso di loro.

 

                                         I medici hanno esaminato approfonditamente l’evolversi dello stato di salute della ricorrente prendendo in considerazione tutta la documentazione medica prodotta dall’assicurata ed acquisita nel corso della procedura amministrativa.

 

                                         Al referto va attribuita piena forza probante.

 

                                         Le conclusioni sono del resto state confermate anche dal medico SMR dr. __________ nel rapporto finale del 15 novembre 2019 (doc. AI 127/555-558) e nell’“Annotazione per/da SMR” del 17 aprile 2020 (doc. AI 157/623).

 

                             2.12.   La ricorrente contesta le conclusioni peritali e del medico SMR, sostenendo che la riformazione in aiuto domiciliare si è resa necessaria perché “(…) nel 2012 il reinserimento professionale quale impiegata d’ufficio ordinato dall’URC, fallì dopo il mobbing subito come attestato nel certificato del medico psichiatra [ndr.: si riferisce al certificato medico 10 febbraio 2020 del dr. __________ sub doc. AI 144/607 = doc. A/6a] (…)” (I, pag. 3), così come risulterebbe anche dall’ulteriore certificato del 18 ottobre 2020, sempre del dr. __________, prodotto con il ricorso sub doc. A/14.

 

                                         Ora, il certificato medico 10 febbraio 2020 del dr. __________ (doc. AI 144/607 = doc. A/6a), come visto sopra, è stato sottoposto ai periti del __________ che si sono confermati nella loro valutazione visto il relativo complemento peritale 16 aprile 2020 (doc. AI 158/624-628) dal quale questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi.

                                         Nell’ulteriore certificato medico del 18 ottobre 2020 il dr. __________, a conferma del fatto che la sua paziente “(…) per motivi psichiatrici (ricorrenti stati depressivi con scompensi psicotici) non sia più in grado di svolgere la sua attività quale impiegata d'ufficio. (…)” (doc. A/14), ha solo addotto che “(…) anche la collega, Dr.ssa __________, nel suo rapporto peritale segnala: “… la remissione non completa dei sintomi ed i precedenti scompensi evidenziano una sottostante vulnerabilità, soprattutto in condizioni di aumentato stress, che rendono la prognosi più incerta e sul piano psichiatrico un recupero completo della C.L. poco probabile. Non vi sono evidenziati tentativi di amplificazione della sintomatologia. Vi è coerenza tra quanto riferito soggettivamente e quanto evidenziato obiettivamente”. (…)” (doc. A/14).

                                         La dr.ssa __________, nel consulto del 20 settembre 2019 (doc. AI 126/477-494) ritenute le seguenti capacità di risorse e problemi “(…) Descrizione di risorse e deficit - secondo schema MINl ICF - APP - 1. Rispetto delle regole: grado di disabilità assente. L'assicurata appare in grado di rispettare gli impegni presi anche se in situazioni nuove può provare una certa ansia e cercare un supporto esterno. 2. Organizzazione dei compiti: grado di disabilità assente. In base al riferito della giornata si evidenzia una buona strutturazione con conservazione della capacità di prevedere i tempi e le priorità per le varie mansioni. 3. Flessibilità: grado di disabilità lieve-moderato. A causa dei sintomi depressivo residuali, soprattutto la faticabilità, l'ansia prestazionale e la vulnerabilità allo stress sarebbe meno in grado di affrontare le diverse esigenze di un ambiente lavorativo. 4. Competenze: grado di disabilità lieve. È soprattutto a causa della percezione dei limiti sul piano fisico che l'assicurata non ritiene ai esser più in grado di svolgere la precedente mansione di assistente domiciliare. Per quanto attiene il suo campo di formazione si sente un po' insicura a causa del lungo periodo di assenza di pratica e della percezione di minor efficienza mentale. 5. Giudizio: grado di disabilità assente. L'esame di realtà è integro. 6. Persistenza: grado di disabilità lieve. Persiste un certo calo energetico e tendenza alla faticabilità. 7. Assertività: grado di disabilità assente. Non sussistono sintomi depressivi in grado di inficiare tale dimensione. 8. Contatto con gli altri: grado di disabilità assente. Presenta buone doti empatiche. 9. lntegrazione nel gruppo: grado di disabilità assente. In occasione dei precedenti scompensi vi era una tendenza al pensiero autoreferenziale che attualmente è assente. 10. Relazioni intime: grado di disabilità assente. Ha buone relazioni intra familiari ed amicali. 11. Attività spontanee: grado di disabilità assente. Si dedica a diverse attività nel tempo libero. 12. Cura di sé: grado di disabilità assente. L'assicurata è bene curata nell'aspetto e nell'igiene. 13. Mobilità: grado di disabilità assente. Guida la sua auto senza limitazioni. Le limitazioni funzionali individuate derivanti da sintomi depressivi residuali sono lievi-medie a carico di flessibilità, lievi a carico della persistenza e delle competenze. (…)” (doc. AI 126/492-493) , circa la capacità lavorativa nell’attività abituale ed adeguata, ha concluso che “(…) si ritiene che a causa di una sindrome depressiva, episodio depressivo di media gravita, in fase di remissione parziale stabile dal giugno 2019 presenti una CL del 75% (riduzione del rendimento) in ogni attività lucrativa. Per il pregresso si considera una CL ridotta del 50% in ogni attività lavorativa (diminuzione del rendimento) a decorrere dal novembre 2017, quando comincia l'attestazione di una patologia depressiva da parte del curante dr. med. __________. (…)” (doc. AI 126/493).

                                         Lo specialista curante dr. __________ si è in sostanza limitato ad esprimere una diversa valutazione che tuttavia non trova riscontro nelle conclusioni degli specialisti del __________ né, del resto, in nuove valide certificazioni prodotte ulteriormente.

                                         Considerata l’assenza di motivi per mettere in dubbio le suddette conclusioni a cui sono giunti i periti del __________, giova qui ricordare che il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.

                                         In questo senso, sempre avuto riguardo al certificato medico del 18 ottobre 2020 del dr. __________, questo Tribunale non può che confermare la valutazione del medico SMR dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che, nell’“Annotazione da SMR” dell’11 novembre 2020, ha concluso che “(…) ho preso visione del certificato del Dr. __________ del 18.10.2020, che ripercorre, in modo maggiormente approfondito rispetto al precedente documento del 10.02.2020, già visionato dai periti __________, la storia clinica dell'assicurata con anche un riferimento alla perizia allestita dalla Dr.ssa __________. Non emergono tuttavia elementi di novità rispetto al quadro noto e ampiamente valutato sia in perizia __________ sia in sede SMR. Le precedenti prese di posizione SMR sono confermate. (…)” (IV/1, la sottolineatura è del redattore).

 

                                         Ribadite altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001 consid. 2b)bb) confermata nella STF U 152/05 del 6 dicembre 2005 consid. 4.2; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni dello psichiatra curante non consentono pertanto di dipartirsi dalle conclusioni chiare e coerenti del __________ e del SMR.

 

                                         Pertanto, ritenuto che si fondano sulla perizia pluridisciplinare 14 novembre 2019 del __________ (perizia alla quale, lo si ribadisce, per quanto detto sopra va riconosciuta piena forza probatoria), le valutazioni formulate nel rapporto finale del 25 novembre 2019 dal medico SMR dr. __________ secondo le quali l’incapacità lavorativa sarebbe, nell’attività abituale del 100% dal 20.10.2015 continua e in un’attività adeguata come nelle mansioni consuete del 100% dal 20.10.2015 al 24.01.2016, del 50% dal 25.01.2016 al 18.05.2017, del 100% dal 19.05.2017 al 18.08.2017, del 50% dal 19.08.2017 al 14.06.2018, del 100% dal 15.06.2018 al 14.07.2018, del 50% dal 15.07.2018 al 04.04.2019, del 100% dal 05.04.2019 al 24.09.2019 e del 25% dal 25.09.2019 continua (cfr. doc. AI 127/556) vanno confermate.

 

                             2.13.   Quanto alla valutazione della capacità lavorativa quale casalinga (fermo restante la valutazione medico teorica dell’evoluzione nel tempo della capacità lavorativa nelle mansioni consuete già sopra confermata) va rilevato che l’assistente sociale, nel rapporto dell’“Inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica” del 14 gennaio 2020 (doc. AI 133/578-583), ha concluso per una percentuale d’invalidità del 25.5% (doc. AI 133/583). Detta valutazione a prescindere dal fatto che, come accennato (cfr. consid. 1.6), l’insorgente non l’ha contestata può essere fatta propria da questo Tribunale per le seguenti ragioni.

                                         Nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. L’assistente sociale ha debitamente motivato gli impedimenti riconosciuti nei diversi punti: pasti; pulizia e ordine dell’alloggio; acquisti e altre commissioni; bucato e cura vestiti (cfr. doc. AI 133/581-582) e ha indicato chi aiuta l’assicurata nei lavori che non può svolgere (cfr. doc. AI 133/583).

                                         Va infine ricordato che un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.16).

 

                             2.14.   Come accennato (cfr. consid. 2.9) spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

                                         Al riguardo va pure rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).

 

                                         Nella fattispecie concreta la consulente AI, nella valutazione 4 dicembre 2019 (doc. AI 132/573-577)) considerata la “Formazione scolastica ed esperienza professionale” e ritenuto lo “Stato di salute” , circa l’“Analisi della reintegrabilità e valutazione attività esigibili adeguate senza (ri)formazione specifica” si è così espressa:

 

" (…) Sulla base delle limitazioni date, vi sono attività esigibili, riconducibili alla categoria delle statistiche RSS svizzere in riferimento ad attività semplici e non qualificate.

A titolo puramente di esempio e non esaustivo, si possono citare le seguenti attività, che non necessitano di alcuna formazione e per le quali l'assicurato sarebbe direttamente reintegrabile in un mercato del lavoro in equilibrio:

 

-   Addetto qualità/imballaggio/confezione: professione da svolgersi prevalentemente in posizione seduta. Il mansionario nel settore orologiero comprende il controllo qualitativo, estetico, la lucidatura, satinatura, ... dei semilavorati. Si tratta di componenti di piccole dimensioni e le scatole non superano i 5 Kg, oltre a ciò raramente la manipolazione necessita di sollevarli al di sopra dei fianchi.

-   Addetto alla metallurgia meccanica nel settore industriale orologiero: la professione permette l'alternanza della postura al bisogno ed è prevalentemente sedentaria. Peso massimo e per brevi tragitti non superiore ai 5 kg e ausilio di carrelli.

-   Operaio generico nel settore della componentistica industriale: confezionamento di viti, bulloni e di tutta la componentistica necessaria al settore edile. Materiale di piccole dimensioni che non supera i 5 kg.

-   Venditore: in piccoli negozi, commerci o chioschi dove l'attività varia, suddivisa in momenti di riordino, esposizione prodotti, consulenza di vendita, incasso, ...

-   Impiegato amministrativo per compiti semplici: piccole attività d'ufficio come riordino di merce venduta, controllo di fatture, bolle di consegna, ... (…)" (doc. AI 132/576)

 

                                         Nella misura in cui la ricorrente adducendo che “(…) la mia intenzione non è di polemizzare, ma una domanda sorge spontanea, visto che le professioni per cui sono stata formata non sono più in grado di svolgere come descritto nel documento peritale, si potrebbe sapere cosa significa, l'ipotetico concetto "in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali"? Sono rattristata nell'apprendere che ora, le ipotesi si vogliano far passare per dati di fatto e valutarli come tali. Ovviamente i miei 62 anni non contano nulla per l'UAl, solo nel caso di un pagamento di una riformazione risulto essere troppo anziana? Non vi sembra ingiusto e discriminatorio questo modo di agire? Lascio a vuoi l’ardua sentenza. (…)” (VI) volesse contestare le attività indicate dalla consulente AI e una sua reintegrabilità nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età, va rilevato quanto segue.

 

                                         La giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già stabilito che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

                                         Secondo la giurisprudenza federale, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

                                         Si può, quindi, senz'altro ipotizzare senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività adeguate.

 

                                         Quanto alla reintegrabilità nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età a prescindere dal fatto che nemmeno l’insorgente l’esclude visto il calcolo, proposto nel ricorso e confermato nello scritto del 30 novembre 2020 (cfr. consid. 1.4 e 1.6), del confronto dei redditi che porterebbe ad un grado d’invalidità del 63% va qui innanzitutto rilevato che la questione è già stata oggetto di ampia disanima da parte di questo Tribunale nella STCA 32.2015.114 del 27 giugno 2016 confermata nella STCA 32.2018.213 del 28 settembre 2019 a cui qui si rimanda.

 

                                         Giova qui inoltre ricordare che, al consid. 4.1.2 della STF 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015, il TF ha riassunto la sua giurisprudenza, rilevando ad esempio che aveva ritenuto esigibile il cambiamento di attività per un assicurato di 62 anni e ¾ che poteva svolgere solo attività sedute o con frequenti cambiamenti di posizione ma che non aveva patologie alle estremità superiori, e che dunque poteva esercitare attività di sorveglianza. Anche per un 61enne che poteva esercitare solo attività leggere da seduto e che non era toccato nella motricità fine è stato esatto un cambiamento di professione. È invece stata negata la possibilità di cambiare attività ad un assicurato di 64 anni e 6 mesi che aveva difficoltà nella motricità fine, così come ad un assicurato 64enne che poteva esercitare un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un altro assicurato che si trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva esercitare solo al 50% un’attività leggera. Nel caso giudicato dal TF, l’Alta Corte ha confermato l’esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 63 anni e 6 mesi, era abile al 100% in attività leggera, doveva evitare di sollevare pesi sopra i 10 kg ed esercitare piuttosto attività dove potesse rimanere seduto, che parlava tedesco ed italiano e che aveva appreso a destreggiarsi anche con clienti esterni.

                                         Il TF, nella STF 9C_536/2015 del 21 marzo 2016, rilevato che al momento determinante l’assicurato poteva lavorare, prima del pensionamento, ancora 1 anno e 8 mesi, ha ritenuto esigibile, per l’insorgente, mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa ritenuto che dal punto di vista medico avrebbe potuto esercitare numerose attività leggere, ossia tutti i lavori per i quali non doveva sollevare pesi superiori ai 15 kg, con cambio frequente di posizione e tutte le attività dove non vi è necessità di usare la forza al di sopra delle spalle.

                                         Sempre il TF, nella STF 8C_117/2018 del 31 agosto 2018, ha ritenuto esigibile mettere a frutto la capacità lavorativa residua per un’assicurata, 62enne al momento determinante, completamente inabile nella sua precedente attività (attiva quale donna delle pulizie in hotel, cliniche e nella ristorazione), senza alcuna formazione professionale, e capace all’80% in attività confacenti al suo stato di salute. L’Alta Corte in quell’occasione non ha ritenuto determinante la circostanza che l’interessata aveva una capacità di concentrazione limitata e necessitava di numerose pause, così come che vi era una limitazione soggettiva delle prestazioni che in sostanza non permettevano una reintegrazione professionale (cfr. consid. 3.3.2). Il TF ha inoltre rammentato che gli ostacoli concernenti l’inesigibilità della capacità lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento sono elevati (cfr. consid. 3.3.4).

 

                                         Nel caso di specie il momento determinante ai sensi della DTF 138 V 457 in detta pronuncia l’Alta Corte ha stabilito che il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico è il 15 novembre 2019, quando il medico SMR ha allestito il rapporto finale (doc. AI 127/555-558) e, sulla base della perizia pluridisciplinare del __________ del 14 novembre 2019 (doc. AI 126/403-554), ha formulato la propria valutazione (confermata da questo Tribunale, cfr. consid. 2.12) circa l’evoluzione dell’incapacità lavorativa in un’attività adeguata.

                                         In quel momento l’insorgente aveva 61 anni e 4 mesi ed è stata considerata capace al lavoro in un’attività adeguata nella misura del 75% dal 25 settembre 2019 in avanti. Quanto alle limitazioni è stato ritenuto un limite di carico di 10 kg, sono inoltre state poste (già incluse nella valutazione) l’alternanza della postura al bisogno e la necessità di pause supplementari mentre non vi era nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione (cfr. il rapporto finale SMR del 15 novembre 2019 sub doc. AI 127/587).

 

                                         Dalla succitata valutazione 4 dicembre 2019 (doc. AI 132/573-577), quanto alla formazione scolastica e alle esperienze professionali, risulta che “(…) l'assicurata ha frequentato le scuole dell'obbligo, scuola di economia domestica, scuola di commercio con conseguimento del diploma e scuola CRS. Ha svolto lavori di ufficio e dal 01.02.2012 collaboratrice sanitaria al 80% presso __________. (…)” (doc. AI 132/573).

                                         Nel “Curriculum vitae” dell’11 giugno 2016 (doc. AI 12-42-50) l’insorgente, oltre alle precedenti diverse esperienze lavorative avute dal 1977 al 2011 (cfr. doc. AI 12/44-45), ha segnalato di disporre di un veicolo proprio di cui può disporne (cfr. doc. AI 12/42 punto 2.3), che l’italiano è la sua lingua madre e che dispone buone conoscenze di tedesco e francese e delle conoscenze in inglese e spagnolo (cfr. doc. AI 12/45), che ha buone conoscenze d’informatica (doc. AI 12/46) e, sotto le competenze personali e professionali, ha precisato: “(…) • Dotata di una forte empatia e comunicativa • Facilmente adattabile, positiva, creativa e sensibile • Gentile e disponibile verso gli altri • Sono una persona puntuale e precisa • Non ho ostacoli a lavorare, sia in gruppo che indipendentemente • Capace a motivare e delegare. (…)” (doc. AI 12/46).

 

                                         Alla luce della situazione concreta dell’assicurata, della giurisprudenza sopra esposta e degli ostacoli relativamente elevati concernenti l’inesigibilità della capacità lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento (vedi la succitata STF 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015), è dunque a giusta ragione che l’amministrazione viste anche le argomentazioni addotte con la risposta (cfr. consid. 1.5) e le “Osservazioni” dell’11 dicembre 2020 (cfr. consid. 1.7) sviluppate dall’Ufficio AI, che vanno qui confermate ha considerato la ricorrente integrabile nel mondo del lavoro in attività confacenti al suo stato di salute.

 

                             2.15.   Quanto alla valutazione economica questo Tribunale rileva quanto segue.

 

                          2.15.1.   Per quel che concerne il reddito da valido l’Ufficio AI, nell’“Annotazione per l’incarto” del 20 gennaio 2020 (doc. AI 134/584-587), ha rilevato che:

 

" (…) In assenza del danno alla salute ella avrebbe invece realizzato un reddito annuo lordo di Fr. 43'238.00 nell'anno 2016, quale ausiliaria CRS con grado d'occupazione dell'80% (reddito definito aggiornando all'anno 2016 il reddito conseguito nell'intero anno di lavoro svolto dall'assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute, ossia Fr. 42'947.65 lordi dal 01.10.2014 al 30.09.2015).

[…].

Dal 01.01.2018, con l'entrata in vigore della nuova ordinanza, il reddito che la persona assicurata potrebbe conseguire esercitando l'attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

Il reddito da valido di Fr. 43'238.00 (riferito ad un grado d'occupazione dell'80%) viene pertanto rapportato al 100% ed otteniamo Fr. 54'047.50 per l'anno 2016, che aggiornato all'anno 2018 da Fr. 54'525.20. (…)" (doc. AI 134/585)

 

                                         Detti importi non sono stati contestati dall’insorgente la ricorrente nel confronto dei redditi indicato nel proprio ricorso parte infatti da un reddito da valido di fr. 54'525.20 (cfr. I, pag. 3) e possono essere fatti propri dal TCA.

 

                          2.15.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido ricordato che per l’applicazione dei dati statistici l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006) vale quanto segue.

 

                                         La ricorrente, ammessa unicamente la capacità lavorativa del 50% in un’attività come cameriera o fiorista e in applicazione del CCNL della società albergatori Svizzera, giunge ad un reddito da invalido di fr. 20'502.-- che confrontato con quello da valido di fr. 54'525.20 darebbe un grado d’invalidità del 63% (cfr. I pag. 3 con doc. A/16 e VI).

 

                                         Nella fattispecie a prescindere dal fatto che la ricorrente non può essere seguita già solo per il fatto che così facendo non applica il metodo misto per il calcolo del grado d’invalidità in concreto applicabile (cfr. consid. 2.6, 2.7 e 2.8) , conformemente al principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e in virtù dello stesso egli deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, adattando la sua attività alle limitazioni derivanti dal problema alla salute, ove necessario anche in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pagg. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         In concreto, ribadito che l’insorgente va ritenuta reintegrabile in un’attività adeguata (cfr. consid. 2.14) e che anche la valutazione della capacità lavorativa nel tempo in una tale attività è stata confermata (cfr. consid. 2.12), questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dai redditi ipotetici da invalido così stabiliti dall’Ufficio AI in corretta applicazione dei dati statistici validi per attività semplici di tipo fisico o manuale. Redditi, questi, che permettono all’insorgente, in ossequio al suo obbligo, di ridurre al massimo lo scapito economico.

 

                          2.15.3.   Per il resto va fatto riferimento ai calcoli esposti nella decisione impugnata (cfr. doc. AI 165/640-643) rimasti incontestati.

                                         Infatti ciò porta il TCA a non verificare oltre i gradi di invalidità stabiliti dall’amministrazione (in questo senso cfr. le STCA 32.2019.200 del 16 giugno 2020 consid. 2.7; 32.2018.20 del 28 gennaio 2019 consid. 2.9; 32.2017.81 del 18 dicembre 2017 consid. 2.11.1; 32.2017.40 del 20 settembre 2017 consid. 2.6; 32.2016.137 del 23 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.122 del 10 maggio 2017 consid. 2.8; 32.2016.109 dell’8 maggio 2017 consid. 2.10; 32.2016.108 del 2 maggio 2017 consid. 2.9 e 32.2016.107 del 10 aprile 2017 consid. 2.6).

 

                             2.16.   Stante tutto quanto precede le decisioni impugnate vanno dunque confermate e il ricorso respinto.

 

                             2.17.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria, art. 83 LPGA), la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell'insorgente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti