Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2020.151

 

FC

Lugano

1° aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 novembre 2020 di

 

 

RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 13 ottobre 2020 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1959, nel giugno 2016 - adducendo problemi psichiatrici - ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1). Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici (comprensivi anche di un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica), con decisione del 13 novembre 2017, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni avendo stabilito un grado di impedimento nelle mansioni di casalinga e, di conseguenza, un grado di invalidità del 22%, insufficiente per la concessione di prestazioni (doc. AI 25). Avverso tale decisione è insorta con ricorso al TCA l’assicurata, contestando le conclusioni dell’amministrazione in merito alla qualifica di (sola) casalinga e sostenendo in sintesi di essere completamente inabile al lavoro (doc. I). Mediante pronuncia del 24 agosto 2018 il TCA ha accolto il gravame, annullato la decisione e, concordando almeno parzialmente con la proposta formulata dall’Ufficio AI nella risposta di causa, ha rinviato gli atti all’amministrazione affinché procedesse a “tutti gli accertamenti più opportuni finalizzati ad una nuova e completa valutazione in merito allo statuto da attribuire all’assicurata nonché all’impatto del danno alla salute sulla capacità lavorativa nell’attività precedentemente esercitata o altra idonea e come casalinga, mediante accertamenti medici, se necessario peritali, ed economici, se del caso una nuova inchiesta domiciliare”, e quindi, effettuate le necessarie valutazioni economiche, si pronunciasse nuovamente circa l’attribuzione di una rendita e/o a provvedimenti professionali (inc. 32.2017.214).

 

                               1.2.   L’amministrazione ha quindi proceduto ai necessari nuovi accertamenti (tra i quali una perizia multidisciplinare a cura del __________ e una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica), alla luce dei quali, con progetto del 3 agosto 2020 e, quindi, decisione del 13 ottobre 2020, ha nuovamente respinto la richiesta di prestazioni. Considerata l’assicurata quale salariata al 50% e casalinga per il restante 50%, l’amministrazione ha stabilito un grado di impedimento quale casalinga del 23% e quale salariata del 30%, e, in applicazione del metodo misto di calcolo del grado di invalidità, ha nuovamente rifiutato il diritto a prestazioni, considerato un grado d’invalidità complessivo del 27% e quindi non raggiungente il grado minimo di invalidità pensionabile del 40% (doc. C).

 

                               1.3.   Con tempestivo ricorso l’assicurata, rappresentata da RA 1, psicologo, ha postulato l’annullamento della decisione impugnata, contestando le conclusioni dell’amministrazione in merito alla sua capacità lavorativa così come le conclusioni circa il grado di impedimento nell’espletamento dei lavori domestici e chiedendo il riconoscimento di un grado d’invalidità di almeno l’80% (doc. I).

 

                               1.4.   Nella risposta del 9 dicembre 2020 l’Ufficio AI, riferendosi all’allegato complemento peritale del __________ del 4 dicembre 2020, ha confermato la correttezza della decisione (cfr. doc. VI).

 

                               1.5.   Il 18 dicembre 2020 lo psicologo RA 1 ha nuovamente ribadito le sue conclusioni circa le diagnosi poste e l’inabilità lavorativa (doc. VIII). Su tale certificazione ha preso posizione l’Ufficio AI con scritto 25 gennaio 2021 (corredato da una presa di posizione del __________, doc. XII/1) nel senso che la documentazione prodotta non apportava elementi utili a modificare le conclusioni della perizia (doc. XII). 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha nuovamente negato all’assicurata il diritto ad una rendita.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STF I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STF I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                               2.3.   Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché in simili condizioni l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

                                         Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

                                         In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

                                         L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.

                                         Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

                                         Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). Sono quindi escluse le attività del tempo libero (N. 3082 delle Direttive concernenti l'invalidità e la grande invalidità (CIGI), edite dall'UFAS, in vigore dal 2015 nel tenore in essere fino al 31 dicembre 2017). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

 

Nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l’art. 27 cpv. 1 OAI prevede che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di assicurati occupati nell'economia domestica s'intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l'assistenza ai familiari.

Il nuovo art. 27 cpv. 2 OAI stabilisce che per mansioni consuete secondo l'articolo 7 capoverso 2 LAI di membri di comunità di religiosi s'intende ogni attività svolta nella comunità.

                                         L’art. 27bis cpv. 3 OAI prevede che il calcolo del grado d’invalidità lucrativa è disciplinato dall’articolo 16 LPGA, secondo le modalità seguenti: il reddito che l’assicurato potrebbe conseguire esercitando l’attività lucrativa a tempo parziale se non fosse divenuto invalido è calcolato sulla base della stessa attività lucrativa esercitata a tempo pieno (lett. a); la perdita di guadagno percentuale è ponderata in funzione del grado d’occupazione che l’assicurato avrebbe se non fosse divenuto invalido (lett. b).

                                         Per l’art. 27bis cpv. 4 OAI per il calcolo del grado d’invalidità nell’ambito delle mansioni consuete viene determinata la quota percentuale che le limitazioni dell’assicurato rappresentano nello svolgimento delle mansioni consuete rispetto alla sua situazione se non fosse divenuto invalido. Questa quota viene ponderata in funzione della differenza tra il grado d’occupazione di cui al capoverso 3 lettera b e un’attività lucrativa esercitata a tempo pieno.

Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. Leuenberger – Maro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

Le nuove norme dell’Ordinanza hanno comportato la modifica della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) la quale, valida dal 1° gennaio 2015 e nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, ai NN. 3081 segg. spiega come deve procedere l’assistente sociale nella sua inchiesta domiciliare per calcolare il grado di invalidità in generale.

 

                                         Va infine rilevato che con lettera circolare AI n. 372 l’UFAS ha rammentato che “per tutte le prime richieste di prestazioni pendenti inoltrate prima del 1° luglio 2017, il diritto alla rendita fino al 31 dicembre 2017 verrà valutato in base al vecchio modello di calcolo e poi rivalutato in base al nuovo modello di calcolo con effetto dal 1° gennaio 2018.”

                                        

                               2.4.   Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

                                         Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TF in DTF 125 V 146.

                                         Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STF I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                         Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

                                         Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

 

                                         Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3). 

 

Come detto, il 1. gennaio 2018 sono entrati in vigore gli articoli 27 e 27bis cpv. 2-4 OAI nel loro nuovo tenore (cfr. RU N. 107 del 19 dicembre 2017, pagg. 7581-7582). Al riguardo, dal comunicato stampa del 1° dicembre 2017 dell’UFAS intitolato “Maggiore equità nel calcolo del grado d’invalidità dei lavoratori a tempo parziale”, risulta che “(…) il Consiglio federale introduce un nuovo modello di calcolo per determinare il grado d'invalidità dei lavoratori a tempo parziale, che contribuisce a migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro e soddisfa anche le richieste della Corte europea dei diritti dell'uomo. Nella sua seduta del 1° dicembre 2017, il Consiglio federale ha fissato l'entrata in vigore della relativa modifica d'ordinanza al 1° gennaio 2018. (…)”.

 

                               2.5.   Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190).

                                         Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STF I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.).

                                         Va ancora rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l'attività esercitata dall'assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STF del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 312-313; Blanc, op. cit., pag. 190-191).

 

                                         Nella presente fattispecie, a seguito del rinvio statuito dal TCA e degli accertamenti effettuati, in base ai dati forniti dall’assicurata, l’Ufficio AI ha considerato l’assicurata salariata al 50% e casalinga al restante 50%, e ha quindi applicato il metodo misto per il calcolo del grado di invalidità.

                                         Tale suddivisione non è stata contestata dalla ricorrente e il TCA, alla luce dei dati agli atti ed in particolare del suo percorso professionale, non ravvisa alcuna ragione per scostarsi da tale riparto, non emergendo alcun elemento o indizio indicante una diversa quota di ripartizione.

 

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

 

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).”

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster). Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

 

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grund-sätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

 

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Infine, in una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

                                         Infine, val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

 

                               2.7.   Nella fattispecie, l’Ufficio AI, successivamente al rinvio stabilito dal TCA, ha incaricato il __________ di eseguire una perizia pluridisciplinare. Dal referto datato 1. aprile 2020 (doc. AI 49) risulta che il __________ ha fatto capo a consultazioni specialistiche esterne di natura reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), psichiatrica (dr. __________) e internistica (dr. __________). Sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, i periti del __________ hanno posto le seguenti diagnosi:

 

" (…)

6.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

 

Diagnosi psichiatrica:

sindrome da attacchi di panico (ICD-10; F 41.0).

 

6.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

 

Diagnosi reumatologiche:

- fibromialgia di tipo primario;

- sindrome cervico-vertebrale e toraco-lombo vertebrale su leggere alterazioni statiche e possibili alterazioni di tipo degenerativo;

- stato dopo intervento chirurgico al gomito destro all'età di 40 anni per un'epicondilopatia radiale;

iniziale poliartrosi delle dita delle mani;

- periartropatia omero-scapolare tendinopatica alla spalla sinistra a carattere intercorrente.

 

Diagnosi neurologiche:

- stenosi asintomatica dell'arteria carotide interna destra di circa il 70-75%;

- due episodi con verosimile aura visiva emicranica senza cefalea.

 

Altre diagnosi internistiche:

- nota dislipidemia in trattamento farmacologico; tabagismo cronico.” (doc. AI 49, pag. 16-17)

 

                                         Riportate le singole conclusioni dei diversi specialisti, esclusa la valenza invalidante delle affezioni neurologiche, reumatologiche e internistiche, il __________ ha ritenuto data, a dipendenza delle sole problematiche psichiatriche, una capacità lavorativa del 70% nell’attività da ultimo svolta, così come in ogni attività adeguata, a decorrere dal giugno 2016 (inizio della presa a carico psichiatrica). Come casalinga invece l’assicurata era da considerare abile al 90%. Nessuna limitazione funzionale ascrivibile alle patologie somatiche è stata evidenziata, ma unicamente i limiti indicati dal perito psichiatra, il quale ha indicato che “il corteo ascrivibile alle diagnosi sopraelencate interferisce sulla performance lavorativa, sulla capacità di sopportare lo stress e sui tempi di recupero, sulla costanza degli obiettivi da perseguire e sulla capacità di tradurre in atto i propri propositi, con riduzione della caricabilità psichica e della resistenza” (doc. AI pag. 279).

                                         Queste conclusioni sono state confermate e avallate dal medico SMR nel Rapporto finale del 6 aprile 2020 (doc. AI 51).

                                         Fatta esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (cfr. rapporto del 27 luglio 2020, concludente per una limitazione complessiva del 23%, doc. AI 53), e interpellato il consulente professionale (doc. AI 58), l’amministrazione ha quindi reso il progetto di decisione del 3 agosto 2020, con il quale, ammesse le suindicate inabilità lavorative e un grado di impedimento nelle faccende casalinghe del 23%, posta la quota parte di attività salariata del 50% e come casalinga del 50%, e quindi i gradi di invalidità parziale del 15%  rispettivamente 11.5%, ha concluso per un grado di invalidità totale del 27%, insufficiente per la concessione di una prestazione (doc. AI 57).

                                         In fase di osservazioni l’assicurata ha fatto pervenire agli atti una certificazione del dr. __________, psichiatra, attestante la presenza di “Sindrome Schizotipica F21(ICD-10) e Sindrome da Attacchi di panico, grave F41.01 (ICD10)”, e rilevando che “nel corso degli anni il quadro psicopatologico si è cristallizzato con un "confinamento" quasi assoluto della paziente al suo domicilio”, con “un decadimento del quadro globale cognitivo con l'insorgenza di pensieri paranoidi, ruminazioni ossessive, eloquio scucito e con delle bizzarrie”, sintomatologia che a suo avviso era inconciliabile con la possibilità di una reintegrazione nel mondo professionale (doc. AI 62). L’amministrazione ha sottoposto la certificazione al __________, il quale, mediante complemento peritale del 5 ottobre 2020, interpellato il perito psichiatra dr. __________, ha concluso che sulla base di quanto descritto sopra dal nostro consulente, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata 1.4.2020 effettuata presso il __________ di __________” (doc. AI 66).

                                         Tale presa di posizione è stata pure condivisa dal SMR nell’annotazione del 6 ottobre 2020 (per il quale “come confermato dai periti con la loro presa di posizione del 06.10.2020, non sussistono elementi oggettivi che consentano di modificare la precedente presa di posizione dell'Ufficio”, doc. AI 65), ragione per cui l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 13 ottobre 2020, ha respinto la richiesta di prestazioni motivando come segue:

 

" (…)

Esito degli accertamenti:

A seguito della Sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA), datata 24 agosto 2018, abbiamo provveduto alla rivalutazione della sua richiesta di prestazioni Al inoltrata il 17 giugno 2016.

Tenuto conto delle sue dichiarazioni la pratica viene trattata quale salariata al 50% e casalinga al 50%, non più come casalinga nella misura del 100%.

 

Attività di salariata (50%):

Abbiamo sottoposto la documentazione medica acquisita in fase d'istruttoria al nostro Servizio Medico Regionale (SMR). Quest'ultimo ritiene giustificato riconoscere i seguenti periodi d'inabilità lavorativa, con relative percentuali:

Attività abituale:

- 30% dal giugno 2016

Attività adeguata:

- 30% dal giugno 2016

Visto che lei non avrebbe potuto meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua in attività alternative, si ritiene che alle inabilità lavorative succitate accertate nell'abituale professione corrisponda, dunque, un'incapacità lucrativa della medesima entità.

 

Attività di casalinga (50%):

Per quello che riguarda le limitazioni di casalinga facciamo riferimento all'inchiesta del 06 luglio 2020, dalla quale è emerso un impedimento pari al 23%.

Attività             Quota parte        Limitazione       Grado d'inv. parziale

casalinga          50%                      23%                                  11.5%

salariata            50%                      30%                                  15%

Grado d'invalidità                                                              26.5%  >27% 

 

La consulente in integrazione professionale non ritiene sia possibile attuare provvedimenti atti ad incrementare la capacità di guadagno, tuttavia, su esplicita richiesta scritta, si resta a disposizione per valutare l’eventuale diritto all’aiuto al collocamento.

 

Osservazioni al progetto:

Abbiamo preso atto del suo scritto del 07 agosto 2020 e del rapporto medico del Dr. med. __________ datato 31 agosto 2020. Abbiamo provveduto a sottoporre la nuova documentazione all'attenzione del Servizio Medico Regionale (SMR), il quale ha richiesto un complemento peritale al __________. Tenuto conto di quanto sopra si conferma che non sussistono elementi oggettivi che consentano di modificare le precedenti prese di posizione. Il progetto del 03 agosto 2020 viene quindi confermato.” (doc. AI 67)

 

                                         Di fronte al TCA l’assicurata ha contestato queste conclusioni sulla base di una serie di argomentazioni formulate dal suo psicologo curante dr. __________, sulle quali si è espresso il __________ mediante complemento peritale del 4 dicembre 2020, confermando le conclusioni della perizia del 1. aprile 2020 (doc. VI). Analogamente si è espresso il __________ anche sulla nuova attestazione del 18 dicembre 2020 del dr. __________ prodotta agli atti (doc. VIII e XII; cfr. nel dettaglio al consid. 2.10).

 

                               2.8.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                     

                               2.9.   Il TCA, chiamato a stabilire se, alla luce degli accertamenti effettuati a seguito del rinvio statuito con la STCA 32.2017.214, l’Ufficio AI abbia correttamente emanato una nuova decisione di rifiuto delle prestazioni, tutto ben considerato, ritiene che l’amministrazione a ragione ha concluso che la nuova documentazione medica acquisita non permetteva di oggettivare una diversa valutazione del caso.

 

                                         È bene ricordare che nell’ambito dell’evasione della domanda di prestazioni del giugno 2016 l’amministrazione aveva esaminato le certificazioni dello psichiatra curante dr. __________, per il quale, data una “Sindrome da attacchi di panico F41.0 e Sindrome schizotipica F21”, l’assicurata era completamente inabile al lavoro. L’inchiesta domiciliare fatta esperire il 30 gennaio 2017 aveva dal canto suo concluso per una limitazione complessiva del 22%, conclusione confermata dall’amministrazione dopo aver preso visione delle ulteriori osservazioni formulate dal dr. __________ il 20 giugno 2017, alla luce di quanto concluso dal medico SMR dr. __________ nell’annotazione del 25 ottobre 2017 (doc. AI 24). L’Ufficio AI aveva quindi respinto la richiesta di prestazioni con la decisione del 13 novembre 2017 (doc. AI 25), poi annullata dal TCA mediante la pronuncia del 24 agosto 2018 (inc. 32.2017.214).

 

                                         Nell’ambito del riesame dell’incarto dopo il rinvio stabilito dal TCA, l’Ufficio AI, valutato il certificato del curante dr. __________, ha fatto esperire una perizia multidisciplinare dal __________, il quale, nel referto del 1. aprile 2020, sulla base di consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), internistica (dr. __________) e neurologica (dr. __________), ha posto quale unica diagnosi invalidante quella di “Sindrome da attacchi di panico, ICD-10 F41.0”, oltre a quelle non invalidanti menzionate per esteso al consid. 2.7 e ha concluso che a dipendenza delle affezioni neurologiche, reumatologiche e internistiche non era rilevabile alcuna limitazione della capacità lavorativa, mentre che a causa dell’affezione psichiatrica l’assicurata era da considerare abile nella misura del 70% nell’attività finora svolta e in altre attività adeguate, e del 90% come casalinga, dal giugno 2016, ovvero dall’inizio della presa a carico psichiatrica (doc. AI 49).

                                        

                                         Ora, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici di cui al considerando precedente (cfr. anche consid. 2.6), questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del __________, i quali hanno compiutamente valutato, sino al momento della resa della decisione contestata – per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) – le affezioni di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che peraltro è stata anche confermata dal SMR nel rapporto finale del 6 aprile 2020 (doc. AI 51).

 

                                         In effetti, per quanto riguarda l’aspetto neurologico, l’assicurata è stata valutata dal dr. __________, il quale, dopo aver descritto l'anamnesi e lo stato neurologico ed il referto della documentazione radiografica, descrive la presenza, senza ripercussione sulla capacità lavorativa, di una stenosi asintomatica dell'arteria carotide interna destra di circa il 70-75% e due episodi con verosimile aura visiva emicranica senza cefalea. Egli ha tuttavia escluso la presenza di diagnosi neurologiche con ripercussione sulla capacità lavorativa, ritenuto come il disturbo visivo, verificatosi in febbraio 2019, corrispondesse ad una aura visiva emicranica senza cefalea, non comportanti ulteriori conseguenze diagnostiche o terapeutiche. Quanto alla stenosi dell'arteria carotide interna destra era da ritenersi effettivamente asintomatica. Sulla base di tali conclusioni egli ha escluso ripercussioni sulla capacità lavorativa o sull’attività di casalinga.

                                         Da tali approfondite conclusioni non vi è motivo di scostarsi, né del resto la ricorrente fa valere argomentazioni che possano metterle in discussione.

                                        

                                         Per quanto riguarda il piano internistico, l’assicurata è stata valutata dal dr. __________il quale, poste le diagnosi di nota dislipidemia in trattamento farmacologico; tabagismo cronico”, oltre a quelle reumatologiche, neurologiche e psichiatriche, ha escluso ogni influsso sulla capacità lavorativa. Anche da questa valutazione questo tribunale non può scostarsi ritenuto peraltro come la stessa sia rimasta incontestata.

                                        

                                         D’altra parte l’insorgente è stata  valutata, per quanto riguardava le problematiche reumatologiche, dal dr. __________il quale, dopo aver descritto l'anamnesi e lo stato clinico reumatologico dettagliato, ha descritto la presenza, senza ripercussione sulla capacità lavorativa, di una fibromialgia di tipo primario, di una sindrome cervico-vertebrale e toraco-lombovertebrale su leggere alterazioni statiche e possibili alterazioni di tipo degenerativo, stato dopo intervento chirurgico al gomito destro all'età di 40 anni per una epicondilopatia radiale, iniziale poliartrosi delle dita delle mani e una periartropatia omero-scapolare tendinopatica alla spalla sinistra, a carattere intercorrente. Secondo lo specialista non vi erano diagnosi dal punto di vista reumatologico con ripercussione sulla capacità lavorativa, sia nell'attività da ultimo esercitata, che in un'altra attività come pure come casalinga. Anche da tale valutazione, sulla quale del resto la ricorrente non si è minimamente espressa, non è possibile scostarsi.

 

                                         Infine, per quanto riguarda la sfera psichiatrica, l’assicurata è stata valutata dal dr. __________, il quale, dopo aver descritto l'anamnesi e le constatazioni obiettive sul piano psico-patologico, ha individuato la presenza, con ripercussione sulla capacità lavorativa, di una sindrome da attacchi di panico, rilevando che era in atto una presa a carico specialistica con cure che si erano svolte in conformità al quadro clinico presentato e avevano consentito di contenere la sintomatologia più acuta. Permanevano una sintomatologia ansiosa di fondo, con attacchi episodici che rendevano l’assicurata ancora più fragile e timorosa rispetto al futuro.

                                         Per quanto riferito alle ripercussioni sula capacità lavorativa il perito ha indicato che “il corteo ascrivibile alle diagnosi sopraelencate interferisce sulla performance lavorativa, sulla capacità di sopportare lo stress e sui tempi di recupero, sulla costanza degli obiettivi da perseguire e sulla capacità di tradurre in atto i propri propositi, con riduzione della caricabilità psichica e della resistenza” (doc. AI pag. 279).

                                         Sulla base di queste considerazioni lo specialista ha valutato il grado di capacità lavorativa, dal punto di vista psichiatrico, nella misura del 70% sia nell'attività da ultimo svolta che in altra attività e del 90% come casalinga.

                                         A tale valutazione, ben motivata, tratta sulla base di un approfondito esame clinico, che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, e nel rispetto dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche (cfr. al consid. 2.6. e 2.8), condivisa anche dal SMR nel rapporto finale del 6 aprile 2020 (doc. AI 51), questo giudice deve aderire. Il dr. __________, infatti, chiamato a stabilire la capacità lavorativa della ricorrente, dopo averla visitata, eseguiti gli esami più appropriati e studiata la documentazione agli atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa con la DTF 143 V 409 a tutte le malattie psichiche (cfr. al consid. 2.3 e 2.5).

                                        

                                         Alla luce di tali dettagliati consulti specialistici, il __________ ha, come anticipato, concluso per un’inabilità lavorativa del 30%, sia nell’ultima attività svolta sia in ogni altra attività adeguata e del 10% come casalinga, le limitazioni essendo da ascrivere unicamente alla sfera psichiatrica.

 

                             2.10.   A tali conclusioni, che, come detto, sono state confermate anche dal medico SMR (doc. AI 51), si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, le stesse non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia __________ e entro la data della decisione contestata, ribadito nuovamente che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

 

                                         Dalle ben motivate conclusioni della perizia __________ non è in effetti possibile innanzitutto scostarsi sulla base dello scritto 31 agosto 2020, prodotto in fase di osservazioni al progetto di decisione del 3 agosto 2020, con il quale il dr. __________, psichiatra curante, “in considerazione della mia approfondita conoscenza della situazione di salute della signora RI 1”, aveva contestato le conclusioni della perizia __________, facendo rilevare che malgrado l’assicurata seguisse con una buona compleance la terapia farmacologica e la psicoterapia individuale, non aveva potuto riprendere un lavoro neanche a tempo parziale. Poste le “severe patologie psichiatriche” di “Sindrome Schizotipica F21(ICD-10) e Sindrome da Attacchi di panico, grave F41.01 (ICD10)”, il curante rilevava:

 

“(…) Nel corso degli anni il quadro psicopatologico si è cristallizzato con un "confinamento" quasi assoluto della paziente al suo domicilio. Gli attacchi di panico sono frequenti nella sua quotidianità e riducono fortemente le relazioni e gli scambi con la società. Ho potuto constatare un decadimento del quadro globale cognitivo con l'insorgenza di pensieri paranoidi, ruminazioni ossessive, eloquio “scucito" e con delle bizzarrie.

A mio avviso questo tipo di sintomatologia è inconciliabile con la possibilità di una reintegrazione nel mondo professionale. Purtroppo l'evoluzione e la prognosi risultano negative con un'inabilità lavorativa completa. La continuazione delle cure psichiatriche dovrebbe evitare delle ricadute ansioso-depressive e conseguenti ricoveri in ambito stazionario.” (doc. AI 62)

 

                                         Tale certificazione è stata sottoposta al __________, il quale ha interpellato il dr. Passoni e con scritto 5 ottobre 2020 ha confermato le conclusioni peritali, affermando:

 

" (…) in riferimento alla perizia medica interdisciplinare datata 1.4.2020 effettuata presso il __________ di __________, il Servizio Medico Regionale ci ha inviato il rapporto medico del dr med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, a __________, del 31.8.2020, chiedendo di esprimerci in merito. Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione inviata al nostro consulente dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, a __________, che con il suo rapporto medico del 22.9.2020 ci ha fatto pervenire la sua presa di posizione, che riportiamo integralmente e con cui ci allineiamo.

Il Dr. med. __________ nel suo rapporto medico del 22.9.2020 scrive:

"in riferimento alla sua richiesta del I 5 settembre 2020, le confermo che la nuova documentazione fornita, non apporta nuove informazioni rilevanti, pertanto non modifica le conclusioni contenute nella perizia del mese di novembre 2019.

In particolare la diagnosi di Sindrome schizotipica suggerita come nuovo elemento, era già stata ampiamente approfondita ed esclusa nella precedente valutazione; risulta dunque improbabile un 'insorgenza all'età di 61 anni.

Inoltre nell'anamnesi non si rintraccia lo sviluppo tipico del disturbo schizotipico; nemmeno era stata mai diagnosticata in passato.

Dunque non ravvisando nuovi elementi diagnostici, né cambiamenti farmacologici importanti (ricordo che l'A. assumeva solamente un trattamento farmacologico a base di Temesta), ritengo che non sussistano le condizioni per una rivalutazione a breve-medio termine."

In conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dal nostro consulente, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata 1.4.2020 effettuata presso il __________ di __________.”(doc. AI 66)

 

                                         Ora, tali allegazioni, ben motivate ed espresse dagli specialisti che avevano già accuratamente valutato l’assicurata, che prendono attenta posizione sulla piuttosto generica certificazione dello psichiatra curante e sono state integralmente condivise anche dal SMR (cfr. Annotazione del 6 ottobre 2020, doc. AI 65), appaiono convincenti e meritano di essere confermate senza riserve.

 

                                         Nemmeno quanto allegato dallo psicologo RA 1 in sede di ricorso permette di concludere diversamente. Nella sua presa di posizione dell’11 novembre 2020 lo psicologo si è sostanzialmente dilungato nel ripercorrere e indagare le origini del disagio psicologico maturato dall’assicurata nel corso degli anni, in particolare a partire almeno dal 2008, individuandole nell’abuso di sostanze alcoliche, nella dolorosa separazione dal marito poi deceduto, dal soggiorno in __________ presso la figlia ed il genero, nella relazione affettiva molto problematica con il nuovo compagno iniziata attorno al 2005 e nel fallimento negli studi del figlio __________. A suo avviso tali eventi traumatici avevano infine portato l’assicurata alla prima importante crisi di panico nel 2014 e a quelle successive, con sempre maggior frequenza. Secondo lo psicologo andavano confermate le conclusioni diagnostiche e di inabilità totale dello psichiatra __________, a sostegno delle quali andavano elencati dei segni patologici presentati dall’assicurata (rallentamento delle capacità di linguaggio, ripetitività, confusione, lunghe pause, difficoltà nella ricerca di termini e di parole, rallentamento del pensiero, ruminazioni ossessive, idee a colorazione paranoica, difficoltà ad eseguire un calcolo banale, difficoltà nella comprensione di domande e consegne, difficoltà palesi di memoria a breve e lungo termine, l'aggravarsi della situazione famigliare, accentuata preoccupazione per il futuro del nipote, difficoltà a gestire i lavori domestici nei ritmi quotidiani,  accentuate preoccupazioni per la sua salute, per il suo futuro, per quello del figlio, per la sua incerta situazione finanziaria). In conclusione, in sostanza secondo lo psicologo curante la decisione andava riveduta nel senso che il grado AI andava fissato tra l'80% e il 100% (doc. I).

                                         Ora, come con pertinenza osservato dall’amministrazione, tale scritto, che si concentra essenzialmente nella descrizione della storia clinica dell’assicurata e nel tentativo di individuare le cause del disagio psichico di cui essa soffre - circostanze che peraltro hanno fatto accurato oggetto di esame nell’ambito della perizia __________ - non contiene elementi nuovi ed oggettivi che permettano di definire un’incapacità lavorativa maggiore rispetto a quanto valutato in sede peritale. Del resto, tale certificazione è stata sottoposta al __________, il quale con scritto 4 dicembre 2020, sulla base dell’allegata certificazione del perito dr. __________, ha confermato le conclusioni peritali nel senso che “la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata 1.4.2020 effettuata presso il __________ di __________” (doc. VI). Nella sua presa di posizione del 23 novembre 2020 il dr. __________ ha affermato:

 

" (…) In riferimento alla sua richiesta del 19.11.2020 le confermo che la nuova documentazione fornita, non apporta nuove informazioni rilevanti, pertanto non modifica le conclusioni contenute nella perizia del mese di novembre 2019.

In particolare ribadisco che la diagnosi di Sindrome schizotipica suggerita come nuovo elemento, era già stata ampiamente approfondita ed esclusa nella precedente valutazione; risulta dunque improbabile un'insorgenza all'età di 61 anni.

Inoltre nell'anamnesi non si rintraccia lo sviluppo tipico del disturbo schizotipico; nemmeno era stata mai diagnosticata in passato.

Supporre dei tratti di personalità patologici soggiacenti da tempo non è sufficiente per porre una diagnosi allo stato attuale.

Anche gli aspetti legati alla F41.0, soprattutto per ciò che concerne la gravità e la frequenza, in accordo con quanto scritto dallo psichiatra curante e dalle risultanze del mio esame, sono stati contemplati nella valutazione; evidentemente si giunge ad una ponderazione delle capacità professionali differente.

Dunque non ravvisando nuovi elementi psicopatologici, diagnostici, né cambiamenti farmacologici importanti (ricordo che l'A. assumeva solamente un trattamento farmacologico a base di temesta), ritengo che non sussistano le condizioni per una rivalutazione a breve-medio termine.” (doc. VI/1)

 

                                         Tali allegazioni, ben motivate ed espresse dallo specialista che aveva già accuratamente valutato l’assicurata, che prendono attenta posizione sulle affermazioni dello psicologo curante e sono state integralmente avallate e condivise anche dal __________, meritano di essere confermate senza riserve.

Del resto il perito del __________ ha con pertinenza osservato come il dr. __________ non segnalasse in sostanza alcun elemento psicopatologico, diagnostico nuovo né una modifica della farmacologia assunta all’assicurata, alla quale lo psichiatra curante aveva prescritto unicamente del Temesta. 

Quanto alla censura riguardante la diagnosi da porre, e in particolare se sia data anche quella di sindrome schizotipica F21 ICD 10, come sostenuto dallo psicologo curante, questo TCA ritiene convincenti le argomentazioni esposte dal perito del __________, che ha peraltro sottolineato come tale ipotesi diagnostica fosse in ogni modo stata approfondita in occasione della perizia del 1. aprile 2020, non senza ricordare altresì che secondo la giurisprudenza federale per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche, ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

                                         Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste.

                                        

                                         Né del resto permette di concludere diversamente l’ulteriore presa di posizione dello psicologo curante del 18 dicembre 2020, nel quale il dr. __________ ha ribadito quanto affermato nel ricorso, sottolineando di conoscere l’assicurata sin dal 2007. A suo avviso gli elementi elencati nel ricorso e gli episodi in esso contenuti, mostravano una coerenza per quanto riguardava la diagnosi di sindrome schizotipica espressa dal dr. __________, alla cui diagnosi lo psichiatra era giunto dopo oltre 4 anni nei quali egli aveva raccolto le informazioni comprovanti la formulazione di detta diagnosi. Ha infine sottolineato come a suo avviso l’assicurata avesse per un lungo periodo della sua vita coperto le sue reali difficoltà e la sua struttura di personalità grazie all'uso/abuso di sostanze alcoliche (doc. VIII).

 

                                         Tale scritto è stato nuovamente sottoposto al __________, il quale l’ha a sua volta fatto esaminare dal perito psichiatra dr. __________, il quale, con scritto 7 gennaio 2021 ha nuovamente affermato che “la documentazione fornita non apporta nuove informazioni rilevanti, pertanto non modifica le conclusioni contenute nella perizia del mese di novembre 2019 “(doc. XII/2). Di conseguenza il __________, nella sua presa di posizione del 20 gennaio 2021, ha concluso che “in conclusione, sulla base di quanto descritto sopra dal nostro consulente, la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare effettuata presso il __________ di __________” (doc. XII).

                                         Questo TCA deve aderire a tale conclusione ove si osservi come lo psicologo curante si limiti in sostanza a ribadire quanto in precedenza affermato e ad elencare nuovamente quelle che sarebbero per lui le circostanze di vita che hanno portato l’assicurata alle crisi di panico ed agli attuali problemi psichici senza tuttavia fornire elementi diversi o nuovi che permettano in qualche modo di far apparire errata o incompleta la valutazione psichica eseguita nell’ambito della perizia __________. Egli non si pronuncia del resto nemmeno circa la terapia medicamentosa, a base di Temesta, assunta dall’assicurata.

 

                                                      La ricorrente non ha prodotto altra documentazione che possa in qualche modo far apparire queste conclusioni errate o incomplete, o attestare una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione in ambito __________. La ricorrente ha in sostanza censurato le conclusioni dell’amministrazione sulla sua capacità lavorativa, omettendo tuttavia segnatamente di produrre una recente certificazione dello psichiatra che l’ha in cura, il quale peraltro avrebbe potuto e dovuto esprimersi con cognizione di causa circa le conclusioni tratte dal dr. __________ nella perizia del 1. aprile 2020 e nel successivo complemento del 5 ottobre 2020 rispettivamente addurre elementi idonei a metterne in dubbio la fondatezza. __________

                                        

Tramite il suo psicologo, l'insorgente si è quindi in sostanza limitata a contestare le conclusioni a cui sono giunti i periti del __________, e in particolare del perito psichiatra, nella perizia del 1. aprile 2020 che ha accertato una capacità lavorativa a suo dire non data. Ella non ha però saputo validamente comprovare le sue critiche e nemmeno un peggioramento dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale. La ricorrente si è quindi in sostanza limitata ad esporre le proprie valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive e contestare di conseguenza che la situazione dal punto di vista clinico, ossia oggettivo, sia differente.

 

Va osservato che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo lo stato di salute e la conseguente capacità lavorativa (cfr. STCA 32.2018.165 del 13 marzo 2019, consid. 2.6 con riferimenti).

 

                                         Ribadite altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni dello psicologo curante non consentono pertanto di dipartirsi dalle conclusioni chiare e coerenti del __________ e del SMR.

                                         Così stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V 465).

 

                                         Pertanto, visto quanto sopra, ritenuta la perizia __________ del 1. aprile 2020 - la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6. e 2.8) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante -, e i complementi del 5 ottobre 2020, 4 dicembre 2020 e 20 gennaio 2021, e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 13 ottobre 2020 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6, 126 V 360) che l’assicurata, a dipendenza delle affezioni psichiatriche di cui è portatrice, era da considerare, dal giugno 2016, inabile in misura del 30% in ogni attività e del 10% come casalinga. Le conclusioni della decisione contestata in merito all’inabilità lavorativa per la parte salariata vanno quindi confermate.

 

                                         Sia peraltro osservato che la perizia del __________ non ha omesso di approfondire la severità e la persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi dalla valutazione dei curanti.

                                         Sia peraltro ancora ricordato, che, richiamato quanto esposto ai consid. 2.6 e 2.8 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 143 V 409), la perizia del __________ e in particolare la valutazione del dr. __________, non ha applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si è limitata a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurata non sono resistenti alla terapia, ma ha verificato l’incapacità lavorativa della ricorrente sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.

                                                                                

                             2.11.   Dal lato economico, per quanto riguarda la parte salariata, nella decisione oggetto del presente ricorso l’amministrazione ha precisato che “visto che lei non avrebbe potuto meglio valorizzare la sua capacità lavorativa residua in attività alternative, si ritiene che alle inabilità lavorative succitate nell’abituale professione corrisponda, dunque, un’incapacità lucrativa della medesima entità” (cfr. doc. AI 67; cfr. al consid. 2.7).

                                         In altre parole, invece del consueto raffronto dei redditi, l’Ufficio AI ha applicato il cosiddetto raffronto percentuale (DTF 137 V 337 consid. 3.1.1 con riferimento a DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_627/2017 dell'11 dicembre 2017 consid. 4.2 con riferimenti; 9C_526/2017 del 14 novembre 2017 consid. 5.3; cfr. anche STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, 32.2016.68 del 28 agosto 2017).

                                         In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, p. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b; STCA del 21 marzo 1995 nella causa S. F., del 31 maggio 1995 nella causa E. D., del 7 giugno 1995 nella causa M. Z. e del 26 febbraio 1996 nella causa G).

 

                                         Pertanto, in applicazione del cosiddetto raffronto percentuale, che non è stato contestato dall’insorgente, l’amministrazione ha in sostanza considerato che il reddito da invalida che l’assicurata potrebbe conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua del 70% quale gerente nel settore della ristorazione, corrisponde al 70% del reddito realizzabile senza il danno alla salute nella medesima professione per un grado di invalidità del 30%.

                                         Il TCA ritiene corretto tale modo di procedere, che come detto è rimasto incontestato, non reputando che vi siano ragioni per calcolare differentemente il grado di invalidità per la parte salariata.

 

Per quanto riguarda al riferimento fatto dallo psicologo curante nel suo ricorso all’età non più giovane dell’assicurata, la quale è nata il 2 settembre 1959, e al fatto che ella si avvicina ormai all’età di pensionamento, a tal proposito occorre ricordare che sebbene l'età avanzata venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti).

Per quel che concerne l’età, va ricordato che, precisando la sua giurisprudenza, il TF in una pronuncia del 25 ottobre 2012 ha statuito che il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) sul mercato del lavoro generale ed equilibrato di un assicurato in età avanzata deve essere esaminata è quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale o completa) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (DTF 138 V 457 consid. 3.3).

 

Nel caso che ci occupa, come visto, dal giugno 2016 l’assicurata è ritenuta abile al 70% nell’attività abituale così come in ogni altra attività lavorativa. Essendo nata nel settembre 1959, in quel momento essa aveva 57 anni.

Premesso quanto sopra, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STF I 401/01 del 4 aprile 2002; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107; I 376/05 del 5 agosto 2005; cfr. anche marg. 3050.1 della circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità (CIGI)).

A tal riguardo, nella STF I 293/05 del 17 luglio 2006 il TF ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia (sempre in merito alla reintegrabilità nel mondo del lavoro avuto riguardo all’età vedi anche STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, I 359/2006 del 22 giugno 2007, la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010; cfr. anche le STCA 32.2015.114 del 27 giugno 2016 e 32.2018.106 del 13 dicembre 2018; cfr. anche le STF 8C_892/2017 del 23 agosto 2018 e 8C_117/2018 del 31 agosto 2018 in cui il TF ha confermato l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62 anni ed era abile all'80% in attività adeguate) .

 

Ritornando alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo TCA ritiene che l’assicurata possa mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro, considerato che al momento determinate della presente valutazione essa aveva ancora davanti a sé diversi anni prima del pensionamento. Non va peraltro dimenticato che essa presenta ancora una capacità lavorativa del 70% nella sua attività così come in ogni attività idonea.

Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa nell’attività abituale o in altra attività professionale.

 

                             2.12.   Per quanto concerne l’attività di casalinga, come è stato esposto, l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le singole attività ancora accessibili al richiedente la rendita AI con i lavori che può eseguire una persona sana (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

 

                          2.12.1.   Nella Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, l'UFAS ha previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

 

                                         In particolare la cifra 3087 CIGI prevede:

 

" Di regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

 

Attività

Massimo %

1. Pasti (pulire/pelare/sbucciare, cucinare, apparec-

    chiare, effettuare la pulizia quotidiana della   

    cucina, gestire le scorte)

                50

2. Pulizia e ordine dell’alloggio (riordinare, spol-

    verare, passare l’aspirapolvere, lavare i pavi-

    menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effet-

    tuare pulizie approfondite, curare le piante, il  

    giardino e le aree adiacenti, eliminare i rifiuti) e

    cura di animali domestici

                40

3. Acquisti (acquisti quotidiani e spesa settimana-

    le) e altre commissioni (posta, assicurazioni,

    uffici pubblici)

               10

4. Bucato e cura dei vestiti

    (lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare, ram-

    mendare, pulire le scarpe

               20

5. Cura e assistenza ai figli e/o ai familiari*

               50

 

                                         (Cfr. anche le cifre 3088, 3089 e 3090 CIGI)

                                        

                                         Va poi rilevato che il TF ha già avuto modo di stabilire che – in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag. 235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STF I 102/00 del 22 agosto 2001, consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STF I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

                                         Il TF, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1 della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

                                         Se, tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva (Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pag. 211; RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

                                         L’Alta Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF 8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STF I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Con riferimento agli assicurati che sono portatori di affezioni psichiche, nella sentenza 9C_201/2011 del 5 settembre 2011, parzialmente pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 19 pag. 86, il TF ha ribadito che, di massima, alla perizia specialistica in ambito psichiatrico occorre dare maggiore valenza rispetto all’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, giacché per l’assistente sociale è più difficile valutare le limitazioni derivanti dalla patologia psichica (cfr. STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.14).

 

                          2.12.2.   In concreto, in sede della valutazione effettuata nell’ambito dell’istruttoria che ha preceduto la resa della decisione del 13 novembre 2017, l’assistente sociale, stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive CIGI (attribuendo un valore complessivo del 100% all’insieme dei lavori abituali dell’assicurata nell’ambito dell’economia domestica) e fissati gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, nell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 30 gennaio/9 febbraio 2017 aveva stabilito una limitazione complessiva del 22%.

                                         Tali risultanze, fatte proprie dall’amministrazione in sede della menzionata decisione di diniego, erano rimaste incontestate.

                                        

                                         A seguito del rinvio stabilito dal TCA con la pronuncia di rinvio del 24 agosto 2018, l’amministrazione ha fatto esperire una nuova inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica. Come espressamente precisato dall’assistente sociale che si è occupata dell’inchiesta, in tale nuova inchiesta è stata aggiornata la tabella di valutazione degli impedimenti in ambito domestico applicando i nuovi parametri indicati al marg. 3087 della CIGI applicabile dal 1. 2018 (doc. AI pag. 297). La stessa, eseguita il 6 luglio 2020 e sfociata nel rapporto del 27 luglio 2020, tenendo conto delle conclusioni esposte nella perizia del __________ del 1. aprile 2020 e nel rapporto finale del SMR del 6 aprile 2020 (che valutavano, dal profilo medico-teorico, la percentuale di impedimenti in ambito domestico nella misura del 10%; doc. AI 49 e 51) e riproducendo anche le constatazioni di cui alla precedente inchiesta domiciliare del 30 gennaio 2014, ha stabilito quanto segue (cfr. doc. AI 53):

 

" (…)

5.   ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

 

5.1 Pasti

 

Pulire/pelare/sbuccia-re, cucinare, apparec- chiare, effettuare la  pulizia quotidiana della cucina, gestire le scorte

importanza assegnata

 

 40%

percentuale degli impedimenti

 

20%

percentuale di invalidità

 

 8%

 

Dichiarazioni inchiesta eseguita il 31.01.2017

L'assicurata dichiara di riuscire sempre a cucinare e a risistemare la cucina. In passato si occupava in un unico momento delle pulizie stagionali degli armadietti, ora fa poco alla volta a seconda di come si sente. Afferma che quando inizia a sentirsi agitata, abbandona l'attività e cerca di controllare il proprio respiro per riuscire a calmarsi. Si sente meno efficiente e più rallentata dopo l'insorgenza del danno alla salute. Le attività di pulizia sono inoltre svolte meno frequentemente rispetto a un tempo.

 

Dichiarazioni aggiuntive inchiesta del 06.07.2020

L'assicurata dichiara di riuscire tutt'oggi a cucinare piatti semplici e a risistemare la cucina senza rimandare l'attività. Riconferma un rallentamento esecutivo, difficoltà di concentrazione e memoria con episodi di agitazione, in tali occasioni sospende l'attività e cerca di rilassarsi controllando la respirazione. Il figlio e la nuora, che abitano nelle strette vicinanze, circa cinque volte a settimana, per alleggerirla, le portano qualcosa di pronto.

Si riconferma la percentuale proposta, la perizia pluridisciplinare non fornisce limitazioni funzionali tali da giustificare un aumento della percentuale proposta.

 

5.2 Pulizia o ordine dell’alloggio

 

Riordinare, spolvera- re, passare l’aspira- polvere, lavare i pavi- menti, pulire il bagno, cambiare le lenzuola, effettuare pulizie ap- profondite, curare le piante, il giardino e le aree adiacenti, elimi- nare i rifiuti e cura di animali domestici

importanza assegnata

 

35%

percentuale degli impedimenti

 

20%

percentuale di invalidità

 

7%

 

Dichiarazioni inchiesta eseguita 11 31.01.2017

La signora RI 1 riesce a garantire con regolarità le pulizie di casa, rispetto al passato ammette di aver diminuito il ritmo e l'intensità. Pulisce il pavimento, passa l'aspirapolvere, si occupa delle pulizie dei bagni, spolvera, cambia le lenzuola alternando l'attività a momenti di riposo. Suddivide la pulizia su più giorni e se ne occupa nei momenti di maggior benessere, capita che venga sopraffatta dall'ansia e dalle preoccupazioni in questi casi si ferma e cerca di calmarsi. Lamenta inoltre dolori alla schiena dopo aver svolto le pulizie più impegnative. L'assicurata si occupa altresì delle pulizie stagionali della casa e del lavaggio di vetri e tende. Il figlio collabora su richiesta.

 

Dichiarazioni aggiuntive inchiesta del 06.07.2020

La signora RI 1 riesce ancora a garantire con regolarità le pulizie superficiali della casa, rispetto al passato ammette di aver diminuito il ritmo e l'intensità e necessità di più pause. A causa della riduzione della muscolatura e dei dolori alla colonna vertebrale, una volta a settimana, un'amica la sostituisce nelle pulizie pesanti (aspirapolvere, mocio, cambio delle lenzuola, vetri e pulizie stagionali).

Si occupa di persona della cura dei due gatti. Il trasporto dei rifiuti è delegato al figlio.

La percentuale proposta tiene conto della ridotta capacità di sopportare lo stress. I periti non evidenziano limitazioni fisiche tali da giustificare una delega delle pulizie settimanali. Si riconferma pertanto la percentuale d'impedimento del 20%.

 

5.3 Acquisti e altre commissioni

 

Acquisti quotidiani, spesa settimanale e posta, assicurazioni, uffici pubblici

importanza assegnata

 

10%

percentuale degli impedimenti

 

50%

percentuale di invalidità

 

 5%

 

Dichiarazioni inchiesta eseguita il 31.01.2017

La signora RI 1 è munita del permesso di guida e possiede un'automobile propria, circa una volta a settimana, a dipendenza di come si sente, si sposta alla __________ di __________ per fare la spesa. Gli acquisti sono fatti sempre nello stesso negozio. A pochi passi dalla sua abitazione presente un grande supermercato ma spiega di non riuscire a servirsene a causa della folla e degli spazi molto grandi che la fanno sentire male. È infastidita dalla gente, dalla coda alla cassa, dai rumori e dalla confusione. Capita che rientri a casa senza aver fatto spesa a causa dell'insorgere di paure dovute all'eccessiva confusione presente. Le uscite a piedi richiedono un grande sforzo per controllare l'angoscia, è facilitata dall'uso della macchina ma si sposta solo su tragitti brevi e conosciuti e negli orari meno trafficati. Si occupa personalmente della propria gestione burocratica-amministrativa eseguendo i pagamenti in posta. Anche in quest'ambito fatica a frequentare l'ufficio postale.

 

Dichiarazioni aggiuntive inchiesta del 06.07.2020

A colloquio viene riconfermato quanto sopra descritto. La signora RI 1 aggiunge che negli ultimi mesi, a causa della pandemia, è stato soprattutto il figlio a occuparsi delle spese e dei pagamenti.

 

Si riconferma la percentuale proposta in passato, dalla perizia pluridisciplinare non emergono nuovi limiti funzionali tali da giustificare un aumento della percentuale assegnata.

 

5.4 Bucato e cura vestiti

 

Lavare, stendere e ritirare il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe

importanza assegnata

 

15%

percentuale degli impedimenti

 

20%

percentuale di invalidità

 

3%

 

Dichiarazioni inchiesta eseguita il 31.01.2017

La signora RI 1 si serve della lavanderia in comune che può utilizzare un pomeriggio a settimana. Ci sono periodi nei quali fa fatica a uscire dal proprio appartamento per raggiungere la lavanderia al piano inferiore. Riferisce che talvolta è "bloccata dalle paure" e non riesce a uscire dalla porta di casa, rimanda quindi il bucato al prossimo turno libero. Afferma di riuscire generalmente a occuparsi del bucato una volta a settimana senza accumulare carichi eccessivi. Stira lo stretto necessario, riesce a farlo solo nei momenti migliori. L'assicurata continua a dedicarsi con piacere a piccoli lavori a maglia per i nipotini.

 

Dichiarazioni aggiuntive inchiesta del 06.07.2020

Esegue ancora il bucato nella lavanderia condominiale ogni quindici giorni ma, "per comodità e per risparmiare", porta parte del bucato al figlio che ha a disposizione una lavatrice privata. Si occupa di persona di piegare il bucato, si fa aiutare per le lenzuola. Lo stiro non viene più eseguito, le difficoltà descritte sono ricondotte ai dolori presenti alla schiena.

 

La perizia pluridisciplinare non segnala nuovi limiti funzionali, si riconferma pertanto un impedimento del 20%. La percentuale proposta tiene conto della ridotta capacità di sopportare lo stress, della necessità di maggiori tempi di recupero e della riduzione della resistenza psichica. I periti non evidenziano limitazioni funzionali causati dalle patologie somatiche.

 

Valutazione dell'assistente sociale

 

totale delle attività

 100%

percentuale di invalidità

   23%

 

n  Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità, l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di lavoro per settimana e salario orario versato

 

Amica, nuora e figlio.

 

OSSERVAZIONI PERSONAL! DELL'ASSISTENTE SOCIALE

 

Nella nuova inchiesta è stata aggiornata la tabella di valutazione degli impedimenti in ambito domestico applicando i nuovi parametri indicati al marg. 3087 della CIGI applicabile dal 1.2018.” (doc. AI 53)

                          2.12.3.   Sulla base degli accertamenti esperiti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 23%.

                                         L’assicurata ha vagamente contestato tale percentuale di invalidità, non censurando espressamente e puntualmente la valutazione dell’assistente sociale, ma limitandosi ad affermare genericamente che “in relazione a quest'ultimo (lo stress) è altresì importante sottolineare che i lavori domestici e, in genere, l'occupazione come casalinga - nel caso specifico della Signora in questione - non sembrano essere aderenti al grado impedimento (23%) riscontrato e, quindi, ad una invalidità situata al 11.5%, considerando che i lavori domestici non vengono svolti sempre in modo regolare e quotidiano, ma sono altrettanto assoggettati ai momenti in cui la Signora RI 1 si sente meglio o non si sente messa sotto pressione” (doc. I, pag. 5).

 

                                         Innanzitutto va sottolineato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI), attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Questo aspetto non è, del resto, stato specificatamente contestato.

                                         In secondo luogo occorre prendere in considerazione l’aiuto dei familiari nelle faccende domestiche (e meglio un’amica, la nuora e il figlio). A questo proposito va evidenziato come l’insorgente non ha contestato di aver lei stessa delegato alcune attività ad un’amica, alla nuora e al figlio.

                                         Nei casi come quello in esame occorre in effetti tenere conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione famigliare  consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC; Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della collaborazione dei famigliari, in particolare del figlio (cfr. anche DTF 133 V 504 consid. 4.2; 115 V 53, 114 V 285 consid. 3; STF I 407/92 e I 35/00; STCA 32.2019.189 del 14 ottobre 2019, consid. 2.16).

                                                                                                                        

                                         Stanti le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale, che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili e compatibili con quanto accertato in sede medica dal __________ e dal medico SMR, i quali hanno peraltro fissato un’inabilità medico-teorica come casalinga del 10% e, quindi, sensibilmente inferiore a quella stabilita dall’assistente sociale (cfr. doc. AI 49 e 51; cfr. sopra al consid. 2.7; cfr. anche DTF 128 V 93; cfr. anche STF 9C_568/2017 dell’11 gennaio 2018; 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 4.1; STCA 32.2018.209 del 14 ottobre 2019, consid. 2.15).

Stante quanto precede la censura sollevata dalla ricorrente, in modo assai generico e che non indicando in alcun modo in che mansione e in che misura le limitazioni sarebbero maggiori, in merito alle conclusioni dell’assistente sociale, va respinta.  

 

                                         Pertanto la valutazione di cui all’inchiesta del 6 luglio 2020, che ha concluso per tasso complessivo di impedimento del 23% per l’attività di casalinga, ed è stata eseguita da una persona esperta, va confermata, non essendoci motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente errato.

                                        

                             2.13.   Quanto quindi alla definizione del grado di invalidità globale, visto quanto sopra, in corretta applicazione del metodo misto (cfr. consid. 2,3 e 2.4), viste le quote parti tra attività salariata (50%) e mansioni casalinghe (50%), tenuto conto di un’invalidità quale salariata del 15% (capacità lavorativa del 30% in ogni attività adeguata; cfr. consid. 2.11) ed una limitazione del 23% quale casalinga (cfr. consid. 2.12), il grado d’invalidità globale è del 26.5%, arrotondato al 27% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 (0.50 x 30% + 0.50 x 23%).

                                         In queste condizioni, rettamente l’Ufficio AI ha (nuovamente) respinto la domanda di prestazioni.

                                         Ne consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.

 

                             2.14.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2020 e applicabile nel caso di specie (cfr. art. 83 Disp. trans. LPGA), la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Stante l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-  sono poste a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma della ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti