Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2020.152

 

cs

Lugano

1° marzo 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 novembre 2020 di

 

 

RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 ottobre 2020 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1975, nel corso del mese di ottobre 2015 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI, respinta il 9 gennaio 2017 (doc. 53 incarto AI).

 

                               1.2.   Nel corso del mese di aprile 2018 l’assicurata ha presentato una nuova domanda (doc. 57-59 incarto AI).

 

                               1.3.   Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari, tra i quali l’allestimento di una perizia psichiatrica ad opera del __________, redatta il 12 giugno 2020 (doc. 116 incarto AI), con decisione del 22 ottobre 2020 (doc. B), preavvisata dal progetto del 4 luglio 2019 (doc. 92 incarto AI), l’UAI ha respinto la domanda.

 

                               1.4.   RI 1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale di essere posta al beneficio di una rendita intera dal 1° aprile 2018 ed in via subordinata il rinvio degli atti all’UAI per nuovi accertamenti (doc. I). Contestualmente ha domandato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

                                         L’insorgente contesta sia l’aspetto medico, allegando un referto del 20 novembre 2020 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, sia il raffronto dei redditi, domandando l’applicazione della Tabella TA7, chiedendo un’ulteriore riduzione del 5% a causa delle gravi limitazioni di cui è affetta e sostenendo che il salario teorico da invalida non è stato determinato correttamente dall’amministrazione poiché il salario da valida comunicato dalla __________ il 19 ottobre 2020 è calcolato su 160 ore al mese.

 

                               1.5.   Con risposta del 18 dicembre 2020, cui ha allegato la presa di posizione del 3 dicembre 2020 del __________, l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).

 

                               1.6.   Il 23 dicembre 2020 la ricorrente ha ritirato la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. IX) e l’8 gennaio 2021 si è espressa in merito alle osservazioni del __________, contestandole (doc. X). Il 26 gennaio 2021 l’amministrazione si è riconfermata nella richiesta di reiezione del ricorso (doc. XIII).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

 

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).                                       

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.2.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                               2.3.   In concreto l’UAI, al fine di stabilire lo stato di salute della ricorrente, ha fatto allestire una perizia psichiatrica ad opera del dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, certificato SIM, medico aggiunto __________, redatta il 12 giugno 2020 (pag. 498-513 incarto AI).

 

                                         Il dr. med. __________, riassunti gli atti, descritta l’anamnesi, i sintomi soggettivi, l’esame clinico secondo AMDP-System, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome depressiva ricorrente episodio di media gravità ad andamento cronico (F33.1) e sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4).

 

                                         Il perito ha affermato:

 

" (…) La Dr.ssa __________, nella sua perizia del settembre 2016, pur riconoscendo la presenza di una sindrome depressiva ricorrente apprezzava una remissione dall’ultimo episodio depressivo di grado medio: nonostante ciò, in considerazione della fragilizzazione del quadro clinico, riteneva che vi fosse una riduzione della CL nella misura di un 20% intesa come rendimento ridotto.

Nella sua valutazione SMR del marzo 2019, il Dr. __________ prendeva atto del soddisfacimento del criterio temporale e di pervasività per diagnosticare (cosa non accaduta in precedenza nonostante la presenza di sintomatologia algica) un disturbo somatoforme e, a partire dal ricovero alla __________ del luglio 2017, il ripresentarsi e persistere di un episodio depressivo di media gravità, che da allora, risulta sostanzialmente invariato. Il dr. __________ riteneva che per la patologia psichiatrica vi fosse una CL residua del 50%. Il quadro è sostanzialmente invariato da allora come dimostra anche l’invarianza della farmacoterapia che l’assicurata assumerebbe regolarmente e che allora era in fase di modifica con shift da Venlafaxina. Già la Dr.ssa __________ segnalava nel settembre 2016 una fluttuazione della sintomatologia e l’impressione soggettiva da parte dell’assicurata di un maggior deficit cognitivo; tutto ciò si conferma anche ad oggi, insieme ad una posizione regressiva assunta sempre più dall’assicurata, favorita anche dalla persistenza dell’episodio depressivo ma che la conduce ad un vissuto soggettivo di maggiore invalidazione rispetto a quanto obiettivabile al Mini- ICF, il cui raffronto viene fatto con l’unico disponibile agli atti che è quello redatto dalla Dr.ssa __________.

(…).

Anche se le diagnosi poste dal Dr. __________ e dal curante sono pienamente confermabili, si deve sottolineare come l’assicurata presenti una percezione soggettiva di disfunzionamento più rilevante e come contemporaneamente ci siano segni che inducono a ritenere che la componente abulica e apatica non siano così rappresentate.

Il quadro, pur coerente e consistente, non rende plausibile che una disfunzione al massimo moderata delle varie dimensioni indagate al Mini-ICF. (…)” (pag. 511 incarto AI)

 

                                         Circa la capacità lavorativa, il perito ha affermato che dopo i due ricoveri che hanno comportato una incapacità lavorativa completa da luglio a dicembre 2017, il quadro è sostanzialmente invariato e comporta una riduzione del rendimento del 50% in ogni attività. Il dr. med. __________ ha precisato che il peggioramento rispetto a gennaio 2017 è dovuto alla presenza di un episodio depressivo di grado medio ad andamento cronico e di un disturbo da dolore somatoforme che hanno entrambi ripercussione sulla capacità lavorativa nella misura totale del 50% (riduzione del rendimento; pag. 512-513 incarto AI).

 

                                         Il 2 luglio 2020 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato il contenuto della perizia (pag. 518-523 incarto AI).

 

                                         Pendente causa la ricorrente ha prodotto un referto del 20 novembre 2020 del curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il quale ha affermato:

 

" (…) Confermo di avere ricevuto copia dell’Incarto AI, Bellinzona e da lei il Rapporto del __________ così come il rapporto finale SMR, da me letti.

Redigo questo mio rapporto secondo scienza e coscienza, meramente nell’interesse clinico della mia paziente a margine.

Conosco la paziente dal mese di maggio dell’anno 2018, la presa a carico psichiatrico-psicoterapeutica è avvenuta regolarmente e ne è prevista la continuazione.

Con piena convinzione valuto che la capacità lavorativa della paziente è completamente compromessa, essenzialmente perché a causa del suo disagio psichico ella non riuscirebbe in alcuna maniera a garantire alcuna minima continuità.

Questo aspetto non è stato sollevato dal perito Dr. __________, __________.

Nella sua discussione il perito ha ribadito che la paziente, nonostante accusi importanti dolori, non assume analgesici. La paziente conferma effettivamente che tali medicamenti risultano inefficaci, ciò che è comprensibile in quanto sono da inscrivere al disturbo somatoforme e riverberano strettamente lo status psichico intercorrente.

Il perito suggerisce nel punto 7.2 alcune proposte psicofarmacologiche, esplicitando peraltro una difficile valutazione del relativo impatto sulla capacità lavorativa della paziente. In uno stato di assoluta cronicità effettivamente queste indicazioni appaiono poco convincenti, col rischio inoltre di un ulteriore appiattimento affettivo e potenziali effetti collaterali.

Rispetto alla valutazione peritale di risorse e deficit riscontro delle discrepanze, nel complesso, come qui di seguito riportato, l’entità del grado di disabilità precisato dal perito tende ad essere inferiore a quanto da me indicato. Ciò avviene per una minore conoscenza della paziente, che soltanto una presa a carico protratta può permettere, non tanto per una maggiore complicità da parte del curante, che appunto garantisce di rispondere secondo scienza e coscienza.

Il grado di inabilità rispetto all’organizzazione dei compiti (7.4.2) è medio-grave; il livello di funzionamento della paziente è fortemente compromesso e ristretto unicamente alle faccende domestiche.

Il grado di disabilità rispetto alla flessibilità (7.4.3) è grave, la capacità di adattamento è da ritenere completamente assente, alcuna continuità è garantita a causa del disagio psichico esperito dalla paziente, come sopra menzionato. La tolleranza allo stress in senso lato è da ritenere quasi annullata con una rapida esauribilità.

Il grado di disabilità delle competenze (7.4.4) è perlomeno di grado lieve, si oggettiva talora un rallentamento psicomotorio.

Il grado di disabilità della persistenza (7.4.6) è grave, come sopra specificato a causa della permanenza del disagio psichico non è garantita alcuna continuità necessaria per attività lavorativa.

Il contatto con gli altri (7.4.8) è compromesso almeno in grado medio, la paziente vive piuttosto isolata, i contatti sono praticamente limitati alla cerchia familiare.

Le attività spontanee (7.4.11) sono contratte in misura medio-grave a causa della forte diminuzione della spinta volitiva.

La mobilità (7.4.13) è pure discontinua, la paziente alterna intere giornate trascorse a letto allorquando ella risente una forte componente algica.

Dichiaro di riportare le osservazioni summenzionate oggettivate nell’arco dell’intera presa a carico, esse pertanto devono poter venire considerate ed integrate nella valutazione puntuale attuata in ambito peritale.” (doc. C)

                                         Il 3 dicembre 2020 il dr. med. __________ del __________ ha preso posizione, affermando:

 

" (…) Rispetto al disturbo da dolore somatoforme anche il sottoscritto lo ha considerato, visto che è stata posta come diagnosi con ripercussioni sulla CL e la constatazione che l’assicurata non assuma terapia farmacologica è semplicemente un dato da prendere in considerazione, visto che molti soggetti affetti da questa sindrome continuano i trattamenti per i dolori cercandone continuamente, benché spesso inutilmente, di più efficaci.

Il curante tuttavia non prende posizione rispetto alle altre osservazioni da me poste al punto 4.4 e che indicano a mio avviso una percezione soggettiva da parte dell’assicurata del proprio disfunzionamento discrepante da quanto oggettivabile.

Rispetto alla mia proposta farmacologica che, sottolineo, non ho ritenuto esigibile e quindi non in grado con sufficiente verosimiglianza di modificare la CL dell’associata, confermo la mia posizione che a mio modo di vedere non porterebbe ad alcun maggior appiattimento affettivo e le cui collateralità andrebbero eventualmente monitorate in corso di trattamento visto che non vi sono controindicazioni legate ad altre concomitanti patologie dell’assicurata.

Infine, rispetto al Mini ICF, non ritrovo nello scritto del curante a supporto del proprio giudizio del grado di limitazione, esemplificazioni o elementi aggiuntivi rispetto alle motivazioni da me espresse a supporto delle mie stime, dove si sottolineano gli aspetti soggettivi e oggettivi talora discrepanti; ad esempio il rallentamento motorio non era oggettivabile e rispetto alla persistenza anche il sottoscritto sottolineava la discontinuità, ma la pervasività delle condotte di evitamento descritte non era tale da giustificare una compromissione media del contatto con gli altri.

Riconosco che la conoscenza dell’assicurata da parte del curante è per definizione più lunga di quella del perito e questo avviene in ogni valutazione peritale in cui un assicurato abbia un lungo seguito psichiatrico, ma ricordo che il ruolo del perito è quello di tenere in considerazione gli elementi oggettivabili nella sua stima della CL e delle risorse residue.

Pertanto ritengo che siamo di fronte ad una differente valutazione dei limiti dovuti alla patologia e non riscontro nuovi elementi che mi inducano a modificare le mie conclusioni peritali del giugno 2020.” (doc. VII/1)

 

                               2.4.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                                         Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

                                         In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

 

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

 

                               2.5.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

                                        

                                         Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

                                         Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

                                         Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.

 

                                         Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

 

                                         Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

 

                                         Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

 

                               2.6.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare le conclusioni della perizia psichiatrica del dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, certificato SIM, medico aggiunto __________, del 12 giugno 2020 (pag. 496-513 incarto AI).

 

                                         Il referto è da considerare dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi precedenti. Il perito si è espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, ha esaminato accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato la capacità lavorativa della ricorrente sulla base delle visite effettuate presso di lui.

                                         Al referto va attribuita piena forza probante.

                                     

                                         Il dr. med. __________, dopo aver visitato la ricorrente in data 8 giugno 2020 e 12 giugno 2020, esaminati anche i referti del medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, del 6 agosto 2018 e del 7 settembre 2019 ed eseguito il raccordo anamnestico rispetto alla precedente perizia del __________ del 30 settembre 2016 della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia (pag. 284-297 incarto AI), ha spiegato nel dettaglio per quali ragioni ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente episodio di media gravità ad andamento cronico (F33.1) e sindrome somatoforme da dolore persistente (F45.4).

                                         Il perito ha poi indicato i motivi per i quali ritiene la capacità lavorativa della ricorrente (50% in qualsiasi attività) superiore rispetto a quella accertata dal curante, dr. med. __________ (incapacità lavorativa totale), rilevando che occorre attenersi “a quanto obiettivabile più che a quanto riferito”.

                                         Il dr. med. __________ ha segnatamente affermato che anche “se le diagnosi poste dal Dr. __________ e dal curante sono pienamente confermabili, si deve sottolineare come l’assicurata presenti una percezione soggettiva di disfunzionameto più rilevante e come contemporaneamente ci siano segni che inducono a ritenere che la componente abulica e apatica non siano così rappresentate. Il quadro, pur coerente e consistente, non rende plausibile che una disfunzione al massimo moderata delle varie dimensioni indagate al Mini-ICF”. Dopo aver descritto le risorse ed i deficit secondo lo schema Mini ICF-APP, lo specialista ha affermato che rispetto alla precedente perizia vi siano diverse aree maggiormente inficiate ed ha potuto stabilire che, a parte il periodo durante il quale l’insorgente è stata ricoverata, il quadro clinico è poi rimasto sostanzialmente invariato e comporta una riduzione del rendimento del 50% in ogni attività.

 

                                         La presa di posizione del 20 novembre 2020 del medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che conferma la totale incapacità lavorativa dell’assicurata (doc. C), non è atta a sovvertire le convincenti e motivate conclusioni peritali.

 

                                         Il curante sostiene segnatamente che rispetto alla valutazione del __________, l’entità del grado di disabilità indicato dal perito e derivante dallo schema Mini ICF-APP tende ad essere inferiore rispetto a quanto da lui rilevato. Secondo il dr. med. __________, ciò deriverebbe da una minore conoscenza della paziente che soltanto una presa a carico protratta nel tempo può permettere. Nel rapporto del 20 novembre 2020 descrive i gradi di disabilità, mettendo in evidenza le differenze rispetto a quanto accertato dal perito e contesta pure altre considerazioni contenute nel referto del 12 giugno 2020.

 

                                         Il dr. med. __________ ha tuttavia spiegato, sia nella perizia (segnatamente a pag. 511 e a pag. 512), sia nella presa di posizione del 3 dicembre 2020 (doc. VII/1), il motivo per il quale vi è una divergenza rispetto a quanto accertato dal curante. Il perito ha evidenziato come la percezione soggettiva del proprio funzionamento da parte dell’assicurata è discrepante rispetto a quanto oggettivabile.

                                         Lo specialista ha rilevato che ad esempio il rallentamento motorio non era oggettivabile (ciò che, tra l’altro, era già stato rilevato dai medici SMR, dr. med. __________, e dr. med. __________, in occasione della visita dell’11 marzo 2019 [pag. 435 incarto AI]: “[…] non si apprezza un franco rallentamento psicomotorio […]”) e rispetto alla persistenza, anch’egli ne ha sottolineato la discontinuità, ma ha sottolineato come la pervasività delle condotte di evitamento descritte non era tale da giustificare una compromissione media del contatto con gli altri.

 

                                         Non va del resto dimenticato come le conclusioni cui è giunto il perito del __________ non si distanziano molto da quanto era già stato accertato dai medici SMR, dr. med__________ e dr. med. __________, in occasione della, già citata, visita avvenuta l’11 marzo 2019 (pag. 433-436 incarto AI). I medici, nel referto del 29 aprile 2019, hanno accertato che l’assicurata era lucida, orientata nel tempo e nello spazio, l’atteggiamento era collaborante, la mimica e la gestica denotavano un’ansia moderata, ed erano assenti crisi di pianto. Non hanno rilevato “un franco rallentamento psicomotorio”.

                                         Il pensiero era coerente, i nessi associativi erano integri e mantenuti, non emergeva alcuna ideazione delirante, ma ruminazioni depressive riguardanti un senso di insicurezza, di pessimismo rispetto alla propria situazione e scarsa fiducia verso le terapie non avendo avuto miglioramenti oggettivi.

                                         Non erano presenti fobie, timori o sintomi di tipo ossessivo-compulsivo. Non risultava sospettosa verso gli altri con i quali manteneva un atteggiamento di buona collaborazione.

                                         La percezione era libera da fenomeni dispercettivi, non si apprezzavano disturbi della coscienza dell’io, il tono dell’umore appariva moderatamente deflesso e vi era una labilità affettiva ed una diminuzione della carica vitale e dell’energia di grado moderato, con fluttuazione della sintomatologia dolorosa durante la giornata.

                                         Non vi era un ritiro sociale assoluto, con rapporti adeguati mantenuti all’interno della famiglia. Non si apprezzava un’ideazione suicidale attiva o passiva e non erano riferiti atti di autolesionismo. Il sonno era disturbato da risvegli notturni, tuttavia leniti dalla medicazione assunta. Infine non aveva dato segni particolari di stanchezza e/o affaticamento durante il colloquio.

 

                                         Anche i medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________, in seguito alla visita dell’11 marzo 2019, avevano concluso per un’incapacità lavorativa del 50% in ogni attività, rilevando un diverso apprezzamento rispetto al curante dovuto all’osservazione di una quotidianità ancora discretamente gestita, una cura per sé stessa conservata così come il mantenimento di adeguati rapporti interpersonali che non giustificano un’inabilità lavorativa completa in ogni attività (cfr. pag. 436 incarto AI).

 

                                         Non vi sono pertanto motivi per mettere in dubbio la perizia del dr. med. __________ del 12 giugno 2020.

 

                                         Quanto alla circostanza che il curante meglio conosce l’assicurata, il perito rileva correttamente che ciò vale sempre ed in ogni caso in cui viene allestita una perizia, ma non è un motivo, da solo, per inficiarne il valore probatorio.

 

                                         Con sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 il Tribunale federale ha infatti rammentato, al consid. 4.2, che “il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti)” e che “al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo”.

 

Il TF ha inoltre più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Alla ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

 

                               2.7.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha alcun motivo per mettere in dubbio le conclusioni della perizia psichiatrica del __________ del 12 giugno 2020, il cui esito è stato confermato dal medico SMR, dr. med. __________.

 

                                         A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

                                         Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni dell’SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                               2.8.   La ricorrente sostiene che i rapporti allestiti dai medici alle dipendenze dell’UAI e dai consulenti prestano il fianco a critiche poiché si limitano a calcoli teorici e sulla base di redditi mediamente conseguibili in attività semplici e ripetitive senza confrontarsi con il mercato del lavoro, ipotizzando in quali settori d’attività l’assicurata potrebbe effettivamente reinserirsi.

 

                                         Va qui rammentato che il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

 

                                         In concreto, l’UAI ha fatto capo alla valutazione della consulente in integrazione professionale del 7 giugno 2019 (pag. 443-445), facente seguito alla visita presso i medici SMR dell’11 marzo 2019, giacché l’incapacità lavorativa è stata confermata dalla perizia del 12 giugno 2020 del dr. med. __________ e le limitazioni sono rimaste le medesime (cfr. pag. 444 e 522 incarto AI). La consulente ha stabilito che nel “caso specifico, oltre alle attività di operaia, per la quale l’A. presenta esperienza lavorativa, sono considerate esigibili tutte quelle attività non qualificate, leggere, semplici, che rispettano i limiti funzionali della stessa. Trattasi di attività che non richiedono una preparazione professionale specifica ma che possono essere esercitate dopo una semplice introduzione sul posto di lavoro e un breve periodo d’adeguamento, rappresentate nella categoria 4.2”.

 

                                         Effettivamente all’assicurata può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

 

                                         Occorre ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

                                        

                                         Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice, non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

 

                                         Occorre inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

 

                                         Quanto poi all’assenza di una formazione professionale, il TCA sottolinea di avere già più volte stabilito, in linea con la giurisprudenza federale, che anche degli assicurati privi di formazione (e in quel caso anche analfabeti), costretti ad abbandonare la loro originaria professione, di tipo manuale, a causa del danno alla salute, possono reperire sul mercato generale del lavoro un’attività fisicamente leggera e che non presupponga particolari attitudini intellettuali (vedi, tra le altre, la STCA 32.2013.117 del 4 febbraio 2014, consid. 2.9 e riferimenti).

                                        

                                         Alla luce della suenunciata giurisprudenza questo Tribunale non ha motivo per sovvertire le valutazioni dei medici e della consulente in integrazione professionale che ha riassunto la formazione della ricorrente e, preso atto del rapporto del medico SMR, ha indicato le professioni esigibili dall’assicurata.

 

                                         Va ora esaminato se l’UAI ha calcolato correttamente il grado d’invalidità della ricorrente.

 

                               2.9.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (sentenza 9C_297/2018 del 9 agosto 2018, consid. 3.2; DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

 

                                         In concreto il precedente datore di lavoro dell’assicurata ha indicato che la ricorrente, senza il danno alla salute, nel 2018 e nel 2019 avrebbe potuto conseguire un salario lordo annuo pari a fr. 36'399 per una media di 160 ore mensili di lavoro (pag. 526 incarto AI).

 

                             2.10.   Circa il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2018 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2018 tirage_skill_level (salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 52’452.- (Fr. 4’371.- x 12 mesi).

                                         Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2018 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a fr. 54'681.21 (fr. 52’452.-: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

 

                                         L’assicurata sostiene che occorre prendere in considerazione un salario da invalida calcolato sulla base di 160 ore al mese come l’ipotetico reddito da valida indicato nello scritto del 19 ottobre 2020 dal precedente datore di lavoro (pag. 526 incaro AI) e non di 41.7 ore a settimana.

                                         A torto.

                                         Infatti, per costante giurisprudenza, il salario da invalido va calcolato sulla base della media usuale del lavoro nelle imprese secondo la divisione economica come da tabella emanata dall’Ufficio federale di statistica (cfr. fra le tante: sentenza 8C_684/2017 del 4 aprile 2018, consid. 5.2 oltre alle già citate U 8/07 del 20 febbraio 2008 e I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4).

 

                                         Ella chiede inoltre di prendere in considerazione, in luogo del salario da invalida evinto dalla Tabella TA1, quello della Tabella TA7, poiché non ha ultimato alcuna formazione specifica e non ha esperienze particolari. Secondo la ricorrente, che fa riferimento ad una sentenza 8C_55/2020 (recte: 8C_66/2020) del 14 aprile 2020, il Tribunale federale ha già ritenuto applicabili altri parametri.

 

                                         In questa sentenza il Tribunale federale ha affermato:

 

" (…)

4.2.2. Lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1, à la ligne "total secteur privé"; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l'ESS 2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_skill_ level et non pas le tableau TA1_b (ATF 142 V 178; arrêts 8C_46/2018 du 11 janvier 2019 consid. 4.4 et 8C_228/2017 du 14 juin 2017 consid. 4.2.2). Lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières; tel est notamment le cas lorsqu'avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte (arrêts 8C_471/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2 et 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié à l’ATF 133 V 545). En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon les branches économiques dans le secteur privé) pour se référer à la table TA7 (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon le domaine d'activité dans les secteurs privé et public ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (arrêts 8C_625/2008 du 26 février 2009 consid. 3.2.1; 9C_237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié à l’ATF 133 V 545, et les références citées; voir aussi arrêt 9C_29/2012 du 27 juin 2012 consid. 4.2). C'est le lieu de préciser que les tables TA1, T1 et TA7 des ESS publiées jusqu'en 2010 correspondent respectivement aux tables TA1_skill_level, T1_tirage_skill_level et T17 des ESS publiées depuis 2012 (voir l'Annexe de la lettre circulaire AI n° 328 du 22 octobre 2014).  

 

4.2.3. La correcte application des tables ESS, notamment le choix de la table et du niveau de compétence applicable, est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4 p. 297; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399).  

 

4.3. Selon la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 4.2.2 supra), on peut, lorsqu'il s'agit de déterminer le revenu d'invalide sur la base des tables ESS, s'écarter de la table TA1 pour se référer à la table T17 - correspondant à la table TA7 des ESS publiées jusqu'en 2010 - si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible. Si cette jurisprudence a été développée pour le revenu d'invalide, rien n'empêche de l'appliquer mutatis mutandis à la détermination du revenu sans invalidité lorsque celui-ci doit exceptionnellement être déterminé sur la base des tables ESS (cf. arrêt l 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et les références); en effet, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (arrêt 8C_574/2019 du 28 février 2020 consid. 3 et les références). En l'espèce, le recours à la table T17, groupe 35 ("Techniciens/iennes de l'information et des communications"), se révèle approprié car il permet d'évaluer le revenu que l'intimé aurait réalisé sans l'accident, en tant qu'informaticien avec CFC, de manière plus concrète que la table TA1, branche 62-63 ("Activ. informatiques et services d'information").

 

Ce faisant, il y a lieu - contrairement à ce qu'a fait la cour cantonale - de retenir les chiffres ressortant de la table T17 elle-même (voir par exemple les arrêts 8C_350/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.4.3 et 8C_625/2008 du 26 février 2009 consid. 3.2.2), à savoir 6583 fr. (année 2014, groupe 35, total hommes, tous âges confondus). Ce montant, adapté à l'horaire moyen dans la branche en 2015, soit 41,3 heures par semaine (tableau "Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique", branches 62-63 "Activités informatiques et services d'information") et à l'évolution des salaires nominaux (0 %), conduit à fixer le revenu sans invalidité à 6797 fr. par mois ou soit à 81'564 fr. par année.

En effet, dans la mesure où la table T17 indique le montant du revenu mensuel auquel peut prétendre un informaticien avec CFC - qui correspond précisément à la catégorie de technicien de l'information et des communications -, il est erroné de se référer à des chiffres ressortant d'une autre table. Cela d'autant plus que la table TA1 repose sur un système de niveaux de compétence par branches économiques alors que la table T17 repose sur un système de groupes de professions organisé selon des niveaux de compétence homogènes pour chaque grand groupe. (…)”

 

                                         Nel caso di specie non vi è alcun motivo per non applicare la Tabella TA1, come fatto dall’UAI.

 

                                         La ricorrente non indica le motivazioni per le quali occorrerebbe utilizzare la tabella TA7 (recte: T17), se non il fatto che non ha ultimato alcuna formazione specifica e che non ha accumulato esperienze professionali.

 

                                         Ora, la sua situazione corrisponde proprio a quanto previsto dalla tabella TA1 tirage_skill_level per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze).

                                         Infatti, come già visto al consid. 2.8, all’assicurata può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

                                                                                

                                         Tali attività, come più volte stabilito sia dal Tribunale federale che da questo TCA, permettono di conseguire il reddito figurante nella tabella TA1 tirage_skill_level per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. STCA 32.2019.128 dell’8 maggio 2020; STCA 32.2019.157 del 25 maggio 2020). Eventuali limitazioni vanno semmai prese in considerazione nell’ambito della riduzione del salario da invalida (cfr. STCA 32.2019.157 del 25 maggio 2020).

 

                             2.11.   Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                         L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         Con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 “[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […]”).

 

                                         Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), secondo il TCA la riduzione globale (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 e sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1) del 10% applicata dall’UAI merita tutela poiché l’amministrazione non ha abusato del proprio potere di apprezzamento.

                                         Essa è infatti conforme a quanto giudicato dal Tribunale federale in altri casi simili (cfr. sentenza 8C_549/2016 del 19 gennaio 2017 dove il TF, in ambito di assicurazione contro gli infortuni, ha confermato la riduzione del 10% ad un assicurato capace al lavoro al 60% che chiedeva una riduzione maggiore [consid. 6]; sentenza 8C_418/2015 del 7 ottobre 2015 dove il TF ha confermato una riduzione del 10% mentre il ricorrente ne chiedeva una del 25% [consid. 6.5]; sentenza 9C_191/2015 del 1° giugno 2015 dove il TF ha annullato la riduzione del 10% calcolata dal Tribunale cantonale sangallese perché le limitazioni derivanti dalla patologia psichica [possibilità di lavorare solo in certi luoghi, attività in cui non sia messo sotto pressione] erano già comprese nella riduzione del rendimento); sentenza 9C_845/2014 del 25 febbraio 2015 dove il TF ha accolto un ricorso dell’UAI che aveva calcolato un grado d’invalidità del 39% senza assegnare alcuna riduzione, allorché i giudici cantonali basilesi avevano ridotto del 10% il salario da invalido ed avevano assegnato all’assicurato un quarto di rendita [consid. 5.2]; sentenza 9C_248/2013 del 17 ottobre 2013 dove il TF ha confermato una riduzione del 10% per un assicurato abile al 50% nella precedente attività [consid. 3.5.3]; sentenza 9C_44/2011 del 1° settembre 2011 al consid. 5.4.1. dove per un assicurato capace al lavoro al 40% in attività leggere [consid. 4.1] a causa di una patologia cardiaca, è stata riconosciuta una riduzione del 10%).

 

                                         Non vi è pertanto spazio per un’ulteriore riduzione del 5%, come richiesta dalla ricorrente, che non permetterebbe comunque all’assicurata di ottenere una rendita.

 

                                         Raffrontando il reddito da valida di fr. 36'399 con quello da invalida di fr. 54'681.21, ridotto del 50% (incapacità lavorativa) a fr. 27'340.605 e di ulteriori 10% (riduzione sociale) a fr. 24'606.54, si ottiene un grado d’invalidità del 32.39%, arrotondato conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121) al 32% che non dà diritto ad alcuna rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).

 

                                         Riducendo, per pura ipotesi di lavoro e come richiesto dall’insorgente, il salario da valida del 15%, in luogo del 10%, a fr. 23'239.51, si otterrebbe un grado d’invalidità del 36% che non darebbe comunque diritto ad alcuna rendita.

 

                                         In queste condizioni la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

 

                             2.12.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in concreto (cfr. anche disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA) la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti