Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2020.153

 

FC

Lugano

10 febbraio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 26 novembre 2020 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 26 ottobre 2020 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato nel 1973, attivo da ultimo quale manovale, autista e distributore di bibite, nell’aprile 2019, adducendo problemi psichici, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 1).

                                         Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, comprendenti una perizia bidisciplinare a cura del __________, con decisione del 26 ottobre 2020, confermativa di un progetto del 6 febbraio precedente e resa dopo esame delle osservazioni e della documentazione presentate dall’assicurato, l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita di invalidità (grado d’invalidità del 40.50%) a decorrere dal 1. giugno 2019 (versata tuttavia solo dal 1. ottobre 2019 per tardività nella presentazione della domanda), avendo stabilito dal 7 giugno 2018 (infortunio alla spalla destra) un’inabilità lavorativa completa nell’ultima attività quale autista-magazziniere, ma considerando che in un’attività leggera adeguata l’assicurato era da considerare inabile totalmente dal 7 giugno 2018, nella misura del 50% dal 21 giugno 2018, nuovamente in misura completa dall’11 luglio 2018 e quindi al 30% dal 23 aprile 2019 (doc. B).

 

                               1.2.   Con ricorso al TCA l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, contesta le conclusioni dell’Ufficio AI. Chiede l’annullamento della decisione contestata e il riconoscimento di una rendita piena d’invalidità. Postula inoltre l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (doc. I).

 

                               1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la valutazione medica posta alla base del provvedimento impugnato (doc. IV).

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità maggiori di quella (un quarto di rendita) che gli è stata riconosciuta con la decisione contestata.

                                     

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                                         Va infine menzionato che ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI:

 

"  L’assicurato ha diritto ad una rendita se:

a.   la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili;

b.   ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione; e

c.    al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento."

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TF ha stabilito che esso può portare ad un’invalidità se è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

 

"  (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

 

                                         Secondo la giurisprudenza del TF siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STF I 441/99 del 18 ottobre 1999; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

                                         In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

 

                                         In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 p. 254-257).

                                         Con una pronuncia del 16 dicembre 2004 (I 770/03), pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                         Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

 

"  (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”

 

                                         In una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         Infine, in una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).

                                         Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

                                         Infine, val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

                                         A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamen-ti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                        

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                         Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti idonei a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.6.   Ricevuta la domanda di prestazioni dell’aprile 2019, con la quale l’assicurato lamentava problemi psichiatrici, seguiti successivamente anche da affezioni associate ad un infortunio alla spalla destra patito il 7 giugno 2018, esaminati i certificati dei medici curanti, in particolare la psichiatra dr.ssa __________, e richiamato l’incarto dell’assicuratore infortuni, sentito il medico SMR, l’amministrazione ha ordinato l’esecuzione di una perizia bidisciplinare da eseguirsi dal __________.

                                         Dal referto del 27 gennaio 2020 risulta che il __________ ha fatto capo a consultazioni di natura psichiatrica (dr.ssa __________) e reumatologica (dr. __________), e sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, ha posto le seguenti diagnosi:

 

"  B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1)

Rottura parziale del sovraspinato a ds, non trasmurale di ca 5X7 mm (ecografia 21.10.2019 e MRI 8.8.2018)

Sindrome lombospondilogena cronica

B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa Subnormalità non altrimenti specificata (ICD 10 F79).” (doc. AI pag. 334)

                                        

                                         Dopo aver proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, in sede di discussione peritale i periti hanno concluso come segue in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato:

 

"  Capacità lavorativa nell'attività svolta finora

Per quanto riguarda l'attività di manovale e autista, distributore di bibite, la patologia reumatologica determina una completa incapacità lavorativa a partire dall'infortunio, ossia dal 7.6.2018.

Capacità lavorativa in un'attività adeguata

In un'attività adatta, capacità lavorativa del 70%, solo per motivi psichiatrici.

Motivazione della capacità e dell'incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)

La capacità lavorativa complessiva dello 0%, per l'attività svolta di manovale edile e autista-distributore di bibite, è dello 0% ed è dovuta unicamente alla patologia reumatologica.”

 

                                         In merito all’evoluzione della capacità lavorativa hanno concluso:

 

"  Descrivere l'evoluzione della capacità lavorativa nel tempo nell'attività svolta

La capacità lavorativa dello 0% dal 7.6.2018.

Descrivere l'evoluzione della capacità lavorativa nel tempo in un'attività adatta

In un'attività lavorativa adatta, la capacità lavorativa è dello 0% dal 7.6.2018 per i motivi reumatologici, per 2 settimane; poi successivamente capacità lavorativa del 50% per altre 2 settimane e fino al 7.7.2018; in seguito la capacità lavorativa appare ridotta solo per la patologia psichiatrica, con un'incapacità lavorativa completa dall'11.7.2018, ossia dalla presa a carico psichiatrica, fino al 23.4.2019, poi capacità lavorativa del 70% dal 24.4.2019.” (doc. AI pag. 337)

                                        

                                         I periti hanno ancora considerato che mentre per quanto riguardava l'aspetto reumatologico non vi era possibilità di migliorare la capacità lavorativa, segnatamente mediante un intervento chirurgico alla spalla che, anzi, era controindicato, dal punto di vista psichiatrico, stante una compliance non adeguata a livello dell'assunzione delle terapie, era auspicabile un maggior impegno da parte dell’assicurato ritenuto come “un'assunzione regolare delle cure proposte dallo psichiatra curante, potrebbe portare, con verosimiglianza preponderante, ad un recupero ed un ripristino di un funzionamento analogo a quello premorboso nell'arco di 6-9 mesi” (doc. AI pag. 337).

 

                                         Riprese e condivise le conclusioni della perizia __________, con rapporto finale 28 gennaio 2020, il SMR, confermate le diagnosi poste dal __________, ha quindi concluso che l’assicurato era da considerare inabile totalmente nella sua attività abituale dal giorno della frattura della spalla destra, ossia dal 7 giugno 2018; in un’attività leggera ed adeguata, per contro, se era da considerare inabile completamente dal 7 giugno 2018, al 50% dal 21 giugno 2018, nuovamente al 100% dall’11 luglio 2018, tuttavia, a far tempo dal 23 aprile 2019 l’assicurato era da ritenere abile nella misura del 70%. In merito alle limitazioni funzionali da osservare nell’attività adeguata, il SMR ha indicato che l’assicurato non doveva maneggiare attrezzi pesanti, evitare col braccio destro dei compiti ripetitivi attorno all’altezza delle spalle e sopra l’altezza delle spalle, essendo auspicabile un’attività ripetitiva che non porti a sostenere carichi di responsabilità con compiti e direttive chiari. Erano indicati ambienti tranquilli e controindicati lavori notturni (doc. AI pag. 292).

                                         Di conseguenza, interpellato il consulente professionale (doc. AI pag. 358), con progetto di decisione del 6 febbraio 2020 l’amministrazione, ammessi i periodi di inabilità lavorativa completa e parziale elencati dal SMR, che concludevano per un’abilità in attività leggere adeguate del 70% dal 23 aprile 2019, ha proposto la concessione di un quarto di rendita dal 1. giugno 2019 (con versamento dal 1. ottobre 2019, vista la tardività della domanda; doc. AI pag. 368).

                                         In sede di osservazioni l’assicurato ha contestato queste conclusioni facendo pervenire una certificazione del 18 marzo 2020 della psichiatra curante dr.ssa __________, con allegata una valutazione psicologica del giugno 2019 (cfr. doc. AI pag. 420). Detta documentazione medica, visonata dal SMR, è stata sottoposta al __________, il quale, con complemento peritale dell’8 luglio 2020, ha concluso che la stessa non presentava nuovi elementi tali da modificare le conclusioni peritali (doc. AI pag. 429; cfr. in esteso al consid. 2.8).

                                         Di conseguenza, mediante decisione del 26 ottobre 2020, l’Ufficio AI ha accolto la richiesta di prestazioni come segue:

 

" (…)

Decidiamo:

Dal 01.06.2019, ossia dopo un anno d'attesa giusta l'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, insorge il diritto a un quarto di rendita d'invalidità con un grado Al del 41%.

Considerato però che la domanda è stata presentata tardivamente, la prestazione sarà versata unicamente a decorrere dal 01.10.2019 (ossia sei mesi dopo l'inoltro della richiesta - 02.04.2019 - art. 29 cpv. 1 LAI).

 

Esito degli accertamenti:

Da giugno 2018 (inizio dell'anno di attesa) la capacità lavorativa del Signor RI 1 è limitata in modo rilevante.

Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, il nostro Servizio Medico Regionale (SMR), con particolare riferimento alla perizia bidisciplinare espletata tra ottobre e novembre 2019 in ambito __________, ha riconosciuto che il danno alla salute di cui il Signor RI 1 è portatore gli ha comportato, e tuttora gli comporta, i seguenti periodi d'incapacità lavorativa:

 

nell'ultima attività quale autista-magazziniere:

100% dal 07.06.2018 e continua

in attività adeguate all'attuale stato di salute

100% dal 07.06.2018

50% dal 21.06.2018

100% dall'11.07.2018

30% dal 23.04.2019, riduzione del tempo di lavoro e continua.

 

Su tali presupposti medici abbiamo provveduto alla definizione del suo grado Al.

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., U 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazione (cfr. DTF 126 V 75).

 

Calcolo della capacità di guadagno residua (CGR) da giugno 2019 —trascorso l'anno d'attesa

Reddito da valido:

considerato che al momento del deposito della richiesta di prestazioni Al il Signor RI 1 era a beneficio della disoccupazione il reddito da valido viene stabilito in funzione delle tabelle RSS (valori federali, settore maschile, attività semplici e ripetitive) in quanto egli non potrebbe ambire a impieghi maggiormente qualificati. Tali tabelle rilevano che, senza il danno alla salute, nel 2018 (ultimo dato a nostra disposizione) avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di CHF 67'394.-.

 

Reddito da invalido:

malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa del 70% in attività adeguate potrebbe conseguire CHF 40'099.- (tabelle RSS, valori federali, settore maschile, riduzione complessiva del 15%).

 

Reddito annuale esigibile:

senza invalidità CHF 67'394.00

con invalidità CHF 40'099.00

perdita di guadagno CHF 27'295.00 = Grado d'invalidità 40.50%

 

Considerata l'anamnesi scolastica e professionale del Signor RI 1 l'attuazione di provvedimenti di ordine professionale (come ad esempio una riqualifica) non viene ritenuta opportuna.

Per concludere, attiriamo l'attenzione sul fatto che, qualora il Signor RI 1 lo desiderasse, data facoltà di annunciarsi per iscritto al nostro Ufficio, affinché sia dato seguito all'esame della valutazione di un eventuale aiuto al collocamento.

 

Osservazioni al progetto di decisione del 06.02.2020

Abbiamo ricevuto le sue osservazioni del 06.03.2020 e il 18.03.2020 abbiamo ricevuto le osservazioni di carattere medico inoltrare dalla Dr.ssa __________.

La documentazione medica inoltrata in fase di audizione è stata sottoposta al nostro Servizio Medico Regionale (SMR) il quale ha ritenuto opportuno inoltrare tale documentazione __________ dove il Signor RI 1, tra ottobre e novembre 2019, è stato sottoposto a perizia bidisciplinare (psichiatria e reumatologia).

Dopo un'attenta valutazione del rapporto del Dr.ssa __________ e delle conclusioni del __________, l'SMR, conferma le valutazioni mediche già emerse in fase d'istruttoria e quindi quanto indicato in precedenza in relazione alla capacità lavorativa residua del Signor RI 1.

In conclusione, dobbiamo costatare che non vengono apportati nuovi elementi concreti né a livello medico né sotto il profilo economico che non siano già stati valutati in fase d'istruttoria e che possano indurre l'Ufficio Al a riconsiderare quanto già appurato ed espresso nel progetto di decisione.

 

Indicazioni importanti Obbligo di cura

Il Signor RI 1 è invitato a volersi sottoporre regolarmente alla dovuta terapia medicamentosa psichiatrica, in modo tale da migliorare il suo stato di salute e di riflesso la capacità lavorativa. Le spese sanitarie che saranno originate da tali cure dovranno essere poste a carico della Cassa malati nell'ambito della Lamal.

Nel corso della prossima revisione d'ufficio, l'amministrazione verificherà se sarà stato dato un seguito a quanto imposto, pena le specifiche sanzioni.” (doc. B)

 

                                         Il ricorrente ritiene che la sua situazione valetudinaria non sia stata adeguatamente valutata.

 

                               2.7.   Nel caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo questo giudice l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto, sulla base della valutazione bidisciplinare peritale eseguita, che se l’assicurato andava considerato inabile completamente nell’attività abituale dal 7 giugno 2018, ovvero dall’infortunio alla spalla destra, tuttavia in un’attività adeguata, fatti salvi i periodi di inabilità lavorativa completa dal 7 al 20 giugno 2018 e dall’11 luglio 2018 al 22 aprile 2019, e del 50% dal 21 giugno al 10 luglio 2018, dal 23 aprile 2019 andava considerato abile nella misura del 70%.

                                         In particolare questo giudice, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del __________ del 27 gennaio 2020, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali.

                                         Non vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni della perizia bidisciplinare eseguita dal __________. Dalla stessa risulta infatti che i periti hanno considerato tutta la documentazione medica agli atti, effettuato approfondite indagini cliniche e di laboratorio, elencato l’anamnesi personale professionale e soprattutto patologica dell’assicurato, e hanno precisato debitamente le ragioni per le quali hanno concluso, infine, che a seguito dell’infortunio del 7 giugno 2018, successivamente ai periodi di inabilità totale e del 50%, dal 23 aprile 2019 andava nondimeno ammessa una capacità lavorativa in attività adeguate del 70%.

                                        

                                         Innanzitutto l’assicurato è stato valutato sul piano psichiatrico

                                         dalla dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, con due colloqui. Dopo accurata valutazione degli atti medici messi a disposizione nell'incarto, dell'anamnesi personale e psichiatrica, oltre che dell'esame obiettivo, la perita ha rilevato che l’assicurato aveva avuto un funzionamento pregresso lavorativo adeguato, senza difficoltà in ambito lavorativo e nemmeno relazionali. A seguito del licenziamento aveva sviluppato una patologia psichica, per la quale era in cura presso lo studio della dr.ssa __________. Quest’ultima aveva evidenziato la presenza di un episodio depressivo di grado medio-grave, che aveva pure causato due ricoveri presso la Clinica __________. La perita ha quindi concluso che la sua valutazione aveva permesso di evidenziare la presenza di un disturbo affettivo reattivo inquadrabile nell'ambito della classificazione ICD-10 come un episodio depressivo di grado medio (ICD-10 F32.1), sviluppatosi a seguito della perdita del lavoro e quindi del proprio ruolo, oltre che per l'insicurezza economica e quindi evoluto da un disturbo da disadattamento, diagnosi posta inizialmente nel primo ricovero presso la Clinica __________. Ha pure rilevato che era stata rilevata una compliance terapeutica non adeguata. Agli atti è pure stata allegata una valutazione testistica del giugno 2019, che rilevava la presenza di deficit cognitivi, oltre che di un'intelligenza in media inferiore alla norma. Da tale valutazione, tenendo in considerazione il quadro affettivo è emersa la presenza di disabilità lievi per quanta riguardava l'organizzazione dei compiti, delle competenze, del giudizio, delle attività spontanee e della cura di sé, mentre si era notato un deficit moderato per quanto riguardava le relazioni intime, la persistenza, la flessibilità. La presenza di un livello d'intelligenza inferiore alla media non aveva comunque contribuito in maniera negativa a far sì che l'assicurato non riuscisse a mantenere, in maniera adeguata e performante, la sua attività lavorativa. In effetti, il licenziamento nell'ultimo posto di lavoro era avvenuto dopo anni e non per problemi di rendimento o comportamentali sul posto di lavoro, ma piuttosto per una perdita di fiducia nei confronti di un proprio collaboratore. La specialista ha concluso per una capacità lavorativa del 70% per qualsiasi attività lavorativa, intesa come una riduzione del tempo di lavoro. Idonea era un'attività ripetitiva, senza carichi di responsabilità, con compiti e direttive chiare, da svolgere in ambienti tranquilli. A motivo della presenza di un disturbo depressivo, era inoltre controindicato un lavoro da svolgersi in orari notturni. In merito all’evoluzione della capacità lavorativa, la perita l’ha considerata nulla dal momento della presa a carico da parte della dr.ssa __________, ovvero dall'11 luglio 2018 fino al 23 aprile 2019, momento in cui vi era un certificato della curante che descriveva una sintomatologia che appariva meno grave rispetto a quella presente al momento del ricovero e una riduzione della terapia farmacologica. Rispetto al trattamento messo in atto la perita ha rilevato che lo stesso, a condizione di venir assunto con regolarità, appariva adeguato e tale da garantire un buon contenimento dei sintomi in presenza di un disturbo psichiatrico che ben rispondeva alle terapie. Del resto, la perita ha pure osservato che non erano emerse ragioni mediche che potessero giustificare una mancata collaborazione rispetto ad un'assunzione del trattamento.

                                         A tale valutazione, tratta sulla base di un approfondito esame clinico, che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. La dr.ssa __________, infatti, chiamata a stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, dopo averlo visitata in due occasioni, eseguiti gli esami più appropriati, avuto un colloquio con la psichiatra curante e studiata la documentazione agli atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 (cfr. pag. 461-462 incarto AI) ed estesa con una sentenza del 30 novembre 2017 a tutte le malattie psichiche (cfr. DTF 143 V 409).

                                         A tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche e di valutazione delle affezioni somatoformi (cfr. al consid. 2.4. e 2.5; cfr. anche al consid. 2.8), condivise anche dal SMR nel rapporto finale del 28 gennaio 2020 (doc. AI pag. 290), questo giudice deve aderire.

 

                                         Per quanto riguarda la valutazione reumatologica, la stessa è stata affidata al dr. __________, il quale, dopo aver descritto l'anamnesi, lo stato clinico sulla base di una visita clinica e la documentazione radiografica, ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di rottura parziale del sopraspinato a destra non transmurale di ca. 5x7 mm (ecografia del 21 ottobre 2019 e MRI dell'8 agosto 2018), oltre che di una sindrome lombospondilogena cronica. Dopo una valutazione della storia clinica dell’assicurato ha rilevato che si era in presenza di un'amplificazione dei sintomi di grado medio in presenza di una piccola lesione parziale del sovraspinato e la descrizione da parte dell’assicurato di conseguenti limitazioni non conseguenti. Considerato anche come l’assicurato avesse sempre svolto attività manuali poco differenziate e che ora si trovava in difficoltà in presenza di una limitazione dell'arto superiore destro dominante, l’ha giudicato completamente inabile per le attività lavorative finora svolte, e, quindi, per lavori come manovale nei cantieri stradali e come autista magazziniere nel trasporto di casse e fusti. Per quanto riguardava, invece, la capacità lavorativa in un'attività adeguata (vale a dire un lavoro leggero o mediamente pesante che possa saltuariamente richiedere anche il sollevamento di oggetti pesanti, in condizioni ergonomiche, fino all'altezza dei fianchi, senza compiti ripetitivi attorno e sopra all'altezza della spalla destra), la capacità lavorativa era da considerare completa. Quanto all’evoluzione della capacità lavorativa, ha concluso che la stessa era da considerare nulla dal momento dell’infortunio del 7 giugno 2018 per due settimane, quindi del 50% per altre due settimane, mentre che dall’8 luglio 2018 la stessa era da ritenere ripristinata completamente. Secondo il perito infine non vi erano misure da approntare per migliorare la capacità lavorativa, un intervento chirurgico alla spalla essendo sconsigliabile. Ha quindi descritto come segue le risorse fisiche: “può sollevare e portare pesi leggeri fino ai 9 kg, all'altezza dei fianchi, molto sovente; pesi medi dai 10 ai 25 kg all'altezza dei fianchi talvolta; mai pesi oltre i 25 kg all'altezza dei fianchi; può sollevare sopra l'altezza del petto di rado; può maneggiare molto soventemente attrezzi leggeri-di precisione; talvolta maneggiare attrezzi medi; mai attrezzi pesanti/lavori manuali; spesso compiere rotazione manuale. Pub svolgere lavori sopra l'altezza del capo di rado, molto soventemente rotazione, mantenere una posizione seduta-chinata, eretta-chinata, inginocchiata o flettere le ginocchia. Può mantenere molto soventemente una posizione di lunga durata sia seduta che eretta. Può spostarsi molto soventemente anche per brevi e lunghi tragitti, camminare su terreni dissestati, salire le scale/scale a pioli. Non è limitato nel mantenere l'equilibrio-bilanciamento” (doc. AI pag. 334).

                                         Tali conclusioni, frutto di un attento ed approfondito esame del caso, appaiono convincenti, segnatamente in assenza di certificazioni che possano in qualche modo descrivere una differente situazione valetudinaria o un diverso apprezzamento.

                                        

                                         Alla luce di tali dettagliati consulti specialistici, il __________ ha, come anticipato, posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Episodio depressivo di media gravita (ICD-10 F32.1), Rottura parziale del sovraspinato a ds., non transmurale di ca. 5x7 mm (ecografia 21.10.2019 e MRI 8.8.2018), Sindrome lombospondilogena cronica”, ed effettuato una valutazione globale con discussione dei periti.

                                         Essi hanno quindi concluso che l’assicurato presentava limitazioni dovute alla patologia reumatologica solo per quanto riguardava l'attività abituale, mentre le affezioni psichiatriche interferivano in ogni attività. Rielencati i limiti esposti dal perito reumatologo, hanno concluso che un'attività per il perito era considerata adeguata se si trattava di un lavoro leggero o mediamente pesante, che possa saltuariamente richiedere anche il sollevamento di oggetti pesanti, in condizioni ergonomiche, fino all'altezza dei fianchi. Per quanto riguardava invece le limitazioni sul piano psichiatrico, era stata evidenziata una compromissione di grado lieve per quanto riguardava l'organizzazione dei compiti, le competenze, il giudizio, le attività spontanee e la cura di sé, mentre di grado moderato, per quanto riguarda la flessibilità, la persistenza, le relazioni intime.

                                         Quanto alla personalità dell’assicurato, i periti hanno osservato che egli presentava un carattere premorboso, connotato da impulsività, facile irritabilità, difficoltà a tollerare le frustrazioni, con agiti auto-aggressivi nei confronti di oggetti, con personalità piuttosto semplice, intelligenza inferiore alla media, che tuttavia non aveva mai influito nella sua possibilità d'inserimento lavorativo e nel mantenimento di un'attività lavorativa, malgrado la rilevata difficoltà nell'assumersi le proprie responsabilità ed una tendenza a condotte di evitamento. Esprimendosi sulla verifica della coerenza, i periti hanno sottolineato come sebbene dal punto di vista psichiatrico i sintomi apparissero coerenti con lo stato evidenziato e plausibili rispetto alle diagnosi dei medici curanti, essi non apparivano nondimeno così gravi da interferire completamente sul suo funzionamento globale. Si era invece “registrata una non coerenza tra i risultati di un'assunzione non regolare delle terapie e la verbalizzazione dei disturbi ancora soggettivamente, fonte di sofferenza e disagio da parte dell'A., che ha riconosciuto in corso di perizia come il trattamento gli sia d'aiuto”. A livello reumatologico invece secondo il perito vi era “un'amplificazione dei sintomi di grado medio” (doc. AI pag. 336). Hanno quindi concluso che per quanto riguardava l'attività di manovale e autista, distributore di bibite, la patologia reumatologica determinava una completa incapacità lavorativa a partire dall'infortunio del 7 giugno 2018.

                                         In un’attività adeguata invece la capacità lavorativa era stata nulla dal 7 giugno 2018 per due settimane, quindi del 50% per altre due settimane, ossia sino al 7 luglio 2018. In seguito la capacità lavorativa era ridotta solo per motivi psichiatrici e, quindi, nella misura completa dall’11 luglio 2018 (presa a carico psichiatrica) e del 30% dal 24 aprile 2019 (doc. AI pag. 337).

                                                     

                               2.8.   A tali conclusioni, confermate integralmente dal SMR nel rapporto finale del 28 gennaio 2020 (doc. AI pag. 290), si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, le stesse non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia __________ e entro la data della decisione contestata, ritenuto che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

 

                                         Dalle ben motivate conclusioni della perizia __________ e del medico SMR non è in effetti possibile scostarsi sulla base della stringata certificazione della dr.ssa __________ pervenuta il 18 marzo 2020, corredata da una valutazione esperita dallo psicologo __________ nel giugno 2019 (doc. AI pag. 420), prodotte dall’assicurato contestualmente alle osservazioni al progetto di decisione. Nella stessa la psichiatra ha voluto “richiamare la vostra attenzione circa il grado di invalidità deciso a favore del paziente a margine. Da quanto emerso dalla nostra valutazione sulle funzioni cognitive (vedi documentazione allegata), riteniamo che il paziente non sia in grado di procedere con la ricerca di un’attività lavorativa e neppure di riuscire a mantenere un’attività lavorativa con il grado occupazionale da voi richiesto. In conclusione, al fine di evitare un peggioramento del quadro psicopatologico a seguito di futuri fallimenti nella ricerca di un impiego, vi chiediamo di rivalutare le funzioni cognitive del paziente e le ripercussioni sulla sua capacità lavorativa” (doc. AI pag. 420).

 

                                         Sentito il SMR, l’amministrazione ha sottoposto tale certificazione, unitamente all’allegato rapporto psicologico, al __________, il quale, interpellata la psichiatra dr.ssa __________, con complemento peritale del’8 luglio 2020, ha concluso che la documentazione non apportava elementi idonei a modificare le conclusioni della perizia del 27 gennaio 2020, affermando:

 

"  (…) La valutazione psicologica dello psicologo __________, specialista in psicoterapia FSP, Centro terapia cognitive comportamentale della Dr.ssa med. __________ del giugno 2019 è stata riassunta negli atti e valutata durante la perizia __________:

Infatti oltre alla diagnosi di Episodio depressivo di media entità (ICD-10 F32.1) vi è stata anche quelle di Subnormalità non altrimenti specificata (ICD-10 F79).

La valutazione psicologica dello psicologo __________ cita la presenza di difficoltà linguistiche nell'esecuzione del test. Egli evidenzia una difficoltà a carico dell'attenzione selettiva, difficoltà di apprendimento implicito sia per le informazioni verbali che visuospaziali. Alla prova delle 15 parole di Rey apprezza un punteggio borderline nella prova digit span, che indica una lieve difficoltà (sottolineatura della scrivente) nella memoria verbale a breve termine, mentre la memoria di lavoro e la memoria visuospaziale a breve termine risultano nella norma. Alla prova delle 15 parole di Rey ottiene un punteggio nella norma alla rievocazione differita, pertanto la memoria verbale a lungo termine risulta nella norma. Emerge un deficit delle funzioni esecutive, si apprezza, infatti, una difficoltà di astrazione, tendenza alla perseverazione, difficoltà nell'effettuare delle stime corrette, che riflette una difficoltà ad accedere al proprio bagaglio di conoscenze così come scarso sviluppo del proprio bagaglio di conoscenze. Le Matrici Progressive Standard con il loro punteggio portano a definire che vi è un'intelligenza nettamente inferiore alla media.

Come descritto in perizia, tali elementi sono stati presi in considerazione nella valutazione attuale e nei limiti funzionali descritti secondo lo schema del Mini ICF (vedi aree "Organizzazione dei compiti", "Flessibilità", "Competenze").

Come già scritto nell'elaborato peritale non si è ritenuto indicato ripetere i test, visto il breve periodo trascorso dalla valutazione agli atti e la perizia stessa.

In conclusione, la documentazione prodotta in corso di osservazioni al progetto Al è già stata presa in considerazione al momento della valutazione __________ e pertanto si confermano le conclusioni già contenute nella perizia.” (doc. AI pag. 434)

 

                                         Ora, tali allegazioni, ben motivate ed espresse dalla specialista che aveva già accuratamente valutato l’assicurato, che prendono attenta posizione sulle certificazioni della psichiatra e dello psicologo curanti, appaiono convincenti e meritano di essere confermate senza riserve.

                                                                               

                                         Né del resto il ricorrente produce nuova documentazione che attesti una sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione in ambito __________ e del SMR, nè ha fornito elementi che consentano in qualche modo di considerare inattendibili le conclusioni del SMR.

                                         In questa sede egli si limita in effetti a ribadire la contestazione della valutazione medica operata, esprimendo un dissenso puramente soggettivo, sostenendo che gli dovrebbe essere riconosciuta un’inabilità lavorativa maggiore, ma non apporta il benché minimo elemento atto a corroborare le sue allegazioni o a quantomeno mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI. Non produce in particolare alcun documento nuovo né alcuna ulteriore presa di posizione dei curanti in merito alle approfondite valutazioni e conclusioni espresse dal __________ nella perizia e nel complemento peritale, e non adduce elementi nuovi che permettano di considerare quantomeno ipotizzabile una modifica della situazione rispetto alla valutazione del __________ e del SMR intervenuta entro la decisione contestata del 26 ottobre 2020 (la quale, come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1) o un diverso apprezzamento della capacità lavorativa. 

                                         Ribadite altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)) la documentazione prodotta dal ricorrente in fase di osservazioni al progetto di decisione non consente in alcun modo di dipartirsi dalle conclusioni del __________ e del SMR che si sono espressi in modo coerente e privo di contraddizioni.

                                                                               

                                         All’assicurato va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Così stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V 465). La domanda, quantomeno implicita, di effettuare nuovi accertamenti medici, non può quindi venir accolta.

                                                                               

                                         Pertanto, visto quanto sopra, ritenuta la perizia bidisciplinare del __________ del 27 gennaio 2020 - la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4 e 2.5) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante -, e il complemento peritale dell’8 luglio 2020 e in particolare gli affidabili pareri del medico SMR (cfr. in particolare il dettagliato rapporto finale del 28 gennaio 2020; sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. STF I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.5) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 26 ottobre 2020 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato vada considerato inabile in misura totale nell’ultima attività quale autista magazziniere dal 7 giugno 2018, mentre che in un’attività adatta e rispettosa delle limitazioni elencate dallo specialista reumatologo egli è da considerare inabile completamente dal 7 al 20 giugno 2018, quindi dal 50% sino al 10 luglio 2018, dall’11 luglio 2018 nuovamente in misura completa sino al 23 aprile 2019, momento a partire dal quale egli risulta inabile nella misura del 30%. Le conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata vanno quindi confermate.

                                        

                                         Sia peraltro osservato che la perizia del __________ non ha omesso di approfondire la severità e la persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi dalla valutazione della curante.   

                                         Richiamato quanto esposto ai consid. 2.4 e 2.5 e alla più recente giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 143 V 409), val la pena ancora di sottolineare che la perizia del __________ e in particolare la valutazione della dr.ssa __________, non ha applicato la presunzione secondo cui i disturbi psichiatrici possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile e non si è limitata a rilevare che le problematiche psichiatriche di cui soffre l'assicurato non sono resistenti alla terapia, ma ne ha verificato l’incapacità lavorativa sulla base di una valutazione puntuale ed oggettiva.

                                     

                                         In questa sede va ancora richiamato altresì l'obbligo che incombe ad ogni assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572). Nella fattispecie, come anticipato, la perizia SAM ha evidenziato in particolare la necessità che in ambito psichiatrico l’assicurato dia prova di una compliance adeguata a livello dell'assunzione delle terapie, contrariamente a quanto verificato mediante la verifica dei dosaggi plasmatici e sulla base di quanto affermato dall’assicurato medesimo. Il __________ ha quindi sottolineato “che egli debba impegnarsi per assumere regolarmente le cure come da schema medico, non avendo ravvisato ragioni mediche, che possano giustificare l'attuale incostante assunzione del trattamento”, visto che “un'assunzione regolare delle cure proposte dallo psichiatra curante, potrebbe portare, con verosimiglianza preponderante, ad un recupero ed un ripristino di un funzionamento analogo a quello premorboso nell'arco di 6-9 mesi” (doc. AI pag. 337). Del resto, alla luce di tale raccomandazione, la decisione contestata contiene l’espresso riferimento all’”Obbligo di cura”, con espresso richiamo alle conseguenze sancite dall’art. 21 cpv. 4 LPGA (cfr. doc. B e sopra in esteso al consid. 2.6).

                                                                                

                               2.9.   Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto totalmente incontestato), alla valutazione esperita dall’Ufficio AI va prestata integrale adesione. In effetti l’amministrazione, stanti i succitati periodi di inabilità lavorativa e l’incapacità in attività adeguate del 30% dal 23 aprile 2019, ha provveduto alla definizione del grado Al da giugno 2019, ovvero trascorso l’anno di attesa, raffrontando un reddito da valido per il 2018 di fr. 67'394.- (sulla base delle tabelle RSS, valori federali, statisticamente conseguibile da personale maschile, in attività semplici e ripetitive, in quanto l’assicurato, che era al beneficio della disoccupazione al momento della richiesta di prestazioni, non avrebbe potuto ambire a impieghi maggiormente qualificati) a un reddito da invalido di fr. 40’099.- statisticamente conseguibile nel 2018 (sempre da personale maschile, svolgendo un’attività adeguata ritenuta esigibile dall’assicurato nella misura del 70% e tenendo conto di una riduzione ulteriore del 15%), ottenendo quindi un grado d’invalidità del 40.50% ([67'394 - 40’099] x 100 : 67’394 = 40.50%), che dà diritto ad un quarto di rendita (cfr. in esteso al consid. 2.6).

                                        

                             2.10.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, l’Ufficio AI ha correttamente attribuito all’assicurato un quarto di rendita d’invalidità.

                                         La decisione contestata va quindi confermata, mentre che il ricorso va respinto.

                                         All’assicurato va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una domanda di revisione della prestazione. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

 

                             2.11.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

                             2.12.   L’assicurato nel suo gravame ha formulato istanza d’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio.

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. art. 61 lett. f LPGA, art. 28 cpv. 2 Lptca; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag).

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

                                         Nella presente fattispecie non è soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

                                         Dopo un esame forzatamente sommario, nel caso in esame, sulla base degli atti all’inserto le prospettive di esito favorevole apparivano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, dal tenore della decisione apparivano chiari i motivi per i quali l’amministrazione ha concesso il quarto di rendita e nel suo ricorso l’assicurato non ha fatto altro che rimandare alla documentazione medica prodotta in fase di osservazioni al progetto di decisione e già accuratamente valutata dal SAM nel complemento peritale dell’8 luglio 2020, e in sostanza ribadire quanto già fatto valere nel corso della procedura amministrativa. Tali argomentazioni non erano tuttavia manifestamente idonee, come detto, a mettere in dubbio la valutazione medica posta a fondamento del provvedimento contestato.

                                         In simili condizioni, l'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio va respinta.

 

                                        

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   La domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

 

                                   3.   Le spese di procedura di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti