Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2020.55

 

FC

Lugano

21 giugno 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso dell’11 maggio 2020 di

 

 

RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 10 marzo 2020 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

                                        

                               1.1.   RI 1, nato nel 1966, da ultimo attivo come aiuto cucina e operatore ecologico, il 13 ottobre 2017, adducendo problemi psichiatrici, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti.

                                         Eseguiti i necessari accertamenti medici (includenti una perizia psichiatrica) ed economici, con decisione del 10 marzo 2020, confermativa di un progetto del 6 dicembre 2019, l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI), considerati per l’assicurato periodi di inabilità lavorativa in ogni attività dal 2 agosto al 24 gennaio 2018, dal 31 maggio al 5 giugno 2018 e dal 2 al 21 novembre 2018, vale a dire nei periodi di degenza presso la Clinica __________, considerato quindi come i periodi di incapacità lavorativa erano inferiori all’anno di attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) e come l’assicurato fosse nuovamente abile in misura piena dal 22 novembre 2018, ha negato il diritto ad una rendita d’invalidità e a provvedimenti professionali.

 

                               1.2.   Con ricorso al TCA l'assicurato, sulla scorta di una nuova certificazione della psichiatra curante, contesta le conclusioni mediche tratte dall’amministrazione, sottolineando le sue precarie condizioni di salute e chiedendo l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto all’UAI per nuova valutazione. Chiede inoltre di essere ammesso all’assistenza giudiziaria nella forma dell’esonero dal pagamento delle spese di causa (doc. I).

                                        

                               1.3.   Con risposta di causa del 5 giugno 2020 l’UAI postula la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta la valutazione medico-teorica, sulla base dell’allegata presa di posizione del perito psichiatra dr. __________.

 

                               1.4.   Il ricorrente ha fatto pervenire numerose prese di posizione delle psichiatre curanti del __________ di __________, le quali sono state sottoposte per presa di posizione al perito. Nei vari scritti, di cui si dirà nel merito nella misura del necessario, entrambe le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni.

 

considerato                    in diritto

                                                                               

                               2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente o meno rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).                                       

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.3.   Per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

                                         Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                         Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

                                         Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

                                        

                                         Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche in seguito (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.; cfr. anche le STCA 32.2018.145 del 21 ottobre 2019, consid. 2.3, 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3, 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 2.5).

                                     

                               2.4.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; sul valore probatorio delle certificazioni dei medici curanti cfr. al consid. 2.9).

                                        

                                         Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

                                         Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

                                         Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352; STCA 32.2019.174 del 13 luglio 2020, consid. 2.10).

 

                               2.5.   Ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”).

                                         Tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; cfr. le STCA 35.2000.34 dell'8 agosto 2002; 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.5; 32.2019.145 del 9 giugno 2020, consid. 2.12 e 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 2.7).
                                       

                               2.6.   Ricevuta la domanda di prestazioni, valutati vari certificati medici dei curanti, in particolare degli psichiatri del Servizio psico- sociale di __________ (__________) e della Clinica __________ - dove l’assicurato era stato ricoverato dal 2 agosto 2017 al 24 gennaio 2018, dal 31 maggio al 5 giugno 2018, dal 2 al 21 novembre 2018; doc. AI pag. 111, 114, 116 -  per i quali l’assicurato era da considerare inabile in misura totale per le diagnosi di “Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici, ICD 10: F32.2; modificazione duratura della personalità dopo esperienza catastrofica, ICD 10 F62.0”, valutata altresì documentazione relativa ad accertamenti cardiologici (che avevano evidenziato la presenza di un disturbo della conduzione del ritmo cardiaco, comunque senza influsso sulla capacità lavorativa; doc. AI pag. 79 e 103),  con rapporto del 12 novembre 2018 il dr. __________ del SMR, confermate le diagnosi poste dai curanti, ha concluso ritenendo l’assicurato completamente inabile dal 14 settembre 2017, ma nuovamente abile in misura piena per un’attività adeguata dal novembre 2017. Nelle sue osservazioni conclusive il medico SMR ha osservato che “lo psichiatra del __________ nel suo rapporto relativo alla visita del 17.09.2018, descrive un assicurato puntuale, vigile, lucido ed orientato nei diversi parametri, con eloquio spontaneo, coerente e comprensibile nonostante difficoltà linguistiche, con timia lievemente deflessa ma istinto vitale conservato. Non emergevano franche alterazioni della forma e del contenuto del pensiero, non fenomeni dispercettivi. I disturbi dell’assicurato sono pertanto caratterizzati da importanti alterazioni del ritmo sonno-veglia a causa di incubi notturni, immagini intrusive relative alla passata vita in strada. Simile quadro non risulta incompatibile con un’attività lavorativa di tipo leggero, semplice, ripetitiva, da svolgere in ambiente tranquillo, senza contatto con il pubblico e senza competitività ed assunzione di responsabilità. Per concludere agli atti non è presente alcuna documentazione cardiologica che giustifichi limiti funzionali in attività lavorative ad impegno fisico. In ogni caso, cautelativamente, per le particolarità del tracciato ECG dell’assicurato, si stabilisce un limite di carico di 10 KG.” (doc. AI pag. 105).

                                         Con scritto del 2 gennaio 2019 i sanitari della __________ hanno riferito del ricovero dell’assicurato dal 2 al 21 novembre 2018 per la diagnosi di “Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto, ICD10: F33.1” (doc. AI pag. 112). Dal canto suo, la psichiatra curante dr.ssa __________ del __________ , nel rapporto dell’8 marzo 2019, poste le diagnosi di “Modificazione duratura della personalità dopo esperienza catastrofica, ICD 10 F62.0, Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto, ICD 10: F33.1”, ha confermato un’inabilità lavorativa completa dal 21 novembre 2018 (doc. AI pag. 125).

                                         Il 26 aprile 2019 agli uffici dell’UAI è pervenuta una segnalazione anonima segnalante determinati comportamenti “opportunisti” da parte dell’assicurato e la sua attività sui social media, ciò che ha spinto l’UAI ad effettuare ricerche sui social media, acquisendo una corposa documentazione tratta dai profili social utilizzati dall’assicurato (doc. AI pag. 133-138 e 146-209).

                                         Dopo aver interpellato lo psichiatra del SMR, l’amministrazione ha ritenuto opportuno affidare al dr. __________, specialista FMH in psichiatria, l’incarico di eseguire una valutazione peritale.

                                         Nella perizia di 21 pagine del 14 novembre 2019, il dr. __________, sulla base di un accurato esame clinico durante due visite cliniche, degli atti all’inserto, così come di accertamenti ematologici e di una valutazione psicodiagnostica eseguita dalla psicologa __________, in merito alle diagnosi ha esposto:

 

" Diagnosi

Con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Nessuna. Non si mettono in dubbio gli aspetti traumatici della vita del peritando, ma questi vi erano anche in passato e non hanno impedito di fare il lavoro di lavapiatti o di operatore ecologico senza periodi di inabilità lavorativa di lunga durata.

Le osservazioni peritali fanno credere, con verosimiglianza preponderante, che dal 2017 in avanti il peritando stia amplificando volontariamente i suoi limiti e i suoi sintomi, per ottenere dei vantaggi secondari.

Tutti i dati osservati convergono in questa direzione; l'ipotesi più probabile è invece che il peritando tragga reale beneficio dalla terapia idonea prescritta dal __________ e riesca così a condurre una vita attiva e soddisfacente. Considerato che da anni egli si trova a carico della pubblica assistenza, la sua motivazione per una reintegrazione lavorativa sarebbe piuttosto bassa.

Senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

F62 Modificazione duratura della personalità dopo esperienza catastrofica.

 

La diagnosi è certamente ammissibile, considerata l'anamnesi dell'individuo. Non è stato tuttavia possibile procedere a test più strutturati, dotati di scale di controllo, a causa del limite linguistico. Ad ogni buon conto, i traumi patiti dall'assicurato durante le varie fasi dello sviluppo sembrano aver provocato effettivamente una modificazione della personalità. Il soggetto sembra possedere un nucleo narcisisticamente fragile, che lo spinge a mettere in atto dei comportamenti di tipo opportunistico senza che, fortunatamente, egli assuma degli atteggiamenti più marcatamente antisociali. I problemi di personalità, uniti alla bassa scolarizzazione, non hanno impedito tuttavia l'esecuzione di lavori semplici e ripetitivi, che rappresentano anche le attività lucrative di riferimento per questo individuo. Non si possono escludere anche dei sintomi tipo flashback, incubi e reminiscenze traumatiche e disturbanti del passato. L'impatto di tali sintomi sul piano funzionale è tuttavia ridotto rispetto a quello che l’assicurato dichiara e non interferisce con una vita attiva, anche sotto il profilo lavorativo.”

 

                                         Ha quindi espresso un’accurata valutazione medico-assicurativa sulla capacità lavorativa e concluso tra l’altro come segue:     

                                        

" Il peritando ha attraversato verosimilmente un'infanzia e un'adolescenza traumatiche, che lo hanno condizionato intensamente nella strutturazione del suo carattere. Ciò nonostante, egli ha contratto e sciolto ben tre matrimoni, se l'è sempre cavata nel corso della sua vita, ha lavorato in attività semplici e ripetitive per oltre dieci anni, a tempo pieno e con rendimento pieno, senza mostrare mai dei periodi di cedimento psichico e di inabilità lavorativa di lunga durata prima del 2017.

Anche la resilienza dinnanzi agli eventi pesanti subiti in rapida successione nel 2009 è stata sorprendentemente positiva, soprattutto se si pensa agli antecedenti di vita di questo individuo. Dopo il primo ricovero in psichiatrica nel 2017, la situazione sembra invece essersi completamente capovolta, ma un'analisi attenta di tutti gli elementi probatori dimostra che non vi è alcun cambiamento sostanziale.

L'assicurato presenta le medesime vulnerabilità del passato, connesse ai traumi subiti in infanzia e in adolescenza, ma trae evidentemente beneficio dalla terapia psicofarmacologica prescritta dalla psichiatra curante, che assume regolarmente. Egli aderisce alle cure proposte e conduce una vita complessivamente soddisfacente, attiva, ben integrata socialmente, senza eccessi. Le risorse per svolgere delle attività semplici e ripetitive come quelle fatte nel passato sono dunque ancora presenti e consentirebbero, oggi come allora, un lavoro a tempo pieno e con rendimento pieno.”

 

                                         A suo avviso quindi l’assicurato, tranne i periodi di ricovero in clinica, era da considerare abile al lavoro in misura completa in ogni attività lavorativa (doc. AI pag. 288).

                                         Lo psichiatra del SMR dr. __________, nel rapporto del 29 novembre 2019, ha aderito alle conclusioni della perizia e concluso per un’inabilità completa in ogni attività durante i ricoveri presso la __________, ovvero dal 2 agosto 2017 al 24 gennaio 2018, dal 31 maggio al 5 giugno 2018, dal 2 al 21 novembre 2018, ritenuto che altrimenti l’assicurato era da considerare abile in misura piena (doc. AI pag. 253).

                                        

                                         Visionate in seguito le osservazioni presentate dal richiedente al progetto di decisione del 6 dicembre 2019 - con il quale l’amministrazione proponeva il diniego del diritto a prestazioni considerati i periodi di incapacità lavorativa inferiori all’anno di attesa (doc. AI pag. 255) -, corredate da un rapporto medico del 7 febbraio 2020 della dr.ssa __________ del __________, il medico SMR dr. __________, presa conoscenza del rapporto completivo del dr. __________ del 26 febbraio 2020, con annotazione del 10 marzo 2020 ha confermato le sue conclusioni (doc. AI pag. 273).

                                         Di conseguenza, la decisione contestata ha respinto il diritto a prestazioni, motivando:

 

" (…)

Esito degli accertamenti:

Dalla documentazione medica acquisita all'incarto ed in particolare dalla perizia psichiatrica effettuata in data 12.09.2019 dal Dr. __________, sono giustificati i periodi d'incapacità lavorativa durante le degenze presso la Clinica __________:

 

in qualsiasi attività lavorativa

100% dal 02.08.2017

    0% dal 25.01.2018

100% dal 31.05.2018

    0% dal 06.06.2018

100% dal 02.11.2018

    0% dal 22.11.2018.

 

Considerato che i periodi d'incapacità lavorativa sono inferiori all'anno d'attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI), non sussiste alcun diritto a rendita.

Essendo nuovamente abile al 100 % in qualsiasi attività lavorativa, provvedimenti professionali non entrano in linea di conto.

Osservazione al progetto del 06.12.2019

In fase di audizione abbiamo preso atto del certificato medico del 07.02.2020 redatto dal Servizio psico-sociale di __________.

Il Servizio medico regionale e il perito Dr. med. __________ hanno esaminato tale certificato e sono giunti alla conclusione che non apporta elementi atti a modificare quanto già stabilito nel sopracitato progetto di decisione.”

 

                                         Nel corso della procedura ricorsuale sono state prodotte diverse certificazioni delle psichiatre curanti, sulle quali ha preso posizione il dr. __________ del SMR e il dr. __________ e di cui si dirà, nella misura del necessario, di seguito (cfr. al consid. 2.8).      

                                          

                               2.7.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale del 14 novembre 2019 del dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i ricordati parametri giurisprudenziali. La stessa è stata del resto attentamente vagliata anche dallo psichiatra del SMR dr. __________ nel rapporto del 29 novembre 2019 (doc. AI pag. 252), nel rispetto dei parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi 2.3 e 2.4. Questo per i motivi che seguono.

                                     

                                         Non vi sono in effetti ragioni per scostarsi dalle convincenti e approfondite considerazioni del perito, il quale, dopo attenta valutazione della documentazione agli atti, dell’anamnesi, di un accurato esame clinico in due sessioni, l’esecuzione di esami clinici, testistici, psicodiagnostici tramite la dr.ssa __________ e delle descrizioni soggettive, ha correttamente ritenuto che l’assicurato era portatore “unicamente” di una “Modificazione duratura della personalità dopo esperienza catastrofica F 62”,  affezione tuttavia non invalidante, negando quindi la presenza della diagnosi, inizialmente ammessa dal SMR nel rapporto del 12 novembre 2018 sulla base delle attestazioni dei curanti, di “Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici F 32.2” rispettivamente quella di “disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità in atto F33.1” (cfr. anche il certificato della __________ del 2 gennaio 2019 e del __________ dell’8 marzo 2019; doc. AI pag. 111 e 125).

 

                                         Il dr. __________, dopo aver illustrato nel dettaglio la situazione del paziente, e ricordato come l’assicurato avesse iniziato una presa a carico presso il __________ nel 2012 e avesse avuto la prima degenza presso la __________ nell’agosto 2017, ha approfonditamente preso posizione sulle certificazioni degli psichiatri curanti.                

                                         Dopo aver descritto nel dettaglio l’anamnesi sociale e patologica, con la descrizione dello svolgimento di una giornata tipo, ha fatto una sintesi della storia personale, illustrando come egli dichiarasse di aver sofferto da sempre di sintomi collegati ai traumi subiti durante l'infanzia e l'adolescenza, con incubi, flashback, paura del buio e "fughe" notturne da casa. Soltanto dal mese di aprile 2012 egli non avrebbe più trovato lavoro e avrebbe cominciato a percepire il contributo della pubblica assistenza e si sarebbe rivolto al __________. Dal 2014 e per tre anni successivi, egli avrebbe comunque fatto l'operatore ecologico presso il Comune di __________. Dal mese di agosto 2017 in avanti il peritando non sarebbe più riuscito a riattivarsi a livello lavorativo e, dal suo punto di vista, le sue condizioni psichiche sarebbero peggiorate progressivamente. Dopo il primo ricovero nell’agosto 2017 egli avrebbe ricominciato la presa a carico psichiatrica presso il __________ di __________, che perdura tuttora. Sono quindi seguiti altri due ricoveri volontari per depressione nel maggio e novembre 2018.

                                         Il perito ha quindi evidenziato una serie di incoerenze emerse dall’esame peritale, esponendo quanto segue:

 

" (…) Il peritando si descrive come una sorta di grande invalido, a causa dei traumi subiti da piccolo. Tali traumi, che non metto in dubbio, erano però presenti anche in passato e non avevano mai causato un'incapacità lavorativa di lunga durata. Lo scompenso del 2017 è difficilmente inquadrabile, anche perché non vi sono elementi stressanti ravvisabili. Due forti stress cumulativi vi sono stati nel 2009, con il terzo divorzio e la concomitante notizia che una figlia era stata abusata, ma all'epoca il peritando era riuscito a reagire da solo e svolgere un piano occupazionale successivo all'__________, per ben tre anni. Lo stato aggettivo del peritando mostra inoltre una persona lucida, presente, adeguata, ordinata, pulita e non si percepisce un'ansia particolare durante i colloqui e nemmeno dei segni di depressione. Siamo di fronte ad uno status normale, eccezion fatta per l'attivazione emotiva marcata quando vengono narrati i traumi infantili, che trovo effettivamente credibili. L'assicurato ha una buona reattività cognitiva e ricostruisce puntualmente la sua anamnesi, senza che si osservino dei fenomeni di "assenza mentale".

La valutazione psicodiagnostica effettuata dalla Dr.ssa __________ mostra peraltro dei risultati suggestivi per una sospetta accentuazione della difficoltà cognitiva. Il peritando nega rapporti sociali, relazioni di qualsiasi genere con donne, uscite in locali e hobby, ma la documentazione raccolta dal vostro ufficio e discussa nel paragrafo successivo mostra tutt'altro. Occorre dunque credere che vi sia un'amplificazione volontaria dei deficit, per la ricerca di vantaggi secondari. L'ipotesi più verosimile è che la terapia proposta dal Servizio psicosociale sia oggettivamente efficace e soddisfacente, che permetta una vita sostanzialmente normale e che il peritando la assuma con regolarità proprio perché ne osserva i benefìci, mentre continua artificialmente a presentare un'immagine deficitaria di sé stesso davanti alle istituzioni.” (doc. AI pag. 230)

 

                                         Il perito ha descritto le incongruenze emerse dalla valutazione, a seguito della segnalazione anonima agli uffici dell’AI, delle foto sul suo profilo Facebook (dalle quali emerge a detta del perito un uomo molto attento al proprio abbigliamento, alla propria immagine, elegante e curato” che pare “condurre una vita attiva, capace di godere delle cose belle dell'esistenza e della compagnia delle persone”, con rapporti con donne, probabilmente anche intime, serate in locali pubblici con musica in compagnia e balli, con filmati che “vanno nella direzione di confermare l'amplificazione volontaria dei disturbi da parte dell'assicurato, per ottenere dei vantaggi” questo anche considerando che egli “ha mostrato un chiaro imbarazzo quando l'ho confrontato con l'incongruenza tra i limiti che egli descrive e quello che emerge dai video”), elementi che a suo avviso  risulterebbero molto incongruenti “rispetto ai limiti dell'ultimo rapporto psichiatrico per l’Al, di marzo 2019, dove si legge: "...depressione, con idee anticonservative, difficoltà di attenzione, iporessia, insonnia con vagabondaggio notturno, agorafobia, estremamente difeso nelle relazioni interpersonali,

                                         molto isolato, trascuratezza di sé e dell'ambiente domestico...", mentre tende a rendere piuttosto plausibile (almeno parzialmente) quanto si legge nella segnalazione anonima fatta all'AI”.

                                         Il perito ha pure riferito di aver contattato in proposito la dr.ssa __________, curante presso il __________, la quale, malgrado inizialmente si fosse dimostrata anch’essa stupita delle evidenze riferitele, il 23 ottobre 2019, “invece di offrire delle spiegazioni coerenti”, avrebbe tentato di giustificare il paziente senza tuttavia “fornire degli elementi aggettivi solidi a favore di una limitazione della capacità lavorativa” (doc. AI pag. 231), ma anzi in definitiva confermando “in tutto e per tutto, quello che il perito ha affermato, seppur cercando di minimizzare l'intensità e la portata delle esperienze sociali vissute dal peritando. Viene confermato pure il fatto che il peritando ha purtroppo cancellato da Facebook "per errore" il materiale citato”.

                                         Quanto alla critica, formulata dalla curante per la quale il perito e l’assicurato non si sarebbero compresi bene, a causa delle difficoltà linguistiche del soggetto, il perito ha negato fermamente tale ipotesi negando in particolare che l’assicurato avesse frainteso le domande postegli, le quali del resto venivano sempre formulate ripetutamente e in modo dettagliato e chiaro (cfr. nel dettaglio al consid. 2.8).

Il perito ha quindi dettagliatamente descritto lo status dell’assicurato, sulla base delle due visite cliniche e del rapporto della psicologa __________ allegato alla perizia, e ha quindi illustrato come egli, ben orientato con eloquio spontaneo, fluente, rispettoso delle pause del discorso, con lessico corretto e discorso coerente, non presentava alterazioni a carico delle funzioni cognitive e aveva un livello intellettivo nella norma. Assenti erano alterazioni della forma e del contenuto del pensiero, una polarizzazione dell'ideazione su tematiche depressive, ossessioni o idee prevalenti, manierismi e comportamenti compulsivi o alterazioni della percezione, una flessione in senso depressivo del tono dell'umore e nemmeno un'elevazione patologica delle quote di ansia libera o somatizzazioni, o fobie specifiche. Per quanto riguardava la valutazione della psicologa __________, il perito ha infine ribadito che la stessa aveva mostrato “dei risultati suggestivi per una sospetta accentuazione della difficoltà cognitiva”.

Considerato d’altra parte come il dosaggio dei livelli sierici dei medicamenti confermasse l'assunzione dei principi attivi indagati, il perito ha osservato che l'ipotesi più verosimile era che la terapia proposta dal __________ fosse oggettivamente “efficace e soddisfacente, che permetta una vita sostanzialmente normale e che il peritando la assuma con regolarità proprio perché ne osserva i benefici, mentre continua artificialmente a presentare un'immagine deficitaria di se stesso davanti alle istituzioni” (doc. AI pag. 234).

Tutto per considerato quindi il perito ha negato la presenza di una depressione e in ogni caso di diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, affermando:

 

" Non si mettono in dubbio gli aspetti traumatici della vita del peritando, ma questi vi erano anche in passato e non hanno impedito di fare il lavoro di lavapiatti o di operatore ecologico senza periodi di inabilità lavorativa di lunga durata. Le osservazioni peritali fanno credere, con verosimiglianza preponderante, che dal 2017 in avanti il peritando stia amplificando volontariamente i suoi limiti e i suoi sintomi, per ottenere dei vantaggi secondari. Tutti i dati osservati convergono in questa direzione; l'ipotesi più probabile è invece che il peritando tragga reale beneficio dalla terapia idonea prescritta dal __________ e riesca così a condurre una vita attiva e soddisfacente. Considerato che da anni egli si trova a carico della pubblica assistenza, la sua motivazione per una reintegrazione lavorativa sarebbe piuttosto bassa.”

 

                                         Quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa ha invece posto quella di “F62 Modificazione duratura della personalità dopo esperienza catastrofica”, osservando:

 

" La diagnosi è certamente ammissibile, considerata l'anamnesi dell'individuo. Non è stato tuttavia possibile procedere a test più strutturati, dotati di scale di controllo, a causa del limite linguistico. Ad ogni buon conto, i traumi patiti dall'assicurato durante le varie fasi dello sviluppo sembrano aver provocato effettivamente una modificazione della personalità. Il soggetto sembra possedere un nucleo narcisisticamente fragile, che lo spinge a mettere in atto dei comportamenti di tipo opportunistico senza che, fortunatamente, egli assuma degli atteggiamenti più marcatamente antisociali.

l problemi di personalità, uniti alla bassa scolarizzazione, non hanno impedito tuttavia l'esecuzione di lavori semplici e ripetitivi, che rappresentano anche le attività lucrative di riferimento per questo individuo. Non si possono escludere anche dei sintomi tipo flashback, incubi e reminiscenze traumatiche e disturbanti del passato. L'impatto di tali sintomi sul piano funzionale è tuttavia ridotto rispetto a quello che rassicurato dichiara e non interferisce con una vita attiva, anche sotto il profilo lavorativo.”

 

                                         Esprimendosi quindi sulla “Valutazione di capacità, risorse e problemi”, il perito ha affermato:

 

" Il peritando ha attraversato verosimilmente un'infanzia e un'adolescenza traumatiche, che lo hanno condizionato intensamente nella strutturazione del suo carattere. Ciò nonostante, egli ha contratto e sciolto ben tre matrimoni, se l'è sempre cavata nel corso della sua vita, ha lavorato in attività semplici e ripetitive per oltre dieci anni, a tempo pieno e con rendimento pieno, senza mostrare mai dei periodi di cedimento psichico e di inabilità lavorativa di lunga durata prima del 2017. Anche la resilienza dinnanzi agli eventi pesanti subiti in rapida successione nel 2009 è stata sorprendentemente positiva, soprattutto se si pensa agli antecedenti di vita di questo individuo. Dopo il primo ricovero in psichiatrica nel 2017, la situazione sembra invece essersi completamente capovolta, ma un'analisi attenta di tutti gli elementi probatori dimostra che non vi è alcun cambiamento sostanziale. L'assicurato presenta le medesime vulnerabilità del passato, connesse ai traumi subiti in infanzia e in adolescenza, ma trae evidentemente beneficio dalla terapia psicofarmacologica prescritta dalla psichiatra curante, che assume regolarmente. Egli aderisce alle cure proposte e conduce una vita complessivamente soddisfacente, attiva, ben integrata socialmente, senza eccessi. Le risorse per svolgere delle attività semplici e ripetitive come quelle fatte nel passato sono dunque ancora presenti e consentirebbero, oggi come allora, un lavoro a tempo pieno e con rendimento pieno.”

 

                                         Tutto ben considerato la perizia ha quindi concluso - sulla base come detto di un’approfondita analisi della documentazione, dell’anamnesi, della descrizione della giornata, dell'esame clinico, della descrizione dei limiti e delle risorse, del rapporto della dr.ssa __________, psicologa, dello scambio di email con le psichiatre curanti - che “tranne i periodi di ricovero in Clinica __________ che sono documentati agli atti, l’assicurato va considerato sempre abile al lavoro al 100%”, ricordando come l’interessato si era sottoposto regolarmente a trattamenti per la cura dello stato depressivo e infatti non è depresso” (doc. AI pag. 230-240; la sottolineatura è della redattrice).

 

A tali conclusioni, ben motivate e frutto di un approfondito esame e rispettose dei requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di perizie psichiatriche (cfr. al consid. 2.3. e 2.4.; cfr. anche al consid. 2.8), questo Tribunale deve aderire. Del resto le stesse sono state condivise anche dal medico del SMR nel rapporto finale del 29 novembre 2019 (cfr. doc. AI 252).

 

                                         In tale ambito occorre rilevare che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché giungono a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 4.1; 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).  Il giudice si scosta pertanto dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie, come meglio si dirà nel considerando che segue.

 

                               2.8.   Il TCA non ignora in effetti la documentazione medica versata agli atti in questa sede dall’assicurato e allestita dagli specialisti che l’hanno in cura, i quali pur concordando in sostanza con la diagnosi posta dal dr. __________ di “Modificazione duratura della personalità dopo un’esperienza catastrofica, ICD10 F62.0” (cfr. la dr.ssa __________ nella certificazione dell’8 settembre 2020: “partendo dal presupposto che siamo assolutamente concordi con il collega sulla diagnosi psichiatrica effettuata, analoga e complementare con quanto osservato in questi anni di presa a carico ambulatoriale”, doc. XV/1), giungono a conclusioni differenti sulla capacità lavorativa.

                                         Per quanto riguarda i certificati precedenti alla perizia del 14 novembre 2019, gli stessi erano già stati adeguatamente considerati nell’ambito della perizia medesima, alle cui considerazioni può quindi essere rinviato.  

                                        

                                         Quanto innanzitutto alla certificazione del 7 febbraio 2020 della dr.ssa __________ del __________, con la quale sollevano dubbi sulle competenze linguistiche dell’assicurato e sottolineano come la presa a carico dell’assicurato sia assidua con visite quotidiane, contestando che vi sia una volontà di aggravare la sintomatologia, il dr. __________, nella sua presa di posizione del 26 febbraio 2020 ha in sostanza confermato le sue conclusioni con motivazioni convincenti. Dando atto che si trattava di un caso complesso, con un assicurato con un'infanzia difficilissima e, di riflesso, uno sviluppo traumatico, ha ribadito nondimeno l’evidenza di incongruenze “che contraddicono palesemente l'idea di un funzionamento generale compromesso e che non riguardano soltanto la questione della socializzazione, ma evidenziano “competenze funzionali ben più ampie di quanto i colleghi dell'__________ si siano potuti rendere conto” (sulla questione della competenza linguistica cfr. in seguito; doc. AI pag. 267). Questa presa di posizione, che pure è stata condivisa dallo psichiatra del SMR nell’Annotazione del 10 marzo 2020, per il quale la stessa era “completa, argomentata ed esaustiva” (doc. AI pag. 273), va confermata.

 

                                         Non permettono di concludere diversamente nemmeno, innanzitutto, la succinta certificazione del 18 marzo 2020 del __________ (che si è esaurita nella conferma della presa a carico del paziente con un’inabilità lavorativa completa e la menzione della terapia farmacologica in corso; doc. V/B), ritenuto come la stessa non abbia fornito alcun elemento oggettivo nuovo e rilevante, come confermato dal dr. __________ il 19 maggio 2020 (doc. V/1), ma nemmeno l’ulteriore certificazione della dr.ssa __________ del __________ del 19 giugno 2020, nella quale la curante, dopo aver sottolineato “la presa a carico intensiva multidisciplinare del paziente da parte medica, infermieristica, assistente sociale e da un servizio infermieristico domiciliare nel fine settimana”, e confermato la diagnosi di “Modificazione duratura della personalità dopo un'esperienza catastrofica (ICD 10 F 62.0), costellata nel tempo da diversi episodi depressivi anche gravi con necessità di ospedalizzazioni anche prolungate”, ha osservato quanto segue:

 

" Come ben noto dalla moderna letteratura sul trauma complesso (decesso del padre quando il paziente aveva 7 anni, istituzionalizzazione, precarietà esistenziale e vita di strada per 20 anni, difficoltà di rapporti con la madre e la famiglia di origine, divorzio, decesso della prima moglie, violenza sessuale subita da una delle figlie, lontananza dalla famiglia di origine, Sindrome di Wolff-Parkinson-White in anamnesi positiva per morte improvvisa, etc...) il paziente ha un funzionamento multiplo in senso stretto per cui i racconti e la sintomatologia riportata e osservata sono spesso incoerenti e instabili. Infatti il ricordo traumatico immagazzinato in maniera disfunzionale non è solo un ricordo ma può essere richiamato come riesperienza negativa, inaccurata e intensa di elementi dell'evento come se stesse accadendo "proprio ora" e distorce anche la percezione di eventi e stimoli anche nel presente e distorce la previsione del futuro. (…) Anche se, come affermato dal perito psichiatra Dr. med __________, molte delle difficoltà psicologiche del sig. RI 1 erano presenti prima dell'arrivo in Ticino e inizialmente il funzionamento lavorativo era buono, appare altrettanto chiaro come nel tempo ci possa essere un progressivo peggioramento psicopatologico con conseguente ricaduta sul funzionamento socio-relazionale.” (doc. IX/1)

 

                                         Ora, come osservato dal dr. __________ nella sua presa di posizione del 1. luglio 2020, tale certificazione non fa in sostanza che ribadire la modalità di presa a carico del paziente, confermando la nota diagnosi, esaurendosi tuttavia essenzialmente in una diversa valutazione della capacità lavorativa. In merito il perito ha sottolineato nuovamente come malgrado tale diagnosi, in passato il peritando avesse lavorato con continuità, ritenuto come l’aggravamento psichico sarebbe subentrato “in un periodo in cui sembrano aver pesato maggiormente dei fattori sociali, piuttosto che traumatici”, come del resto ben illustrato nella perizia del 14 novembre 2019. Ribadita “la grave incoerenza tra quanto è stato appurato dall'AI rispetto alla vita sociale del soggetto e quanto è stato invece dichiarato e ribadito dall'assicurato, dopo che aveva perfettamente capito quello che il perito gli stava chiedendo e non presentava uno stato dissociativo”, sostanziata anche dagli  indici di simulazione che sono risultati tutti alterati e dalla segnalazione fatta all'AI da una donna, secondo il perito permaneva “la divergenza inconciliabile tra la valutazione funzionale del __________ (che parlava acriticamente di trascuratezza e grave isolamento sociale del soggetto) e quella del perito, che ha tenuto conto delle risorse che sono manifeste e documentate. Infine, non posso fare a meno di notare che la certificazione __________, come ho dimostrato negli scambi precedenti, sembra a tratti sbilanciata verso la difesa del paziente, come mi sembrano dimostrare alcune incongruenze nell'atteggiamento assunto dai curanti e nelle dichiarazioni che hanno via via rilasciato durante l'iter peritale” (doc. IX/1).

                                         Tali osservazioni puntuali e complete, ribadite dal perito in data 20 agosto 2020 (doc. XIII/1), dopo aver preso visione dell’ulteriore scritto della dr.ssa __________ del __________ del 20 luglio 2020 (con il quale la curante ribadiva la necessità di effettuare dei test; doc. XI/1), che prendono posizione sulle allegazioni delle curanti, sono convincenti e meritano condivisione.

                                        

Nemmeno l’ulteriore presa di posizione della dr.ssa __________ dell’8 settembre 2020 permette di concludere diversamente. In questa sede la curante ha riferito dei test eseguiti come segue:

 

" (…) In particolare, nel corso degli anni, abbiamo assistito a un progressivo scadimento funzionale con difficile gestione della quotidianità, cronica instabilità timicoemotiva con diversi momenti di angoscia e ideazione anticonservativa che hanno portato a sei ricoveri presso la clinica __________, l'ultimo dei quali ad aprile 2020 per angoscia ingravescente e ideazione suicidale.

(...)

Rispetto alla valutazione testistica ci sembra utile sottolineare come consentire al paziente una conoscenza dell'esaminatore (sig.ra __________) ed effettuare il test con minima spiegazione degli obiettivi ha consentito di confrontarsi con un paziente che appare vigile, lucido e orientato nei diversi parametri. Attenzione e concentrazione appaiono parzialmente mantenute, a tratti labili per cui il paziente appare affaticarsi con una certa facilità presentando inoltre una tendenza alla digressione. Nonostante ciò si è mostrato impegnato, collaborante e disponibile al dialogo, adeguato nella relazione “interpersonale". Teniamo a precisare quanto sopra proprio a causa della prevalenza di sintomatologia intrusiva e stato iper-vigilante che caratterizzano lo stato psicopatologico del paziente che spesso si traduce in un atteggiamento compiacente o nell'esecuzione passiva di compiti senza comprenderne la finalità, al scolo scopo di ridurre i tempi di interazione con l'altro. Le apparenti difficoltà mnestiche parrebbero di natura affettiva piuttosto che cognitiva, iscritte in una ricerca di permanenza dell'oggetto tramite meccanismi pseudo-ossessivi disfunzionali volti a contenere l'angoscia di frammentazione. Da un punto di vista cognitivo, il risultato ottenuto al test delle Matrici Progressive di Raven evidenzia un funzionamento intellettivo nella norma con difficoltà riscontrate unicamente nell’ambito delle conoscenze legate all'astrazione logica.

In conclusione è proprio in considerazione del funzionamento socio-relazionale del paziente che appare estremamente deficitario con una scarsa qualità di vita, con un'inversione del ciclo sonno-veglia, con un'incapacità di mantenere legami affettivi stabili e duraturi, con una costante richiesta di rassicurazione e contenimento emotivo nei confronti dell'interlocutore che abbiamo preso una posizione così esplicita. Tali osservazioni legate alla gestione quotidiana del paziente ci appaiono fondamentali dal momento che, al contrario, il simulatore segue incentivi esterni come ad esempio, evitare il servizio militare, il lavoro, ottenere risarcimenti finanziari, evitare procedimenti penali, oppure ottenere farmaci; in generale di trarre vantaggi sul piano giuridico forense. Vi è quindi da parte di chi è valutato un interesse ad ottenere un certo risultato (Fomari, 2008).

Nel caso del paziente in oggetto la richiesta Al è stata portata avanti dagli psichiatri curanti in un'epoca in cui lo stesso non era a conoscenza di tale possibilità che era, oltretutto, inizialmente vissuta come vergognosa e stigmatizzante.” (doc. XV/1)

 

                                         In merito il perito, dopo aver espresso dubbi sulle modalità, il contenuto e la finalità dei test eseguiti, il 14 settembre 2020 ha osservato quanto segue:

 

" (…) Resta il fatto inequivocabile che i colleghi __________ parlavano di un funzionamento socio – relazionale totalmente deficitario del soggetto anche quando i fatti ci dicevano che così assolutamente non era. Di fronte ai fatti raccolti dall’AI, invece di spiegare in maniera trasparente cosa stava succedendo, invece di illustrare credibilmente come l'individuo passasse veramente le sue giornate, invece di fornire degli elementi chiari per poter leggere il caso, si è a mio avviso sprecata l'occasione, pensando di poter facilmente contestare la perizia. Ricordo il primo scambio mail con la Dr.ssa __________, la quale dapprima si diceva molto sorpresa di scoprire che il peritando avesse frequentato una donna, mentre poi rilasciava un certificato normalizzante, affermando che di tale relazione il soggetto aveva appena parlato coi curanti ed era stato pure incoraggiato in tal senso.

Che dire? Interessante anche l'oscillazione tra l'affermazione precedente della collega __________, il 20 agosto 2020: "le nostre osservazioni sono esclusivamente cliniche e non ci sembra di doverci schierare in favore o contro il paziente" e l’affermazione contenuta nell'attuale rapporto medico: "ci siamo permessi di prendere posizioni esplicite a favore del paziente...etc.". Importante anche notare che il peritando, il quale in passato traeva un evidente piacere dal documentare le sue attività sociali e la sua persona vestita elegante sul suo profilo Facebook pubblico, lo abbia adesso rimosso totalmente da internet.

Sul tema del vantaggio secondario, faccio notare che il peritando si trova da moltissimo tempo a carico della pubblica assistenza. In molti di questi casi l'individuo, che sperimenta da anni una condizione di marginalità sociale, può cominciare a ritenere più solida e protettiva la posizione dell'invalidità, rispetto a quella dell'assistenza. Non dico che questo sia necessariamente il caso del peritando, ma semplicemente non escluderei con superficialità le ipotesi di un vantaggio secondario nella situazione presente.

Vi sono naturalmente altre chiavi di lettura per spiegare eventuali vantaggi secondari, ma azzardare ipotesi interpretative per chiarire un comportamento ampiamente incongruente non è lo scopo del perito, il quale si deve basare sui fatti appurabili e non sulle speculazioni ipotetiche.

Stando ai fatti, non posso che ribadire la mia posizione peritate, posto che il soggetto veniva giudicato totalmente deficitario, con una lunga lista di sintomi invalidanti, anche quando manifestamente non aveva tali limiti. Ricordiamo infatti che l'orizzonte lavorativo è quello delle attività semplici e ripetitive e che il problema di collocabilità non rientra tra gli aspetti medici in senso stretto.” (doc. XVII/1)

 

                                         Tale presa di posizione, che prende attentamente posizione sulle allegazioni dei curanti, appare completa e permette di concludere per l’assenza di elementi nuovi che non siano stati adeguatamente esaminati nella perizia del 14 novembre 2019 o che in qualche modo possano validamente metterne in forse le conclusioni.

                                        

                                         Il ricorrente ha infine prodotto un lungo rapporto della dr.ssa __________ del __________ denominato “considerazioni cliniche” che ha sollevato una serie di questioni che sono state opportunamente sottoposte al perito che si è espresso in merito in un corposo complemento peritale del 29 ottobre 2020 e di cui si dirà qui di seguito (doc. XXIII/1).

Innanzitutto, laddove la dr.ssa __________ rimprovera al dr. __________ di non aver in sostanza preso contatto con i curanti nell’allestire le perizia, che si rivelerebbe quindi parziale, il perito ha spiegato come in realtà “tutti i soggetti che ruotano attorno al peritando hanno potuto prendere posizione sulla situazione in forma scritta. Il dossier dell'AI, in questo senso, era completo e non ho reputato necessario avviare dei confronti telefonici ulteriori di chiarificazione che, in un caso potenzialmente conflittuale, dovrebbero essere verbalizzati e sottoscritti da coloro che hanno discusso. Inoltre, esiste anche un principio di economicità nell'esecuzione di una perizia, del quale è opportuno tenere conto, per limitarsi alle indagini necessarie e non essere sovrabbondanti. (…)”. Del resto questo Tribunale rileva che dagli atti emerge che nel momento in cui il perito è stato sorpreso dal comportamento del peritando, egli ha cercato tempestivamente il confronto con la dr.ssa __________ del __________ con uno scritto del 17 ottobre 2019, al quale la curante aveva reagito con scritti del 17 e 23 ottobre 2019 (doc. AI pag. 231, 241 e 243).

Quanto ai test, il dr. __________ ha sufficientemente illustrato come quelli somministrati dalla psicologa __________ fossero “strutturati in maniera tale che, anche un paziente demente, normalmente, a meno che non si trovi in una fase molto grave, riesce a fornire delle risposte esatte con una soglia di errori inferiore al cut-off. La neurobiologia del trauma non c'entra nulla in questo caso”, ragione per cui una performance cognitiva così deficitaria non fosse giustificabile se non con una sospetta accentuazione delle difficoltà da parte dell’assicurato.

 

Per quanto concerne le denunciate presunte contraddizioni tra la valutazione del perito e quelle della psicologa __________, il perito ha ben spiegato l’apparente discrepanza esistente laddove ha riferito che la differenza tra le due sarebbe quella che la dr.ssa __________ riporta quello che “l’assicurato dice spontaneamente circa i suoi limiti (soggettivo). Se si paragonano i sintomi raccolti da __________ con i sintomi soggettivi che riporto io in perizia, non si nota alcuna incongruenza. La parte della mia perizia citata dalla Dr.ssa __________ è tratta dallo status (oggettivo), ovvero tutto quello che si può fondare come dato aggettivo e giustificato, alla luce di tutte le informazioni presenti sul caso. Oggettivamente, alla luce di tutto quello che è emerso ed è stato comprovato nella perizia, confermo lo status aggettivo che ho riportato, proprio perché molti sintomi personali non sono adeguatamente fondati e non possono essere ammessi in ciò che è aggettivo”.

Inoltre, sempre con riferimento al tema dei contenuti presentati dal profilo Facebook dell’assicurato, il quale sarebbe forse per il paziente “un sostituto della relazione, un surrogato “virtuale” della realtà quotidiana”, il perito ha esposto con pertinenza che pur condividendo che ciò che viene presentato su Facebook non sia rappresentativo di tutta la vita di un individuo, “ma è pur sempre qualcosa”, precisando che “è esperienza comune in psichiatria che pazienti gravi, i quali comunque non necessitano di una presa a carico così intensa come quella del periziando, non riescono a presentarsi su Facebook attivamente e costantemente, non riescono a mostrarsi belli e positivi nemmeno sui social e, men che meno, riescono a socializzare nella realtà con simile facilità. Questa difficoltà di presentarsi bene è meno vera per certi disturbi di personalità (ad esempio quello istrionico), ma vale quasi sempre per delle esperienze di malattia molto destrutturanti a livello mentale, come dovrebbe essere quella del soggetto esaminato” (doc. AI XXIII/1 p. 5).

 

Sulle allegazioni dei curanti circa la mancata strutturazione delle giornate del paziente e la conseguente impossibilità di intraprendere un’attività lavorativa, il perito ha inoltre esposto quanto segue:

 

" Qui la collega confonde ancora tra piano aggettivo e piano soggettivo. La ricostruzione della giornata, come si legge in perizia, è fatta al condizionale, perché si tratta di quello che soggettivamente riferisce il peritando. Il problema è che una simile giornata entra in conflitto con quanto si è potuto aggettivamente appurare e con quanto emerge dal rapporto con almeno una donna, per la quale il soggetto puliva casa e si occupava del cane. Perché è evidente che i due si devono essere frequentati approfonditamente, visto che la donna sapeva della casa disordinata del periziando, della presenza dei fermaci psichiatrici, degli infermieri psichiatrici.

A proposito della presa a carico, non voglio mettere in discussione la buona fede di nessuno, ci mancherebbe. Il quesito centrale a cui rispondere è però questo: è possibile che un individuo con dei traumi reali nella sua infanzia, con dei disturbi che sono trattati farmacologicamente, con una presa a carico complessa, possa comunque simulare o amplificare i propri deficit? La risposta è sì. Come dice la collega __________, gli sviluppi traumatici non seguono una linea univoca. Parecchie declinazioni sono possibili, compreso lo sviluppo di forme di personalità disturbate, con tendenza opportunistica, che rappresenta una spinta alla sopravvivenza in un mondo percepito come ostile. Durante i periodi di vita difficili (ed essere a carico per anni della pubblica assistenza crea non poche difficoltà) l'assunzione del ruolo di malato può apparire risolutiva, può garantire una sorta di "maternage" e una percezione dì accudimento favorevole e compensatoria.

Questa ipotesi mi sembra calzante nel caso concreto e temo che si sia, in buona fede, costruito un eccellente accudimento terapeutico più che un percorso di cura esigente, creando degli equilibri statici tra paziente ed equipe curante, che tendono a mantenersi con una certa inerzia.

E solo una mia ipotesi, cosa che non avrei nemmeno voluto fare, come ho scritto nella precedente risposta, ma diversamente non riuscirei a capacitarmi del fatto che un paziente descritto così "grave", così tanto destrutturato, così tanto monitorato a tutti i livelli da diverse figure, riesca a far passare totalmente inosservata all'équipe curante: una relazione di coppia (o di amicizia intensa, si veda un po' come si vuole chiamarla), le sue attività diurne, la capacità di presentarsi bello ed elegante, l'interesse per internet e Facebook. E se mi si dicesse che tutte queste abilità erano pacificamente note, allora mi domando ancor più: ma perché non sono state certificate in maniera trasparente? E se il paziente mostra queste capacità spontanee, allora perché non si è pretesa almeno la frequentazione di un centra diurno terapeutico, o non si è avviato nuovamente un programma occupazionale di qualche tipo? La mia conclusione è che si stia procedendo dando per scontati dei limiti che invece sono superabili.” (doc. XXIII)

A tale dettagliato e completo complemento peritale, di ben 4 pagine, nel quale il perito affronta singolarmente e con precisione le censure sollevate dalla curante, questo Tribunale non può che rinviare, ritenuto peraltro come la dr.ssa __________ non ha di seguito ritenuto di formulare alcuna ulteriore precisazione o contestazione, limitandosi a ribadire quanto detto in precedenza (cfr. doc. XXV/1).

 

                                         Quanto d’altra parte alla questione della competenza linguistica, richiamata più volte dai curanti, per i quali in sostanza non sarebbe stato tenuto conto delle difficoltà di comprensione linguistica palesate dall’assicurato (cfr. tra le altre il certificato del 7 febbraio 2020 del __________, doc. AI pag. 263), il perito ha insistito nel negare che vi sia stato un problema di tal genere ricordando innanzitutto che egli non avesse “sentito la necessità di ricorrere a un interprete, proprio perché le competenze del peritando nella lingua parlata, essendo in Ticino dal 2002, erano sufficienti per condurre un colloquio totalmente attendibile. Il perito ha tenuto conto, con precisione, delle competenze linguistiche del peritando. Prova ne è il fatto che ho scelto di non effettuare dei test come SIMS e MMPI-2, proprio perché sarebbero stati troppo impegnativi a livello lessicale e quindi poco affidabili nei risultati. Inoltre, faccio presente che le competenze linguistiche del peritando mi hanno consentito comunque di ricostruire un'anamnesi dettagliata e attendibile, per cui non è credibile che egli abbia frainteso soltanto le mie domande sui suoi rapporti sociali. A titolo abbondanziale aggiungo che, essendo a conoscenza dei video che l'AI mi aveva tramesso, le mie domande sulle relazioni sociali dell'assicurato sono state formulate ripetutamente, sia nel primo che nel secondo colloquio, in modo molto dettagliato.” Malgrado le ripetute e chiare domande l’assicurato avrebbe nondimeno risposto sempre negando di aver conosciuto o frequentato altre donne, circostanza questa tuttavia smentita dalla visione del materiale pubblicato sui social (doc. AI pag. 230-233). Il dr. __________ ha ulteriormente precisato che “la questione della competenza linguistica è stata presa in considerazione e le risposte fornite al perito sono state pertinenti e adeguatamente informative, essendo sufficiente chiarire o ripetere alcuni concetti quando compariva qualche incertezza nel capirsi. All'incontro con la dr.ssa __________, il soggetto si presentava poco curato (a differenza che con il perito) e apparentemente intimorito dal contesto dell'indagine testistica. Anche la dr.ssa __________, ha dovuto ripetere alcune consegne, ma ha proposto dei test il cui risultato non possa in alcun modo venire inficiato dalle competenze linguistiche. E anche la dr.ssa __________ è riuscita a raccogliere dal paziente un diverso numero di informazioni del tutto corrette, senza che fosse necessario un interprete.” (osservazioni del dr. __________ del 26 febbraio 2020, doc. AI pag. 267).

                                         Nuovamente sollecitato sull’argomento dalla dr.ssa __________ nelle citate “considerazioni cliniche” del 23 ottobre 2020 (doc. E/1), nel complemento peritale del 29 ottobre 2020 il dr. __________ ha confermato di aver adeguatamente tenuto conto della situazione linguistica, osservando che “se avessi avuto dubbi sulla comprensione e sulle risposte avrei chiesto ulteriori chiarimenti o un interprete. Esattamente come la dr.ssa __________, quando ho avuto dubbi sulla comprensione ho riformulato la domanda o ho chiesto chiarimenti, ottenendoli. D'altra parte, prendo atto che il __________ ha effettuato tutti gli approfondimenti psicometrici, la psicoterapia e anche l'intera presa a carico senza mai avere il bisogno di ricorrere a un interprete, esattamente come il perito” (doc. XXIII/1). Anche a tali osservazioni, complete e logiche, che non permettono a questa Corte di ammettere che vi sia stato un problema di comprensione linguistica, non si può che aderire.

 

Né infine permettono di dipartirsi dalle complete conclusioni del perito le osservazioni formulate all’attenzione dell’assicurato il 22 ottobre e 12 novembre 2020 dall’avv. __________ (doc. E2 e XXV/2). Con le stesse la legale - aperto restando peraltro il quesito a sapere a quale titolo siano stati inoltrati tali scritti in questa sede visto che la scrivente ha espressamente precisato di non patrocinare il ricorrente - ripropone essenzialmente le considerazioni formulate dalla dr.ssa __________ nelle varie prese di posizione, criticando la perizia del dr. __________, a suo avviso non sufficientemente neutrale e oggettiva e alla quale non dovrebbe venir riconosciuto pieno valore probatorio, ciò che di conseguenza imporrebbe l’esecuzione di una perizia giudiziaria. In particolare viene criticato l’approfondimento del tema delle frequentazioni femminili da parte dell’assicurato oltre che una lettura univoca dei test psicologici eseguiti dalla dr.ssa __________.

 

Per quanto in particolare riguarda l’allegazione per la quale la posizione del perito da un lato e quella del __________ dall’altro rappresentino una chiave di lettura diametralmente opposta della situazione dell’assicurato, fatto questo che imporrebbe l’esecuzione di una perizia giudiziaria, questo Tribunale non condivide tale assunto, posto come il perito abbia ben illustrato nei vari complementi peritali la fondatezza e la coerenza delle sue conclusioni rispettivamente il fatto che le diverse conclusioni dei curanti circa l’impatto sulla capacità lavorativa siano da ricondurre essenzialmente ad una differente valutazione della fattispecie, tratta dai sanitari che molto da vicino seguono l’assicurato.

In proposito il TCA si limita dunque a rinviare nuovamente alle precedenti considerazioni che hanno evidenziato come alla perizia del dr. __________ sia da riconoscere valore probatorio pieno.

Come detto, il perito ha tenuto conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessato, peraltro condivise anche dai curanti, e valutando correttamente la sua capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita che ha incluso anche tutti i referti medici dei curanti.

Occorre peraltro in questa sede nuovamente sottolineare come per la giurisprudenza il giudice si scosta dalle risultanze peritali solo in presenza di elementi oggettivamente verificabili non presi in considerazione nell’ambito dell’esame peritale e sufficientemente pertinenti per rimettere in causa le conclusioni dell’esperto (cfr. STF 8C_55/2019 del 22 maggio 2019), ciò che non si avvera nel caso di specie.

 

Il TCA respinge da ultimo con fermezza le allusioni ad una presunta mancanza di obiettività da parte del dr. __________, sulla quale avrebbe influito la segnalazione anonima pervenuta all’amministrazione circa i comportamenti dell’assicurato (cfr. doc. E2 pag. 6). Su tale argomento si è in effetti puntualmente e diffusamente espresso il perito medesimo nei vari complementi peritali cui si rinvia e cui questo Tribunale aderisce senza riserve, non essendovi motivi per dubitare sulla serietà e obiettività del perito esterno incaricato dall’amministrazione, il quale ha, per contro, tenuto conto dei vari elementi che dalla citata segnalazione potevano e dovevano venir estrapolati, in una lettura che comunque inglobava tutti i differenti elementi disponibili.

 

Infine per quanto concerne la velata allusione riguardo al fatto che il ricorrente sarebbe stato valutato dal perito sulla base di due soli colloqui (doc. AI pag. 220), effettuati uno a un mese circa di distanza dall’altro, e quindi a breve distanza temporale, va fatto osservare che il dr. __________ ha peritato l’assicurato per complessive tre ore, lasso di tempo ritenuto da lui verosimilmente sufficiente per conoscere una persona e farsi un'idea anche di una complessa situazione psichica. Inoltre va fatto presente che lo specialista ha avuto a disposizione l’intera documentazione medica contenuta nell’inserto, inclusi i rapporti degli psichiatri curanti, e ha pure avuto un contatto diretto, nella forma di uno scambio di email, con la dr.ssa __________, psichiatra curante (doc. AI pag. 228-231).

                                         In merito alla durata della perizia, va inoltre ricordato che il Tribunale federale ha già più volte ricordato che il tempo impiegato per una visita psichiatrica deve essere adeguato all’interrogativo e alla psicopatologia da valutare (cfr. STF 44/2017 del 9 maggio 2017, consid. 4.3., pubblicata in SVR 10/2017 IV nr. 75; 8C_47/2016 del 15 marzo 2016, consid. 3.2.2., pubblicata in SVR 2016 IV nr. 35 con riferimenti) e che il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. STF 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti; cfr. anche STCA 32.2018.11 del 14 giugno 2018), ciò che è il caso, come detto, con la perizia del dr. __________. La critica del ricorrente relativa alla durata della visita medica, non modifica quindi la valutazione specialistica.

 

                               2.9.   Sulla base di quanto esposto ai considerandi che precedono, dal momento che le certificazioni degli specialisti di fiducia dell'assicurato si basano inoltre sostanzialmente sul medesimo quadro diagnostico, esse rappresentano unicamente un diverso apprezzamento delle ripercussioni sulla capacità lavorativa del medesimo quadro patologico e diagnostico, che non permettono quindi in alcun modo di distanziarsi dalla valutazione operata dal perito dr. __________ e dal medico SMR, che l’ha avallata. In particolare, come affermato dal perito (cfr. scritto del 20 agosto 2020, doc. XIII/1), i curanti nelle loro varie prese di posizione non hanno fornito spiegazioni convincenti circa la discrepanza evidenziata dal perito tra i limiti descritti e il funzionamento oggettivo dell’interessato. Essi non hanno, come detto, presentato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia.

Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STF U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STF I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2), ritenuto che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii alla giurisprudenza ivi menzionati; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)). Nella fattispecie, come detto, la documentazione prodotta dal ricorrente e le differenti conclusioni dei curanti del __________ non consentono di dipartirsi dalle conclusioni del dr. __________, che si è espresso in modo coerente e privo di contraddizioni.

 

                                         Sia peraltro osservato che la perizia del dr. __________ non ha omesso di approfondire la severità e la persistenza dei disturbi psichiatrici, non tralasciando di precisare anche i motivi per i quali occorreva tuttavia scostarsi dalla valutazione dei curanti.

                                         In sostanza quindi le certificazioni delle dr.sse __________ e __________ non permettono di distanziarsi dalle conclusioni peritali, non apportando nuovi elementi oggettivi ignorati dal perito psichiatra e vanno quindi intese nel senso di una diversa valutazione della medesima situazione.  

                                         Né del resto il ricorrente ha preteso, e men che meno comprovato, l’esistenza di problematiche somatiche (segnatamente cardiologiche) idonee ad influire sulla capacità lavorativa in maniera rilevante.

                                        

                                         Occorre quindi concludere che l’assicurato non ha prodotto documentazione rilevante o fornito elementi che consentano in qualche modo a questo Tribunale di considerare inattendibili le conclusioni del dr. __________ e del SMR e, quindi, dell’Ufficio AI, dalle cui conclusioni in merito alla capacità lavorativa della decisione contestata non è quindi possibile dipartirsi. Né del resto l’assicurato ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione contestata (ribadito che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

                                         Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                        

                                         Giova qui comunque rilevare che l’UAI ha incaricato il dr. __________ in conformità a quanto previsto dall’art. 44 LPGA. Difatti il 28 maggio 2019 (doc. AI pag. 216) l’amministrazione ha comunicato all’assicurato che, per chiarire il suo diritto alle prestazioni, riteneva necessario sottoporlo ad un esame medico psichiatrico e che era stato designato il dr. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia. Nella medesima occasione l’UAI ha trasmesso all’assicurato pure le domande poste al medico, informandolo che poteva inoltrare domande supplementari da porre al medico entro il 17 giugno 2019. Sub “Indicazione”, l’amministrazione ha pure puntualizzato che “Obiezioni fondate contro il tipo di accertamento, il tipo di disciplina così come eventualmente contro il nome del perito prescelto possono essere inoltrare per iscritto all’Ufficio AI il 17 giugno 2019.” I precitati termini sono scaduti infruttuosi. Quanto al valore probatorio delle perizie esterne, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi - oltre a rinviare alla STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 citata al consid. 2.5 - va qui osservato che l’assicurato (come visto, preventivamente reso attento circa il nome del perito e segnatamente la necessità di una perizia monodisciplinare con accertamento di psichiatria a cura del dr. __________) non ha sollevato alcuna obiezione in merito nel termine assegnatogli, né ne ha chiesto la ricusa, né ha domandato di essere esaminato da altri medici.

                                         Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato approfonditamente vagliato dall’UAI, segnatamente dal perito psichiatra, prima dell'emanazione della decisione qui impugnata (in concreto: il 10 marzo 2020) data che, come detto, segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 e riferimenti).

 

                                         Del resto val la pena di nuovamente ribadire che le conclusioni del dr. __________ sono stata avallate integralmente anche dal SMR. A proposito del medico SMR non va dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

 

                                         In siffatte circostanze le censure ricorsuali riguardo alla perizia psichiatrica del dr. __________ devono essere respinte.

                                         In conclusione, rispecchiando la valutazione del perito e del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3. e 2.4), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3, 138 V 218 consid. 6 pag. 221, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che al ricorrente va riconosciuta un’incapacità lavorativa del 100% unicamente nei periodi di degenza presso la Clinica __________, ovvero dal 2 agosto 2017 al 24 gennaio 2018, dal 31 maggio al 5 giugno 2018, dal 2 al 21 novembre 2018, mentre che nei restanti periodi e comunque dal 22 novembre 2018 egli è da considerare abile in misura completa in ogni attività.

                                        

                                         Alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene quindi elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Considerato come il ricorrente non abbia apportato indizi concreti atti a minare l’affidabilità della perizia fata eseguire dall’amministrazione, la richiesta del ricorrente di essere fatto oggetto di un nuovo accertamento peritale psichiatrico, segnatamente nella forma di una perizia giudiziaria, va disattesa. Per gli stessi motivi non vi è motivo di rinviare gli atti all’amministrazione per accertamenti ulteriori.

 

                                         Visto quanto sopra, non presentando l’assicurato, fatti salvi i citati limitati periodi dal 2 agosto 2017 al 24 gennaio 2018, dal 31 maggio al 5 giugno 2018, dal 2 al 21 novembre 2018 - e quindi di durata inferiore al periodo minimo di un anno giusta l’art. 28 LAI (cfr. al consid. 2.2) -, un’inabilità lavorativa da ascrivere alle problematiche psichiatriche, e non essendo fatto valere alcuna affezione somatica con valenza invalidante, correttamente l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

                                         La decisione contestata va quindi confermata, mentre che il gravame va respinto.

                                     

                             2.10.   Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore sino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in concreto (cfr. la Disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                     

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- andrebbero poste a carico del ricorrente, il quale ha tuttavia chiesto di essere esonerato dal pagamento delle spese e di essere ammesso all’assistenza giudiziaria.

 

                             2.11.   Con riferimento quindi alla richiesta di esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG]), va detto che i presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente, non patrocinato da un avvocato, si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti);

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF U 102/04 del 20 settembre 2004).

                                         Nel caso concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria risulta che il ricorrente è divorziato e vive da solo.

                                         Egli è senza attività lucrativa e al beneficio di prestazioni assistenziali. Inoltre, vista anche la documentazione prodotta, di primo acchito il ricorso non pareva poter essere considerato manifestamente privo di fondamento.

                                         Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la sua concessione, l'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato va concessa, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la sua situazione economica dovesse in futuro migliorare (Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STF I 569/02 del 15 luglio 2003 consid. 5; STF U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

                                         Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente all’esonero dalle spese di giustizia è accolta.

 

                                   3.   Le spese, per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. A seguito della concessione dell’assistenza giudiziaria le spese a suo carico sono per il momento assunte dallo Stato.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti