Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2020.64

 

FC

Lugano

11 gennaio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

 redattrice:                      Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 15 giugno 2020 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 maggio 2020 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 29 gennaio 1998 l’Ufficio AI ha respinto una domanda di prestazioni AI per adulti presentata nel marzo 1997 da RI 1, nato nel 1963, di professione installatore di impianti sanitari, - affetto da sindrome lombo-vertebrale cronica, sindrome cervico-vertebrale, sindrome del tunnel carpale e obesità (doc. AI 11) -, ritenendo che il grado di invalidità riconoscibile al richiedente non raggiungeva un grado rilevante (doc. AI 30). Impugnata dall’assicurato, questa decisione è stata annullata con sentenza 16 novembre 1998 del TCA, il quale ha ritenuto la fattispecie non sufficientemente istruita retrocedendo quindi gli atti all’amministrazione per effettuare ulteriori chiarimenti (inc. 32.1998.31).

                                         Esperiti nuovi accertamenti, mediante decisione del 15 aprile 2004, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato una mezza rendita di invalidità per un grado di invalidità del 54% a decorrere dal 1. agosto 1997 (doc. AI 112, 118).

 

                               1.2.   Avviata nel giugno 2006 una procedura di revisione, l’Ufficio AI, con decisione del 14 novembre 2007, ha riconosciuto all’assicurato una rendita intera per il periodo dal 1. luglio 2006 (tre mesi dopo il peggioramento) al 28 febbraio 2007 (tre mesi dopo l’attestata ripresa della capacità lavorativa al 50%) e in seguito confermato la mezza prestazione (doc. AI 165). Questa decisione è stata confermata dal TCA mediante pronuncia del 5 febbraio 2009 (STCA 32.2007.391).

                                         Una nuova procedura di revisione è stata avviata nel luglio 2010. Dopo una procedura di riqualifica professionale l’assicurato è stato assunto a tempo pieno come autista dalla __________ e di conseguenza, con decisione 11 marzo 2014, l’Ufficio AI ha soppresso la rendita, stante la ripresa completa dell’abilità lavorativa.

                                         Nel gennaio 2016 il medico curante dell’assicurato ha postulato la riapertura del caso, segnalando un peggioramento delle condizioni di salute. Effettuati gli accertamenti del caso, con decisione del 24 febbraio 2017, ammessa un’inabilità completa in ogni attività completa dal 5 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 e dal 1. febbraio 2016 del 50% nell’attività abituale di manutentore di apparecchi informatici e di autista e dello 0% in attività adeguate, ammesso quindi un peggioramento delle sue condizioni, conformemente all’art. 32 LAI, ha ripristinato il diritto ad una rendita intera dal 1. novembre 2015 e a far tempo dal 1. giugno 2016 (tre mesi dopo l’avvenuto miglioramento delle condizioni) alla mezza rendita per un grado di invalidità del 54%.

 

                               1.3.   Nel settembre 2017 il curante dell’assicurato ha chiesto un riesame. Effettuati gli accertamenti del caso, inclusa una perizia reumatologica, con decisione del 4 settembre 2018 l’amministrazione ha confermato il diritto ad una mezza rendita di invalidità, considerato come il peggioramento intervenuto non era perdurato per più di tre mesi, riservandosi tuttavia una nuova revisione successivamente al secondo intervento alle ginocchia previsto per novembre 2018. 

                               1.4.   Nel dicembre 2018 è quindi stata avviata una nuova revisione delle prestazioni. Effettuata una perizia multidisciplinare a cura del __________, mediante progetto di decisione del 8 gennaio 2020 e, quindi, decisione del 18 maggio 2020, l’amministrazione, ammessa dal novembre 2018 un’inabilità completa nella sua attività di autista e operaio in ogni attività, ma una ripresa di un’abilità del 50% dal 22 febbraio 2019 in attività adeguate, ammesso quindi un transitorio peggioramento (dal novembre 2018 al febbraio 2019), ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. febbraio 2019, sostituita, a far tempo dal 1. giugno 2019, ossia trascorsi tre mesi dall’oggettivato miglioramento dello stato di salute, da una mezza rendita per un grado di invalidità del 58%.   

 

                               1.5.   Rappresentato dall’avv. RA 1, l’assicurato ha interposto ricorso a questo Tribunale, contestando le conclusioni dell’amministrazione e in particolare la valutazione psichiatrica e chiedendo quindi il rinvio dell’incarto all’Ufficio AI per nuova valutazione psichiatrica.

 

                               1.6.   Con risposta di causa del 25 giugno 2020 l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata, ritenendo corretta sia la valutazione medico-teorica che la definizione del grado d’invalidità.

                                         Il ricorrente ha in seguito fatto pervenire un rapporto medico del 16 giugno 2020 del servizio di ortopedia dell’Ospedale __________ di __________, sul quale si è pronunciato l’Ufficio AI con scritto 21 luglio 2020.

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se successivamente al 1. giugno 2019 l’assicurato ha diritto ad una mezza rendita di invalidità, come stabilito dall’amministrazione, o a una prestazione maggiore.  

                                     

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

                                         Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

                               2.3.   Un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).

                                         Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

 

" (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STF I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

 

                                         In particolare, secondo la giurisprudenza del TF, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

 

                                         Nella DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF 9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959/2009, 9C_995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA inedita 28 maggio 2004 in re B, I 702/03 consid. 5 e del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

                                         L’Alta Corte, nella DTF 131 V 49, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

                                        Questa giurisprudenza è stata estesa anche al caso della fibromialgia (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006) e, nella DTF 137 V 64, oltre ad estenderla anche all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico, l’Alta si è così espressa:

 

" (…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)" (DTF 137 V 64, consid. 4.2, pag. 68)

 

                                         Va qui evidenziato che il TF, nella STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in: www.bger.ch) stabilendo in sostanza che la capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

                                         In una sentenza del 30 novembre 2017 pubblicata in DTF 143 V 409, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura illustrata nella DTF 141 V 281 deve ora essere applicata all’esame di tutti i casi nei quali è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, in particolare anche nell’eventualità di depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch). Alla luce di questa nuova prassi, dunque, per tutte le malattie psichiche, comprese le depressioni da lievi fino a medio-gravi, occorrerà applicare una procedura probatoria fondata su indicatori. Ciò comporta, in particolare, la modifica della precedente giurisprudenza del TF per la quale le depressioni da lievi fino a medio-gravi erano ritenute invalidanti solo nel caso in cui fosse stata dimostrata una “resistenza alle terapie”, ponendo ora quale questione decisiva, per tutte le affezioni psichiche, quella di sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’inabilità lavorativa invalidante.

 

                                         Infine, val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

 

                               2.4.   Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                         Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                         L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

 

                                         Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6).

                                         In una sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181, 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 261 consid. 4; 115 V 134 consid. 2; 114 V 314 consid. 3c; 105 V 158 consid. 1). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

                                         A proposito delle perizie mediche esterne (art. 44 LPGA) eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189).

                                         Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

                                        

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

                                        

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                               2.6.   Secondo la giurisprudenza, il punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità suscettibile di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita. Vanno quindi paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 133 V 108, 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).

                                         In concreto, come meglio si illustrerà al consid. 2.7, con decisione 4 settembre 2018 l’amministrazione, pronunciandosi sulla richiesta di revisione delle prestazioni presentata dall’assicurato (il quale, sulla base della precedente decisione del 24 febbraio 2017, era beneficiario di una mezza rendita d’invalidità), ha confermato la mezza prestazione (per un grado di invalidità del 54%), ritenuto come il peggioramento delle sue condizioni intervenuto nel marzo 2018 era durato meno di tre mesi. Queste conclusioni sono stata tratte sulla base di accertamenti medici e del relativo rapporto SMR (doc. AI pag. 1079).

                                         Questo Giudice è, quindi, ora chiamato a valutare se successivamente a tale decisione del 4 settembre 2018, lo stato di salute del ricorrente sia peggiorato in misura tale da giustificare la modifica delle prestazioni.

 

                               2.7.   Dagli atti di causa risulta che l’assicurato è stato beneficiario di una mezza rendita d’invalidità da agosto 1997 (fatta eccezione per una rendita intera dal 1. luglio 2006 al 28 febbraio 2007) sino alla soppressione con decisione del 11 marzo 2014, e quindi nuovamente di una rendita intera dal novembre 2015 trasformata in mezza rendita dal giugno 2016. Le prestazioni erano da ricondurre a inabilità causate da una sindrome cervicospondilogena cronica, una lombalgia cronica con lisi istmica L5, una pangonartrosi bilaterale e un’instabilità della caviglia (doc. AI pag. 1023). Nell’ambito della revisione avviata nel settembre 2017, preso atto che il dr. __________ aveva confermato la presenza di artrosi alla caviglia destra, e il dr. __________ riferito dell’avvenuta sinovialectomia per il D2 per sinovialite crepitante e infine che il curante dr. __________ attestava una persistente inabilità lavorativa completa, è quindi stata eseguita una perizia reumatologica. Nel referto del 28 febbraio 2018 il dr. __________ ha riferito di una situazione clinica sostanzialmente stabile rispetto alla valutazione del dr. __________ del 2016 e ha concluso che fino all'intervento chirurgico del 1. marzo 2018 lo stato di salute era invariato come da decisione precedente, ritenuto che l’operazione al ginocchio avrebbe comportato un’inabilità di due mesi con seguente recupero della capacità lavorativa (doc. AI pag. 1009). Il 1. marzo 2018 l’assicurato è quindi stato sottoposto a intervento per impianto di protesi totale al ginocchio sinistro con decorso regolare, ragione per cui il dr. __________, chirurgo ortopedico, l’ha giudicato abile dal 4 giugno 2018, preannunciando l’analogo intervento al ginocchio destro per il 6 novembre 2018 (doc. AI pag. 1036).

                                         Di conseguenza, con rapporto finale del 29 maggio 2018 il medico SMR dr. __________ aveva concluso che dal 1. febbraio 2016 l’assicurato era inabile al 50% nell’attività abituale, ma abile in attività adeguate, dal 4 marzo 2018 (impianto protesi al ginocchio) inabile in ogni attività, con ripresa di un’abilità del 50% nell’attività abituale e completa in attività leggere adeguate (doc. AI pag. 1455). Di conseguenza con la decisione del 4 settembre 2018 l’amministrazione, ricordato come l’assicurato fosse al beneficio di una mezza rendita di invalidità con grado del 54%, ha respinto la domanda di aumento della rendita, concludendo che “sulla scorta della documentazione presente agli atti, l'SMR oggettiva sì un peggioramento dello stato di salute ma che tuttavia in virtù del art. 88a, cpv. 2, OAI, tale peggioramento non è tenuto in considerazione poiché non è perdurato per più di tre mesi”. Ammessi periodi di inabilità lavorativa nell’attività abituale del 50% dal 1. febbraio 2016, 100% dal 1. marzo 2018, 50% dal 4 giugno 2018 e in attività adeguata dello 0% dal 1. febbraio 2016, 100% dal 1. marzo 2018, e 0% dal 4 giugno 2018, ha quindi respinto l’aumento della rendita. Ha nondimeno precisato che “in vista di un nuovo intervento chirurgico previsto nel mese di novembre 2018, l'ufficio Al avvierà una revisione d'ufficio con l'intento di rivalutare la situazione del signor RI 1” (doc. AI pag. 1079).

                                         In occasione della revisione avviata nel dicembre seguente, l’amministrazione, valutate le certificazioni del dr. __________, del dr. __________ e della dr.ssa __________ (psichiatra curante dal 23 marzo 2018), ha interpellato il medico SMR che ha ritenuto imprescindibile l’effettuazione di una perizia multidisciplinare eseguita dal __________ (doc. AI pag. 1153). Dal referto del 9 ottobre 2019 risulta che i periti hanno fatto capo a consultazioni specialistiche di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), pneumologica (dr. __________), internistica (dr. __________) e neurologica (dr. __________) e, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti eseguiti presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le seguenti diagnosi:

 

" (…)

B.1     Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa:

Sindrome cervicospondilogena cronica bilaterale in:

-   alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide cervicale (oseocondrosi G3-C4, C5-06 e C6-C7 con piccole ernie discali prevalentemente a ds., senza conflitti radicolari (MRI- cervicale del 16.3.2019);

Sindrome lombospondilogena cronica con possibile componente lomboradicolare irritativa L5 a ds., in

-   alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare (spondilartrosi L4-L5 accentuata a ds., discopatia L5-S1 con stenosi foraminale bilaterale a contatto con la radice nervosa di L5, alla MRI lombare del 27.6.2019;

-   spondilolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding, su spondilolisi di L5.

Deficit funzionale delle ginocchia, prevalentemente a ds., in:

-   esiti da impianto di protesi totale al ginocchio destro, il 6.11.2018;

-   esiti da impianto di protesi totale al ginocchio sinistro, il 2.3.2018.

Dolori cronici alle caviglie bilaterali, di non chiara eziologia DD: incipiente artrosi tibioastragalica e sottoastragalica, su/con:

-   stato dopo pseudoartrosi del processo posteriore talico postraumatico a sin., con revisione e débridement, asportazione del frammento, il 27.7.1999;

-   stato dopo revisione e resezione della punta anterodistale del malleolo interno, da ricostruzione del legamento deltoide e resezione dell'osso accessorio navicolare, il 24.10.2001.

OSAS di severità media, non trattato.

Sindrome di compressione cronica dei due nervi mediani nei canali carpe:

-   attualmente più importante a ds. dal punto di vista ENG;

-   pregressa decompressione del canale carpale sin, con apertura semplice del LAAC, 16.9.2014.

 

B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

Ansia episodica parossistica (ICD1O-F41.0).

Calo progressivo delle prestazioni cognitive con fatica mentale.

Disturbi statici del rachide (ipercifosi della dorsale alta con protrazione del capo, appiattimento della colonna dorsale).

Decondizionamento e sbilancio muscolare

Obesità (peso 107,3 kg/statura 170 cm).

Tabagismo 40-45 P/Y.

Diabete mellito di tipo 2 (sotto trattamento farmacologico).

Dislipidemia (sotto trattamento).

Iperuricemia (dato anamnestico).

Ipoacusia.” (doc. AI pag. 1250)

 

                                         Dopo aver proceduto ad un’esaustiva valutazione particolare e globale, in sede di discussione peritale, i periti hanno ritenuto invalidanti in primis la patologia pneumologica (non trattata) e quelle al rachide e all'apparato locomotorio (valutate sia dal reumatologo che dal neurologo). A loro avviso vi era inoltre “sia un'instabilità emotiva, sia una difficoltà a frenare l'impulsività e gli agiti aggressivi”. Esprimendosi quindi sulla capacità lavorativa, hanno concluso che come autista di autobus l'assicurato presentava una capacità lavorativa dello 0%, e questo da inizio luglio 2017 (inizio della prolungata inabilità), mentre che in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali descritti dal reumatologo e dal neurologo e senza la necessità di condurre automezzi pubblici o mezzi semoventi egli, eccezion fatta per i periodi di inabilità completa dal 2 marzo al 3 giugno 2018 e dal 6 novembre 2018 al 21 febbraio 2019 (a causa degli interventi alle ginocchia), sempre dal luglio 2017, raggiungeva una capacità lavorativa del 50%  (4 ore). Hanno precisato che “la riduzione della capacità lavorativa in attività adatte dal punto di vista pneumologico permette di tener conto delle limitazioni descritte dal consulente in neurologie” (doc. AI pag. 1252).

                                        

                                         Riprese le diagnosi invalidanti e le conclusioni della perizia __________, con rapporto finale 5 novembre 2019 il SMR ha quindi riscontrato un peggioramento dal novembre 2018, ammettendo periodi di inabilità lavorativa nell’attività abituale del 50% dal 1. febbraio 2016, 100% dal marzo 2018, 50% dal giugno 2018 e del 100% dal 6 novembre 2018 e in attività adeguata dello 0% dal 1. febbraio 2016, 100% dal 2 marzo 2018 al 3 giugno 2018, 0% dal 4 giugno al 5 novembre 2018, 100% dal 6 novembre 2018 al 21 febbraio 2019 e del 50% dal 22 febbraio 2019 (doc. AI pag. 1377; cfr. in esteso al consid. 2.9).

                                         Di conseguenza, interpellato il consulente professionale (doc. AI pag. 1383), con il progetto di decisione dell’8 gennaio 2020 l’amministrazione ha proposto un aumento temporaneo della mezza rendita a intera dal 1. febbraio 2019 sino al 1. giugno 2019, momento dal quale l’assicurato aveva nuovamente diritto alla mezza rendita d’invalidità (grado di invalidità del 58%; doc. AI 1389).

                                         In sede di osservazioni l’assicurato, tramite il suo patrocinatore, ha prodotto uno scritto del 7 febbraio 2020 della psichiatra curante dr.ssa __________, la quale ha concluso per un’inabilità lavorativa dell’80%. La valutazione era corredata da un rapporto 6 febbraio 2020 della psicologa che riferiva dei test effettuati e una relazione della psicoterapeuta __________ (doc. AI pag. 1407segg). In tale valutazione la psichiatra curante ha posto quali diagnosi invalidanti quelle di “condizione depressiva di grado medio-grave F 32.1, sofferenza di personalità (impulsività e aspetti narcisistici, correlati a temi traumatici di vita), ansia generalizzata” e ha esposto, tra l’altro, quanto segue:

 

" (…) Per la diagnosi Psicologica, vi prego di fare riferimento al rapporto qui allegato, allestito dalla Psicoterapeuta __________ che segue individualmente il paziente, in psicoterapia, dal febbraio 2018.

Qui riassumo brevemente: “la Psicoterapeuta dott.ssa __________ esprime chiaramente una condizione di ritiro sociale persistente e di un appiattimento emotivo dell'Assicurato. Fa riferimento inoltre a sintomi di ansia generalizzata, preoccupazioni anticipatorie, malessere fisico costante (osservato anche in seduta), umore depresso, bassa tolleranza alle frustrazioni che portano I' Assicurato anche ad aggredire verbalmente e nelle interazioni relazionali le persone che lo circondano. Vi è una condizione di inadeguatezza e di scarso valore di Sé”.

Attuale terapia in corso

    Psicoterapia individuale settimanale

•   Colloqui mensili di Terapia di coppia

•   Terapia farmacologica (assunta con regolarità): duloxetina 60 mg die.

Rilievi dei tests psicologici effettuati BDI E STAI-X effettuati nel corso di 60' di colloquio con I' Assicurato

BDI (Beck depressione inventory).

La somministrazione del BDI ha documentato un punteggio che si colloca nella fascia indicante la presenza di vissuti depressivi di grave entità (punteggio nel range tra 30-63).

Dalle risposte fornite dall' Assicurato, si segnalano quali presenti significativi vissuti di: calo d'efficienza lavorativa ("non riesco a lavorare per niente"), preoccupazioni somatiche ("sono completamente preso dalle preoccupazioni sulla mia salute e da quello che sento") e calo della libido ("ho perso completamente interesse per il sesso").

Presenza moderata di vissuti di: pessimismo ("ho la sensazione che non uscirò mai dalle mie difficoltà"), senso di fallimento ("se ripenso alla mia vita riesco a vedere solo una serie di fallimenti"), aspettativa di punizione ("ho la sensazione che sto subendo una punizione o che sari') punito"), autoaccusa ("mi accuso per le mie colpe"), indecisione ("ho grandi difficoltà quando devo prendere decisioni"), disturbi del sonno ("mi sveglio una o due ore prima del solito e mi riesce difficile addormentarmi"), affaticabilità ("mi stanco quasi sempre, qualsiasi cosa faccia").

 

 

 

STAI-X (STATE TRAIT ANXIETY INVENTORY)

La somministrazione della Forma X dello STAI ha evidenziato la presenza di punteggi significativamente al di sopra del range di norma per quanto concerne le componenti stabili del vissuto d'ansia (Ansia di Tratto —60 Punti), che si estrinsecano nella tendenza a percepire situazioni stressanti come pericolose e minacciose e a rispondere alle varie situazioni con diverse intensità nelle reazioni. Altrettanto elevato il punteggio emerso all'indagine della propensione a vivere stati d'ansia in specifici contesti (Ansia di Stato — 52 Punti) che risulta significativamente al di sopra della media della popolazione maschile.

 

Riflessioni sulla perizia del dr. Med. __________

Il Perito dottor __________ (nella sua perizia, al punto 4.3 Reperti dell'esame psichiatrico)

segnata da una condizione di calo della concentrazione e aumento e della fatica mentale che si palesano verso la dine della visita, ed è effettivamente ciò che osserviamo anche noi nel corso delle sedute. Tuttavia il perito non considera rilevante tale rilievo e non approfondisce ulteriormente tale osservazione, per esempio con tests ulteriori.

Il dottor __________ rileva una condizione di ansietà incrementata, tuttavia poi non la considera rilevante affatto inficiante ai fini della abilità lavorativa, senza spiegarne i motivi.

Crediamo che una valutazione peritale, per un Assicurato così difeso strutturalmente e traumatizzato, possa preferibilmente essere integrata con tests psicologici di approfondimento, che mettano maggiormente in rilievo le difficoltà più profonde e i traumi che Assicurato (proprio per la nature profonde degli stessi e per la struttura di personalità del paziente) nasconde strenuamente nella relazione con chi in quel momento lo sta valutando e giudicando (considerare anche gli aspetti narcisistici di personalità, che lo portano a mostrare la parte di sé più funzionante).

Il dr. __________ scrive che non si rilevano deficit del contenimento degli impulsi, tuttavia non approfondisce la presenza di tale aspetto al di fuori della seduta e nelle interazioni dell'assicurato.

Il Perito scrive che traspare un certo nervosismo legato allo stato di salute e in modo particolare alla presenza dei dolori continui a carico dell'apparato locomotore: siamo assolutamente d'accordo con lui per tale rilievo.

Tuttavia, il perito non dà sufficientemente credito a questo rilievo, non lo valorizza adeguatamente, in particolare rispetto alle interferenze che tale dolore continuo e nervosismo possa avere sulla qualità della vite dell'assicurato e sulla possibilità di una effettiva ripresa lavorativa, soprattutto di tenuta.

Nel punto 7.4 della perizia, il dr. __________ descrive una bassa soglia di tolleranza allo stress e del rendimento e delle prestazioni cognitive nell'arco della giornata: siamo assolutamente d'accordo con il Perito, il quale tuttavia poi sostiene che il paziente possa lavorare 8 ore giornaliere e questo appare piuttosto contraddittorio.

Il dr. __________ scrive che i trattamenti psicologici in corso hanno migliorato Io stato psichico dell'A.: riteniamo che solo in parte questa constatazione sia corretta, dato che tale miglioramento non appare persistente e purtroppo, come si evince dal rapporto della Psicoterapeuta __________, sono presenti a tutt'ora rilevanti sintomi psicopatologici e un malessere e un ritiro purtroppo di grado rilevante, nonostante gli sforzi terapeutici messi in campo.

Inoltre, nel punto 3.2.7 della perizia si scrive che Cymbalta è assunto a 30 mg la sera, invece fin dal marzo 2019 è prescritto e assunto con regolarità a 60 mg al giorno, purtroppo al momento senza grandi risultati sullo stato dell'umore e del dolore.

 

Conclusioni e proposte

In base ai rilievi clinici, psicoterapeutici e testistici effettuati, concludo che l'Assicurato non è in grado attualmente di svolgere una attività lavorativa, per le persistenti condizioni depressive, ansiose, discontrollate episodicamente e di ritiro personale in cui a tuttora versa.

Si considera pertanto inabile al lavoro, dal solo punto di vista psichiatrico, in misura Rilevante, al 80%.” (doc. AI pag. 1406)

 

                                         Dette certificazioni sono state trasmesse al __________, il quale ha preso posizione in proposito con scritto 2 marzo 2020, confermando le conclusioni peritali nel senso che “i documenti inviatici non apportano elementi tali da modificare la valutazione espressa nella nostra perizia del 9.10.2019 (abile allo 0% come autista di bus e abile al 50% in attività adatte)” (doc. AI 153 e 158; cfr. in esteso al consid. 2.10).

 

                                         Di conseguenza, mediante la decisione contestata del 18 maggio 2020, l’Ufficio AI ha concluso quanto segue:

 

" (…)

Aumento temporaneo della rendita d'invalidità

Egregio Avv. RA 1,

Abbiamo riesaminato il diritto all'ottenimento di una rendita d'invalidità per il Signor RI 1. Le disposizioni legali che le competono si trovano in allegato.

La nostra decisione si basa su questi presupposti.

Decidiamo pertanto:

Dal 01.02.2019, ossia, tre mesi dal peggioramento dello stato di salute (art.88 cpv.2 0AI) il. Signor RI 1 ha diritto ad una rendita intera con grado Al del 100%.

A far tempo dal 01.06.2019, ovvero, trascorsi 3 mesi dal l'oggettivato miglioramento dello stato di salute secondo l’art. 88a cpv. 1 OAI, l’assicurato ha diritto ad una ½ rendita ma con grado AI del 58%.

Esito degli accertamenti:

Attualmente il Signor RI 1 è al beneficio di una mezza rendita d'invalidità, con grado Al del 54%.

Nel mese di novembre 2018 abbiamo avviato su vostra richiesta la revisione della suindicata prestazione.

Esaminati gli atti acquisiti in sede di revisione, segnatamente sotto il profilo medico-teorico, con particolare riferimento alla perizia pluridisciplinare alla quale il Signor RI 1 è stato sottoposto presso il __________, dopo attenta valutazione, il nostro Servizio Medico Regionale (SMR) ha riconosciuto che il danno alla salute è peggiorato, comportando le seguenti inabilità lavorative:

 

Attività abituale quale operaio/autista di bus

100% dal 06.11.2018 e continua

Attività adeguate

100% dal 06.11.2018 al 21.02.2019

50% dal 22.02.2019 e continua

 

A far tempo dal mese febbraio 2019 il Signor RI 1 risulta essere abile nella misura del 50% in attività adeguate al suo stato di salute, per contra, l'abituale attività non è più esigibile.

Di seguito viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare il grado d'invalidità, i redditi utilizzati sono gli ultimi dati salariali forniti dall'Ufficio federale di statistica (Tabelle RSS TA1).

Reddito da valido:

Senza il danno alla salute, nell'attività abituale svolta nella misura del 100%, l'assicurato avrebbe potuto percepire un reddito annuo lordo per l'anno 2018 pari a CHF 63'910.00 (fonte: richiesta al datore di lavoro __________

Reddito da invalido:

Dal 22.02.2019 e continua

Dal profilo salariale, la giurisprudenza imposta dall'Alta Corte federale indica che sono esclusivamente applicabili, in difetto d'indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti alla tabella di riferimento TAI dell'inchiesta sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (STFA 12 ottobre 2006 nella causa S., 1,1 75/03, e del 5 settembre 2006 nella causa p,, l 222/04).

Sempre in base alla giurisprudenza federale, tali redditi possono ancora essere diminuiti nella misura massima del 25%, e ciò al fine di considerare quei fattori che nel caso di specie sono suscettibili di influenzare il reddito che l'assicurato potrebbe percepire, quali ad esempio le limitazioni addebitabili al danno alla salute, l'età, la nazionalità, il grado di occupazioni (cfr. DTF 126 V 75).

Malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa del 50% in attività adeguate, l'assicurato avrebbe potuto conseguire CHF 26'958.00 (tabella RSS elaborata dall’Ufficio federale di statistica; attività semplici e ripetitive valore mediano) inclusa una riduzione complessiva del 20% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e per altri fattori di riduzione.

II calcolo utilizzato è mostrato qui di seguito.

Confronto dei redditi:

senza invalidità        CHF 63'910.00

con invalidità            CHF 26'958.00

Perdita di guadagno CHF 36'952.00 = grado d'invalidità del 58%

 

Nonostante il peggioramento dello stato di salute, dal nuovo calcolo del guadagno residuo si evince un grado Al del 58%, tale grado dà pertanto diritto alla medesima rendita finora versata.

La consulente del nostro Servizio d'integrazione Professionale (SIP) non ritiene opportuno mettere in atto provvedimenti d'ordine professionale.

 

Osservazioni al progetto di decisione del 08.01.2020:

In data 11.02.2020 abbiamo ricevuto le vostre osservazioni avverso il suindicato progetto di decisione, alle stesse è stata allegata documentazione medica redatta dai seguenti medici:

  Dr.ssa __________;

  Dr.ssa __________;

  Dr.ssa __________.

Abbiamo successivamente inviato la suindicata documentazione al vaglio del Servizio Medico Regionale (SMR), a sua volta, il SMR ha inviato tutto al medico perito del __________.

Dopo attenta valutazione, il SMR ha ritenuto che quanto giunto in fase di audizione non apporta ulteriori elementi oggettivi sufficienti da permetterci di modificare quanto valutato in sede di valutazione pluridisciplinare alla quale l'Assicurato è stato sottoposto.

Il Signor RI 1 risulta quindi essere medicalmente abile al 50% in attività adeguate al suo stato di salute.

Visto quanto sopra esposto si conferma in toto quanto descritto nel suddetto progetto di decisione.

 

Reintegrazione

Attualmente non sono previsti provvedimenti di reintegrazione.

Una nuova verifica della situazione medica, personale e lavorativa non escluderà, se sarà indicate, l'adozione di provvedimenti reintegrativi con Io scopo di migliorare la capacità al guadagno. La rendita versata finora sarà ridotta a una 1/2 rendita (grado d'invalidità del 50%) a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

La riduzione della prestazione decorre dal primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (art. 88bis cpv. 2, lett. a dell'Ordinanza sull'Assicurazione Invalidità (OAI)).” (doc. AI 160)

 

                                         Il ricorrente insorge in questa sede ritenendo che la sua situazione valetudinaria non sia stata adeguatamente valutata, segnatamente dal punto di vista psichiatrico. In corso di procedura ha prodotto un rapporto medico del 16 giugno 2020 del servizio di ortopedia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. VI/1; cfr. in esteso al consid. 2.10).

 

                               2.8.   Premesso quanto sopra, come anticipato (cfr. consid. 2.6), va rilevato che al fine di accertare se vi sia stato un valido motivo di revisione, corrispondente nel caso in esame ad un peggioramento duraturo della situazione valetudinaria, occorre paragonare i fatti al momento del provvedimento del 4 settembre 2018 con quelli all’epoca della decisione contestata (cfr. doc. AI pag. 845 e pag. 1425).

                                         Ora, nell’ambito della revisione avviata nel dicembre 2018, l’amministrazione, sulla base delle conclusioni della perizia __________ e dei rapporti del SMR, ha accertato sì un peggioramento delle condizioni dell’assicurato rispetto alla precedente decisione di concessione della rendita, riconoscendo quindi un aumento della mezza rendita a intera dal 1. febbraio 2019 (tre mesi dopo il peggioramento delle condizioni intervenuto nel novembre 2018, con inabilità lavorativa completa in ogni attività) sino al 1. giugno 2019 (vale a dire tre mesi dopo l’avvenuto nuovo miglioramento delle condizioni da situare al febbraio 2019, con ripresa della capacità lavorativa del 50% in attività adeguate) e, quindi, la conferma della mezza prestazione dal 1. giugno 2019.

                                         Per i motivi che seguono questa conclusione va condivisa.

 

                               2.9.   È bene ricordare che nell’ambito dell’evasione della revisione avviata nel settembre 2017 su richiesta dell’assicurato, che era titolare di una mezza rendita dal giugno 2016 (dal novembre 2015 al maggio 2016 rendita intera) – per un’inabilità da ricondurre ad una sindrome cervicospondilogena cronica, una lombalgia cronica con lisi istmica L5, una pangonartrosi bilaterale e un’instabilità della caviglia (doc. AI pag. 1023) – l’amministrazione si era basata sulle conclusioni della perizia reumatologica del 28 febbraio 2018 del dr. __________. Il perito aveva concluso che la situazione clinica era sostanzialmente stabile rispetto alla valutazione dr. __________ del 2016, riservato il periodo di inabilità lavorativa di due mesi che avrebbe comportato il previsto intervento al ginocchio (poi eseguito ad un ginocchio il 1. marzo 2018 e all’altro il 6 novembre 2018), dopo il quale era da prevedere il recupero di una capacità lavorativa anche come autista del 50% ed una capacità piena in attività adatta. Di conseguenza, con rapporto finale del 29 maggio 2018 il medico SMR dr. __________, aveva posto le diagnosi con influsso invalidante di “ Gonartrosi bilaterale, Prevista posa protesi ginocchio sinistro per 3.2018, Artralgia caviglia sinistra e Stato dopo pseudartrosi processo posteriore posttraumatico, asportazione frammento 27.7.1999, Stato dopo revisione 24.10.2001, Sperone calcaneare a destra, Sindrome cervico-spondilogena cronica, Sindrome lombovertebrale cronica” oltre a quelle, senza influsso sulla capacità lavorativa, di “diabete mellito tipo 2, Sindrome delle apnee del sonno, dr. __________”. Con riferimento alla capacità lavorativa aveva concluso che dal 1. febbraio 2016 l’assicurato era inabile al 50% nell’attività abituale, ma abile in attività adeguate, dal 1. marzo 2018 (impianto protesi al ginocchio) inabile totalmente in ogni attività, con ripresa di un’abilità del 50% nell’attività abituale e completa in attività leggere adeguate del 4 giugno 2018 (doc. AI pag. 1455). Di conseguenza con la decisione del 4 settembre 2018 l’amministrazione ha confermato la mezza rendita di invalidità, ritenuto che il peggioramento dello stato di salute non poteva dare diritto ad un aumento delle prestazioni poiché comportante un’inabilità lavorativa completa in attività adeguate per un periodo inferiore ai tre mesi (doc. AI pag. 1079; cfr. consid. 2.7).

                                         Avviata una nuova revisione nel dicembre 2018, in considerazione dell’avvenuto intervento chirurgico il 6 novembre 2018, l’Ufficio AI, valutati i certificati dei curanti, ha fatto esperire una perizia multidisciplinare dal __________, il quale, nel referto del 9 ottobre 2019, sulla base di consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), pneumologica (dr. __________), internistica (dr. __________) e neurologica (dr. __________), ha posto le diagnosi invalidanti menzionate per esteso al consid. 2.7 e ha concluso che a dipendenza della patologia pneumologica e quelle del rachide e dell’apparato locomotorio, come autista di autobus l'assicurato presentava una capacità lavorativa dello 0%, da inizio luglio 2017 (inizio della prolungata inabilità), mentre che in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali descritti dal reumatologo e dal neurologo e senza la necessità di condurre automezzi pubblici o mezzi semoventi egli, eccezion fatta per i periodi di inabilità completa dal 2 marzo al 3 giugno 2018 e dal 6 novembre 2018 al 21 febbraio 2019 (interventi alle ginocchia), sempre dal luglio 2017,  raggiungeva una capacità lavorativa del 50%  (4 ore) (doc. AI pag. 1252).

                                        

                                         Ora, richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici di cui al considerando precedente, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del __________, i quali hanno compiutamente valutato, sino al momento della resa della decisione contestata – per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) – le differenti affezioni di cui l’assicurato è portatore, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che stabilisce l’intervento di un peggioramento dal luglio 2017, con un’inabilità lavorativa completa nell’attività abituale, in luogo della precedente del 50% e in attività adeguate con un’inabilità del 50%, fatto salvo il periodo dal novembre 2018 al febbraio 2019, nel quale, a dipendenza degli interventi subiti alle ginocchia, l’abilità era nulla in ogni attività.

                                         Dal febbraio 2019, vale a dire al termine del periodo di ripresa dopo l’intervento alle ginocchia, il ricorrente andava ritenuto nuovamente abile nella misura del 50% in attività adeguate, vale a dire rispettose delle limitazioni funzionali esposte. Rispetto alla situazione all’epoca della precedente decisione del 4 settembre 2018 la situazione era quindi da considerare peggiorata. Tale conclusione, confermata dal SMR nel rapporto finale del 5 novembre 2019 (doc. AI pag. 1373), va condivisa.

 

                                         In effetti, per quanto riguarda l’aspetto neurologico, l’assicurato è stato valutato dal dr. __________, il quale, dopo aver descritto l'anamnesi e lo stato neurologico, ha escluso deficit sensitivo-motori oggettivabili a livello lombare, come peraltro già concluso dal dr. __________. Dopo aver riferito delle lamentale dell’assicurato, con disturbi parestetici alle mani, persistenza di un leggero rallentamento soprattutto motorio, rallentamento sensitivo a destra, sintomatologia piuttosto a sinistra, con parestesie piuttosto nel V dito della mano sinistra, ha rilevato che comunque la conduzione sensitivo-motoria del nervo ulnare sinistro era perfettamente normale, in particolare nel solco cubitale. Una sofferenza radicolare C8 non era evidente, e non vi erano deficit motori, né deficit sensitivi maggiori ai membri superiori. Globalmente, tenendo in considerazione le brachialgie parestestiche, le lombalgie croniche e cervicalgie ha quindi concluso per un'incapacità lavorativa del 50%, 4 ore al giorno ogni giorno con rendimento totale o un lavoro di 8 ore con rendimento ridotto. In un'attività leggera, senza dover sollevare pesi superiori ai 5 kg senza la necessità di abbassarsi, alzarsi in continuazione, restando perlopiù e alzandosi al bisogno (ma non stando in continuazione seduto o in posizione eretta) l'assicurato raggiungeva tuttavia una capacità lavorativa del 75% tenendo conto in particolare delle lombalgie. Da evitare erano lavori ripetitivi e intensi con le braccia, con l’utilizzo in continuazione di strumenti vibranti. Da tali approfondite conclusioni non vi è motivo di scostarsi, né del resto il ricorrente fa valere argomentazioni che possano metterle in discussione.

                                         Per quanto riguarda il piano pneumologico, l’assicurato è stato valutato dal dr. __________, il quale, poste le diagnosi di OSAS di severità media, non trattata, tabagismo e obesità, ha riferito che l’assicurato presentava un OSAS da anni non trattata. Ha pure rilevato che il disturbo dell'architettura del sonno non era purtroppo stato trattato e giustificherebbe un nuovo tentativo terapeutico. L’assicurato necessiterebbe attualmente di un trattamento ventilatorio notturno e, parallelamente, di un ulteriore tentativo di perdita ponderale e di svezzamento dal tabagismo. ln qualità di autista di autobus, non erano esigibili ore di presenza lavorativa sul mezzo senza un'adeguata terapia ventilatoria notturna per OSAS, considerato anche come l’assicurato dichiarasse una certa ipersonnia alla guida. Ha quindi concluso per una capacità lavorativa come autista nulla, la quale potrebbe aumentare in caso di un trattamento ventilatorio notturno. L’assicurato poteva tuttavia svolgere un'attività non implicante la guida di mezzi pubblici o la conduzione di mezzi semoventi in assenza di una terapia ventilatoria notturna, al 50%.

                                         Anche da questa valutazione questo giudice non può scostarsi ritenuto anche che non è contestata dall’assicurato.

                                         Dal punto di vista internistico, l’assicurato non presentava alcuna incapacità lavorativa, dopo valutazione del dr. __________, il quale aveva precisato che l’assicurato era comunque seguito dal medico curante a causa di un diabete mellito e dislipidemia (in trattamento farmacologico).

                                         D’altra parte l’assicurato è stato valutato, per quanto riguardava le problematiche reumatologiche, dal dr. __________, il quale, esposte le diagnosi menzionate sopra, ha in sostanza sottolineato dal punto di vista terapeutico la necessità di un calo ponderale onde ridurre il carico sulle articolazioni delle estremità inferiori strutturalmente alterate, rispettivamente sul passaggio lombosacrale. Parallelamente ha consigliato un programma di ricondizionamento e riequilibrio della muscolatura tramite ginnastica attiva rivolta all'aumento della massa muscolare, lomboaddominale e alle estremità, aumentando così la resistenza agli sforzi fisici. Andava inoltre rivisto il trattamento farmacologico analgesico. Per quanto riguardava i limiti funzionali e di carico, il perito li ha elencati come segue:

 

" Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale un'attività che tiene pienamente conto de/limiti funzionali e di carico seguenti: l'assicurato può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, mai pesi oltrepassanti i 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurato può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, mai pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurato può talvolta maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi molto leggeri, molto spesso maneggiare attrezzi leggeri, talvolta maneggiare attrezzi di media entità, mai attrezzi pesanti. La rotazione manuale normale. L'assicurato può di rado effettuare favori al di sopra della testa, di rado effettuare la rotazione del tronco, può talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, di rado la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può mai assumere la posizione inginocchiata, può talvolta effettuare la flessione delle ginocchia, mai assumere la posizione accovacciata. L'assicurato può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di lunga durata, dovendo tuttavia avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. L'assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi tragitti, come pure di rado camminare su terreno accidentato, può di rado salire le scale, mai salire su scale a pioli.”

 

                                         Per quanto riguardava la capacità lavorativa, secondo il perito l’assicurato in un'attività adatta, rispettosa dei limiti appena descritti, era abile al lavoro completamente dal 4 giugno 2018 fino al 5 novembre 2018 e dal 22 febbraio 2019. Come autista dal 22 febbraio 2019 poteva lavorare 4 ore al giorno, ma con una diminuzione del rendimento del 60% a partire dal 22 febbraio 2019. Precedentemente al 2 marzo 2018 (intervento d'impianto di protesi totale al ginocchio sinistro) erano validi i limiti funzionali descritti dal dr. __________ nella perizia del 28 febbraio 2018. A causa degli interventi chirurgici ortopedici alle ginocchia (necessitanti convalescenze e riabilitazioni) dal 2 marzo 2018 fino al 3 giugno 2018 e dal 6 novembre 2018 fino al 21 febbraio 2019 l'assicurato era totalmente inabile lavoro per qualsiasi attività. Anche da tale valutazione questo giudice non ritiene di doversi scostare, l’assicurato non avendo peraltro addotto alcuna motivazione.

 

                                         Infine, per quanto riguarda la sfera psichiatrica, l’assicurato è stato valutato dal dr. __________, il quale come diagnosi (senza influenza sulla capacità lavorativa) ha posto quella di ansia episodica parossistica ICD-10 F41.0 e calo progressivo delle prestazioni cognitive con fatica mentale. Il consulente nella sua valutazione ha fatto notare che nello sviluppo psicologico avevano influito negativamente sia la perdita della fiducia nei confronti dell'autorità genitoriale, sia la difficoltà nella gestione della rabbia vissuta come esito nell'insoddisfazione relazionale di appartenenza con le figure di riferimento primarie. Il comportamento dell’assicurato era quindi sempre stato all'insegna dell'instabilità, emotiva e di uno stile di vita fuori dai limiti con difficoltà a frenare la sua impulsività, con agiti aggressivi e eccessi alcolici che lo avevano portato ad essere più volte arrestato e al ritiro della licenza di condurre. Era stato tuttavia positivamente influenzato dal secondo matrimonio. Successivamente i medici curanti hanno consigliato una psicoterapia che l’assicurato stava quindi seguendo allo scopo di migliorare il suo rapporto con il passato, in modo da integrarlo nello stile di vita e permettergli di relazionarsi in maniera più soddisfacente con sé stesso e con gli altri. I provvedimenti terapeutici messi in atto hanno portato a significativi miglioramenti dello stato di salute dal lato psichico e gli hanno consentito di recuperare la capacità d'investimento sulla realtà esterna. Rimaneva una bassa soglia di tolleranza allo stress e di calo del rendimento e delle prestazioni cognitive nell'arco della giornata. Tutto ben considerato in ogni modo l’assicurato era da considerare, dal punto di vista psichico, abile al lavoro al 100%.

                                         A tale valutazione, tratta sulla base di un approfondito esame clinico, che non ha tralasciato alcun elemento di rilievo, si deve aderire senza riserve. Il dr. __________, infatti, chiamato a stabilire la capacità lavorativa del ricorrente, dopo averlo visitato, eseguiti gli esami più appropriati e studiata la documentazione agli atti, ha descritto nei particolari l’anamnesi e l’esame psichico ed ha risposto alle questioni poste dall’AI, che tengono conto degli indicatori standard posti dal Tribunale federale nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281 ed estesa con la DTF 143 V 409 a tutte le malattie psichiche (cfr. al consid. 2.3 e 2.5).

                                        

                                         Alla luce di tali dettagliati consulti specialistici, il __________ ha, come anticipato, concluso per un’inabilità lavorativa completa quale autista di autobus, mentre che in un’attività adeguata e rispettosa dei limiti funzionali descritti dal reumatologo e dal neurologo e senza la necessità di condurre automezzi, l’assicurato raggiungeva una capacità lavorativa del 50%, eccezion fatta per i periodi successivi agli interventi alle ginocchia nei quali era da considerare totalmente inabile.

 

                             2.10.   A tali conclusioni, che peraltro sono state confermate anche dal medico SMR (doc. AI pag. 1373), si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, le stesse non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e entro la data della decisione contestata, ribadito nuovamente che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino alla resa del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

 

                                         Dalle ben motivate conclusioni della perizia __________ non è in effetti possibile scostarsi sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente. Innanzitutto con lo scritto 18 marzo 2020, che ha riferito del controllo eseguito il 18 marzo 2020, il dr. __________ ha valutato come stazionaria la situazione successiva agli interventi di protesi alle ginocchia e invariata rispetto alle precedenti visite (doc. AI pag. 1429).

 

                                         Nemmeno la certificazione resa dai sanitari del reparto di ortopedia dell’Ospedale __________ di __________ il 16 giugno 2020, prodotta in questa sede, permette di concludere diversamente. In tale certificazione i sanitari, ai quali il ricorrente era stato inviato per una valutazione specialistica dei dolori cronici al gomito di sinistra, si sono espressi come segue:

 

" (…)

Esame obiettivo

Gomito sinistro: normoconformato, articolarità possibile sia attivamente che passivamente con lieve deficit di estensione e supinazione. Lieve dolenzia digito-pressoria a livello della troclea omerale, leggera dolorabilità a livello dell'epicondilo omerale. Lievissima instabilità allo stress in varo e valgo a 30°. Non valutabile l'instabilità rotatoria alla manovra del pivot shift. Lieve dolorabilità a livello dell'epicondilo durante le manovre di supinazione forzata.

Esami radiologici

Risonanza magnetica gomito sinistro del 26.02.2020:

si osserva rottura parziale del fascio anteriore del legamento collaterale ulnare, distrazione all'inserzione omerale del legamento collaterale e radiale. Parziale disinserzione del tendine comune degli estensori.

Valutazione e procedere

Si discute con il paziente la natura complessa dei suoi dolori a livello del gomito. Probabilmente la maggior parte dei dolori sono da imputare ad un’epicondilite. Si informa il paziente che in caso si voglia intervenire chirurgicamente a livello del gomito bisognerebbe eseguire una artroscopia diagnostica per valutare lo stato dell'articolazione, la sua stabilità ed eseguire poi una cura di epicondilite per via aperta. Data pero la paucisintomaticità attuale si consiglia un atteggiamento conservativo al problema. Non prevediamo per tale motivo ulteriori visite di controllo ma rimaniamo a disposizione nel caso la sintomatologia dolorosa si dovesse aggravare. Data la storia clinica del paziente di dolori diffusi poliarticolari, chiedo al collega Dr. ____________, di valutare l'esecuzione di una diagnostica per escludere problematiche reumatologiche. Per tal motivo se il collega è d'accordo farei convocare il paziente dalla Dr.ssa __________, specialista in reumatologia, per eseguire una visita di controllo.” (doc. VI/1)

 

                                         Ora, come con pertinenza osservato dall’amministrazione (doc. VIII), tale scritto non contiene elementi oggettivi che permettano di definire un’incapacità lavorativa maggiore rispetto a quanto valutato dall’amministrazione. A prescindere infatti dalla circostanza che lo stesso neanche si pronuncia su un’eventuale inabilità lavorativa da ricondurre ai dolori cronici al gomito sinistro oggetto di esame clinico, esso manifestamente non consente di comprovare un peggioramento delle condizioni dell’assicurato, il quale peraltro ha riferito di “un miglioramento della sintomatologia algica nell'ultimo periodo con in definitiva una attuale buona funzionalità dell'articolazione”.

                                         Né del resto la certificazione, che peraltro si riferisce ad un controllo avvenuto il 10 giugno 2020 e quindi in epoca successiva alla decisione qui contestata (del 18 maggio 2020), evidenzia nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alle predette valutazioni mediche e entro la data della decisione contestata, ritenuto come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

 

                                         Nel suo ricorso l’assicurato contesta del resto essenzialmente le conclusioni dell’amministrazione in merito alle affezioni psichiatriche, censurando sostanzialmente che il grave stato d’ansia di cui soffre non sarebbe stato adeguatamente considerato. Produce un rapporto 7 febbraio 2020 della psichiatra curante dr.ssa ___________, corredato dal referto della psicoterapeuta __________ e del rapporto circa i test eseguiti dalla psicologa __________ (doc. AI pag. 1405; cfr. al consid. 2.7). Ora, tale documentazione è stata sottoposta al __________, il quale con scritto 2 marzo 2020 ha confermato le conclusioni peritali nel senso che “i documenti inviatici non apportano elementi tali da modificare la valutazione espressa nella nostra perizia del 9.10.2019 (abile allo 0% come autista di bus e abile al 50% in attività adatte)” (doc. AI 153 e 158).

                                         Nella sua presa di posizione il dr. __________ ha affermato:

 

" Caro Collega,

ho preso visione del rapporto medico del 07.02.2020 redatto dalla collega psichiatra Dr.ssa __________ di __________ in merito al quale ti fornisco le mie osservazioni. In generale la collega si dichiara d'accordo con i miei rilievi clinici salvo valutarli in maniera differente sul piano della ripercussione che essi a suo dire hanno sul piano funzionale. Laddove io parlo di calo della concentrazione e di fatica mentale dell'A. la collega __________ afferma che non gli ho dato rilievo ma faccio osservare che ho inserito il dato riferito al deficit cognitivo messo in evidenza nel capitolo delle diagnosi accanto a quello relativo all’ansia episodica parossistica. Quest'ultima inoltre non l'ho considerata inficiante ai fini dell'abilità lavorativa in quanto ricondotta ad episodi di ansia e non ad un 'ansia generalizzata che per definizione si dipana in maniera permanente su tutto l'arco della giornata. Per quel che riguarda l'asserito déficit personologico di tipo impulsivo non l'ho rilevato all'esame clinico e perlomeno sulla base di quanto espostomi nel corso delle due visite esso pare essersi incanalato entro limiti accettabili grazie all’influsso positivo esercitato su di lui dalla seconda moglie. Rispetto infine alla ridotta tolleranza allo stress e al nervosismo da me messo in relazione allo stato fisico e in modo particolare alla presenza costante dei dolori a carico dell’apparato locomotorio si evince che io non li considero fattori inficianti l’attività lavorativa mentre la collega __________ li considera aventi un maggiore impatto. Per quel che riguarda infine i trattamenti messi in atto a livello ambulatoriale ribadisco di averne potuto apprezzare i benefici effetti che hanno portato ad un miglioramento della condizione clinica dell'A. che abbisogna ora a mio avviso di essere consolidata attraverso una prosecuzione della presa a carico vista anche la buona aderenza dell'A. al programma di cura.

Rimanendo a tua disposizione per ulteriori precisazioni e collaborazioni invio cordiali saluti."

 

                                         Ora, tali allegazioni, ben motivate ed espresse dallo specialista che aveva già accuratamente valutato l’assicurato, che prendono attenta posizione sulle affermazioni della psichiatra, della psicoterapeuta e della psicologa curanti e sono state integralmente avallate e condivise anche dal SMR (cfr. Annotazione del 3 marzo 2020, doc. AI pag. 1417), meritano di essere confermate senza riserve. La relazione della psicoterapeuta __________ del 7 febbraio 2020 non si pronuncia del resto su un’eventuale incapacità lavorativa, limitandosi a concludere che “per i motivi sopra esposti, il sig. RI 1 si ritiene non idoneo a riprendere un’attività lavorativa” (doc. AI pag. 1410).

                                        

                                         Né del resto il ricorrente ha prodotto nuova documentazione che possa in qualche modo far apparire queste conclusioni errate o incomplete, o attesti una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione in ambito __________.

                                         In questa sede egli si limita in effetti a ribadire la contestazione della valutazione psichiatrica operata, non producendo alcun documento nuovo né un’ulteriore presa di posizione dei curanti in merito alle approfondite valutazioni e conclusioni espresse dal __________ nel complemento peritale del 2 marzo 2020 e senza addurre elementi nuovi che permettano di considerare quantomeno ipotizzabile una modifica della situazione rispetto alla valutazione del __________ e del SMR.

                                         Sia soltanto osservato che l’allegazione del ricorrente per cui in sostanza il dr. __________ non avrebbe considerato in maniera adeguata la valutazione della dr.ssa __________ e quella della psicoterapeuta __________, non può essere considerata, considerato come il perito psichiatra abbia sufficientemente preso di posizione in merito alla documentazione prodotta dall’assicurato in fase di opposizione al progetto di decisione esprimendosi compiutamente nel citato scritto del 19 febbraio 2020. Del resto, la conclusione della psichiatra curante, per la quale l’assicurato sarebbe inabile nella misura dell’80%, senza tuttavia apportare dei validi momenti che possano in qualche modo mettere in discussione quanto concluso dal perito __________, costituisce in sostanza un’opinione soggettiva che tuttavia non trova riscontro nelle conclusioni degli specialisti del __________ né, del resto, in nuove certificazioni prodotte ulteriormente.

                                         Ribadite altresì le considerazioni generali che si impongono sul tema dell’attendibilità delle certificazioni dei medici di fiducia (anche se specialisti; cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001; cfr. consid. 2.5; sia pure evidenziato che il TF, nella STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, ha rilevato che “(…) il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti). Al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo. (…)” (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017, consid. 4.2)) le certificazioni della psichiatra e della psicoterapeuta curanti non consentono pertanto di dipartirsi dalle conclusioni chiare e coerenti del __________ e del SMR.

                                        

                                         All’assicurato va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                         Così stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V 465). La domanda di effettuare una ulteriore perizia medica non può quindi essere accolta.

 

                                         Pertanto, visto quanto sopra, ritenuta la perizia __________ del 9 ottobre 2019 - la quale rispecchia tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.5) e alla quale va quindi attribuita piena forza probante -, e il complemento del 2 marzo 2020 così come gli affidabili pareri dei medici del SMR (sul valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR, cfr. STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr. anche sopra al consid. 2.5) e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto prima della decisione contestata del 18 maggio 2020 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6, 126 V 360) che lo stato di salute dell’assicurato abbia subito un peggioramento rispetto all’ultima decisione del 4 settembre 2018 e meglio dal mese di novembre 2018, momento a partire dal quale l’assicurato era da considerare inabile in misura completa e in ogni attività, ritenuto tuttavia che dal mese di febbraio 2019 egli ha ripreso un’abilità lavorativa del 50% in attività adeguate alle limitazioni poste dai periti. Le conclusioni della decisione contestata in merito all’intervenuto peggioramento, da un lato, e al successivo nuovo miglioramento, dall’altro, e quindi alla relativa capacità lavorativa vanno quindi confermate.

                                        

                             2.11.   Per quel che concerne l’aspetto economico (rimasto totalmente incontestato), alla valutazione esperita dall’Ufficio AI - che ha raffrontato un reddito da valido di fr. 63’910.- percepito dall’assicurato dall’ultimo datore di lavoro a un reddito da invalido di fr. 26’958.- (determinato partendo dai fr. 67'393.80 statisticamente conseguibili nel 2018 da personale maschile in attività semplici e ripetitive, ritenute esigibili dall’assicurato in base alle suesposte conclusioni medico teoriche, e riducendo tale importo della metà considerando la capacità lavorativa del 50% e operando un’ulteriore riduzione del 20% per tener conto della necessità di svolgere unicamente attività leggere e per considerare anche altri fattori di riduzione), ottenendo quindi un grado d’invalidità del 58% ([63’910- 26’958] x 100 : 63’910 = 58%), che conferisce nuovamente il diritto ad una mezza rendita d’invalidità; cfr. in al consid. 2.7 -  va prestata integrale adesione.

                                        

                             2.12.   L’amministrazione ha pertanto rettamente ammesso la sussistenza di un transitorio peggioramento e, quindi, un motivo di revisione (cfr. al consid. 2.4) e di conseguenza, richiamati gli art. 88 cpv. 2 e 88a cpv. 1 OAI, aumentato la rendita a intera per il periodo dal 1. febbraio 2019, riducendola quindi a mezza dal 1. giugno 2019.

                                         In conclusione, visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

                                        

                             2.13.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

                                     

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti