Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2020.85

 

BS

Lugano

11 gennaio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 13 luglio 2020 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 8 giugno 2020 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1962, da ultimo attiva nella ristorazione, nel mese di ottobre 2018 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI a seguito dei postumi di un infortunio occorsole il 15 aprile 2018 e preso a carico da __________ quale assicuratore contro gli infortuni (doc. 37 inc. AI).

 

                               1.2.   Raccolta la necessaria documentazione medica, tra cui la perizia pluridisciplinare del 13 dicembre 2019 eseguita dal __________ di __________ per conto della __________ (doc. 88 inc. LAINF) che è stata recepita dal SMR con rapporto del 24 gennaio 2020 (doc. 57 inc. AI), mediante decisione 8 giugno 2020, debitamente preavvisata, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile.  

 

                               1.3.   Con il presente ricorso l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, contesta la validità del rapporto SMR del 24 gennaio 2020 ritenendolo “scarno”. Sostiene inoltre che rispetto alla perizia __________ vi è stato un peggioramento delle condizioni di salute con l’insorgenza di altre patologie invalidanti. Postula pertanto il rinvio degli atti all’amministrazione affinché proceda ad una perizia specialistica per determinare la residua capacità lavorativa.

                                         Contesta altresì la determinazione dei redditi da valida e da invalida. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI propone la reiezione del ricorso. Conferma la validità della valutazione del SMR, la quale si fonda sulla perizia del __________, come pure la valutazione economica posta alla base della decisione impugnata.

 

                               1.5.   Con lettere 18 agosto 2020 e 30 settembre 2020 l’assicurata ha allegato nuova documentazione medica (VI, VIII).

 

                                         Con scritti 6 e 7 ottobre 2020 l’Ufficio AI, fondandosi sulle annotazioni 5 e 6 ottobre 2020 del SMR, ritiene che dai nuovi atti medici non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla perizia del __________ (XII, XIV).

 

                               1.6.   Il 1° ottobre 2020 la ricorrente ha prodotto un altro nuovo atto medico (trattasi del rapporto 1° settembre 2020 del dentista dr. __________) (X).

 

                                         Con osservazioni 7 ottobre 2020 l’amministrazione, sempre sulla base del parere del proprio servizio medico, ha ritenuto che la disfunzione mandibolare non comporta particolari limitazioni della capacità lavorativa e ha pertanto ribadito la richiesta di reiezione del ricorso (XIV).

 

                               1.7.   Con scritto 22 ottobre 2020 la ricorrente ha tramesso al TCA il rapporto 20 ottobre 2020 relativo ad una valutazione psico/psichiatrica del dolore (“Schmerzpsichologisch-psychiatrischer Erstbericht”) dell’Ospedale __________ di __________ (__________; XVI/Q2).

 

                                         Con osservazioni 3 novembre 2020 l’Ufficio AI, dopo aver sottoposto come di consueto il nuovo atto medico all’esame del SMR, propone di retrocedere gli atti per espletare presso il __________ una perizia psichiatrica di decorso (XVIIII).

 

                               1.8.   Interpellata dal TCA, con lettera 11 novembre 2020 la ricorrente dichiara di essere d’accordo con la proposta di retrocessione degli atti per acclarare l’aspetto psichiatrico. Essa tuttavia postula che venga anche esaminato il decorso delle patologie somatiche emerse dalla documentazione medica prodotta pendente causa (XX).

 

                               1.9.   Con scritto 25 novembre 2020 l’Ufficio AI ribadisce la non necessità di una rivalutazione peritale somatica (XXII).

 

considerato                    in diritto

                                     

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha negato la rendita d’invalidità. 

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

 

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                         L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’inca-pacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                               2.3.   Nel caso in esame, sulla base della perizia pluridisciplinare 13 dicembre 2019 del __________ (doc. 89 inc. LAINF), con rapporto 24 gennaio 2020 il dr. med. __________ del SMR ha ripreso le diagnosi (principali) con influsso sulla capacità lavorativa poste dai periti

 

" infortunio in macchina del 15.4.2018 con

-    Stato dopo frattura zigomo-mascellare a destra

-    Stato dopo fratture costali in serie a destra

-    Frattura Th5 stabile

 

e alterazioni degenerative che comportano

-    Cervicobrachialgia a sinistra

-    Sindrome cervico-toraco vertebrale.”

 

                                         e quelle senza ripercussione sulla capacità lavorativa: “bronchiettasie/bronchite cronica e fobia specifica F40.2”.

 

                                         Il medico SMR ha poi riassunto le diverse inabilità lavorative accertate dai periti, nonché l’inabilità globale nell’abituale attività:

 

" A livello ortopedico persistente IL 100% in attività abituale;

Assenza di disfunzione neuropsicologica, aumentato affaticamento;

A livello oftalmologico abile al 100%;

Dal punto di vista pneumologico abile al 100%;

Assenza di impedimento di rilievo dal punto di vista psichiatrico

In conclusione IL 100% per infortunio dal 15.4. 2018 per 12 mesi, in

seguito IL 100% per malattia.”

                                     

                                         I periti __________ avevano concluso per una piena abilità lavorativa in attività adeguate dopo 12 mesi dall’infortunio (“Ab 12 Monate nach Unfallereignis noch zumutbar angepasste Tätigkeiten, wechselnd, sitzend – stehen mit der Möglichkeit von Ruhepausen, uneingeschränkt (100% der Norm”; pag. 278 inc. LAINF), ossia dal 16 aprile 2019.

                                     

                                         Di conseguenza, nel succitato rapporto 24 gennaio 2020 il dr. med. __________ ha ritenuto l’assicurata inabile al 100% in tutte le attività dall’incidente stradale del 15 aprile 2018, ma pienamente abile in attività adeguate dal 16 aprile 2019 (doc. 57 inc. AI).

 

                               2.4.   A sostegno del peggioramento delle condizioni di salute, con insorgenza anche di nuove patologie invalidanti, pendente causa l’insorgente ha prodotto diversa documentazione (cfr. consid. 1.5, 1.6 e 1.7).

 

                                         L’Ufficio AI riconosce la necessità di un aggiornamento d’ordine psichiatrico, ma non di un ulteriore esame delle patologie somatiche.

 

                                         Va al riguardo rilevato che nell’ambito della perizia pluridisciplinare __________ non era stata accertata una patologia psichiatrica invalidante, come si riscontra dalla valutazione del dr. med. __________ eseguita il 18 luglio 2019 (cfr. pag. 218 ss. inc. LAINF).

                                         Ora, dal rapporto 20 ottobre 2020 del __________ (cfr. consid. 1.7), in cui è stata posta una diagnosi di depressione medio - grave (ICD-10: F32.2), emerge un peggioramento della problematica psichiatrica rispetto alla precedente perizia del 2 agosto 2019 (non presente agli atti; n.d.r.) motivo per cui i medici curanti del citato nosocomio ritengono necessaria una rivalutazione peritale psichiatrica.

 

                                         In queste circostanze questo TCA non può che aderire alla proposta dell’Ufficio AI – accettata dalla ricorrente (cfr. consid. 1.8) – di esperire una perizia psichiatrica di decorso da svolgere presso lo stesso __________ (cfr. annotazioni 28 ottobre 2020 del SMR in XVIII/1).

                                     

                                         Occorre ora esaminare se è altrettanto necessaria una valutazione somatica di decorso.

 

                               2.5.   L’assicurata evidenzia che dal 2 al 17 dicembre 2019 è stata degente al __________ a causa di un peggioramento del suo stato di salute, con aggravamento degli episodi di tosse e importante produzione di secrezioni di difficile espulsione. Evidenzia inoltre che i medici hanno potuto riscontrare segni di una bronchite cronica-atrofica e l’esistenza di tensioni constanti della muscolatura paravertebrale, con conseguenti irradiazioni scatenanti attacchi di emicrania. Essendo tale peggioramento intervenuto successivamente al rapporto 13 dicembre 2019 del __________, le cui visite specialistiche risalgono al luglio 2019, la ricorrente sostiene che le suindicate affezioni non sono state valutate nell’ambito della perizia pluridisciplinare.

                                         L’assicurata rileva inoltre di soffrire di un importante problematica di masticazione, derivante dalla frattura mandibolare e zigomatica procuratasi in occasione dell’infortunio del 15 aprile 2018, che non è stata oggetto di valutazione da parte dei periti.

 

                                         A corroborare quanto sostenuto, pendente causa l’insorgente ha prodotto i seguenti atti medici:

 

-       rapporto 19 novembre 2019 del dr. med. __________ del reparto di pneumologia presso il __________. Rileva un aggravamento degli episodi di tosse e importante produzione di secrezioni di difficile espulsione e propone un trattamento inalatorio con Symbicort ed in caso di non notevole miglioramento una ospedalizzazione ad inizio dicembre per una terapia antibiotica intravenosa (doc. D);

 

-       rapporto della broncoscopia eseguita il 2 dicembre 2019 durante la succitata degenza ospedaliera, in cui è stata posta la diagnosi di bronchiettasia a livello del lobo medio (doc. E);

 

-       rapporto 13 dicembre 2019 del dr. med. __________, capo medico in reumatologia al Dipartimento medicina del __________, dove egli accerta una sindrome algica miofasciale cronica della muscolatura paravertebrale, della colonna toracale a sinistra, con dolori irradianti localmente, parzialmente fino all’avambraccio, alle gambe ed alla nuca, con conseguenti attacchi di emicrania e dolori e miofasciali cervicali prevalentemente a sinistra. Consiglia in sostanza un cambiamento di terapia (doc: M);

-       rapporto d’uscita 17 dicembre 2019 del dipartimento di medicina del __________ in cui, grazie al trattamento di antibiotici, viene attestato un rilevante miglioramento della sintomatologia dovuto in particolare alla riduzione degli attacchi di tosse. Si fa riferimento alla succitata consultazione del 13 dicembre 2019 del dr. med. __________ (doc. F);

 

-       scritto 12 agosto 2020 del dr. med. dent. __________, il quale ha esaminato l’assicurata in merito ad una problematica riguardante la masticazione a seguito del lamentato scivolamento in avanti della mandibola e dell’alterazione della sensibilità nei denti frontali. Accertata un’instabilità dell’articolazione temporo-mandibolare, dovuta alla parte sinistra dell’articolazione, egli ha chiesto una verifica presso il dr. med. dent. __________ per chiarire se tale problematica sia compatibile con la frattura mandibolare e zigomatica e sul trattamento da seguire (doc K);

 

-       rapporto 1° settembre 2020 del dr. med. dent. __________ che non riscontra dolori da pressione nella zona dell’articolazione temporo-mandibolare o ai muscoli masticatori. Rileva che durante la fonazione l’assicurata muove la bocca in avanti a sinistra e parla con un implicito stigmatismo. Conclude che “sicuramente la situazione dell’articolazione temporo-mandibolare ed il dolore che ne deriva sono solo una piccola parte di un problema neurologico, che può essere sorto durante l’incidente”. Auspica un aiuto ortopedico e neurologico per trovare una strategia alfine di migliorare la situazione della paziente (doc. Q);

 

-       rapporto 25 settembre 2020 del dr. med. __________ che attesta persistenti sintomi bronchitici senza indizi per una ritenzione delle secrezioni, nonché una funzione polmonare normale. Conclude per l’assenza di un’inabilità lavorativa in attività adeguate, senza sollevamento di pesi e movimenti rotatori del torace. Evidenzia tuttavia una problematica algica al livello del torace meritevole di essere valutata in ambito reumatologico e neurologico (doc. O);

 

-       rapporto 28 settembre 2020 del Centro del dolore presso il __________ per una valutazione della sindrome cronica dolorosa dopo politrauma. Riportate le diagnosi e le terapie, la dr.ssa med. __________, Capo medico, ritiene probabile la presenza di dolori radicolari e neuropatici che non ha potuto approfondire dettagliatamente a causa di iperalgesia e allodinia dell’assicurata. Altresì ritiene lo status finale di salute non stabilizzato evidenziando che dopo i primi successi di trattamento saranno necessari ulteriori accertamenti come pure una riabilitazione psicosomatica. La specialista conclude per l’assenza di un’abilità lavorativa a seguito di un’algia patofisiologia (doc. P).

 

                                         Dopo aver valutato la succitata documentazione, con annotazioni 5 ottobre 2020 il dr. med. __________ del SMR ha concluso che dalla stessa “non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione __________. A livello pneumologico viene espressamente confermata una CL piena in attività confacente. Persiste una sintomatologia algica miofasciale cronicizzata” (XXI/1). Riguardo alla problematica mandibolare, nelle annotazioni 6 ottobre 2020 il succitato medico SMR ha ritenuto che “l’attuale disfunzione dell’articolazione mandibolare a sinistra non comporta particolari limiti funzionali e non riveste patologia con influsso sulla capacità lavorativa. Disturbo trattabile con fisioterapia” (XIV/1).

 

                                         Ora, esaminati attentamente gli atti questo TCA non può che rilevare la necessità di una valutazione peritale di decorso in ambito ortopedico e neurologico. Certo, l’assicurata è stata accuratamente peritata nei succitati due ambiti da parte dei dr. med. __________ e dr.ssa med. __________ (cfr. no. 7.1.1 e 7.1.2 della perizia __________, pagg. 271 e 272 inc. LAINF). Va tuttavia fatto presente che la situazione valutata dai periti risale all’11 luglio 2019, mentre le conclusioni sulla piena inabilità lavorativa sono attestate dalla dr.ssa med. __________ nel rapporto 28 settembre 2020. È vero che il rapporto è successivo alla decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata; fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii). Occorre però rilevare che la dr.ssa med. __________ aveva visitato l’assicurata il 22 luglio 2020. È pertanto verosimile che, visto il breve scarto temporale, il peggioramento sia avvenuto prima dell’8 giugno 2020, data di emissione della pronunzia impugnata.

                                        

                                         Non è invece necessaria una valutazione pneumologica. Rispetto alla valutazione pneumologica del 17 luglio 2019 eseguita dal dr. med. __________ (cfr. pag. 273 inc. LAINF), concludente per una piena abilità lavorativa, non vi è stato alcun cambiamento. Allo stesso risultato, come visto, è infatti giunto con il succitato rapporto 25 settembre 2020 il dr. med. __________.

 

                                         Per quel che concerne la sintomatologia dovuta alla problematica della disfunzione dell’articolazione mandibolare a sinistra, non emersa in sede di perizia __________, il dr. med. __________ non ha attestato alcuna inabilità lavorativa, classificando del resto la relativa algia come “piccola” rispetto alle problematiche ortopediche e neurologiche. In tale contesto, quanto affermato nelle annotazioni 6 ottobre 2020 dal dr. med. __________ del SMR, ancorché non medico dentista, appaiono plausibili (doc. XIV/1). Non è quindi necessaria una valutazione peritale in tale ambito.

 

                                         In conclusione, essendo quindi necessario un aggiornamento della situazione ortopedica, neurologica e psichiatrica, questo TCA non può che ordinare il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché faccia espletare al __________ una perizia pluridisciplinare di decorso nell’ambito delle succitate specialità mediche.

                                         Va qui rilevato che il Tribunale federale, nella sentenza 9C_1032/2010 del 1° settembre 2011 consid. 4.1, ha precisato che risulta giustificato e che può anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso, il fatto che l'evoluzione dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e valutata dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati con la fattispecie. Tale giurisprudenza è stata da ultimo confermata, anche in relazione all’art. 72bis OAI, con sentenza del 2 novembre 2020 (STF 9C_174/2020 consid. 7.4.5, destinata alla pubblicazione).

 

                               2.6.   Infine, il TCA osserva che risulta prematuro esaminare in questa sede le contestazioni sollevate dall’assicurata in merito alla determinazione del reddito da valida e da invalida. Tale questione dovrà infatti essere affrontata se dovesse essere confermato che l’esercizio di un’attività lucrativa in attività adeguate sia da ritenere ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico ed in quale percentuale.

 

                               2.7.   Quanto al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Il TCA in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr. STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).

 

                                         Nel caso concreto, vista la necessità di completare gli accertamenti, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ad una valutazione pluridisciplinare di decorso presso il __________ in ambito ortopedico, neurologico e psichiatrico.

 

                                         In esito a tali accertamenti l’amministrazione si determinerà nuovamente, previa messa in atto della procedura di preavviso ex art. 72bis OAI, sul diritto alla rendita dell’assicurata.

 

                               2.8.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                               2.9.   L’insorgente, patrocinata da un avvocato e vittoriosa in causa, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e 30 cpv. 1 Lptca).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

1.    Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione 13 luglio 2020 è annullata e gli atti rinviati

                                         all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1'800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                           Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti