Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2020.96

 

cs

Lugano

1 marzo 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 27 agosto 2020 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 30 giugno 2020 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1970, da ultimo tecnica informatica, il 20 marzo 2019 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI (pag. 60 incarto AI).

 

                               1.2.   Dopo aver esperito gli accertamenti ritenuti necessari ed aver acquisito le perizie specialistiche (reumatologica ad opera del dr. med. __________, FMH reumatologia; psichiatrica ad opera del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia ed oftalmologica ad opera del dr. med. __________, FMH malattie degli occhi), allestite per conto dell’assicuratore contro la perdita di guadagno in caso di malattia, __________, preso atto del rapporto finale dell’SMR del 15 maggio 2020 e del rapporto del 19 maggio 2020 del Servizio integrazione professionale, l’UAI ha ritenuto l’assicurata reintegrabile nell’attività abituale e in attività adeguate senza la necessità di ulteriori misure, e con decisione del 30 giugno 2020 (doc. A), preavvisata dal progetto del 20 maggio 2020 (pag. 359 incarto AI), ha negato il diritto a prestazioni.

 

                               1.3.   RI 1, rappresentata dalla RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, richiamando l’intero incarto AI e chiedendo in via principale l’annullamento della decisione e di fare ordine all’UAI di rettificare il reddito da valida conformemente all’ultimo salario conseguito e quello da invalida in funzione delle limitazioni da ultimo evidenziate nei rapporti medici e di rendere una nuova decisione. In via subordinata la ricorrente domanda l’annullamento della decisione ed il rinvio degli atti all’UAI per l’emissione di una nuova decisione previo complemento peritale ed indagine economica (doc. I). Riassunta la fattispecie, l’assicurata, dopo aver elencato i numerosi medici che l’hanno in cura, critica sostanzialmente l’agire dell’UAI che, malgrado il peggioramento dello suo stato di salute, non ha richiesto un aggiornamento delle perizie allestite dall’assicuratore malattie, non più attuali.

 

                               1.4.   Con risposta del 18 settembre 2020, cui ha allegato l’intero incarto, l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

 

                               1.5.   Dopo aver chiesto (doc. VI), ed ottenuto (doc. VII), una proroga, il 15 ottobre 2020 la ricorrente ha prodotto numerosi referti medici (doc. VIII/D-M) ed ha domandato un ulteriore termine per completare la documentazione alla luce del fatto che il 28 ottobre 2020 sarebbe stata visitata, per una nuova valutazione reumatologica, dal dr. med. __________.

 

                               1.6.   In seguito alla concessione di un nuovo termine, l’insorgente, in data 9 novembre 2020, ha prodotto un referto del 30 ottobre 2020 del dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina interna (doc. X/N).

                               1.7.   Chiesta (doc XII) ed ottenuta (doc. XIII), una proroga, l’Ufficio AI si è espresso in merito il 3 dicembre 2020, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso ed allegando l’annotazione dell’SMR, dr.ssa med. __________, del 2 dicembre 2020 (doc. XIV/1).

 

                               1.8.   Chiamata a produrre nuove osservazioni (doc. XV), la ricorrente, in seguito alla concessione di due proroghe (doc. XVI-XIX), il 25 gennaio 2021 ha trasmesso un rapporto medico del 15 dicembre 2020 del dr. med. __________, __________ dell’Ospedale __________ di __________ ed un referto dell’11 gennaio 2021 del dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, medico fiduciario di __________ (doc. XX/O-P).

 

                               1.9.   Il 4 febbraio 2021 l’Ufficio AI ha evidenziato che il referto del dr. med. __________ riprende problematiche già note, mentre il dr. med. __________ attesta un’incapacità lavorativa dal 30 settembre 2020, ossia per un periodo successivo alla decisione impugnata (doc. XXII). Lo scritto è stato trasmesso all’insorgente per conoscenza in data 8 febbraio 2021 (doc. XXIII).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).                                       

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.2.   In concreto, in seguito alla domanda di prestazioni AI, preso atto delle plurime patologie di cui è affetta l’insorgente, l’amministrazione ha richiamato l’incarto medico dall’assicuratore contro la perdita di guadagno in caso di malattia.

 

                                         Dall’incarto emerge che l’insorgente è stata sottoposta ad una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________, FMH reumatologia, che ha visitato l’interessata in data 17 giugno 2019. Nel referto del 7 luglio 2019 (pag. 539 e seguenti incarto AI), lo specialista, riassunti gli atti, l’anamnesi personale, recente, sistematica e sociale, l’esame reumatologico, ha posto le diagnosi reumatologiche con conseguenza sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica in ernie discali cervicali anamnestiche e ernia discale L4/L5 lussata caudalmente e tendinopatia con lesione parziale di basso grado dell’inserzione del gluteo minimo a sinistra.

 

                                         Lo specialista ha ritenuto esigibile la precedente attività di “configuration manager in ambito IT”, ma con riduzione del rendimento del 20% per la necessità di alternare le posizioni corporee e di maggiori pause, ed ha stabilito che in ogni e qualsiasi attività adatta al suo stato di salute con le limitazioni ivi descritte, l’interessata è abile al lavoro al 100% e ciò dal 12 novembre 2018 (pag. 552 incarto AI).

 

                                         Il dr. med. __________ ha aggiunto che “essendo la sindrome fibromialgica generalizzata da tempo la patologia predominante alla base della sintomatologia algica generalizzata, vanno ricercate comorbidità psichiatriche che potrebbero ostacolare il reinserimento dell’assicurata nel mondo del lavoro, per cui suggerisco alla spettabile assicurazione di completare l’attuale accertamento con una perizia psichiatrica aggiuntiva” (pag. 553 incarto AI).

 

                                         Il 5 agosto 2019 la ricorrente è stata visitata, su incarico del medesimo assicuratore, dal dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale, nel referto del 12 agosto 2019 (pag. 555 e seguenti incarto AI), riassunti gli atti, le dichiarazioni soggettive, l’anamnesi medica e sociale e l’esame clinico, ha posto la diagnosi di disturbo somatoforme da dolore persistente (F45.4). Descritte le risorse e le limitazioni secondo Mini-ICF-APP, lo specialista ha stabilito che dal profilo psichiatrico, al momento attuale, non è presente un disturbo affettivo di entità media o grave che potrebbe in qualche modo limitare ulteriormente la capacità lavorativa oltre a quanto stabilito a livello reumatologico dal dr. med. __________ (pag. 564 incarto AI).

 

                                         Il 22 ottobre 2019 il dr. med. __________, FMH malattie degli occhi, ha allestito una perizia oftalmologica su incarico dell’assicuratore contro la perdita di guadagno in caso di malattia, dopo aver visitato l’insorgente il 21 ottobre 2019 (pag. 585-586 incarto AI). Posta la diagnosi oftalmologica di status dopo foto coagulazione della retina periferica in entrambi gli occhi per degenerazione retinica palizzata, distacco di vitreo bilaterale, lo specialista ha affermato che dal “punto di vista oftalmologico puro ella non presenta una inabilità lavorativa di alcun tipo ma si può discutere sulla presenza di effetti al contrasto degli schermi del computer dovuti al distacco di vitreo bilaterale ed inoltre una stanchezza facilmente raggiungibile a causa della fibromialgia diagnosticata altrove”. In un’altra attività la capacità lavorativa è del 100%. Egli ha concluso affermando che l’insorgente “potrebbe a mio parere anche mantenere l’attività lavorativa attuale con l’ausilio di un mezzo ottico dotato di filtri adeguati e con l’ausilio unico di un occhiale non progressivo che contribuirebbe anche al miglioramento della stanchezza. Non esiste invece una vera inabilità nel sollevamento pesi di cui la paziente ripete in continuazione resistenza” (pag. 586 incarto AI).

 

                                         Il 15 maggio 2020 il medico SMR, dr.ssa med. __________, specialista medicina del lavoro, perito certificato SIM, ha riassunto la numerosa documentazione medica agli atti, ha posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica in ernie discali cervicali anamnestiche e ernia discale L4/L5 lussata caudalmente, tendinopatia con lesione parziale di basso grado dell’inserzione del gluteo minimo a sinistra ed ha stabilito che l’insorgente dal 12 novembre 2018 è abile al lavoro nella sua precedente attività con una riduzione del rendimento del 20%, come stabilito dal dr. med. __________, mentre in attività adeguate è completamente abile al lavoro con le limitazioni ivi figuranti (pag. 346 e seguenti incarto AI).

                                         La dr.ssa med. __________ ha poi citato alcuni estratti dei referti del dr. med. __________ del 7 luglio 2019, del dr. med. __________ del 12 agosto 2019 e del dr. med. __________ del 22 ottobre 2019 (pag. 349-350 incarto AI).

 

                                         Il 3 agosto 2020 la ricorrente ha prodotto un referto del 26 maggio 2020 della dr.ssa med. __________, FMH gastroenterologia, un referto del 29 maggio 2020 della dr.ssa med. __________, psichiatria e psicologia medica, del 5 giugno 2020 del dr. med. __________ dell’__________ e del 17 giugno 2020 del dr. med. __________ (pag. 378-382 incarto AI).

 

                                         Il medico SMR, dr.ssa med. __________, si è espressa il 6 agosto 2020, confermando le sue conclusioni (pag. 386 incarto AI).

 

                                         In sede di ricorso l’insorgente ha prodotto un rapporto informativo del programma terapeutico della __________ del 10 agosto 2020 (doc. C), oltre a numerosa documentazione medica (doc. D-N).

 

                                         Con annotazione del 2 dicembre 2020 il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha esaminato ogni singolo referto, confermando la sua valutazione (doc. XIV/1).

 

                                         La dr.ssa __________ ha affermato:               

 

" (…) In fase ricorsuale l’A presenta la seguente documentazione medica:

 

-       doc. D, 11.02.2020, rapporto di valutazione dr.ssa med. __________, __________: (…)

Tale reperto depone per una banale pregressa infezione delle vie urinarie; la sintomatologia residua è inquadrabile nella nota sindrome fibromialgica in assenza di lesioni strutturali. Si tratta di un’affezione senza influsso sulla capacità lavorativa;

 

-       doc. E, 13.05.2020 referto radiologico __________, ecografia addome (superiore e inferiore);

Epatomegalia = fegato ingrossato. È un sintomo aspecifico e di frequente riscontro nelle immagini diagnostiche senza una patologia epatica sottostante. Di più Restante quadro ecografico addominale nei limiti della norma. Si tratta di un riscontro radiologico senza influsso sulla capacità lavorativa;

 

-       doc. F, 23.09.2019, referto radiologico __________, TAC addome totale + 10.04.2019, referto radiologico __________;

eco addome superiore ed inferiore; la TAC addome totale del 23.09.2019, effettuata per sospetta calcolosi, conclude per reperto di normalità: Non formazioni litiasiche. Non lesioni focali dei principali organi parenchimatosi addominali.

Per l’eco addome superiore ed inferiore del 10.04.2019, sostanziale stabilità: Reperti pressoché sovrapponibili rispetto alla precedente indagine sopramenzionata del 18.12.2017;

 

-       doc. G, 10.07.2020, rapporto __________ di punzione terapeutica eco-guidata all’articolazione acromio-claveare sinistra + 28.04 e 12/20.05.2020, rapporti __________ infiltrazione ACP spalla sinistra + 30.09.2019, referto radiologico __________, artro-RM della spalla sinistra, già agli atti:

dalla valutazione fiduciaria del dr. med. __________ del 07.07.2020 si apprende: 22.02.2017 dr.ssa med. __________ fibromialgia con 18/18 tender positivi, scriveva che dall’ultimo controllo effettuato nel mese di ottobre 2016, la sua paziente aveva riferito un peggioramento del quadro clinico con più dolori a livello del cingolo scapolare ed occipitale da quando era caduta scivolando nella vasca da bagno picchiando sulla spalla di nuovo l’anca a Ds; ciò era avvenuto verso la fine dell’anno precedente e da quel momento continuava ad accusare cefalee occipitale ricorrenti.

Inoltre l’artroRMN del 30.09.2019 Spalla Sn eseguita in corso di punzione anteriore dell’articolazione scapolo-omerale Sn sotto controllo fluoroscopico e somministrazione articolare di 16 cc di Artirem referta (già agli atti): Articolazione acromion-claveare regolare. Configurazione acromiale curvata (tipo II) … Nessuna lesione del capo lungo del bicipite.

Solco sotto-labbrale superiore, variante della norma del labbro glenoideo. Superfici scapolo-omerali regolari. Nessuna amiotrofia. CONCLUSIONI: 1. Nessuna artrosi acromion-claveare 2. Quadro d’impingement sub-acromiale 3. Tendinopatia del sovraspinato e lesione parziale di grado I (vedi referto).

Inoltre, riguardo le infiltrazioni con fattori di crescita endoarticolari, giova qui ricordare quanto attestato e consigliato dal dr. med. __________ (28.11.2019, documento già agli atti) che a fronte di una buona mobilità /motilità nonché di una tendinopatia del sovraspinato e lesione parziale di grado I non ravvisa la necessità di intervenzione chirurgica: (…).

Pertanto può essere effettuato un trattamento infiltrativo con fattori di crescita come quelli già effettuati in passato dall’A nel 2016, quando era stata sottoposta ad infiltrazioni di plasma autologo all’anca Sn per una periartropatia cronica con netto miglioramento del controllo algico. Quindi l’A. ha dato seguito ai consigli ricevuti dal dr. med. __________ sottoponendosi ad infiltrazioni con plasma autologo condizionato, le stesse a cui già in precedenza si era sottoposta, con giovamento, all’anca Sn.

Ricordo come per le infiltrazioni endoarticolari con fattori di crescita siano ancora in corso studi di validazione scientifica circa la loro efficacia clinica (…).

Si tratta pertanto di trattamenti di non comprovata evidenza scientifica.

 

-       doc. H 05.06.2020 Ecografia polpaccio Ds:

Il quadro è compatibile con piccola lesione distrattiva di I grado: banale lesione muscolare che solitamente si tratta con farmaci tipici antiinfiammatori tipo Lasonil. Quindi si tratta di una patologia senza influsso sulla CL;

 

-       doc. I. 10.09.2020, rapporto di valutazione dr. med. __________ + trattamento con tossina botulinica 04.08.2020 scritto __________, assunzione costi del trattamento con Botox + 25.11.2019 richiesta __________ a __________ + 13.07.2020, rapporto __________, controllo di decorso due mesi dopo infiltrazione con Botox per cefalee di tipo misto, tensiva ed emicranica + 16.03.2020, ricetta medica dr.ssa med. __________ e schema terapeutico;

Il dr. __________ riprende le note diagnosi ed attesta: La paziente riporta stabilità clinica con lieve peggioramento della sintomatologia emicranica nelle ultime settimane. La paziente ritiene di aver ottenuto un beneficio dell’infiltrazione con tossina botulinica eseguita il 05.05.2020.

Esame clinico privo di reperti rilevanti.

13.07.2020 rapporto __________, controllo di decorso due mesi dopo infiltrazione con Botox per cefalee di tipo misto, tensiva ed emicranica: esame clinico neurologico approfondito nella norma.

Dalla valutazione del dr. med. __________ del 07.07.2019 si apprende: Il 21.12.2018 veniva redatto un rapporto da parte del servizio di neurologia dell’__________ a riguardo di una valutazione ambulatoriale del 06.12.2018; venivano poste le diagnosi principali di emicrania senza aura: RM encefalo (01 e 09.2014): nella norma RM cervicale nativa (04.2014): nella norma, inoltre le diagnosi secondarie di insonnia con/su: videopolisonnografia (31.03.2014): frammentazione ipnica, poliartralgie delle piccole articolazioni delle mani (dr.ssa med. __________), fibromialgia (dr.ssa med. __________), pregressa isterectomia (2017), pregresso intervento al tunnel carpale Ds (circa 20 anni fa), pregresso intervento maxillo-facciale (circa 15 anni fa), periartropatia anca Sn cronica (dr.ssa med. __________), tendomiogelosi dell’infraspinatus a Ds (dr.ssa __________). Il servizio di neurologia affermava la paziente era affetta da un quadro algico cronico diffuso sul quale aveva sviluppato una sindrome delle gambe senza riposo. L’obiettività neurologica risultava priva di particolarità.

Riassumendo la patologia neurologica e la nozione di emicranie accompagnate da frammentazione ipnica, erano già ben descritte dal dr. med. __________ nella sua valutazione del 07.07.2019. L’attuale presa di posizione del dr. med. __________ non presenta fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative rispetto a quanto già valutato a fine 2018;

 

-       doc. L, 01.10.2020, rapporto dr. med. __________, Specialista in Medicina Interna Generale;

indicazione di dolori a spalla sinistra, dove è nota una lesione parziale del sovraspinato con impingement sotto-acromiale, in progressiva ripresa con prescrizione di fisioterapia e esercizi; recidiva dolori per 5° dito medio mano sinistra e infiltrazione; dolori coscia sinistra dopo trauma distrattivo avvenuto a settembre da verificare con ecografia + 30.09.2020, certificato medico del dr. med. __________ di inabilità lavorativa dal 30.09. al 31.10.2020 e prescrizione di fisioterapia;

Relativamente alla spalla Sn vedi quanto già osservato in proposito del documento G.

Relativamente alla recidiva di dolori al V dito mano Sn, ricordo come il dr. med. __________ nella sua valutazione del 07.07.2020 attesti: Risente dolori alle articolazioni delle mani, alle quali vi sarebbe anche un fenomeno dei Reynaud…. Articolazioni delle dita senza tumefazioni articolari, diffusamente indolenzite, calli palmari all’altezza dell’articolazione metacarpofalangea IV e V dito mano Sn, chiusura dei pugni completa. … Noto singoli calli palmari all’altezza delle articolazioni metacarpofalangee IV e V della mano Sn che suggeriscono un utilizzo regolare della mano sinistra contro resistenza, le articolazioni delle dita non appaiono tumefatte, ma risultano diffusamente indolenzite, la chiusura dei pugni da ambo le parti è completa. Tali disturbi sono stati esaurientemente discussi e motivati nella valutazione fiduciaria del dr. med. __________ che precisa: I disturbi accusati, i deficit funzionali riferiti dall’A, non riscontrati durante l’esame peritale si spiegano dunque in minima parte con le alterazioni strutturali finora documentate.

E ancora nel rapporto del dr. med. __________, __________ del 11.10.2019 (fascicolo AI al 20.12.2019 pag. 6): poliartralgie delle piccole articolazioni delle mani di eziologia indeterminata (…)

Per i dolori alla coscia Sn in esiti al probabile trauma distrattivo avvenuto a settembre 2020 trattasi di eventuale banale lesione muscolare che solitamente si tratta con farmaci topici antinfiammatori tipo Lanosil. Quindi si tratta di una patologia senza influsso sulla CL;

 

-       doc. M, appuntamento per visita presso il dr. med. __________ + 25.06.2020 rapporto dell’__________/dr.ssa med. __________ riassuntivo trasmesso al dr. med. __________ con richiesta di convocazione (secondo parere reumatologico);

Richiesta di secondo parere reumatologico della dr.ssa med. __________ al dr. med. __________ in un quadro di dolori pluridistrettuali seguita da molti specialisti, in passato anche sul piano reumatologico dalla dr.ssa med. __________. Noi sostanzialmente la seguiamo nel contesto di diverse misure di contenimento impostate tra cui un programma di trattamento TENS-Cefaly (misura terapeutica non farmacologica che consiste in un apparecchio per neurostimolazione esterna del nervo trigemino) e ipnosi medica.

Ricordo come il dr. med. __________ nella sua valutazione del 07.07.2020 attesti: Al momento viene seguita dall’__________, trattata mediante autoipnosi, ozonoterapia, 1 volta a settimana si reca da un fisioterapista presso l’__________ per le sue contratture al collo, fino a poco tempo fa veniva anche sottoposta a fisioterapia presso una struttura di __________, per fibromialgia, trattamento che prevede di riprendere a breve.

Trattasi pertanto di elementi di un programma integrato del contenimento del dolore già analizzati in precedenza;

 

-       doc. N, 30.10.2020, rapporto dr. med. __________.

Il dr. med. __________ attesta: Basandomi sulla documentazione a disposizione, confermo la diagnosi di una sindrome algica cronica classificabile come fibromialgia.

Come corollario e parte importante associata alla patologia fibromialgica sono note cefalee miste, caratteristici disturbi del sonno importanti e un affaticamento spiccato con disturbi di memoria e concentrazione, aspetti distonici neurovegetativi e stress inseriti in un contesto ansioso.

A tal proposito si ricorda quanto messo in evidenza dalla valutazione fiduciaria esperita dal dr. med. __________: Generalmente dorme poco… Ha l’impressione di non riuscire a concentrarsi come dovrebbe, sul lavoro ricorda che “dimenticava le cose, faceva errori” e poi “non riusciva ad aggiornarsi”. Guida senza problemi particolari, in modo sicuro e concentrato.

Anche relativamente agli aspetti neurodistonici neurovegetativi riferiti dal Dr. __________ (vedi addominalgie diffuse, sensazione di non completo svuotamento vescicale, colon irritabile, stitichezza – già valutato quale corollario della fibromialgia dalla dr.ssa med. __________ nella sua relazione del 27.10.2016, fascicolo AI al 20.12.2019 pag. 16-ecc…) ricordo come questi sintomi siano risultati, a tutti gli accertamenti paraclinici (ecografie, TAC,…) effettuati fino ad oggi, negativi.

Trattasi pertanto di elementi sintomatici fibromialgici, già analizzati in precedenza.

Da ultimo, per completezza, relativamente agli aspetti psichiatrici contenuti nel rapporto medico a firma dr.ssa med. __________ e psicologa __________ del 29.05.2020 devo rilevare che non contiene ulteriori informazioni a carattere medico.

Infatti il precedente rapporto dr.ssa med. __________ / psicologa __________ del 17.06.2019 cita esclusivamente un rapporto psicologico ed una blanda presa a carico farmacologia a cura del Dr. __________ (30.10.2019 in GED nel Fasciolo AI al 12.11.2019).

L’attuale certificato appare redatto per confutare la perizia fiduciaria del Dr. __________ di agosto 2019 e questo a distanza di oltre 10 mesi dall’esecuzione della stessa.

La dr.ssa med. __________ e la psicologa __________, in assenza di una chiara descrizione oggettiva di status e di una presa a carico pongono diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità ed in modo del tutto soggettivo, modificano le conclusioni della valutazione, anche testistica, formulata dal dr. med. __________.

In assenza di una valutazione oggettiva lo scritto del 29.05.2020 appare quindi come un diverso apprezzamento da parte delle scriventi di quanto valutato in modo oggettivo ed esaustivo (anche attraverso l’esecuzione di mini-ICF) dal dr. med. __________.

Inoltre trascorsi oltre 10 mesi dall’esecuzione della valutazione peritale non si fa alcun cenno all’evoluzione del disturbo sull’arco di questi 10 mesi.

È del tutto improbabile che un eventuale disturbo depressivo adeguatamente trattato non abbia avuto un’evoluzione positiva rispettivamente sia stato trattato esclusivamente con psicoterapia di sostegno per lungo tempo in assenza di presa a carico specialistica psichiatrica.

Tutta la documentazione presentata dall’assicurata sia in sede di audizione che ricorsuale non presenta fatti nuovi rispettivamente modificazioni significative rispetto a quanto già valutato nel rapporto finale SMR del 15.05.2020.” (doc. XIV/1)

 

                                         Pendente causa la ricorrente ha prodotto un referto del dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, redatto per l’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno, e relativo ad una visita dell’11 gennaio 2021 (doc. P). Il medico evidenzia che l’interessata lavora come operatrice informatica, che il contratto di lavoro è in vigore e che dal 30 settembre 2020 è inabile al lavoro al 100%. Il medico ha affermato che l’assicurata è confrontata con una complessa polipatologia a decorso cronico, nonostante la quale è sempre riuscita a lavorare, seppure con difficoltà. L’incapacità lavorativa attuale è dovuta principalmente alla cruralgia sx, che mantiene un carattere invalidante e resta di natura non chiara, nonostante gli accertamenti sino ad ora effettuati. Per una migliore definizione della situazione, è necessario attendere le visite della specialista neurologa dr.ssa med. __________ e della specialista urologa dr.ssa med. __________, già programmate. Il dr. med. __________ ha confermato la completa inabilità lavorativa dal 30 settembre 2020 con prognosi incerta.

 

                                         L’insorgente ha pure prodotto un certificato del dr. med. __________, __________, in cui si afferma che l’interessata è un soggetto atopico con plurime sensibilizzazioni sui pluriallergeni stagionali e perannuali. In questo contesto è da leggersi un’orticaria cronica spontanea giugulata con anti-H1 dell’ultima generazione al bisogno, così come una sindrome orale crociata (SOC). “Non di meno, in un contesto atopico, è da notarsi una diagnosi recente di celiachia per la quale attualmente la paziente segue scrupolosamente un regime alimentare senza glutine” (doc. O).

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

 

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                               2.4.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

                                         Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

 

                                         Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

                                         Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

                                         Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.

                                         Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).

 

                                         Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).

                                         Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e 3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).

                                         Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

 

                               2.5.   Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione qui impugnata, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione del medico SMR, dr.ssa med. __________, che ritiene l’insorgente abile al lavoro nella precedente attività lavorativa di tecnica informatica con riduzione del rendimento del 20% e completamente abile al lavoro in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

 

                                         Il medico SMR ha infatti attentamente valutato l’intera documentazione medica acquisita dall’Ufficio AI e prodotta dalla ricorrente in sede amministrativa e nelle more processuali ed ha potuto stabilire, sulla base segnatamente dei referti dei dr. med. __________, FMH reumatologia, __________, FMH psichiatria e psicoterapia e __________, FMH malattie degli occhi, allestiti nell’ambito della procedura tendente alla richiesta di indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa di malattia, che l’interessata può continuare a svolgere la sua attività con una riduzione del rendimento del 20%.

 

                                         Va qui rammentato che per l’art. 49 cpv. 1 OAI i servizi medici regionali (SMR) valutano le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Nel quadro della loro competenza medica e delle istruzioni tecniche di portata generale dell’Ufficio federale, essi sono liberi di scegliere i metodi d’esame idonei. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 OAI se occorre i servizi medici regionali possono eseguire direttamente esami medici sugli assicurati. Mettono per scritto i risultati degli esami. L’art. 49 cpv. 3 OAI prevede che i servizi medici regionali sono disponibili a fornire consulenza agli uffici AI della regione.

                                         I servizi interni dell’SMR, se ritengono la documentazione prodotta sufficiente, apprezzano sotto l’aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare – a beneficio dell’amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche – la situazione medica. Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. L’SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. L’assenza di propri esami diretti non costituisce, di per sé, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (sentenza 9C_323/2009 pubblicata in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174; cfr. anche sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012, consid. 4.2 e sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 4.2.1).

 

                                         Non va tuttavia dimenticato, come emerge dalla sentenza pubblicata in DTF 135 V 465 (cfr. consid. 4.4), che anche se la giurisprudenza assegna, di principio ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione pieno valore probante, se adempiono i presupposti previsti dalla giurisprudenza, essi non hanno tuttavia la medesima forza probatoria di una perizia amministrativa allestita in applicazione della procedura prevista dall’art. 44 LPGA o di una perizia giudiziaria (cfr. DTF 125 V 351, consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c). Se la fattispecie viene decisa sulla base di un rapporto di un medico interno e sussistono solo lievi dubbi circa la fondatezza e le conclusioni della valutazione espressa, occorre procedere con accertamenti supplementari (DTF 135 V 465 consid. 4.4 in fine: “[…] Soll ein Versicherungsfall jedoch ohne Einholung eines externen Gutachtens entschieden werden, so sind an die Beweiswürdigung strenge Anforderungen zu stellen. Bestehen auch nur geringe Zweifel an der Zuverlässigkeit und Schlüssigkeit der versicherungsinternen ärztlichen Feststellungen, so sind ergänzende Abklärungen vorzunehmen (BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 f.)”).

 

                               2.6.   Nel caso di specie le critiche formulate dall’assicurata nelle more processuali non sono sufficienti per mettere in dubbio le valutazioni del medico SMR. La dr.ssa med. __________, infatti, nell’annotazione del 2 dicembre 2020 ha preso dettagliatamente posizione su ogni singolo documento prodotto dall’interessata, indicando in maniera approfondita le ragioni per le quali i referti allegati non sono atti a sovvertire le conclusioni cui sono giunti gli specialisti che hanno allestito una perizia nell’ambito della procedura di indennità giornaliera per perdita di guadagno in caso di malattia.

 

                                         La dr.ssa med. __________ ha in particolare evidenziato come i nuovi referti fanno stato unicamente di patologie blande, senza alcun influsso sulla capacità lavorativa (segnatamente: rapporto dell’11 febbraio 2020 della dr.ssa med. __________ in relazione alle problematiche urologiche [doc. D], referto radiologico dell’__________ del 13 maggio 2020 relativamente alla epatomegalia [doc. E], referto radiologico della Clinica __________ del 23.09.2019 e del 10.04.2019 [doc. F], rapporti della Clinica __________ del 10.07.2020, 28.04 e 12/20.05.2020 e 30.09.2020 [doc. G], ecografia polpaccio destro del 5 giugno 2020 [doc. H], appuntamento per visita presso il dr. med. __________ e rapporto del 25 giugno 2020 dell’__________ [doc. M]), rispettivamente non apportino nuovi elementi medici oggettivi atti a sovvertire le conclusioni peritali (rapporti doc. I, rapporto del 1° ottobre 2020 del dr. med. __________ [doc. L], rapporto del dr. med. __________ del 30 ottobre 2020 [doc. N]) oppure ancora si riferiscono a trattamenti messi in atto per la cura delle numerose patologie di cui è affetta la ricorrente, senza tuttavia apportare novità mediche particolari in relazione alla capacità lavorativa (cfr. ad esempio le infiltrazioni endoarticolari; cfr. doc. G e M).

 

                                         Per quanto riguarda più specificatamente le perizie allestite in sede amministrativa dall’assicuratore contro la perdita di guadagno in caso di malattia e meglio quella reumatologica del 7 luglio 2019 del dr. med. __________, FMH reumatologia, quella psichiatrica del 12 agosto 2019 del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia e quella oftalmologica del dr. med. __________, FMH malattie degli occhi, va rilevato come ad esse vada attribuita piena forza probatoria.

                                         Infatti, i referti sono da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi 2.3 e 2.4. Gli specialisti si sono espressi su tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso di loro.              

                                         Per quanto concerne più dettagliatamente l’aspetto reumatologico, il dr. med. __________, nel referto di 15 pagine del 7 luglio 2019, posta la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome panvertebrale con componente spondilogena cronica in ernie discali cervicali anamnestiche ed ernia discale L4/L5 lussata caudalmente e tendinopatia con lesione parziale di basso grado dell’inserzione del gluteo minimo a sinistra, ha riassunto gli atti e l’anamnesi ed in seguito ad un approfondito esame reumatologico e neurologico ha stabilito che l’interessata può svolgere la sua precedente attività con una riduzione del rendimento del 20%, mentre un’attività leggera può essere esercitata al 100% con le limitazioni ivi descritte (pag. 539 e seguenti incarto AI).

 

                                         Come rilevato dettagliatamente dal medico SMR, dr.ssa med. __________, nell’annotazione del 2 dicembre 2020, gli ulteriori certificati medici prodotti il 15 ottobre 2020 (allegati doc. VIII) ed il 9 novembre 2020 (allegati doc. X), non apportano elementi di novità rispetto alle valutazioni peritali e non sono pertanto atti ad inficiarne la fedefacenza.

 

                                         In particolare per quanto riguarda il rapporto del 30 ottobre 2020 del dr. med. __________, specialista FMH reumatologia e medicina interna, lo specialista, dopo aver posto le note diagnosi, aver brevemente descritto l’anamnesi, lo status ed aver commentato la situazione valetudinaria dell’interessata, non si è espresso in merito alla capacità lavorativa dell’insorgente, ma si è in sostanza limitato ad indicare le terapie da mettere in atto (doc. N).

 

                                         Il referto, privo di nuovi elementi atti a sovvertire la perizia del dr. med. __________, non è pertanto d’aiuto alla ricorrente. Né può modificare la valutazione della capacità lavorativa il rapporto informativo del programma terapeutico del 10 agosto 2020 della __________, che descrive la situazione dell’interessata e non è redatta da un medico (doc. C).

 

                                         Relativamente all’aspetto psichico, il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 12 agosto 2019, dopo aver visitato l’interessata il 5 agosto 2019, aver riassunto gli atti e l’anamnesi, effettuato il test secondo Mini-ICF-APP, ha posto la diagnosi di disturbo somatoforme da dolore persistente (F45.4), ritenendo non presente un disturbo affettivo di entità media o grave che potrebbe limitare la capacità lavorativa oltre a quanto già stabilito dal dr. med. __________ (pag. 555 e seguenti incarto AI).

                                         Le valutazioni della dr.ssa med. __________ e della psicologa/ psicoterapeuta __________, del 29 maggio 2020 (pag. 379-380 incarto AI), non modificano la conclusione peritale.

                                         È vero che hanno diagnosticato anche una sindrome depressiva ricorrente ICD10-F33 caratterizzata da ripetuti episodi di depressione, non diagnosticata dal perito, e contestano l’esito del test Mini-ICF-APP, tuttavia non apportano elementi medici oggettivi a sostegno della loro tesi.

                                         Esse affermano che da agosto 2019, ossia al momento della perizia, l’interessata era completamente inabile al lavoro. Sennonché, in data 17 giugno 2019, ossia poco tempo prima, la dr.ssa med. __________ e la psicologa __________ avevano affermato che dal luglio 2014 la ricorrente è seguita “per un supporto psicologico dalla psicologa/psicoterapeuta __________, dal punto di vista psichiatrico attualmente dal Dr. med. __________ che ha impostato una terapia farmacologica con Pregalbin Mepha 25mg (1-0-1-0)” (pag. 319 incarto AI), ossia una terapia blanda non compatibile con una completa incapacità lavorativa.

 

                                         Ciò viene confermato dal certificato del 30 ottobre 2019, dove il dr. __________ e la psicologa __________ hanno affermato che “la presa in carico è stata, ed è, primariamente di tipo psicologico, gestita dalla psicologa” ed hanno aggiunto che l’interessata assume dalmadorm 30 mg 1c a sera e cipralex 10 gtt la mattina (pag. 332 incarto AI).

 

                                         Le stesse curanti, nel citato referto del 29 maggio 2020 hanno del resto affermato che nel corso degli ultimi mesi, “vi è stata un’evoluzione favorevole del suo stato psichico. In data odierna si è discussa l’eventualità di una ripresa lavorativa che individuiamo essere in futuro solo parziale per i motivi spora descritti” (pag. 380 incarto AI), mentre il 20 febbraio 2020 la dr.ssa med. __________ ha indicato di aver visitato la paziente e che il suo stato psichico è incompatibile con la ripresa lavorativa, senza tuttavia aggiungere altro (pag. 335 incarto AI).

 

                                         Tali referti si esauriscono pertanto in un diverso apprezzamento della capacità lavorativa della ricorrente, senza tuttavia alcun substrato medico oggettivo.

                                         Va qui rammentato alla ricorrente che il Tribunale federale ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Alla ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2).

 

Per quanto concerne la patologia oftalmologica, questo TCA non ha alcun motivo per dipartirsi dalla valutazione del 22 ottobre 2019 del dr. med. __________, FMH malattie degli occhi, che, posta la diagnosi oftalmologica di status dopo foto coagulazione della retina periferica in entrambi gli occhi per degenerazione retinica palizzata, distacco vitreo bilaterale, ha ritenuto l’interessata completamente abile al lavoro sia nella precedente attività che in attività leggera (cfr. pag. 585-586 incarto AI). Agli atti non vi è documentazione medica successiva atta a sovvertire tali conclusioni (cfr. referto del 12 dicembre 2019 del dr. med. __________ del __________ dell’Ospedale __________ di __________, in cui figura il “procedere” ma nessuna indicazione circa un’incapacità lavorativa; pag. 291 incarto AI).

 

Né può essere d’aiuto alla ricorrente il certificato del 26 maggio 2020 della dr.sa med. __________, FMH gastroenterologia (pag. 378 incarto AI), che descrive i risultati istologici dell’esame del 18 maggio 2020, ma non indica alcunché in relazione ad un’eventuale incapacità lavorativa (cfr. anche pag. 386 incarto AI).

 

Per quanto concerne il referto del 15 dicembre 2020 del dr. med. __________, __________ dell’Ospedale __________ di __________ (doc. XX/O), va rilevato come esso di esaurisce in una descrizione delle allergie di cui è affetta la ricorrente (“soggetto atopico con plurime sensibilizzazioni sui pluriallergeni stagionali e perannuali […] In questo contesto è da leggersi un’orticaria cronica spontanea giugulata con anti-H1 dell’ultima generazione al bisogno, così come una sindrome orale crociata (SOC). Non di meno, in un contesto atopico, è da notarsi una diagnosi recente di celiachia per la quale attualmente la paziente segue scrupolosamente un regime alimentare senza glutine”; doc. O), senza aggiungere particolari elementi di novità in merito alla capacità lavorativa dell’assicurata.

 

Né vi è motivo per ritenere, come invece sostenuto dall’assicurata in sede di ricorso (doc. I), che il recente sviluppo dell’ipoacusia bilaterale e il posizionamento di TVT per incontinenza severa renda l’interessata incapace al lavoro.

 

Infine, il referto dell’11 gennaio 2021 del dr. med. __________ (doc. XX/P), specialista FMH medicina interna, non va preso in considerazione, poiché attesta un’incapacità lavorativa totale dal 30 settembre 2020, ossia un periodo successivo all’emissione della decisione impugnata.

 

                                         Secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in cui è stata resa la decisione impugnata (in concreto: 30 giugno 2020), ritenuto che fatti verificatisi ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo provvedimento (sul potere cognitivo dal profilo temporale del giudice delle assicurazioni sociali cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020, consid. 4.4).

 

                                         L’incapacità lavorativa attestata dal dr. med. __________ deve pertanto semmai essere oggetto di una nuova procedura.

 

                               2.7.   Alla luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale, sulla base della documentazione medica agli atti, deve confermare la valutazione del medico SMR, dr.ssa med. __________, secondo cui la ricorrente, nella precedente attività di tecnica informatica ha una incapacità lavorativa del 20% intesa come riduzione del rendimento, mentre è completamente abile al lavoro in attività adatte e confacenti al suo stato di salute, dal 12 novembre 2018 (cfr. pag. 348 incarto AI).

 

                                         Resta da esaminare se l’amministrazione ha correttamente calcolato il grado d’invalidità dell’insorgente, che l’assicurata contesta.

 

                               2.8.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.

                                         Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

                                         Un salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

 

                                         In concreto, dagli atti emerge che l’interessata, senza il danno alla salute, per l’attività di tecnica informatica avrebbe conseguito nel 2019 un reddito lordo di fr. 50'000 (pag. 215 e 217 incarto AI), cui va aggiunto un reddito da attività accessoria di fr. 980.60 quale addetta agli inventari presso __________, conseguito nel 2018 (cfr. pag. 82 e 237 incarto AI) ed aggiornato al 2019 a fr. 989.40 (+ 0.9%; stima trimestrale dell’evoluzione dei salari nominali), per complessivi fr. 50'989.40.

 

                               2.9.   Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                         Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

 

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

 

                                         Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2018 (cfr., a proposito del 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2018 tirage_skill_level (salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 52’452.- (Fr. 4’371.- x 12 mesi).

                                         Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino al 2019, si ottiene un salario di fr. 52'967.75 (fr. 52'452.- : 101,7 x 102,7; cfr. Tabella T1.2.15 Indice dei salari nominali, Donne, 2016-2019, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

                                         Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2019 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una donna ammonta a fr. 55'218.87 (fr. 52'967.75: 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

 

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

                                         L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

                                         Nel caso di specie l’UAI ha ridotto il reddito da invalida complessivamente del 10% (5% per attività leggera e 5% per altri fattori di riduzione; cfr. pag. 357 incarto AI).

 

                                         Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), secondo il TCA la riduzione globale (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 e sentenza 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 al consid. 6.2.1) del 10% applicata dall’UAI merita tutela poiché l’amministrazione non ha abusato del proprio potere di apprezzamento.

 

                                         Raffrontando il reddito da valida di fr. 50'989.40 con quello da invalida di fr. 55'218.87, ridotto del 10% (riduzione sociale) a fr. 49’697, si ottiene un grado d’invalidità del 2,53%, arrotondato conformemente alla giurisprudenza (DTF 130 V 121) al 3%, che non dà diritto ad alcuna rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).

 

                                         In queste condizioni la decisione impugnata va confermata, mentre il ricorso deve essere respinto.

 

                             2.10.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020 ed applicabile in concreto (cfr. anche disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA) la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell'insorgente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti