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Raccomandata |
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Incarto
n.
cr |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 14 settembre 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 27 agosto 2021 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1961, attivo in qualità di capocantiere, in data 4 gennaio 2018 ha presentato una prima richiesta di prestazioni AI per adulti a seguito di una cardiomiopatia diagnosticata nel dicembre 2017 (doc. 4).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, constatato che, dal profilo medico, l’interessato risultava abile al lavoro in attività adatte nella misura del 50% dal 1° aprile 2018 e del 100% dal 1° maggio 2018 e ritenuto che dal 1° maggio 2018 egli è stato reintegrato sul posto di lavoro in mansioni adeguate al suo stato di salute, con una resa lavorativa stimata dal datore di lavoro all’80% dello stipendio di capo cantiere, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 20 giugno 2018 (cfr. doc. 45), poi confermato con decisione del 3 settembre 2018 (cfr. doc. 46), ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni evidenziando come “la valutazione dal profilo economico-professionale ha permesso di accertare che la sua massima capacità di guadagno è attualmente raggiunta nella sua abituale attività, con l’adeguamento del mansionario. Il discapito economico dovuto al danno alla salute è pertanto pari al 20%”.
1.2. In data 18 febbraio 2020 l’assicurato ha presentato una seconda richiesta di prestazioni AI, giustificata dal fatto di non riuscire a concentrarsi e non riuscire a dormire (doc. 47).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso – ritenendo opportuno sottoporre l’interessato ad una perizia pluridisciplinare (cfr. doc. 60), poi sospesa (cfr. doc. 66) a seguito della comunicazione da parte dell’assicurato circa il fatto che “nel frattempo il disturbo è rientrato e sono di nuovo abile al lavoro al 100%” (cfr. doc. 62) - con progetto di decisione del 14 giugno 2021 (cfr. doc. 89), poi confermato con decisione del 27 agosto 2021 (cfr. doc. 91), l’Ufficio AI ha rifiutato all’interessato il diritto a prestazioni in mancanza di un sufficiente grado di invalidità (fissato al 37.56%).
1.3. Con tempestivo ricorso del 14 settembre 2021 l’assicurato ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e di essere ritenuto abile al lavoro al 100%.
A giustificazione delle proprie richieste l’insorgente ha rilevato di essere stato considerato invalido nella misura del 37.56% sulla base di vecchi certificati, senza richiedere nuovi documenti aggiornati. A conferma delle proprie tesi egli ha trasmesso al TCA un referto del proprio medico curante, dr. __________, datato 13 settembre 2021 (doc. I).
1.4. Nella risposta di causa del 18 ottobre 2021 l’Ufficio AI, dopo avere richiesto una presa di posizione al SMR (doc. IV/1), ha chiesto al TCA di modificare la decisione impugnata “nel senso che il diritto alle prestazioni dell’AI è respinto poiché l’insorgente – dal 01.04.2020 (senza quindi poter soddisfare le condizioni poste dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI; cfr. in tal senso il rapporto finale SMR del 10.05.2021 dal quale emerge che l’incapacità lavorativa di lunga durata ha avuto inizio il 13.05.2019) – risulta completamente abile al lavoro in qualsiasi attività, compresa quella esercitata precedentemente. Sotto questo profilo, il ricorso merita pertanto di essere accolto” (doc. IV).
1.5. In data 21 ottobre 2021 il Vicepresidente del TCA ha assegnato all’insorgente un termine di 10 giorni per prendere posizione in merito alla documentazione allegata alla risposta di causa (cfr. doc. V). Il ricorrente è rimasto silente.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
2.2. Con il presente ricorso l’assicurato chiede l’accertamento di un grado d’invalidità dello 0% - invece del 37.56% calcolato dall’Ufficio AI - che non dà comunque diritto ad una rendita d’invalidità.
Preliminarmente occorre, pertanto, esaminare se sussiste un interesse degno di protezione ai sensi dell’art. 59 LPGA che legittimi l’interessato a ricorrere contro il querelato provvedimento.
2.3. Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica.
La legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti), secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza resa a proposito di quest'ultima disposizione (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 58 n.4 p. 735; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, p. 121; va fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al TF: al riguardo cfr. le summenzionate citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati).
Nella sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere dev'essere negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1 pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità, in cui il dispositivo rinvia ai considerandi (DTF 113 V 159).
In caso di ricorso contro le motivazioni occorre di conseguenza esaminare se l’insorgente, in realtà, non chieda la modifica del dispositivo (DTF 115 V 416 consid. 3b)aa). In questo senso va verificato se l'interessato si può prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid. 1 pag. 173).
A questo proposito in DTF 115 V 416 l’allora TFA ha stabilito che se la rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a titolo di rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti che il tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non influisce sull’importo della rendita (consid. 3).
In una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).
Allorquando in discussione è il grado d’invalidità, la giurisprudenza non riconosce l’interesse degno di protezione se la chiesta modifica del grado d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità dal 63 al 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2a edizione, ad Art. 59 N. 7).
In una sentenza del 9 giugno 2006, pubblicata in SVR 2007 IV nr. 3, l’Alta Corte ha negato l’effetto vincolante del grado di invalidità stabilito – in maniera non precisa (“grobe Schätzung”) –dall’Ufficio AI per un istituto di previdenza e di conseguenza l’interesse degno di protezione all’impugnazione della decisione.
In un'altra sentenza 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 il TF ha confermato la decisione dell’Ufficio AI che ha ridotto il grado d’invalidità dal 30 al 27% senza dare la possibilità all’assicurato di ritirare il ricorso. Secondo l’Alta Corte non vi era violazione del divieto di reformatio in pejus anche se questa riduzione avrebbe potuto avere ripercussioni negative sulle prestazioni della previdenza professionale dell’assicurato.
Nella sentenza 9C_1073/2009 del 25 marzo 2010 il TF ha ribadito che gli accertamenti degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità. In quel caso l’assicurato aveva censurato la motivazione dei primi giudici, i quali avevano concluso che il tasso d’invalidità non avrebbe superato comunque il grado del 34% anche con una deduzione massima del 20% dal reddito da invalido. Il ricorrente sosteneva che questa motivazione non permetteva di precisare il tasso d’invalidità esatto dal quale sarebbe poi dipesa la valutazione dell’incapacità di guadagno nella previdenza professionale.
Il TF nella sentenza 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 ha negato la richiesta di accertamento del grado preciso d’invalidità nell'ottica di una eventuale rendita della previdenza professionale sovraobbligatoria rilevando quanto segue:
" Da un lato perché per il calcolo della media retrospettiva non è determinante il grado di invalidità esatto, quanto piuttosto quello dell'incapacità lavorativa. Dall'altro perché gli accertamenti degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità (cfr. a tal proposito DTF 130 V 270 consid. 3.1 pag. 273; SVR 2007 IV n. 3 pag. 8 consid. 3 [I 808/05]). L'accertamento di un grado d'invalidità che non raggiunge il limite di legge del 40% (art. 28 LAI) non esplica per contro effetto vincolante perché in una simile evenienza gli organi dell'AI non hanno (avuto) motivo di determinare esattamente il tasso d'invalidità (cfr. pure sentenze 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 consid. 11 e 9C_8/2009 del 30 marzo 2009 consid. 3.2 con riferimenti."
Infine, con sentenza 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 al consid. 4 il TF ha rammentato:
" 4. Diverso è invece il discorso per quanto concerne la richiesta di prestazioni a dipendenza dell'affezione somatica, per la quale l'UAI ha riconosciuto una rendita intera limitata nel tempo, e più precisamente dal 1° agosto 2009 (sei mesi dopo la presentazione della domanda conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI) al 31 marzo 2010 (tre mesi dopo l'accertato miglioramento).
4.1 Come si evince dagli art. 23, 24 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LPP, fra primo (assicurazione per l'invalidità) e secondo pilastro (previdenza professionale) esiste un forte legame funzionale. Questo legame mira, da un lato, a garantire un coordinamento materiale esteso tra primo e secondo pilastro e, dall'altro, a esentare quanto più possibile gli organi della previdenza professionale dai dispendiosi accertamenti riguardanti le condizioni, l'estensione e l'inizio del diritto alle prestazioni d'invalidità del secondo pilastro (DTF 133 V 67 consid. 4.3.2 pag. 69; 132 V 1 consid. 3.2 pag. 4). Tanto in materia di previdenza obbligatoria quanto in materia di previdenza più estesa (se l'istituto di previdenza ha deciso per via di regolamento di estendere la previdenza al di là delle esigenze minime di legge), la valutazione dell'invalidità effettuata dagli organi dell'assicurazione per l'invalidità assume, in assenza, come in concreto, di disposizione statutaria contraria, forza vincolante per gli organi della previdenza professionale. Sempre che tale valutazione non risulti manifestamente insostenibile e che l'istituto di previdenza sia stato adeguatamente coinvolto nella procedura AI, ciò significa in particolare che il diritto a una rendita d'invalidità LPP (art. 23 LPP), la sua entità (art. 24 cpv. 1 LPP) e il suo inizio (art. 26 cpv. 1 LPP) si determinano per analogia alle disposizioni della LAI (DTF 134 V 64 consid. 4.1.2 pag. 70).
(…)
4.3 Richiamata la prassi esposta al considerando 4.1, non vi è motivo per non riprendere la vincolante valutazione dell'AI e per non riconoscere all'assicurato, almeno nel suo principio, una rendita intera dal 1° agosto 2009 (cfr. art. 26 cpv. 1 LPP in relazione con l'art. 29 cpv. 1 LAI; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2a ed. 2012, pag. 337 n. 921) al 31 marzo 2010, oltre alle rendite per i due figli X.________ e Y.________ (art. 25 LPP), per le conseguenze invalidanti di natura somatica (...)”
2.4. In ambito di assicurazione contro la disoccupazione l’art. 22 cpv. 1 LADI stabilisce che l’indennità giornaliera intera ammonta all’80 per cento del guadagno assicurato. L’assicurato riceve inoltre un supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e per la loro formazione, convertiti in un importo giornaliero, ai quali avrebbe diritto se si trovasse in un rapporto di lavoro. Il supplemento è pagato soltanto se durante la disoccupazione non sono versati gli assegni per i figli.
Giusta il cpv. 2 della disposizione appena citata, ricevono un’indennità giornaliera pari al 70 per cento del guadagno assicurato gli assicurati che:
a. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli;
b. beneficiano di un’indennità giornaliera intera, il cui importo supera i 140 franchi; e
c. non riscuotono una rendita di invalidità corrispondente almeno a un grado di invalidità del 40 per cento.
L'art. 23 cpv. 1 LADI stabilisce che è considerato guadagno assicurato il salario determinante nel senso della legislazione sull'AVS, normalmente riscosso durante un periodo di calcolo nel corso di uno o più rapporti di lavoro, compresi gli assegni contrattuali periodici che non siano indennità per inconvenienti connessi al lavoro. L'importo massimo del guadagno assicurato (art. 18 LPGA) corrisponde a quello dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Consiglio federale stabilisce il periodo di calcolo e il limite minimo.
L'art. 40b OADI prevede che nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente.
A questo proposito la SECO, in una direttiva pubblicata in 015-Prassi LADI 2010/29-30 “Le persone disabili nel sistema dell’AD” dell’ottobre 2010, ha stabilito che:
" (…)
3. Importo dell’indennità dopo la decisione dell’AI
L’articolo 40b OADI stabilisce che, nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente. Per "menomazione della capacità lucrativa" si intende l’invalidità constatata dall‘Ufficio AI (cfr. sentenze del Tribunale federale del 18.7.2007 in causa P. [C 110/06] e dell‘1.2.2006 in causa S. [C 140/05]).
Il senso e lo scopo dell’articolo 40b OADI consistono nel limitare l’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione di versare le prestazioni a una percentuale che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente della persona assicurata per l’intera durata della sua disoccupazione.
Eventuali perdite di prestazioni dovute allo stato di salute possono naturalmente ripercuotersi sul salario soltanto se non si sono verificate immediatamente prima o addirittura durante la disoccupazione. In altri termini: se una menomazione della capacità lucrativa dovuta a motivi di salute si verifica immediatamente prima o durante la disoccupazione, l’attuale capacità produttiva non corrisponde più a quella esistente prima della disoccupazione, che rappresentava la base del salario. Siccome però il salario ricevuto prima dell’inizio della disoccupazione costituisce la base di calcolo del guadagno assicurato, in questi casi occorre effettuare un adeguamento secondo l’articolo 40b OADI.
Si deve pertanto apportare una correzione conformemente all’articolo 40b OADI se il guadagno assicurato si basa su un salario che la persona assicurata, al momento della disoccupazione, non potrebbe più ricevere a causa di un’invalidità verificatasi nel frattempo.
Immediatezza ai sensi dell’articolo 40b OADI esiste quindi se la menomazione della capacità lucrativa dovuta a motivi di salute non si è (ancora) ripercossa sul salario, che secondo l’articolo 23 capoverso 1 LADI congiuntamente all‘articolo 37 OADI costituisce la base di calcolo del guadagno assicurato.
Questa correzione del guadagno assicurato deve essere effettuata al momento della decisione dell’assicurazione-invalidità (cfr. cifra marg. C29 Circ. ID), indipendentemente dal fatto che l’invalidità constatata giustifichi o meno il versamento di una rendita (cfr. in merito le sentenze del Tribunale federale C 256/06 e C 79/06 [= DTF 133 V 524]).
Inoltre è irrilevante il fatto di sapere se la persona in questione interporrà ricorso contro la decisione dell’assicurazione-invalidità; la correzione del guadagno assicurato deve essere effettuata immediatamente dopo che è stata emanata la decisione dell’AI.”
2.5. In DTF 133 V 524 l’Alta Corte ha stabilito che contrariamente alla ratio legis definita in maniera restrittiva nella sentenza DTF 132 V 357, l’art. 40b OADI regola non soltanto il coordinamento delle prestazioni dell’assicurazione disoccupazione e dell’assicurazione invalidità, ma anche – in maniera più generale – la delimitazione di competenza tra assicurazione disoccupazione ed altri assicuratori in funzione della capacità lucrativa, ragione per cui una correzione del guadagno assicurato ai sensi del disposto di ordinanza deve di principio avere luogo anche in caso di invalidità non pensionabile.
Nel caso giudicato dal TF, l’UAI aveva stabilito un grado d’invalidità, non pensionabile, del 33%, preso in considerazione dalla Cassa di disoccupazione nel calcolo del guadagno assicurato. L’Alta Corte ha rinviato l’incarto all’amministrazione per stabilire se, dopo l’emissione della decisione da parte dell’UAI, vi era stato un miglioramento dello stato di salute del ricorrente. Al consid. 6.1 il TF ha rilevato che “Es ist dem kantonalen Gericht beizupflichten, dass es Konstellationen gibt, in welchen das Abstellen auf den im IV-Verfahren ermittelten Invaliditätsgrad problematisch ist und zu ungerechten Ergebnissen führen kann. Zu beachten ist unter den vorliegenden Umständen insbesondere, dass der Versicherte im IV-Verfahren grundsätzlich kein schutzwürdiges Interesse daran hatte, einen geringeren Invaliditätsgrad oder überhaupt eine fehlende Invalidität geltend zu machen.“
Questo concetto è stato ripreso sia in una sentenza 8C_569/2007 del 4 aprile 2008 al consid. 6.4 che in una sentenza 8C_212/2010 del 31 maggio 2010 al consid. 6.1.
Nel primo caso si trattava di un assicurato che aveva inoltrato la domanda di prestazioni AI il 14 dicembre 2004, respinta con decisione del 29 gennaio 2007 a causa di un grado d’invalidità del 33%. Il 14 marzo 2006 aveva richiesto prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione affermando di essere completamente abile al lavoro. Dopo aver versato indennità sulla base di un guadagno assicurato di fr. 5'725, la Cassa disoccupazione dal febbraio 2007 ha ridotto l’importo del guadagno assicurato a fr. 3'836 (67% di fr. 5'725), rinviando alla decisione dell’UAI. Il TF ha confermato l’agire della Cassa, ribadendo che l’interessato non aveva alcun interesse, all’epoca, a contestare il grado d’invalidità in ambito AI ed evidenziando che non vi fossero elementi per ritenere il calcolo dell’UAI manifestamente errato (consid. 6.4: “Es ist dem Beschwerdeführer beizupflichten, dass es Konstellationen gibt, in welchen das Abstellen auf den im IV-Verfahren ermittelten Invaliditätsgrad problematisch ist und zu ungerechten Ergebnissen führen kann. Zu beachten ist unter den vorliegenden Umständen insbesondere, dass der Versicherte im IV-Verfahren grundsätzlich kein schutzwürdiges Interesse daran hatte, einen geringeren Invaliditätsgrad oder überhaupt eine fehlende Invalidität geltend zu machen. Allerdings ergeben sich entgegen den Einwänden in der Beschwerde keine konkreten Anhaltspunkte dafür, dass der Invaliditätsgrad von der Invalidenversicherung offensichtlich unrichtig ermittelt worden ist. Der Invaliditätsgrad wurde in der Verfügung der IV-Stelle vom 29. Januar 2007 auf Grund des Sachverhalts festgestellt, wie er sich bis zum Zeitpunkt des Verfügungserlasses entwickelt hat. Die berichtigende Verfügung der Arbeitslosenkasse vom 14. März 2007 und der Einspracheentscheid vom 15. März 2007 betreffen die Zeit ab 1. Februar 2007. Eine vorfrageweise Prüfung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Verfahren, ob sich die Erwerbsfähigkeit des Versicherten seit der rentenablehnenden Verfügung der IV-Stelle verbessert hat, erübrigt sich bei diesen Zeitverhältnissen“; sottolineatura del redattore).
Nella sentenza 8C_212/2010 del 31 maggio 2010 il TF ha deciso il caso di un assicurato che il 28 marzo 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI. Con progetto di decisione del 23 aprile 2009 l’UAI ha negato la rendita a causa di un grado d’invalidità del 20%. La cassa disoccupazione alla quale l’insorgente si era rivolto l’8 luglio 2008, con decisione del 3 giugno 2009 ha ridotto del 20% con effetto dal 1° maggio 2009 il guadagno assicurato.
Anche in questa fattispecie l’Alta Corte ha rammentato che l’insorgente non aveva un interesse, all’epoca, per contestare il grado d’invalidità ed ha ritenuto anche in questo caso che non vi fossero elementi per ritenere manifestamente errato il calcolo del grado d’invalidità (“Es ist dem Beschwerdeführer beizupflichten, dass es Konstellationen gibt, in welchen das Abstellen auf den im IV-Verfahren ermittelten Invaliditätsgrad problematisch ist und zu ungerechten Ergebnissen führen kann. Zu beachten ist unter den vorliegenden Umständen insbesondere, dass der Versicherte im IV-Verfahren grundsätzlich kein schutzwürdiges Interesse daran hatte, einen geringeren Invaliditätsgrad oder überhaupt eine fehlende Invalidität geltend zu machen. In casu vermögen allerdings die Vorbringen des Beschwerdeführers den Schluss der Vorinstanz, wonach keine konkreten Anhaltspunkte für eine offensichtlich unrichtige Ermittlung des Invaliditätsgrades durch die IV-Stelle zu finden seien, nicht in Zweifel zu ziehen“ e „Seine Argumentation, auch ältere Arbeitslose oder solche Personen, welche vormals durch Glück überdurchschnittlich gut verdient hätten, müssten bei einer Neuanstellung oft erhebliche Lohneinbussen in Kauf nehmen, weshalb konsequenterweise auch bei ihnen eine Kürzung der Taggelder erfolgen müsste, ist nicht stichhaltig, denn die vorliegend zur Debatte stehende Anpassung des versicherten Verdienstes im Sinne von Art. 40b AVIV ist lediglich bei Versicherten vorgesehen, welche unmittelbar vor oder während der Arbeitslosigkeit eine gesundheitsbedingte Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit erleiden. Eine solche Einschränkung ergibt sich bei arbeitslosen Personen weder allein aus ihrem fortgeschrittenen Alter noch aus dem Umstand, dass sie den bei ihrem letzten Arbeitgeber erzielten, überdurchschnittlichen Verdienst vielleicht bei einer neuen Anstellung nicht mehr erreichen können. Schliesslich kann der Beschwerdeführer auch aus dem Hinweis, wonach insbesondere ungelernte, schwer arbeitende Arbeitslose, welche eines Gesundheitsschadens wegen ihre angestammte, körperlich schwere Tätigkeit nicht mehr verrichten könnten, aber in einer physisch leichten, wechselbelastenden Verweistätigkeit voll einsetzbar wären, durch die (möglichst frühzeitige) Anmeldung bei der Invalidenversicherung nur verlieren würden, nichts zu seinen Gunsten ableiten. Arbeitslose Personen müssen zur Schadenminderung grundsätzlich jede Beschäftigung unverzüglich annehmen (Art. 16 Abs. 1 AVIG). Erfahren die Behörden der Arbeitslosenversicherung zufolge einer unterlassenen Anmeldung bei der Invalidenversicherung erst später von einer anhaltenden Unzumutbarkeit gewisser Beschäftigungen oder von einer (teilweisen) Erwerbsunfähigkeit infolge gesundheitlicher Probleme, sind sie befugt und verpflichtet, im Rahmen einer prozessualen Revision auf die bereits ausgerichtete Arbeitslosenentschädigung zurückzukommen, den versicherten Verdienst rückwirkend zu berichtigen und zu Unrecht ausgerichtete Taggelder zurückzufordern, sobald das Ausmass der Erwerbsunfähigkeit feststeht (Art. 25 ATSG in Verbindung mit Art. 95 Abs. 1 sowie Abs. 1bis AVIG (BGE 133 V 530 E. 4 S. 533 mit Hinweis; vgl. auch BGE 133 V 524)“).
2.6. Nel caso di specie, al ricorrente è stato riconosciuto un grado d’invalidità del 37.56%.
Nel dispositivo della decisione impugnata l’Ufficio AI si è limitato a respingere la richiesta di prestazioni, mentre il calcolo del grado d’invalidità figura unicamente nella motivazione. Una riduzione del grado d’invalidità, nel preciso caso di specie, non avrebbe pertanto alcuna influenza sul diritto a prestazioni del ricorrente in ambito AI.
In concreto, tuttavia, questo Tribunale ritiene che l’interessato ha, nel preciso caso di specie, un interesse degno di protezione a contestare la decisione in esame, la quale, come si vedrà meglio in seguito, vincola, di principio, la Cassa disoccupazione.
Va difatti rilevato che dagli atti emerge come l’assicurato, a partire dal 4 aprile 2020, sia al beneficio delle indennità di disoccupazione, con una disponibilità lavorativa del 100% (cfr. conferma iscrizione nel sistema COLSTA del 6 aprile 2020, doc. 151; vedi anche conteggi delle indennità, doc. 155 e seg.).
A fronte di questa circostanza, stabilire quale sia l’esatto grado di invalidità dell’assicurato in ambito AI appare quantomai necessario, posto come il medesimo abbia delle ripercussioni sul calcolo del guadagno assicurato dell’assicurazione disoccupazione. Come visto sopra, infatti, a norma dell’art. 40b OADI, nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente.
In tali evenienze, il guadagno assicurato va adeguato e ricalcolato a partire dal mese seguente l’emanazione della decisione formale dell’Ufficio AI (e non del progetto di decisione, cfr. sentenza 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013), anche se la medesima non è cresciuta in giudicato (cfr. sentenza 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013).
Ora, a tale proposito, va evidenziato che se l’insorgente, nella procedura di fissazione del guadagno assicurato in ambito di assicurazione contro la disoccupazione, intendesse contestare il grado d’invalidità posto a motivazione della decisione emessa dall’Ufficio AI, la Cassa disoccupazione se ne scosterebbe solo se il calcolo è manifestamente errato. Infatti nelle citate sentenze 8C_569/2007 del 4 aprile 2008 al consid. 6.4 e 8C_212/2010 del 31 maggio 2010 al consid. 6.1, il TF ha ritenuto che il grado d’invalidità determinato in ambito AI non era “offensichtlich unrichtig” ed ha tutelato il principio della deduzione dal guadagno assicurato della percentuale del grado d’invalidità calcolato in ambito AI.
Ne segue che il grado d’invalidità figurante nella decisione AI vincola la Cassa disoccupazione, tranne laddove il medesimo si rivela manifestamente errato.
In queste condizioni il ricorrente ha un interesse degno di protezione nel contestare in ambito AI il calcolo del grado d’invalidità analogamente a quanto già deciso dal TF in altre fattispecie.
Nella già citata DTF 115 V 416 l’Alta Corte ha stabilito che se la rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a titolo di rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti che il tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non influisce sull’importo della rendita (consid. 3). Anche in ambito di LPP è riconosciuto, a determinate condizioni, un interesse degno di protezione a contestare una decisione dell’AI la cui modifica tocca unicamente le prestazioni percepite nell’ambito del secondo pilastro. Se l’UAI ha accertato l’inizio dell’incapacità lavorativa ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 lett. b LAI (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007) per un periodo in cui la persona assicurata era affiliata all’istituto di previdenza e se ciò vincola l’istituto, quest’ultimo ha un interesse degno di protezione affinché venga esaminata la correttezza dell’accertamento eseguito in ambito AI (cfr. U. Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG]., 2a edizione, 2010, pag. 495; cfr. anche B. Rubin, Assurance-chômage, 2a edizione 2006, pag. 317-318).
Ciò vale a maggior ragione nel caso di specie, se si tien conto del fatto che la Cassa disoccupazione, a differenza dell’istituto di previdenza professionale e dell’assicuratore contro gli infortuni, non dispone degli strumenti necessari per esaminare nel merito il grado d’invalidità dell’assicurato. Tant’è che se la decisione dell’Ufficio AI non è manifestamente errata, la Cassa non si scosta dal grado d’invalidità stabilito in ambito AI (cfr. sentenze 8C_569/2007 del 4 aprile 2008 al consid. 6.4 e 8C_212/2010 del 31 maggio 2010 al consid. 6.1; cfr. anche le citate direttive della Seco).
Questo Tribunale deve, pertanto, entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.7. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TF i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal Tribunale federale con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.8. Nel caso di specie, al fine di accertare lo stato di salute dell’assicurato, l’Ufficio AI - dopo avere in un primo momento considerato opportuno predisporre una valutazione pluridisciplinare, la cui messa in atto è in seguito stata sospesa dietro precisa richiesta in tal senso da parte dell’interessato, vista la sua ritrovata capacità lavorativa del 100% (cfr. supra consid. 1.2.) - ha chiesto una valutazione al proprio SMR.
Dopo avere richiesto un aggiornamento degli atti ai medici curanti, nel rapporto finale SMR del 10 maggio 2021 il dr. __________ del SMR ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “cardiopatia dilatativa con disfunzione ventricolare destra severa. Diagnosi dicembre 2017 con FE 15%. Coronarografia 07.12.2017 stenosi rilevanti. MRI cardiaca 18.12.2017 FE 15%, fibrosi miocardica da cardiopatia dilatativa. Ecocardiogramma transesofageo 09.02.2018 FE 25%” e, quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa, quelle di “pregresso disturbo dell’adattamento con reazione mista ansioso-depressiva; diabete mellito II noto dal 2003, aggravato da inizio 2020 insulinodipendente; distacco della retina 05.2020; adiposità II; ipertensione arteriosa; dislipidemia; iperreattività bronchiale; calcolosi renale con stato dopo calcolo renale destro trattato con ESVVL a __________ 2007; stato dopo laser transcutaneo per calcolo renale sinistro con posa DJ 08.10.2019; iperplasia prostatica poco sintomatica; tosse secca, probabilmente su Entresto”.
Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________ del SMR ha considerato che l’assicurato vada ritenuto totalmente inabile al lavoro a partire dal 13 maggio 2019 in qualsiasi attività, mentre a partire dal 1° aprile 2020 egli sia inabile al lavoro al 50% nella sua abituale professione e totalmente abile al lavoro in attività adatte (cfr. doc. 87).
A seguito di tale valutazione medica, l’Ufficio AI, dopo raffronto dei redditi con riferimento allo svolgimento di attività adatte, ha negato all’interessato il diritto ad una rendita, alla luce di un grado di invalidità del 37.56%.
L’assicurato, già in sede di osservazioni contro il progetto di decisione del 14 giugno 2021, ha contestato la valutazione medica del SMR, rilevando come il proprio stato di salute sia notevolmente migliorato nel corso dell’ultimo anno, come pure attestato dal medico curante dr. __________, motivo per il quale egli intende riprendere la sua attività al 100%. Per tali ragioni, egli ha chiesto all’amministrazione di rivedere la decisione con la quale è stato stabilito un grado di invalidità del 37.56%, sottolineando di essere totalmente abile al lavoro (doc. 90).
Con decisione del 27 agosto 2021 l’Ufficio AI, considerando che le osservazioni presentate dall’assicurato non abbiano apportato elementi atti a modificare quanto precedentemente valutato, ha confermato il precedente progetto di decisione, visto il grado di invalidità del 37.56% insufficiente per accordare il diritto ad una rendita (doc. 91).
2.9. In sede ricorsuale l’insorgente ha ribadito di essere totalmente abile al lavoro, evidenziando come la decisione dell’amministrazione si basi su vecchi certificati medici ormai superati. Per tali ragioni, egli ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento della sua piena capacità lavorativa.
A sostegno delle proprie pretese, l’insorgente ha prodotto un certificato medico del 13 settembre 2021 del dr. __________, spec. FMH in medicina generale, nel quale il medico curante, dopo avere elencato le diagnosi che affliggono l’assicurato, ha rilevato:
" (…)
Dall’inizio 2018 ho rivisto il paziente per parecchie malattie: cardiologicamente per l’insufficienza cardiaca importante che è poi migliorata sotto la cura impostata dal dr. med. __________. In seguito ha sviluppato una sindrome depressiva importante con idee suicidali a maggio 2019. Con l’aiuto del dr. med. __________ si è stabilizzato nell’arco di alcuni mesi. In seguito ha dovuto essere trattato per dolori addominali importanti che si sono rivelati a causa di calcoli renali con necessità di posa di J peg e ricovero per asportazione dei calcoli. In seguito è stato seguito dalla nefrologa dr.ssa __________.
Dalla primavera 2020 ho dovuto indirizzare il paziente dalla dr.ssa __________, endocrinologa per uno scompenso importante del diabete mellito che è migliorato dopo l’introduzione della insulina combinata con le altre terapie antidiabetiche orali.
La situazione di salute è migliorata in modo tale da poter riprendere il lavoro al 100% dall’inizio 01.04.2020.
Durante il periodo Covid 19 ho proposto di prolungare l’inabilità lavorativa al 100% fino che non sia vaccinato.
Il perito dell’assicurazione __________ ha rifiutato questa proposta e lo ha dichiarato abile al lavoro al 100%.
A questo punto è da ritenere abile al lavoro al 100% a partire dal 01.04.2020.” (Doc. A)
Chiamato dall’Ufficio AI ad esprimersi riguardo alle contestazioni dell’insorgente, con annotazione del 28 settembre 2021 il dr. __________ del SMR ha osservato:
" Alla luce del nuovo certificato prodotto dal dr. __________ il 13.09.2021, dal profilo medico l’assicurato è da considerare abile al lavoro al 100% dal 1° aprile 2020 sia nella sua abituale professione di capo cantiere che in altre attività adeguate al suo stato di salute.” (Doc. IV/1)
2.10. Chiamato a pronunciarsi, alla luce dell’apprezzamento del dr. __________ del SMR esposto nelle annotazioni del 28 settembre 2021 - il quale conferma integralmente quanto sostenuto dall’insorgente in sede ricorsuale - il TCA non può che concludere che RI 1 vada considerato totalmente abile al lavoro a partire dal 1° aprile 2020 sia nella sua abituale professione di capo cantiere, sia in altre attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Di conseguenza, questo Tribunale non può che accogliere le richieste ricorsuali volte al riconoscimento della piena capacità lavorativa in qualsiasi attività a partire dal 1° aprile 2020.
Pertanto, la decisione impugnata va annullata e modificata nel senso che il diritto alle prestazioni dell’AI è respinto poiché l’insorgente risulta completamente abile al lavoro in qualsiasi attività, compresa quella esercitata precedentemente.
2.11. Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Vista la soccombenza dell’Ufficio AI, le spese di fr. 500 sono poste a suo carico.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è modificata nel senso che il diritto a prestazioni dell’AI è respinto poiché l’insorgente è completamente abile al lavoro in qualsiasi attività, compresa quella esercitata precedentemente, dal 1° aprile 2020.
2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti