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redattrice: |
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 29 settembre 2021 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1976, in Svizzera dal 31 maggio 2011 in qualità di rifugiato politico __________, in possesso di un permesso B dal 27.10.2016 (cfr. doc. 3), nel mese di febbraio 2017 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti giustificata da motivi psichici (depressione) (cfr. doc. 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra i quali una perizia psichiatrica a cura del __________ – secondo la quale l’interessato presenta una totale inabilità al lavoro dal mese di marzo 2013, mentre conserva una capacità lavorativa del 70% dal mese di aprile 2013 (cfr. doc. 17 e 18) – seguita da una valutazione da parte del competente consulente IP – il quale ha ritenuto non reintegrabile l’assicurato sul mercato equilibrato del lavoro (cfr. doc. 26) - con decisione del 20 agosto 2020 l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, ritenendo non adempiuto, al momento dell’insorgenza dell’invalidità (marzo 2014), il requisito relativo al versamento di tre anni di contributi assicurativi (doc. 28).
Tale decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.2. In data 31 maggio 2021 l’assicurato ha presentato una seconda richiesta di prestazioni (doc. 30).
Con progetto di decisione del 1° giugno 2021 l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni, non essendo stata dimostrata una modifica della situazione rispetto a quanto già stabilito nella decisione del 20 agosto 2020 (doc. 31).
A seguito delle osservazioni presentate dall’assicurato in data 1° luglio 2021, con contestuale “domanda di riesame, revisione e riconsiderazione” della decisione del 20 agosto 2020 - giustificata dal fatto che, secondo il suo parere, l’amministrazione avrebbe omesso, a torto, di applicare la Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la __________, la quale equipara espressamente i periodi contributivi compiuti secondo la legislazione __________ a quelli svizzeri (doc. 36) – l’Ufficio AI ha reputato opportuno approfondire gli aspetti medici.
Eseguita una nuova valutazione da parte del SMR - il quale ha stabilito come “giudizioso indicare il 2009 come inizio della malattia di lunga durata” (cfr. doc. 43) - con progetto di decisione del 20 agosto 2021 “che annulla e sostituisce il progetto del 1° giugno 2021” (doc. 44), l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità, sia ordinaria che straordinaria, con la seguente motivazione:
" A seguito della nuova richiesta di prestazioni AI inoltrata e dello scritto datato 1 luglio 2021 si è resa necessaria una nuova presa di posizione del Servizio Medico Regionale (SMR) ed un riesame del rapporto peritale datato 17 novembre 2017. La nuova valutazione medica giustifica quindi i seguenti periodi d’inabilità presentati dal signor RI 1:
attività abituale:
- 100% dal 2009
- 30% dal 04/2013
Attività adeguata:
- 100% dal 2009
- 30% dal 04/2013
Tramite rapporto dell’8 giugno 2020 veniva ritenuto corretto dal Servizio Integrazione non ritenere reintegrabile nel mercato del lavoro il signor RI 1, né in attività abituale, né in attività adatte, e considerando quindi una totale inabilità lavorativa.
Il signor RI 1 avrebbe quindi avuto diritto ad una rendita intera (grado AI 100%) con effetto già dal 2010.
La convenzione con la __________ impone 5 anni di residenza in Svizzera al momento del deposito della domanda per quanto riguarda la rendita straordinaria, e questa condizione è assolta. Tuttavia il signor RI 1 è entrato in Svizzera all’età di 35 anni, pertanto secondo l’art. 42 LAVS non può far valere lo stesso numero di anni di contributi della sua classe d’età, quindi le condizioni assicurative non sono assolte.
Considerando quindi che il diritto alla rendita sorgerebbe nel 2010, non vi sono le condizioni assicurative per beneficiare di una rendita AI ordinaria, in effetti nel 2010 l’assicurato non può vantare tre anni di contributi assicurativi.” (Doc. 44)
Tale progetto è poi stato integralmente confermato con decisione del 29 settembre 2021 (doc. B).
1.3. Con tempestivo ricorso del 28 ottobre 2021 l’assicurato, patrocinato dallo studio legale dell’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e di essere posto al beneficio di una rendita intera di invalidità a decorrere dal 1° agosto 2017.
Ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente l’insorgente contesta la mancata applicazione - nell’ambito della riconsiderazione della decisione del 20 agosto 2020, a suo modo di vedere manifestamente errata - della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la __________, dalla quale sarebbe derivato l’adempimento dei presupposti di cui all’art. 36 LAI e, di conseguenza, il diritto ad una rendita intera di invalidità.
Rileva infatti di avere assolto il periodo di contribuzione di tre anni prescritto dall’art. 36 LAI in __________, “come potrà facilmente dimostrare un’edizione di documenti rogatoriale dall’autorità di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la __________, ossia il Ministero della Sicurezza Sociale della __________”.
1.4. Con la risposta di causa l’amministrazione ha confermato la correttezza della decisione impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).
1.5. In data 7 gennaio 2022 l’insorgente ha nuovamente contestato il rifiuto di prestazioni, evidenziando come “interpretando la Convenzione internazionale secondo il principio della buona fede ed alla luce dell’uguaglianza di trattamento che essa persegue, i periodi contributivi assolti in __________ devono forzatamente essere computati per l’esame delle condizioni poste dall’art. 36 LAI, così come del resto impone l’inequivocabile testo dell’art. 10 cpv. 1 della Convenzione” (doc. VIII).
1.6. Con osservazioni del 19 gennaio 2022 l’Ufficio AI ha insistito nel richiedere la reiezione del ricorso, rinviando integralmente alle considerazioni già espresse nella risposta di causa (doc. X).
Tale scritto dell’amministrazione è stato trasmesso all’assicurato (cfr. doc. XI), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è stabilire se il ricorrente, stante la sua completa inabilità lavorativa in qualsiasi attività a partire dal 2009 stabilita dal SMR (doc. 43), abbia diritto ad una rendita ordinaria AI.
Non è invece oggetto del contendere il mancato riconoscimento di una rendita straordinaria, per il motivo che l’assicurato non può far valere lo stesso numero di anni di contributi della sua classe d’età.
L’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita ordinaria affermando che, poiché al momento dell’insorgenza del diritto alla rendita (nel 2010) l’assicurato non aveva versato il periodo minimo di contribuzione di 3 anni stabilito dall’art. 36 LAI, le condizioni per il suo riconoscimento non erano assolte.
Di parere opposto l’insorgente, a mente del quale il periodo di contribuzione di tre anni prescritto dall’art. 36 LAI è stato da lui integralmente adempiuto in __________, motivo per il quale egli ritiene di avere diritto ad una rendita ordinaria di invalidità.
Va dunque esaminato se l’insorgente adempie i presupposti per poter chiedere una rendita di invalidità ordinaria in virtù dell’art. 36 LAI.
2.2. Va rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 29 settembre 2021 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione.
L’invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 p. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).
L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 4, n. 140 pag. 51).
Trattandosi del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili, ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.
2.4. Secondo l'art. 6 cpv. 2 LAI, il diritto di un cittadino straniero a una prestazione è subordinato al fatto che, all'insorgere dell'evento assicurato, siano stati pagati i contributi almeno per un anno intero (tre anni per una rendita d’invalidità: cfr. art. 36 cpv. 1 LAI) oppure che l'interessato abbia risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni.
Se una persona è già invalida (almeno) nella misura del 40% al momento della sua prima entrata in Svizzera, ciò significa che l'evento assicurato specifico per il diritto alla rendita d'invalidità è subentrato prima che le menzionate condizioni potessero realizzarsi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2). Se dopo l'entrata in Svizzera la persona parzialmente invalida esercita un'attività lavorativa, essa è obbligatoriamente assicurata all'AVS/AI e tenuta a versare i contributi (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Se con l'andare del tempo il danno alla salute e la capacità lucrativa peggiorano, si pone la questione di sapere se la persona interessata possa o meno fare valere un diritto alla rendita (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2).
Secondo giurisprudenza, ciò non è possibile se l'aumento del grado d'invalidità è riconducibile a un peggioramento del danno alla salute originario. In questo caso, infatti, non si verifica un nuovo evento assicurato (STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2).
Il Tribunale federale ha per contro lasciato aperta la questione di sapere se, nell'ambito qui in esame, l'aumento del grado d'invalidità dovuto a un danno alla salute completamente differente (per esempio un cardiopatico parzialmente invalido che diventa pienamente invalido a seguito di un incidente che lo ha reso paraplegico) possa nondimeno costituire un nuovo evento assicurato (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.2; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, consid. 2 e 5 e STFA I 81/90 del 23 aprile 1991). Questa ipotesi (del nuovo evento assicurato) è però stata scartata in relazione alla revisione del diritto alla rendita (vecchio art. 41 LAI, abrogato in seguito all'entrata in vigore della LPGA e più in particolare del suo art. 17), dove il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che l'aumento del tasso d'invalidità giustificante il riconoscimento di una rendita più elevata configura un caso di revisione del diritto alla prestazione (e non un nuovo evento assicurato) a prescindere dal fatto che esso sia o meno la conseguenza di un aggravamento del danno alla salute iniziale (DTF 126 V 157).
Nel 2010 (DTF 136 V 369) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di cosa giudicata (formale e materiale) di decisioni riguardanti prestazioni durevoli dell'assicurazione sociale, in particolare rendite dell'assicurazione invalidità, si estende anche alle condizioni del diritto alla specifica prestazione (in quel caso: art. 6 cpv. 2 LAI) relative a fattispecie concluse nel tempo. Simili elementi di motivazione della decisione di rendita passata in giudicato non sono perciò suscettibili di riesame nell'ambito di una revisione o nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso di assicurazione (consid. 3.1).
2.5. Decisivo per il diritto ad una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI, che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano stati pagati i contributi per almeno 3 anni interi.
A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 45 del regolamento (CEE) n. 1408/71; cfr. anche N. 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS). Secondo il TF, quest’ultima condizione non crea una discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.).
Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009, consid. 3.1; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7 pag. 23, consid. 1.1).
La cifra marginale 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS, valide dal 1° gennaio 2003, stato: 1° gennaio 2021, stabilisce che:
" Per verificare la durata minima di contribuzione nell’AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:
1. Va verificato se la durata minima di contribuzione di tre anni sia adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Sono riconosciuti tre anni contributivi interi se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale (v. N. 3004).
2. Se questa condizione non è adempiuta con periodi assicurativi svizzeri, per l’adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell’UE e dell’AELS, anche dei periodi contributivi compiuti in uno Stato dell’UE/AELS (v. CIBIL).
3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell’AI.”
La Convenzione di sicurezza sociale fra la Svizzera e la __________, entrata in vigore il 1° gennaio 1972, all’art. 10 stabilisce che:
" 1. I cittadini __________ hanno diritto alla rendita ordinaria ed agli assegni
per grandi invalidi dell’assicurazione invalidità svizzera, con riserva dei paragrafi 2 e 3, alle stesse condizioni vigenti per i cittadini svizzeri.
2. Le rendite ordinarie degli assicurati con un grado d’invalidità inferiore al cinquanta percento non possono essere versate ai cittadini __________ che lasciano definitivamente la Svizzera. Qualora un cittadino __________ beneficiario di una semi‑rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera risiede all’estero, questa rendita continua ad essergli versata senza modifiche se l’invalidità di cui soffre si aggrava.
3. Per determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera dovuta ad un cittadino __________ o svizzero, i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni legali __________ sono considerati come periodi contributivi svizzeri, in quanto però non si sovrappongono. Per il computo, 30 giorni di contribuzioni compiuti secondo la legislazione __________ indicata all’articolo 1 paragrafo 1 capoverso A lettera a sono considerati come equivalenti ad un mese di contributi compiuti secondo la legislazione svizzera. Il salario annuale medio è determinato solo sulla base dei periodi contributivi svizzeri.
4. Le rendite ordinarie di vecchiaia o per superstiti dell’assicurazione svizzera che sostituiscono una rendita d’invalidità, fissata secondo il paragrafo precedente, sono calcolate sulla base delle disposizioni legali svizzere tenendo conto esclusivamente dei periodi contributivi svizzeri. I periodi __________ d’assicurazione, visto l’articolo 12, che non dessero eccezionalmente diritto ad una prestazione __________ analoga, sono però tenuti in considerazione per determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo delle rendite svizzere summenzionate.”
2.6. Nella fattispecie in esame, come visto (cfr. consid. 1.3), con decisione del 20 agosto 2020, cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità fatto valere nel mese di febbraio 2017, poiché non erano adempiute le condizioni assicurative, nel senso che, all’insorgere dell’invalidità (nel 2014), egli non presentava il periodo minimo di contribuzione ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI non avendo pagato i relativi contributi personali AVS/AI/IPG.
A seguito della seconda domanda di prestazioni del 25 maggio 2021 (doc. 30), l’amministrazione ha dapprima proposto, con progetto di decisione del 1° giugno 2021, la non entrata in materia sulla nuova richiesta, ricordando come con la precedente decisione del 20 agosto 2020 fosse già stato rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità in assenza del periodo contributivo minimo al momento del diritto alla rendita.
L’assicurato ha contestato tale progetto di decisione, chiedendo in particolare di rivalutare il suo diritto, tenendo conto del periodo contributivo assolto in __________ (doc. 36).
Con annotazioni del 13 luglio 2021, l’Ufficio AI ha quindi chiesto al medico psichiatra del SMR - tenuto conto della documentazione medica agli atti, delle patologie dell’assicurato e della storia dello stesso - “di prendere posizione e di indicare se l’inizio della malattia di lunga durata possa essere fatta risalire all’entrata in Svizzera (31.05.2011) o anche prima”, indicando come “tale presa di posizione risulta essere fondamentale rispetto al calcolo degli anni di contribuzione” (doc. 42).
Con annotazione del 14 luglio 2021, il dr. __________ del SMR si è così espresso:
" Ho preso visione dell’intero incarto.
Appare evidente come l’assicurato abbia presentato segni e sintomi tipici di un disturbo post-traumatico da stress nei mesi successivi alla carcerazione e alle torture subite in maggio 2004.
È del tutto impossibile ricostruire in modo oggettivo se le attività svolte tra il 2005 e il 2011 per garantirsi vitto e alloggio siano da configurare come una reale attività lavorativa, e con quale pensum.
Poiché è altrettanto evidente che l’assicurato al momento dell’entrata in Svizzera il 31.05.2011 presentava una modificazione duratura della personalità con limitazioni funzionali che ne riducevano verosimilmente in modo significativo la reintegrabilità, questa condizione, in base all’evoluzione attesa di un disturbo post-traumatico da stress verso una modificazione duratura della personalità, era verosimilmente presente da circa 2 anni.
È dunque giudizioso indicare il 2009 come inizio della malattia di lunga durata.” (Doc. 43)
Con nuovo progetto di decisione del 20 agosto 2021 (che ha annullato e sostituito il precedente del 1° giugno 2021, cfr. doc. 44), poi confermato con decisione del 29 settembre 2021, l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il diritto ad una rendita sia ordinaria – dato che nel momento in cui sorgerebbe il diritto alla rendita (2010) l’interessato non può vantare tre anni di contributi assicurativi - sia straordinaria – visto che al momento in cui è entrato in Svizzera, all’età di 35 anni, l’assicurato non può far valere lo stesso numero di anni di contributi della sua classe d’età (cfr. doc. 54 integralmente ripreso al consid. 1.2.).
2.7. Con il ricorso l’assicurato ha contestato la decisione del 29 settembre 2021, ritenendo che l’Ufficio AI abbia omesso di applicare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e la __________, la quale, all’art. 10 cpv. 3, parifica espressamente i periodi contributivi assolti in territorio __________ ai periodi contributivi computabili in Svizzera. Per tali ragioni, egli ha quindi chiesto di essere posto al beneficio di una rendita AI ordinaria a decorrere dal 1° agosto 2017, ritenendo la precedente decisione del 20 agosto 2020, cresciuta incontestata in giudicato, manifestamente errata (doc. I).
Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha integralmente respinto le argomentazioni ricorsuali, rilevando.
" (…) L’art. 36 cpv. 1 LAI stipula che “hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni”.
L’art. 10 cpv. 1 della Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la __________ prevede che “i cittadini __________ hanno diritto alla rendita ordinaria ed agli assegni per grandi invalidi dell’assicurazione invalidità svizzera, con riserva dei paragrafi 2 e 3, alle stesse condizioni vigenti per i cittadini svizzeri.”
Il capoverso 3 stipula che “per determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera dovuta ad un cittadino __________ o svizzero, i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni legali __________ sono considerati come periodi contributivi svizzeri in quanto però non si sovrappongono. Per il computo, 30 giorni di contribuzione compiuti secondo la legislazione __________ indicata all’articolo 1 paragrafo 1 capoverso A lettera a sono considerati come equivalenti ad un mese di contributi compiuti secondo la legislazione svizzera. Il salario annuale medio è determinato solo sulla base dei periodi contributivi svizzeri.”
Dunque è vero che “i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni legali __________ sono considerati come periodi contributivi svizzeri”, ma questo vale solo “per determinare i periodi contributivi che devono servire come base per il calcolo della rendita ordinaria dell’assicurazione invalidità svizzera” e non significa che la condizione prevista all’art. 36 LAI non debba essere soddisfatta.
Infatti la precitata disposizione prevede anche che “il salario annuale medio è determinato solo sulla base dei periodi contributivi svizzeri”, presupponendo quindi il versamento di contributi in Svizzera.
Ora, risultando assodato che l’assicurato non ha mai versato alcun contributo in Svizzera, non era dunque rilevante procedere alla valutazione dei periodi contributivi assolti in __________.” (Doc. IV)
2.8. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale non può concordare con l’assicurato, per le seguenti ragioni.
Dagli accertamenti di natura medica svolti dall’Ufficio AI – e non contestati dall’insorgente tramite la presentazione di documentazione medico-specialistica contraria - è emerso come il danno alla salute di lunga durata, di natura psichica, che affligge l’interessato (già oggetto di valutazione peritale da parte del __________) possa essere fatto risalire al 2009 (cfr. annotazione del 14 luglio 2021 del dr. __________ del SMR, doc. 43), dunque ben prima dell’entrata in Svizzera dell’interessato (risalente al 2011).
Di conseguenza, il momento dell’insorgenza dell’invalidità, al termine del periodo carenza di un anno (art. 28 cpv. 1 LAI e art. 6 LPGA), è da collocare nel 2010.
Ora, visto che l'invalidità dell’assicurato si era già verificata prima dell'ingresso in Svizzera, il diritto alla rendita poteva essere negato dall'AI a causa della mancanza di un periodo contributivo in Svizzera (cfr. STF 9C_510/2020 del 2 novembre 2020).
Contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, la mancanza di un periodo contributivo svizzero (di tre anni) non può essere sanata tenendo conto di un analogo periodo contributivo assolto secondo la legislazione __________.
Nel caso di specie, il TCA constata che è vero che la Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la __________ consente di prendere in considerazione i periodi contributivi compiuti secondo le disposizioni legali __________, i quali vanno assimilati ai periodi contributivi svizzeri.
Tale aspetto non necessita, tuttavia, di essere ulteriormente approfondito in questa sede, come invece richiesto dall’insorgente – osservando che incombeva all’Ufficio AI compiere ulteriori accertamenti presso le competenti autorità __________, in particolare tramite l’edizione in via rogatoriale dal Ministero della Sicurezza sociale della __________ di una dichiarazione circa i contributi sociali versati dall’interessato in territorio __________ (cfr. doc. I) - ritenuto che, in ogni caso, ciò non basterebbe per l’attribuzione di una rendita ordinaria di invalidità.
Come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.5.), infatti, la mancanza, al momento dell’insorgenza dell’invalidità, di un anno contributivo in Svizzera – aspetto, quest’ultimo, incontestato nel caso di specie - non può essere superata attraverso la presa in considerazione di periodi contributivi maturati all’estero. Si tratta, difatti, di una condizione essenziale ed indispensabile del diritto (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009).
La cifra marginale 3004.3 cifra 2 delle Direttive sulle rendite AVS e AI edite dall’UFAS, valide dal 1° gennaio 2003, stabilisce espressamente che “se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell’AI.”
Al riguardo, in una STF 8C_237/2020 del 23 luglio 2020, concernente un assicurato arrivato in Svizzera proveniente da un paese UE/AELS, il Tribunale federale - dopo avere indicato che se il periodo minimo di contribuzione non è soddisfatto con i periodi assicurativi svizzeri, i periodi di contribuzione maturati in un Paese UE/AELS devono essere presi in considerazione anche per i cittadini svizzeri e i cittadini di Paesi UE/AELS – ha evidenziato che se il periodo contributivo minimo è soddisfatto tenendo conto dei periodi assicurativi nell'UE/AELS, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non sussiste alcun diritto a una rendita ordinaria d'invalidità (Meyer/Reichmuth, Legge federale sull'assicurazione contro l'invalidità, 3a edizione 2014 , N. 4 sull'articolo 36 LAI; cfr. anche Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, N. 5 sull'articolo 36 LAI).
Il Tribunale federale ha già avuto modo, come visto sopra (cfr. consid. 2.5.), di rilevare che la circostanza di prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI, non crea una discriminazione inammissibile (DTF 131 V 397 consid. 5 segg.).
Altrettanto deve quindi valere, per analogia, anche nella fattispecie concreta.
Visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso è respinto.
Infine, quanto alla questione della “riconsiderazione” sollevata dall’assicurato (cfr. consid. 1.2.-1.3.), questo Tribunale rileva che la decisione impugnata, con cui l’Ufficio AI ha rifiutato di assegnare all’interessato una rendita ordinaria, non ritenendo assolto il requisito del periodo minimo di contribuzione di 3 anni stabilito dall’art. 36 LAI, risulta corretta, così come pure corretta e non manifestamente errata – contrariamente a quanto preteso dall’insorgente - risulta pure la precedente decisione del 20 agosto 2020.
2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente, il quale ha chiesto di potere beneficiare dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
2.10. Come accennato, il ricorrente chiede di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I, p.to V).
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362).
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio.
Nel caso concreto, le condizioni per concedere l'assistenza giudiziaria sono date, poiché l’assicurato non possiede le necessarie conoscenze giuridiche per difendersi in sede giudiziaria; il ricorso non appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità di esito sfavorevole (posto che solo nella risposta di causa l’amministrazione ha spiegato le ragioni per le quali, anche volendo applicare la Convenzione di sicurezza sociale conclusa tra la Svizzera e la __________, il diritto alla rendita ordinaria non è comunque dato, cfr. doc. IV) e il ricorrente, a beneficio delle prestazioni assistenziali, si trova in una situazione di estrema indigenza.
Rimane riservato l'obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. STF del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STF del 23 maggio 2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese processuali che sarebbero a suo carico (STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Le spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente e sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti