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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 4 novembre 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 4 ottobre 2021 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1975, di formazione cuoco e da ultimo attivo quale magazziniere a tempo pieno, il 3/8/9 maggio 2018 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo problemi cardiaci, depressione e tendinite (docc. 3, 6, 8 e 10 incarto AI).
1.2. Con scritto del 17 maggio 2018 l’UAI ha convocato l’assicurato per un colloquio di accertamento in sede per il 13 giugno 2018 (doc. 8 incarto AI), mentre il dr. __________ (specialista in medicina interna) ha proceduto, quale medico di fiducia della __________, a peritare l’assicurato dal profilo internistico reumatologico in data 18 maggio 2018 (doc. 9 incarto AI), contestualmente all’indennizzazione dell’incapacità lavorativa (doc. 13 incarto AI).
1.3. Il colloquio del 13 giugno 2018 è confluito in un accordo vincolante tra l’assicurato e l’UAI sui provvedimenti volti all’integrazione nel quadro di un intervento tempestivo (doc. 15 incarto AI).
1.4. Con certificato medico del 19 giugno 2018 la curante dell’assicurato, dr.ssa __________ (specialista in medicina interna generale), ha accertato un’inabilità lavorativa completa da suddetta data al 15 luglio 2018, motivandola con l’indicazione “malattia” (doc. 19 incarto AI).
A tale certificato ha fatto seguito il rapporto medico della citata curante del 21 giugno 2018, sul quale il dr. __________ ha preso posizione l’11 luglio 2018 (doc. 20 incarto AI).
1.5. Cronicizzatasi l’inabilità lavorativa certificata dalla curante (docc. 22-27 incarto AI), l’amministrazione ha ritenuto opportuno far esperire una perizia pluridisciplinare conferendo mandato, con metodo aleatorio tramite la piattaforma SuisseMED@P, al __________ di __________ (docc. 32-37 incarto AI) nelle persone del dr. __________ (medicina interna), dr. __________ (cardiologia), dr. __________ (psichiatrica e psicoterapia) e del dr. __________ (reumatologia) (doc. 40 incarto AI).
1.6. Con rapporto peritale del 19 agosto 2019 (doc. 55 incarto AI) gli specialisti esterni si sono determinati circa lo stato valetudinario dell’assicurato, formulando le seguenti diagnosi:
“B Diagnosi rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa
Cardiopatia ischemica cronica su malattia coronarica bivasale con esiti di angioplastica e stent ramo circonflesso 27.10.2017, subocclusione cronica della coronaria ds., e occlusione di un piccolo ramo marginale (ultima coronarografia del 14.09.2018).
Possibile angina cronica CCS classe II.
B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
Epicondilite ulnare e radiale a ds. cronica associata a una lieve disfunzione del nervo ulnare e miogelosi diffuse all’avambraccio prossimale, lieve tendinite di De Quervain a sin.:
- discordanza molto importante tra l’intensità soggettiva del dolore e le limitazioni funzionali con l’assenza di rilevanti patologie agli arti superiori.
Sindrome ansiosodepressiva (ICD-10 F41.2)
Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico.
Ipercolesterolemia in trattamento farmacologico.
Sovrappeso con BMI 25 kg/m2.
Nota gastrite cronica HP positiva con cura eradicatoria nel 2016.
Tabagismo cronico.” (doc. 55, pag. 193 e seg. incarto AI).
Circa la capacità lavorativa globale, gli esperti si sono così determinati:
“G Capacità lavorativa nell’attività svolta finora
Globalmente, nell’attività da ultimo esercitata di collaboratore nel reparto confezionamento formaggi presso __________, vi è attualmente una capacità lavorativa nella misura del 75%, intesa come riduzione del rendimento sull’arco di un’intera giornata lavorativa.
H Capacità lavorativa in un’attività adeguata
Globalmente in un’attività adatta allo stato di salute vi è attualmente una capacità lavorativa piena.” (doc. 55, pag. 195 e seg. incarto AI).
Circa l’evoluzione della capacità lavorativa, i periti hanno osservato quanto segue:
“I Motivazione della capacità e dell’incapacità lavorative complessive (le incapacità lavorative parziali sono interamente o parzialmente addizionabili o non lo sono affatto)
La questione non si pone: l’attuale capacità lavorativa globale è determinata unicamente dalla patologia descritta in ambito cardiologico.
I. 1 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo nell’attività svolta
Tenendo in considerazione quanto descritto dai consulenti e dalla valutazione medico-fiduciaria del Dr. med. __________ del 18.5.2018 [doc. 9 incarto AI, n.d.r.] si ritiene che nell’attività da ultimo esercitata vi sia una capacità lavorativa globale nella misura del 75% a partire da luglio 2018, mentre in un’attività adatta allo stato di salute vi è una capacità lavorativa piena da maggio 2018. In precedenza valgolo le valutazioni della capacità lavorativa descritte negli atti, con incapacità lavorativa totale durante le degenze descritte.
I. 2 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo in un’attività adatta
Tenendo in considerazione quanto descritto dai consulenti e dalla valutazione medico-fiduciaria del Dr. med. __________ del 18.5.2018 [doc. 9 incarto AI, n.d.r.] si ritiene che nell’attività da ultimo esercitata vi si auna capacità lavorativa globale nella misura del 75% a partire da luglio 2018, mentre in un’attività adatta allo stato di salute vi è una capacità lavorativa piena da maggio 2018. In precedenza valgono le valutazioni della capacità lavorativa descritte negli atti, con incapacità lavorativa totale durante le degenze descritte.” (doc. 55, pag. 196 incarto AI).
1.7. Con rapporto SMR finale del 30 settembre 2019 il medico AI, dr. __________, ha fatto proprie le conclusioni peritali, accertando dunque le seguenti incapacità lavorative (doc. 58 incarto AI):
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% IL in attività precedente* |
% IL in attività adeguata* |
Periodi |
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100 |
100 |
dal 27 ottobre 2017 |
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50 |
50 |
dal 12 marzo 2018 |
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0 |
0 |
dal 1. aprile 2018 |
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100 |
100 |
dal 5 aprile 2018 |
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0 |
dal 1. maggio 2018 |
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50 |
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dal 28 maggio 2018 |
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0 |
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dal 15 giugno 2018 |
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100 |
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dal 19 giugno 2018 |
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25 |
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dal 1. luglio 2018 |
*intesa come riduzione del rendimento
Con rapporto del 17 dicembre 2019 il consulente in integrazione ha ritenuto che non vi fossero più i presupposti per l’attuazione di provvedimenti professionali con frequenza scolastica, ritenendo l’assicurato direttamente reintegrabile nel ciclo produttivo tramite i normali canali di collocamento (doc. 60 incarto AI).
1.8. Con progetto del 18 dicembre 2019 l’UAI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, confermando i periodi di incapacità lavorativa come da rapporto del medico AI e calcolando un grado d’invalidità non pensionabile dello 0% (doc. 61 incarto AI).
Con osservazioni del 31 gennaio 2020 l’assicurato ha presentato attestazioni mediche dei curanti, dr.ssa __________ e dr. __________ (specialista in psichiatrica e psicoterapia); la prima ha accertato un’incapacità lavorativa totale per attività moderate-importanti dal punto di vista cardiologico, mentre il secondo ha accertato un’incapacità lavorativa totale in qualsiasi attività (docc.62 e 63 incarto AI). Sulla scorta delle surriferite refertazioni, l’assicurato ha richiesto “che da parte vostra si proceda a degli accertamenti approfonditi sia dal profilo fisico, sia psichico dell’assicurato, rivedendo di conseguenza il vostro progetto di decisione.” (doc. 64 incarto AI).
1.9. Le osservazioni dell’assicurato al progetto sono state sottoposte al vaglio del medico AI il quale, a sua volta, l’ha sottoposta ai periti del __________; il dr. __________ ed il dr. __________ hanno confermato le rispettive conclusioni peritali, mentre il dr. __________, preso atto del certificato del dr. __________, ha ritenuto opportuno, onde poter escludere un peggioramento della situazione valetudinaria, procedere con un aggiornamento dello stato di salute. In conclusione, la responsabile del __________ (dr.ssa __________) ha ritenuto indicato richiedere ai curanti un aggiornamento dettagliato del decorso dello stato di salute, valutando poi la necessità di procedere con una perizia medica interdisciplinare di decorso con rivalutazione in ambito psichiatrico, reumatologico e cardiologico (docc. 68 e 69 incarto AI).
L’UAI ha dunque proceduto in tal senso, conferendo nuovamente il mandato per una perizia pluridisciplinare di decorso in ambito internistico, cardiologico, psichiatrico e reumatologico al __________; il centro peritale ha ritenuto inoltre necessario integrare dei test psicodiagnostici da effettuarsi dal signor __________ (docc. 76-82 incarto AI), sostituendo il perito dr. __________ con la dr.ssa __________ per la disciplina internistica (doc. 86 incarto AI).
1.10. L’accertamento peritale di decorso è confluito nel rapporto del 13 luglio 2021 con il quale i periti hanno aggiunto, alle precedenti diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa, le “epicondiliti croniche con associata lieve disfunzione sensitiva del nervo ulnare bilaterale e epicondiliti radiali croniche bilaterali […]” (doc. 100, pag. 373 incarto AI; cfr. supra consid. 1.6.).
I periti hanno accertato un’incapacità lavorativa del 55% nell’attività abituale e, in attività adeguata, dello 0% (doc. 100, pag. 375 incarto AI), con la seguente evoluzione nel tempo:
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% IL in attività precedente* |
% IL in attività adeguata* |
Periodi |
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100 |
100 |
dal 27 ottobre 2017 |
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50 |
50 |
dal 12 marzo 2018 |
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0 |
0 |
dal 1. aprile 2018 |
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100 |
100 |
dal 5 aprile 2018 |
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0 |
dal 1. maggio 2018 |
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50 |
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dal 28 maggio 2018 |
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0 |
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dal 15 giugno 2018 |
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100 |
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dal 19 giugno 2018 |
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25 |
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dal 1. luglio 2018 |
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30 |
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dall’8 febbraio 2019 |
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55 |
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dal 20 ottobre 2020 |
*intesa sia come riduzione del rendimento che della presenza
Le conclusioni peritali sono state anche in questo caso fatte proprie dal medico AI, dr. __________, con rapporto SMR del 19 luglio 2021 (doc. 101 incarto AI; il citato rapporto SMR presenta un refuso, nel senso che il riacquisto della completa
capacità lavorativa in attività adeguate è stato erroneamente fatto risalire al 1. giugno in luogo del 1. maggio 2018, cfr. supra consid. 1.10).
1.11. Con progetto di decisione del 23 agosto 2021 l’UAI ha annullato e sostituito il precedente preavviso (cfr. supra consid. 1.8.), prospettando nuovamente il rifiuto di prestazioni (doc. 102 incarto AI).
1.12. Con osservazioni del 7 e 24 settembre 2021 l’assicurato ha contestato le conclusioni dell’UAI circa la capacità lavorativa residua, in particolare le conclusioni peritali dal profilo “fisico” e “psichico”, formulando richiesta affinché “il progetto di decisione sia riveduto e che all’assicurato sia riconosciuta un’incapacità lavorativa e di conseguenza il diritto a percepire una rendita” (docc. 105 e 106 incarto AI).
1.13. Con decisione del 4 ottobre 2021 l’amministrazione ha confermato integralmente il proprio progetto (doc. 107 incarto AI).
1.14. L’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso contro la decisione del 4 ottobre 2021, postulandone l’annullamento e il riconoscimento
di una rendita di invalidità intera (doc. I). Oltre alla decisione impugnata (doc. A1), al ricorso l’assicurato ha allegato il rapporto medico del curante dr. __________ (doc. A2).
1.15. Con risposta di causa dell’11 febbraio 2022 l’UAI ha ribadito la correttezza della decisione impugnata, chiedendone integrale conferma e, di riflesso, la reiezione del gravame, configurando le doglianze dell’assicurato contestazioni soggettive e non essendo il rapporto del dr. __________ (doc. A2), sottoposto al vaglio del medico AI e al perito psichiatra dr. __________ per presa di posizione, suscettibile di modificare le conclusioni peritali (doc. X+1/3).
1.16. Con scritto del 21 febbraio 2022 (doc. XII) l’insorgente ha chiesto una proroga di 30 giorni del termine assegnato dal Vicepresidente del TCA per presentare ulteriori mezzi di prova (doc. XI), richiesta a cui il TCA è venuto incontro fissando il termine per la presentazione dei mezzi di prova al 31 marzo 2022.
Il termine di cui sopra è decorso infruttuoso.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni presentata dall’assicurato.
Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 4 ottobre 2021 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.
Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, l’UAI, al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurato, ha conferito mandato al __________ di procedere ad una perizia pluridisciplinare internistica, cardiologica, psichiatrica e reumatologica (cfr. supra consid. 1.5.). Gli accertamenti degli specialisti sono confluiti nel rapporto peritale del 19 agosto 2019 (cfr. supra consid. 1.6.). Considerate le osservazioni dell’assicurato al successivo progetto di decisione con il quale veniva prospettato il rifiuto delle prestazioni, non potendo escludere un peggioramento dello stato valetudinario del signor RI 1, è stata fatta esperire una perizia pluridisciplinare di decorso che, oltre alle discipline di cui sopra, comprendeva anche dei test psicodiagnostici (cfr. supra consid. 1.9.). Gli accertamenti di decorso sono confluiti nel rapporto peritale del 13 luglio 2021 (cfr. supra consid. 1.10), posto alla base – unitamente al rapporto SMR del 19 luglio 2021 – della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.11. e segg.).
La valutazione medico-teorica operata dai periti conclude che dal 1. maggio 2018 l’assicurato era completamente abile al lavoro in attività adeguata ai limiti funzionali acccertati (cfr. supra consid. 1.7. e 1.10.), conclusioni fatte proprie dal medico AI (cfr. supra consid. 1.10.).
Il ricorrente contesta la valutazione medico-teorica operata dai periti, con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito (cfr. infra consid. 2.7.1. e seg.).
2.7. In casu, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni peritali di cui ai rapporti __________ del 19 agosto 2019 e del 13 luglio 2021, da considerare dettagliati, approfonditi e quindi rispecchianti i surriferiti parametri giurisprudenziali.
2.7.1. Come accennato (cfr. supra consid. 2.6. in fine), il ricorrente contesta le conclusioni peritali.
In prima battuta, a mente sua la patologia cardiaca unitamente all’epicondilite ulnare e “ad altre di minor entità […] e alle prescrizione farmacologiche […] provocano dal profilo oggettivo […] delle limitazioni oggettive […] che no (sic!) sono unicamente il carico massimo di 5kg [limite funzionale accertato dai periti, n.d.r.], a una stanchezza/spossatezza che si rileva già dopo poco tempo […]. Evidentemente questo senso di sfinimento porta anche a una perdita di concentrazione e a difficoltà nell’eseguire lavori di precisione. Si ritiene quindi la valutazione data dall’AI oggettivamente scorretta e arbitraria” (doc. I, pag. 2).
A tal proposito, si rileva che l’insorgente non ha prodotto o rinviato ad alcuna documentazione medico-specialistica atta a suffragare la sua contestazione, rispettivamente, ad inficiare le conclusioni peritali. Dalle tavole processuali non emerge inoltre alcuna refertazione medica che non sia stata considerata dai periti.
È dunque a ragione che l’UAI aveva, nella decisione formale, definito le contestazioni del ricorrente già sollevate nell’opposizione al progetto di decisione quale “valutazione soggettiva del signor RI 1”, rilevando come “non viene fornita alcuna nuova documentazione medica dettagliata a sostegno di quanto indicato.” (doc. A1).
Sul punto, dunque, ricordato come le due perizie del __________ in casu rispettano i parametri giurisprudenziali determinanti, configurando essa una mera contestazione generica, la doglianza del ricorrente risulta inconferente.
Al proposito è bene ricordare che – come osservato con pertinenza dall’UAI in sede di risposta (doc. X, pag. 2) – il principio inquisitorio che vige nella procedura delle assicurazioni sociali non è da intendere quale principio assoluto ma trova il suo correlato nel dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa (DTF 122 V 157, consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con rinvii). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l’obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con rinvii).
Nell’evenienza concreta la patrocinatrice del ricorrente si è limitata a contestare refertazioni medico-specialistiche di esperti esterni indipendenti alle quali, come visto, va attribuita forza probante piena.
Infatti, la contestazione afferente al “profilo fisico” non ha alcuna base oggettiva ma configura una mera doglianza soggettiva del ricorrente priva di qualsiasi supporto probatorio; a tal proposito, non può certo essere il TCA a dover creare argomentazioni pertinenti e nessi logici a favore del ricorrente, a maggior ragione se rappresentato da una legale.
2.7.2. Il ricorrente contesta inoltre le conclusioni del perito psichiatra, dr. __________ (doc. I, pag. 3), prevalendosi di un rapporto datato 19 ottobre 2021 del curante specialista, dr. __________ (doc. A2).
Per quanto attiene alla valutazione medico-teorica del perito, egli ha fondato le proprie conclusioni sulla base di tutta la documentazione agli atti (ad eccezione del rapporto del dr. __________ poc’anzi citato), ivi inclusa la precedente perizia del 19 agosto 2019 (cfr. doc. 55, pagg. 230 e 233 incarti AI), ritenendo la sindrome ansioso-depressiva (ICD10-F41.2) ininfluente sulla capacità lavorativa, come peraltro già rilevato nella precedente perizia del 2019 (doc. 100, pag. 421 e segg. incarto AI; cfr. supra consid. 1.6.).
Le conclusioni del perito sono state formulate anche tenendo conto dei risultati del test psicodiagnostici (cfr. supra consid. 1.9.) che hanno evidenziato una palese tendenza all’esagerazione della sintomatologia (doc. 100, pagg. 361, 416 ed in particolare la pag. 427 incarto AI).
Da parte sua, il ricorrente si è limitato a riportare, parafrasandola, l’attestazione del curante dr. __________ (specialista in psichiatrica e psicoterapia) presentata in sede ricorsuale secondo cui il signor RI 1, a causa della patologia psichiatrica, è “inabile al lavoro nella misura del 100%, in qualsiasi attività, a partire dal mese di settembre 2020.” (doc. A2). Il curante non spende tuttavia una parola in merito alle risultanze peritali, limitandosi ad esprimere una sua valutazione a compartimento stagno.
Essendo le conclusioni dei due psichiatri antitetiche, si è resa necessaria una nuova presa di posizione – su richiesta del medico AI – da parte del perito psichiatra che, con scritto del 26 gennaio 2022, si è così espresso:
“Ho preso visione del rapporto medico del 19.10.2021 redatto dal collega psichiatra Dr. __________ di __________ e degli scritti della rappresentante legale dell’A. Per quanto attiene alla pate strettamente psichiatrica rilevo che lo psichiatra curante ha segnalato la presenza di un quadro clinico di maggiore gravità rispetto a quello da me valutato nell’ambito dell’ultima perizia __________ ma, tenuto conto che a seguito delle pressocché medesime motivazioni addotte dallo psichiatra curante si era ritenuto di rivalutare la situazione giungendo da parte mia alla stessa diagnosi che era stata posta in occasione della prima perizia __________, cosa che tra l’altro ha trovato una ulteriore conferma dalla effettuazione di alcuni esami psicodiagnostici che sono stati volti a sondare l’attendibilità della sintomatologia accusata dal soggetto e a precisarne il profilo di personalità, sono a confermare le mie conclusioni peritali e non ritengo indicato proprio alla luce di queste considerazioni procedere con un aggiornamento dello stato di salute dell’A.” (doc. X 2).
A tal proposito, il medico AI dr. __________ (specialista in psichiatria) così si è espresso:
“Ho preso visione della risposta del __________, in particolare del perito psichiatrico Dr. __________, completa ed esaustiva e a cui intendo allinearmi. Le precedenti prese di posizione SMR sono confermate.” (doc. X 1 e 3).
Come accennato, al riguardo il ricorrente non ha più preso posizione rispettivamente non ha presentato nuovi mezzi di prova nel termine impartitogli da questa Corte (cfr. supra consid. 1.16. in fine).
Ne consegue che anche la contestazione afferente alla perizia psichiatrica risulta inconferente.
2.8. In conclusione, viste le affidabili e concludenti risultanze delle perizie pluridisciplinari __________ del 19 agosto 2019 e del 13 luglio 2021 e la successiva presa di posizione del dr. __________ del 26 gennaio 2022, alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.5.), richiamato inoltre l’obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 193 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa del 55% dal 20 ottobre 2020 nell’attività precedente di magazziniere, mentre in un’attività adeguata egli risulta abile al lavoro in misura completa dal 1. maggio 2018 (cfr. supra consid. 1.10. e 1.11.: in concreto il refuso dell’amministrazione risulta ininfluente ai fini del giudizio).
2.9. Il ricorrente non ha contestato il calcolo del grado d’invalidità effettuato dall’amministrazione (cfr. doc. I) e questo Tribunale non intravvede motivi per non confermarlo.
Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.
2.10. Con il ricorso il ricorrente asserisce di essere “sin d’ora disposto a essere sottoposto a una chiara perizia psichica neutra, che tenga conto di tutte le risultanze oggettive e soggettive rilevate non solo dello specialista curante, ma anche dagli specialisti incaricati dall’AI”. (doc. I, p.to 4).
Qualora tale asserzione fosse da interpretare quale assunzione di ulteriori mezzi di prova, questo Tribunale ritiene che la documentazione agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per statuire nel merito della presente vertenza senza che si renda necessaria l’assunzione di ulteriore materiale probatorio. Giova al proposito ricordare che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.11. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti