Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2021.122

 

BS

Lugano

17 febbraio 2022  

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2021 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 1° ottobre 2021 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   Con decisione 5 aprile 2019 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI) riconosceva a RI 1, dopo raffronto dei redditi, il diritto ad un quarto di rendita da maggio 2015 (grado d’invalidità del 41%), ad una rendita intera da agosto a ottobre 2015 (grado 100%), nuovamente ad un quarto di rendita da giugno 2016 (grado 43%), ad una rendita intera da settembre 2016 (grado 100%) e ad un quarto di rendita da giugno 2017 (grado 42%).

 

                                         Contro la suddetta decisione insorgeva l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, postulando l’attribuzione di una mezza rendita da dicembre 2014, di una rendita intera da maggio 2015, di una mezza rendita da luglio 2016 (recte: 2015), di una rendita intera da giugno 2016 e di una mezza rendita da giugno 2017.

 

                                         Con scritto datato 12 dicembre 2019 l’UAI informava il Tribunale cantonale delle assicurazione (di seguito: TCA) di aver emesso (e notificato al rappresentante dell’assicurato) in stessa data una decisione di riesame del contestato provvedimento, nella quale veniva riconosciuto il diritto a una mezza rendita (grado 50%) da maggio 2014 a giugno 2015 con versamento da novembre 2014, ad una rendita intera (grado 100%) da luglio a ottobre 2015, ad una mezza rendita (grado 50%) da novembre 2015 a luglio 2016, ad una rendita intera (grado 100%) da agosto 2016 a maggio 2017 e ad una mezza rendita (grado 50%) a far tempo da giugno 2017.

 

                                         Con scritto del 13 gennaio 2020 il rappresentante dell’insorgente comunicava di condividere la nuova decisione.

 

                                         Di conseguenza, in data 14 febbraio 2020 il TCA stralciava dai ruoli la vertenza, poiché divenuta priva di oggetto (inc. 32.2019.210).

 

                               1.2.   Con decisione del 6 maggio 2020 l’UAI ha stabilito il diritto alla mezza rendita dal 1° giugno 2020 (doc. 196 inc. AI = doc. E).

 

                                         Terminati gli accertamenti in merito alle compensazioni con il pagamento delle rendite arretrate, con decisione 1° ottobre 2020, annullata la pronunzia del 6 maggio 2020, l’UAI, ricapitolati i periodi di diritto alle prestazioni, ha proceduto a quantificare i pagamenti retroattivi determinati da __________ Cassa di compensazione, alla quale fra l’altro spettava il calcolo delle rendite e versarle (cfr. art. 60 cpv. 1 lett. b e c LAI). Quali motivazioni sono state inserite quelle relative alla decisione 5 aprile 2019 (doc. 203 = doc. F).

 

                               1.3.   Con il presente ricorso l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, chiede che la decisione 1° ottobre 2020 sia confermata nel dispositivo, ma che le motivazioni vengano sostituite con quelle da lui indicate nel ricorso del 2 dicembre 2019 di cui all’inc. 32.2019.210.  

 

                                         Il patrocinatore rileva di essersi reso conto delle allegate motivazioni relative alla decisione del 5 aprile 2019:

 

"  … soltanto in data odierna – riesaminando la decisione il cui termine ricorsuale è stato annotato in agendo oggidì come da abitudine – ed accorgendosi di quello che pare essere un refuso, ma che comunque, fino a prova del contrario, non può essere ritenuto tale in quanto incorporato nella decisione formale. Se chi scrive avesse avuto tempo avrebbe potuto richiederne le correzioni agli estensori della decisione (ossia alla CC __________), ma non essendo possibile si impone il presente atto, quantunque – si confida- a titolo cautelare.

Qualora nella denegata ipotesi l’errore non sia la decisione dell’UAI acclusa, bensì la decisione della Cassa di compensazione, si impone di entrare nel merito del presente gravame ed al riguardo si fa interamente riferimento a guisa di motivazioni al ricorso del 2.12.2019 rubricato all’inc. 32.2019.210 (doc. B) che vengono qui interamente riproposte.

Qualora, confidiamo, l’estensore della decisione sia incorso in un errore, si prega di correggerlo – accludendo la corretta decisione dell’UAI con quella inserita nella decisione – e chiuso il circo.” (doc. I)

 

                               1.4.   Con risposta di causa, l’UAI ha evidenziato:

 

"  … che le prestazioni stabilite e versate con provvedimento del 1°ottobre 2021 corrispondono a quelle pronunciate con la decisione del 12 dicembre 2019 e conseguente delibera del 18 febbraio 2020, nota a controparte.

L’errore di trasmissione di invalidate (corrispondenti alla precedente decisione riconsiderata dall’UAI dinanzi al TCA) poteva facilmente essere reperito.

In considerazione di quanto sopra, non si rileva un interesse degno di protezione ex art. 59 LPGA al ricorso.

Visto quanto sopra, si chiede che codesto lodevole TCA voglia confermare la decisione impugnata e, conseguentemente, respingere il ricorso, laddove ritenuto ricevibile.” (doc. IV)

 

                                1.5.   Con lettera del 13 dicembre 2021 il legale dell’assicurato afferma che “prendo atto nella propria risposta l’UAI ha riconosciuto l’errore nell’allegato a guisa di motivazione accluso alla decisione. Pertanto a guisa di motivazione della decisione del 1.10.2021 viene sostituita a quella del 5.4.2019 quella del 12.12.2019”.

 

considerato                    in diritto

                                     

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                               2.2.   Con il presente ricorso l’assicurato non contesta il dispositivo della decisione impugnata, ma il fatto che quali motivazioni sono state incluse quelle relative alla decisione del 5 aprile 2019.

                                         Occorre pertanto esaminare se sussiste un interesse degno di protezione ex art. 59 LPGA che legittimi l’insorgente a ricorrere contro il querelato provvedimento.

 

                               2.3.   Ai sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modifica.

 

                                         La legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti), secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza resa a proposito di quest'ultima disposizione (Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, pag. 121; va fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso in materia di diritto pubblico al TF: al riguardo cfr. le summenzionate citazioni). La giurisprudenza considerava degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento della decisione impugnata che può fare valere una persona toccata da quest'ultima. L'interesse degno di protezione consiste pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti ivi citati; cfr. anche Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 59 n. 9, pag. 1056).

 

                                         Nella sentenza I 239/05 del 22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica di una decisione, necessario per ammettere la legittimazione a ricorrere, dev'essere negata se il ricorso è unicamente rivolto contro la motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo oggetto suscettibile di essere impugnato (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa; 106 V 91 consid. 1 con riferimenti). È fatta salva l'eventualità, in cui il dispositivo rinvii ai considerandi (DTF 113 V 159).

 

                                         Per quel che concerne la decisione (formatrice) riguardante prestazioni assicurative, solo queste ultime sono oggetto del dispositivo. Il grado d'invalidità costituisce in tale contesto, soltanto la motivazione del provvedimento. Quest'ultima può essere impugnata autonomamente solo se può fare l'oggetto di un giudizio di accertamento. Il che presuppone, a sua volta, l'esistenza di un interesse degno di protezione all'accertamento, vale a dire di un interesse speciale, immediato e attuale, di natura fattuale o giuridica. All'emanazione di un giudizio di accertamento non devono però opporsi interessi pubblici o privati di rilievo. L'interesse degno di protezione può unicamente essere ammesso se non può essere altrimenti attuato con un giudizio formatore (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa, 114 V 203 con riferimenti; cfr. inoltre DTF 130 V 388 consid. 2.2 e 2.4, 129 V 289 consid. 2.1 con riferimenti).

 

                                         Se l'assicurato non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare ad esempio il tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se egli si possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid. 3b/aa e ivi riferimenti; in questa sentenza l’allora TF aveva stabilito che se la rendita d’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni è attribuita a titolo di rendita complementare, l’assicurato ha un interesse a che si accerti che il tasso della sua invalidità è superiore anche quando detto aumento non influisce sull’importo della rendita (consid. 3); inoltre, sull’interesse a contestare un grado d’invalidità stabilito dall’AI nell’ottica del riconoscimento di prestazioni LADI cfr. STCA 32.2012.298 del 16 settembre 2013 con riferimenti alla giurisprudenza federale).

 

                                         Nella sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di un’assicurata che non contestava né l’entità della rendita AI, né l’inizio della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento di una rendita d’invalidità della previdenza professionale pretendeva soltanto un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto una modifica del dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione della rendita e con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR 2009 BVG nr. 27).

 

                                         Allorquando in discussione è il grado d’invalidità, di regola la giurisprudenza non riconosce l’interesse degno di protezione se la richiesta modifica del grado d’invalidità non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato (ad esempio la correzione del grado d’invalidità da 63 a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, op. cit., art. 59 n. 16, pag. 1057).

 

                                         Al riguardo cfr. pure STCA 32.2016.60 del 12 settembre 2016 in cui questa Corte non ha riconosciuto un interesse degno di protezione, in quanto la richiesta modifica del grado d’invalidità (in quel caso, dal 23 % al 27%) non incideva sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato.

 

                               2.4.   Nel caso in esame, appare evidente che le motivazioni della decisione 5 aprile 2019 sono state allegate erroneamente alla pronunzia contestata.

 

                                         Come rettamente fatto presente dall’amministrazione, le prestazioni stabilite e versate con la decisione impugnata corrispondono a quelle contenute nel provvedimento del 12 dicembre 2019, con il quale l’Ufficio AI aveva riesaminato dinnanzi al TCA la decisione del 5 aprile 2019, la cui procedura ricorsuale era sfociata nello stralcio del 14 febbraio 2020 (cfr. consid. 1.1). Inoltre, con delibera del 18 febbraio 2010 l’amministrazione aveva indicato alla __________ i nuovi gradi d’incapacità lavorativa e d’invalidità ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni riconosciute (doc. 191). Tale delibera è stata inviata in copia al legale dell’assicurato, il quale è quindi venuto a conoscenza di quanto deliberato.

                                        

                                         Determinante è che con la decisione contestata all’assicurato siano state confermate le prestazioni oggetto della decisione 12 dicembre 2019. Pertanto, conformemente alla succitata giurisprudenza, non vi è alcun interesse degno di protezione – che neppure l’insorgente fa valere – a che le motivazioni vengano sostituite.

                                        

                                         Ne consegue che il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile.

 

                               2.5.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 138 V 122; 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009 e 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 200 sono poste a carico del ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese di procedura di 200 sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti