Raccomandata |
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Incarto
n.
PC/sc |
Lugano
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In nome |
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Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Daniele Cattaneo |
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con redattrice: |
Paola Carcano, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso per denegata/ritardata giustizia del 6
dicembre 2021 di
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RI 1
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contro |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1972
- a carico della pubblica assistenza dal 1° marzo 2017, da ultimo attivo quale
"giardiniere - tuttofare" presso __________ di __________ dal mese di
aprile 2017, in malattia dal 20 agosto 2019 - in data 13/26 novembre 2019 ha
inoltrato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti,
indicando di essere affetto dal “20.08.2019” da “cefalea cronica,
sindrome lombovertebrale, meniscopatia ginocchio sinistro, urolitiasi, cisti
renali” (pag. 13-23, 25, 159 e 248 incarto AI).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio assicurazione
invalidità (di seguito: UAI) con decisione del 5 ottobre 2020 (preavvisata il 7
agosto 2020; pag. 200-203 incarto AI) ha rifiutato all'assicurato il diritto a
prestazioni AI, in assenza di una perdita di guadagno, nonostante il danno alla
salute (pag. 207-210 incarto AI).
1.2. Con decreto 32.2020.146 dell’11
gennaio 2021 (pag. 233-235 incarto AI), il TCA ha stralciato la causa “dai
ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti e consistente
nell'annullamento della decisione impugnata del 5 ottobre 2020, nel rinvio
degli atti all'Ufficio assicurazione invalidità al fine di espletare i
necessari accertamenti, e all'emissione di una successiva nuova decisione, che
viene omologata” (pag. 235 incarto AI). In particolare, gli atti sono stati
rinviati all’UAI per l’allestimento, previo aggiorna-mento degli atti medici,
di una perizia pluridisciplinare (in ambito neurologico, reumatologico,
psichiatrico ed eventualmente urologico), prima di emettere una nuova decisione
relativa al diritto alla rendita del ricorrente (cfr. pag. 233 incarto AI).
Questa decisione è cresciuta, incontestata, in giudicato.
1.3. Ritornati gli atti, l’UAI, dopo
avere predisposto l’aggiornamento degli atti medici, in data 12 ottobre 2021 ha
informato l’assicurato della necessità di procedere all’esperimento di una
perizia pluridisciplinare (pag. 334-335 incarto AI).
1.4. In data 21 ottobre 2021 (pag.
343 incarto AI) e 10 novembre 2021 (pag. 345 incarto AI), RI 1, si è opposto
all’esperimento di una perizia pluridisciplinare, perché non è disposto ad
attendere mesi (se non addirittura anni) per ottenerne il risultato, essendo affetto
da oltre dieci patologie, a causa delle quali risulterebbe totalmente inabile
in qualsiasi attività da oltre due anni; ha, quindi, chiesto all’UAI
l’emissione in tempi brevi, sulla base dei dati e degli accertamenti in suo
possesso, una decisione formale sul suo stato d'infermità.
1.5. In data 28 ottobre 2021 (pag. 344 incarto AI) e 2 dicembre 2021 (pag. 346 incarto AI) l’amministrazione ha ribadito la necessità di procedere all’esperimento di una perizia pluridisciplinare.
1.6. Con istanza del 6 dicembre 2021, l’assicurato, personalmente, ha inoltrato al TCA un ricorso per ritardata/denegata giustizia, chiedendo a questa Corte:
" -In via
principale
1. il decreto emanato il 11 gennaio 2021 è decaduto.
2. All'Ufficio dell'assicurazione
invalidità del Cantone Ticino è ordinato di emanare una decisione sulla base
degli accertamenti nell'arco degli ultimi 12 mesi.
3. Spese e ripetibili a carico dell'Ufficio dell'assicurazione di invalidità
del Cantone Ticino.
-In via secondaria
1. il decreto emanato il 11 gennaio 2021 è decaduto.
2. all'ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino viene concesso
un ulteriore periodo di 3 mesi per espletare i nuovi accertamenti medici in
modo da emanare entro il 30 aprile 2022 una nuova decisione.
3. Spese e ripetibili a carico dell'Ufficio dell'assicurazione di invalidità
del Cantone Ticino.” (doc. I, pag. 4)
RI 1 rileva di essersi
opposto in data 21 ottobre 2021 all’esperimento della perizia medica pluridisciplinare,
a causa dei tempi lunghi che si prospettavano per eseguirla, puntualizzando
segnatamente quanto segue:
" (…) Al
riguardo, mi permetto di osservare che quando il 31.12.2020, ho dichiarato di
essere d'accordo per nuovi accertamenti, non pensavo potessero durare per anni,
visto che solo in data 21 ottobre 2021, a distanza di 10 mesi dal decreto di
codesto lodevole Tribunale, è stato chiesto il mio accordo per una perizia
medico pluridisciplinare che si prevede venga espletata nell'arco di diversi mesi
in modo che nel migliore dei casi, una decisione finale Al possa essere emanata
solo alla fine del prossimo anno.
Tutto ciò premesso, considerato che la mia richiesta di prestazioni Al risale
ad oltre 2 anni fa, e che necessito di ricevere con la massima urgenza una
decisione di primo grado attestante la mia perdurante inabilità lavorativa. (…).”
(doc. I, pag. 2)
1.7. Nella risposta del 5 gennaio 2022, l’UAI ha versato agli atti l’incarto completo, postulando la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. IV).
1.8. Il 21 gennaio 2022 RI 1 ha ribadito
le proprie conclusioni e domande, con argomenti di cui si dirà, per quanto
occorra, nei considerandi di diritto (doc. VI).
in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto litigioso è la questione di sapere se il comportamento dell’UAI configura o meno diniego di giustizia rispettivamente ritardata giustizia in relazione all’esecuzione del decreto 32.2020.146 dell’11 gennaio 2021 (consid. 1.2).
Preliminarmente il TCA rileva che la richiesta dell’assicurato di dichiarare “decaduto”
il decreto dell’11 gennaio 2021 (cresciuto, incontestato, in giudicato) è irricevibile.
2.3. Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1; STCA 32.2016.151 del 16 gennaio 2017, consid. 2.3).
Giova qui pure ricordare
che a norma dell'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità
giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di
trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Una
procedura ha una durata eccessiva ed è contraria al precetto costituzionale,
quando un'autorità dilunga in maniera inopportuna l'adozione di una decisione,
tenuto conto della natura della controversia e di tutte le altre circostanze
del caso. Decisiva non è solo la durata del processo dinanzi al singolo grado
di giudizio, ma anche il periodo dell'intera procedura (STF 8C_633/2014 dell'11
dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti). Certo, il principio della celerità
(art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle
assicurazioni sociali, ma in linea di principio non ha una portata così forte
da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i
fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1).
2.4. In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In seguito, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011), oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).
In una sentenza 9C_448/2014 del 4 settembre 2014 l'Alta Corte ha negato che l'Ufficio AI abbia compiuto un diniego di giustizia, ritenendo che l’amministrazione, come del resto richiesto anche dall’assicurata, abbia attivamente svolto tutti gli atti istruttori necessari al fine di disporre di un incarto completo, verificando in particolare, in maniera approfondita, quale fosse lo stato di salute globale dell’interessata. Il TF ha infatti rilevato che:
" (…)
7.
L'attitude de la recourante est contradictoire. Elle se plaint du fait que
l'intimé aurait retardé sa prise de décision en instruisant inutilement le
volet oncologique, alors qu'elle lui avait elle-même demandé, le 6 mars 2012,
qu'il fût procédé à une nouvelle appréciation globale de son état de santé, à
teneur du jugement du 18 avril 2011, en réactualisant ses données médicales de
façon à ce que les atteintes à la santé psychique et somatique fussent prises
en considération.
Par ailleurs, il sied de rappeler que l'assureur examine les demandes, prend
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements
dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Si l'assuré peut certes refuser de se
soumettre à des examens médicaux ou techniques qui ne sont pas nécessaires ou
qui ne peuvent raisonnablement être exigés (art. 43 al. 2 LPGA), il ne saurait
en revanche dicter à l'administration la façon dont elle doit instruire le cas,
c'est-à-dire lui indiquer les actes d'instruction qu'elle doit accomplir ou
ceux dont elle doit s'abstenir.
Dans le cas d'espèce, les investigations mises en oeuvre par l'intimé
n'apparaissaient pas superflues au point de constituer un déni de justice,
d'autant que l'intimé a finalement pu rendre une décision en toute connaissance
de cause. De plus, l'intimé a activement mené son instruction, ainsi que cela
ressort des rapports médicaux régulièrement versés au dossier jusqu'au dépôt du
recours pour déni de justice. Le grief de retard injustifié est
infondé."
In una sentenza C-1653/2014 del 23 luglio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare al fine di stabilire se lo stato di salute dell’assicurata fosse effettivamente migliorato tanto da sopprimerle il diritto ad una rendita intera della quale beneficiava, oppure no - doveva essere imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in grado di predisporre una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo aleatorio, nonostante i quasi 17 mesi trascorsi dalla richiesta di autorizzazione a trasmettere l’incarto dell’interessata agli esperti per lo svolgimento di una perizia e il ricorso per denegata giustizia (cfr. STCA 32.2016.151 del 16 gennaio 2017, consid. 2.4).
In una sentenza C-1000/2018 del 28 febbraio 2018, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non poteva essere imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in grado di predisporre una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo aleatorio, nonostante i 7 mesi trascorsi dalla data in cui il mandato per la perizia pluridisciplinare fosse stato registrato nella piattaforma “SuisseMED@P” e i 12 mesi di durata della nuova procedura dopo la sentenza di rinvio del TAF, puntualizzando, al consid. 3.6, quanto segue:
" (…) In virtù dell'art. 72bis cpv. 1 OAI, le perizie mediche che interessano tre o più discipline mediche, devono essere eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha concluso una convenzione. Questa norma fa riferimento ai centri d'osservazione medica e professionale di cui all'art. 59 cpv. 3 LAI. I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P" (art. 72bis cpv. 2 OAI; DTF 139 V 349 consid. 2.2 e 5.2.1). Il Tribunale federale ha già avuto modo di pronunciarsi, nella sentenza 9C_547/2015 del 22 aprile 2016, in merito ai ritardi che potrebbero verificarsi al momento dell'attuazione del sistema di attribuzione dei mandati peritali con metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P". In particolare, il Tribunale federale ha stabilito che, durante la fase di svolgimento delle perizie pluridisciplinari tendenti a valutare l'invalidità di un assicurato, il funzionamento della menzionata piattaforma elettronica rientra nei compiti degli Uffici AI (art. 57 lett. f LAI). Non compete dunque ad un'autorità giudiziaria esprimersi, dal profilo del diniego di giustizia, sulle difficoltà ed i ritardi che si sono verificati nell'ambito dell'esecuzione di una decisione cresciuta in giudicato, essendo piuttosto compito dell'Ufficio federale delle assicurazioni controllare l'adempimento da parte degli Uffici AI dei loro compiti (art. 57 LAI) ed impartire a quest'ultimi istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi (art. 64a cpv. 1 lett. a e b LAI). Il Tribunale federale ha comunque ritenuto che l'autorità giudiziaria deve esaminare gli effetti del ritardo nell'esecuzione di una decisione tendente allo svolgimento di una perizia nel contesto dell'intera procedura e determinare se, a causa del tempo trascorso, l'assenza di una decisione finale è da considerarsi siccome un diniego di giustizia (sentenza del TF 9C_547/2015 del 22 aprile 2016 consid. 5). (…)”
In una sentenza
C-2665/2020 del 10 febbraio 2021, il Tribunale amministrativo federale
nell’ambito di un ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in
tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, ha ritenuto
che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio,
l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non fosse imputabile un
ritardo ingiustificato, considerato che erano trascorsi 9 mesi tra la sentenza
di rinvio del 4 luglio 2018 (passata in giudicato il 10 settembre 2018) e il 14
aprile 2019 (data della perizia reumatologica) rispettivamente altri 13 mesi
tra il 14 aprile 2019 e il 20 maggio 2020 (data di deposito del ricorso per
denegata giustizia), nel non essere stata in grado di organizzare la
discussione plenaria tra i periti, la cui organizzazione, per difficoltà di
coordinazione tra le parti, era stata demandata al __________. Nella medesima
occasione il TAF ha pure rilevato che “Dalla primavera 2020 la procedura è
infine stata verosimilmente (secondo il principio della generale esperienza
della vita) rallentata, se non bloccata, dagli effetti della pandemia provocata
dal virus Covid 19.” (cfr. consid. 7.2.2.2 in fine della STAF in
questione).
2.5.
2.5.1. Nella concreta evenienza, ritornati
gli atti, l’UAI ha richiesto al patrocinatore dell’assicurato il nominativo dei
suoi medici curanti (pag. 240 incarto AI), comunicati - dopo i solleciti del 5
maggio, 15 giugno, 5 luglio 2021 (cfr. pag. 243, 247 e 250 incarto AI) - con
messaggio di posta elettronica del 15 luglio 2021 (cfr. pag. 251 e 252 incarto
AI). Posto che l’assicurato risultava in cura preso dieci medici, il 21 luglio
2021 l’UAI ha chiesto al medico SMR quali referti occorreva acquisire agli atti
(pag. 263 incarto AI). Ottenuta la risposta del 22 luglio 2021 del medico SMR
(pag. 264 incarto AI), l'UAI ha quindi proceduto all'invio dei questionari ai
medici indicati, ricevendo in seguito il rapporto del dr. med. __________
(urologo; pag. 272-284 incarto AI), il rapporto del 3 agosto 2021 del dr. med. __________
(ortopedico; pag. 287-302). Il 13 agosto 2021 l’UAI ha sollecitato il dr. med. __________
(angiologo) a ritornare il questionario trasmessogli il 23 luglio 2021 (pag.
304 incarto AI).
In seguito ha ricevuto il rapporto del 14 settembre 2021 del dr. med. __________
(pag. 313-331 incarto AI). Nel frattempo, l’assicurato si è sottoposto il 7
maggio 2021 ad un intervento di “Exzision der Fremdkörperknoten mit
Rekonstruktion der Penisschafthaut, Infiltration mit kenakortder narbigen
Verhärtungen. Peniswurzelblock mit Naropin” (pag. 255 e 256 incarto AI) e
il 20 maggio 2021 ad un intervento di “artroscopia del ginocchio sinistro
con resezione parziale del menisco mediale; condroplastica tipo AMIC in tecnica
“mini open” piatto tibiale posteriore mediale, sinovialectomia parziale;
artroscopia dell’anca sinistra, resezione parziale del labbro anteriore
superiore, sinovialectomia totale.” (pag. 290 incarto AI).
Aggiornati gli atti dal profilo medico, il 17 settembre 2021 l’UAI ha sottoposto l’incarto al proprio Servizio medico regionale (SMR; pagina 312 incarto AI) e, in data 20 settembre 2021, il dr. med. __________ ha predisposto l'allestimento di una perizia pluridisciplinare, con avallo del medico SMR dr. med. __________, l’esperimento di una perizia pluridisciplinare in ambito neurologico, reumatologico e psichiatrico (pag. 332 e 333 incarto AI).
In data 12 ottobre 2021 l’UAI ha, quindi, informato l'assicurato che:
" (…) per
chiarire il suo diritto alle prestazioni, riteniamo necessario che lei si
sottoponga a una serie di esami medici completi (internistico, neurologico,
reumatologico, psichiatrico).
Senza opposizione scritta da parte sua entro il giorno 26.10.2021,
incaricheremo un centro peritale di eseguire gli esami in questione. Il centro
peritale sarà designato su base aleatoria (art. 72 bis dell'Ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)). Non appena ci saranno noti, sarà
informato a riguardo del luogo, delle date degli appuntamenti, così come dei
nomi delle/degli specialiste/i che si occuperanno di lei.
Dato l'alto numero di assicurati in attesa di valutazione e le frequenti
interruzioni degli accertamenti già in corso a seguito dell'emergenza COVID-19,
l'organizzazione della perizia potrebbe richiedere diversi mesi.
In allegato troverà la lista di domande che sottoporremo al centro peritale.
Se, da parte sua, desidera aggiungere altre domande, la preghiamo di
trasmetterle all'Ufficio Al entro il termine sopra indicato. (…)” (pag. 334-335
incarto AI)
2.5.2. Il 21 ottobre 2021 RI 1 ha comunicato all’UAI quanto segue:
" (…)
L'opposizione viene introdotta entro il termine del 26.10.21, è pertanto in
ordine e perfettamente ricevibile.
L'opposizione viene presentata in quanto per la predetta perizia medico
pluridisciplinare si prospettano tempi lunghi che prevedono una decisione
formale da parte dell'Al soltanto alla fine del prossimo anno.
Il sottoscritto dichiara però di poter essere d'accordo sulla predetta perizia,
ma a condizione che l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino
gli assicuri una formale decisione entro 6 mesi, in caso contrario chiede che
la decisione Al avvenga al più presto sulla base di tutta la documentazione da
lui prodotta dalla sua domanda di prestazioni 25 novembre 2019. (…).” (pag. 341
incarto AI)
Il 28 ottobre 2021 l’UAI ha comunicato all'assicurato quanto segue:
" (…) in
riferimento alla sua opposizione datata 21.10.2021 le comunichiamo che siamo
spiacenti dei tempi di attesa che sono purtroppo attualmente inevitabili. La
perizia pluridisciplinare è stata stabilita con il decreto del Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni (TCA) dell'11.01.2021.
In seguito ad una sentenza del Tribunale federale, che ha comportato una
modifica dell'ordinanza sull'assicurazione invalidità, le perizie mediche
pluridisciplinari devono esser attribuite dagli uffici Ai ai centri peritali
secondo il principio di casualità.
Per questo motivo i dati del suo assistito saranno registrati in una
piattaforma informatica chiamata SuisseMED@P che attribuisce le perizie
pluridisciplinari secondo il metodo aleatorio, allo scadere dei termini
(lettera del 12.10.2021).
Dato l'alto numero di assicurati in attesa di valutazione e le frequenti
interruzioni degli accertamenti già in corso a seguito dell'emergenza COVID-19,
il tempo di attesa è di alcuni mesi. Non ci è per contro possibile modificare
questo procedere. (…)” (pag. 344 incarto AI)
Il 10 novembre 2021 RI 1 ha comunicato all’UAI quanto segue:
" (…) dando
seguito all'odierno colloquio telefonico intercorso con il suo Ufficio confermo
quanto segue:
Considerato che la domanda di prestazioni da me presentata risale ad oltre 2
anni fa e che sino ad oggi ho fatto pervenire tutta la documentazione relativa
agii interventi subiti ed agli accertamenti clinici effettuati.
Considerato che essendo affetto da oltre 10 gravi patologie da oltre 2 anni
risulto totalmente inabile a qualsiasi attività.
Considerato infine che per il risultato di una perizia pluridisciplinare, dal
momento in cui dovesse iniziare sono previsti parecchi mesi, se non anni e che
conseguentemente il suo Ufficio non può impegnarsi che la predetta perizia
possa terminare entro il periodo di sei mesi, come da me richiesto.
Tutto ciò premesso chiedo che sulla base dei dati e degli accertamenti in
possesso del Suo Ufficio venga emanata in tempi brevi, una decisione formale
sul mio stato d'infermità in modo che qualora non fossi d'accordo sulla
predetta decisione possa porre in essere debito ricorso presso il Tribunale cantonale
delle Assicurazioni.” (pag. 345 incarto AI)
Il 2 dicembre 2021 l’UAI ha comunicato all'assicurato quanto segue:
" (…) in
riferimento alla sua opposizione datata 10.11.2021, si ribadisce quanto
indicato nella nostra raccomandata 28.10.2021. L'accertamento peritale è stato
decretato dal Tribunale Cantonale delle Assicurazioni (TCA), l'Ufficio Al (UAI)
non può modificare tale procedere.
Non è inoltre possibile garantire tempistiche brevi come da lei richiesto.
Pertanto, l'UAI è disposto ad attendere entro e non oltre il 15.12.2021 per
ricevere il suo avallo sul procedere.
È informato fin da ora che, qualora volesse nuovamente opporsi alla situazione
fin qui esposta, l'UAI procederà con l'invio di un progetto di mancata
collaborazione al quale avrà facoltà di presentare osservazioni o eventualmente
un nuovo ricorso al TCA nel momento in cui la decisione prenderà forma.” (pag.
346 incarto AI)
Il 6 dicembre 2021 l’assicurato ha inoltrato ricorso per ritardata/ denegata giustizia, chiedendo al TCA di ordinare all’UAI di “emanare una decisione sulla base degli accertamenti nell'arco degli ultimi 12 mesi” (in via principale) rispettivamente di concedere all’amministrazione “un ulteriore periodo di 3 mesi per espletare i nuovi accertamenti medici in modo da emanare entro il 30 aprile 2022 una nuova decisione” (in via subordinata; cfr. doc. I, pag. 4).
In sede di risposta del 5
gennaio 2022 (cfr. doc. IV), l’UAI ha innanzitutto informato il TCA di avere
prudenzialmente inserito il 28 ottobre 2021 il nominativo dell’assicurato nella
piattaforma SuisseMED@P, in quanto “Attendere il termine di eventuali
contenziosi per registrare il dossier nel suindicato portale avrebbe infatti
prolungato ulteriormente l'istruttoria, mentre levare lo stesso dalla lista di
attesa non è un'operazione complessa (seppur definitiva).” (cfr. doc. IV,
pag. 3). Nella medesima occasione l’amministrazione ha precisato pure quanto
segue:
" (…) Ora,
l'UAI tiene innanzitutto a ribadire di non essere in grado di emettere una
decisione sul merito della pratica. Ciò in ragione del fatto che sono da
appurare con precisione sia i limiti funzionali derivati dalle numerose
patologie di cui soffre l'assicurato (in gran parte, soprattutto per le
patologie di ordine internistico, a loro stanti, in genere, non comportanti
un'inabilità lavorativa pensionabile in attività adeguate) che il modo in cui
gli stessi influenzano la capacità lavorativa residua. Valutazione che solo una
discussione globale tra periti specialisti (in casu, un neurologo, un
reumatologo, uno psichiatra e un medico internista; cfr. nota marg. 3094 della
Circolare sulla procedura nell'assicurazione per l'invalidità) permetterà di
stabilire. In tema, giova rammentare che per l'Assicurazione invalidità non è
importante la diagnosi, ma le conseguenze dei danni alla salute sulla capacità
lavorativa (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_49/2012, consid. 6).
Inoltre, rilevato che l'assicurato soffre di una patologia di natura
difficilmente oggettivabile (ovvero la cefalea) ed ha richiesto alla prima ora
un esame psichiatrico, una procedura probatoria strutturata si impone (…). Per
i suindicati motivi, l'UAI ritiene che non sono insorti dei fatti nuovi idonei
ad intaccare la bontà dell'accorto omologato da questo lodevole Tribunale nel
giudizio dell'11 gennaio 2021.
(…).
L'UAI tiene per di più a comunicare di non ravvedere motivi determinanti una
ritardata/denegata giustizia giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, avendo sempre agito
nell'ambito delle proprie competenze in maniera tempestiva rispetto alle
necessità procedurali istruttorie, senza prolungare la procedura e dando
puntuale seguito alle richieste espresse dall'interessato.
Di tutta evidenza, il ritardo dovuto a forza maggiore - nell'attribuzione da
parte della piattaforma SuisseMED@P non può essere imputato all'UAI, che non ha
mai peraltro modo di influenzare il sorteggio dei casi e/o di sollecitare
l'assegnazione della pratica (cfr., per più dettagli, le spiegazioni presenti
nel sito www.suissemedap.ch).
Da ultimo, l'UAI tiene rinviare alla sentenza nr. 32.2021.126 del 13 dicembre
2021 di questo lodevole Tribunale, in cui non è stata riconosciuta una denegata
giustizia nonostante tra la sentenza di rinvio e il ricorso per denegata
giustizia per l'assenza di organizzazione della perizia pluridisciplinare siano
trascorsi circa 16 mesi. (…).” (doc. IV, pag. 3 e 4)
Il 21 gennaio 2022 RI 1 ha comunicato al TCA quanto segue:
" (…). Mi
permetto di ripetere che a seguito della richiesta di rinvio degli atti da
parte di UAI, in data 31.12.2021, vi ho aderito per velocizzare la relativa
decisione Al e a seguito del mio accordo, con sentenza 11.01.2021, codesto
lodevole Tribunale ha omologato la transazione, stralciando la causa dai ruoli.
Da quella data UAI non ha fatto nulla per promuovere la richiesta perizia
pluridisciplinare, ma si è solo informata sugli interventi effettuati e sui
nominativi degli specialisti che mi hanno avuto in cura.
Solo in data 12 ottobre 2021, UAI mi ha comunicato che la perizia
pluridisciplinare avrebbe potuto aver luogo con il mio consenso e che
l'assegnazione al Centro peritale che sarebbe stato incaricato, avrebbe avuto
comunque tempi lunghi e che una decisione finale avrebbe potuto con molta
probabilità, aver luogo solo alla fine del corrente anno.
A questo punto, il ricorrente, visto che per oltre 9 mesi dallo stralcio della
causa dai ruoli la perizia pluridisciplinare non solo non era stata ancora
iniziata, ma che occorrevano altri mesi solo per l'assegnazione al Centro
peritale, con la conseguenza che la conclusione di detta perizia avrebbe potuto
aver luogo solo nell'autunno 2022, con una conseguente decisione Al solo alla
fine del corrente anno, il ricorrente ha chiesto prima a UAI di emettere entro
il corrente mese di gennaio 2022 una decisione sulla base degli elementi in suo
possesso e non ottenendola ha inoltrato a codesto lodevole Tribunale ricorso
per denegata, ritardata giustizia e di nuovo messa a ruolo della richiesta di
prestazione.
Essendo ormai chiaro che a distanza di oltre un anno dallo stralcio della causa
dai ruoli per omologazione dell'avvenuta transazione, nulla è stato
concretamente intrapreso dall'Al e che nelle previsioni occorrerà almeno un
anno per ottenere una decisione UAI nei confronti della quale poter
eventualmente far ricorso. (…).” (doc. VI)
2.6. Con il ricorso per
ritardata/denegata giustizia del 6 dicembre 2021 in disamina, l’assicurato
sostanzialmente, per un verso, rimprovera all’amministrazione di volere
ordinare un determinato provvedimento probatorio che ritiene manifestamente
superfluo e, per altro verso, critica l’operato dell’UAI per essere stato, a
suo dire, inattivo dal mese di gennaio al mese di ottobre 2021 prima di
ordinare l’esperimento della perizia pluridisciplinare.
2.6.1. Chiamato ora a pronunciarsi, il
TCA, per quanto concerne il primo aspetto, condivide l’operato
dell’amministrazione, avendo già “sottolineato che dagli atti dell'incarto
emerge effettivamente la necessità di una rivalutazione della situazione
dell’assicurato (cfr. Doc. B, A2, B2 e VI/1)” (cfr. pag. 234 incarto AI)
nel decreto 32.2020.146 dell’11 gennaio 2021 (pag. 233-235 incarto AI),
cresciuto incontestato in giudicato (cfr. consid. 1.2). Del resto
la necessità di esperire una perizia pluridisciplinare (in ambito internistico,
neurologico, reumatologico e psichiatrico), volta a determinare con esattezza i
limiti funzionali derivanti dalle plurime patologie di cui soffre l'assicurato rispettivamente
la sua capacità lavorativa residua emerge pure dall’aggiornamento degli atti
medici effettuato dall’UAI nel corso del 2021 (cfr., in particolare, i rapporti
dai medici specialisti curanti a pag. 272-284, 287-302, 313-331, 255 e 256, 290
incarto AI e dai rapporti operatori del 7 e 20 maggio 2021 a pag. 255, 256 e 290
incarto AI).
Per quel che riguarda in
particolare l’aspetto psichiatrico, il TCA sottolinea che la capacità
lavorativa dell’assicurato deve essere effettivamente valutata nell’ambito di
una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella DTF
141 V 281 (cfr., su questo tema, la STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, al
consid. 2.7.3). Per costante giurisprudenza, l’esame degli indicatori deve
infatti essere effettuato innanzitutto dal perito psichiatra (cfr. STF
9C_401/2018 del 6 novembre 2018, pubblicata in SVR 4-5/2019 IV nr. 28; STCA
32.2020.92 del 18 gennaio 2021, consid. 2.10 e rinvii ivi citati).
Deve poi essere effettuata una discussione globale tra gli specialisti (internista,
neurologo, reumatologo e psichiatra) in questione. A fronte di una questione
squisitamente medica, infatti, secondo la giurisprudenza federale, per
determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre (come
nel caso di specie) di diverse patologie non si devono semplicemente sommare le
singole valutazioni, bensì si deve far capo al giudizio globale che scaturisce
dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati e,
pertanto, la questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possono
sommare, e se del caso in quale misura, è una problematica squisitamente
medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr., sul tema,
D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 246
e ss.; cfr., fra le tante, la STF 9C_590/2020 del 19 ottobre 2021 che ha
confermato la STCA 32.2020.6 del 18 agosto 2020).
Va inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per
l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze
sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012
consid. 6 con riferimenti) e che non è possibile trarre delle conclusioni sulla
capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste (cfr. STCA 32.2017.210
del 12 settembre 2018, consid. 2.9.3 e rinvii ivi citati).
Stante quanto precede, il provvedimento probatorio ordinato dall’UAI è necessario,
anche alla luce dell’aggiornamento degli atti medici avvenuto nel corso del
2021.
In tale contesto va difatti qui evidenziato che un accertamento insufficiente
della fattispecie giuridicamente rilevante costituisce una violazione del
principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle
assicurazioni (cfr. STCA 35.2016.84 del 18 luglio 2017, consid. 2.4 e STCA
35.2017.76 del 4 ottobre 2018, consid. 2.1; STCA 32.2020.63 del 23 novembre
2020, consid. 2.10 e STCA 32.2020.92 del 18 gennaio 2021, consid. 2.10).
2.6.2. Per quanto concerne il secondo
aspetto, il TCA constata che tra il decreto 32.2020.146 dell’11 gennaio 2021
(cresciuto, incontestato, in giudicato) per l’esecuzione di ulteriori
approfondimenti peritali e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia (il 6
dicembre 2021), sono trascorsi quasi 11 mesi.
Durante questo lasso di tempo, l’UAI ha proceduto come indicato al consid. 2.5.1.
Dalle tavole processuali emerge, dunque, che l’amministrazione ha sempre
adottato le misure necessarie per fare avanzare il processo e ha sempre
provveduto a intraprendere tutte le misure atte a realizzare quanto imposto dal
decreto di rinvio del TCA. In siffatte circostanze - alla luce pure della
giurisprudenza federale citata al consid. 2.4 (in particolare, con riferimento
ai ritardi che possono verificarsi al momento dell'attuazione del sistema di
attribuzione dei mandati peritali con metodo aleatorio mediante la piattaforma
elettronica "SuisseMED@P") come anche dai ritardi provocati
notoriamente dalla pandemia provocata dal virus Covid-19 e alla complessità del
caso - questo Tribunale ritiene che, al momento in cui è stato inoltrato il
ricorso per denegata giustizia (dicembre 2021), all’UAI non potesse ancora
essere imputata una denegata/ritardata giustizia per il fatto di non essere
ancora riuscito a comunicare all’assicurata presso quale Centro (e quando) si
sarebbe svolto il mandato peritale (cfr., per un caso analogo, in cui però
erano trascorsi 16 mesi, cfr. la STCA 32.2021.126 del 13 dicembre 2021, consid.
2.5).
2.7. In queste condizioni, il ricorso per denegata/ritardata giustizia presentato da RI 1 deve essere respinto.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto, il ricorso è stato inoltrato il 16 novembre 2021 e pertanto si applica il nuovo diritto.
Nell’ambito della procedura AI, il TF, a proposito dell’art. 69 cpv. 1 bis LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, ha già avuto modo di stabilire che non si è in presenza di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI, in caso di vertenze circa l’ammontare delle ripetibili nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, di pagamento di prestazioni a terzi o di condono della restituzione di prestazioni (cfr. U. Kieser, ATSG-Kommentar, 4a edizione, n. 70 ad art. 61, p. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).
In concreto, l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA è una questione di natura procedurale, ossia quella di sapere se l’UAI si sia reso colpevole di un ritardo o di una denegata giustizia per avere ordinato l’esperimento di una perizia pluridisciplinare rispettivamente per il fatto di non essere ancora riuscito a comunicare all’assicurato al 12 ottobre 2021 presso quale Centro (e quando) si sarebbe svolto il mandato peritale.
Visto la particolarità della vertenza, si prescinde dal prelievo delle spese di procedura (cfr., a titolo generale, STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso per ritardata/denegata giustizia del 6 dicembre 2021 è respinto.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti