statuendo sul ricorso del 6 dicembre 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 2 novembre 2021 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 2 novembre 2021 l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nel febbraio 2020;
- con ricorso datato 6 dicembre 2021 e consegnato alla posta il medesimo giorno (cfr. busta d'impostazione agli atti), l'assicurata personalmente è insorta al Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) contestando il provvedimento suddetto;
- con la risposta di causa l’amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, presentato il 6 dicembre 2021 contro la decisione notificata il 3 novembre 2021, confermando in ogni caso nel merito la fondatezza della propria decisione;
- con osservazioni 28 dicembre 2021 l’insorgente ha in particolare precisato come effettivamente l’invio raccomandato contenente la decisione impugnata le sia stato recapitato in data 3 dicembre 2021 e non in data 4 dicembre 2021 come sostenuto nel gravame;
- in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI. A norma dell’art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
- un invio raccomandato è reputato notificato al momento in cui il destinatario l’ha ricevuto. Nel caso in cui il destinatario non è reperibile e perciò un invito di ritiro è stato depositato nella sua buca delle lettere o nella sua casella postale, l’invio raccomandato è considerato notificato al momento in cui avviene il ritiro; se ciò non avviene entro la scadenza del termine di ritiro, che è di sette giorni, l’invio si considera notificato allo scadere di questo periodo (STF K 125/00 del 13 settembre 2000; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa con riferimenti; Condizioni generali della Posta "Servizi postali", cifra 2.3.7. dell'edizione dell’aprile 2008);
- il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V p. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);
- gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Una decisione è considerata notificata non al momento in cui l’interessato – rispettivamente il suo rappresentante – ne prende conoscenza, ma il giorno in cui essa entra nella sua sfera d’azione (DTF 122 I 139 consid. 1; DTF 115 Ia 12; DTF 113 Ib 297 consid. 2a; RAMI 1997 UV p. 444);
- se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un gravame tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialverischerungsrechts, § 73 nr. 9, p. 479);
- nel caso in esame la decisione impugnata, spedita con invio raccomandato il 2 novembre 2021, è stata notificata (ritirata allo sportello dell’ufficio postale) il 3 novembre 2021 (cfr. tracciamento degli invii in www. service.post.ch, invio n. __________, doc. AI 44). Il termine di ricorso di 30 giorni veniva quindi a scadere il giorno di venerdì 3 dicembre 2021. Consegnato all’ufficio postale lunedì 6 dicembre 2021 (cfr. busta d’impostazione agli atti), il ricorso risulta tardivo;
- nulla ha per il resto addotto l’insorgente in merito ad eventuali impedimenti giustificanti una restituzione in intero del termine di ricorso giusta l'art. 41 LPGA – applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA – giusta il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l’atto omesso. La giurisprudenza federale ammette che il decesso, una grave malattia contratta improvvisamente, in particolare una patologia seria insorta quando il termine sta per scadere, la degenza in ospedale possano costituire un impedimento non colposo, non bastando tuttavia che l'interessato sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (RDAT II-1999 n. 8, p. 32; DTF 119 II 86; DTF 112 V 255; cfr. pure STF K 34/03 del 2 luglio 2003). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DTF 110 V 339; DTF 110 V 210);
- nulla muta all’esito del presente giudizio il fatto – evocato dalla ricorrente ma giustamente non invocato quale motivo di giustificazione ai sensi del menzionato art. 41 LPGA – che l’interessata, come emerge dalle sue osservazioni del 28 dicembre 2021 (cfr. VIII), abbia incaricato il marito di ritirare presso l’ufficio postale l’invio raccomandato contenente la decisione e che il marito abbia asseritamente sostenuto di averlo ritirato il 4 dicembre 2021 (cfr. osservazioni citate), essendo invece – come visto – appurato che egli l’ha ritirato il 3 novembre 2021 (cfr. doc. AI 44);
- il gravame deve pertanto essere dichiarato irricevibile in quan-to tardivo;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
Visto l’esito della vertenza, all’insorgente vanno accollate spe-se di procedura per fr. 200.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è irricevibile.
2.- Le spese di procedura di fr. 200 sono poste a carico della ricorrente.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti