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redattore: |
Christian Steffen, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2021 di
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RI 1
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contro |
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le decisioni del 31 dicembre 2020 emanate da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto, in fatto
1.1. Con 4 distinte decisioni del 31 dicembre 2020 l’Ufficio AI ha posto RI 1, nata nel 1976, al beneficio di una rendita AI intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° gennaio 2019 al 31 gennaio 2019, di una mezza rendita (grado d’invalidità del 50%), dal 1° febbraio 2019 al 31 marzo 2019 e dal 1° aprile 2019 al 29 febbraio 2020 e di una rendita intera (grado d’invalidità del 70%) dal 1° marzo 2020.
Contestualmente gli arretrati delle rendite sono stati compensati, per complessivi fr. 39'495.60, con crediti della Cassa __________ derivanti da una decisione su opposizione del 3 settembre 2020 per un risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS per contributi sociali rimasti impagati. L’Ufficio AI ha inoltre proceduto ad ulteriori compensazioni con indennità contro la disoccupazione e prestazioni d’assistenza sociale percepite dall’assicurata nel 2020 (cfr. plico doc. A2).
1.2. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo il rimborso di fr. 39'495.60 con effetto immediato. La ricorrente ha aggiunto che “per le questioni legali in merito alla decisione del 03.09.2020 mi rivolgerò, appena trovato, ad un avvocato e nel frattempo chiedo un pagamento rateale di CHF 300.00 mensili, come dilazione concessa a Signor __________” (doc. I). Dopo aver riassunto il suo iter formativo, l’insorgente evidenzia che con decisione del 12 agosto 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 3 settembre 2020, la Cassa __________ ha chiesto a lei e ad __________ il risarcimento del danno pari a fr. 39'495.60 in seguito al mancato pagamento degli oneri sociali derivanti dal fallimento della __________. Ella afferma che __________, il quale deve complessivamente fr. 56'791.85 (cfr. doc. A7) “mi ha rassicurato nell’accettare interamente il debito e per lettera raccomandata scrive all’ufficio interessato dichiarando l’accettazione dell’intero debito e il relativo pagamento che gli viene concesso per iscritto con un pagamento rateale di CHF 500.00 mensili (…). Ingenuamente mi sono fidata del fatto che concedendogli il pagamento rateale e accettando il totale debito a nome di Signor __________ il tutto sia concluso.” La ricorrente afferma poi che “tutte le indennità retroattive AI sono state rimborsate ai vari enti che giustamente mi hanno anticipato le prestazioni sociali e di disoccupazione, ma non trovo giusto che non mi venga data la possibilità di saldare anche i miei debiti privati di cassa malati, prestazioni mediche, affitti scoperti e aiuti finanziari ricevuti per sopravvivere durante gli ultimi anni (…) pari a CHF 29'468.62 che sono assolutamente necessari onde poter non finire sfrattata, poter continuare le cure indispensabili per la mia salute (…) e il benessere dei miei figli che attualmente sono agli studi senza alcuna prestazione se non AI”.
1.3. Il 3 febbraio 2021 il TCA ha chiesto alla ricorrente se il ricorso è pure da intendere quale impugnativa contro la decisione su opposizione del 3 settembre 2020, come prodotta sub doc. 9, emessa dalla Cassa __________ (risarcimento danni ex art. 52 LAVS; doc. IV). In risposta la ricorrente ha prodotto copia del ricorso inoltrato direttamente alla Cassa __________ il 29 gennaio 2021 contro le decisioni del 31 dicembre 2020 (doc. V).
1.4. Con risposta del 26 febbraio 2021 l’amministrazione ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. VII).
1.5. In data 2 aprile 2021 il TCA ha interpellato l’UAI (doc. IX), che dopo aver chiesto (doc. X), ed ottenuto (doc. XI), una proroga, si è espresso, tramite la Cassa __________, il 3 maggio 2021 (doc. XII).
1.6. Chiamata, in data 5 maggio 2021, a presentare osservazioni in merito allo scritto del 2 aprile 2021 del TCA ed alla risposta del 3 maggio 2021 dell’UAI, l’insorgente ha preso posizione con scritto del 19 maggio 2021 (doc. XIV), trasmesso all’amministrazione con facoltà di eventualmente esprimersi entro il 7 giugno 2021 (doc. XV).
in diritto
in ordine
2.1. In concreto, la ricorrente censura la compensazione tra le rendite a lei riconosciute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 con l’importo di fr. 39'495.60 per contributi sociali richiestile nell’ambito di un risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS. Non sono invece contestate le altre compensazioni effettuate con la Cassa di disoccupazione __________ e con l’assistenza sociale.
Non è neppure oggetto del ricorso la decisione su opposizione del 3 settembre 2020 con la quale la Cassa __________ ha condannato l’insorgente al pagamento dell’importo di fr. 39'495.60 quale risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS. Infatti, interpellata in merito dal TCA ella si è limitata a ritrasmettere il ricorso inoltrato in copia all’amministrazione contro le 4 decisioni del 31 dicembre 2020 (cfr. doc. IV e V e consid. 1.4).
Ne segue che, nella misura in cui l’insorgente sostiene che __________ si sarebbe assunto le responsabilità per l’intero danno, limitatamente all’importo di fr. 39'495.60, per il quale essi sono solidalmente responsabili, le sue censure sono irricevibili poiché non sono oggetto della decisione impugnata.
Infatti, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Ne segue che oggetto della procedura è unicamente la questione di sapere se l’UAI poteva compensare l’importo di fr. 39'495.60 dovuto per i contributi sociali richiestile nell’ambito del risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS con le rendite a lei riconosciute dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.
Nel merito
2.2. Oltre all’art. 20 cpv. 2 LPGA relativo al divieto di compensazione in caso di versamento di prestazioni a terzi (con l’eccezione dell’art. 20 cpv. 2, seconda frase LPGA, secondo cui è eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2), la LPGA non contiene norme generali sulla compensazione (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1).
Questo modo di estinzione del credito è conseguentemente retto dalle disposizioni delle leggi speciali delle assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1, con riferimento alla DTF 138 V 402, consid. 4.2).
In concreto, secondo l’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 50 cpv. 2 LAI, possono essere compensati con prestazioni scadute i crediti derivanti dalla LAVS, dalla LAI, dalla legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge sugli assegni familiari nell’agricoltura.
La compensazione non deve tuttavia intaccare il minimo vitale della persona assicurata. Questa regola vale per tutte le assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1 con riferimento alle DTF 138 V 402, DTF 138 V 235, consid. 7.2, DTF 136 V 286 consid. 6.1, DTF 131 V 249, consid. 1.2.
Questa esigenza è da mettere in relazione con l’art. 125 cifra 2 CO, per il quale non possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere effettivamente soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia.
In caso di versamento retroattivo di prestazioni periodiche, il limite della compensazione relativo al minimo vitale deve essere esaminato per il medesimo periodo, ossia per il lasso di tempo al quale è destinato il versamento retroattivo delle prestazioni (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1 con riferimento alla DTF 138 V 402 e alla sentenza 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011, consid. 3.3).
2.3. Per il marginale 10901 delle direttive sulle rendite (di seguito: DR) se il beneficiario di una prestazione è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.
Ai sensi del marginale 10903 DR sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le condizioni menzionate qui di seguito:
Il credito deve appartenere a una cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa cassa che versa le rendite o di un’altra. Il credito della cassa A può essere compensato con prestazioni versate dalla cassa B (marginale 10904 DR).
Il credito deve poter essere fatto valere personalmente nei confronti dell’avente diritto alla prestazione oppure essere strettamente connesso alla rendita o all’assegno per grandi invalidi dal punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i contributi e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare personalmente o in seguito all’apertura della successione possono essere compensati con la sua rendita (marg. 10905 DR).
Secondo il marginale 10909 DR il credito dev’essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).
Per il marginale 10910 il credito deve riguardare: i contributi di ogni genere dell’AVS, dell’AI, delle IPG, dell’AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi alle spese di amministrazione, interessi di mora; marg. 10911 DR); prestazioni dell’AVS, dell’AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno che non siano state condonate (marg. 10912 DR); prestazioni complementari secondo la LPC, che devono essere restituite (marg. 10913 DR); rendite e indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (marg. 10914 DR); contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (marg. 10915 DR); tasse d’ingiunzione, spese d’imposizione, spese d’esecuzione e multe d’ordine (marg. 10916 DR); risarcimento dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS, mag. 10917 DR).
Il marginale 10919 DR prevede che per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione secondo il diritto dell’esecuzione non sia intaccato (cfr. a questo proposito DTF 115 V 343 consid. 2c, DTF 111 V 103 consid. 3b).
Per la determinazione del minimo vitale (fabbisogno vitale) il marginale 10920 rinvia al marginale 3033 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN).
Ai sensi del marginale 10921 DR in caso di pagamento retroattivo di prestazioni e di compensazione di crediti in restituzione di prestazioni, non va tenuto conto del minimo vitale ai sensi del diritto d’esecuzione, se la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono vicendevolmente (p. es. compensazione di una rendita completiva dell’AVS con una rendita d’invalidità, DTF 138 V 402; cfr. consid. 4.3: “[…] In BGE 136 V 286 (E. 7 f.) wurde sodann die Verrechnung von Rentennachzahlungen mit Schadenersatzforderungen nach Art. 52 Abs. 2 AHVG zugelassen, weil die Sozialbehörde für den Zeitraum, für den die Renten nachbezahlt wurden, Vorschussleistungen erbracht hatte. Könnte sich die versicherte Person in einem solchen Fall auf das Existenzminimum berufen und die Auszahlung der Rentennachzahlung an sich selbst verlangen, käme sie zweimal in den Genuss von Leistungen, was nicht angehe (E. 8.1). Damit ergibt sich aus beiden Urteilen, dass das Verrechnungsverbot dann nicht gilt, wenn das Existenzminimum während der fraglichen Zeitspanne durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet war, und dass die Beachtung der Verrechnungsschranke bei Nachzahlungen vor allem sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den Versicherten kommt.”).
Per il marginale 10922 DR di conseguenza, per quanto concerne invece la sostituzione con effetto retroattivo di una rendita con un’altra, la compensazione è di regola ammissibile per l’intero importo del credito.
In una sentenza pubblicata in DTF 136 V 286, ai consid. 7 e 8, il Tribunale federale ha stabilito che se l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I 255/91 del 18 maggio 1992, consid. 2b; STCA del 18 giugno 2003, 32.2002.140; STCA del 23 febbraio 2011, 32.2010.188).
2.4. In concreto con decisione su opposizione del 3 settembre 2020, cresciuta in giudicato, la Cassa __________ ha condannato la ricorrente a versare un importo di fr. 39'495.60 a titolo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS per contributi sociali rimasti impagati.
Il 31 dicembre 2020 l’UAI ha emesso quattro distinte decisioni con le quali ha compensato il suddetto credito, oltre ad indennità contro la disoccupazione e prestazioni d’assistenza, con le rendite riconosciute retroattivamente.
Con la prima decisione ha compensato l’importo di fr. 2'894 dovuto nel gennaio 2019, con un credito di medesimo importo della Cassa __________ derivante dal risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS (doc. A2).
Con la seconda decisione ha compensato l’importo di fr. 2’896 dovuto nel febbraio e marzo 2019 con un credito di medesimo importo della Cassa __________ derivante dal risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS (doc. A2).
Con la terza decisione ha compensato l’importo di fr. 15'928 dovuto per il periodo dal 1° aprile 2019 al 29 febbraio 2020 con un credito di medesimo importo della Cassa __________ derivante dal risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS (doc. A2).
Con la quarta decisione ha compensato l’importo di fr. 28'940 dovuto per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 con un credito di fr. 17'777.60 della Cassa __________ derivante dal risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS, con un credito di fr. 7’882.10 dell’USSI e con un credito di fr. 3'280.30 della Cassa disoccupazione __________ (doc. A2).
Va ancora rilevato che dalla documentazione prodotta si evince che la ricorrente ha percepito prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione nel periodo dal gennaio 2019 al maggio 2019 e nel novembre 2019 (complessivi fr. 3'280.30; cfr. doc. 37 - 8/11 e 37 – 9/11), prestazioni dell’assistenza sociale dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (doc. da 45 a 48) e assegni di famiglia (AFI) dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019 e dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 (doc. 51-5/5).
La ricorrente contesta la compensazione delle rendite con l’importo complessivo di fr. 39'495.60 a titolo di risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS, sostenendo di aver necessità di riavere tale somma per poter pagare, tra l’altro, l’assicurazione malattie, prestazioni mediche, gli affitti, ecc. Ella fa in sostanza valere di non avere mezzi sufficienti per poter rimborsare il debito.
2.5. Pendente causa il TCA ha interpellato l’UAI, affermando:
" (…) il nostro Tribunale è chiamato a statuire nel merito del ricorso inoltrato da RI 1 contro le vostre decisioni del 31 dicembre 2020 con le quali avete compensato le rendite cui ha diritto l’insorgente con un debito derivante da una richiesta di risarcimento danni ai sensi dell’art. 52 LAVS e con alcune prestazioni (assistenza sociale e indennità dell’assicurazione contro la disoccupazione), e questo per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.
Dagli atti si evince che la ricorrente ha beneficiato dell’assistenza sociale dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (cfr. pag. 47-48 del vostro incarto) e degli assegni di famiglia dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019 e dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020 (pag. 51/5 del vostro incarto).
Dalla lettura del vostro incarto emerge che, apparentemente, non è stato effettuato un calcolo del minimo vitale, segnatamente per il periodo durante il quale la ricorrente non ha percepito né l’assistenza sociale né gli assegni di famiglia (1° maggio 2019 – 31 dicembre 2019).
Ora, con riferimento in particolare alla DTF 136 V 286, consid. 7 e 8 (cfr. anche DTF 138 V 402), dove il Tribunale federale ha stabilito che se l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non costituisce un limite alla compensazione e al marginale 10921 DR per il quale in caso di pagamento retroattivo di prestazioni e di compensazione di crediti in restituzione di prestazioni, non va tenuto conto del minimo vitale ai sensi del diritto d’esecuzione, se la rendita assegnata a titolo retroattivo sostituisce semplicemente una rendita riconosciuta per un periodo precedente e le due prestazioni si escludono vicendevolmente, vi chiediamo di voler precisare le ragioni per le quali, apparentemente, non è stato effettuato il calcolo del minimo vitale neppure in relazione al periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019. (…)” (doc. IX)
Il 3 maggio 2021 l’UAI ha affermato:
" (…) La ricorrente è stata convenuta in un’azione di risarcimento danni ex art. 52 LAVS che è, infine, sfociata nella decisione su opposizione del 3 settembre 2020, che è passata in giudicato in assenza di contestazione ed è così divenuta esecutiva per l’ammontare di CHF 39'465.60.
Nonostante la diffida di pagamento, tale importo non è stato versato.
In base agli artt. 15 cpv. 1 LAVS, 20 cpv. 2 lett. a LAVS e 71 cpv. 2 OAVS l’incasso dei contributi scoperti e in particolare dei crediti derivanti da danni causati alle casse di compensazione a norma dell’art. 52 LAVS può avvenire tramite compensazione (cfr. anche le vincolanti istruzioni dell’UFAS e meglio le Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e le Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG).
Nel caso di specie, a fronte di arretrati di rendita per l’importo di CHF 57'695, l’Ufficio cantonale dell’Assicurazione Invalidità – tramite la Cassa __________ – ha compensato l’intero importo di CHF 39'465.60, considerato che dal mese di maggio 2019 sino al mese di ottobre 2019 la signora RI 1 ha svolto un’attività lavorativa senza più chiedere alcuna prestazione sociale e da novembre 2019 ha nuovamente beneficiato della disoccupazione.
La Cassa ha quindi ritenuto che il minimo vitale fosse così garantito per tutto il periodo.” (doc. XII)
2.6. In concreto alla luce della giurisprudenza federale, questo TCA deve innanzitutto confermare la compensazione tra le rendite dovute alla ricorrente e il credito nei confronti della Cassa di compensazione ai sensi dell’art. 52 LAVS per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 quando ha percepito, ogni mese, prestazioni dell’assistenza sociale, ossia quando le autorità già avevano tenuto conto del minimo vitale (cfr. DTF 136 V 286, consid. 6 e seguenti e DTF 138 V 402; cfr. consid. 4.3: “[…] In BGE 136 V 286 (E. 7 f.) wurde sodann die Verrechnung von Rentennachzahlungen mit Schadenersatzforderungen nach Art. 52 Abs. 2 AHVG zugelassen, weil die Sozialbehörde für den Zeitraum, für den die Renten nachbezahlt wurden, Vorschussleistungen erbracht hatte. Könnte sich die versicherte Person in einem solchen Fall auf das Existenzminimum berufen und die Auszahlung der Rentennachzahlung an sich selbst verlangen, käme sie zweimal in den Genuss von Leistungen, was nicht angehe (E. 8.1). Damit ergibt sich aus beiden Urteilen, dass das Verrechnungsverbot dann nicht gilt, wenn das Existenzminimum während der fraglichen Zeitspanne durch Leistungen der Sozialhilfe gewährleistet war, und dass die Beachtung der Verrechnungsschranke bei Nachzahlungen vor allem sicherstellen soll, dass es nicht zufolge zeitlicher Verschiebungen von Zahlungen zu ungerechtfertigten Nachteilen für den Versicherten kommt”, sottolineatura del redattore).
Ciò vale anche per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 aprile 2019 quando l’interessata ha beneficiato degli assegni integrativi (AFI).
Infatti, come già stabilito da questo Tribunale con sentenza 32.2018.53 del 18 febbraio 2019 al consid. 2.8, con il pagamento degli assegni integrativi è stata garantita la copertura del minimo esistenziale della ricorrente e non occorre pertanto procedere con il calcolo del minimo vitale LEF.
Diverso è invece l’esito per quanto concerne il periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019.
Infatti in DTF 138 V 402 il Tribunale federale ha in sostanza rammentato che se viene effettuata una compensazione tra rendite riconosciute retroattivamente e contributi sociali rimasti impagati, di principio occorre stabilire se il minimo vitale della persona assicurata è garantito nel periodo determinate durante il quale la prestazione avrebbe dovuto essere versata (consid. 4.4. “Die Frage der Verrechnung kann sich stellen gegenüber Beitragsforderungen, Leistungen und Leistungsrückforderungen (vgl. E. 4.1 hievor). Im Hinblick auf die Verrechnung von Nachzahlungen ist von Bedeutung, ob diese mit offenen Beitragsforderungen oder mit Leistungsrückforderungen erfolgen soll. Im ersten Fall entstand die Verrechnungsforderung, weil der Versicherte seine Verpflichtungen gegenüber dem Sozialversicherer nicht erfüllte; im zweiten Fall, weil ein Sozialversicherer Leistungen erbrachte, deren Rechtsgrund nachträglich entfiel.
Die Frage der Wahrung des betreibungsrechtlichen Existenzminimums kann sich nur in ersterem Fall stellen. Entsprechend ging es auch in den Urteilen 9C_1015/2010 und I 141/05 darum, dass Rentennachzahlungen mit ausstehenden Beiträgen verrechnet werden sollten. Da im relevanten Zeitraum, für welchen die Nachzahlung erfolgen sollte, keine anderen Leistungen geflossen waren, war in diesen Fällen zu prüfen, ob das Nicht-Erreichen des Existenzminimums der Verrechnung entgegengehalten werden kann.”, sottolineatura del redattore).
La sentenza 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011, citata nella DTF 138 V 402, concerneva un assicurato che con decisione del 19 marzo 2009 era stato posto al beneficio di ½ rendita AI dal 1° agosto 2005. Con decisione del 12 maggio 2009 l’UAI aveva compensato l’importo di fr. 37'046 con indennità giornaliere AI e con contributi personali e contributi paritetici per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2007. Né la cassa di compensazione, né il Tribunale avevano esaminato se alla persona assicurata, nel periodo determinante, era garantito il minimo vitale.
Il Tribunale federale ha rammentato che la compensazione può concernere sia rendite correnti che rendite retroattive, ma non deve intaccare il minimo vitale. Nel caso di versamento di prestazioni retroattive occorre esaminare se il minimo vitale è garantito nel periodo durante il quale le prestazioni avrebbero dovuto essere versate. L’Alta Corte ha rilevato che tale giurisprudenza trova la sua parziale motivazione nella circostanza che altrimenti l’amministrazione potrebbe attendere con l’emissione della decisione di compensazione.
Nel caso giudicato dal TF, dal 1° agosto 2005 (inizio della compensazione) l’interessato non aveva percepito prestazioni dell’assistenza e non era stato effettuato alcun calcolo del minimo vitale, cosicché l’Alta Corte ha rinviato gli atti all’autorità precedente per il calcolo ed una nuova decisione sulla compensazione.
Analogamente, nel caso di specie, occorre pertanto rinviare gli atti all’amministrazione affinché esamini se nel periodo dal 1° maggio 2019 (cfr. tuttavia doc. XIV/7, dove l’interessata sembra indicare di aver ricevuto degli AFI in maggio, aspetto che dovrà essere verificato dalla cassa) al 31 dicembre 2019, durante il quale l’interessata non aveva beneficiato dell’assistenza sociale, ma lavorava, rispettivamente era in disoccupazione o non aveva alcuna attività, raggiungeva il minimo vitale.
Contestualmente la Cassa accerterà se nel frattempo, con il pagamento rateale mensile di fr. 500 concesso al debitore solidale __________ con decisione del 26 ottobre 2020 (cfr. allegato 7) e con l’asserito (da __________) versamento di una somma di circa fr. 27'000 derivante dalla vendita di attivi della società da parte dell’UEF (cfr. allegato 7, lettera del 25 gennaio 2021) per il parziale pagamento del suo debito di fr. 56'791.85 (cfr. doc. A7), anche la parte di quanto dovuto solidalmente dalla ricorrente si è ridotta e, in caso di risposta positiva, riduca la compensazione per il periodo oggetto di annullamento.
2.7. In queste condizioni, il ricorso è parzialmente accolto.
Le decisioni impugnate, nella misura in cui concernono la compensazione per il periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019 sono annullate e l’incarto rinviato alla Cassa per il calcolo del minimo vitale nel periodo litigioso, l’accertamento dell’ammontare del debito residuo e l’emissione di una nuova decisione.
Per il resto il ricorso è respinto.
2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso, le spese, di fr. 500, sono a carico dell’UAI nella misura di fr. 200.-- e della ricorrente nella misura di fr. 300.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.
§ Le decisioni impugnate, nella misura in cui concernono la compensazione per il periodo dal 1° maggio 2019 al 31 dicembre 2019 sono annullate e l’incarto rinviato alla Cassa per il calcolo del minimo vitale nel periodo litigioso, l’accertamento dell’ammontare del debito residuo e l’emissione di una nuova decisione.
Per il resto il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI nella misura di fr. 200.-- e della ricorrente nella misura di fr. 300.--.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti