Raccomandata |
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Incarto
n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2020 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 13 novembre 2020 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 13 novembre 2020, debitamente preavvisata, RI 1, classe 1957, è stato posto al beneficio di una rendita intera (grado d’invalidità del 72%) di fr. 1'736 e di due rendite per i figli __________ ed __________ di fr. 695 ciascuna al mese (doc. 42 inc. AI). Le prestazioni retroattive dovute dal 1° luglio al 30 novembre 2020, determinate in complessivi fr. 15'630 (corrispondenti alla somma della rendita principale di fr. 1'736 ed alle due rendite per figli di 3'475, moltiplicati per 5 mesi), sono state compensate con le indennità giornaliere perdita di guadagno in caso di malattia versate da __________ (in seguito: __________) per lo stesso periodo.
1.2. Con scritto 9 dicembre 2020 all’Ufficio AI l’assicurato ha sollevato “opposizione” contro la decisione formale. Facendo riferimento a precedenti e-mail, ha contestato la compensazione delle indennità giornaliere con le rendite per figli retroattive (pagg. 118 e 119 inc. AI). Informato dall’amministrazione che contro una decisione in ambito AI è dato unicamente il rimedio del ricorso al TCA (cfr. lettera 15 dicembre 2020, pag. 122 inc. AI), con scritto 13 gennaio 2021 l’assicurato ha confermato la volontà di ricorrere (pag. 123 inc. AI). Di conseguenza l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA lo scritto 9 dicembre 2020 per competenza decisionale (I).
1.3. Con la risposta di causa, allegando la presa di posizione della Cassa cantonale di compensazione (in seguito: Cassa) e l’intero incarto, l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso. Rileva che non avendo i figli (maggiorenni) dell’assicurato rivendicato il versamento diretto delle rispettive rendite per figli, la compensazione eseguita con le indennità giornaliere è di conseguenza corretta.
1.4. Con scritto 22 marzo 2021 l’assicurato ribadisce la sua posizione ricorsuale, rilevando come dal mese di dicembre 2020 l’assicuratore malattia compensi le indennità giornaliere unicamente con la sua rendita AI. Chiede inoltre che non vengano compensate integralmente le rendite arretrate ma solo al 70% pari al grado d’invalidità riconosciuto (IX).
Il 23 marzo 2021 il ricorrente ha inoltrato della documentazione (XI).
1.5. Con osservazioni 1° aprile 2021 l’Ufficio AI ha confermato la compensazione effettuata, evidenziando che la stessa va fatta sull’intero importo della rendita e non in base al grado d’invalidità del 70%, percentuale che conferisce il diritto ad una rendita intera (XIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’Ufficio AI ha correttamente compensato le due rendite per figli arretrate (dal 1° luglio al 30 novembre 2020) spettanti all’assicurato con le indennità perdita di guadagno per malattia erogate da __________ per lo stesso periodo. Incontestata è la compensazione con la rendita principale dell’assicurato.
2.3. Secondo l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti: a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi; b. a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.
L'art. 85bis OAI, che regola il versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi, precisa in proposito che:
" 1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.
2 Sono considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;
b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.
3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."
Va qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti; sentenza 8C_215/2019 del 24 ottobre 2019, consid. 3.2).
La citata disposizione di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Secondo la nota marginale 10065 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, edite dall'UFAS, sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:
- le prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita che l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse (marginale 10066 DR);
- le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione) (marginale 10067 DR).
La nota marginale 10068 DR prevede che sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un’assicurazione collettiva dell’indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.
Per la nota marginale 10068.1 DR nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.
Secondo la marginale 10068.2 DR se ad esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta per contratto a pagare dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la differenza tra la rendita e l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto sociale nello stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bollettino AVS n. 241 [d/f]).
Ai sensi della marginale 10069 DR l’accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI.
Per il marg. 10070 DR il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).
Secondo il marg. 10071 DR si può tener conto delle richieste di versamento retroattivo presentate da terzi che hanno concesso anticipi solo a condizione che gli organi esecutivi di altre assicurazioni sociali non facciano valere pretese nei confronti di questo pagamento.
Ai sensi del marg. 10072 DR non appena la cassa di compensazione è a conoscenza dell’importo e della durata del diritto retroattivo alla rendita, ma ancora prima di emanare la relativa decisione, invita il terzo che ha concesso anticipi a comunicarle entro 20 giorni l’importo degli anticipi, giustificando il suo diritto di richiedere il rimborso o allegando l’autorizzazione scritta dell’assicurato. A tal fine, la cassa di compensazione può utilizzare il modulo 318.183.
Il marg. 10073 DR prevede che le richieste di versamento retroattivo inoltrate da terzi che hanno concesso anticipi possono essere ammesse solo nella misura in cui le condizioni formali poste per questo pagamento sono adempite senza eccezione. Bisogna verificare in particolare se si tratta effettivamente di anticipi e se questi sono stati concessi per lo stesso periodo in cui la rendita può essere pagata retroattivamente. La rendita relativa al mese in cui è emanata la decisione non può essere compensata.
Per il marg. 10074 DR per principio, è possibile compensare con l’anticipo anche il pagamento retroattivo di rendite completive dell’AVS o rendite per figli in caso di versamento ad un terzo che ha concesso anticipi. Se invece sono adempite le condizioni per il versamento separato delle rendite per figli o delle rendite completive dell’AVS (v. rispettivamente N. 10006 segg. e 10016 segg.), queste ultime non verranno compensate.
Infine, la nota marginale 10075 prevede che se più terzi che hanno effettuato anticipi inoltrano una richiesta di versamento retroattivo e ognuno di esse adempie le condizioni formali poste per questo pagamento, il versamento retroattivo sarà ripartito tra loro proporzionalmente agli importi concessi quali anticipi. Restano riservati i N. 10068.1 e 10068.2.
2.4. Nel caso in esame l’Ufficio AI ha posto in compensazione il versamento retroattivo della rendita AI e delle due rendite per figli dovute dal 1° luglio al 30 novembre 2020 per complessivi fr. 15'630 con le indennità giornaliere per malattia versate da __________ per lo stesso periodo.
Nel formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI” l’Ufficio AI ha elencato in dettaglio le prestazioni di cui l’assicurato ha diritto dal 1° luglio 2020 al 30 novembre 2020 per complessivi fr. 15'630 e risulta che Axa ha chiesto la compensazione di fr. 15’630 per indennità giornaliere erogate nel medesimo periodo. Allegato al formulario vi è la dichiarazione di consenso firmata il 13 gennaio 2020 dall’assicurato in cui, fra l’altro, acconsente “alla compensazione delle rendite o indennità giornaliere AI versate a posteriori con le indennità giornaliere già corrisposte da __________. Accetto che il relativo rimborso venga effettuato dalla cassa di compensazione direttamente a favore di __________” (pagg. 4 – 7 del doc. 22 inc. Cassa).
Con scritto del 9 novembre 2020, il succitato assicuratore, con riferimento all’art. E9 cpv. 1 delle Condizioni Generali d’Assicurazione (CGA) riportato integralmente, ha informato l’assicurato che chiederà “all’istituto delle assicurazioni sociali, conformemente al contratto assicurativo, di dedurre dalla rendita alla quale lei ha diritto, l’importo di fr. 15'630.- e di girarlo a nostro favore” e che dal 1° dicembre 2020 “le dedurremo dall’indennità giornaliera CHF 1'736.- di rendita dell’Assicurazione Invalidità”. Dallo stesso risulta inoltre che dal 1° luglio 2020 al 30 novembre 2020 __________ ha versato all’assicurato indennità perdita di guadagno per fr. 21'127,75 (pagg. 2-3 in doc. 29 inc. Cassa).
L’art. E9 cpv. 1 delle CGA prevede che se, durante lo stesso periodo, l’assicurato ha diritto a prestazioni in denaro dell’assicurazione per l’invalidità (LAI), dell’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), dell’assicurazione militare (LAM), dell’assicurazione contro la disoccupazione, della previdenza professionale, di analoghe assicurazioni estere oppure da parte di un terzo civilmente responsabile, __________ integra dette prestazioni – entro i limiti del proprio obbligo di prestazione – fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennità assicurata. Nel caso di rendite di vecchiaia o per superstiti versate dall’AVS non viene effettuato alcun computo.
2.5. Occorre in primo luogo esaminare se le rendite per figli sono compensabili con le indennità giornaliere in caso di perdita di guadagno per malattia versate da __________ dal 1° luglio 2020 al 30 novembre 2020.
Ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
L’art. 35 cpv. 4 LAI prevede che la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all’articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie sposate o divorziate.
Per l’art. 82 cpv. 1 OAI gli articoli 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.
Secondo l’art. 71ter cpv. 1 OAVS se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell’autorità parentale sul figlio e viva con quest’ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.
Ai sensi dell’art. 71ter cpv. 2 OAVS il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l’obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.
Per l’art. 71ter cpv. 3 OAVS il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall’autorità tutoria.
In applicazione dell’art. 71ter cpv. 3 OAVS, con scritto raccomandato 5 ottobre 2020 la Cassa (competente, fra l’altro, per il versamento delle rendite come prescritto dall’art. 60 cpv. 1 lett. c LAI) ha informato i figli dell’assicurato, entrambi maggiorenni, della possibilità di ottenere direttamente il versamento delle rendite per figli, assegnando loro un termine per una risposta (doc. 15 e 16 inc. AI). La Cassa ha rettamente interpretato il mancato riscontro da parte dei figli dell’assicurato quale tacito assenso al versamento delle rendite completive direttamente al loro padre.
Non essendo date le condizioni per il versamento diretto ai figli delle rendite in questione, secondo il marg. 10074 DR (cfr. consid. 2.3) le stesse possono essere compensate con le indennità giornaliere. Per quanto concerne la liceità di compensazione dell’indennità giornaliere in caso di perdita di guadagno per malattie con le rendite per figli va fatto riferimento alla STCA 36.2011.80 del 18 maggio 2012 consid. 6.2.
L’assicurato rileva che nel citato scritto 9 novembre 2020 __________ lo ha informato che a partire dal 1° dicembre 2020 dall’indennità giornaliere verranno dedotti fr. 1'736 della rendita (principale) AI. Tale circostanza non è rilevante ai fini della presente procedura poiché non si tratta di una compensazione con rendite arretrate e non è oggetto della decisione impugnata. Determinate è che per i motivi indicati sopra l’assicuratore era legittimato a richiedere la compensazione anche delle rendite per figli arretrate. Quanto deciso da __________ a partire dal 1° dicembre 2020 è una questione che riguarda il rapporto contrattuale di quest’ultima con il ricorrente e che dovrà se del caso essere risolta in altra sede giudiziaria.
2.6. Premesso quanto sopra, trattandosi incontestatamente di prestazioni anticipate secondo la LCA, occorre esaminare se il versamento fatto dall’Ufficio AI ad __________ è stato eseguito in conformità dell’art. 85bis OAI (cfr. a tal riguardo STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 5.1 con riferimento giurisprudenziale).
Con riferimento all’art. E9 cpv. 1 CGA il diritto di rimborso a favore di __________ non può essere "dedotto senza equivoco" ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI, trattandosi, come riportato sopra, del diritto dell’assicurato di ricevere da __________, nei limiti del proprio obbligo di prestazione, la differenza tra le prestazioni delle assicurazioni sociali elencate (o di analoghe assicurazioni estere o di un terzo responsabile) e l'indennità assicurata. A tal riguardo va fatto riferimento alla STF 9C_938/2008 concernente un’analoga causa in cui l’allora __________, ora __________, quale assicuratore collettivo d’indennità giornaliera LCA, aveva chiesto ed ottenuto dall’Ufficio AI un rimborso diretto ex art. 85bis OAI per le indennità giornaliere anticipate. In quell’occasione l’Alta Corte aveva fra l’altro ritenuto che l’art. 4.1 CGA allora in vigore, corrispondente in sostanza all’attuale art. E9 cpv.1 CGA, non fosse sufficiente per fondare il diritto al succitato pagamento (cfr. consid. 6.2 della stessa STF).
Nella medesima vertenza, contrariamente a quanto aveva stabilito il TCA, il TF aveva tuttavia ritenuto quale valido assenso dato dall’assicurato al diretto versamento ad __________, la sottoscrizione da lui fatta del formulario “compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” in cui l’assicuratore collettivo indennità giornaliera aveva chiesto all’Ufficio AI il rimborso delle prestazioni anticipate (cfr. consid. 6.3 STF citata).
Nel caso in esame, nonostante che dall’art. E9 cpv. 1 CGA il diritto di rimborso a favore di __________ non può essere "dedotto senza equivoco”, va ricordato il 13 gennaio 2020 l’assicurato ha firmato la “dichiarazione di consenso” (cfr. consid. 2.4), dando di conseguenza il suo assenso alla compensazione delle rendite AI arretrate con le indennità giornaliere.
Va poi ricordato che per la chiesta compensazione la Cassa ha correttamente utilizzato il formulario ufficiale “Compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI” e che dal 1° luglio 2020 al 30 novembre 2020 __________ ha versato fr. 21'127,75 d’indennità giornaliere da compensare con le rendite arretrate AI di fr. 15'630 versate durante lo stesso periodo.
In queste circostanze, trattandosi di prestazioni anticipate secondo la LCA, accertata la corrispondenza temporale tra gli arretrati di rendita AI ed il versamento delle indennità giornaliere, visto l’assenso dell’assicurato, la compensazione va confermata.
Infine, alla richiesta dell’assicurato di non compensare integralmente le rendite arretrate ma solo al 70% pari al grado d’invalidità riconosciuto non può essere accolta. Va al proposito rilevato che secondo l’art. 28 cpv. 2 LAI il grado d’invalidità del 70% conferisce all’assicurato il diritto ad una rendita intera. Per questo motivo nelle osservazioni del 1° aprile 2021 l’amministrazione ha evidenziato che la compensazione va fatto sull’importo della rendita intera, non su una frazione della stessa (XIII).
Visto quanto sopra, la decisione impugnata è da confermare, mentre il ricorso va respinto.
2.7. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI - in vigore sino al 31 dicembre 2020 ed applicabile al caso in esame (cfr. art. 83 Disp. trans. LPGA) -, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico dell'insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti