Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2021.24

 

TB

Lugano

31 maggio 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2021 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25 gennaio 2021 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   L'11 aprile 2018 RI 1, 1968, si è infortunato al pollice destro, ciò che l'ha reso inizialmente inabile al 100% nell'attività di tecnico di impianti industriali presso la sua società __________, poi al 50%, perciò il 18 settembre 2018 (doc. 1) ha chiesto di beneficiare delle prestazioni dall'assicurazione invalidità.

 

                               1.2.   L'Ufficio assicurazione invalidità ha raccolto la documentazione medica dall'assicuratore infortuni, che si è assunto il caso (doc. 155) e dalla dottoressa __________, medico curante (doc. 30).

Su tali basi, con rapporto finale del 24 aprile 2019 (doc. 31) il Servizio Medico Regionale ha ritenuto da ultimo l'assicurato inabile al lavoro al 50% dal 1° agosto 2018 come tecnico di impianti industriali e in attività adeguate, mentre dal 1° febbraio 2019 era abile al 100% in attività adeguate, ma con limitazione di carico di 5 kg, di non eseguire lavori di forza con la mano destra.

 

                               1.3.   Esperita un'inchiesta economica il 16 luglio 2019 (doc. 42), raccolti i referti del dr. med. __________ (docc. 44 e 140), sui quali si è pronunciato il dr. med. __________ dell'SMR il 18 luglio 2019 (doc. 45) e il 20 novembre 2020 (doc.142), come pure sul rapporto della dr.ssa med. __________ (doc. 140) e sentito il consulente in integrazione professionale il 21 ottobre 2020 (doc. 139), con progetto di decisione del 23 novembre 2020 (doc. 144) l'Ufficio AI ha negato le prestazioni all'assicurato, ritenendo un grado di invalidità del 30% data una piena capacità lavorativa in attività adeguate dal 1° febbraio 2019.

 

                               1.4.   A seguito delle osservazioni del 7 dicembre 2020 (doc. 147), in cui l'assicurato ha chiesto una perizia SMR per accertare il suo attuale stato di salute considerata la rizartrosi e una perizia economica per determinare il suo reddito da valido utilizzando il metodo straordinario siccome va considerato come indipendente quale socio unico e gerente della __________, mentre per il reddito da invalido va tenuto conto di una riduzione del 25%, l'ispettrice ha preso posizione il 21 gennaio 2021 (doc. 148) sulla questione economica e il dr. med. __________ il 25 gennaio seguente su quella medica.

Il 25 gennaio 2021 (doc. B) l'Ufficio AI ha emesso la decisione con cui si è espresso sulle contestazioni dell'assicurato, respingendole, e ha quindi confermato il rifiuto dell'attribuzione di una rendita di invalidità stante un grado AI del 30%.

 

                               1.5.   Con ricorso del 16 febbraio 2021 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale, in via principale, di accordargli un grado AI del 40% e quindi un quarto di rendita e, in via subordinata, di ritornare gli atti all'amministrazione per approfondire l'aspetto medico con una perizia SMR e per effettuare una perizia economica.

Il ricorrente ha sottolineato la necessità di esperire una perizia SMR per accertare in modo definitivo la sua incapacità lavorativa nell'attività abituale e l'eventuale capacità lavorativa residua in attività adeguate, dato che la rizartrosi è una malattia degenerativa. Pertanto, la situazione clinica non è più la stessa rispetto a quando si è verificato l'infortunio e quindi il grado di incapacità lavorativa deve essere rivalutato prima di emettere una decisione definitiva sul suo diritto a una rendita.

In merito all'aspetto economico, l'insorgente ha censurato l'applicazione del metodo ordinario per determinare il reddito da valido, visto che l'Ufficio AI ha preso in considerazione il reddito da attività dipendente per l'anno 2016 e gli utili della società, ma non ha applicato il metodo straordinario a motivo che la sua ditta è una Sagl e non una ditta individuale. A suo dire, essendo socio unico della __________ e sebbene percepisca un reddito da lavoro dipendente, egli va considerato come un lavoratore indipendente. Non è corretto che sia stato ritenuto il reddito del 2016 quale unico anno in cui non ha presentato un'incapacità lavorativa, visto che anche nel 2017 non è stato inabile al lavoro. Inoltre, malgrado il danno alla salute, nel 2018 egli ha percepito un salario di Fr. 67'200.- oltre all'utile netto di Fr. 13'532.-, perciò il suo reddito va ritenuto di Fr. 80'732.- in luogo di Fr. 76'831.-, ciò a comprova del fatto che la redditività dell'impresa era in aumento prima dell'insorgenza dell'incapacità lavorativa. Va poi tenuto conto che l'attività era in espansione e quindi non ci si può basare unicamente sui dati del 2016, che sono inferiori a quelli del 2018; vista la crescita dell'utile dal 2014 al 2018 era verosimile che l'utile sarebbe aumentato ulteriormente se non fosse subentrato il danno alla salute, così come il suo reddito.

Qualora si considerasse solo il reddito del 2018 di Fr. 80'700.-, si giungerebbe a un grado di invalidità del 35%. Di conseguenza, occorre applicare il metodo di calcolo straordinario esperendo una perizia economica sulle reali condizioni del ricorrente alla scadenza dell'anno di attesa (aprile 2019).

Infine, il reddito da invalido va ridotto del 25% in luogo del 20%.

 

                               1.6.   Nella risposta dell'8 marzo 2021 (doc. IV) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.

Per la questione medica, l'amministrazione ha ribadito la validità del rapporto finale del 24 aprile 2019 del dr. med. __________, che ha analizzato l'intera documentazione medica a disposizione e che ha stabilito che l'assicurato è totalmente abile al lavoro in attività adeguate rispettose di determinati limiti funzionali. A tale conclusione sono pure giunti la dr.ssa __________ e il dr. __________, che ha peritato l'interessato per conto dell'assicuratore perdita di guadagno. Le dettagliate valutazioni dell'SMR non sono state smentite da altri certificati attestanti una situazione clinica diversa o un peggioramento duraturo delle sintomatologie. Non è quindi necessario effettuare ulteriori accertamenti specialistici.

Sull'aspetto economico, l'Ufficio AI ha riportato degli estratti della inchiesta economica per indipendenti del 17 luglio 2019 in risposta alle censure ricorsuali, rilevando come tali conclusioni sono state ribadite dalla medesima ispettrice, interpellata pendente causa (doc. IV/1). Ne discende che correttamente l'Ufficio AI ha applicato il metodo ordinario di calcolo fissando il reddito da valido in Fr. 76'831.- nel 2016 e in Fr. 78'216,70 nel 2019 e il reddito statistico da invalido nel 2019 in Fr. 54'689,10, già dedotto il 20% per motivi personali, che non può essere aumentato al 25% come richiesto dal ricorrente.

Il raffronto dei redditi conferma un'incapacità al guadagno del 30%, che non permette di erogare una rendita di invalidità.

 

                               1.7.   Il 22 marzo 2021 (doc. VI) l'insorgente ha osservato che il medico SMR non l'ha mai visitato, ma che si è basato sui documenti agli atti, certificati che però erano relativi soltanto all'infortunio del 2018 e non consideravano quindi anche la probabile progressione della rizartrosi. Pertanto, il rapporto SMR, datato, non va considerato completo ed esaustivo, essendo probabile che vi sia stato un peggioramento dopo il 24 aprile 2019 che potrebbe avere influito sulla sua capacità lavorativa anche in attività adeguate, visto che lo stesso dr. __________ ha prospettato la possibile necessità di un intervento chirurgico. È perciò indubbio che si debba esperire una perizia SMR.

Sulla determinazione del reddito da valido, il ricorrente ritiene che debba essere considerata la situazione concreta e che perciò si applichi il metodo straordinario. Non va infatti dimenticato che la sua società era di recente costituzione al momento del danno, era in crescita e l'infortunio ha bloccato il trend positivo. Il reddito di Fr. 76'831.- ritenuto dall'Ufficio AI non è indicativo della sua reale situazione economica.

Per il reddito da invalido, l'insorgente ha ribadito la necessità, visto anche il sopraggiungere della pandemia, di una riduzione del 25% per motivi personali.

 

                               1.8.   Il 6 aprile 2021 (doc. VIII) l'amministrazione, in assenza di ulteriori mezzi di prova, si è riconfermata nella decisione e nella risposta di causa.

Per l'aspetto medico, ha ribadito come sia emerso, anche da parte dei medici curanti, che l'assicurato è abile al lavoro al 100% in attività adatte, mentre per l'ambito economico si è rifatta alle valutazioni dell'ispettrice che ha nuovamente interpellato (doc. VIII/1). Ha infine precisato che anche se si ritenesse il 25% di riduzione sul reddito statistico da invalido, non si giungerebbe comunque all'attribuzione di una rendita di invalidità.

 

                               1.9.   Il 19 aprile 2021 (doc. X) il ricorrente ha confermato le pretese.

Inoltre, egli ha contestato le considerazioni economiche della ispettrice, precisando che le indennità LAINF che ha incassato nel 2018 danno un'indicazione del reddito che avrebbe percepito senza l'infortunio e quindi senza l'incapacità lavorativa. Visto che il reddito era maggiore nel 2018 rispetto al 2016, ciò è indicativo per ritenere che l'attività fosse in crescita quando è sopraggiunto il danno alla salute, mentre considerando unicamente l'anno 2016 tale dato non è indicativo dell'effettivo reddito da valido. A suo dire, senza il danno alla salute nel 2018, il reddito da valido del ricorrente nel 2019 sarebbe stato quasi certamente maggiore rispetto a quello determinato dall'Ufficio AI. L'assicurato ha perciò chiesto l'applicazione del metodo straordinario.

Infine, l'insorgente ha osservato che il 25% di riduzione del reddito da invalido potrebbe cambiare la sua situazione se la perizia SMR dovesse stabilire un'incapacità lavorativa maggiore o se con il metodo straordinario dovesse emergere un reddito da valido superiore.

 

                             1.10.   L'amministrazione ha riaffermato il 28 aprile 2021 (doc. XII) che l'assicurato dal febbraio 2019 è risultato abile al lavoro al 100% in attività adeguate, mentre per l'aspetto economico ha rinviato a quanto osservato dall'ispettrice (doc. XII/1), che si è riconfermata nelle sue precedenti prese di posizione, e ha ribadito la correttezza della riduzione globale del 20% sul reddito statistico.

 

                             1.11.   L'insorgente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. XIII).

 

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.

 

Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

 

La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

 

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).

 

In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.

 

Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

 

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

 

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

 

Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).

 

                               2.2.   Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

 

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

 

Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

 

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).

 

Il Tribunale federale ha poi precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020 consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

Ancora recentemente (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994, pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).

Occorre ancora evidenziare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

 

" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".

 

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

 

In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, a suo favore (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre, il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).

 

L'Alta Corte, nella sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, trattandosi delle divergenze di opinione tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal giudice, ha precisato quanto segue:

 

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

 

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

 

                               2.3.   Il 18 settembre 2018 l'assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni a causa delle conseguenze dell'infortunio avvenuto l'11 aprile 2018 durante l'attività lavorativa.

Egli ha subito la torsione innaturale del pollice della mano destra, che l'ha reso inizialmente totalmente inabile al lavoro di tecnico di impianti industriali, poi al 50% dal 4 giugno 2018, nuovamente al 100% dal 24 luglio 2018 e al 50% dal 6 agosto 2018.

L'Ufficio AI ha richiamato dall'assicuratore infortuni prima - che si è assunto il caso fino al 1° febbraio 2019 (doc. 216) - e dall'assicuratore per perdita di guadagno poi (doc. 218), i referti medici e radiologici raccolti. Inoltre, ha interpellato il medico curante dell'assicurato, la dr.ssa med. __________.

 

In particolare, il 22 gennaio 2019 l'assicurato è stato sottoposto a una visita medica da parte del dr. med. __________, FMH in ortopedia e traumatologia, che ha valutato l'assicurato per conto dell'assicuratore infortuni. Nel rapporto del 28 gennaio 2019 (doc. 215) lo specialista ha posto la diagnosi infortunistica di stato dopo distorsione del I dito della mano destra l'11 aprile 2018 con lesione muscolare dell'eminenza tenare con ematoma spazio interdigitale 1-2 metacarpo destro e quale diagnosi extra-infortunistica la rizartrosi alla mano destra secondo Eaton II/III.

Dal profilo soggettivo, l'assicurato aveva notato una riduzione della forza e sentiva dolore quando eseguiva lavori pesanti e quando lavorava con attrezzi quali trapano o macchine vibranti. Non aveva invece problemi con la mobilità e la sensibilità delle estremità. All'esame oggettivo, il chirurgo ha notato una distorsione del I dito guarita con tenar e buona funzionalità e priva di dolore. Estensione e abduzione/adduzione conservate, libere e nella norma. Invariata la rizartrosi preesistente secondo Eaton II/III alla mano destra. Non erano previste altre terapie o proposte diagnostiche.

Nela sua valutazione il medico fiduciario ha osservato che per la semplice distorsione con lesione parziale del tenar, che nel frattempo era guarita con buona funzionalità e senza instabilità del I dito, si poteva constatare uno status quo sine dopo l'infortunio. L'importante differenza della forza nel test di Jamar in posizione 2 non era spiegabile rispetto alla valutazione del dr. med. __________ del 13 novembre 2018, dove è stata mostrata una forza migliore e maggiore di 38 kg. Le conseguenze dell'infortunio erano guarite, perciò dal 1° febbraio 2019 l'assicurato è stato ritenuto pienamente abile nel suo precedente lavoro per le conseguenze dell'infortunio.

 

Sulla scorta di tale valutazione ha fatto seguito lo scritto del 29 gennaio 2019 (doc. 216), con cui l'assicuratore infortuni ha comunicato all'interessato che per i postumi dell'infortunio chiudeva il caso al 1° febbraio 2019.

In seguito, l'Ufficio ha raccolto il rapporto medico del 18 aprile 2019 (doc. 30) della dr.ssa med. __________, FMH medicina interna generale, che ha confermato i gradi di inabilità lavorativa indicati dall'assicurato nella sua domanda di prestazioni (da ultimo, inabile al 50% dal 7 agosto 2018) a motivo che portare pesi elevati, effettuare manovre con attrezzi pesanti taglienti e vibranti era potenzialmente a rischio di gravi ferite se improvvisamente avesse perso il controllo. V'era persistenza di dolore e di instabilità a livello dell'articolazione metacarpo-falangeale del I dito della mano destra, per i quali ha prescritto un'ortesi, esercizi di ergoterapia e FANS al bisogno. A suo dire, la prognosi sulla sua capacità lavorativa nel suo campo era sfavorevole, tanto che la continuazione dell'attività attuale avrebbe portato a un peggioramento della rizartrosi e c'era il rischio elevato di incidenti al lavoro con la mano dominante lesa.

Per la diagnosi e i referti oggettivi la dottoressa ha rinviato al rapporto dello specialista, dr. __________, del 13 novembre 2018.

Secondo la dr.ssa __________, l'assicurato poteva svolgere tutte le attività, tranne quelle che prevedono l'utilizzo di attrezzi da lavoro pesanti, a vibrazione e a spinta trasversale. Nell'attività abituale era abile al massimo per 1-3 ore al giorno, mentre in attività adeguate al 100%.

 

Il 13 novembre 2018 (doc. 199) il dr. med. __________, specialista FMH in chirurgia della mano, chirurgia ortopedica e traumatologia, ha rivisto l'assicurato, affetto da rizartrosi Eaton II/III alla mano destra. Egli ha riferito di avere eseguito una infiltrazione di acido ialuronico e due di PRP (30 agosto 2018, doc. 198), con tuttavia persistenza delle difficoltà nell'attività lavorativa manuale abituale e in particolare nella pinza pollice-indice contro resistenza. Secondo il chirurgo, l'interessato presentava un miglioramento rispetto ai reperti del giugno 2018 con un incremento dei valori di forza pari a quel momento a 38 kg, pur in presenza di un importante deficit di forza di pinza con 7 kg (rispetto ai 9 kg) al contro-laterale.

Alla luce dei reperti clinici e delle terapie eseguite fino a quel momento, lo specialista ha ribadito all'assicurato l'invito ad indirizzarsi a una riqualifica professionale in attività senza l'uso di strumenti vibranti e/o in attività senza sollevamento di carichi importanti. Nel frattempo gli ha consigliato di mantenere il tutore tipo push diurno e di assumere AINS al bisogno in caso di una notevole tumefazione. Era poi utile un controllo clinico e radio-grafico a 1 anno per seguire l'evoluzione della malattia artrosica.

 

Solo in caso di cambiamento dell'attività lavorativa, che era auspicabile, e/o di peggioramento clinico, sarebbe stato da prevedere l'intervento di trapeziectomia e artroplastica con tessuti molli alla mano destra.

 

Basandosi su questa documentazione medica, specialistica e della dottoressa curante, il 24 aprile 2019 (doc. 31) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale ha reso il rapporto finale con cui ha posto la diagnosi di stato dopo distorsione del I dito della mano destra con lesione muscolare dell'eminenza tenare con ematoma spazio interdigitale I-II metacarpo destro e, quale diagnosi extrainfortunistica, di rizartrosi alla mano destra secondo Eaton II/III.

Il medico SMR ha ripreso i gradi di incapacità lavorativa stabiliti dalla dr.ssa __________ come tecnico di impianti industriali, fra cui, da ultimo, del 50% dal 1° agosto 2018 fino al 31 gennaio 2019 a causa dell'infortunio e dal 1° febbraio 2019 come malattia. In attività adeguate, il dottor __________ ha ritenuto i medesimi gradi dall'11 aprile 2018 in poi, ma dal 1° febbraio 2019 ha stabilito che la capacità lavorativa era del 100%, con limitazione di 5 kg di peso, di non dovere utilizzare attrezzi pesanti e/o vibranti e di non effettuare lavori di forza con la mano destra.

 

Il mese seguente, il dr. med. __________ ha rivisto l'assicurato e il 15 maggio 2019 (doc. 44) ha segnalato che presentava un miglioramento rispetto ai reperti del novembre 2018 con un incremento dei valori di forza pari a quel momento a Jamar wrist 38 kg vs 38 kg. Tale miglioramento era in parte legato alla sospensione delle attività più pesanti (saldatura) nei processi lavorativi. Per il resto, il rapporto era identico al precedente del novembre 2018.

 

Il 24 maggio 2019 il dr. med. __________, FMH in medicina interna, ha visitato l'interessato per conto dell'assicuratore malattia per perdita di guadagno.

Nel rapporto del 28 maggio seguente (doc. 226), il medico fiduciario ha indicato che la limitazione nel maneggiare attrezzi pesanti o vibranti con la mano destra perdurava, specialmente se i movimenti erano ripetitivi e prolungati nella giornata. Inoltre, l'assicurato riusciva a gestire parzialmente la sua attività altalenando ingaggi necessitanti una manualità nell'arco dell'intera giornata per poi cessare l'attività nelle mansioni inergonomiche per 1-2 giorni. Non faceva più ergoterapia.

Nell'esame clinico eseguito egli ha in particolare rilevato che il gesto di pinzare contro resistenza era limitato rispetto alla controlaterale in paziente destrimane.

La diagnosi era di rizartrosi della mano destra dominante sintomatica dopo esacerbazione su trauma distorsivo dell'11 aprile 2018.

In conclusione, considerati anche gli atti messi a disposizione, il medico fiduciario ha convalidato realisticamente una limitazione lavorativa almeno parziale nella sua attività considerata inergonomica inadeguata nei carichi. Ciò non toglieva però che considerava esigibile nella forma massima un'attività adeguata ergonomicamente dal 1° giugno 2019.

Egli ha specificato che si doveva trattare di un'attività prevalentemente leggera senza dovere sollevare/portare/ spostare pesi superiori a 5 kg od oggetti di grosse dimensioni e maneggiare attrezzi vibranti/pesanti/pericolosi con la mano destra dominante. L'annuncio all'assicurazione invalidità per valutare provvedimenti professionali era giustificato.

 

Su questo referto ha preso posizione il 18 luglio 2019 (doc. 45) il dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale, affermando che, su tale base, non poteva che confermare la validità del rapporto SMR.

 

Il dr. med. __________ si è pronunciato nuovamente il 1° settembre 2020 (doc. 140), rilevando come fosse evidente la sublussazione della base del I osso metacarpale pur in assenza di deficit marcati alla opposizione attiva del pollice, con scrosci articolari. Egli ha riferito che l'assicurato aveva di recente subito una infiltrazione di acido ialuronico seguita da una prima infiltrazione di PRP ecoguidata all'articolazione TMC alla mano destra. Quel giorno gli ha somministrato la seconda infiltrazione di PRP.

Il chirurgo della mano ha precisato che solo in caso di fallimento di tali terapie sarebbero state da prevedere misure chirurgiche più invasive, ovvero l'intervento di trapeziectomia e artroplastica coi tessuti molli secondo Brunelli, che abitualmente richiede un lungo tempo di ergoterapia postoperatoria, perciò con il paziente stava percorrendo tutte le strade conservative possibili.

 

Questo certificato è stato allegato dalla dr.ssa med. __________ al suo rapporto medico che ha compilato 15 novembre 2020 (doc. 140) su invito dell'Ufficio AI, in cui ha ribadito che l'inabilità era del 50% dal 7 agosto 2018 come tecnico di impianti industriali, che la situazione era stabile, ma anche senza miglioramento malgrado la diminuzione dell'attività abituale al 50%. La curante ha rilevato dolenzia e limitazione della mobilità e motricità a livello dell'articolazione carpo-metacarpale pollice della mano destra e ha diagnosticato una rizartrosi Eaton II/III.

Quando l'assicurato eseguiva per più di 2 ore l'attività di saldare con la mano destra, il dolore si esacerbava, perdeva la forza e il controllo sul movimento, ciò che era rischioso per la sicurezza. L'attività abituale era dunque esigibile per 4 ore al giorno, mentre delle attività adeguate potevano essere esigibili per 8-10 ore.

 

Il dr. med. __________ si è pronunciato il 20 novembre 2020 (doc. 142) sugli ultimi due referti dei curanti tenuto pure conto del rapporto del consulente in integrazione professionale che ha ritenuto l'assicurato reintegrabile al 100% in attività adeguate (doc. 139), confermando la validità del suo rapporto finale del 24 aprile 2019 in assenza della modifica dello stato di salute dell'assicurato.

 

Al progetto di decisione del 23 novembre 2020 (doc. 144) di rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità l'assicurato ha inoltrato delle osservazioni, chiedendo di sottoporlo a una perizia SMR per stabilire la sua reale capacità lavorativa in attività adatta, non essendo possibile considerare che essa corrisponda ancora al 100% dopo oltre un anno e mezzo dall'ultimo rapporto medico agli atti (rapporto del dr. __________ del 15 maggio 2019), necessitando un esame approfondito sul suo stato di salute stante un'eventuale progressione della malattia.

 

Il 25 gennaio 2021 (doc. 152) il dottor __________ ha risposto che il rapporto SMR si basava su documentazione medica aggiornata, in particolare sui rapporti della curante e del dr. med. __________ di settembre 2020, che confermavano una situazione stazionaria. Pertanto, egli ha confermato la validità del rapporto finale basato sulla certificazione del curante e sull'accertamento pratico del Servizio Integrazione Professionale e ha concluso che, in assenza di questioni aperte, l'esecuzione di una perizia non risultava necessaria.

 

Con il ricorso inoltrato contro la decisione del 25 gennaio 2021 (doc. B) di rifiuto di attribuzione di una rendita di invalidità l'assicurato non ha prodotto nuovi certificati medici e il Servizio Medico Regionale non si è quindi più pronunciato.

 

                               2.4.   Questo Tribunale, chiamato a verificare se l'Ufficio assicurazione invalidità abbia accuratamente vagliato le condizioni di salute dell'assicurato prima dell'emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi di tutta la documentazione medica agli atti conferma l'operato dell'amministrazione.

 

In concreto, le conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale il 24 aprile 2019, ribadite espressamente nelle annotazioni del 18 luglio 2019, del 20 novembre 2020 e del 25 gennaio 2021 dopo avere esaminato le valutazioni della curante dr.ssa __________ e dello specialista dr. __________, come pure i pareri del chirurgo ortopedico dr. __________ interpellato dall'assicuratore infortuni e del dr. med. __________ su mandato dell'assicuratore malattia per perdita di guadagno, danno un quadro chiaro, completo e non contraddittorio delle condizioni di salute del ricorrente.

 

Tutti i medici intervenuti erano concordi nel ritenere l'assicurato abile totalmente in altre attività adeguate al suo stato di salute, mentre nella sua attività di tecnico di impianti industriali la sua capacità lavorativa era ridotta, in quanto sul lungo periodo la forza gli veniva a mancare nella mano destra e l'utilizzo di attrezzi pesanti e vibratili era non solo difficoltoso, ma diventava anche pericoloso. Anche il sollevamento di carichi pesanti era stato escluso a causa del danno al pollice destro.

 

Il dr. med. __________ già a fine novembre 2018 ha valutato che la situazione si era stabilizzata e che era sopraggiunta una rizartrosi che, però, era di origine morbosa e non più quindi infortunistica. Pertanto, egli ha ritenuto che le conseguenze infortunistiche erano terminate. D'altronde, egli ha affermato che anche il chirurgo della mano, dr. __________, aveva dichiarato la situazione come stabilizzata e guarita per quanto concerneva le conseguenze dell'infortunio.

 

Ciò stante, non è corretta la considerazione del ricorrente secondo cui il medico SMR si è basato unicamente sull'aspetto infortunistico e non ha ritenuto che, invece, alla base dei suoi continui dolori e problemi al pollice destro v'era una rizartrosi.

 

Prova ne è che il dr. med. __________ ha citato la diagnosi di rizartrosi nel suo rapporto finale del 24 aprile 2019 e che nella valutazione della capacità lavorativa egli si è basato anche sul rapporto della dottoressa __________, la quale aveva rinviato al parere del 13 novembre 2018 del dottor __________ proprio per la diagnosi, che l'aveva chiaramente stabilita in rizartrosi Eaton II/III. Su tali basi, ossia considerando che il ricorrente era affetto da rizartrosi, la dr.ssa __________ ha stabilito i gradi di incapacità lavorativa del suo paziente, tenendo dunque evidentemente in considerazione l'affezione in corso.

In ogni suo parere la dottoressa curante ha quindi valutato lo stato di salute dell'assicurato sulla base della rizartrosi.

Lo stesso vale per il dr. med. __________ che, sulla base della presenza di una rizartrosi Eaton II/III, ha giudicato auspicabile una riqualifica professionale in un'attività che non prevedesse l'utilizzo di strumenti vibratili e/o senza sollevamento di carichi importanti.

Ancora nel referto del 1° settembre 2020, l'ultimo agli atti, il chirurgo della mano ha dichiarato l'insorgente affetto da rizartrosi Eaton II/III alla mano destra, già documentata radiologicamente.

 

Pertanto, non è quindi possibile seguire l'assicurato laddove sostiene che la valutazione dell'SMR non consideri i fattori extrainfortunistici, visto che la rizartrosi è stata diagnosticata il 22 giugno 2018 (doc. 140) e tutti i medici che hanno in seguito preso posizione sullo stato di salute dell'assicurato si sono sempre, e unicamente, basati su tale affezione, sia che essa fosse peggiorata, come ha ipotizzato l'insorgente, sia che essa fosse rimasta tale.

 

Ciò significa che la valutazione dei medici curanti del ricorrente considerava evidentemente lo stato di salute oggettivato in quel momento e hanno concluso che l'attività precedente non poteva più essere esercitata a tempo pieno essendo troppo pesante per la mano destra e, addirittura, rischiosa per il tipo di lavoro stesso.

 

La tesi ricorsuale secondo cui la rizartrosi è degenerativa e quindi occorre valutare le conseguenze del danno alla salute al momento in cui è stata emanata la decisione formale, per il TCA rimane quindi una mera ipotesi di carattere soggettivo, che non va perciò indagata ulteriormente, peraltro siccome nemmeno comprovata da un qualsiasi referto medico.

 

Anzi, il dr. med. __________ si è espresso più volte sulla questione diagnosticando sempre e unicamente una rizartrosi Eaton II/III e informando la curante di avere sottoposto l'assicurato a delle infiltrazioni (di acido ialuronico e di PRP).

 

Quanto alla possibile operazione chirurgica a cui l'insorgente dovrebbe sottoporsi, va qui rilevato che ancora il 1° settembre 2020 il chirurgo della mano che lo segue da due anni ha indicato espressamente che "Solo in caso di fallimento di tali terapie saranno da prevedere misure chirurgiche più invasive, ovvero l'intervento di trapeziectomia e artroplastica coi tessuti molli sec. Brunelli.".

Ad oggi, però, al Tribunale non è giunta alcuna comunicazione sull'esecuzione di tale intervento, che rimane perciò una mera ipotesi.

Non è quindi possibile procedere a una nuova valutazione dello stato di salute del ricorrente fondandosi su delle semplici ipotesi di un possibile peggioramento delle condizioni dell'assicurato, siccome fino a questo momento non oggettivate clinicamente.

Infatti, come ha correttamente evidenziato il Servizio Medico Regionale, non sono stati presentati referti medici che indichino che la situazione sia peggiorata, perciò non v'è motivo di indagare più approfonditamente la situazione come preteso dall'assicurato.

 

                               2.5.   Al riguardo occorre evidenziare che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi - segnatamente di natura medica - a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell'assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici - magari addirittura in possesso dell'interessato medesimo -, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (fra le ultime STCA 32.2021.10 del 22 marzo 2021; STCA 32.2020.51 del 29 ottobre 2020; STCA 32.2020.31 del 15 ottobre 2020).

 

Tutto ben considerato, dunque, non vi sono elementi oggettivi tali per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che il Servizio Medico Regionale ha tratto il 24 aprile 2019 e nelle successive annotazioni sulle condizioni di salute dell'assicurato e che ha avallato in altre occasioni anche dopo avere esaminato i referti specialistici dei curanti. Essendo convincenti e non essendo state contestate sufficientemente dal ricorrente, che non ha suffragato la sua tesi con dei validi certificati medici che attestano una situazione clinica peggiore, le considerazioni del dr. med. __________ vanno fatte proprie dal Tribunale.

In presenza delle chiare spiegazioni fornite da quest'ultimo, il TCA si allinea con serenità alle conclusioni tratte dal medico del Servizio Medico Regionale, il quale ha dunque esaminato attentamente le condizioni di salute del ricorrente dal profilo somatico, tenendo conto dei riscontri oggettivi emersi dalla documentazione medica raccolta comprendente anche i più recenti pareri dei medici curanti agli atti.

 

Di conseguenza, una nuova valutazione dello stato di salute del ricorrente, così come da esso esplicitamente richiesta non ritenendo completi gli accertamenti esperiti dall'Ufficio AI, non è affatto necessaria. Infatti, si deve ritenere che la documentazione a disposizione del Tribunale è già completa, sufficientemente dettagliata e chiara per definire lo stato del ricorrente, senza che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti.

La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da esperti, per di più curanti dell'assicurato.

 

Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

 

Sulla scorta di queste considerazioni, e in assenza di indizi tali da sovvertire le chiare conclusioni tratte dal Servizio Medico Regionale nelle sue prese di posizione, non si vede per quale motivo le condizioni di salute del ricorrente dovrebbero essere indagate ulteriormente. Infatti, gli stessi medici curanti, anche specialisti in materia, hanno già fornito sufficienti elementi per trarre delle conclusioni e quindi tali da escludere uno stato di salute peggiore dell'interessato che si riflette sulla sua capacità lavorativa residua.

 

                               2.6.   Da ultimo va evidenziato che anche se il dr. med. __________ dell'SMR non ha visitato personalmente l'interessato, ma si sia basato sugli atti per valutare le sue condizioni di salute, non è qualificatamente censurabile.

 

Come ha rilevato il Tribunale federale nella STF 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012 al considerando 4.2.1, il legislatore assegna agli organi esecutivi della LAI il compito di stabilire i fatti giuridicamente determinanti secondo il principio inquisitorio in modo tale da consentire l'emissione di una decisione sulla prestazione richiesta. Per quanto concerne le conoscenze mediche necessarie alla valutazione dell'invalidità (art. 16 LPGA e art. 28 segg. LAI), gli uffici AI possono avvalersi dei pareri dei servizi medici regionali (art. 59 cpv. 2 e cpv. 2bis LAI), dei rapporti dei medici curanti oppure di esperti medici esterni quali i centri d'osservazione medica e professionale. I SMR sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni. Essi stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato, determinante per l'AI secondo l'art. 6 LPGA, di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi (art. 59 cpv. 2bis LAI; cfr. inoltre le disposizioni esecutive di cui agli art. 47-49 OAI). I rapporti interni del SMR ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAI non pongono autonomamente delle diagnosi, bensì apprezzano sotto l'aspetto medico i reperti esistenti. Il loro compito è di sintetizzare - a beneficio anche dell'amministrazione e dei tribunali che altrimenti non dispongono necessariamente di simili conoscenze specialistiche - la situazione medica.

Non è dunque indispensabile che la persona assicurata venga visitata. Il SMR esegue direttamente esami medici solo se lo ritiene necessario. Negli altri casi rende la propria valutazione sulla base della documentazione esistente. L'assenza di propri esami diretti non costituisce pertanto, per invalsa giurisprudenza, un motivo per mettere in dubbio la validità di un rapporto SMR se esso soddisfa altrimenti le esigenze di natura probatoria generalmente riconosciute (SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009] consid. 4.3.1 con riferimenti; cfr. pure sentenza 9C_294/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 4.2; STCA 32.2020.21 del 20 agosto 2020).

 

Da quanto precede discende che la lamentela dell'assicurato di non essere stato valutato di persona dal Servizio Medico Regionale va respinta e la validità dei suoi rapporti deve essere confermata. Il dr. med. __________ ha infatti esaminato nel dettaglio e compiutamente le condizioni di salute del ricorrente sulla base di tutti gli atti medici e non ha ritenuto determinante esaminarlo di persona, essendo la situazione già sufficientemente chiara.

 

                               2.7.   Per quanto riguarda le conseguenze economiche del danno alla salute, e quindi la determinazione del grado di invalidità, l'Ufficio AI ha dato mandato al Servizio d'inchiesta di effettuare un'inchiesta per l'attività professionale indipendente, che è stata eseguita il 16 luglio 2019 e il giorno seguente (doc. 42) l'ispettrice ha allestito il relativo rapporto.

Quest'ultima ha effettuato un confronto tra campi di attività per la professione di vendita e installazione di forni per la panificazione con il metodo misto di calcolo (cfr. allegato 1 al rapporto d'inchiesta), ritenendo che in concreto la parte dell'attività amministrativa avesse una ponderazione senza danno alla salute del 5%, l'installazione dei forni in tutti i Paesi esteri esclusa __________ del 27% e l'assistenza e manutenzione di forni in __________ del 68%.

Per ognuno di questi campi l'ispettrice ha indicato il grado di incapacità dell'assicurato, stabilendo lo 0%. Moltiplicando dunque il grado di ponderazione senza danno di ogni singolo campo con il rispettivo grado di incapacità, essa ha ottenuto un'incapacità al lavoro ponderata dello 0% per ogni campo, per un totale dello 0%.

 

L'ispettrice ha poi esposto l'evoluzione dei redditi dell'impresa (cfr. allegato 2) dal 2014 al 2018 sia sulla base del conto individuale AVS sia del salario lordo che egli ha dichiarato avere percepito, importi che combaciavano.

A tale proposito, l'esperta ha segnalato che l'assicurato ha ammesso che per ogni anno ha beneficiato di indennità giornaliere dovute a vari infortuni (nel 2014 ha fratturato la spalla ed è rimasto fermo quattro mesi a cavallo tra il 2014 e il 2015, nel 2017 è caduto da una scala ed è rimasto fermo per due mesi), perciò l'unico anno in cui l'interessato non ha subìto un danno alla salute era il 2016.

Per valutare il reddito senza invalidità, l'ispettrice ha fatto riferimento al dato del 2016, essendo pure l'anno più vicino all'insorgenza del danno stesso. A tale proposito, essa ha osservato che, essendo una società costituita recentemente, era importante considerare il dato più elevato.

Pertanto, il reddito da valido, comprensivo del salario lordo e degli utili aziendali tassati nel 2016, risultava ammontare a Fr. 76'831.-. Aggiornando questo dato al 2017 si ha Fr. 77'138.-.

 

Per quanto concerne il reddito con invalidità, l'ispettrice ha precisato che non disponendo del dato del 2019, non era possibile procedere con una valutazione della perdita nella attività abituale.

Tuttavia, considerato come dal lato medico è stata ritenuta una piena capacità lavorativa in attività adatte e considerata l'età dell'assicurato, essa ha proposto di fare prendere posizione al consulente in integrazione professionale sulla perdita nell'attività abituale, fermo restando la possibilità di provvedimenti professionali.

In effetti, durante il 2020 l'assicurato ha potuto partecipare al progetto "second chance" che l'avrebbe introdotto nel settore della ricezione d'albergo, ma a causa di problemi sul posto di lavoro egli ha deciso di rinunciare a terminare la formazione poco prima del completamento e di non sostenere gli esami.

L'assicurato è stato quindi ritenuto dal Servizio integrazione professionale, il 21 ottobre 2020 (doc. 139), come preparato e formato quale impiegato di ricezione (livello base). Ad ogni modo, l'assicurato avrebbe potuto svolgere tutte le attività ritenute leggere, semplici e ripetitive nella misura massima possibile rispettando i limiti funzionali stabiliti dall'SMR. Pertanto, il SIP l'ha considerato reintegrabile al 100% in attività adeguata.

 

A ciò ha fatto seguito il 20 novembre 2020 (doc. 141) il calcolo della perdita di guadagno del ricorrente sulla base del metodo ordinario, laddove il reddito da valido di Fr. 76'831.- ritenuto dall'ispettrice è stato aggiornato al 2019 in Fr. 78'216,71 e il reddito da invalido è stato calcolato sulla base dei dati statistici del 2018, aggiornati al 2019, per un'attività semplice e ripetitiva (Fr. 68'361,39) ed è stato ridotto del 20% (Fr. 54'689,11) per tenere conto delle attività leggere (10%) e di altri fattori di riduzione (10%). Dal confronto fra questi dati è risultato un grado di invalidità del 30,08%, insufficiente per avere diritto alla rendita.

 

Il ricorrente non è concorde con il metodo ordinario di calcolo adottato dall'Ufficio AI e ha chiesto che sia applicato il metodo straordinario, dovendo prima esperire una perizia economica sulle sue reali condizioni trascorso l'anno di attesa (aprile 2019).

 

                               2.8.   Va osservato che, per quanto di sua competenza, l'ispettrice ha preso posizione più volte sulle osservazioni dell'assicurato in merito all'applicabilità del metodo ordinario di calcolo in luogo del metodo straordinario rispettivamente sulla modalità di determinazione del reddito da valido e da invalido. Ciò è avvenuto sia durante la fase istruttoria amministrativa, e meglio il 21 gennaio 2021 (doc. 148), sia quando la causa era già pendente davanti allo scrivente Tribunale, ossia il 22 febbraio 2021 (doc. IV/1), il 25 marzo 2021 (doc. VIII/1) e il 22 aprile 2021 (doc. XII/1).

In primo luogo, l'ispettrice ha spiegato i motivi per cui l'assicurato è stato ritenuto indipendente ai fini del calcolo del grado di invalidità (proprietario dell'intero capitale sociale, socio e gerente con firma individuale) e il ricorrente è concorde nel definirsi un indipendente per questo aspetto.

In effetti, il ricorrente assume de facto una posizione di totale controllo della __________, motivo per cui l'Ufficio AI l'ha rettamente considerato quale indipendente (STF 8C_450/2020 del 15 settembre 2020, consid. 3.1; STCA 32.2019.58 del 27 aprile 2020 consid. 2.7; STCA 32.2019.36 dell'11 febbraio 2020 consid. 2.7; N. 3028.1 e N. 3028.2 CIGI).

 

Unitamente poi al fatto che occorre tenere conto dell'evoluzione positiva della sua attività e quindi di un aumento del fatturato, l'interessato ha preteso l'applicazione del metodo straordinario, motivo per cui, peraltro, a suo dire non va ritenuto quale anno di confronto il 2016, ma il 2018, in cui la cifra d'affari è aumentata.

 

In secondo luogo, l'ispettrice incaricata dall'Ufficio AI, che ha effettuato l'inchiesta economica per l'attività professionale indipendente, ha spiegato le ragioni alla base dell'utilizzo del metodo ordinario di calcolo e come è giunta alla determinazione del reddito da valido. Essa ha quindi preso posizione su ogni censura sollevata dal ricorrente.

 

La soluzione adottata dall'amministrazione è corretta e va condivisa, così pure le motivazioni addotte a sostegno della stessa.

 

                               2.9.   In un caso in cui questa Corte ha considerato corretta l'applicazione del metodo straordinario da parte dell'Ufficio AI, non essendo possibile estrapolare dati sufficientemente precisi per procedere ad un raffronto dei redditi in virtù del metodo ordinario, nel suo giudizio del 25 gennaio 2013 (9C_903/2011) il Tribunale federale ha esposto al considerando 10.3.3 i principi legali e giurisprudenziali nel caso di assicurati attivi, per i quali il grado di invalidità deve essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi (art. 16 LPGA, art. 28a cpv. 1 LAI). L'Alta Corte ha precisato che a tal fine si stabilisce il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro, e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido.

Per procedere al raffronto bisogna di regola esprimere il più esattamente possibile in cifre questi redditi e confrontarli, la differenza tra i due importi permettendo di calcolare il tasso d'invalidità. Nella misura in cui i redditi non possono essere espressi con esattezza in cifre, si deve stimarli sulla base degli elementi noti nel caso di specie e procedere al confronto dei dati approssimativi ottenuti. Se non è possibile determinare o graduare con sicurezza i due redditi di cui si tratta, si deve procedere, ispirandosi dal metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti attività lucrativa (art. 28a cpv. 2 LAI, art. 27 OAI), al confronto delle attività e valutare il grado di invalidità ritenendo l'incidenza della diminuita capacità di rendimento sulla situazione economica concreta.

La differenza fondamentale tra il metodo straordinario di graduazione e il metodo specifico risiede nel fatto che l'invalidità non è graduata direttamente sulla base di un confronto di attività: si valuta dapprima l'impedimento cagionato dalle condizioni di salute e solo successivamente si accertano le ripercussioni di tale impedimento sulla capacità di guadagno. Una certa diminuzione della capacità funzionale di rendimento può certo, nel caso di una persona attiva, determinare uno scapito economico di stessa misura, ma non ha necessariamente una simile conseguenza. Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (metodo straordinario di graduazione; DTF 128 V 29 consid. 1 pag. 30; 104 V 135 consid. 2 pag. 136; sentenza I 83/97 del 16 ottobre 1997 in VSI 1998 pag. 121 consid. 1a pag. 122; sentenza I 432/97 del 30 marzo 1998 in VSI 1998 pag. 255 consid. 2b pag. 257).

Secondo giurisprudenza, il metodo straordinario si applica solo eccezionalmente (RCC 1969 pag. 699) e soprattutto nel caso di lavoratori indipendenti, ove un calcolo sufficientemente attendibile dei redditi da paragonare è escluso (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, consid. 2.3) o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004, consid. 4.3; STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001 consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundes-gerichts zum IVG, pag. 205).

 

Il metodo straordinario è quindi applicabile quando i dati economici non sono lineari e costanti, quindi non affidabili (STCA 32.2020.130 dell'8 febbraio 2021 consid. 2.14).

                             2.10.   Nell'evenienza concreta, per la determinazione dell'incapacità al guadagno l'amministrazione ha applicato il metodo ordinario, mettendo a confronto il reddito conseguito dall'assicurato prima e dopo l'insorgere del danno alla salute.

Come visto, quale reddito da valido l'amministrazione si è basata sul reddito conseguito nel 2016 come salariato della ditta __________ (Fr. 67'200.-) a cui ha aggiunto gli utili del relativo esercizio contabile (Fr. 9'631.-), giungendo all'importo di Fr. 76'831.- che ha poi aggiornato a Fr. 78'216,71 nel 2019, mentre come reddito da invalido ha considerato i dati statistici a livello svizzero del 2018 per attività semplici di tipo fisico o manuale, aggiornati al 2019 in Fr. 68'361,39.

 

                             2.11.   Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), come ricordato nella recente STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.

Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).

Nella citata STF 9C_151/2020 il Tribunale federale ha inoltre evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014, consid. 5.2).

 

Dall'esame del conto individuale dell'assicurato e del conto economico della __________, l'ispettrice ha estrapolato i dati che le hanno permesso di determinare l'evoluzione dei redditi dell'impresa.

Nel caso di specie, poiché l'anno prima dell'insorgenza del danno alla salute, ossia il 2017, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, era viziato da un evento infortunistico che ha portato a una sostituzione del salario con indennità giornaliere (cfr. conto economico del 2017 (doc. 34), in cui v'è stato un "recupero salari" di Fr. 5'644,35, motivo per cui l'ispettrice ha ritenuto un salario lordo di Fr. 61'556.- e non di Fr. 67'200.-), essa ha fatto capo ai dati salariali relativi all'anno precedente, ovvero al 2016, quale anno rappresentativo del reddito conseguito dal ricorrente senza invalidità.

 

                             2.12.   Nella recente STF 9C_622/2020 del 17 novembre 2020, nel caso di un macellaio-salumiere titolare della sua macelleria, nato nel 1962, che nel dicembre 2017 ha chiesto di beneficiare di prestazioni, il Servizio Medico Regionale ha ritenuto che l'assicurato non poteva più esercitare la sua attività da quando l'ha interrotta il 15 ottobre 2017, ma che disponeva di una capacità di lavoro residua completa in un'attività adatta. L'Ufficio AI gli ha attribuito un quarto di rendita AI dal 1° ottobre 2018.

Per determinare il reddito senza invalidità, il Tribunale cantonale ha considerato la media dei due ultimi redditi annui realizzati effettivamente dal ricorrente che, secondo l'autorità cantonale, era l'ipotesi più favorevole e ha quindi fissato il reddito annuo lordo senza invalidità in Fr. 110'600.-. Per il reddito da invalido, il Tribunale cantonale ha considerato che l'Ufficio AI si era a giusto titolo riferito al salario medio, livello 1 dell'Inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, con una riduzione del 10% per tenere conto delle limitazioni funzionali e quindi un reddito annuo da invalido di Fr. 61'161,10 (cfr. consid. 3.1).

Il ricorrente ha contestato la fissazione dei redditi con e senza invalidità, chiedendo di portare il suo reddito da valido a Fr. 121'246,87, ossia un aumento del 12,5% del reddito del 2017 di Fr. 107'775.-, stante la fine della fase di adattamento dopo la ristrutturazione della sua impresa nel 2016, l'acquisizione progressiva di una notorietà nell'ambito dei prodotti nostrani con diversi premi vinti in carriera, la diminuzione progressiva della sua capacità di lavoro, i diversi elementi contabili figuranti agli atti e il rapporto d'inchiesta per indipendenti (cfr. consid. 3.2).

Ritenendo che l'aumento del 12,5% poggiasse su una semplice affermazione del ricorrente e che egli non si era sufficientemente confrontato con il giudizio impugnato, il Tribunale federale ha ritenuto di non doversi scostare dal reddito annuo lordo senza invalidità di Fr. 110'600.- fissato dai primi giudici (cfr. consid.4.2).

Sulla contestazione della riduzione del 10% per motivi personali del reddito da invalido, che il ricorrente ha chiesto di portare al 22,5%, gli elementi invocati non erano tali da aumentare il grado di riduzione per motivi personali. L'Alta Corte ha evidenziato che per determinare il reddito da invalido, l'autorità giudiziaria cantonale si è fondata sui dati economici statistici, in particolare sul reddito al quale possono pretendere gli uomini che svolgono delle "attività semplici di tipo fisico o manuale". Questo valore statistico si applica a tutti gli assicurati che non possono più svolgere la propria precedente attività perché è diventata fisicamente troppo impegnativa per il loro stato di salute, ma che conservano comunque una capacità di lavoro importante in lavori leggeri (STF 9C_603/2015 del 25 aprile 2016, consid. 8.1; 9C_692/2015 del 23 febbraio 2016, consid.3.1). Contrariamente a quanto creduto dal ricorrente, questo salario statistico non si fonda inoltre sulla messa in atto di attività esclusivamente ripetitive (cfr. consid. 4.3).

 

                             2.13.   Il TCA si allinea alla soluzione adottata dall'amministrazione per determinare il reddito da valido del ricorrente.

In effetti, per certo non può essere tenuto conto dell'anno 2018 come preteso dall'assicurato, poiché è durante quell'anno che egli si è infortunato, che ha interrotto la sua attività lavorativa rispettivamente l'ha ripresa a tempo parziale e in sostituzione del mancato salario ha percepito delle indennità giornaliere. Tale anno, perciò, non può assurgere, per definizione, ad anno determinante da porre a confronto con il reddito da invalido, non essendo rappresentativo del reddito conseguito senza invalidità.

Non è nemmeno corretto sostenere che il salario percepito nel 2018 sia stato di Fr. 67'200.- come risulta dall'allegato 2 (doc. 42) dell'inchiesta economica dell'ispettrice.

Infatti, questo dato va di pari passo con la voce seguente del "recupero salari" di Fr. 25'023.-, proprio perché, come per il 2017, a causa dell'infortunio e della cessazione dell'attività lavorativa l'assicurato ha beneficiato di indennità giornaliere per perdita di guadagno. Il reddito reale ammontava perciò, come indicato, a Fr. 42'267.-.

È pertanto escluso che si tenga conto di un reddito da valido di Fr. 80'732.- come preteso dall'insorgente, importo pari al salario annuo di Fr. 67'200.- aumentato dell'utile netto di Fr. 13'532.-.

 

Anche la pretesa di considerare che la redditività dell'impresa fosse in aumento prima del verificarsi dell'incapacità lavorativa e che di questo fatto si debba tenere conto nella quantificazione del reddito senza invalidità deve essere evasa negativamente.

Vero è che la società è stata creata nel 2014 e che ogni anno ha avuto un incremento del fatturato. Tuttavia, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, dal conto economico 2018 (doc. 34) emerge chiaramente che il fatturato nell'anno 2018 (Fr. 118'514,70) è inferiore a quello registrato nell'anno precedente (Fr. 123'333,70). Tale circostanza si allinea al fatto che v'è stata una perdita dovuta al danno alla salute che non ha permesso all'assicurato di essere attivo al 100%, ma soltanto in ragione del 50% o, addirittura, per un periodo, di non potere proprio lavorare.

 

Pure nel 2017 il fatturato è stato inferiore all'anno precedente, sia a causa dell'insorgenza di un (altro) danno alla salute, sia per motivi legati al rischio imprenditoriale stesso.

D'altronde, lo stesso assicurato ha dichiarato all'ispettrice che "Gli capita talvolta di vendere un forno, ma questo non accade regolarmente; "ci sono anni in cui ne vende più d'uno, mentre in altri nessuno, pertanto questo genere di entrate si rivelano molto incerte" " (doc. 42 punto 3.3).

Dai dati indicati, il trend positivo rilevato dal ricorrente non può pertanto essere confermato, così come l'affermare di essere confrontati con un aumento positivo annuo della cifra d'affari, in particolare nell'anno 2018.

 

Va fatto presente che la giurisprudenza ritiene adeguato tenere conto della media dei redditi percepiti negli ultimi cinque anni (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invaliden-versicherung (IVG), 2a ed. 2010, pag. 306; STF 9C_886/2011 e 9C_899/2011 del 29.6.2012; 9C_361/2009 del 19 agosto 2009, consid. 4.2; RCC 1985 pag. 474; STCA 32.2012.67 del 17 ottobre 2012).

Inoltre, secondo la giurisprudenza federale, nella determinazione del reddito da valido la media degli utili conseguiti negli anni precedenti l'insorgenza del danno alla salute va maggiorata dei contributi sociali, e questo per tener conto che i dati statistici salariali raffrontati come reddito da invalido tengono conto di tali oneri (STFA I 543/2003 del 27 agosto 2004, consid. 6.4).

 

Va qui rilevato che se, conformemente alla giurisprudenza, nel caso in esame si fossero ritenuti anche i redditi conseguiti negli anni precedenti dal ricorrente per rendere più rappresentativo il reddito da valido calcolato usualmente su una media di tre-cinque anni, tale media sarebbe diminuita e sarebbe andata a discapito dell'assicurato nell'ottica del calcolo della perdita di guadagno giusta l'art. 16 LPGA.

Per contro, l'aver calcolato il reddito da valido soltanto sull'anno che è stato l'anno in cui il salario lordo è stato maggiore rispetto agli anni precedenti, ha dato luogo a una soluzione certamente più favorevole all'assicurato e che il TCA fa propria.

 

Neppure la circostanza che la società era appena stata creata può portare la scrivente Corte a dichiarare errato il metodo ordinario di calcolo utilizzato dall'amministrazione. Infatti, il danno alla salute in questione è sopraggiunto nell'aprile 2018 e la società è stata creata esattamente quattro anni prima, nel 2014, quindi non la si può definire di recente costituzione nel senso stretto del termine valido in questo ambito.

 

Sulla scorta delle considerazioni esposte e disponendo quindi di dati economici certi e affidabili, non vi sono dunque i presupposti per fare capo al metodo straordinario di calcolo come preteso dal ricorrente. Di conseguenza, non v'è alcuna necessità di fare esperire una perizia economica.

Il TCA concorda perciò con il modo di agire dell'Ufficio AI, dato che l'ispettrice disponeva della documentazione economica necessaria. Anche per i lavoratori indipendenti, infatti, il grado di invalidità va di principio stabilito secondo il metodo del raffronto dei redditi, a meno che questi non possano essere accertati in maniera attendibile oppure lo siano solo con un dispendio eccessivo (STF 8C_308/2008 del 24 settembre 2008 consid. 2.2; STF 9C_886/2011, 9C_899/2011 del 29 giugno 2012; STCA 32.2019.6 dell'11 febbraio 2020; STCA 32.2018.148 del 1° luglio 2019, consid. 2.5 e STCA 32.2018.160 del 26 agosto 2019, consid. 2.9). Tali condizioni non sussistono nel caso di specie.

In tale evenienza, per determinare il grado di invalidità si deve applicare il metodo ordinario di raffronto dei redditi, essendo esigibile che in un mercato del lavoro equilibrato il ricorrente, che dal profilo del diritto delle assicurazioni sociali è un indipendente malgrado formalmente sia un dipendente della Sagl (STF 8C_450/2020 del 15 settembre 2020, consid. 3.1), sfrutti la sua capacità lavorativa residua in attività adatte come dipendente.

 

Occorre dunque partire da un reddito da valido di Fr. 76'831.- nel 2016 che, aggiornato al 2019, dà un importo di Fr. 78'216,70.

Il Tribunale precisa comunque che il reddito da valido è stato correttamente determinato sulla base del salario che lo stesso assicurato aveva dichiarato all'assicurazione infortuni la quale, su tale base, gli ha versato le indennità giornaliere. A questo ammontare è stato poi a giusta ragione aggiunto l'utile societario.

 

                             2.14.   Conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230 consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbst-verantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572).

In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

 

Dovendo dare quindi seguito all'obbligo che gli incombe di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, nel caso concreto risulta che il minor discapito economico, ossia la perdita di guadagno, lo si ha in attività adeguate. Infatti, l'assicurato può intraprendere a tempo pieno una nuova attività salariata che sia semplice e ripetitiva così come riconosciuto medicalmente, mentre se continuasse a lavorare come tecnico di impianti industriali in ragione del 50% al massimo, il suo reddito risulterebbe inferiore a quello statistico conseguibile in una nuova attività adatta che sia conforme ai limiti funzionali e di carico stabiliti dal Servizio Medico Regionale.

Di conseguenza, il reddito da invalido in attività adeguate va determinato sulla base dei dati statistici come operato dall'Ufficio AI.

L'amministrazione ha calcolato per il 2019 un reddito ipotetico da invalido di partenza di Fr. 68'361,39. Tenuto conto di una riduzione del 20% per motivi personali, il calcolo effettuato dal consulente in integrazione professionale ha stabilito una perdita di guadagno del 30% (doc. 141), grado che porta a un rifiuto del diritto alla rendita.

 

                             2.15.   L'insorgente ha chiesto al Tribunale di considerare una riduzione del 25% sul reddito statistico, dovendo tenere conto della carenza di competenze linguistiche che incide negativamente sulla sua possibilità di impiego anche in attività semplici e ripetitive, dell'attuale situazione economico-sociale legata alla pandemia da COVID-19 e della sua età, che lo renderebbe poco attrattivo sul mercato del lavoro.

 

Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

 

L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

 

Nel caso in esame, non occorre verificare più approfonditamente la censura sollevata dal ricorrente, poiché quand'anche, per pura ipotesi di lavoro, si applicasse una riduzione del 25% al reddito statistico ipotetico da invalido stabilito dall'amministrazione, e non contestato dal ricorrente, come rettamente indicato dall'Ufficio AI (doc. VIII), non si giungerebbe comunque a un grado di invalidità pensionabile ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 LAI.

 

                             2.16.   Alla luce delle considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto.

 

Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (in virtù della disposizione transitoria dell'art. 83 LPGA a contrario in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA, anch'essi nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.- vanno poste a carico del ricorrente.

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti