Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2021.41

 

FS

Lugano

25 ottobre 2021             

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Francesco Storni, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 marzo 2021 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:  RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 febbraio 2021 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   L’Ufficio AI a seguito delle sequele degli infortuni subiti nel marzo 1995 e aprile 1998 , con decisioni del 24 novembre 1998 cresciute incontestate in giudicato, ha riconosciuto a RI 1 (all’epoca __________) il diritto ad una mezza rendita dal 1. marzo al 31 ottobre 1996 (doc. AI 29/63-64), ad una rendita intera dal 1. novembre 1996 al 31 dicembre 1997 (doc. AI 28/61-62 e 27/59-60) e ad una mezza rendita dal 1. gennaio al 31 ottobre 1998 (doc. AI 26/57-58).

 

                               1.2.   Nell’ambito della nuova domanda di prestazioni dell’agosto 2000 (doc. AI 37/83-89) dopo aver annullato la decisione del 13 settembre 2000 di non entrata nel merito (doc. AI 40/92-93 e 51/118-119), visto il decreto di stralcio del 12 giugno 2001 (doc. AI 54/129) e sulla base della perizia pluridisciplinare del __________ del 21 novembre 2001 (doc. AI 59/134-164) , con decisione del 13 febbraio 2002 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 69/182-183 e le motivazioni sub doc. AI 63/169-170), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una mezza rendita dal 1. agosto 2000.

 

                               1.3.   In esito alla revisione d’ufficio intrapresa nel dicembre 2004 (doc. AI 79/200-202 e 80/203-205) vista la perizia pluridisciplinare del __________ del 31 gennaio 2007 (doc. AI 115/276-314) l’Ufficio AI, con “Comunicazione” del 19 aprile 2007 (doc. AI 118/318-319), ha confermato il diritto alla mezza rendita.

 

                               1.4.   Con decisione del 10 novembre 2009 cresciuta incontestata in giudicato (doc. AI 138/354-356) e viste le annotazioni 26 gennaio, 4 e 25 settembre 2009 dei medici SMR dr. __________ e dr. __________ (doc. AI 124/330, 132/344-345 e 133/346) , l’Ufficio AI ha negato all’assicurata l’aumento del grado d’invalidità.

 

                               1.5.   In esito alla revisione d’ufficio intrapresa nel dicembre 2013 (doc. AI 143/361-362 e 144/363-366) visti il questionario per il datore di lavoro del 23 gennaio 2014 (doc. AI 147/375-379), il rapporto finale SMR del 27 luglio 2014 (doc. AI 162/429-432), l’“Annotazione per l’incarto” del 1. settembre 2014 (doc. AI 163/433) con il “Progetto di decisione” di soppressione della rendita con effetto retroattivo dal 1. gennaio 2012 dello stesso giorno (doc. AI 164/434-437), le osservazioni del 16 ottobre 2014 inoltrate tramite l’avv. __________ (doc. AI 171/446-448), gli scritti 9 giugno 2017 (quello indirizzato al patrocinatore sub. doc. AI 177/457) e 13 giugno 2017 (quello indirizzato all’assicurata sub doc. AI 178/458) con cui l’Ufficio AI ha comunicato di aver annullato il progetto di soppressione della rendita del 1. settembre 2014, la lettera 24 luglio 2017 dell’assicurata con allegati i certificati di salario (doc. AI 182/470-478) e il rapporto finale SMR del 12 ottobre 2017 (doc. AI 191/541-544) , con “Comunicazione” del 16 marzo 2018 (doc. AI 193/547-548), l’Ufficio AI ha confermato il diritto alla mezza rendita.

 

                               1.6.   Nel mese di agosto 2019 dopo essere stato interpellato il 23 ottobre 2018 dal Procuratore pubblico in merito al procedimento penale nei confronti di RI 1 di cui all’INC.__________ (doc. AI 233/686-687) l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova revisione (doc. AI 195/549 e 197/551-554).

                                         Con decisioni del 18 febbraio 2021, oggetto della presente vertenza e preavvisate il 23 ottobre 2020 (doc. AI 208/588-597) dopo averle posto, con scritto del 23 ottobre 2019 (doc. AI 199/556-557), delle domande a cui l’assicurata ha risposto con e-mail del 26 novembre 2019 tramite il suo __________ (doc. AI 202/569-570), visti il “Rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente” del 29 aprile 2020 (doc. AI 204/572-577) con il “Riassunto dossier” del 3 agosto 2020 (doc. AI 205/579-584) e ritenuta l’“Annotazione per/da SMR” del 23 settembre 2020 del dr. __________ (doc. AI 207/586-587) l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione di complessivi fr. 56'660.-- per prestazioni ricevute indebitamente nel periodo dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020 (doc. AI 228/629-630 e 229/631-632 e le motivazioni sub doc. AI 227/619-628).

                                         In sostanza l’amministrazione ritenuto, dall’analisi degli atti compresa la documentazione penale, che l’assicurata non ha segnalato, nonostante espressa richiesta, l’attività lucrativa (amministrativa e dirigenziale) svolta a tempo pieno, almeno dal 1. gennaio 2016, gestendo l’Associazione __________ come se fosse una ditta individuale; posto che dal lato medico teorico vi è da ritenere una completa abilità lavorativa in attività amministrative come quella da ultimo svolta e in applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi invece di quello del confronto percentuale (“Prozentvergleich”) finora applicato ha concluso che dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020 (mese precedente l’entrata in AVS) il grado d’invalidità era nullo e che pertanto il diritto alla rendita andava soppresso con effetto retroattivo e le prestazioni versate indebitamente durante quel periodo (pari a fr. 56'660.--) restituite.

 

                               1.7.   Contro le succitate decisioni del 18 febbraio 2021 l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta chiedendone l’annullamento.

                                         In sostanza l’insorgente contesta le conclusioni a cui è giunta l’amministrazione stante le quali ella avrebbe sottaciuto il fatto di lavorare a tempo pieno gestendo l’attività dell’Associazione __________ conseguendo un importante reddito da invalida.

                                         Il legale ha, in particolare, osservato che “(…) giova ricordare innanzitutto che come si evince anche dal rapporto d'inchiesta per l'attività professionale indipendente dell'AI la signora RI 1 percepiva dal suo precedente datore di lavoro (la __________ […]) un salario mensile di CHF 4'361 franchi per un'attività al 50%. Attività identica a quella che poi lei ha svolto per l'Associazione __________. […] Ora, per stessa ammissione dell'UAI, l'esito degli accertamenti è basato unicamente, sull’analisi della documentazione penale (e più precisamente sui due verbali fatti dalla ricorrente). A mente dello scrivente legale da questa analisi non emerge per nulla che la signora RI 1 avrebbe lavorato a tempo pieno per l'Associazione. […] L'errata conclusione dell'UAI si basa, ed è utile dirlo fin da subito, su un procedimento penale in corso, nel quale ci sono stati unicamente due verbali alla signora RI 1, entrambi in polizia e dunque la ricorrente non è neppure ancora stata sentita dal Procuratore Pubblico. L'inchiesta non è assolutamente conclusa, e si basa soprattutto sul fatto che vi sono stati problemi di gestione contabile. (…)” (I, punti 9, 10 e 11, pag. 3).

                                         Lo stesso legale, analizzati i due verbali d’interrogatorio della Polizia Cantonale del 28 marzo e del 7 maggio 2018 (cfr. doc. D = doc. AI 249/818-827 e 244/758-773), ha sostenuto che “(…) risulta, sulla base di queste dichiarazioni, semplicemente impossibile ritenere che la signora RI 1 abbia lavorato a tempo pieno. Per prima cosa lei non dice assolutamente di lavorare a tempo pieno, e neppure i riscontri oggettivi lo indicano. Le sue dichiarazioni a verbale ci descrivono una situazione che non può portare alle conclusioni cui giunge l'UAI. Nulla ci dice dunque che dobbiamo discostarci da quello che la ricorrente dichiara, ovvero che ha semplicemente svolto per l'Associazione “la stessa attività” che faceva da dipendente della __________. (…)” (I, punto 17, pag. 5) rilevando inoltre che “(…) oltre a determinare a torto che la ricorrente avrebbe lavorato a tempo pieno, l'UAI ritiene che essa avrebbe incamerato importanti benefici economici. Quali? Lo stesso ufficio premette che “siamo nella difficoltà di stabilire, per il momento, il guadagno reale conseguito”. E già questo è sintomatico del tutto: dal momento che non si riesce neppure a quantificare quanto la ricorrente avrebbe guadagnato. (…)” (I, punto, 23, pag. 6).

 

                               1.8.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI rilevato che “(…) l'insorgente ha, in sostanza, negato l'esistenza di un motivo di revoca (poiché l'UAl non avrebbe dimostrato che l'assicurata era in grado di lavorare a tempo pieno in un'attività, completamente adatta, come quella svolta per la __________) e affermato che le richieste di restituzione sono premature (posto che l'inchiesta penale non è ancora conclusa). Ora, chi scrive tiene a rilevare che quanto censurato in sede ricorsuale corrisponde al contenuto delle osservazioni al progetto del 5 febbraio 2021 (cfr. il doc. 225 incarto AI). Critiche oggetto di presa di posizione da parte dell’UAl nelle motivazioni allegate alle decisioni di restituzione. In detto annesso si legge infatti in modo esauriente che: "Il 04 febbraio 2021 ci sono giunte le sue osservazioni. Nelle stesse è stato censurato che lo scrivente Ufficio Al non avrebbe potuto fondarsi sugli esiti del procedimento penale (in quanto non concluso), che l’assicurata (coadiuvata dalla sorella) effettuava concretamente delle ore di lavoro irregolari (pur rimanendo sempre a disposizione) e che non sono stati cifrati con esattezza i redditi conseguiti per I’Associazione __________. Ora, a mente di chi scrive, quanto suindicato non è idoneo ad inficiare il tenore del progetto di decisione in quanto: - l’Ufficio Al è tenuto, se l'inchiesta non è conclusa, a valutare pregiudizialmente anche la fattispecie penale (cfr. il consid. 7.2 del DTF 143 V 393 del 26 ottobre 2017); - le valutazioni alla base del progetto di decisione sono state emesse in conformità al principio di verosimiglianza preponderante in auge nella presente procedura e nel rispetto del termine assoluto quinquennale per domandare la restituzione (cfr. art. 25 cpv. 2 LPGA); - nel caso in disamina è stato ritenuto che l’assicurata, nel periodo oggetto di restituzione, avrebbe potuto conseguire un reddito statistico nel settore terziario impiegatizio. Scelta che non presta il fianco [ndr.: a] critiche anche alla luce del fatto che la stessa già in passato ha incamerato dei redditi escludenti il diritto a prestazioni (cfr., ad esempio, i guadagni conseguiti per la __________ negli anni 2012-2014); - il ruolo marginale della sorella dell’assicurata è già stato preso in conto nell’inchiesta del 29 aprile 2020 del Servizio ispettorato dell’Al. Servizio che aveva a disposizione anche i verbali di interrogatorio degli autisti della __________ (cfr. gli atti istruttori 71.1- 71.28 e 74.1 - 74.5 del Ministero pubblico). Documenti che testimoniano, pressoché all’unisono, l’ampio ruolo dell’assicurata (assunzioni, pagamenti, ecc.) in seno alla suindicata società."   (…)” (IV, pag. 3) ha chiesto di respingere il ricorso puntualizzando che “(…) nell'ipotesi in cui la mancata presa di posizione in merito a quanto sopra sia derivata da una svista dell'amministrazione (consistente nel non aver allegato alle decisioni le motivazioni), lo scrivente Ufficio è cortesemente a chiedere a questo lodevole Tribunale - in virtù del suo pieno potere cognitivo - di sanare la lesione del diritto di essere sentita dell'assicurata. (…)” (IV, pag. 4).

 

                               1.9.   Con scritto del 29 aprile 2021 l’avv. RA 1 ha rilevato che “(…) lo stesso Ufficio, come d'altronde sembra riconoscere, non ha inviato né allo scrivente legale né alla sua assistita copia della motivazione della decisione. Si è evidentemente trattato di una "svista dell'amministrazione" come riporta controparte, ma questa svista non può evidentemente essere sanata ora allegando la motivazione non ricevuta a sua tempo. (…)” (VI).

                                         Con lettera del 25 maggio 2021 il TCA ha assegnato all’avv. RA 1 “(…) un termine di 10 giorni per presentare ev. osservazioni alla luce delle motivazioni prodotte con la risposta di causa. (…)” (IX).

 

                                         Con scritto del 17 giugno 2021 (XII trasmesso all’Ufficio AI per osservazioni scritte; XIII) dopo la chiesta proroga del termine (X e XI) il legale dell’assicurata ha ribadito come “(…) il fatto di non aver inviato, da parte dell'Ufficio invalidità, copia della motivazione scritta costituisca una svista insanabile da parte dell'Ufficio AI, motivo per cui si torna a chiedere che ci sia una nuova intimazione della decisione e dei nuovi termini di ricorso. (…)” (XII, pag. 1) e, richiamata la giurisprudenza federale in merito, ha addotto che “(…) nel caso specifico appare impossibile arrivare, sulla base dell'attuale documentazione penale, a stabilire quanto l'Ufficio invalidità sostiene per motivare la sua decisione di revoca. Dedurre che la ricorrente abbia lavorato a tempo pieno per l'Associazione __________ sulla base delle prove citate dall'Ufficio è impossibile. Il ricorrente ha ben chiaro che in materia di assicurazioni sociali si applica il principio della verosimiglianza preponderante, ma questo principio è nel caso di specie disatteso perché la situazione probatoria non permette assolutamente di stabilire quanto ritenuto dall'Ufficio AI. Le prove agli atti non permettono minimamente di arrivare al "degré de la vraisenblance prépondérante" richiesta. Tanto più che anche la sentenza citata dall'Ufficio AI (la DTF 143 V 393) parla di una situazione di fatto con un'inchiesta perlomeno conclusa. Nel caso in questione siamo ancora molto lontani da questa fase. (…)” (XII, pag. 2).

 

                                         Con osservazioni del 25 giugno 2021, oltre a confermarsi nelle proprie allegazioni e a chiedere la reiezione del ricorso, l’Ufficio AI ha rilevato che “(…) l'inchiesta penale è quasi terminata (mancando il rapporto di polizia di giudiziaria e l'interrogatorio finale dell'assicurata). Prova di quanto qui indicato è l’importante mole di atti istruttori già svolti (cfr. l’elenco atti figuranti nella sezione LFA del dossier prodotto a questo lodevole Tribunale). Nella denegata ipotesi in cui questo lodevole Tribunale avesse invece la necessità di attendere la conclusione dell'inchiesta penale per pronunciarsi sulla presente disputa, lo scrivente Ufficio coglie l'occasione per comunicare di non avere obiezioni da presentare all'eventualità di una sospensione della causa ex artt. 31 Lptca e 76 cpv. 1 LPAmm. Al riguardo, non va infatti trascurato che pendente causa il credito vantato dall'Ufficio Al non può essere escusso (cfr. l'art. 49 cpv. 5 LPGA) e che il sostentamento dell'assicurata è garantito dalle prestazioni AVS. (…)” (XIV, trasmesso alla ricorrente per conoscenza; XV).

 

                             1.10.   Il Procuratore Pubblico, con scritto del 25 agosto 2021 e così interpellato (XVI), ha risposto al TCA che “(…) vi confermo, come già comunicato all’Ufficio dell’assicurazione invalidità con scritto del 15 febbraio 2021, di non avere ancora ricevuto il rapporto di Polizia. (…)” (XVII).

 

considerato                    in diritto

                                        

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI soppresso, con effetto retroattivo dal gennaio 2016 in avanti, il diritto alla mezza rendita essendo il grado d’invalidità nullo ha chiesto all’assicurata la restituzione delle prestazioni percepite indebitamente dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020 (cfr. consid. 1.6).

 

                                         La ricorrente, come accennato (cfr. consid. 1.9), sostiene anche che il fatto di non averle trasmesso copia della motivazione scritta costituisce “(…) una svista insanabile da parte dell'Ufficio AI (…)” e pretende, pertanto, che, “(…) ci sia una nuova intimazione della decisione e dei nuovi termini di ricorso. (…)” (XII, pag. 1).

 

                                         Diritto di essere sentito.

 

                               2.2.   Per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).

 

                                         Il diritto di essere sentito comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

 

                                         Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2). Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

 

                                         Come riproposto ancora nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l'(equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; 133 I 201 consid. 2.2; STF 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).

 

                               2.3.   Nell’evenienza concreta dagli atti risulta che l’Ufficio AI dopo l’emanazione del “Progetto di decisione” del 23 ottobre 2020 (doc. AI 208/588-597) e così richiesto (doc. AI 212/601, 215/604, 216/605, 220/609, 222/611 e 224/614) ha trasmesso all’avv. RA 1 la documentazione completa dell’incarto (doc. 213/602, 214/603) concedendogli due proroghe del termine, da ultimo fino al 5 febbraio 2021, per presentare osservazioni (doc. AI 217/606, 219/608 e 223/612-613).

 

                                         Questo Tribunale rileva che la “Motivazione” allegata alle due decisioni impugnate del 18 febbraio 2021 e prodotte con la risposta di causa (IV/1 e IV/2 = doc. AI 227/619-628) fatti salvi i punti concernenti la “Domanda di condono”, le “Osservazioni al progetto”, i “Mezzi di diritto” e le “Disposizioni legali competenti” (cfr. doc. AI 227/625-628) è identica a quanto già riprodotto nel succitato “Progetto di decisione” del 23 ottobre 2020 (doc. C = doc. AI 208/588-597).

                                         La ricorrente ha dunque potuto comprendere i motivi alla base della domanda di restituzione per complessivi fr. 56'660.-- (pari alle prestazioni indebitamente percepite durante il periodo dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020), tant’è che l’ha contestata tanto in sede amministrativa, con lo scritto del 5 febbraio 2021 (doc. AI 225/615-617), quanto in quella giudiziaria, con il presente ricorso e riproponendo le medesime censure (DTF 133 I 201 consid. 2.2), davanti a questo Tribunale che dispone di pieno potere cognitivo.

                                         In ogni caso, quanto alla “Motivazione” completa allegata alle succitate decisioni del 18 febbraio 2021 (prodotte con la risposta di causa sub IV/1 e IV/2), questo Tribunale ha assegnato un termine all’insorgente che, con scritto del 17 giugno 2021 tramite il suo legale, ha presentato le proprie osservazioni al riguardo (cfr. IX, XII e consid. 1.9).

                                         Pertanto, un'eventuale violazione del diritto di essere sentiti è comunque stata sanata in questa sede (STF 9C_738/2007 del 29 agosto 2008 consid. 2.1 non pubblicato nella DTF 134 V 405; DTF 133 I 201 consid. 2.2; 127 V 431).

                                         Il TCA può pertanto entrare senza indugio nel merito del ricorso.

 

                               2.4.   Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                         L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

 

                               2.5.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

                                         La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                         Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STF I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64).

                                         Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30/31, pagg. 430-433).

 

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STF 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

 

                                         Circa gli effetti, l’art. 88bis cpv. 2 OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi o del contributo per l’assistenza è messa in atto: il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione (lett. a); retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l’obbligo d’informare impostogli ragionevolmente dall’articolo 77, indipendentemente dal fatto che la prestazione abbia continuato a essere versata a causa dell’ottenimento indebito della medesima o della violazione dell’obbligo di informare (lett. b).

 

                                         L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 30/31, pag. 452; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

                                         Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

 

                               2.6.   A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).

                                         La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico).

 

                                         Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).

 

                                         Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 cons. 3.5).

                                         Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).

 

                                         Inoltre, con STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).

 

                                         Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).

 

                               2.7.   In concreto l'insorgente, nata nel 1956, nell’ambito della nuova domanda di prestazioni dell’agosto 2000 è stata posta al beneficio del diritto ad una mezza rendita dal 1. agosto 2000 (cfr. consid. 1.2). Il diritto alla mezza rendita è stato in seguito confermato con “Comunicazioni” del 19 aprile 2007 (cfr. consid. 1.3) e del 16 marzo 2018 (cfr. consid. 1.5).

 

                                         Nel mese di agosto 2019 dopo essere stato interpellato il 23 ottobre 2018 dal Procuratore pubblico in merito al procedimento penale nei confronti di RI 1 di cui all’INC.__________ (doc. AI 233/686-687) l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova revisione (cfr. consid. 1.6) nell’ambito della quale, con lettera del 2 gennaio 2020, il Procuratore pubblico gli ha concesso il libero accesso agli atti penali (cfr. doc. AI 237/707 e 239/710).

 

                                         La funzionaria incaricata, nel “Rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente” del 29 aprile 2020 (doc. AI 204/572-577), circa la “Valutazione dell’invalidità” si è così espressa:

 

" (…)

Andamento finanziario dell'Associazione:

Per quanto appaia chiaramente dai verbali una contabilizzazione che l'assicurata ha volutamente reso opaca e lacunosa, l'associazione ha chiuso con utili di fr. 1'106 nel 2016 e fr. 33'555.-. Per come è stata gestita - e questo appare chiaramente dai verbali di interrogatorio -I'Associazione non può che chiudere in positivo, dato che ai "volontari" verrebbero rimborsati solo i costi del chilometraggio mentre la fatturazione all'utente sarebbe di circa il doppio e comunque nettamente superiore.

Se guardiamo poi ai costi, vediamo che anch'essi sono contenuti visto che la sede è presso il domicilio dell'assicurata e che quest'ultima addebita all'associazione le spese dell'affitto, del cellulare, dei rifiuti, eccetera.

 

Attività dell'assicurata:

Nei verbali di interrogatorio l’assicurata ammette di essere disponibile per tutto il tempo in cui sono attivi i "volontari"; in considerazione dell'orario dichiarato da quest'ultimi, su sei giorni alla settimana, possiamo senza dubbio ritenere trattarsi di un tempo pieno.

L'attività di gestione è svolta dall'assicurata unilateralmente; la sorella - co-firmataria ma attiva in altra attività al 75% - ha certamente […] avuto un ruolo marginale, sia a livello lavorativo che decisionale - come appare peraltro dai verbali di interrogatorio.

La signora RI 1 ha descritto, inoltre, mansioni di carattere amministrativo, ovvero contatti telefonici e diretti con utenti e "volontari", organizzazione del lavoro di questi ultimi, contabilizzazione e fatturazione, attività che evidentemente richiedono ampia disponibilità di tempo sull'arco della giornata.

La sede dell'associazione, infine, è presso il suo domicilio; di qui la versatilità dell'attività stessa, che le consentiva di ottimizzare il tempo ma anche di assumere le posture più confacenti in un ambiente adatto. Possiamo certamente affermare che l'assicurata si sia "adattata" nell'ambito della professione svolta in seno all'Associazione, con orari e sede di lavoro che le hanno consentito di lavorare in misura piena.

 

Se da un lato dunque, è evidente che ha lavorato a tempo pieno, siamo nella difficoltà di stabilire, per il momento, il guadagno reale conseguito.

Gli utili dell'associazione negli esercizi 2016 e 2017 possono essere certamente considerati il frutto del suo impegno diretto, ma dovremmo altresì computare anche tutti i benefici in natura - nei verbali ne sono emersi alcuni, come l'affitto, spese mediche, spese per il cellulare, eccetera - nonché I’"indennizzo" (vedi R55 del verbale del 03.04.2018), che ha ritenuto le spettasse per il lavoro svolto. Ha dichiarato infatti di aver prelevato una sorta di stipendio di fr. 1'000.- mensili, cifra che però è stata valutata diversamente nel Rapporto di segnalazione della Polizia cantonale del 29 marzo 2018, dove a pag. 2 il profitto viene stimato in fr. 3'200.- mensili. In questo caso si tratterebbe di "incassi per prestazioni non elargite."

Si tratta di stime, appunto: l'assicurata stessa ha ammesso, sempre alla Risposta 55 del verbale sopra citato, che l'ammontare dell'indennizzo "dipendeva dalla liquidità dell'associazione".

 

In presenza di fatti così gravi e senza disporre, perlomeno al momento attuale, di una contabilità più puntuale, ritengo si debba attribuire un reddito statistico all'attività svolta dall'assicurata dal 2016 in poi.

Trattandosi di un'attività prettamente amministrativa, ma non contabile, e guardando alla Struttura svizzera dei salari tabella TA1 skill-level, vediamo come la posizione 77-82 "Attività amministrative e servizi di supporto", livello 2, rappresenti l'attività svolta dall'assicurata in seno all'Associazione. Se consideriamo il reddito di fr. 4'889.- lordi, ivi esposto, e lo rapportiamo alle re [ndr. recte: ore] di settore, otteniamo un reddito mensile di fr. 5'121.-, annuale di fr. 61'454.-.

Possiamo ritenere, parimenti, che tale sarebbe stato il guadagno che avrebbe percepito un collaboratore attivo a tempo pieno nell'attività di gestione e organizzazione dell'associazione, e in questo senso si tratta di un guadagno altamente verosimigliante.

 

In virtù pertanto, dell'attività svolta a tempo pieno e del "valore" salariale dato a questa attività dal 2016 in poi, ritengo che non vi siano più le condizioni per giustificare la prestazione sin qui riconosciuta. (…)” (doc. AI 147/506)

 

                                         Dal canto suo il dr. __________ dando seguito al “Mandato per SMR” del 4 agosto 2020 (doc. AI 206/585) , nell’“Annotazione per/da SMR” del 23 settembre 2020 (doc. AI 207/586-587), si è così espresso:

 

" (…)

Impiegata d'ufficio con attività quindi amministrativa di tipo leggero.

 

R 50% dal 2000 con ultima revisione d'ufficio dal 11.2013 che convalidava quanto già noto senza ulteriori peggioramenti valetudinari (vedi RAF 12.10.2017)

 

Attuale Revisione dal 9.2019

 

Documentazione da parte del MC dr. __________ internista oncologo che si limita a convalidare uno stato globalmente stabile senza particolarmente esporsi su limitazioni maggiori.

Obbiettività di controllo MRI lombare del 11.2.2019 che riconvalida quanto già noto a livello degenerativo con spondilartrosi e lievi discopatie senza nuove significative compressioni radicolari.

L'assenza di atteggiamenti sia conservativi mirati che attitudini chirurgiche invasive lo conferma.

 

Agli atti della cassa malati degli ultimi 4 anni anche obbiettività di assenza di trattamenti sia farmacologici maggiori che infiltrativi antalgici o trattamenti conservativi rachidei maggiori.

 

Posso così quindi esprimermi alle domande poste:

 

il mansionario descritto dell'assicurata (vedi mandato SMR del 4.8.2020) è senza dubbio compatibile con i danni alla salute in stato valetudinario da anni stabilizzato dopo l'invasività chirurgica del 2000 che aveva dato adito ad una R parziale. La paziente ha d'altronde dimostrato essersi adattata senza più necessità di trattamenti o farmacoterapia mirata e potendo anche a livello lavorativo reintegrarsi favorevolmente (come da inchiesta indipendenti a dossier).

 

Alla luce di quanto sopra da inizio 2016 (vedi incarto cassa malati) si giustifica una esigibilità massimale nell'attività amministrativa svolta. (…)” (doc. AI 207/586)

 

                                         Stanti le suesposte risultanze soppresso, con effetto retroattivo dal gennaio 2016 in avanti, il diritto alla mezza rendita essendo il grado d’invalidità nullo l’Ufficio AI, con le decisioni del 18 febbraio 2021 qui impugnate, ha chiesto la restituzione di complessivi fr. 56'660.-- per prestazioni ricevute indebitamente nel periodo dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020 (cfr. consid. 1.6).

 

                               2.8.   La ricorrente, come accennato (cfr. consid. 1.7), contesta le conclusioni a cui è giunto l’Ufficio AI secondo cui ella avrebbe sottaciuto il fatto di lavorare a tempo pieno gestendo l’attività dell’Associazione __________ e conseguendo un importante reddito da invalida.

 

                            2.8.1.   Dagli atti risulta che, nell’ambito della revisione intrapresa nel dicembre 2013 (cfr. consid. 1.5), con “Progetto di decisione” del 1. settembre 2014 (doc. AI 164/434-437) considerata la violazione dell’obbligo d’informare e posto che dal confronto del reddito da valido di fr. 53'805 (calcolato secondo i dati statistici) con quello da invalido di fr. 56'693 (reddito conseguito per l’attività al 50% svolta per l’Associazione __________; cfr. doc. AI 147/375-379) il grado d’invalidità risultava essere nullo , l’Ufficio AI ha preavvisato la soppressione del diritto alla mezza rendita con effetto retroattivo dal 1. gennaio 2012.

                                         In quell’ambito, la __________, così richiesta (doc. AI 176/456) oltre a comunicare che “(…) il nostro assicurato non percepisce più alcuna indennità LADI dal 05.11.2015. (…)” (doc. AI 180/460) , ha trasmesso all’Ufficio AI l’incarto completo dell’assicurata dal quale risulta che l’attività a tempo parziale (50%) svolta presso l’Associazione __________ (di seguito __________) è stata interrotta il 31 luglio 2015 (cfr. doc. 268/1539-1542, 269/1543-1544 e 270/1545).

                                         Invitata espressamente, con lettera del 13 giugno 2017 (doc. AI 178/458 con cui si comunica pure l’annullamento del “Progetto di decisione” del 1. settembre 2014), a comunicare tutte le attività lucrative svolte dal gennaio 2012, l’assicurata, con scritto del 24 luglio 2017, ha trasmesso all’Ufficio AI i certificati di salario della __________ dal 2012 al 2015 (doc. AI 182/470-478).

                                         L’Ufficio AI, con “Comunicazione” del 16 marzo 2018 (doc. AI 193/547-548), ha confermato il diritto alla mezza rendita e, al riguardo, nella risposta di causa ha precisato che “(…) il diritto a ½ rendita dell'assicurata è poi stato confermato mediante comunicazione del 16 marzo 2018 (emessa nel contesto della revisione d'ufficio avviata nel mese di dicembre del 2013; cfr. i doc. 144 e 194 incarto AI). Tale conferma era scaturita principalmente dal fatto che l'assicurata risultava senza più alcun impiego, posto che l'attività presso la __________ era cessata al 31 luglio 2015 (cfr. i doc. 268 e 270 incarto Al/Sezione/disoccupazione). (…)” (IV, pag. 2).

                                         Nel mese di agosto 2019, come accennato (cfr. consid. 1.6), l’Ufficio AI ha intrapreso una nuova revisione e l’assicurata, nel “Questionario: Revisione della rendita d’invalidità/Assegno per grandi invalidi” del 25 settembre 2019 (doc. AI 197/551-554), ha segnalato l’esercizio di un’attività indipendente per l’ACR dal 2016 in avanti (vedi, in particolare, i punti 2.1, 2.4 e 2.5 del suddetto questionario).

 

                                         Stante quanto precede questo Tribunale deve innanzitutto concludere che l’insorgente nonostante la chiara segnalazione dell’“Obbligo d’informare” con l’indicazione delle conseguenze possibili nel caso di mancato adempimento, contenuta nella succitata “Comunicazione” del 16 marzo 2018 con cui ha confermato il diritto alla mezza rendita e a cui qui si rinvia (cfr. doc. AI 194/547-548) non comunicando tempestivamente all’amministrazione l’attività intrapresa nel 2016 per l’__________ ha leso il proprio obbligo di informare.

                                         In questo senso a ragione l’Ufficio AI ha addotto che “(…) vi è dunque stata un'attività lucrativa che - nonostante espressa richiesta da parte dell'amministrazione (cfr. lo scambio di corrispondenza del 13 giugno 2017 - 24 luglio 2017) - non è stata (alla prima ora) segnalata. Solo nel questionario di revisione del 25 settembre 2019 l'assicurata ha infatti segnalato l'esercizio di un'attività indipendente (cfr. i pt. 2.1 e 2.4). (…)” (doc. AI 227/622) e non può invece essere seguita l’insorgente laddove contesta di aver sottaciuto l’attività intrapresa per l’__________.

 

                            2.8.2.   Quanto al tempo di lavoro gestendo l’attività dell’Associazione __________ e al reddito conseguito questo Tribunale rileva quanto segue.

 

                                         L’insorgente stessa a prescindere dalle critiche formulate riguardo alla conclusione dell’Ufficio AI secondo cui dagli atti penali risulterebbe l’esercizio a tempo pieno di un’attività amministrativa/dirigenziale e dal fatto che l’amministrazione ammette che per il momento non è in grado di stabilire il guadagno reale conseguito (cfr. consid. 1.7) sostiene che l’attività presso l’__________ era identica a quella svolta al 50% per la __________ per la quale percepiva un salario di fr. 4'361.-- per tredici mensilità, ovvero un reddito annuo pari a fr. 56'693.-- (cfr. doc. AI 147/375-379). La ricorrente, in particolare, sostiene infatti che “(…) giova ricordare innanzitutto che come si evince anche dal rapporto d'inchiesta per l'attività professionale indipendente dell'AI la signora RI 1 percepiva dal suo precedente datore di lavoro (la __________ […]) un salario mensile di CHF 4'361 franchi per un'attività al 50%. Attività identica a quella che poi lei ha svolto per l'Associazione __________. […] Nulla ci dice dunque che dobbiamo discostarci da quello che la ricorrente dichiara, ovvero che ha semplicemente svolto per l'Associazione “la stessa attività” che faceva da dipendente della __________. (…)” (I, punti 9 e 17, pagg. 3 e 5; le sottolineature sono del redattore).

                                         Anche il suo fiduciario, circa l’iscrizione a registro di commercio quale firmataria unica dell’Associazione __________ (cfr. doc. AI 199/556-557), nella e-mail del 26 novembre 2019 ha, tra l’altro, indicato che “(…) la signora RI 1 svolgeva unicamente organizzazione e coordinamento dei viaggi […] telefonicamente, per circa mezza giornata al giorno (…)” (doc. AI 202/569).

 

                                         Ritenuto uno stato di salute e valetudinario (incontestatamente) da anni stabilizzato (cfr. consid. 2.7 e l’“Annotazione per/da SMR” 23 settembre 2020 del dr. __________ ivi riprodotta), vista la difficoltà di stabilire il guadagno reale conseguito e considerata la nuova attività (asseritamente) identica a quella svolta per la __________, vi è da concludere che (indipendentemente dalle risultanze penali) con il nuovo lavoro presso la __________ il reddito annuo da invalido dal 2016 in avanti può essere cifrato in almeno fr. 56'693.-- (ovvero il salario annuo di detto importo per gli anni 2012 e 2013 indicato dalla __________ sub doc. AI 147/377 al punto 2.12; vedi anche i certificati salariali degli anni 2014 e 2015 sub doc. AI 182/471-472 e 182/473-474 dai quali risulta che il salario mensile di fr. 4'361 è aumentato).

                                         A questo proposito va ricordato che conformemente al principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, adattando la sua attività alle limitazioni derivanti dal problema alla salute, ove necessario anche in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pagg. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

                                         Del resto ricordato ancora che la __________ ha comunicato che “(…) il nostro assicurato non percepisce più alcuna indennità LADI dal 05.11.2015. (…)” (doc. AI 180/460) , in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (STF 8C_651/2018 del 1, febbraio 2019; 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1; 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), è del tutto verosimile che l’attività lucrativa intrapresa per la __________ nel 2016 fosse paragonabile a quella precedentemente svolta per la __________ anche avuto riguardo agli aspetti salariali.

 

                            2.8.3.   Per quel che concerne il reddito da valido premesso che “(…) prima dell'inoltro della domanda di prestazioni del 30 gennaio 1997 la sua assistita ha svolto l'attività di responsabile amministrativa (cfr. il decreto d'accusa del 26 agosto 1999 del Ministero pubblico) per l'__________ (società di famiglia, poi fallita). Al riguardo, giova rimarcare che - a parte delle brevi parentesi in cui ha intrapreso l'attività di venditrice (presso la __________ come risulta dal dossier della __________ e in un negozio di abbigliamento come risulta dalla perizia del __________ del 31 gennaio 2007) - la sua storia lavorativa è sempre stata contraddistinta da occupazioni nel settore impiegatizio (ambito in cui si è peraltro formata). A ciò si aggiunge il fatto che anche successivamente l'insorgere dei danni alla salute ella è stata attiva in tale campo. Dal mese di giugno del 2000 al mese di dicembre 2004 ha infatti lavorato presso la __________, dal mese di gennaio del 2012 al mese di luglio del 2015 presso la __________ e dal mese di gennaio 2016 sino al 30 aprile 2020 (mese precedente l'entrata in AVS) per l'Associazione __________ (il cui ramo di attività e mansioni sono peraltro del tutto equiparabili al precedente impiego per la __________). (…)” (doc. AI 227/623) l’Ufficio AI ha concluso che senza il danno alla salute “(…) la signora RI 1 avrebbe esercitato delle professioni nel settore terziario impiegatizio rientranti nelle categorie 77-82 (denominate appunto "attività amministrative e servizi di supporto"), livello 2, della Tabella TA1 dell'lnchiesta svizzera sulla struttura dei salari (RSS, edita dall'Ufficio federale di statistica). Di riflesso, il suo salario annuo da sana secondo le TA1 2016 e 2018 delle RSS, adeguato al rincaro per gli anni 2017 e 2019 e alle 41.9 ore medie di categoria (fattori di ponderazione già comprensivi della quota parte relativa alla tredicesima mensilità; cfr: ad esempio, la sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 5 ottobre 2017, consid. 2.9.2, inc. nr. 32.2017.48) ammonta dunque a: CHF 61'454.75 nel 2016; CHF 61'700.25 nel 2017; CHF 59'958.90 nel 2018; CHF 60'505.55 dal 2019 ad oggi. (…)” (doc. AI 227/624).

 

                                         Detti importi non sono stati contestati dall’insorgente e non vi è alcun motivo per cui questo Tribunale non possa farli propri.

 

                            2.8.4.   Confrontando i suddetti (cfr. consid. 2.8.3) redditi da valido nel 2016 di fr. 61'454.75, nel 2017 di fr. 61'700.25, nel 2018 di fr. 59'958.90 e dal 2019 in avanti di fr. 60'505.55 con quello da invalido di fr. 56'693.-- (cfr. consid. 2.8.2; ovvero a suo favore visto che detto importo corrisponde al reddito annuo segnalato dalla __________ per gli anni 2012 e 2013 non aggiornato nel tempo), non si ottiene mai un grado d’invalidità pensionabile.

                                         Meglio, nel 2016 e nel 2017 il grado d’invalidità ammonta all’8% ([61'454.75 - 56'693] x 100 : 61'454.75 = 7.74% e [61'700.25 - 56'693] x 100 : 61'700.25 = 8.11% arrotondati all’8% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121); nel 2018 è del 5% ([59'958.90 - 56'693] x 100 : 59'958.90 = 5.44%) e dal 2019 in avanti è del 6% ([60'505.55 - 56'693] x 100 : 60'505.55 = 6.30%).

                                         Di conseguenza è da ritenere accertato con il grado della verosimiglianza preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3 pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360 e 125 V 193 consid. 2 pag. 195), nonostante il danno alla salute rimasto invariato e in applicazione corretta del metodo ordinario del confronto dei redditi che con l’inizio dell’attività lucrativa intrapresa nel 2016 per l’__________ il grado d’invalidità è sceso sotto la soglia pensionabile (cfr. consid. 2.4), ciò che è un motivo di revisione (cfr. consid. 2.5 e 2.6).

 

                               2.9.   Va esaminato se l’Ufficio AI può sopprimere le rendite indebitamente percepite con effetto retroattivo dal 1. gennaio 2016 a motivo della violazione dell’obbligo di informare spettante all’assicurata.

 

                                         Per quanto concerne l'effetto della soppressione della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che tale misura è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall'articolo 77 OAI.

 

                                         L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.

                                         La norma relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).

                                         Il marg. 5024 della Circolare sull’invalidità e grande invalidità (CIGI; valida dal 1° gennaio 2015, stato 1° luglio 2020), prevede:

 

" L’assicurato, il suo rappresentante legale, le autorità oppure terzi, ai quali spetta la prestazione (RCC 1987 pag. 519, 1986 pag. 664), devono segnalare immediatamente all’ufficio AI o alla cassa di compensazione ogni modifica determinante per il diritto alle prestazioni (p. es. dello stato di salute, della capacità lavorativa e della capacità al guadagno, della capacità di svolgere le mansioni consuete, delle condizioni personali o economiche; obbligo d’informare, art. 31 LPGA e art. 77 OAI; 9C_245/2012). (…)”

 

                                         Inoltre va evidenziato che “se l’assicurato non adempie l’obbligo d’informare, deve restituire le prestazioni dell’AI indebitamente percepite (v. art. 7b cpv. 2 lett. b e c LAI in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 1 LPGA e art. 7b cpv. 3 LAI). L’ufficio AI ordina la restituzione dell’importo indebitamente percepito (art. 3 OPGA)” (cfr. marg. 5026 CIGI).

 

                                         Nel caso concreto giustamente l’Ufficio AI ha fondato la retroattività della soppressione del diritto alla rendita facendo riferimento al fatto che l’interessata non ha tempestivamente notificato all’amministrazione l’attività lucrativa intrapresa nel 2016 per l’__________ (cfr. consid. 2.8.1), ma solo con il formulario di revisione della rendita compilato il 25 settembre 2019 (doc. AI 197). Questo nonostante che nella comunicazione di conferma della rendita datata 16 marzo 2018 (doc. AI 194/547-548) vi è esplicitamente indicato l’obbligo di informare, tra cui in caso di “(…) cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa (…)” (doc. AI 194/547).

                                         Da quanto precede discende che l'assicurata era obbligata a notificare immediatamente all'amministrazione l’attività lucrativa intrapresa nel 2016 per l’__________. Questo vale a maggiore ragione visto che precedentemente già era stato emesso il “Progetto di decisione” del 1. settembre 2014 (a quel momento ancora valido) con cui l’Ufficio AI aveva preavvisato la soppressione del diritto alla mezza rendita con effetto retroattivo dal 1. gennaio 2012 (cfr. consid. 2.8.1). Spettava poi all'Ufficio AI stabilire se questa modifica economica aveva influsso o no sulla sua capacità di guadagno.

                                         Ne consegue che, avendo l’assicurata violato l’obbligo d’informare, rettamente l’Ufficio AI ha soppresso con effetto retroattivo la rendita dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020 (mese precedente l’entrata in AVS).

 

                                         Restituzione.

 

                             2.10.   L’art. 25 cpv. 1 LPGA – applicabile in forza del combinato disposto degli articoli 2 LPGA e 1 LAI – stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cfr. anche l’art. 4 OPGA che regola il condono).

 

                                         Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

 

                                         Secondo l’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

 

                                         Come rammentato dal TF con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015) il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; 119 V 431 consid. 3a pag. 433 e 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217 e 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; 8C_799/2017 dell’11 marzo 2019, consid. 5.4; 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009, consid. 4.1.1 e K 70/06 del 30 luglio 2007, consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579 ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11).

 

                                         Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. STF 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).

                                         In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (STF 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretizzare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STF I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

 

                             2.11.   Nella fattispecie concreta, ottenuto l’accesso agli atti penali nel gennaio 2020, l’amministrazione ha proceduto ad un’inchiesta professionale il 29 aprile 2020, ha riassunto il dossier il 3 agosto 2020 ed operato una valutazione medica il 23 settembre 2020 (cfr. consid. 2.7).

 

                                         Questo Tribunale evidenzia che dal momento in cui l’ufficio AI ha avuto accesso agli atti penali (gennaio 2020) sino a quando è stato notificato il “Progetto di decisione” del 23 ottobre 2020 progetto con cui veniva preavvisata la soppressione della rendita con effetto retroattivo e restituzione delle rendite d’invalidità percepite indebitamente dal 1. gennaio 2016 al 30 aprile 2020 per un importo complessivo di fr. 56'660 (doc. AI 208/588-597) è trascorso meno di un anno. Per cui la richiesta di restituzione è tempestiva (DTF 146 V 217, consid. 3.4; vedi anche STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3 in fine: “[…] Quanto al fatto che l'emissione del preavviso, ossia il progetto di decisione di restituzione, sia sufficiente per la salvaguardia del termine annuo di perenzione, si rinvia alla copiosa giurisprudenza in merito (DTF 119 V 432 consid. 3b pag. 435; cfr. ugualmente sentenza 9C_870/2013 del 29 aprile 2014; cfr. consid. 5.3) […]”; cfr. Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, 2020, n. 95 ad art. 25, pag. 534; vedi inoltre STF 9C_148/2020 del 2 luglio 2020, consid. 4.6.2; 8C_594/2019 del 28 maggio 2020, consid. 4.3; 9C_241/2018 del 2 aprile 2019, consid. 2.1 e 9C_34/2018 del 4 dicembre 2018 consid. 1.1).

 

                                         Non è dunque necessario esaminare in concreto quale termine relativo (quello di un anno dell’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA in vigore fino al 31 dicembre 2020 o quello di 3 anni dell’art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021), vada applicato.

 

                                         Il “Progetto di decisione” del 23 ottobre 2020 ossequia anche il termine assoluto quinquennale per domandare la restituzione ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA.

 

                             2.12.   Visto tutto quanto precede le decisioni impugnate vanno dunque confermate e il ricorso respinto.

 

                             2.13.   Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

                                         Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500.- vanno poste a carico della ricorrente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti