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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 31 marzo 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 1° marzo 2021 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1966, di formazione orafo e precedentemente attivo quale venditore presso una catena di negozi di abbigliamento, è stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1° febbraio 2006 a seguito di patologie di natura cardiaca, reumatologica e psichiatrica (cfr. decisione 14 dicembre 2006 in doc. AI 18, per le motivazioni cfr. doc. 17 inc. AI; se non diversamente indicato, i documenti citati si riferiscono agli atti prodotti dall’Ufficio AI con la risposta di causa).
1.2. Nell’agosto 2007 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. 20).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare a cura del __________ dal cui rapporto 31 luglio 2008 è risultato un miglioramento della situazione valetudinaria nel senso di un’inabilità lavorativa del 20% nella propria ed in altre attività (doc. 32), con progetto di decisione 17 luglio 2009 l’amministrazione ha soppresso la rendita non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile (doc. 40).
A seguito di un peggioramento delle condizioni di salute segnalato dallo psichiatra curante (cfr. scritto 29 luglio 2009 in doc. 41; rapporto 26 gennaio 2010 doc. 48), l’amministrazione ha proceduto ad una nuova valutazione reumatologica, cardiologica e psichiatrica operata del proprio servizio medico (SMR). Con rapporto 9 giugno 2010 il SMR ha concluso che dal punto di vista internistico, cardiologico e reumatologico l’assicurato presenta un’incapacità lavorativa del 20% (doc. AI 58).
Di conseguenza, con decisione 16 febbraio 2011, in sostituzione della precedente pronunzia del 7 febbraio 2011, l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita, togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 64).
Con sentenza 4 novembre 2011 il TCA ha confermato la decisione amministrativa (inc. 32.2011.102).
1.3. Nell’ottobre 2012 l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda di rendita facendo presente un peggioramento di natura psichiatrica, allegando il referto 18 ottobre 2012 dello psichiatra curante, dr. med. Critelli (doc. 10 medici del suo psichiatra e dei cardiologi curanti (doc. 95). Dopo aver raccolto la necessaria documentazione, con rapporto 13 agosto 2013 il dr. med. __________, attivo presso il SMR, ha attestato una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dall’11 maggio 2012, ritenendo esigibile una terapia psichiatrica (doc. 117).
Di conseguenza, con decisione 31 ottobre 2013 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio 2012 (doc. 132 inc. AI; per le motivazioni cfr. doc. 129).
1.4. Nel febbraio 2014 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita (doc. 134). Dopo aver proceduto all’aggiornamento della documentazione medica, preso atto delle annotazioni 7 ottobre e 9 ottobre 2014 del SMR (doc. 147 e 150), con comunicazione 9 ottobre 2014 l’Ufficio AI ha confermato la rendita intera (doc. 149 inc. AI).
1.5. Nell’ambito della nuova revisione avviata d’ufficio a fine dicembre 2018, l’amministrazione ha incaricato il dr. med. __________ di eseguire una perizia psichiatrica. Con rapporto 10 agosto 2020 il perito ha concluso per l’assenza di una patologia psichiatrica, valutando di conseguenza una piena abilità lavorativa in qualsiasi attività (doc. 191).
Preso atto della perizia psichiatrica e del referto 24 dicembre 2018 del
cardiologo curante, dr. med. __________, con rapporto 28 settembre 2020 il dr.
med. __________, attivo presso il SMR, ha fatto risalire la piena abilità
lavorativa a partire dal 20 dicembre 2018, giorno della visita presso il
succitato cardiologo (doc. 192 AI).
Con progetto di decisione 9 novembre 2020 l’Ufficio AI ha preavvisato la soppressione della rendita (doc. 194).
Con osservazioni 11 febbraio 2021 l’allora legale dell’assicurato, contestato il progetto di decisione, ha prodotto diversi atti medici (doc. 212). Sottoposta tale documentazione al vaglio del dr. med. __________, con rapporto del 19 febbraio 2012 lo psichiatra ha confermato la perizia (doc. 215). Con rapporto 1° marzo 2021 il dr. med. __________ del SMR ha valutato il certificato 25 gennaio 2021 del cardiologo curante, confermando la piena abilità lavorativa in attività leggere (doc. 218).
Di conseguenza, ritenuto che “l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 100% dal 20.12.2018, riscontrata in ogni ambito lavorativo, quindi sia nell’attività (leggera) precedentemente svolta di orafo, sia in attività adeguate allo stato di salute”, con decisione 1° marzo 2021 l’Ufficio AI ha confermato la soppressione della rendita con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione del provvedimento e tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.6. Con il presente ricorso l’assicurato insorge contro la decisione 1° marzo 2021, postulandone l'annullamento ed il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici ed economici.
Contesta la perizia psichiatrica, ritenendo che il dr. med. __________ abbia espresso una sua personale valutazione che diverge completamente da quella data in precedenza dai suoi medici curanti e dai medici dell’amministrazione. Rileva come il perito non abbia dato alcuna spiegazione in merito ad un miglioramento giustificante la soppressione della rendita, limitandosi ad esprimere una nuova valutazione sul suo stato di salute. Evidenziando che la soppressione avviene dopo 16 anni di rendita, l’insorgente rileva come l’Ufficio AI non abbia svolto alcuna valutazione d’ordine integrativo professionale, rimanendo a disposizione dell’amministrazione “per eseguire delle prove di lavoro, così come pure per accettare delle proposte di lavoro concreto”.
1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso, confermando sia la perizia psichiatrica che la valutazione del SMR. Dal punto di vista economico ribadisce come l’assicurato non presenti alcuna invalidità, potendo egli esercitare a tempo pieno sia la sua abituale attività sia in altre attività, motivo per cui l’intervento del Servizio d’integrazione professionale (SIP) è da ritenere superfluo. Ricorda che già in occasione della prima soppressione della rendita all’assicurato non era stato riconosciuto alcun provvedimento professionale. Da ultimo, l’Ufficio AI rileva che l’assicurato non ha diritto ad un aiuto al collocamento ex art. 18 LAI essendo pienamente abile sia nella sua abituale professione che in attività adeguate.
1.8. Con scritto 20 aprile 2021 l’assicurato ha in sostanza ribadito le tesi ricorsuali, allegando due (nuovi) certificati del dr. med. __________ e del dr. med. __________, rispettivamente del 13 e 15 aprile 2012, in cui è attestata un’inabilità lavorativa del 100% per un periodo successivo alla decisione contestata (V).
1.9. Con osservazioni 30 aprile 2021 l’Ufficio AI, ritenendo la documentazione prodotta ininfluente, ha chiesto la conferma della decisione impugnata (VI).
1.10. In data 6 maggio 2021 il ricorrente ha trasmesso altri due certificati, entrambi datati 4 maggio 2021, del dr. med. __________ e del dr. med. __________ ed attestanti un’inabilità lavorativa del 100% (V).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4. Nel caso concreto, dopo la decisione di soppressione della rendita del 16 febbraio 2011 (confermata con la STCA 32.2011.102 del 4 novembre 2011), nell’ottobre 2012 l’assicurato aveva inoltrato una nuova domanda di rendita facendo presente un peggioramento della sfera psichiatrica ed allegato il referto 18 ottobre 2012 dello psichiatra curante, dr. med. __________ (doc. 95). Dopo aver raccolto la necessaria documentazione, con rapporto 13 agosto 2012 il dr. med. __________ del SMR aveva posto le seguenti diagnosi invalidanti: “episodio depressivo grave (ICD-10 F33.2) senza sintomi psicotici e grave disturbo della personalità con importanti tratti passivo-aggressivi (ICD-10 F60.8), grave conflittualità familiare (ICD-10 Z63), grave e progredente coronaropatia ischemica conosciuta dal 2005 dopo a diverse riprese di Stents, attuale angor instabile con 2xAC by-pass il 26 giugno 2013”, valutando una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dall’11 maggio 2012 e ritenendo esigibile una terapia psichiatrica (doc. 117).
Di conseguenza con decisione 31 ottobre 2013 l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° maggio 2012 (doc. 132 inc. AI; per le motivazioni cfr. doc. 129 inc. AI).
Va qui evidenziato che il peggioramento della situazione valetudinaria era principalmente dovuto alla patologia extra somatica. Il medico SMR si era fondato sul rapporto 18 ottobre 2012 dello psichiatra curante, dr. med. __________, il quale aveva ritenuto “come i sintomi depressivi e i disturbi comportamentali abbiano ridotto in maniera rilevante la capacità adattiva e la tolleranza agli stressor” e che il suo paziente “è spesso deconcentrato, disattento, molto autocentrato”, valutando un’inabilità lavorativa del 100% (doc. 95 inc. AI).
Nel febbraio 2014 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una revisione della rendita (doc. 134 inc. AI). Dopo aver proceduto all’aggiornamento della documentazione medica, con annotazioni 7 ottobre 2014 il dr. med. __________, psichiatra presso SMR, ha valutato che “dal lato psichiatrico il caso è stazionario e verosimilmente tendente alla cronicizzazione” (doc. 148). Non avendo riscontrato altre patologie somatiche invalidanti, con annotazioni 9 ottobre 2014 il dr. med. __________ del SMR ha confermato “quanto già noto ovvero una totale limitazione lavorativa in ambito libero del lavoro prevalentemente per la patologia psichiatrica nonostante il trattamento psichiatrico regolare“ (doc. AI 150 inc. AI). Da qui, la conferma della rendita intera con comunicazione 9 ottobre 2014 (doc. 149).
2.5. Nell’ambito dell’ultima revisione l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica a cura del dr. med. __________. Dal suo rapporto 10 agosto 2020 (doc. 191 inc. AI) risulta che lo specialista in psichiatria e psicoterapia ha proceduto al consueto riassunto degli atti di pertinenza psichiatrica, all’anamnesi, all’esame clinico, ad approfondimenti testali, per poi proseguire alla discussione ed alla valutazione dei reperti. Egli ha concluso per l’assenza di “limiti psichiatrici reali”, precisando che la conflittualità con i famigliari non rappresenta una malattia invalidante e che “la depressione lamentata dall’assicurato è inconsistente all’analisi. Vi è una simulazione di malattia mentale. L’assicurato, dal punto di vista strettamente psichiatrico, può essere quindi considerato abile al lavoro in misura piena”.
Rispondendo alle domande peritali, ritiene che l’assicurato può lavorare per 8 ore al giorno, con una piena abilità sia nella sua precedente attività che in attività adeguate.
In merito all’evoluzione della capacità lavorativa, il dr. med. ___________ ha concluso che: “Dal momento dell’attuale perizia l’assicurato è sicuramente abile al 100%. Siccome la terapia antidepressiva è invariata sin dal 2012 e poiché l’assicurato dichiara che stava malissimo già nel 2012 ed oggi a suo dire sarebbe ulteriormente peggiorato, mi domando se la decisione AI del 2013 sia stata presa su basi complete, posto che essa di basa sui certificati dei curanti” (pag. 17 della perizia).
Il perito ha poi rilevato che “se si volesse lasciare il beneficio del dubbio per gli anni precedenti, la completa capacità di lavoro sarebbe comunque presente, a tutti gli effetti, dalla data della mia prima osservazione” (pag. 18 della perizia).
Con rapporto 28 settembre 2020 lo psichiatra del SMR confermata la perizia psichiatrica, rileva che “in ambito somatico, non risulta alcuna presa a carico dopo il 24.12.2018, in base al certificato del Dr. __________ (cardiologo curante; ndr) non emergono limitazioni in ambito internistico-cardiovascolare”. Conclude quindi per una piena abilità lavorativa del 100% dal 20 dicembre 2018, corrispondente al giorno della visita medica dell’assicurato presso il cardiologo (pag. 625 inc. AI).
Successivamente al progetto di decisione di soppressione della rendita, l’assicurato ha prodotto diversa documentazione, anche medica.
Per quel che concerne quella medica, sono stati prodotti:
· il rapporto 28 dicembre 2020 del dr. med. __________, medico curante, il quale ritiene inimmaginabile che l’assicurato possa riprendere a lavorare al 100% all’età di 55 anni dopo 15 anni di inabilità lavorativa completa. Condivide l’opinione del cardiologo curante, dr. med. __________, nel valutare come l’assicurato non possa venire sottoposto ad un lavoro pesante, ma ad un lavoro leggero. In aggiunta allo stato depressivo cronico, il dr. med. __________ ritiene data una capacità lavorativa al massimo del 20/30% (doc. 198);
· rapporto 8 febbraio 2021 dello psichiatra curante, dr. med. __________. Dopo aver esposto un breve riassunto anamnestico, egli conclude che, seppur stabile dal profilo psicologico, il suo paziente resta con importanti limitazioni sul piano del funzionamento psicologico e che pertanto, vista la lunga inattività, l’età e la patologia somatica, una ripresa lavorativa appare difficile. Egli ha poi fatto riferimento al suo rapporto del 19 febbraio 2019 inviato all’Ufficio AI in cui aveva confermato l’inabilità lavorativa dall’11 maggio 2012 (pagg. 672/3);
· rapporto 25 gennaio 2021 del cardiologo curante, dr. med. __________, il quale rileva che il paziente presenta un quadro clinico complesso “nel quale il problema principale sembra al momento consistere nella problematica psichica con uno stato ansioso-depressivo noto dal 2005 a tutt’oggi irrisolto”. Per quel che concerne la situazione cardiologica egli reputa che “… dal lato cardiaco la situazione al momento sembra essere calma e abbastanza favorevole. In questo contesto, dal lato puramente cardiologico, l’incapacità lavorativa è da ritenersi completa per attività pesanti e al 50% per attività moderate, mentre per attività leggere la capacità lavorativa sarebbe pressoché completa “ (pag. 681).
Con complemento peritale 19 febbraio 2021 il dr. med. __________ ha valutato i succitati rapporti. In merito a quanto sostenuto dal dr. med. __________, il perito, precisando di non avere le competenze per valutare la problematica somatica, ha tuttavia ribadito che sulle basi delle risultanze peritali può “escludere categoricamente ogni disturbo depressivo”. Riguardo ai restanti referti, il perito ha osservato:
" (…) Le considerazioni del Dr. __________ che metterebbero in dubbio la fondatezza della perizia sono costituite da poche righe, datate 08.02.2021, delle quali la maggior parte sono semplicemente un riassunto anamnestico.
Nelle conclusioni del Dr. __________ si legge infine: “Nel frattempo, seppur stabile dal profilo psicologico, egli resta comunque un paziente con importanti limitazioni sul piano del funzionamento psicologico e pertanto, tenuto conto della lunga inattività, dell’età e della patologia somatica, una ripresa lavorativa appare difficile”.
Tale brevissima presa di posizione, oltre a essere apparentemente contraddittoria e a basarsi sia su fattori esterni alla psichiatria (patologia somatica) che su fattori prettamente sociali (lunga inattività e età), non apporta alcun tipo di elemento clinico obiettivo che possa mettere in discussione le conclusioni peritali.
Lo psichiatra curante rimanda infine al suo rapporto medico per l’AI del 19.02.2019 (quindi un documento che risale esattamente a due anni fa), che era già noto al perito al momento della sua valutazione e che non condivisibile, sulla base di tutte le ragioni ampiamente esposte in perizia.
Se da un lato troviamo scarne, contraddittorie e anche remote le prese di posizione dello psichiatra curante, del tutto priva di fondamento è la supposta diagnosi di sindrome ansioso-depressiva irrisolta sin dal 2005, che è contenuta nei rapporti medici del 26.05.2020 e del 25.01.2021, redatti dal cardiologo Dr. __________.
Il collega, oltre a debordare dalle competenze della sua specialità, non argomenta in nessun modo il motivo della sua conclusione diagnostica; non porta dei dati oggettivi, non discute approfonditamente le ipotesi diagnostiche differenziali, non analizza la consistenza dei sintomi, si esprime sulla psicopatologia in maniera acritica.
Infine, faccio presente che non è compito del perito psichiatra prendere posizione sulla reintegrabilità nel mercato del lavoro di un soggetto cardiopatico il quale, da molti anni, non sta svolgendo un’attività lucrativa (…)” (pag. 690-691 inc. AI)
Egli ha pertanto concluso che la nuova documentazione “non contiene alcun elemento psichiatrico oggettivo che possa mettere in discussione le conclusioni della mia perizia, le quali vengono interamente confermate” (pag. 691 inc. AI).
La documentazione cardiologica è stata valutata dal dr. med. __________, il quale con annotazioni 1° marzo 2021 ha confermato una piena abilità dell’assicurato in attività leggere ed adeguate (doc. 218 inc. AI).
Di conseguenza, ritenuto che “l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 100% dal 20.12.2018, riscontrata in ogni ambito lavorativo, quindi sia nell’attività (leggera) precedentemente svolta di orafo, sia in attività adeguate allo stato di salute”, con la decisione contestata l’Ufficio AI ha soppresso la rendita.
Con il presente ricorso l’assicurato contesta la perizia psichiatrica, ritenendo che il dr. med. __________ abbia espresso una sua valutazione personale completamente divergente da quelle date in precedenza dai suoi medici curanti e dai medici dell’Ufficio AI. Sostiene come il perito non abbia dato alcuna spiegazione in merito ad un miglioramento giustificante la soppressione della rendita, limitandosi ad esprimere una nuova valutazione sul suo stato di salute.
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Nella sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (fra le ultime, STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione o da servizi specializzati indipendenti in sede di istruttoria amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 353, consid. 3b/bb; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994, pag. 332).
Ancora recentemente (STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TF ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STF U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Occorre ancora evidenziare che il TF, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, a suo favore (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre, il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.8. Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell'istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Nel caso di specie va pertanto paragonato lo stato di salute del ricorrente risalente alla decisione del 31 ottobre 2013 con cui è stata valutata un’incapacità lavorativa del 100% dal maggio 2012, con quello esistente al momento della decisione qui impugnata. La comunicazione del 9 ottobre 2014, che ha confermato la decisione del 2013, non è invece rilevante.
2.9. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attento esame della documentazione medica agli atti deve confermare l’operato dell’Ufficio AI e non vede ragioni per scostarsi dalla perizia psichiatrica del dr. med. __________ e dalle valutazioni del SMR.
Per quel che concerna l’aspetto psichiatrico, la perizia 10 agosto 2020 del dr. med. __________ risulta dettagliata, completa e convincente. Convincente nel concludere che la conflittualità con i famigliari non rappresenta una malattia invalidante e che “la depressione lamentata dall’assicurato è inconsistente all’analisi. Vi è una simulazione di malattia mentale. L’assicurato, dal punto di vista strettamente psichiatrico, può essere quindi considerato abile al lavoro in misura piena” (perizia pag.16).
Nella perizia il dr. med. __________ ha ben spiegato i motivi per cui ritiene assente un danno alla salute extra-somatico, prendendo anche posizione in merito alla divergente valutazione dello psichiatra curante. Al riguardo il perito ha rilevato:
" (…) A livello macroscopico si osserva una mancanza di collaborazione grossolana, con il perito che deve continuamente richiamare l’assicurato circa il suo dovere di collaborare con l'accertamento ed egli che si mostra infastidito. Questo comportamento non è praticamente mai presente negli individui autenticamente depressi, i quali normalmente si mostrano trasparenti, schietti e collaboranti.
È vero che lo psichiatra curante ha formulato anche una diagnosi di disturbo della personalità, cosa che il perito non è in grado di accertare, a causa della scarsa collaborazione del soggetto. Si rimarca tuttavia che, anche se questo fosse vero, pur portando tale disturbo della personalità l’assicurato ha lavorato per molti anni nel passato, dimostrando una buona capacità di integrazione sociale. Tale disturbo non potrebbe quindi in nessun caso giustificare una siffatta oppositività.
Si sottolinea poi la dichiarazione di completo isolamento sociale dell'assicurato, che si scontra con il fatto aggettivo che al primo appuntamento egli ha ammesso di essere stato accompagnato da un suo amico. Altrettanto inconsistenti sono i presunti deficit cognitivi e lo stato di confusione mentale dichiarata, che non trova alcun riscontro clinico aggettivo.
Inoltre, se il padre fosse così inaffidabile e compromesso come vuole fare credere, non si comprende perché il figlio, che sarebbe peraltro in aperta ostilità con il genitore, si fidi a lasciarlo come firmatario unico, in grado di disporre delle scelte economicamente rilevanti per la sua società.
Vi sono infine incoerenze notevoli rispetto alla cura. La depressione si vorrebbe grave, ma dal 2012 è stata trattata solo e stabilmente con 20 mg di Fluoxetina al giorno. L'assicurato afferma di annullare gli appuntamenti con lo psichiatra perché "ha da fare", mentre con il perito dichiara severa inattività.
L'assicurato si dice coinvolto nella psicoterapia, dalla quale troverebbe benefìcio, ma poi afferma di dimenticarsi spesso gli appuntamenti con il Dr. __________. La frequenza delle sedute è decisamente bassa, laddove l’assicurato dichiara di vedere lo specialista 3-4 volte all'anno.
Dalle fatture di cassa malati risultano però soltanto le seguenti consultazioni: 2016 ottobre e novembre, 2017 febbraio marzo e giugno, 2018 nulla, 2019 un consulto in occasione dell'apertura della revisione di rendita. Nel 2020 egli non ricorda neppure quando si sarebbe recato dallo psichiatra.
Vi sono infine tutti gli indici di esagerazione positivi, rilevati dal test SIMS effettuato dal perito. (…)” (pag. 607-608 inc. AI)
Come detto (cfr. consid. 2.5), il perito ha pertanto concluso per una piena abilità lavorativa nell’abituale attività ed in un’attività adeguata. Rispetto al maggio 2012, momento in cui è stata valutata una piena inabilità lavorativa, vi è quindi un cambiamento/miglioramento della situazione valetudinaria. Certo, il perito ha sollevato dubbi sulla validità della precedente decisione, ritenendo inoltre “altamente probabile che il quadro generale fosse identico ad oggi già al momento della decisione AI del 2013” (perizia pag. 18), domandandosi addirittura “se la decisione AI del 2013 sia stata presa su basi complete, posto che essa si basa sui certificati dei curanti” (sottolineatura del redattore; pag. 17 della perizia).
A tal proposito ci si può chiedere perfino se vi sia un motivo di riconsiderazione della decisione 31 ottobre 2013 ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA. Tale norma dispone che l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una notevole importanza. Riconsiderazione che, se vi dovessero essere effettivamente gli estremi, spetterebbe comunque all’amministrazione mettere in atto. Difatti, la giurisprudenza ha precisato che l'amministrazione non può essere obbligata a procedere a una riconsiderazione in questo senso né dall'amministrato né dal giudice (DTF 133 V 50 consid. 4.1 pag. 52 e i riferimenti ivi citati).
Tuttavia, il perito ha precisato che “(…) la completa capacità di lavoro sarebbe comunque presente, a tutti gli effetti, dalla data della mia prima osservazione” (pag. 18 della perizia), quindi successiva alla decisione del 2013 e rilevante ai fini della revisione ex art. 17 LPGA.
Infine, con complemento peritale 19 febbraio 2021 il dr. med. __________ ha preso convincentemente posizione in merito alla documentazione prodotta con le osservazioni al progetto di decisione, al cui tenore va fatto riferimento (cfr. consid. 2.5).
Né del resto i curanti, in particolare lo psichiatra dr. med. Critelli, hanno indicato i motivi per i quali ritengono la perizia psichiatrica inaffidabile.
Visto quanto sopra, alla perizia del dr. med. __________ va conferito valore probatorio pieno.
In merito alla patologia cardiaca, analizzati gli atti, con annotazioni 28 settembre 2020 il SMR ha valutato una piena abilità lavorativa in attività leggere dal 20 dicembre 2018 (doc. 192). La piena abilità lavorativa in attività leggere è stata del resto confermata dal 25 gennaio 2021 del cardiologo curante, dr. med. __________. Egli ha infatti concluso che “nel complesso dunque dal lato cardiaco la situazione al momento sembra essere calma e abbastanza favorevole. In questo contesto, dal lato puramente cardiologico, l’incapacità lavorativa è da ritenersi completa per attività pesanti e al 50% per attività moderate, mentre per attività leggere la capacità lavorativa sarebbe pressoché completa “(pag. 681). Tale valutazione è stata ripresa
dal dr. med. __________ del SMR, il quale nelle annotazioni 1° marzo 2021 ha confermato una piena abilità dell’assicurato in attività leggere ed adeguate “in quadro cardiologico stabile e compensato agli esami sotto sforzo e coronografia del 18.12.2020 ”(doc. 218 inc. AI).
Per questi motivi, rettamente l’Ufficio AI ha concluso che “l’assicurato presenta una capacità lavorativa del 100% dal 20.12.2018, riscontrata in ogni ambito lavorativo, quindi sia nell’attività (leggera) precedentemente svolta di orafo, sia in attività adeguate allo stato di salute”.
Va qui fatto presente nell’ambito della prima decisione di rendita, l’abituale attività dell’assicurato corrispondeva a quella di venditore presso una catena di negozi di abbigliamento (cfr. consid. 1.1). Durante la presente procedura di revisione, sentito in data 10 dicembre 2019 il ricorrente, l’amministrazione ha concluso che egli svolgesse l’attività di orafo, avendo, insieme al figlio, diritto di firma della ditta individuale della “__________”, conclusione, questa, che è stata contestata dall’assicurato stesso (cfr. il relativo verbale in doc. 180 pag. 570 del dossier AI). Per questi motivi l’Ufficio AI ha considerato l’attività di orafo quale abituale attività. Che questo corrisponda a realtà o meno è irrilevante. Secondo il TCA, sia che si tratti di orafo oppure di venditore, entrambe sono attività leggere ritenute, come visto, pienamente esigibili.
Infine, va detto che i certificati prodotti dal ricorrente il 30 aprile 2021 e 6 maggio 2021 (cfr. consid. 1.8 e 1.10), attestanti un’incapacità lavorativa del 100% successiva alla decisione contestata, non apportano nuovi elementi di giudizio, trattandosi di scarne certificazioni, del tutto generiche e non circostanziate.
In conclusione, questo Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Visto quanto sopra, in base al grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (fra le tante: DTF 139 V 218 consid. 5.3), rettamente l’Ufficio AI, sulla scorta della perizia psichiatrica e delle citate annotazioni SMR, alle quali va conferito valore probatorio pieno, ha concluso per una piena abilità lavorativa in ogni ambito lavorativo, sia nell’attività (leggera) precedentemente svolta, sia in attività adeguate.
2.10. Per quel che concerne l’aspetto economico, nella decisione contestata l’amministrazione, con riferimento alle osservazioni 11 febbraio 2021 al progetto di decisione (doc. 212 inc. AI) ha precisato quanto segue:
" (…) In primo luogo si segnala e si ricorda che la proposta di soppressione della prestazione si fonda su una capacità lavorativa del 100%, dal 20.12.2018, riscontrata in ogni ambito lucrativo, quindi sia nell’attività (leggera) precedentemente svolta di orafo, sia in attività adeguate allo stato di salute.
L’assenza di calcolo del grado d’invalidità si fonda, come sopra esposto, sul fatto che il signor RI 1 è ritenuto abile al lavoro in misura completa. Il grado d’invalidità è quindi nullo. Con tale presupposto è quindi superfluo l’intervento del Servizio Integrazione Professionale (SIP), per quanto attiene ad una mirata analisi del potenziale reintegrativo considerando che, a distanza di due anni dalla capacità al lavoro citata, il Signor RI 1 non ha dimostrato di aver intrapreso l’iscrizione presso un Ufficio Regionale di Collocamento (URC) per un sostegno al rientro nel mondo del lavoro. Considerando l’abilità al lavoro sopra esposta, l’assenza di necessità nel dover eseguire un calcolo della Capacità di Guadagno Residua (CGR), le rimostranze inerenti l’utilizzo di riduzioni sul Reddito da invalido (Ri) sono irricevibili.
La contraddizione inerente la non reintegrabilità del Signor RI 1, esposta in sede di contestazione e la necessità di accertamenti dal profilo professionale, qualora la decisione di soppressione prendesse forma è anch’essa considerata irricevibile. (…)” (pag. 694 inc. AI)
Quindi, visto che l’assicurato può svolgere a pieno titolo la sua abituale attività (nonché in attività adeguate), non sussiste alcun discapito economico, motivo per cui la soppressione della rendita è giustificata.
Con il ricorso l’assicurato evidenzia di aver percepito per 16 anni una rendita e che, una volta soppressa, l’Ufficio AI non ha svolto alcuna valutazione d’ordine integrativo professionale, dichiarando di rimanere a disposizione dell’amministrazione “per eseguire delle prove di lavoro, così come pure per accettare delle proposte di lavoro concreto”.
Contrariamente a quanto asserito dall’insorgente, l’amministrazione non gli ha ininterrottamente erogato una rendita dal 1° febbraio 2006. Infatti, come visto, la stessa è stata soppressa con decisione dell’11 febbraio 2011, confermata con la STCA del 4 novembre 2011, non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile. Va qui rilevato che già in quell’occasione, con rapporto finale del 1° dicembre 2008 l’allora consulente in integrazione professionale non aveva ritenuto necessario mettere in atto provvedimenti di ordine professionale, potendo l’assicurato, considerato inabile al 20% sia nell’abituale attività che in altre attività, tenuto conto dell’iter scolastico-socio-professionale, svolgere – senza intraprendere una qualifica professionale specifica – le “precedenti attività nella stessa misura rispetto ad altre attività” (doc. 36).
Certo, si tratta di una valutazione risalente ad oltre dieci anni fa. Potendo comunque svolgere, come visto, pienamente l’abituale attività (leggera), misure integrative non risultano parimenti necessarie.
Da ultimo, nella risposta di causa l’amministrazione ha rilevato che l’assicurato non può neppure usufruire di un aiuto al collocamento ex art. 18 LAI risultando egli pienamente abile al lavoro sia nella abituale attività che in altre attività (cfr. al riguardo Pratique VSI 2003 pag. 270).
In conclusione, visto quanto sopra, la soppressione della rendita con effetto dal secondo giorno seguente la decisione impugnata (art. 88bis cpv. 2 lett. a OAVS), va confermata.
La decisione contestata merita pertanto conferma, mentre il ricorso va respinto.
2.11. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti