Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2021.52

 

FC

Lugano

16 dicembre 2021    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 aprile 2021 di

 

 

 RI 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 3 marzo 2021 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

che                              -   con decisione del 3 marzo 2021 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata il 30 novembre 2017 da RI 1, nato nel 1975. Osservato come l’assicurato non esercitasse alcuna attività lavorativa salariata dal 1999, avendo dichiarato di sostentarsi da anni con il provento dal proprio patrimonio e come egli non avesse avuto un guadagno annuo proveniente da un'attività lucrativa regolare, sia di carattere dipendente che indipendente, prima dell'insorgenza del danno alla salute (22 agosto 2017), al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, l’amministrazione ha considerato l’assicurato quale persona senza attività lucrativa. Ha quindi concluso che “essendo i suoi guadagni nulli al momento dell'insorgere del danno alla salute, non risulta essere presente il nesso causale tra il danno alla salute e l'incapacità al guadagno. Non trovandoci dunque in presenza di un'incapacità al guadagno causata dal danno alla salute, il diritto a prestazioni dell'AI, conformemente all'art. 8 LPGA, non esiste” (doc. A);

 

                                     -   contro suddetta decisione l’assicurato si è aggravato al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e chiedendo che gli venga attribuito “un riconoscimento, anche modesto, per compensare i disagi della mia malattia”, e sottolineando in sostanza le sue precarie condizioni di salute e il fatto che egli sarebbe affetto da problemi psichici da tanti anni e in ogni caso da ben prima del suo rientro in Svizzera nel 2017;

 

                                     -   con la risposta di causa del 22 aprile 2021 premesso come dal rapporto finale 23 settembre 2020 del dr. __________ del SMR era emerso che l’assicurato era inabile al lavoro nella misura del 100% dal 22 agosto 2017, e osservato come “prima dell'insorgenza del danno alla salute (22.08.2017) con ripercussione sulla propria capacità lavorativa, il signor RI 1 non ha mai esercitato alcuna attività lucrativa”, e che  “di conseguenza, senza l'insorgenza del danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato a non lavorare mantenendo il proprio statuto di persona senza attività lucrativa”, circostanza questa del resto ammessa anche dal ricorrente, il quale “(…) anche all'interno dello scritto sub. doc. 50 incarto Al, l’assicurato ha ribadito di non aver esercitato alcuna attività lucrativa durante il soggiorno in __________ (quindi dal 2006 al 2017)” l’amministrazione ha confermato che avendo l’assicurato anche per il periodo antecedente al 2006 “deliberatamente scelto di non svolgere alcun tipo di attività lucrativa”, egli non subiva alcuna perdita di guadagno imputabile a un danno al suo stato di salute. Egli non poteva quindi pretendere di essere messo al beneficio di una rendita d'invalidità (doc. IV);

 

                                     -   con scritti 3 e 28 maggio 2021 il ricorrente ha preannunciato l’invio della documentazione medica (doc. VI e VIII) che ha quindi fatto pervenite al Tribunale il 17 giugno e 15 settembre 2021 (certificazioni del 15 giugno 2021 della dr.ssa __________ del Servizio __________ di __________ e del 7 settembre 2021 del dr. __________, psichiatra); tali certificazioni sono state sottoposte allo psichiatra del SMR, il quale si è pronunciato in merito con annotazione del 21 settembre 2021 (doc. XVI);

 

                                     -   con osservazioni del 30 settembre 2021 l’Ufficio AI, rinviando alle allegate annotazioni dello psichiatra del SMR, ha concluso che “(…) alla luce di quanto precede, l’assicurato (da considerare quale salariato a tempo pieno) ha perciò diritto ad una rendita intera d'invalidità (grado Al pari al 100%) a partire dal 1.05.2018 (conformemente a quanto disposto dall'art. 29 cpv. 1 LAI). Sotto questo profilo il ricorso merita pertanto di essere accolto” (doc. XVI);

 

                                     -   la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015, 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011 e 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

 

                                     -   oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni a RI 1;

 

                                     -   secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizeri-sches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).

 

                                     -   secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222);

 

                                     -   se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete. L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2017, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l'educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità;

 

                                     -   al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercitava un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all'attività che veniva svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subìto modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, familiari, l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer/Reichmuth, Rechtssprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 5, pagg. 54-58 e 60-62 e Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell’assicurato che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4.1.);

 

                                     -   deve ancora essere precisato che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI);

 

                                     -   nel caso concreto, nell’ambito dell’evasione della domanda di prestazioni dell’assicurato – il quale, dopo le scuole in Ticino, studi universitari a __________, e piccoli lavori saltuari, dal 2006 al 2017 ha vissuto in __________ e dal mese di agosto 2017 è stato rimpatriato venendo quindi ricoverato presso la Clinica di __________ per un nuovo scompenso pischiatrico sino al 27 novembre 2017; doc. AI pag. 22) – l’Ufficio AI ha interpellato il dr. __________, psichiatra, per il quale per le diagnosi di “Sindrome schizoaffettiva, tipo depressivo ICD 10: F25.1, divorzio Z63.5, decesso della madre durante l’infanzia in contesto di esperienza traumatica Z61.8”, l’assicurato era inabile in misura completa. Lo specialista ha fatto riferimento al “grave sconvolgimento dello sviluppo psichico a causa di grave incidente in cui il paziente è stato coinvolto all'età di 13 anni, durante il quale il padre è rimasto gravemente ferito e la madre ha perso la vita”. Il disagio psichico aveva quindi reso difficile la prosecuzione dell'iter formativo, durante l'adolescenza l’assicurato essendo stato anche dipendente da alcol e droghe. Durante il periodo in cui aveva vissuto in __________ si erano verificati almeno due episodi di scompenso psicotico, con ulteriore aggravamento nel 2017 con la grave crisi che l’aveva costretto al ritorno in Svizzera e all’immediato ricovero presso la Clinica __________ (doc. AI pag. 19, 21). La dr.ssa __________, psichiatra presso il __________ e curante dell’assicurato dal 30 novembre 2017, nel rapporto del 2 maggio 2018 ha posto la diagnosi di “sindrome schizoaffettiva di tipo depressivo ICD 10 F25.1”, auspicando per l’assicurato, inattivo professionalmente da tanto tempo, una riqualifica professionale, non potendosi esprimere sulla percentuale lavorativa vista l’inabilità per lungo tempo, menzionando quali limiti “scarsa concentrazione, rallentamento psicomotorio, disorganizzazione” (doc. AI pag. 43). Il richiedente è quindi stato sottoposto a valutazione da parte del dr. __________, psichiatra del SMR, il quale, nel rapporto del 25 marzo 2019,  effettuato anche un colloquio psichiatrico presso il SMR, posta la diagnosi di “Sindrome schizoaffettiva”, ha concluso per un’inabilità lavorativa completa dal 22 agosto 2017 con la possibilità di riprendere un’abilità del 50% “nei prossimi sei mesi”, osservando che “in seguito al rientro in Svizzera, a una presa a carico adeguata, a continua astinenza da alcol ed altre sostanze, con relativa presa dei medicamenti, l’assicurato è adesso in grado di riprendere, con adeguato accompagnamento e rassicurazione iniziale, un'attività lavorativa. Poiché l’assicurato non svolge da molti anni alcuna attività lucrativa, è necessario mettere in atto provvedimenti professionali con lo scopo di raggiungere una capacità lavorativa 50% nei prossimi 6 mesi” (doc. AI pag. 57);

 

                                     -   l’amministrazione ha quindi predisposto l’esecuzione di un corso presso il Centro di formazione __________, dal 15 ottobre 2019, e un periodo di potenziamento della resistenza dal 17 febbraio 2020 (doc. AI pag. 71 e 83). La misura professionale ha dovuto tuttavia venir interrotta a far tempo dal 26 giugno 2020 visto il peggioramento delle condizioni psichiche dell’assicurato (doc. AI pag. 101);

 

                                     -   con rapporto dell’11 agosto 2020 la dr.ssa __________, posta la diagnosi di “disturbo schizoaffettivo di tipo misto ICD 10 F25.2”, ha concluso per un’inabilità lavorativa completa, escludendo la possibilità di un reinserimento lavorativo (doc. AI pag. 113);

 

                                     -   dopo aver interpellato l’assicurato in merito all’attività lavorativa svolta negli ultimi anni, mediante progetto di decisione del 10 dicembre 2020 dapprima e decisione del 3 marzo 2021 poi, l’amministrazione ha respinto la domanda di prestazioni, motivando:

 

                                                      “Esito degli accertamenti:

                                                      Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l'eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell'invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad esempio se rassicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell'invalidità e se rassicurato che non esercita un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza va attribuita all'attività svolta al momento dell'intervento del danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Vanno considerate tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie, famigliari), l'età dell'assicurato, la sua situazione professionale, le affinità e la personalità dell'assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia attribuita un'importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato raggiungimento del minimo d'esistenza nel caso del mancato esercizio di un'attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3, SVR 1996 Al Nr. 76; DTF 117 V 195; in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid. 3 e la giurisprudenza ivi citata). Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica dell'assicurato, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio 2012 consid. 5.2; STFA l 693/06 del 20 dicembre 2006, consid. 4,1.).  Con scritto del 20.10.2020 pervenuto in data 04.12.2020, ha dichiarato che da anni al proprio sostentamento provvede grazie all'aiuto economico dal patrimonio che ha ereditato e che mensilmente le genera un'entrata di circa CHF 4'000.

                                                      L'estratto dei conti individuali conferma che dal 1999 lei non svolge alcuna attività salariata. L'esame della documentazione economica-lavorativa oggettiva pertanto che lei non aveva un guadagno annuo proveniente da un'attività lucrativa regolare, sia di carattere dipendente o indipendente prima dell'insorgenza del danno alla salute (22.08.2017). Motivo per cui viene considerato quale persona senza attività lucrativa. Essendo i suoi guadagni nulli al momento dell'insorgere del danno alla salute, non risulta essere presente il nesso causale tra il danno alla salute e l'incapacità al guadagno. Non trovandoci dunque in presenza di un'incapacità al guadagno causata dal danno alla salute, il diritto a prestazioni dell’AI, conformemente all'art. 8 LPGA, non esiste.” (doc. AI pag. 146);

 

                                     -   con il suo ricorso l’assicurato contesta queste conclusioni, facendo valere di essere ammalato sin dall’adolescenza, e non solo dal mese di agosto 2017, e che in sostanza il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dal 1999 sarebbe da attribuire alle sue condizioni di salute; ha fatto pervenire una certificazione del 15 giugno 2021 della dr.ssa __________, la quale, ricordate le diagnosi  di “Sindrome Schizoaffettiva (ICD-10: F25.1) e disagio psichico nel contesto di esperienza catastrofica (Z61.8)”, poste dopo il primo ricovero del 2017, ha ricordato come nuovamente nel 2019 si era verificato “un ulteriore scompenso psicotico acuto caratterizzato da un delirio di veneficio con aspetti persecutori marcati in assenza di consumo dì sostanze psicoattive, che porta ad una nuova ospedalizzazione”. Ha quindi concluso affermando che “dall'osservazione clinica in ambito stazionario e ambulatoriale, dagli elementi emersi durante la presa a carico psicoterapica e da una raccolta anamnestica accurata, a nostro avviso è doveroso valutare a 360 gradi la storia clinica del paziente, soprattutto dal momento dell'incidente e non solo a partire dal 2017; tale evento è stato catalizzatore dello sviluppo di una struttura psicotica della personalità con povertà di risorse e stile evitante nel contatto con la realtà. Si constatano tuttora gravi difficoltà a mettere in atto comportamenti adattivi ed efficaci, non solo in ambienti complessi ma anche in quelli semplici e si prospetta da allora una maggiore attenuazione della sintomatologia psicotica unicamente in contesti altamente strutturati e protetti in cui gli stimoli sono ridotti e privi di ambiguità. Le allucinazioni uditive sono tuttora presenti, infatti il paziente le riferisce costantemente ancora molto disturbanti nonostante le diverse modifiche della farmacoterapia. Il signor RI 1 presenta una scarsa autonomia e la critica di malattia risulta talvolta oscillante. Le valutazioni cliniche effettuate negli anni, dall'adolescenza fino ad oggi, non possono che confermare gli aspetti post-traumatici, non solo con una modificazione dei tratti della propria personalità ma anche con la strutturazione della diagnosi attuale. Da allora emerge l'intorpidimento dello stato di coscienza, la presenza di vissuti intrusivi dell'evento che si ripropone ripetendo il ricordo tramite voci che lo rendono "attento" con chiari riferimenti all'incidente; insonnia, irritabilità, ansia e tensione generalizzate, stati dissociativi con perdita dell'esame di realtà che potrebbero mettere a rischio l'incolumità della persona stessa. Come ci insegna la clinica, tali disturbi psichiatrici possono assumere un carattere cronico ed irreversibile che già possiamo confermare nel caso del signor RI 1” (doc. X). Il ricorrente ha inoltre fatto pervenire una certificazione del 7 settembre 2021 del dr. __________, psichiatra, il quale ha aderito integralmente a quanto scritto dalla dr.ssa __________ e precisato di aver avuto in cura l’assicurato “oltre venti anni fa” (doc. XVI);

                                        

-      in questa sede l’assicurato ha prodotto innanzitutto il rapporto medico del 15 giugno 2021, nel quale la  dr.ssa __________, dopo aver ricordato i trascorsi dell’assicurato, ha sottolineato che al termine del primo ricovero del 2017 “a causa di uno scompenso psicotico acuto con marcata componente anticonservativa”, erano state poste le diagnosi quali “Sindrome Schizoaffettiva (ICD-10: F25.1) e disagio psichico nel contesto di esperienza catastrofica (Z61.8)”, sottolineando come tale costatazione fosse importante poiché “rappresenta l'origine del malessere psichico del paziente, elemento che va ritenuto assolutamente in considerazione per la comprensione e corretta valutazione del decorso clinico. L'incidente in barca avvenuto quando il paziente aveva tredici anni con la violenta morte della madre, ha inciso gravemente sul suo sviluppo; di fatto dopo l'incidente incominciò un declino psichico (…)”, ciò che aveva portato a numerosi scompensi psicotici, e a motivo di queste problematiche, originate dal trauma subito a tredici anni, l’assicurato non era mai riuscito “a intraprendere alcuna attività lavorativa o mantenere un lavoro strutturato in senso lato”. Ha quindi concluso affermando che “dall'osservazione clinica in ambito stazionario e ambulatoriale, dagli elementi emersi durante la presa a carico psicoterapica e da una raccolta anamnestica accurata, a nostro avviso è doveroso valutare a 360 gradi la storia clinica del paziente, soprattutto dal momento dell'incidente e non solo a partire dal 2017; tale evento è stato catalizzatore dello sviluppo di una struttura psicotica della personalità con povertà di risorse e stile evitante nel contatto con la realtà. Si constatano tuttora gravi difficoltà a mettere in atto comportamenti adattivi ed efficaci, non solo in ambienti complessi ma anche in quelli semplici e si prospetta da allora una maggiore attenuazione della sintomatologia psicotica unicamente in contesti altamente strutturati e protetti in cui gli stimoli sono ridotti e privi di ambiguità. Le allucinazioni uditive sono tuttora presenti, infatti il paziente le riferisce costantemente ancora molto disturbanti nonostante le diverse modifiche della farmacoterapia. Il signor RI 1 presenta una scarsa autonomia e la critica di malattia risulta talvolta oscillante. Le valutazioni cliniche effettuate negli anni, dall'adolescenza fino ad oggi, non possono che confermare gli aspetti post-traumatici, non solo con una modificazione dei tratti della propria personalità ma anche con la strutturazione della diagnosi attuale. Da allora emerge l'intorpidimento dello stato di coscienza, la presenza di vissuti intrusivi dell'evento che si ripropone ripetendo il ricordo tramite voci che lo rendono "attento" con chiari riferimenti all'incidente; insonnia, irritabilità, ansia e tensione generalizzate, stati dissociativi con perdita dell'esame di realtà che potrebbero mettere a rischio l'incolumità della persona stessa. Come ci insegna la clinica, tali disturbi psichiatrici possono assumere un carattere cronico ed irreversibile che già possiamo confermare nel caso del signor RI 1” (doc. X). Ha pure prodotto la certificazione del 7 settembre 2021 del dr. __________, psichiatra, il quale ha aderito a quanto scritto dalla dr.ssa __________ e confermato “di aver seguito in un percorso di cura psichiatrico- psicoterapeutico oltre venti anni fa il Sig. RI 1, __________1975, per una sintomatologia schizoaffettiva grave, che gli impediva di svolgere una nomale attività lavorativa” (doc. XVI);

 

-     ora, alla luce di un’attenta valutazione degli atti medici all’inserto e delle citate certificazioni prodotte in questa sede,  questo giudice concorda con l’Ufficio AI e il SMR (il quale, nell’annotazione del 21 settembre 2021, presa visione della documentazione prodotta, ha affermato che “Soprattutto quest'ultimo (ndr: il dr. __________) riporta fatti in precedenza non noti e riferisce di una presa a carico specialistica avvenuta oltre 20 anni or sono, il che rende verosimile un disagio psichico grave con inabilità lavorativa completa in ogni attività lucrativa dall'età di 13 anni, in seguito al noto incidente”; doc. XVI/1) sul fatto che l’assicurato sia da considerare inabile al lavoro in misura completa dall’età di tredici anni per i postumi psichiatrici dell’incidente subito a quell’età e che, quindi, egli sia stato da sempre impedito nello svolgimento di un’attività lavorativa a causa del danno psichiatrico di cui è portatore. Essendo quindi stato impedito nell’esercizio di un’attività lavorativa dal danno alla salute, egli deve esser considerato salariato a tempo pieno. Stante un’inabilità lavorativa completa sin dal suo arrivo in Svizzera nell’agosto 2017, la proposta dell’Ufficio AI (formulata nella sua presa di posizione del 30 settembre 2021) di attribuire una rendita intera d’invalidità (grado AI del 100%) a far tempo dal 1. maggio 2018 in applicazione dell’art. 29 cpv. 1 LAI (l’assicurato ha presentato la sua domanda di prestazioni il 30 novembre 2017, doc. AI pag. 11) non può che essere condivisa;

 

-      di conseguenza il ricorso va accolto e l’assicurato messo al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1. maggio 2018;

                                     

                                     -   secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

 

                                         §    La decisione del 3 marzo 2021 è annullata e riformata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1. maggio 2018.

 

                                   2.   Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

 

                                         Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti