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redattrice: |
Tanja Balmelli, vicecancelliera |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 21 aprile 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 15 marzo 2021 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. Nel gennaio 2019 (doc. 4) RI 1, 1960, attivo fino a dicembre 2018 (doc. 6) presso il servizio accoglienza del __________ di __________, ha presentato una domanda di prestazioni dall'assicurazione invalidità, segnalando di essere inabile al lavoro al 100% dal marzo 2017 a causa di disturbi al cuore.
Raccolti i certificati medici presso i curanti e sentito il Servizio Medico Regionale (doc. C), risultando l'assicurato abile al 100% l'Ufficio assicurazione invalidità, con progetto di decisione del 24 aprile 2019 (doc. D), gli ha negato il diritto alla rendita.
1.2. La perizia pluridisciplinare affidata al Servizio Accertamento Medico ha concluso il 2 dicembre 2020 (doc. 39) per una capacità lavorativa del 90% dal 1° maggio al 30 novembre 2018 e del 70% dal mese di dicembre 2018, intesa come riduzione del rendimento, nell'attività precedentemente svolta e in attività adatta rispettosa dei limiti funzionali posti dal perito reumatologo.
Visti il rapporto finale del 9 dicembre 2020 (doc. G) del Servizio Medico Regionale e le considerazioni della consulente in integrazione professionale (docc. H e 41), con decisione del 15 marzo 2021 (doc. B), emessa dopo le osservazioni dell'assicurato (doc. 51), l'Ufficio assicurazione invalidità ha confermato il progetto di decisione del 23 dicembre 2020 (doc. 47), che annullava e sostituiva il precedente, e ha ribadito il rifiuto a una rendita di invalidità.
L'amministrazione ha considerato che poiché dal maggio 2018 l'assicurato non avrebbe potuto sfruttare maggiormente la sua capacità residua di guadagno in attività alternative, ha ritenuto che all'inabilità presentata nell'abituale attività corrispondeva anche una pari incapacità di guadagno (10% dal 1° maggio 2018 e 30% dal 1° dicembre 2018).
Alla scadenza dell'anno di attesa, a marzo 2018, l'incapacità lavorativa era del 100% in qualsiasi attività e l'interessato avrebbe perciò avuto diritto a una rendita intera; tuttavia, il diritto al versamento decorreva da luglio 2019 (art. 29 LAI).
A quel momento, però, non sussisteva un diritto alla rendita, presentando egli un grado di invalidità inferiore al 40%. Essendo abile al 70% in qualsiasi attività, anche basandosi su un salario statistico si giungerebbe comunque a un grado AI del 30%.
1.3. Il 21 aprile 2021 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale, in via principale, di riconoscergli il diritto a una rendita di invalidità e, in via subordinata, di rinviare gli atti all'amministrazione per ulteriori accertamenti di carattere economico.
Il ricorrente non ha contestato il reddito da valido di Fr. 67'938,72 stabilito dall'Ufficio AI per l'anno 2019 (doc. H), ma ha rimproverato all'amministrazione di essersi basata, per il reddito da invalido, su una semplice annotazione della consulente in integrazione professionale, che però non ha indicato lo stipendio che potrebbe conseguire lavorando in un'altra struttura né ha fornito il dettaglio della sua verifica; non ha quindi accertato esattamente l'attività che egli ha svolto per poi poterla raffrontare con quella di assistente di sala. Essa ha perciò dato per scontato che oggi, nonostante l'età e i suoi limiti funzionali, l'assicurato potrebbe percepire ancora lo stesso stipendio di prima.
L'accertamento effettuato dall'Ufficio AI è, a dire dell'insorgente, troppo superficiale e, pertanto, la decisione andrebbe contestata e gli atti rinviati per un'istruttoria. Prescindendo però da ciò per evitare un inutile rinvio, il ricorrente ha concluso che nelle sue condizioni non sarebbe comunque più in grado di svolgere un'attività presso un __________. Inoltre, visti il suo stato di salute, i limiti funzionali e l'età, nessun __________ gli darebbe un lavoro come assistente di sala, perciò non può essere considerato collocabile non solo nell'ambito dei __________, ma anche in un'altra attività lavorativa, anche leggera.
In una simile attività, egli raggiungerebbe un grado di invalidità del 44%, così come calcolato dall'Ufficio AI, perciò appare lecito chiedere il riconoscimento di un quarto di rendita di invalidità.
1.4. Nella risposta del 17 maggio 2021 (doc. IV) l'Ufficio AI ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso.
L'amministrazione ha rilevato che dal lato medico i periti hanno attentamente valutato lo stato di salute del ricorrente e che le loro conclusioni non sono state contestate.
Sull'esigibilità lavorativa, la consulente in integrazione professionale ha ritenuto che l'attività svolta prima del danno alla salute era ancora esigibile, così come anche le attività adeguate.
In merito alla questione economica, l'amministrazione ha rilevato di avere proceduto al raffronto dei redditi considerando quale reddito senza invalidità quello statistico visto che l'assicurato era stato licenziato e non aveva perso il lavoro per motivi legati al danno alla salute. Ritenuto il reddito con invalidità e stanti le riduzioni attuate, l'Ufficio AI ha confermato integralmente il calcolo del grado di invalidità effettuato.
1.5. Il 25 maggio 2021 (doc. VI) il ricorrente ha osservato che la questione economica va accertata per il tramite di professionisti con puntuali approfondimenti, non essendo ancora dato di sapere quali specifiche attività l'assicurato svolgeva al __________. Senza queste precisazioni, le valutazioni e le limitazioni esposte dai medici risultano a maggior ragione teoriche e dunque sono inapplicabili dal profilo dell'esame economico. Pertanto, le valutazioni mediche sono da ritenere criticate.
Inoltre, senza conoscere nel dettaglio l'attività che l'assicurato svolgeva, dal profilo economico è pure impossibile stabilire quale reddito potrebbe ancora percepire nonostante tutti i suoi limiti e l'età. Se i medici ritengono ancora esigibile l'ultima attività svolta presso il __________ di __________, allora questa affermazione non può essere seguita se non è dato di sapere quale attività egli esercitava effettivamente.
Nemmeno la consulente poteva perciò valutare il reddito che egli potrebbe ancora conseguire in una simile attività.
Secondo il ricorrente, se l'Ufficio AI pretende confrontare il reddito che l'assicurato percepiva prima del danno alla salute presso il __________ di __________ con quello che egli potrebbe oggi ancora percepire presso un altro __________ parificato, l'amministrazione deve però prima capire in cosa consisteva la sua attività, sottoporre il tutto ai medici per valutare se le limitazioni indicate sono confermate e infine giudicare se anche in un mercato del lavoro equilibrato egli troverebbe ancora un posto quale impiegato in un __________; se sì, con quale stipendio e in seguito potrà calcolare il reale grado di invalidità.
Se, come sembra invece proporre nella sua risposta, l'amministrazione vuole procedere facendo capo ai dati statistici, seppure nella decisione impugnata ciò non sembri però essere il caso, proprio perché il suo posto di lavoro oggi non esiste più a causa del fallimento della società, anche per il reddito da valido occorre fare capo alle medesime basi statistiche. Al reddito da invalido vanno poi applicate tutte le riduzioni del caso, ciò che porta a un grado di invalidità superiore al 40%.
1.6. L'Ufficio assicurazione invalidità ha rilevato che dagli atti risulta che l'ultima attività svolta dall'assicurato presso il __________ di __________ era di addetto all'accoglienza e tale attività è stata considerata dai periti nella loro valutazione. Questo aspetto è stato approfondito dal Servizio integrazione professionale, così come risulta nel complemento dell'8 marzo 2021 (doc. I). L'attività abituale è perciò esigibile e il ricorso va quindi respinto.
1.7. Il ricorrente non ha formulato ulteriori osservazioni (doc. IX).
considerato in diritto
2.1. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata con STFA U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5).
2.2. A seguito della domanda di prestazioni del 2019 dell'assicurato, l'Ufficio AI ha richiamato gli atti medici determinanti e l'ha sottoposto a una perizia pluridisciplinare, i cui risultati sono stati fatti propri dal dr. __________ del Servizio Medico Regionale nel suo rapporto finale del 9 dicembre 2020 (doc. G), rilevando che da marzo 2017 era inabile al 100%, da maggio 2018 al 10% e da dicembre 2018 al 30%, sia nell'attività abituale di impiegato al __________ sia in altre attività adeguate al suo stato di salute, fisicamente leggere e fermo restando delle limitazioni funzionali.
Considerato che l'assicurato non poteva sfruttare maggiormente la sua residua capacità di guadagno in attività alternative, l'amministrazione ha proceduto al calcolo del grado di invalidità utilizzando il metodo di raffronto percentuale dei redditi, perciò ha ritenuto che all'inabilità lavorativa presentata dall'assicurato nell'abituale attività corrispondeva una incapacità di guadagno di pari entità, determinando un grado AI del 100% da marzo 2018, del 10% da maggio 2018 e del 30% da dicembre 2018.
Visto però che il diritto al versamento alla rendita decorre al più presto sei mesi dopo l'inoltro della domanda di prestazioni, il diritto a una rendita intera sorto a marzo 2018 non poteva essere riconosciuto e a luglio 2019, essendo a quel momento il grado AI del 30%, l'assicurato non aveva diritto a una rendita di invalidità.
L'interessato ha messo in discussione il reddito da invalido, ossia che sia ancora in grado di svolgere un'attività presso un __________ considerate le sue condizioni fisiche, i suoi limiti funzionali e la sua età. Se anche riuscisse a trovare un'occupazione simile, al massimo potrebbe percepire un reddito di Fr. 38'282,38 come già inizialmente calcolato dall'Ufficio AI e quindi, paragonato al reddito da valido di Fr. 67'938,72 (doc. H), si giungerebbe a un grado AI del 44%. Implicitamente, dunque, il ricorrente ha contestato il metodo di calcolo adottato dall'Ufficio assicurazione invalidità, pretendendo che si applichi il metodo ordinario di confronto dei redditi anziché il metodo di raffronto percentuale dei redditi.
2.3. Per quanto concerne l'aspetto medico, l'SMR ha ritenuto necessario fare esperire una perizia pluridisciplinare in ambito neurologico, reumatologico, cardiologico e psichiatrico.
Nel rapporto del 2 dicembre 2020 (docc. 39 e F) che ne è scaturito, il Servizio Accertamento Medico ha posto le diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa di: stato dopo grave trauma di elettrocuzione nel 1984 con: ipoestesia netta dell'arto superiore sinistro con in genere limitato deficit funzionale dell'arto; intermittenti episodi di marcata spasticità dell'arto superiore sinistro con connesso deficit funzionale quasi totale della durata da ore fino a un'intera giornata; lieve paresi arto inferiore destro; ipoestesia arto inferiore destro in sede distale della coscia laterale, ipoestesia analoga di minore importanza all'arto inferiore sinistro; stato dopo impianto di un neurostimolatore retro-orbitale destro nel 1989 e rimozione nel 1994; stato dopo impianto neurostimolatore cerebrale nel 1994, tutt'ora in situ. Sindrome da disadattamento reazione mista ansiosa depressiva (ICD-10: F43.2). Cardiopatia dilatativa con dilatazione e disfunzione ventricolare sinistra da moderata a severa, asintomatico nella vita quotidiana. Stato dopo impianto di defibrillatore profilattico nell'aprile 2018.
Quali diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa gli specialisti hanno posto una sindrome cervicovertebrale parzialmente cervicospondilogena cronica a sinistra. Dolori coxogeni a destra. Dislipidemia. Sovrappeso (BMI 25,41 kg/mq). Tabagismo.
Dal punto di vista reumatologico, l'esperto ha descritto dei limiti funzionali e di carico che sono stati ripresi, come le diagnosi, dal dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale nel suo rapporto finale del 9 dicembre 2020 (doc. G). Anche dal lato cardiaco v'erano delle limitazioni, essedo possibili attività con impegno fisico leggero o medio al 100%, mentre erano escluse le attività prevalentemente pesanti, la guida professionale o altre attività implicanti una stretta vicinanza con forti campi elettromagnetici.
Sulla scorta delle diagnosi e delle limitazioni individuate, gli specialisti del SAM hanno concluso (doc. F) che l'assicurato presentava una capacità lavorativa del 70% nell'attività svolta di impiegato al __________, intesa come riduzione del rendimento, mentre era inabile al 100% in attività pesanti.
In un'attività adatta, rispettosa dei limiti funzionali, la capacità lavorativa era del 70%.
I periti hanno precisato che l'assicurato ha presentato un'inabilità lavorativa totale da marzo 2017 ad aprile 2018 dovuta alle problematiche cardiologiche, poi da maggio a novembre 2018 la capacità lavorativa era del 90%, intesa come riduzione del rendimento dovuta solo alla diagnosi psichiatrica e dal mese di dicembre 2018 la capacità lavorativa era del 70%, dovuta alla somma tra incapacità lavorativa in ambito psichiatrico e quella in ambito neurologico. L'evoluzione nel tempo dell'incapacità lavorativa era la stessa sia nell'attività svolta sia in attività adatta.
Convincenti e non contestate come tali dal ricorrente, le esposte conclusioni dei periti (doc. F), riprese dal dr. med. __________ dell'SMR (doc. G), vanno fatte proprie dal Tribunale.
Il TCA conferma dunque una comprovata inabilità lavorativa da marzo 2017 in qualsiasi attività secondo i citati gradi.
2.4. Il ricorrente ha implicitamente contestato che si applichi il metodo di raffronto percentuale dei redditi in luogo del metodo ordinario di confronto dei redditi.
Infatti, egli ha affermato che per potere ammettere che possa ancora svolgere la medesima attività di prima dell'insorgenza del danno alla salute, occorre però prima sapere quali specifiche attività svolgeva presso il __________. Inoltre, senza conoscere esattamente queste componenti della sua precedente attività, è pure impossibile stabilire quale reddito potrebbe ancora percepire, per di più nonostante tutti i suoi limiti funzionali e l'età. Pertanto, l'insorgente non si è detto d'accordo che possa riprendere la sua attività lavorativa in un __________ simile alla struttura in cui è stato attivo per decenni e conseguire un salario paragonabile a prima.
A suo dire, l'accertamento compiuto dalla consulente in integrazione professionale presso una struttura simile non sarebbe stato sufficiente, ma parziale, mancando il salario conseguibile e il dettaglio delle attività che potrebbe svolgere.
2.5. In merito al metodo applicabile al calcolo del grado d'invalidità, e meglio alla cosiddetta “Prozentvergleich”, il Tribunale federale si è così espresso nella sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016:
" 6.2.1. L'UAIE propone di dedurre il tasso di incapacità al guadagno direttamente dal grado di inabilità lavorativa del 50% nella precedente (e in ogni altra professione) e di rinunciare ad effettuare un raffronto dei redditi di riferimento.
6.2.2. Ora, se la persona interessata non sfrutta in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua, il reddito da invalido va di principio determinato alla luce dei dati forniti dalle statistiche salariali come risultano segnatamente dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b pag. 76 con riferimenti). Tuttavia, è possibile derogare a questo principio e fissare la perdita di guadagno direttamente in base all'incapacità di lavoro operando un confronto percentuale (“Prozentvegleich”). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è preso in considerazione tenendo conto dell'incapacità lavorativa, la differenza percentuale corrisponde in tal modo al grado d'invalidità (sentenze 8C_628/2015 del 6 aprile 2016 consid. 5.3.5 e 8C_211/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 4.1 con i riferimenti pubblicata in SVR 2014 UV n. 1 pag. 1; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 aed. 2014, n. 35 e seg. ad art. 28 a LAI). L'applicazione di questo metodo si giustifica quando il salario da valido e quello da invalido sono fissati in base agli stessi dati statistici, oppure quando il lavoro precedentemente svolto è ancora possibile (perché il contratto di lavoro per esempio non è stato sciolto), oppure quando questo lavoro offre le migliori possibilità di reintegrazione professionale (perché per esempio il salario prima dell'invalidità è superiore a quello da invalido) (sentenze 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 consid. 3.2 e 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1).” (la sottolineatura è della redattrice).
Nella citata sentenza 9C_225/2016 del 14 luglio 2016, l'Alta Corte ha negato la possibilità di applicare, nel caso giudicato, il confronto percentuale, affermando al consid. 6.2.3 che:
" (…) Contrariamente a quanto asserito dall'UAIE, le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto percentuale ("Prozentvergleich") non sono date nella fattispecie. Infatti, l'assicurato non ha più lavorato dal 2007 e il contratto presso il suo ex-datore di lavoro è stato disdetto in quell'anno. Non gli sarebbe quindi possibile riprendere la stessa attività. Non è inoltre dimostrato che il lavoro di muratore gli possa offrire, alla luce delle patologie di cui è affetto, le migliori possibilità di reintegrazione. La tesi dell'UAIE fa inoltre astrazione del fatto che non vi è alcun automatismo nell'applicazione di questo metodo, nel senso che il grado d'incapacità di guadagno non corrisponde necessariamente a quello di lavoro: l'applicazione di questo metodo non esime l'autorità dal verificare se la capacità di lavoro medicalmente attestata non debba essere ulteriormente ridotta per tenere conto di altri fattori, come la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato (sentenza 8C_530/2015 del 6 gennaio 2016 consid. 6.2; Meyer/Reichmuth, op. cit., n. 37 ad art. 28 a LAI). Ora, l'UAIE non ha operato alcun accertamento in proposito e un'ulteriore riduzione non può essere esclusa a priori, ciò che porterebbe al riconoscimento di un grado d'invalidità superiore al 50%. È quindi a ragione che il Tribunale amministrativo federale ha operato un raffronto dei redditi sulla base di un reddito da invalido calcolato su dati statistici.” (sottolineature della redattrice)
Nella STF 9C_627/2017 dell'11 dicembre 2017 l'assicurata, operata per un tumore maligno, ha interrotto l'attività lavorativa al 100% dal 12 marzo del 2012, con tentativi di ripresa al 50% da fine aprile 2012. Da marzo 2012 v'era una residua capacità lavorativa del 50% sia nell'attività abituale che in sostitutive adeguate, ossia compatibili con le numerose limitazioni funzionali ritenute.
Nel 2014 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero le ha riconosciuto il diritto a un quarto di rendita ordinaria, mentre nel 2017 il Tribunale amministrativo federale, considerate le circostanze specifiche, ha ritenuto che si poteva ricorrere eccezionalmente al metodo del "Prozentvergleich" e le ha attribuito una mezza rendita di invalidità.
Il Tribunale federale ha spiegato i due metodi di calcolo:
" 4.2. Nel caso di assicurati esercitanti un'attività lucrativa, il grado d'invalidità dev'essere determinato sulla base di un raffronto dei redditi (art. 16 LPGA, art. 28a cpv. 1 LAI; cfr. DTF 137 V 334 consid. 3.1.1 pag. 337). Di regola questo metodo di calcolo si effettua nel caso in cui i due redditi ipotetici possono essere determinati numericamente in modo preciso. Il grado d'invalidità può essere eccezionalmente determinato con confronto percentuale ("Prozentvergleich"; sul tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3 c pag. 314 seg. e in particolare 104 V 135 consid. 2b pag. 137). Questo metodo costituisce una variante ammissibile del raffronto dei redditi basato su dati statistici: il reddito da valido è preso in considerazione nella misura del 100%, mentre il reddito da invalido è valutato tenendo conto dell'incapacità lavorativa e la differenza percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cfr. sentenza 9C_526/2017 del 14 novembre 2017 consid. 5.3). Il grado d'invalidità è da determinare per mezzo di un confronto percentuale, quando i redditi senza e con impedimento (reddito da valido e da invalido) non si lasciano determinare in modo sufficientemente preciso o solo con un onere eccessivamente sproporzionato e inoltre, in quest'ultimo caso, si può ritenere che il raffronto del reddito ipotetico valutato in termini percentuali in considerazione delle circostanze note valutate nel caso di specie, dia un risultato sufficientemente affidabile (cfr. sentenze 9C_804/2016 del 10 aprile 2017 consid. 2.2 e 9C_882/2010 del 25 gennaio 2011 consid. 7.1).".
L'Ufficio AI ricorrente ha censurato che il TAF non ha verificato le condizioni per l'attuazione del "Prozentvergleich", a suo dire esso si sarebbe basato su supposizioni non motivate, soprattutto in assenza di un'attività stabile presso il precedente datore di lavoro, l'assicurata aveva appena iniziato l'attività poco prima del danno alla salute e il contratto di lavoro era stato disdetto.
La disdetta del rapporto di lavoro è datata 24 settembre 2014.
Su questa questione l'Alta Corte si è pronunciata come segue:
" 4.4. Il ricorrente merita di essere seguito laddove censura l'applicazione del confronto percentuale operato dal Tribunale amministrativo federale. Al momento dell'insorgere della malattia e delle sue ripercussioni sull'attività lavorativa, A. era attiva quale operaia del controllo di qualità nell'ambito della produzione di ormoni alla B. SA. Tale attività era svolta dapprima dal 31 marzo 2010 tramite la E. SA, agenzia di collocamento e, in seguito, con contratto fisso dal 1° aprile 2011. Conformemente alla giurisprudenza menzionata (cfr. consid. 4.2) tale reddito è dunque determinabile in modo sufficientemente preciso e senza alcun onere eccessivamente sproporzionato, di modo che non vi è spazio per l'applicazione eccezionale del metodo del confronto percentuale ma è dato il metodo ordinario del raffronto dei redditi (art. 16 LPGA e 28a cpv. 1 LAI; cfr. consid. 4.2, come pure sentenza 9C_641/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 4.4.4).".
Va ancora rammentato che con sentenza 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 il Tribunale federale ha mostrato le sue perplessità circa l'applicazione, nel caso di specie, del confronto percentuale da parte del TAF, affermando:
" 3.1 Unico oggetto del contendere è il calcolo dell'invalidità operato dal Tribunale amministrativo federale. Controverso è in particolare il fatto che i primi giudici, inferendo il tasso di incapacità al guadagno direttamente dal grado - incontestato e risultante dagli atti - di inabilità lavorativa (50 %) attestato nella precedente (e in ogni altra) professione, abbiano rinunciato ad effettuare un raffronto dei redditi di riferimento.
3.2 Come fa notare l'Ufficio ricorrente, l'operato dei primi giudici può dare adito a qualche giustificata perplessità. Avendo infatti rinunciato ad effettuare il raffronto dei redditi e omesso così di tenere debitamente conto dell'elemento economico della nozione di invalidità, ci si può effettivamente domandare se essi non siano così incorsi in una violazione del diritto federale. Contrariamente a quanto evocato dalla pronuncia impugnata, le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto percentuale ("Prozentvergleich") non sembrano date (sul tema cfr. DTF 114 V 310 consid. 3c pag. 314 seg.; sentenze 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 consid. 6.4.1, I 1/03 del 15 aprile 2003 consid. 5.2 e I 35/01 del 30 maggio 2001 consid. 3a). Dalla sentenza 8C_692/2007 del 4 luglio 2008 - invocata dai primi giudici a sostegno della loro tesi - non può in particolare dedursi nulla che faccia concludere nel senso indicato dal Tribunale amministrativo federale.
Quest'ultimo ha accertato in maniera vincolante che il precedente rapporto di lavoro è stato sciolto e che da allora l'opponente non ha più ripreso una nuova attività lucrativa che le permette di sfruttare in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua. In tali condizioni, tenuto anche conto dell'obbligo di ridurre il danno, secondo cui l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 1995, pag. 296 segg.), il reddito da invalida poteva essere determinato sulla base dei dati statistici salariali ISS e avrebbe consentito di calcolare senza difficoltà il grado d'invalidità sulla scorta di un raffronto dei redditi (DTF 129 V 472 consid. 4.2.1 pag. 475; 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con riferimenti; sentenza citata 8C_294/2008, consid. 6.4.1 in fine). Tanto più che la consulente in integrazione professionale, che era la persona più indicata per verificare quali attività fossero possibili alla luce degli accertamenti medici (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158; cfr. anche sentenza 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3; Ulrich Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.), nel suo rapporto finale del 20 ottobre 2006 aveva espressamente rilevato che, considerato anche il suo profilo socio-professionale, l'assicurata poteva essere inserita in attività non qualificate quali ad esempio quella di operaia in genere o di addetta al confezionamento, al montaggio e/o imballaggio.” (le evidenziature sono della redattrice)
Il medesimo concetto è stato espresso nella sentenza 9C_237/2016 del 24 agosto 2016, dove il Tribunale federale ha tuttavia confermato il confronto percentuale, affermando:
" 3.2. Comme l'ont retenu les premiers juges, les conditions étaient réunies pour procéder à une comparaison en pour-cent. En effet, l'intimée était en mesure de reprendre l'activité qui était la sienne avant la survenance de l'atteinte à la santé - l'office AI ayant retenu une capacité de travail de 60 % dès le 2 juin 2007 dans l'activité habituelle, puis de 100 % dès le 11 mars 2009. L'assurée a par ailleurs effectivement repris cette activité après l'accident survenu le 25 mars 2007 à 60 % dès le 1er juin 2007 (rapport d'expertise du CEMed du 25 janvier 2008 et questionnaire pour l'employeur du 23 avril 2008). Le fait que son employeur l'a ultérieurement licenciée (avec effet au 31 mai 2008) n'a pas d'incidence sur le choix de la méthode à appliquer pour calculer le taux d'invalidité puisque l'intimée avait déjà repris son ancienne activité en 2007. Elle a en outre conservé un éventail relativement large de possibilités de réintégration sur un marché du travail similaire à celui dans lequel se trouvait son activité de représentante et dont les revenus concernés auraient ainsi été fondés sur les mêmes données statistiques. En tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les revenus de l'assurée avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se composant à raison de 50 % d'une part fixe et de 50 % d'une part variable en fonction des commissions perçues.
Par conséquent, dans la mesure où l'intimée était incapable de poursuivre son activité habituelle à raison de 40 % mais a continué son activité à un taux de travail réduit, la perte de gain ne pouvait que correspondre à la diminution de rendement. L'incapacité de travail se confondait ainsi avec l'incapacité de gain. C'est dès lors à bon droit que la juridiction cantonale a fixé le taux d'invalidité à 40 % sans analyse des revenus mais en procédant à la comparaison en pour-cent.”.
Nel caso ticinese trattato nella STF 9C_452/2017 del 6 febbraio 2018, la nostra Massima Istanza ha confermato l’utilizzo del metodo di confronto percentuale dei redditi, precisando tuttavia che con il metodo ordinario di confronto dei redditi il risultato sarebbe stato lo stesso in termini di diritto alla rendita.
In quella fattispecie nel 2006 l'Ufficio AI, preso atto che l'abituale professione da un punto di vista medico era la più idonea e poteva essere svolta nella misura del 50%, ha riconosciuto all'assicurato una mezza rendita d'invalidità con effetto dal 1° maggio 2005, in applicazione del metodo di confronto percentuale ("Prozentvergleich").
Nell'ambito di una nuova revisione d'ufficio nel 2010, l'amministrazione, in via di riconsiderazione, ha soppresso la rendita d'invalidità in assenza di un grado d'invalidità pensionabile, calcolato in applicazione del metodo ordinario di confronto dei redditi.
Su rinvio del TCA, esperita una perizia pluridisciplinare, nel 2016 l'Ufficio AI ha riconosciuto che al momento dell'assegnazione della mezza rendita d'invalidità era incorso in un errore manifesto avendo applicato il "Prozentvergleich" invece del metodo ordinario di confronto dei redditi, da cui risultava un grado d'invalidità del 26%. Nel 2017 il TCA ha respinto il ricorso dell'assicurato, il quale si è rivolto al Tribunale federale chiedendo di confermare il diritto ad almeno una mezza rendita d'invalidità.
Nella prima decisione i periti nominati dall'Ufficio AI avevano stabilito un'incapacità lavorativa del 50% nella abituale professione di tecnico edile del ricorrente, che era anche stata ritenuta la più idonea dal punto di vista medico.
L'amministrazione aveva perciò deciso di determinare il grado d'invalidità con il metodo del confronto percentuale ("Prozentvergleich") invece di quello ordinario di raffronto dei redditi (art. 16 LPGA)
Al considerando 5.1 il Tribunale federale ha spiegato che:
" L'UAI aveva optato espressamente per tale metodo, ritenendo il risultato sufficientemente affidabile. Prova della correttezza della scelta ritenuta dall'UAI è che nell'incarto AI figura pure un calcolo, effettuato il 16 ottobre 2006, del grado d'invalidità mediante metodo di raffronto dei redditi da cui risulta una capacità di guadagno residua del 44.31 %, che aprirebbe comunque il diritto a una mezza rendita d'invalidità. L'UAI nella decisione di attribuzione della mezza rendita d'invalidità, considerato soprattutto che l'abituale attività professionale era stata ritenuta la più idonea da un punto di vista medico e che l'attuale capacità di guadagno residua non era comunque incrementabile in un'altra attività lavorativa svolta in misura del 50 % aveva però optato per il metodo del confronto percentuale. Conformemente alla giurisprudenza menzionata al consid. 4, non si è dunque in presenza di un errore manifesto della decisione di concessione della mezza rendita d'invalidità. Il Tribunale cantonale, accertando la presenza di un errore manifesto, ha dunque violato il diritto federale constatando come le condizioni della riconsiderazione fossero date.".
In una recente STF 9C_18/2021 del 21 settembre 2021, la perizia del SAM del 9 ottobre 2017 ha concluso per una capacità lavorativa completa dell'assicurato per l'aspetto psichiatrico sia per la componente neurologica. Soltanto dal profilo reumatologico è stata accertata un'incapacità lavorativa dal 22 febbraio 2016 anche in un lavoro adatto, dopo essere stato messo a beneficio degli interventi ergonomici sul posto di lavoro, ma solo al massimo del 25% a causa della necessità di maggiori pause e di alternare le posizioni corporee (cfr. consid. 3.4). Pertanto, al considerando 3.5 l'Alta Corte ha concluso che "Di fronte a una capacità lavorativa residua del 75%-100% nella propria occupazione in una società fiduciaria-immobiliare, la perdita di guadagno può essere stabilita applicando il metodo di confronto percentuale ("Prozentvergleich"; cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a)".
Con sentenza 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008 la nostra Massima Istanza aveva invece stabilito l'inapplicabilità del confronto percentuale (“Prozentvergleich”), poiché il rapporto di lavoro era stato sciolto e la persona assicurata non aveva ripreso alcuna attività esigibile:
" 6.4.1 Bei der Festsetzung des Invalideneinkommens ist zunächst umstritten - und als Rechtsfrage frei überprüfbar (vgl. BGE 132 V 393 E. 3.3 S. 399 mit Hinweisen) -, ob die Vorinstanz Tabellenlöhne hätte verwenden müssen.
Das kantonale Gericht hat dies verneint. Das von ihm gewählte Vorgehen besteht zusammengefasst darin, vom Grad der Arbeitsunfähigkeit auf den Grad der Erwerbsunfähigkeit zu schliessen. Das ist indessen grundsätzlich nicht gestattet, da dabei das wirtschaftliche Element des Invaliditätsbegriffs ausser Acht gelassen wird. Für eine ausnahmsweise Anwendung dieser Methode besteht kein Anlass (zum Ganzen: BGE 114 V 310 E. 3c S. 314 f.; Urteile 9C_575/2007 vom 18. Oktober 2007 E. 3.3, I 168/06 vom 31. Juli 2007 E. 6.1 mit Hinweisen, I 1/03 vom 15. April 2003 E. 5.2 und I 35/01 vom 30. Mai 2001 E. 3a). Das im angefochtenen Entscheid erwähnte Urteil RKUV 2006 Nr. U 568 S. 65 (U 87/05) vermag die vorinstanzliche Betrachtungsweise nicht zu stützen. Der dort beurteilte Sachverhalt unterscheidet sich insofern und entscheidend von dem hier gegebenen, dass die versicherte Person in der angestammten Beschäftigung bestmöglich eingegliedert war (E. 2.2 des besagten Urteils). Im vorliegenden Fall trifft dies nicht zu. Das frühere Arbeitsverhältnis wurde, wie das kantonale Gericht festgestellt hat, aufgelöst.
Da das frühere Arbeitsverhältnis nicht mehr besteht und keine neu aufgenommene, die Restarbeitsfähigkeit voll ausschöpfende Erwerbstätigkeit zur Diskussion steht, bietet sich für die Bestimmung der Invalideneinkommens die Verwendung von Tabellenlöhnen an (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475; 126 V 75 E. 3b/bb S. 76 f. mit Hinweisen).” (sottolineature della redattrice)
Va infine rilevato che l'applicazione del confronto percentuale (“Prozentvergleich”) non esclude di per sé la riduzione sociale del 25%. Con sentenza 8C_530/2015 del 6 gennaio 2016 in ambito di assicurazione contro gli infortuni il TF ha ribadito che:
" 6.2. Die Unfallversicherung beruft sich auf ein Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2008 (9C_129/2008). In dessen Erwägung 3.3.1 wird mit Blick auf BGE 126 V 75 E. 75 E. 5b S. 79 ausgeführt, ein sogenannter leidensbedingter Abzug von gesamthaft höchstens 25 % sei nur vorzunehmen, wenn das Invalideneinkommen anhand von Tabellenlöhnen festgelegt werde. Eine solch strikte Aussage lässt sich jedoch dem zitierten Leitentscheid nicht entnehmen. Vielmehr muss auch bei der Anwendung des Prozentvergleiches immer geprüft werden, ob weitere Faktoren, soweit sie anerkannt sind (BGE 126 V 75), dem Rentenansprecher die Verwertung der Restarbeitsfähigkeit zusätzlich erschweren (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 3. Aufl. 2014, N. 37 zu Art. 28a). Nicht gekürzt werden können nur Löhne, welche effektiv im Rahmen einer teilweisen Erwerbsfähigkeit erzielt werden oder auch sogenannte DAP-Löhne (Dokumentation der SUVA zu ausgewählten Arbeitsplätzen mit Angaben zu den ausbildungsmässigen und körperlichen Anforderungen sowie dem dabei erzielten Verdienst) (MEYER/REICHMUTH, a.a.O. N. 101 zu Art. 28a). Entgegen dem Vorbringen der Unfallversicherung schliesst die von der Vorinstanz vorgenommene Variante des Einkommensvergleichs die Berücksichtigung eines Abzuges vom Tabellenlohn nicht aus, geht sie doch weder von einem konkret erzielten Lohn noch von einem DAP-Lohn aus. Vielmehr macht sie einen "bezifferten Schätzungsvergleich", ohne die beiden Vergleichseinkommen ziffernmässig genau zu ermitteln. Dabei kann ein Abzug berücksichtigt werden (MEYER/REICHMUTH, a.a.O. N. 35 zu Art. 28a mit Hinweis auf Urteil I 1/03 vom 15. April 2003 E. 5.2;). Das kantonale Gericht hat den von ihm vorgenommen Abzug von 5 % mit den schlechteren Verdienstmöglichkeiten im Teilzeiterwerb begründet. Daran ist nichts auszusetzen. Es bleibt bei dem von der Vorinstanz auf 24 % festgelegten Invaliditätsgrad. Die Beschwerden sind abzuweisen.”.
In una sentenza 9C_492/2018 del 24 gennaio 2019, il ricorrente aveva sostenuto che il grado di invalidità era stato erroneamente determinato nella decisione impugnata mediante un confronto percentuale.
Dopo avere spiegato i principi alla base dell'applicazione del metodo ordinario di confronto dei redditi e del metodo di raffronto percentuale per determinare il grado di invalidità (cfr. consid. 4.3.2), il Tribunale federale ha affermato che anche se si effettua il calcolo del grado di invalidità comparando numericamente i due redditi con il metodo ordinario di confronto, non si ottiene comunque il diritto a una rendita di invalidità:
" 4.3.3. Selbst wenn der Invaliditätsgrad der Versicherten - entsprechend dem in der Beschwerde vertretenen Standpunkt und der Verfügung der IV-Stelle vom 11. Januar 2017 - anhand der Gegenüberstellung zweier ziffernmässig möglichst genau ermittelter Vergleichseinkommen festgesetzt wird, erreicht er die anspruchserhebliche Schwelle von 40 % (Art. 28 Abs. 2 IVG) nicht.".
Determinati il reddito da valido (cfr. consid. 4.3.3.1) e il reddito da invalido (cfr. consid. 4.3.3.2), il Tribunale federale ha tratto le seguenti conclusioni:
" 4.3.3.3. Die Gegenüberstellung der beiden auf demselben Tabellenwert beruhenden Einkommen (Fr. 87'905.- und Fr. 61'534.-), wie sie auch die IV-Stelle vorgenommen hat, unterscheidet sich im Ergebnis - es resultiert ein rentenausschliessender Invaliditätsgrad von (gerundet) 30 % - nicht vom Prozentvergleich, der dem angefochtenen Entscheid zugrunde liegt. Selbst wenn das Invalideneinkommen (aufgrund eines Abzuges vom Tabellenlohn) mit Fr. 55'381.- ermittelt würde, wäre ein Rentenanspruch zu verneinen (Invaliditätsgrad von rund 37 %).".
2.6. In concreto, alla luce della giurisprudenza federale appena riprodotta, questo Tribunale ritiene che le condizioni per eccezionalmente fare capo al confronto percentuale ("Prozentvergleich") non sono date.
L'assicurato è stato alle dipendenze del __________ dal 1988 al 2018 come addetto al servizio accoglienza e sicurezza. Il danno alla salute si è manifestato nel marzo 2017 e da allora l'interessato è stato ritenuto dapprima inabile al 100%, poi al 90% e da dicembre 2018 al 70% e per fine anno 2018 è stato licenziato (STF 9C_225/2016 del 14 luglio 2016; STF 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008).
Infatti, il precedente rapporto di lavoro è stato sciolto e da allora l'assicurato non ha più ripreso una nuova attività lucrativa che gli permettesse di sfruttare in maniera completa e ragionevolmente esigibile la capacità lavorativa residua (STF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010; STF 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008).
Inoltre, tenuto conto dell'obbligo di ridurre il danno, non vi sono difficoltà nel calcolare il grado d'invalidità sulla scorta del raffronto dei redditi, poiché il salario che l'interessato avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute e il salario da invalido possono essere determinati, come si vedrà in seguito, sulla base dei dati statistici salariali ISS (STF 9C_225/2016 del 14 luglio 2016; STF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010 e STF 8C_294/2008 del 2 dicembre 2008). Tanto più che la consulente in integrazione professionale, ossia la persona più indicata per verificare quali attività siano possibili alla luce degli accertamenti medici, nel rapporto finale del 21 dicembre 2020 (doc. 41) ha indicato quali attività esigibili adeguate, oltre a quella svolta in precedenza quale addetto all'accoglienza essendo abile al 70%, anche tutte quelle attività semplici e ripetitive che rispettano le limitazioni espresse in sede medica.
Il caso di specie si differenzia inoltre da quello giudicato dal TF con la sentenza 9C_237/2016 del 24 agosto 2016. Infatti, l'Alta Corte, pur affermando che “Le fait que son employeur l'a ultérieurement licenciée (avec effet au 31 mai 2008) n'a pas d'incidence sur le choix de la méthode à appliquer pour calculer le taux d'invalidité puisque l'intimée avait déjà repris son ancienne activité en 2007”, ha aggiunto che in quel caso era inoltre difficile stabilire i redditi dell'assicurata con e senza invalidità, poiché il salario si componeva per il 50% di una parte fissa e per il 50% di una parte variabile in funzione delle commissioni percepite (“En tout état de cause, il serait difficile de chiffrer les revenus de l'assurée avec et sans invalidité, le salaire de cette dernière se composant à raison de 50 % d'une part fixe et de 50 % d'une part variable en fonction des commissions perçues”). In concreto, invece, sia il salario da valido che quello da invalido sono agevolmente determinabili.
Nulla muta la circostanza che l'Ufficio assicurazione invalidità ha accertato che presso un altro __________ i compiti che è chiamata a svolgere la figura dell'assistente di sala sono attività leggere per le quali v'è la possibilità di cambiare attività all'interno di un turno (doc. I), giacché a tutti gli effetti il rapporto di lavoro del ricorrente è stato sciolto e, stante il fallimento del suo ex datore di lavoro, nemmeno gli sarebbe possibile riprendere la sua attività.
L'insorgente non è stato peraltro giudicato abile al lavoro al 70% solo nell'attività di addetto all'accoglienza, ma anche in qualsiasi attività leggera (STF 9C_310/2009 del 14 aprile 2010). Egli può quindi mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua in altri ambiti lavorativi.
Secondo questo Tribunale, quale salario statistico da invalido occorre pertanto prendere in considerazione quello relativo alle attività semplici e ripetitive (cfr. consid. 2.7.).
2.7. L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4 [denominato ora livello di competenze 1]) – un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d'idee, il Tribunale federale ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STF U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
2.8. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), come ricordato nella STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 al considerando 6.1, decisivo non è il guadagno realizzato nell'ultima attività svolta, bensì il reddito che la persona assicurata conseguirebbe, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, se non fosse diventata invalida. Tale reddito deve essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonda sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (DTF 144 I 103 consid. 5.3; DTF 134 V 322 consid. 4.1), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.
Questo perché normalmente, in base all'esperienza comune, la persona interessata avrebbe continuato la precedente attività in assenza del danno alla salute (RAMI 2000 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi, ecc. (Pratique VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01]).
Nella citata STF 9C_151/2020 il Tribunale federale ha inoltre evidenziato che nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, in circostanze particolari ci si può scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dalla Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali.
Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (STF 9C_329/2014 del 1° luglio 2014 consid. 5.2).
2.9. Dagli atti risulta che dal 1988 il ricorrente era alle dipendenze del __________ inizialmente come portiere interno, poi al servizio accoglienza e sicurezza (doc. 9), ma che, a causa del fallimento della struttura, a metà dicembre 2018 è stato licenziato con effetto al 31 dicembre 2018 (doc. 6).
Ciò significa che quando nel marzo 2017 è insorto il danno alla salute riconosciuto dai periti, l'assicurato stava lavorando. Più tardi, con il licenziamento, l'insorgente si è quindi trovato nella medesima situazione di un assicurato che ha perso il posto di lavoro non per motivi dovuti alla sua invalidità, ma per questioni economiche indipendenti dalla sua persona.
A tale proposito, il TCA segnala che anche in un caso ticinese in ambito di indennità giornaliera in caso di malattia, l'Alta Corte ha stabilito il 4 luglio 2017 (STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017) il principio che, essendo rimasto senza lavoro per motivi estranei alle sue condizioni di salute, per determinare il reddito da valido ci si deve basare sui dati statistici del settore e non sull'ultimo salario percepito dall'assicurato:
" 7.3. B. non può pretendere il reddito da valido (su tale nozione cfr. DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti) che percepiva dalla ditta C., considerato che dagli accertamenti del Tribunale cantonale è emerso che egli era stato licenziato il 30 novembre 2012 con effetto al 31 dicembre 2012. Questo significa che indipendente dal danno alla salute B. non avrebbe più percepito un reddito dalla ditta C. Vista la sua lunga esperienza quale gessatore la Corte cantonale, come del resto la A. SA, potevano ragionevolmente presumere che egli avrebbe continuato l'attività di gessatore. Per questo motivo l'importo di fr. 68'281.22 ritenuto dal Tribunale cantonale in applicazione dei dati statistici relativi al ramo costruzione, peraltro non contestato dalla A. SA, merita conferma.".
Nel caso concreto essendo il datore di lavoro fallito, per certo il posto di lavoro dell'assicurato non esisteva più al momento determinante della valutazione dell'invalidità. L'assicurato ha quindi perso il suo impiego presso l'ex datore di lavoro per motivi estranei all'invalidità e non l'avrebbe di conseguenza conservato neppure senza il danno alla salute. Anche se fosse stato sano, il ricorrente non avrebbe quindi più potuto essere attivo in quel posto di lavoro, perciò l'accertamento del reddito senza invalidità non può effettuarsi sulla base del salario; l'assicurato non avrebbe più potuto percepire lo stipendio versatogli dal datore di lavoro e ciò indipendentemente dal danno alla salute.
Ci si deve pertanto basare sui dati statistici salariali in quel settore (STF 8C_934/2015 del 9 maggio 2016 consid. 2.2 e 4.2; STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013 consid. 4.3.2; STFA I 792/05 del 15 marzo 2016 consid. 3.3; STCA 36.2016.106 del 21 dicembre 2016 confermata dalla STF 9C_81/2017 e 9C_92/2017 del 4 luglio 2017; STCA 32.2019.118 del 27 aprile 2020).
L'amministrazione ha correttamente adottato questa soluzione e il ricorrente non l'ha contestata benché, per errore, abbia ritenuto che l'importo di Fr. 67'938,72 corrispondesse al salario che egli ha realmente conseguito presso il __________ (doc. I punto 4 pag. 5), mentre si tratta del reddito statistico che l'Ufficio AI ha stabilito per il 2019 basandosi sulla Tabella TA1_tirage_skill_ level 2018 - Rami economici (NOGA08), uomini, categoria 90-93 Attività artistiche, intrattenimento e divertimento, livello 2 di competenze (attività pratiche come la vendita, la cura delle persone, l'elaborazione di dati e l'amministrazione, l'utilizzo di macchinari e di apparecchiature elettroniche, i servizi di sicurezza, i trasporti) visti i numerosi anni di esperienza nel settore (doc. 42).
La scrivente Corte, fondandosi anch'essa sulla stessa Tabella e sulla medesima categoria, stabilisce l'importo di Fr. 67'324,92 (Fr. 5'356 x 12 : 40 x 41,9) a valere quale reddito da valido per il 2018 e per il 2019, visto che la Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2020, non prevede alcun aumento per quell'anno (+ 0%).
2.10. Per quanto concerne il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 75, che al considerando 3b/aa ha stabilito che ai fini della fissazione del reddito da invalido è determinante la situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn").
Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali ufficiali, edite dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Per il 2019, anno di eventuale diritto alla rendita (DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 pag. 511 segg.), in assenza di dati salariali concreti occorre basarsi sui dati statistici nazionali e dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2018, edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2018_tirage_skill_level - Rami economici (NOGA08) (denominata Salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso – Settore privato; DTF 142 V 178), si osserva che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze; STF 9C_632/2015) per 40 ore settimanali corrisponde a un importo di Fr. 65'004.- (Fr. 5'417 x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato fino a porsi al momento in cui l'assicurato dovrebbe (continuare a) ricevere la rendita (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA 36.2008.148 del 12 dicembre 2008; STCA del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), per l'indicizzazione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido si ha per gli uomini che partendo dal dato del 2018 il salario lordo statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta nel 2019 a Fr. 65'560,65 (Fr. 65'004 : 105,1 x 106) (cfr. Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2020, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica in: https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/ lavoro-reddito/salari-reddito-lavoro-costo-lavoro/evoluzione-salari.assetdetail. 255182.html; STF 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questo dato si riferisce, però, a un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando ora questa cifra su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2019 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la divisione economica, in ore per settimana (T 03.02.03.01.04.01), pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, aggiornata al 2020: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/tedmps-travail/heures-normales-statistique-duree-normale-travail.assetdetail.2967269.html), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo è di Fr. 68'346,97 (Fr. 65'560,65 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
In tale contesto va pure ricordato (per una maggiore esposizione di sentenze sul tema, cfr. STCA 32.2020.33 del 7 ottobre 2020), che l'età avanzata viene presa in considerazione quando si tratta di sapere se la capacità lavorativa residua può essere realisticamente sfruttata sul mercato equilibrato del lavoro (SVR 2016 IV Nr. 58 consid. 4.2.2). Il Tribunale federale ha tuttavia posto delle esigenze relativamente alte per ammettere la non sfruttabilità della capacità di lavoro residua di persone di età avanzata (SVR 2016 IV Nr. 58 consid. 4.3.4) vista la possibilità di svolgere lavori non qualificati indipendentemente dall'età (DTF 146 V 16).
Ora, nel caso concreto l’assicurato era ancora collocabile sul mercato del lavoro in quanto al momento determinante, ossia quando la sua capacità lavorativa residua è stata valutata medicalmente (DTF 138 V 457 consid. 3.3), nei mesi di maggio e luglio 2020 - mentre il rapporto peritale è stato redatto alcuni mesi dopo, nel dicembre 2020 - l'assicurato aveva da poco compiuto 60 anni.
2.11. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione, ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L'Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tenere conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l'utilizzo di multipli di 5, il Tribunale federale ha affermato che nella sua prassi applica abitualmente alle deduzioni a titolo di circostanze particolari dei multipli di 5. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica, poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria.
L'Alta Corte, con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014, ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all'età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o il tasso d'occupazione.
Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell'insieme delle circostanze concrete. Non è dunque possibile procedere separatamente, in maniera schematica, sommando i singoli fattori di deduzione, ma la deduzione va fatta complessivamente tenendo conto di tutte le circostanze del singolo caso, ma non può superare il 25% (STF 9C_211/2016 del 18 ottobre 2016 consid. 6.2.1).
Nelle recenti STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2020, tutte del 10 giugno 2020 e concernenti casi ticinesi, il Tribunale federale ha innanzitutto ribadito al considerando 4.4.1 che se un reddito da invalido è stabilito in base ai dati statistici, bisogna ancora esaminare se tale ammontare deve essere ridotto oppure no.
L'influsso di tutti i fattori sul reddito (limitazioni relative al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità/tipo di permesso di residenza e grado di occupazione) deve essere valutato nel suo insieme considerando tutte le circostanze del caso concreto, facendo corretto uso del proprio potere di apprezzamento, senza che occorra procedere a una quantificazione separata di ogni fattore di riduzione. In ogni caso, la riduzione non deve superare il 25% (DTF 135 V 297 consid. 5.2 pag. 301; 134 V 322 consid. 5.2 pag. 327 seg.; 126 V 75 consid. 5b/bb pag. 80).
Inoltre il TF (cfr. consid. 4.4.3), riferendosi all'art. 57 LPGA, ha ricordato che il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza motivi pertinenti, sostituire semplicemente il suo apprezzamento a quello dell'autorità amministrativa; egli deve appoggiarsi sulle circostanze che sono di natura a dimostrare il proprio apprezzamento come il più appropriato (DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 con riferimento).
In quelle sentenze, l'Alta Corte ha soprattutto osservato quanto segue:
" 4.4.4. Una riduzione del reddito da invalido può essere applicata soltanto se nel caso concreto sussistono elementi a sostegno della circostanza che la persona assicurata a causa dell'uno o dell'altro criterio (o di più criteri) non può sfruttare professionalmente in un mercato equilibrato del lavoro se non in maniera inferiore alla media la sua restante e limitata capacità lavorativa (DTF 135 V 297 consid. 5.2 pag. 301; sentenza 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.2.2 con riferimento). Occorre ricordare che le limitazioni mediche già incluse nell'esame della capacità lavorativa residua non devono influire ulteriormente nella disamina della riduzione del reddito da invalido e a un conteggio doppio del medesimo aspetto: la sola circostanza che per l'assicurato siano esigibili soltanto attività leggere fino medio complesse non giustifica anche in caso di una capacità lavorativa limitata una riduzione aggiuntiva dovuta alle limitazioni personali (sentenze 8C_805/2016 del 22 marzo 2017 consid. 3.1 e 3.4.2 e 9C_846/2014 del 22 gennaio 2015 consid. 4.1.1 con riferimenti). Il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere, che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali (sentenze 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2)."
(cfr. A. Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d'invalide selon l'ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 pag. 49 seg.).
2.12. Nell'evenienza concreta, il ricorrente non comprova né pretende in alcun modo che vi siano circostanze eccezionali in un mercato equilibrato del lavoro che nella fattispecie permetterebbero di affermare che subisca uno svantaggio tale da trovarsi in una situazione inferiore alla media. Pertanto, l'aumento della deduzione dal reddito da invalido, basato esclusivamente sulle limitazioni derivanti dal danno alla salute, non può essere in concreto concessa (cfr. citate STF 8C_730/2019, 8C_765/2019 e 8C_9/2000, consid. 4).
Il ricorrente è infatti in grado comunque di svolgere delle attività semplici contemplate dai settori della produzione e dei servizi previste nella Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di competenze 1, visto che un numero significativo di queste attività sono di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata. Le limitazioni funzionali permettono di eseguire mansioni non qualificate, semplici e ripetitive, quali quelle individuate dalla consulente in integrazione professionale di operaio generico in attività di controllo, imballaggio, etichettatura, quale aiuto amministrativo, call center, vendita di prodotti online, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione.
Inoltre, considerato che la capacità lavorativa del 70% tiene già conto della limitazione, per il ricorrente, di potere sollevare pesi soltanto fino a 5 kg, non è dunque possibile accordare una ulteriore deduzione per attività leggere come effettuato dall'amministrazione (doc. 43).
Per quanto concerne la lamentela legata all'età, occorre rilevare che la giurisprudenza ha ammesso in maniera restrittiva come l'età, benché sia un elemento estraneo all'invalidità, possa condurre – cumulata a circostanze personali e professionali – a rendere inesigibile, ricordato che il concetto di mercato equilibrato del lavoro è teorico e astratto (DTF 134 V 64 consid. 4.2.1), la ricerca di un nuovo impiego (STF 9C_318/2014 del 10 settembre 2014 consid 5.2; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.2).
In un caso ticinese il Tribunale federale ha confermato la conclusione dei giudici cantonali secondo cui la realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato è stata considerata, inoltre, ammissibile, malgrado l'assicurato avesse compiuto sessant'anni (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010 consid. 7.1; STF 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2).
Al riguardo va rilevato che sebbene l'età avanzata venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza citata 9C_918/2008 consid. 4.2.2).
La nostra Massima Istanza ha infatti stabilito, nella DTF 138 V 457, che la capacità lavorativa residua dipende dalle condizioni del singolo caso. Determinanti possono essere la natura e lo stato dei danni della salute e le sue conseguenze, il prevedibile dispendio per l'adattamento e l'introduzione e in questo contesto anche la personalità, i talenti esistenti e le abilità, la formazione, la carriera professionale o l'applicabilità dell'esperienza professionale dal tradizionale campo lavorativo (cfr. consid. 3.1). Di conseguenza, la reintegrabilità dipende non da ultimo dal periodo durante il quale l'assicurato è ancora disponibile per un'attività lavorativa e soprattutto anche per un eventuale cambiamento di attività (cfr. consid. 3.2).
Inoltre, l'Alta Corte ha precisato che la questione della messa in atto della capacità di lavoro rispettivamente della capacità residua di lavoro, in caso di età avanzata, si esamina al momento in cui l'esigibilità medica di una capacità di lavoro totale o parziale è constatata (cfr. consid. 3.3). In altre parole, occorre basarsi sull'età dell'assicurato al momento in cui viene valutata, dal profilo medico, la sua capacità lavorativa (STF 9C_88/2013 del 4 settembre 2013 consid. 4.3).
Nella DTF 146 V 16 (= SVR 2020 IV Nr. 34) il Tribunale federale ha precisato che il fattore età deve parimenti essere valutato prendendo in considerazione tutte le circostanze concrete. Ciò vale in particolare nell'ambito dei lavori ausiliari sull'ipotetico mercato equilibrato del lavoro, dove un'età avanzata non deve forzatamente agire quale fattore di riduzione del salario (cfr. consid. 7.2.1).
Nessuna deduzione deve essere applicata per le limitazioni funzionali, visto che la limitazione del rendimento determinato in sede medica le tiene già in considerazione, poiché nel caso di specie la capacità lavorativa del 70% è da intendere quale riduzione del rendimento del 30% nell'ambito di una presenza durante tutto il giorno (cfr. perizie neurologica e psichiatrica).
Alla luce di quanto sottolineato dall'Alta Corte nella STF 9C_359/ 2014 del 5 settembre 2014, la riduzione del rendimento non dà infatti luogo ad un'ulteriore riduzione per motivi personali:
" 5.4. En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références).".
Anche nella STF 8C_163/2015 del 16 giugno 2015 il Tribunale federale ha ricordato che non è possibile, nel momento in cui si valuta l'entità della riduzione percentuale da applicare al reddito da invalido, tenere conto nuovamente della riduzione di rendimento già constatata a livello medico e inclusa nella valutazione della capacità lavorativa residua, onde evitare di prendere in considerazione due volte lo stesso punto di vista (STCA 32.2019.118 del 27 aprile 2020; STCA 32.2018.65 del 13 marzo 2019; STCA 32.2018.51 dell'11 febbraio 2019; STCA 32.2018.31 del 4 febbraio 2019; STCA 32.2017.124 del 22 febbraio 2017; STCA 32.2017.42 del 5 ottobre 2017).
La nostra Massima Istanza ha espressamente indicato che:
" 3.2.2. Bestehen über das ärztlich beschriebe Beschäftigungspensum hinaus zusätzliche Einschränkungen, wie beispielsweise ein vermindertes Rendement pro Zeiteinheit wegen verlangsamter Arbeitsweise oder ein Bedarf nach ausserordentlichen Pausen oder ist die funktionelle Einschränkung ihrer besonderen Natur nach nicht ohne weiteres mit den Anforderungen vereinbar, wie sie sich aus den gewöhnlichen betrieblichen Abläufen ergeben, kann dies bei der Bemessung des leidensbedingten Abzugs vom statistischen Tabellenlohn berücksichtigt werden (Urteil 8C_260/2011 vom 25. Juli 2011 E. 5.5 mit Hinweisen). Allerdings ist zu beachten, dass allfällige bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene gesundheitliche Einschränkungen nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzuges einfliessen können, weil damit ein- und derselbe Gesichtspunkt bei der Bestimmung des Invalideneinkommens doppelt angerechnet würde. Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass Dr. med. B. die Arbeitsfähigkeit in der angestammten oder einer anderen adaptierten Erwerbstätigkeit in der Bandbreite von 50 % - 70 % angab, wobei aus der (mehrfachen) Unterstreichung des höheren Niveaus (70 %) zu schliessen war, dass die Versicherte eher in diesem Umfang ohne Leistungseinschränkung arbeiten könnte. Unter diesen Umständen hat das kantonale Gericht zu Recht erkannt, dass kein triftiger Grund bestand, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, zumal auch sonst kein abzugsbegründendes Merkmal gemäss BGE 126 V 75 vorlag, welches die Vorinstanz, auf deren Entscheid im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt hätte.".
Infine, lo svolgimento dell'attività di addetto all'accoglienza e alla sicurezza per decenni non è di pregiudizio al ricorrente. Si può ritenere, secondo il grado della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 129 V 56 consid. 2.4; DTF 138 V 218 consid. 6), che l'assicurato sia in grado di svolgere almeno delle attività leggere, semplici e non specializzate come indicato dalla consulente in integrazione professionale. Infatti, questi lavori non contrastano né con le sue condizioni di salute né tanto meno con la sua età (STCA 32.2021.32 del 13 settembre 2021; STCA 32.2020.33 del 7 ottobre 2020; STCA 32.2019.194 del 3 agosto 2020; STCA 32.2017.222 del 26 novembre 2018; STCA 32.2017.63 del 6 novembre 2017; STCA 32.2017.18 del 27 luglio 2017).
Attività di questo tipo non richiedono peraltro particolari conoscenze professionali, potendo perciò l'assicurato essere subito attivo dopo una breve introduzione teorica e concreta direttamente sul posto, e ciò anche se simili attività lucrative esulano dal suo consueto ambito lavorativo.
Nella recente STF 8C_109/2021 del 6 settembre 2021, il TF ha ribadito questi concetti giudicando sulla richiesta del 2015 di aumento, per peggioramento, del diritto alla mezza rendita di invalidità attribuita nel 2001 a un assicurato, nato nel 1959.
L'Alta Corte si è al riguardo così espressa:
" 5.3.2. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers stellt sein Alter (unabhängig davon, ob mit der IV-Stelle von einem 57-Jährigen oder mit dem Versicherten von einem 59½-Jährigen ausgegangen wird; vgl. zur weiterhin offenen Frage nach dem massgeblichen Zeitpunkt für die Prüfung des altersbedingten Anspruchs auf einen Abzug vom Tabellenlohn: BGE 146 V 16 E. 7.1) keinen Grund dar, der einen leidensbedingten Abzug zu rechtfertigen vermöchte. Denn insbesondere im Bereich der Hilfsarbeiten muss sich ein fortgeschrittenes Alter auf dem hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) praxisgemäss nicht zwingend lohnsenkend auswirken. Gerade Hilfsarbeiten werden auf dem massgebenden ausgeglichenen Stellenmarkt altersunabhängig nachgefragt (BGE 146 V 16 E. 7.2.1 mit Hinweisen). Auch der Einwand, praxisgemäss rechtfertige schon die Tatsache, dass der Beschwerdeführer auf eine wechselbelastende Tätigkeit angewiesen sei, einen 10%igen Leidensabzug, trifft nicht zu. Vielmehr ist stets eine gesamthafte Schätzung gefordert (E. 5.3.1 hiervor). Hier fällt ins Gewicht, dass ein Vollzeitpensum zumutbar ist. Dabei wird gutachtlich eine 30%ige Einschränkung der Leistungsfähigkeit, bedingt durch einen vermehrten Pausenbedarf und/oder ein verlangsamtes Arbeitstempo, berücksichtigt. Bereits in der Beurteilung der medizinischen Arbeitsfähigkeit enthaltene gesundheitliche Einschränkungen dürfen nun aber nicht zusätzlich in die Bemessung des leidensbedingten Abzugs einfliessen und so zu einer doppelten Anrechnung desselben Gesichtspunkts führen (BGE 146 V 16 E. 4.1 mit Hinweis). Wenn die Vorinstanz deshalb mit Blick auf die Vorgabe einer wechselbelastenden Arbeit und die zusätzlichen Anforderungen an eine angepasste Tätigkeit einen Leidensabzug vom Invalideneinkommen in der Höhe von insgesamt 10 % bestätigt hat, so lässt sich dies nicht als rechtsfehlerhafte Ermessensausübung qualifizieren.".
2.13. Alla luce di quanto qui sopra esposto (in particolare delle sentenze federali del 10 giugno 2020, cfr. consid. 2.11), ricordato che siamo in presenza di un assicurato 60enne, con una capacità lavorativa del 70% che poteva essere integrato nel mondo del lavoro e svolgere attività semplici e ripetitive, questo Tribunale non può fare propria la riduzione complessiva del 20% del reddito da invalido operata dall’amministrazione (10% per attività leggere e 10% per altri fattori di riduzione; doc. 42).
Va invece unicamente concessa una riduzione del 10% per altri fattori di riduzione, considerata la necessità di alternare la postura, non inclusa nella valutazione medica.
2.14. Da quanto precede discende che il reddito statistico ipotetico da invalido rivalutato ammontante nel 2019 a Fr. 68'346,97 va ritenuto nella misura del 70% stante la ridotta capacità lavorativa esigibile dell'assicurato (Fr. 68'346,97 x 70 : 100 = Fr. 47'842,88) e in seguito questo nuovo reddito va diminuito del 10% per tenere conto delle circostanze personali, ottenendo così l'importo di Fr. 43'058,59 (Fr. 47'842,88 - [Fr. 47'842,88 x 10 : 100]).
Confrontando questo dato con l'ammontare di Fr. 67'324,92 corrispondente al reddito (ipotetico) da valido che l'assicurato avrebbe potuto conseguire nell'anno 2019 come addetto all'accoglienza al 100% senza il danno alla salute, risulta dunque una perdita di guadagno del 36,04 % ([Fr. 67'324,92 - Fr. 43'058,59] : Fr. 67'324,92 x 100), che va arrotondata al 36% (DTF 130 V 121).
Questo grado di invalidità non dà diritto all'assicurato a una rendita di invalidità dal 1° luglio 2019, essendo inferiore al grado pensionabile del 40% (art. 28 cpv. 2 LAI).
Pertanto, anche facendo capo al metodo ordinario di confronto dei redditi, il risultato non differisce da quello ottenuto con il confronto percentuale dei redditi adottato dall'amministrazione e su cui si basa la decisione impugnata.
Il ricorso è di conseguenza respinto e si prescinde dal dare seguito alla richiesta ricorsuale di audizione (doc. VI).
2.15. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti.
Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico dell'insorgente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti