Raccomandata |
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Incarto
n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 22 marzo 2021 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1961, è stato responsabile manutentore (cfr. richiesta di prestazioni in doc. 9; se non differentemente indicato, la documentazione citata fa riferimento all’incarto AI prodotto con la risposta di causa) e responsabile dell’ufficio tecnico (cfr. questionario datore di lavoro in doc. 12) della __________. Nel maggio 2020 ha inoltrato una domanda di prestazioni a seguito di una problematica cardiaca (doc. 9).
Dal 1° settembre 2020 lavora al 50% in qualità di vetraio presso la __________ (cfr. contratto di lavoro in doc. 22) ed è iscritto a RC quale direttore della succitata società, con diritto di firma individuale (doc. 25).
1.2. Dopo aver richiamato gli atti dall’assicuratore perdita di guadagno per malattia (cassa malati __________), accertata un’inabilità del 100% dal 26 novembre 2019, del 50% dal 1° agosto 2020 e dello 0% dal 1° settembre 2020, con progetto di decisione del 29 ottobre 2020 l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita non essendo trascorso l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI ed il diritto a provvedimenti professionali reintegrativi (doc. 24).
A seguito della documentazione medica prodotta dall’assicurato il 28 ottobre 2020 (doc. 27), con rapporto 25 febbraio 2021 il dr. __________ del Servizio medico dell’AI (SMR) ha confermato le succitate abilità lavorative (doc. 35).
Di conseguenza, con decisione datata 22 marzo 2021 l’Ufficio AI ha confermato il diniego del diritto ad una rendita nonché a provvedimenti d’ordine professionale (doc. 37).
1.3. Contro la suddetta decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso postulando il riconoscimento di una mezza rendita, preceduto dall’esecuzione di una perizia giudiziaria o dal rinvio degli atti all’Ufficio AI per i necessari accertamenti medici.
Egli contesta la valutazione medica operata dall’amministrazione, ritenendo di essere inabile almeno al 50% dalla ripresa lavorativa avvenuta nel settembre 2020.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la decisione contestata. Sostiene la validità della valutazione medica SMR, rilevando come il ricorrente abbia manifestato un dissenso puramente soggettivo senza produrre nuova documentazione a sostegno delle proprie tesi ricorsuali. L’amministrazione evidenzia inoltre che con decisione 23 giugno 2020, senza opposizione, la __________ ha interrotto con effetto al 31 agosto 2020 il versamento delle indennità giornaliere per malattia e fa riferimento allo scritto 2 settembre 2020 della stessa cassa malati (doc. 52).
1.5. Con “osservazioni spontanee” del 18 maggio 2021 il ricorrente, confermate le tesi ricorsuali, ha rilevato di aver inoltrato una richiesta di revisione contro la decisione dell’assicuratore malattia (VI).
Il 26 maggio 2021 l’amministrazione ha fatto presente di non avere osservazioni al riguardo (VIII).
1.6. Con scritto 4 giugno 2021 il legale dell’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica (X).
1.7. Con scritto 16 giugno 2021 l’Ufficio AI ha osservato:
" … la documentazione medica prodotta dal ricorrente è stata sottoposta al vaglio del Servizio medico regionale dell’AI (SMR) ed il Dr. __________ ha redatto un nuovo rapporto finale, nel quale ha riportato un’incapacità lavorativa nell’attività svolta all’insorgere del danno alla salute (manutentore/responsabile ufficio tecnico presso la __________) del 100% dal 26.112019 e del 50% dal 01.08.2020 continua.
Di conseguenza, l’anno di attesa in incapacità lavorativa almeno del 40% ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI risulta trascorso. Resta da determinare la perdita di guadagno subita dall’assicurato alla scadenza dell’anno di attesa, ossia dal novembre 2020 in avanti.”
Per questi motivi, l’amministrazione ha chiesto al TCA “il rinvio degli atti onde procedere alla valutazione economica del grado d’invalidità” (XIV).
1.8. Il 30 giugno 2021 il rappresentante dell’assicurato ha fatto presente “di aderire alla proposta dell’Ufficio AI”, costatando tuttavia “una incongruenza tra quanto scritto dall’UAI a pag. 2 – “… del 50% dal 01.08.2020 e continua – rispetto a quanto riporta la tabella riassuntiva (doc. XII, p.3) laddove viene indicato che in “attività adeguate” o in “attività abituale 2” (quale vetraio, n.d.r.) il ricorrente viene considerato abile al 100%. Il ricorrente contesta una simile valutazione, in quanto il costante affaticamento non si verifica unicamente in caso di lavori di fabbrica o di posa, ma anche nello svolgimento di lavori d’ufficio. D’altro canto, come evidenziato nei precedenti allegati, una riqualifica in altre mansioni appare, considerati età e mercato del lavoro, improbabile” (XIV).
1.9. Su richiesta del TCA, in data 19 agosto 2021 l’Ufficio AI ha invece sostenuto che non vi è alcuna incongruenza, poiché:
“nel suo rapporto finale del 09.06.2012 il medico del SMR ha indicato una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate (e nell’attività di direttore di ___________) dal 01.09.2020, la quale, se del caso, potrà essere rivalutata nel corso dell’istruttoria che l’UAI eseguirà al fine di giungere ad un grado AI ed emanare, dopo che la pratica sarà stata esaminata anche da parte del Servizio integrazione professionale, una nuova decisione impugnabile davanti a codesto lodevole Tribunale” (XVI).
1.10. Il 4 settembre 2021 l’insorgente ribadisce la contestazione circa la valutazione della capacità lavorativa del 100% in attività adeguate eseguita dall’amministrazione (XVIII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 e 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha respinto il diritto ad una prestazione AI.
Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Nel caso in esame, pacifico è che nell’abituale attività di manutentore/responsabile ufficio tecnico l’assicurato è da ritenere inabile al 100% dal 26 novembre 2019 e al 50% dal 1° settembre 2020 in poi. Rispetto al rapporto 25 febbraio 2021 (doc. 35), in quello nuovo del 9 giugno 2021 (doc. XII/1) il medico SMR ha ritenuto che nell’abituale attività di manutentore/responsabile dell’ufficio tecnico dal 1° settembre 2020 l’incapacità lavorativa risulta essere del 50%. In tal modo, diversamente da quanto stabilito con la decisione contestata, alla scadenza dell’anno di attesa – iniziato il 26 novembre 2019 (operazione d’urgenza per dissezione aortica) e terminato nel novembre 2020 – l’assicurato presenta un’inabilità lavorativa nell’abituale attività del 50%, motivo per cui l’anno ininterrotto d’incapacità lavorativa in media di almeno del 40% ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI è adempiuto.
Rimane da accertare la residua capacità lavorativa in attività adeguate dal 1° settembre 2020.
Nell’ultimo rapporto (9 giugno 2021) il SMR ha ripreso le conclusioni del rapporto 9 giugno 2020 del dr. med. __________, Capo Servizio di Cardiologia Riabilitativa (pagg. 126 e 127) e lo ha raffrontato con la visita di controllo del 26 marzo 2021 eseguita con un’Angio-Tac dell’aorta completa presso l’Ospedale __________ di __________ (riassunta nel rapporto 26 maggio 2021 del Servizio di Cardiologia del __________; doc. X/3). Il dr. __________ del SMR ha poi tratto le proprie conclusioni. Più in dettaglio egli ha rilevato:
" (…)
(09.06.2020) “Visita di fine cardioriabilitazione con pz asintomatico dal lato cardiopolmonare.
Riferisce dolore nel sito di punzione della succlavia dx e lieve rigonfiamento xifoide su probabile piccola ernia. Status con PA mmHg. Ausc. Cardiaca con toni validi, ritmici, pause libere, Ausc. Polmonare con MVU. SP02 100% in aria ambiente.
La prova da sforzo spiroergometrica risulta submassimale per frequenza cardiaca, massimale per pressione arteriosa (PA), doppio prodotto e criteri metabolici raggiunti in assenza di sintomi soggettivi ed alterazioni elettrocardiografiche suggestive di ischemia od aritmia inducibile.
Vi era ancora una buona riserva respiratoria all’apice dello sforzo. Buona efficienza ventilatoria (VE/VC02 slope) e circolatoria (02 polso). Capacità funzionale lievemente aumentata con V02 max a 23,1 ml/02/Kg/min.”
Controllo endovascolare del 27.03.2021:
Al confronto con precedente infila di dissezione parenchimale permane esteso unicamente al tratto iniziale della succlavia sinistra, invariata la tumefazione a carico dell’arteria iliaca comune, esterna ed ipogastrica a destra; incrementata in dimensioni l’aorta toracica discendente con comparsa di componente trombotica del falso lume, per un diametro complessivo attualmente di 48 x 40 mm versus 41 x 40 mm. In esiti di infarto renale al polo superiore III° medio a destra. Invariato il resto.
Al controllo angiologico del 27.03.2020 sono presenti esiti vascolari ormai consolidati e pertanto si ritiene che la CL in attività abituale di manutentore, con il rispetto dei limiti descritti, si mantenga al 50% dalla data del 01.08.2020. Nella funzione di direttore di ___________ così come in attività adeguata con il rispetto dei limiti descritti, la Capacità Lavorativa sia completa dal 01.09.2020 (tre mesi post riabilitazione).” (doc. II/1)
Quali limiti funzionali, il medico SMR ha valutato: “carico massimo mobilizzante fino a 5 kg, pause supplementari aggiuntive, non attività a turni svolta di notte, no attività svolte con attrezzi pesanti, vibranti o scuotenti, non attività su terreni scoscesi o accidentati, no attività su scale a pioli o ponteggi” (doc. XX/I).
Nel certificato 18 novembre 2020 il medico curante, ammettendo una guarigione, ha ritenuto date le seguenti limitazioni: “l’affaticamento anche a piccoli sforzi è frequente, la caricabilità è fortemente compromessa come peraltro l’attenzione in attività lavorativa”. Di conseguenza, nell’attuale professione di vetraio, definita “attività che peraltro richiede sforzi fisici, attenzione e precisione”, diversamente dal SMR, il curante ha valutato un’abilità del 50% (pag. 114).
Orbene, ritenuto come la presa di posizione del SMR sia esaustiva e concludente, nonché più recente di quella del medico curante, questo TCA non può che concludere per una piena abilità lavorativa in attività adeguate rispettose delle succitate limitazioni.
Vero, si tratta di una valutazione medica eseguita senza una previa visita. Va qui tuttavia ricordato che il TF ha stabilito che, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultimo contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktegutachten”), tale giurisprudenza va però relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (cfr. DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s; fra le tante STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5 e la STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.5). In casu, visto che non si tratta di una problematica psichiatrica, il medico SMR poteva eseguire una valutazione sulla base degli atti presenti nell’inserto.
Per quanto riguarda l’ultima attività svolta di vetraio, invece, la fattispecie necessita di accertamenti.
Da una parte l’amministrazione parte dal presupposto che l’assicurato sia direttore della ____________ (carica iscritta a RC), quindi un’attività leggera rispettosa dei limiti funzionali evocati, dall’altra l’assicurato sostiene che si tratta di un’attività con “sforzi fisici, attenzione e precisione”.
Per questi motivi gli atti vanno rinviati all’Ufficio AI affinché in primo luogo definisca le mansioni svolte dall’assicurato nella società suddetta, sottoponendo poi le risultanze al medico SMR per una valutazione della residua capacità lavorativa.
Dopo di che, gli atti passeranno al Servizio integrazione professionale per definire gli aspetti riguardanti l’eventuale perdita di guadagno.
Alla fine, l’Ufficio AI si pronuncerà sull’eventuale diritto alle prestazioni mediante una decisione impugnabile, debitamente preavvisata.
2.4. Visto quanto sopra, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.3.
2.5. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
2.6. Nel caso di specie, inoltre, visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento) il ricorrente, rappresentato in causa da un legale, ha diritto a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto .
§ La decisione 22 marzo 2021 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente al consid. 2.3.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 1'800.-- a titoli di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti