Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2021.6

 

cs

Lugano

12 aprile 2021

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2021 di

 

 

RI 1  

rappr. da:  RA 1  

rappr. da: RA 2  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 7 dicembre 2020 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                          in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nato il __________ 2019, per il tramite dei suoi genitori ha inoltrato, il 27 gennaio 2020, una domanda tendente all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi per minorenni. Il bambino è affetto da esiti da esteso infarto ischemico acuto (subacuto) nel territorio dell’arteria cerebrale media sinistra con /su crisi epilettiche con pause respiratorie associate a desaturazioni necessitanti stimolazione, movimenti delle labbra, mioclonie (contrazioni muscolari involontarie) degli arti e movimenti oculari, sindrome di stress respiratorio neonatale, difficoltà alimentari (sonda naso-gastrica dal 30.08.2019 al 09.09.2019) e apatia, da anemia neonatale verosimilmente su sanguinamento intracerebrale, ipotensione arteriosa, ipernatriemia (o ipersodiemia: elevata concentrazione di sodio nel sangue). Inoltre, soffre di emiparesi destra con ritardo dello sviluppo motorio e conseguente plagiocefalia (anormalità cranica caratterizzata da un appiattimento unilaterale della regione occipito-parietale della volta cranica) sinistra con scoliosi. 

 

                               1.2.   Acquisito il rapporto dell’SMR del 3 marzo 2020 e l’inchiesta a domicilio redatta il 14 settembre 2020, con decisione del 7 dicembre 2020, preavvisata dal progetto del 20 ottobre 2020, l’UAI ha respinto la richiesta poiché l’assicurato non necessita di un maggior bisogno di aiuto per compiere gli atti ordinari della vita rispetto a un coetaneo non invalido e neppure di una sorveglianza speciale (doc. A2).

 

                               1.3.   RI 1, rappresentato dal padre, a sua volta rappresentato dalla RA 2, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il rinvio degli atti all’UAI per riesaminare le condizioni di diritto a un assegno per grandi invalidi e stabilire l’eventuale grado della grande invalidità e l’inizio del diritto (doc. I). L’insorgente rammenta che in data 6 novembre 2019 gli sono state riconosciute le garanzie per provvedimenti sanitari a copertura delle infermità congenite n. 387 (epilessia congenita), n. 395 (leggeri disturbi motori cerebrali) e n. 497 (gravi turbe respiratorie d’adattamento), nonché una garanzia per costi di fisioterapia ambulatoriale, l’assunzione dei costi per un caschetto di correzione in relazione alla plagiocefalia e asimmetria al volto in data 5 marzo 2020 e la garanzia per la copertura dei costi per una fisioterapia a domicilio e ergoterapia ambulatoriale e al domicilio in relazione all’infermità congenita n. 395 in data 12 maggio 2020, oltre all’assunzione dei costi per la consegna in prestito di una statica che gli permette il posizionamento prono-eretto.

                                         Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sia arbitraria poiché si fonda unicamente su un’inchiesta a domicilio che ha accertato che il bambino non raggiunge le età soglia per tenere in considerazione il maggior bisogno di aiuto sulla base delle Direttive sul calcolo della grande invalidità determinante per i minorenni (Allegato III della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità CIGI). L’allegato III CIGI, secondo l’insorgente, non può però applicarsi nelle situazioni di bambini in tenerissima età poiché le età di riferimento iniziano soltanto dai 15 mesi, mentre l’interessato al momento dell’inchiesta aveva solo 12 mesi. Lo scopo dell’inchiesta doveva essere di raccogliere il maggior numero di informazioni per rapporto agli atti ordinari della vita, alla cura e alla sorveglianza, per verificare la presenza o meno di una grande invalidità (maggior bisogno di aiuto, di cure e di sorveglianza personale rispetto a un coetaneo non invalido) e per esaminare se quest’ultima potesse perdurare per più di 12 mesi come previsto dall’art. 42bis cpv. 3 LAI.

                                         L’obiettivo non poteva invece essere quello di paragonare il maggior bisogno rispetto a un coetaneo non invalido con le direttive sul calcolo della grande invalidità determinante per i minorenni. Altrimenti si sarebbe aggirato l’art. 42bis cpv. 3 LAI e l’inchiesta a domicilio non sarebbe stata necessaria potendosi sin da subito rifiutare l’AGI (cfr. sentenza 9C_428/2011 del 30 marzo 2012).

                                         In altre parole, secondo l’insorgente, occorre procedere con una valutazione che verifichi il maggior bisogno di aiuto nel compimento degli atti ordinari, di sorveglianza personale e di cure rispetto a un coetaneo non invalido e la data di inizio del maggior bisogno (vale a dire in egual modo per un altro minorenne invalido) senza però fondarsi sulle età medie di riferimento riportate nell’Allegato III della CIGI. Questa procedura, per il ricorrente, non è stata adottata in concreto dall’operatore sociale come dimostrano le osservazioni riportate nell’inchiesta a domicilio del 14 settembre 2020. Da cui, a detta dell’assicurato, l’arbitrarietà della decisione.

                                         L’UAI, per l’insorgente, è incappato in un errore di procedura amministrativa per quanto concerne la valutazione delle condizioni di diritto a un assegno per grandi invalidi per minorenni che non hanno ancora compiuto il primo anno di età. L’UAI avrebbe perlomeno potuto sottoporre l’inchiesta al medico SMR, così da ovviare alla svista procedurale e stabilire l’eventuale diritto all’AGI per minorenni tenendo conto del tipo e dell’entità dell’aiuto supplementare erogato da terzi all’assicurato per rapporto alla sua invalidità. Tanto più che dall’incarto emerge, secondo l’insorgente, che necessita di un maggior bisogno di aiuto nel compimento degli atti ordinari della vita rispetto a un coetaneo non invalido e dunque la presenza di una grande invalidità che perdurerà oltre 12 mesi. A questo proposito il ricorrente elenca una serie di documentazione medica a sostegno della sua tesi. L’UAI doveva integrare nella valutazione delle condizioni di diritto a un AGI anche gli altri documenti medici sottoponendo la pratica all’SMR e non fermarsi solo all’inchiesta a domicilio.

                                         L’interessato rileva comunque che dai soli atti all’incarto non è chiara la data d’inizio del maggior bisogno di aiuto, di cura e sorveglianza personale rispetto a un coetaneo non invalido. Ne segue che l’UAI deve procedere ad una valutazione medica effettuata dall’SMR e se del caso alla raccolta di ulteriore documentazione e/o una nuova inchiesta a domicilio.

 

                                         In conclusione, per il ricorrente, è arbitrario rifiutare l’AGI solo perché non raggiunge le età soglia indicate nell’allegato III CIGI nonostante rispetti le condizioni dell’art. 37 cpv. 4 OAI.

 

                               1.4.   Con risposta del 18 febbraio 2021 l’UAI ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

 

                               1.5.   Con scritto 11 marzo 2021, trasmesso all’UAI per conoscenza con facoltà di produrre eventuali osservazioni entro il 22 marzo 2021 (doc. VII), il ricorrente ha ribadito la sua posizione (doc. VI).

 

                                         in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidi per minorenni.

 

                               2.2.   Secondo l'art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (DTF 133 V 450) -, è considerato grande invalido colui che, a causa di un danno alla salute, ha bisogno in modo permanente dell'aiuto di terzi o di una sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita.

 

La giurisprudenza ha precisato che l'aiuto di cui abbisogna l'assicurato può essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell'assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza l'espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell'assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; DTF 133 V 463; STF 8C_479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).

 

Gli atti ordinari della vita sono i seguenti (DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF 117 V 146 consid. 2):

 

                                         - vestirsi/svestirsi

                                         - alzarsi/sedersi/coricarsi

                                         - mangiare

                                         - provvedere all'igiene personale (cura del corpo)

                                         - andare al gabinetto (fare i propri bisogni)

                                         - spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti sociali.

 

Per atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).

 

                               2.3.   L’art. 42 cpv. 1 LAI prevede che l’assicurato grande invalido (art. 9 LPGA) con domicilio e dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera ha diritto a un assegno per grandi invalidi.

La grande invalidità può essere di grado elevato, medio o lieve (art. 42 cpv. 2 LAI).

Giusta l’art. 42 cpv. 3 LAI, è considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato grande invalido di grado lieve.

 

L'art 37 cpv. 1 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se l'assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita dell'aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza personale.

 

Per il capoverso 2 dell’art. 37 OAI, la grande invalidità è di grado medio se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari, necessita:

 

                                         a.   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,

                                         b. di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,

                                         c.   di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38 OAI.

 

Infine, l'art. 37 cpv. 3 LAI stabilisce che la grande invalidità è di grado lieve se l'assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:

a.   è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all'aiuto di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita;

b. necessita di una sorveglianza personale permanente;

c.   necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità;

d. a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti sociali con l'ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole; oppure

e. è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 38.

 

A norma dell'art. 38 cpv. 1 OAI, esiste un bisogno di accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'art. 42 cpv. 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione e a causa di un danno alla salute:

 

a.    non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento di una terza persona;

b.    non può compiere le attività della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di una terza persona; oppure

c.    rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo esterno.

 

Per l'art. 38 cpv. 3 OAI, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2015, è considerato unicamente l'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in relazione a una delle situazioni di cui al capoverso 1.

Fra queste non rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro delle misure di protezione degli adulti conformemente agli articoli 390-398 del Codice civile.

 

Per quanto concerne i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa età.

 

Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (N. 8086 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV Nr. 30 pag. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 9C_112/2017 del 14 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 8C_158/2008 del 15 ottobre 2008 consid. 5.2.2).

 

L’art. 42bis LAI tratta specificatamente dei minorenni.

Ai sensi del cpv. 1 i cittadini svizzeri minorenni senza domicilio (art. 13 cpv. 1 LPGA) in Svizzera sono equiparati agli assicurati riguardo all’assegno per grandi invalidi purché abbiano la loro dimora abituale (art. 13 cpv. 2 LPGA) in Svizzera.

 

Per l’art. 42bis cpv. 2 LAI gli stranieri minorenni hanno parimenti diritto a un assegno per grandi invalidi purché adempiano le condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 3.

 

Secondo l’art. 42bis cpv. 3 LAI per gli assicurati che non hanno ancora compiuto il primo anno di età, il diritto nasce dal momento in cui si possa prevedere che vi sarà una grande invalidità durante più di 12 mesi.

 

L’art. 42bis cpv. 4 LAI prevede, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021, che i minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto. In deroga all’articolo 67 capoverso 2 LPGA, i minorenni che soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale hanno diritto a un assegno per grandi invalidi per ogni mese civile intero purché ogni 30 giorni lo stabilimento attesti che la presenza regolare dei genitori o di un genitore nello stabilimento sia necessaria ed effettiva (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2020 questo cpv. prevedeva che i minorenni hanno diritto a un assegno per grandi invalidi solo per i giorni in cui non soggiornano in un istituto o, in deroga all’articolo 67 capoverso 2 LPGA, per i giorni in cui non soggiornano in uno stabilimento ospedaliero a spese dell’assicurazione sociale).

 

Infine, per l’art. 42bis cpv. 5 LAI i minorenni non hanno diritto a un assegno per grandi invalidi se necessitano soltanto di essere accompagnati nell’organizzazione della realtà quotidiana.

 

Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI, l’assegno per grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1.

Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29 cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv. 1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

 

Giusta l’art. 42ter cpv. 1 LAI il grado personale di grande invalidità è determinante per stabilire l'importo dell'assegno per grandi invalidi: l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. L'assegno per gli assicurati minorenni è calcolato sotto forma di importo giornaliero.

I minorenni grandi invalidi che necessitano inoltre di un’assistenza intensiva hanno diritto, secondo l’art. 42ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in caso di soggiorno in un istituto.

 

Nel tenore della norma in vigore fino al 31 dicembre 2017, tale supplemento ammonta se il bisogno di assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Dal 1° gennaio 2018 il testo legale è il seguente: il supplemento ammonta, se il bisogno di assistenza dovuto all'invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 100 per cento, in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 70 per cento e, in caso di un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 40 per cento dell'importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l'articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

 

                               2.4.   Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2 OAI l’Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro, mediante l’esecuzione di sopralluoghi.

 

Secondo la giurisprudenza, un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art. 9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore dell’inchiesta deve essere una persona qualificata, che conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della fattispecie che il Tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

 

                               2.5.   Va ancora evidenziato che per il marginale 8086 della circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’Allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni. Tuttavia un semplice ritardo nell’acquisizione di un atto ordinario della vita non basta per considerare il bisogno di aiuto in questo atto (sentenza 9C_360/2014).

 

                                         Secondo i marginali 8087 e 8088 CIGI la valutazione della grande invalidità dei minorenni si fonda sugli stessi principi adottati per gli adulti (N. 8083 segg.). Vanno inoltre osservati i seguenti aspetti: si deve tenere conto soltanto del bisogno supplementare di prestazioni e sorveglianza personale rispetto a un minorenne della stessa età (v. Allegati III e IV). Più un bambino è giovane, tanto maggiori sono un certo bisogno di aiuto e la necessità di sorveglianza anche in caso di buona salute (DTF 137 V 424). È il caso in particolare dell’aiuto indiretto: tutti i bambini hanno bisogno di essere richiamati e controllati per alzarsi, andare a letto, lavare le mani ecc. Un bisogno di aiuto supplementare può essere riconosciuto solo se raggiunge una determinata intensità e supera in modo evidente il livello normale.

 

                                         Ai sensi del marginale 8092 CIGI in linea di principio, il diritto all’AGI, in applicazione analogica dell’articolo 28 capoverso 1 lettera b LAI, nasce dopo la scadenza di un anno d’attesa. In questo caso, le regole concernenti la nascita del diritto alla rendita di cui all’articolo 29 capoverso 1 LAI non sono applicabili (BGE 137 V 351).

 

                                         Il marginale 8094 CIGI prevede che per i bambini d’età inferiore a un anno il diritto nasce al momento in cui la grande invalidità ha raggiunto il grado necessario; non vi è alcun periodo d’attesa. In quel momento, sulla base della valutazione dell’ufficio AI, si deve poter ritenere ampiamente probabile che la grande invalidità durerà verosimilmente più di 12 mesi. Il momento in cui è inoltrata una domanda o a partire dal quale è richiesta una prestazione non è determinante per stabilire il momento dell’insorgere dell’evento assicurato (v. N. 1029). Le regole relative alla domanda tardiva (v. N. 2027 segg.) restano applicabili per analogia. Esempio: Per un bambino nato il 3 dicembre 2018 viene inoltrata una domanda di AGI nel mese di giugno 2020 (18 mesi). Dagli accertamenti emerge che il diritto all’assegno sussiste dal febbraio del 2019 (2 mesi). Non vi è alcun periodo d’attesa, ma poiché la domanda è tardiva il diritto all’AGI decorre solo dal giugno del 2019.

 

                                         Secondo il marginale 8129 CIGI se i rapporti e/o i dati medici sono insufficienti o incompleti, si prende contatto con il medico curante. Quest’ultimo verifica se i dati riportati sul modulo corrispondano al suo referto (modulo 5420). In base a questi dati si può chiedere il parere del SMR. Quest’ultimo invia all’ufficio AI un rapporto scritto con i risultati dell’esame medico e una raccomandazione circa l’ulteriore trattamento della domanda di prestazioni dal punto di vista medico. Sulla base di tali indicazioni, l’ufficio AI ordina eventuali accertamenti medici supplementari (p.es. un rapporto medico complementare).

 

                                         Ai sensi del marginale 8130 CIGI il SMR può essere consultato nei casi seguenti:

 

                                         –    alla prima domanda per l’ottenimento di un AGI e, per i minorenni, di un eventuale SCI;

                                         –    in caso di domande di aumento dell’AGI in seguito al peggioramento della grande invalidità e in caso di domande di ulteriore concessione di un SCI o di aumento di tale supplemento in seguito all’incremento dell’onere d’assistenza;

                                         –    in caso di revisioni d’ufficio, se cambia il grado della grande invalidità o l’entità dell’onere d’assistenza.

 

                                         Il marginale 8131 CIGI prevede che in linea di principio, l’ufficio AI procede inoltre ad un accertamento sul posto. Vanno accertati la grande invalidità, un eventuale onere d’assistenza supplementare (per i minorenni) e il luogo di soggiorno (a domicilio o in un istituto, v. N. 8003 segg.). Le indicazioni fornite dall’assicurato, dai genitori o dal rappresentante legale vanno valutate criticamente. L’inizio della grande invalidità ed eventualmente dell’onere d’assistenza supplementare deve essere stabilito con la massima precisione possibile. Nei casi di cui al N. 8130 occorre sempre eseguire un accertamento sul posto. Negli altri casi l’ufficio AI decide se si possa rinunciare a un accertamento sul posto.

 

                                         Per il marginale 8132 CIGI se l’assicurato soggiorna in un istituto, la persona incaricata dell’accertamento discute i risultati con il personale curante e/o con la direzione dell’istituto. Essa valuta liberamente ma deve indicare nel suo rapporto un’eventuale valutazione divergente della direzione dell’istituto.

                                     

                                         Ai sensi del marginale 8133 CIGI in caso di divergenze sostanziali tra il medico curante e il rapporto d’accertamento, l’ufficio AI deve chiarire la situazione svolgendo una verifica mediante domande mirate e coinvolgendo il SMR. Per il resto si applica la CPAI.

 

                               2.6.   Nel caso di specie in seguito all’inoltro della richiesta di un assegno per grandi invalidi per minorenni, il medico SMR, dr.ssa med. __________, ha esaminato gli atti medici prodotti dall’insorgente ed ha affermato:

 

" (…) Lattante di 6 mesi con esiti da esteso infarto ischemico acuto (subacuto) nel territorio dell’arteria cerebri media sinistra (RM cerebrale 29.08.2019) con coinvolgimento dei gangli basali e della capsula interna:

-       crisi epilettiche: trattamento anti-comiziale con Fenobarbital (28.08-31.08.2019) e Levetiracetam dal 29.08.2019

-       emiparesi destra

-       esiti da anemia neonatale, verosimilmente su sanguinamento intracerebrale; trattamento con Aktiferrin per os dal 06.09.2019

Trattamento: farmacoterapia anti-epilettica (Trileptal = Levetiracetam, Diazepam i.r.)

 

In base al formulario ufficiale redatto il 10.01.2020, ed al rapporto medico del 30.01.2020 della Dr.ssa __________, pediatra, come ogni lattante di questa età RI 1 necessita di aiuto per tutti gli atti ordinari della vita.

Considerata la grave patologia di cui è affetto con crisi epilettiche recidivanti, è presumibile che vi sarà una grande invalidità durante più di 12 mesi, e pertanto in forza dell’art. 42bis (…) LAI dal punto di vista medico vi sono le condizioni per entrare nel merito della richiesta di AGI minorenni, procedendo con un’inchiesta a domicilio.” (pag. 71 incarto AI)

 

                                         Il 14 settembre 2020 il funzionario dell’AI incaricato dell’accertamento ha allestito l’inchiesta a domicilio (pag. 92 e seguenti incarto AI). Dalle informazioni generali emerge che lo stato di salute del bambino è piuttosto variabile. Ci sono dei giorni in cui sta bene, altri in cui piange parecchio. La madre riferisce un ritardo evolutivo generale. A livello di crisi epilettiche, rileva una situazione di stabilità. Da due mesi non ha crisi o assenze grazie anche ad un’efficace terapia farmacologica. Le crisi sono maggiormente presenti quando aumenta di peso e visto che sono circa due mesi che è stabile a livello ponderale non ha più avuto crisi epilettiche. È presente un’emiplegia a destra, unita a scoliosi alla schiena. Dalla nascita effettua sedute di ergoterapia e fisioterapia oltre a puntuali esercizi a domicilio, attività atte a sostenere lo sviluppo percettivo-motorio globale, cognitivo e delle abilità di comunicazione. Vi è inoltre la presenza mensile di un’ora di un’infermiera volontaria che accompagna e sostiene la madre nello sviluppo del bambino.

 

                                         L’incaricato dell’UAI ha poi esaminato gli atti ordinari della vita e, facendo riferimento all’allegato III CIGI, ha rilevato che per vestirsi/svestirsi il bambino necessita di aiuto come un coetaneo normodotato, così come per alzarsi/sedersi/sdraiarsi poiché l’allegato III CIGI indica un aiuto normale fino a 15 mesi. L’atto del mangiare, considerato che l’allegato III CIGI fa riferimento ad un aiuto normale fino a 18 mesi, non va conteggiato. Per la pulizia personale, per espletare i bisogni corporali e per lo spostamento, necessita del medesimo aiuto di un bambino normodotato.

 

                                         L’incaricato dell’accertamento ha concluso, circa la sorveglianza personale, che il piccolo ha da “poco compiuto un anno e necessita sicuramente di attenzioni e cure costanti. Qualunque bambino della sua età necessita tuttavia di sorveglianza e non può essere lasciato solo. Al momento non sussistono pertanto i presupposti per riconoscere l’atto, così come inteso dalla legge (Allegato III CIGI: “Per i bambini affetti da autismo infantile o colpiti da frequenti attacchi di epilessia che nessuna medicazione riesce a tenere sotto controllo il bisogno di sorveglianza può essere riconosciuto già a partire dai 4 anni, a seconda della situazione e della gravità del disturbo”)”.

 

                                         Il funzionario ha poi affermato che l’assicurato non necessita attualmente di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere gli atti ordinari della vita. Non necessita di una sorveglianza personale permanente. Non necessita di cure permanenti. Le condizioni per il versamento di un assegno per minorenni grandi invalidi non sono assolte. Il calcolo del tempo supplementare non raggiunge le quattro ore, necessarie per ottenere il diritto al supplemento per cure intensive. Revisione proposta nel mese di novembre 2021, data alla quale potrebbero verificarsi le condizioni di diritto per un assegno di grado lieve (due atti) (pag. 97 incarto AI).

 

                               2.7.   L’insorgente, nel contestare le valutazioni dell’UAI, cita la sentenza 9C_428/2011 del 30 marzo 2012, sostenendo che i medesimi principi vanno applicati nel caso di specie.

 

                                         In quell’occasione il Tribunale federale si è così espresso:

 

" (…)

3.1

Die Vorinstanz hat mit der IV-Stelle einen Anspruch auf Hilflosenentschädigung verneint. Sie stellte fest, gemäss der am 15. Juli 2009 durchgeführten Abklärung beim Versicherten zuhause (Bericht vom 5. August 2009) sei er in Bezug auf sein Alter seit November 2008 in der alltäglichen Lebensverrichtung Aufstehen/Absitzen/Abliegen und seit März 2009 zusätzlich in derjenigen der Fortbewegung auf regelmässige erhebliche Hilfe angewiesen. Sie hat daraus geschlossen, der Versicherte sei im ersten Lebensjahr nur in einer alltäglichen Lebensverrichtung im Sinne des Gesetzes hilfsbedürftig gewesen; damit fehlten die Voraussetzungen dafür, dass der Anspruch auf Hilflosenentschädigung schon im ersten Lebensjahr entstehen konnte.

Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, mit den Berichten des Kinderspitals X.________ vom 30. April 2009 und der Frau Dr. med. S.________ vom 26. März und 17. Mai 2009 werde bestätigt, dass das erforderliche Ausmass an Hilflosigkeit bereits im Januar 2009, mithin im ersten Lebensjahr, erreicht worden sei. Zudem rügt er in rechtlicher Hinsicht, Rz. 8094 KSIH werde umgangen, weil die IV-Stelle mit Blick auf die ohnehin bestehende Hilfsbedürftigkeit bei Kleinkindern generell nur eine der sechs alltäglichen Lebensverrichtungen vor dem Erreichen des ersten Geburtstages anerkenne. 

In Frage steht damit, ob beim Versicherten nicht nur im Bereich Aufstehen/Absitzen/Abliegen, sondern auch noch in einer anderen alltäglichen Lebensverrichtung bereits vor Vollendung des ersten Lebensjahres eine Hilflosigkeit ausgewiesen ist. 

 

3.2

Die Vorinstanz hat zur Beurteilung der Hilflosigkeit allein auf den Abklärungsbericht vom 5. August 2009 abgestellt und sich mit keinem Wort zu den Arztberichten des Kinderspitals X.________ und der Frau Dr. med. S.________ geäussert, dies, obwohl bei Unklarheiten über die Auswirkungen gesundheitlicher Störungen auf alltägliche Lebensverrichtungen Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen rechtlich geboten sind (E. 2.1 hievor). Damit hat sie den Sachverhalt unvollständig festgestellt, weshalb das Bundesgericht nicht gebunden ist (vgl. E. 1 hievor) und daher den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat. 

(…).

 

3.4.

Sowohl aus den Berichten der Frau Dr. med. S.________ vom 1. Januar und 11. Mai 2009 als auch aus dem Abklärungsbericht an Ort und Stelle geht hervor, dass beim Versicherten im Bereich Essen eine Retardierung besteht. Im Abklärungsbericht wird jedoch für die Frage des entsprechenden Mehraufwandes auf das Alter von 20 Monaten abgestellt, dem Zeitpunkt, in welchem das Kind üblicherweise den Umgang mit Besteck und Tasse beherrscht, ohne weiter darauf einzugehen, ob angesichts der ebenfalls festgestellten zusätzlichen Probleme (pürierte Kost, keine Kaubewegungen, schwieriges Eingeben usw.) schon früher ein tatsächlicher Mehrbedarf bestand. Ein solches Vorgehen ist entgegen der Auffassung von Vorinstanz und Verwaltung nicht statthaft. Insoweit ist die Rüge des Beschwerdeführers, so werde Art. 42bis Abs. 3 IVG umgangen, weil die IV-Stelle mit Blick auf die ohnehin bestehende Hilfsbedürftigkeit bei Kleinkindern generell nur eine der sechs alltäglichen Lebensverrichtungen vor dem Erreichen des ersten Geburtstages anerkenne, begründet. Denn massgebend ist allein, ob gegenüber gesunden Kindern gleichen Alters tatsächlich ein Mehraufwand besteht. Dies geht auch aus Anhang III KSIH hervor, da dort zwar jeweils ein durchschnittliches Alter für die Berücksichtigung des invaliditätsbedingten Mehraufwandes angegeben wird, gleichzeitig aber bei einzelnen zusätzlichen Bemerkungen klargestellt wird, dass der Mehraufwand letztlich ab dem Zeitpunkt des ausserordentlichen Ausmasses zu berücksichtigen ist (vgl. auch Rz. 8088 KSIH).

Ein solcher Mehraufwand ergibt sich hier aus den Arztberichten der Frau Dr. med. S.________ ebenso wie aus dem Abklärungsbericht: So wird in Letzterem festgehalten, der Versicherte mache keine Kaubewegungen und die Nahrung müsse püriert werden, dies in einem Alter (im Beurteilungszeitpunkt 19 Monate), da das Kind unbestrittenermassen auch stückige Nahrung zu sich nehmen kann. Gemäss Anhang III KSIH Ziffer 3 ist ein Mehraufwand bei pürierter Nahrung zu berücksichtigen, wenn er nicht altersgemäss ist. Schon deshalb wäre der Mehraufwand bereits ab 19 Monaten zu berücksichtigen gewesen. Zur Frage, ob ein Mehraufwand noch früher berücksichtigt werden kann, äussert sich der Abklärungsbericht nicht. Dies hängt davon ab, ab wann Breikost nicht mehr als altersgemäss gilt. Wann genau dieser Zeitpunkt anzunehmen ist (ob im Zeitpunkt, da ein Kind mit stückiger Kost beginnt, was individuell verschieden ist, aber in der Regel mit dem Durchbrechen der ersten Zähne, mithin in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres oder später), kann hier letztlich offenbleiben. Denn ein Mehraufwand besteht beim Versicherten im Bereich Essen und dort beim "die Nahrung zum Mund führen" auch, weil ihm alles eingegeben werden muss, sich das Eingeben als schwierig gestaltet und viel Zeit erfordert, was bei einem gleichaltrigen, gesunden Kind nicht mehr im gleichen Ausmass der Fall ist, beim Versicherten hingegen mit der seit November 2008 zunehmend aufgefallenen Steifigkeit/Spastik (Bericht der Frau Dr. med. S.________ vom 16. Januar 2009) und der dabei seit diesem Zeitpunkt klar mitbetroffenen Mundmotorik (gemäss Bericht vom 16. Januar 2009 "verzögert und ebenfalls spastisch verändert") zu erklären ist. Zudem kann der Versicherte auch die Flasche nicht selbst halten. Damit kann auch ohne weitere Abklärungen (antizipierte Beweiswürdigung, vgl. BGE 137 V 64 E. 5.2 S. 69; 136 I 229 E. 5.3 S. 236) mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Mehraufwand bereits vor Vollendung des ersten Lebensjahres angenommen werden. Daran ändert im Übrigen nichts, dass Frau Dr. med. S.________ im Bericht vom 16. Januar 2009 einen Mehraufwand noch verneint hatte, war die entsprechende Frage dort doch nur pauschal zu beantworten und hat die Ärztin später im Bericht vom 11. Mai 2009 auf die ihr vorgelegten detaillierten Fragen entsprechend Stellung genommen.

Zusammenfassend ist deshalb davon auszugehen, dass beim Versicherten unter Berücksichtigung des von IV-Stelle und Vorinstanz anerkannten Mehraufwandes im Bereich Aufstehen/Absitzen/Abliegen ab November 2008 mindestens in zwei alltäglichen Lebensverrichtungen ein erheblicher Mehraufwand besteht. Die weitere Voraussetzung gemäss Art. 42bis Abs. 3 IVG, dass voraussichtlich während mehr als 12 Monaten eine Hilflosigkeit besteht, ist aufgrund der Akten ohne weiteres zu bejahen. Damit besteht an sich bereits ab November 2008 Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung leichten Grades, ohne Berücksichtigung einer Wartezeit, wobei das Bundesgericht an den Beschwerdeantrag gebunden ist (Art. 107 Abs. 1 BGG). (…)”

 

                               2.8.   In concreto, come rileva correttamente l’insorgente, nell’inchiesta del 14 settembre 2020, l’incaricato dell’UAI, per rapporto agli atti ordinari della vita, alla cura e alla sorveglianza, non ha esclusivamente esaminato se il piccolo ricorrente necessita di un maggior bisogno di aiuto, di cure e di sorveglianza personale rispetto ad un coetaneo non invalido, ma ha in sostanza anche paragonato il maggior bisogno rispetto ad un coetaneo sano con quanto figurante nell’allegato III CIGI, applicando, perlomeno in parte, anche le età medie di cui a tale allegato (cfr. pag. 92: “[…] facendo riferimento a quanto stabilito dall’allegato III CIGI, l’assicurato necessita attualmente di aiuto come un coetaneo normodotato”; cfr. pag. 93: “[…] facendo riferimento all’allegato III CIGI che indica un aiuto normale fino ai 15 mesi, l’atto non può venire al momento conteggiato […]” e “[…] facendo riferimento all’allegato III CIGI che indica un aiuto normale fino ai 18 mesi, l’atto non può venire al momento conteggiato” […]”  ; cfr. pag. 97: “[…] ha da poco compiuto un anno e necessita sicuramente di attenzioni e cure costanti. Qualunque bambino della sua età necessita tuttavia di sorveglianza e non può essere lasciato solo. Al momento non sussistono pertanto i presupposti per riconoscere l’atto, così come inteso dalla legge (Allegato III CIGI: “Per i bambini affetti da autismo infantile o colpiti da frequenti attacchi di epilessia che nessuna medicazione riesce a tenere sotto controllo il bisogno di sorveglianza può essere riconosciuto già a partire dai 4 anni, a seconda della situazione e della gravità del disturbo”)”, che tuttavia non trovano applicazione nell’esame del diritto ad un assegno per grandi invalidi per minorenni ai bambini che non hanno ancora raggiunto l’anno di vita (sentenza 9C_428/2011 del 30 marzo 2012: “[…] Denn massgebend ist allein, ob gegenüber gesunden Kindern gleichen Alters tatsächlich ein Mehraufwand besteht. Dies geht auch aus Anhang III KSIH hervor, da dort zwar jeweils ein durchschnittliches Alter für die Berücksichtigung des invaliditätsbedingten Mehraufwandes angegeben wird, gleichzeitig aber bei einzelnen zusätzlichen Bemerkungen klargestellt wird, dass der Mehraufwand letztlich ab dem Zeitpunkt des ausserordentlichen Ausmasses zu berücksichtigen ist (vgl. auch Rz. 8088 KSIH).”), altrimenti non permetterebbe di far nascere il diritto ad un assegno per grandi invalidi nei primi 12 mesi di età e l’art. 42bis cpv. 3 LAI non avrebbe senso (sentenza 9C_428/2011 del 30 marzo 2012: “[…] Insoweit ist die Rüge des Beschwerdeführers, so werde Art. 42bis Abs. 3 IVG umgangen, weil die IV-Stelle mit Blick auf die ohnehin bestehende Hilfsbedürftigkeit bei Kleinkindern generell nur eine der sechs alltäglichen Lebensverrichtungen vor dem Erreichen des ersten Geburtstages anerkenne, begründet […]”).

 

                                         Scopo dell’inchiesta doveva essere quello di stabilire se, prima del compimento del primo anno, per il piccolo ricorrente, rispetto ai bambini sani della sua età, era presente la necessità di un maggior aiuto per gli atti ordinari della vita e se si poteva prevedere che vi sarebbe stata una grande invalidità per più di 12 mesi. Applicando pure, in parte, le età soglia di riferimento e facendo sistematicamente riferimento a quanto indicato nell’allegato III CIGI, il funzionario dell’UAI non ha esaminato adeguatamente il diritto del bambino all’assegno per grandi invalidi.

 

                                         Va poi aggiunto che dalla documentazione (segnatamente medica) agli atti, sembra emergere una situazione diversa rispetto a quanto stabilito in occasione dell’inchiesta domiciliare, ciò che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione a procedere con ulteriori accertamenti medici e poi sottoporli, per una valutazione, al medico SMR, dr.ssa med. __________, la quale, del resto, il 3 marzo 2020, aveva già rilevato come “considerata la grave patologia di cui è affetto con crisi epilettiche recidivanti, è presumibile che vi sarà una grande invalidità durante più di 12 mesi” (cfr. sentenza 9C_428/2011 del 30 marzo 2012:[…] Die Vorinstanz hat zur Beurteilung der Hilflosigkeit allein auf den Abklärungsbericht vom 5. August 2009 abgestellt und sich mit keinem Wort zu den Arztberichten des Kinderspitals X.________ und der Frau Dr. med. S.________ geäussert, dies, obwohl bei Unklarheiten über die Auswirkungen gesundheitlicher Störungen auf alltägliche Lebensverrichtungen Rückfragen an die medizinischen Fachpersonen rechtlich geboten sind (E. 2.1 hievor). Damit hat sie den Sachverhalt unvollständig festgestellt, weshalb das Bundesgericht nicht gebunden ist (vgl. E. 1 hievor) und daher den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen hat”). 

 

                                         Dalla documentazione medica prodotta risulta infatti, come evidenziato in sede di ricorso, che l’interessato sembra necessitare di un maggior bisogno di aiuto rispetto a un coetaneo non invalido fin dalla sua tenera età, e questo anche sulla base della documentazione medica già visionata dal medico SMR.

 

                                         Il Prof. dr. med. __________, FMH pediatria, __________, il 20 settembre 2019 alla questione di sapere se la menomazione impone la necessità di una sorveglianza speciale o di un maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo sano, ha risposto affermativamente, indicando “dalla nascita” (pag. 19 incarto AI). Da parte sua la dr.ssa med. __________, specialista FMH pediatria, il 23 gennaio 2020 ha affermato che il piccolo “a causa delle crisi epilettiche severe deve avere una sorveglianza 24 ore su 24” (pag. 40 incarto AI), il 30 gennaio 2020 ha confermato il contenuto della richiesta per l’assegno per grandi invalidi dove figura la necessità di aiuto diretto o indiretto regolare e notevole di terzi per compiere gli atti ordinari della vita (pag. 45, 46 e 52 incarto AI) e nel mese di febbraio 2020 ha ribadito che “il bambino necessita di costante sorveglianza a causa delle importanti crisi epilettiche” (pag. 57 incarto AI).

 

                                         Il 12 febbraio 2020 la PD dr.ssa med. __________, __________, ha affermato che il ricorrente “fa fatica a mangiare le pappe, continua l’allattamento 3 volte al giorno (…) non si gira spontaneamente, fa fatica con la coordinazione su rotazione passiva, non riesce a liberarsi il braccio destro in posizione sdraiato sulla pancia. Riesce a sollevare la testa fino a 90° sulla posizione sdraiata sulla pancia ma perde velocemente la forza e diventa irrequieto in questa posizione. Afferra oggetti molto volentieri con la mano sinistra, la destra deve essere attivata in modo passivo” (pag. 64 incarto AI).

 

                                         Nel mese di marzo 2020, inoltre, l’ergoterapista SEPS __________, apparentemente, dopo la presa di posizione del medico SMR (cfr. pag. 71 e 75 incarto AI [la data non è indicata per esteso]), ha evidenziato come in relazione alla motricità, si osserva “un’importante ipotonia assiale che influenza l’acquisizione di competenze motorie in termini posturali e dinamici.” Il bambino “non ha ancora acquisito la capacità di rotolare da prono a supino, e viceversa. In posizione prona talvolta porta l’arto superiore destro in linea mediana, talvolta esso rimane steso al suolo. Il bambino si presenta piuttosto statico.

                                         In posizione seduta, l’importante ipotonia determina una postura cifotica, l’iperestensione della nuca, e conseguentemente anche la difficoltà ad attivarsi motoriamente. In generale si osserva un’asimmetria fra i due emicorpi con una difficoltà di gestione del carico, in tutte le posizioni. L’emicorpo destro è soggetto ad escursioni toniche fino all’ipertonia, che nell’arto superiore si presenta con uno schema in triplice flessione. Ciò rende difficile l’integrazione dell’arto superiore nell’esplorazione e nella manipolazione, e lo sviluppo di movimenti controllati e coordinati dell’arto superiore e della mano. La mano destra è prevalentemente chiusa a pugno, ma si apprezza una graduale apertura se manipolato e accompagnato dalla terapista. (…) I pasti sono molto lunghi (la durata è più di 45 minuti) a causa delle difficoltà sensoriali e funzionali del distretto oro-facciale. Infatti” il bambino “tende a rifiutare alcune consistenze (per esempio il passato non omogeneo), e si osserva una marcata asimmetria fra le competenze motorie dell’emilato sinistro della bocca rispetto a quello destro. Se stimolato sul lato destro, si osserva la persistenza di riflessi che ostacolano lo sviluppo di una motricità più controllata (es. volta il capo), e ha difficoltà ad utilizzare pattern motori più maturi (es. utilizzo della mandibola su un piano orizzontale con uno schema diverso dalla suzione)” (pag. 75 incarto AI). 

 

                                         La dr.ssa med. __________ il 30 marzo 2020 ha evidenziato come il bambino a “livello di motricità ha un’importante ipotonia assiale che rende difficoltosa l’acquisizione di competenze motorie in termini posturali e dinamici, quando sta seduto ha una postura cifotica e una ipertensione nella nuca. Presenta già un’asimmetria fra i due emicorpi con difficoltà a gestire il carico. L’alimentazione con latte al seno e due pasti al cucchiaino è rallentata (più di 45 minuti) a causa delle difficoltà sensoriali e funzionali del distretto oro-facciale e l’asimmetria motoria” (pag. 78 incarto AI).

 

                                         Il 27 ottobre 2020 il responsabile __________ ha rilevato come il piccolo “a causa del suo problema, ha dei ritardi nello sviluppo che non gli permettono ancora di rimanere eretto sulle gambe. Fortunatamente i margini di miglioramento, da quello che abbiamo inteso, sono notevoli e pertanto è importante cominciare a eseguire delle terapie mirate con gli ausili opportuni” (pag. 103 incarto AI).

                                         Lo stesso assistente sociale nell’inchiesta del 14 settembre 2020 ha del resto evidenziato che secondo la mamma il bambino “riesce unicamente a stare seduto, per terra con l’ausilio del cuscino – banana o nel parchetto. Non ha imparato a girarsi, non si alza, non si sposta. Ovunque la madre lo posizioni, lui rimane”, che “la sera prima di andare a letto, il papà si occupa di alimentare” il piccolo ”tramite un biberon, tenuto in mano dal papà in quanto” il bambino “non è in grado di tenerlo da solo” (pag. 93 incarto AI) e che il bambino “necessita sicuramente di attenzioni e cure costanti” (pag. 95 incarto AI).

 

                                         In queste condizioni la decisione dell’UAI, che si è fondato sull’inchiesta a domicilio del 14 settembre 2020, non può essere confermata.

 

                                         Gli atti devono di conseguenza essere ritornati all’amministrazione affinché esamini nuovamente le condizioni per il diritto ad un assegno per grandi invalidi per minorenni, tenendo conto della giurisprudenza federale (sentenza 9C_428/2011 del 30 marzo 2012), e meglio della circostanza che l’inchiesta a domicilio deve valutare se il ricorrente, prima del compimento del primo anno di età, necessitava di maggior aiuto nel compimento degli atti ordinari della vita, nella cura e nella sorveglianza personale, rispetto ad un coetaneo non invalido e se si può prevedere che l’eventuale grande invalidità permane per più di 12 mesi, senza riferirsi alle età soglia di riferimento e senza far sistematicamente riferimento a quanto indicato nell’allegato III CIGI. La fattispecie andrà poi nuovamente sottoposta al medico SMR, dr.ssa med. __________, FMH pediatria, che dovrà valutare la necessità di acquisire eventuali ulteriori atti medici.

                                         Infine, l’amministrazione, se dati i presupposti, dovrà stabilire la data esatta dell’inizio dell’eventuale diritto all’assegno per grandi invalidi per minorenni (cfr. anche art. 42bis cpv. 3 LAI).

 

                                         La decisione impugnata deve di conseguenza essere annullata.

 

                               2.9.   Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-vanno poste a carico dell’UAI che verserà al ricorrente, patrocinato, le ripetibili.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’UAI affinché proceda come ai considerandi.

 

                                   2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà fr. 2'500.-- (IVA inclusa) al ricorrente a titolo di ripetibili.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti