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Raccomandata |
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Incarto
n.
jv/RG/gm |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 9 giugno 2021 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 6 maggio 2021 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1966 e da ultimo attivo quale cuoco, nel mese di gennaio 2019 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (doc. 1-3 incarto AI).
1.2. Sulla scorta degli accertamenti medici esperiti, ivi inclusa una perizia pluridisciplinare __________ (psichiatrica, neurologica e reumatologica; doc. 38 incarto AI), con progetto di decisione del 14 gennaio 2021 l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI) ha accertato i periodi di incapacità lavorativa, sia nell’attività abituale di cuoco che in attività adeguate, come da seguente riassunto:
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% IL (in ogni attività) |
Periodi |
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20 |
1. maggio 2018 – 31 maggio 2019 |
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40 |
1. giugno 2019 – 1. gennaio 2020 |
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100 |
2 gennaio 2020 – 22 gennaio 2020 |
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40 |
23 gennaio 2020 - continua |
L’UAI ha calcolato un grado AI del 16% dal 1. maggio 2019, ovvero alla scadenza dell’anno d’attesa, e del 37% dal 1. giugno 2019. Stante che il grado AI risultava inferiore al 40%, l’UAI ha concluso che il signor RI 1 non aveva diritto ad una rendita di invalidità (doc. 43 incarto AI; cfr. anche doc. 41 incarto AI).
1.3. Con osservazioni del 13 febbraio 2021 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, si è opposto al progetto di decisione, asserendo che – in sintesi – vi siano molteplici errori da parte dell’amministrazione, in particolare per quanto concerne la valutazione medico-teorica, il calcolo dell’invalidità economica, l’accertamento dell’incapacità lavorativa e la riduzione del reddito da invalido. L’assicurato ritiene di dover beneficiare di una rendita intera, a fronte di un’incapacità lavorativa completa in qualsiasi attività ed un grado AI del 100% (doc. 58 incarto AI), come dai rapporti medici di curanti dr. __________ (doc. 64 incarto AI) e dr. __________ (doc. 57, doc. 65 incarto AI); infatti, i curanti, dopo aver visionato la perizia pluridisciplinare, sono giunti a conclusioni palesemente in contrasto con le risultanze di quest’ultima.
L’amministrazione ha quindi chiesto al SMR di prendere posizione sulle osservazioni dell’avv. RA 1 e sulle refertazioni mediche dei curanti (docc. 59-63 incarto AI). Dopo aver interpellato i periti e rilevato come questi si siano integralmente riconfermati nelle proprie conclusioni, il SMR ha comunicato con scritto del 23 aprile 2021 all’UAI che “[…] la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare datata 16.12.2020.” (docc. 66 e 68 incarto AI). Anche la consulente in integrazione, parimenti esortata a prendere posizione circa le osservazioni dell’assicurato (doc. 67 incarto AI), si è riconfermata nelle proprie conclusioni, ritenendo che l’assicurato presenti una capacità lavorativa residua del 60% in attività abituale e in attività rispettose dei limiti funzionali e adeguate allo stato di salute, asserendo inoltre che il calcolo del reddito da valido effettuato dell’avv. RA 1 sia errato alla luce dei dettami giurisprudenziali e che la riduzione applicata al salario teorico statistico (15%) risulti congrua nel caso di specie (doc. 69 incarto AI).
Alla luce della presa di posizione del SMR, che ha fatto proprie quelle dei periti e della consulente in integrazione, l’UAI ha confermato integralmente il proprio progetto, confluito nella decisione formale del 6 maggio 2021 (doc. 70 incarto AI, doc. A), e ha pertanto respinto la richiesta di prestazioni.
1.4. Il 21 maggio 2021 RI 1 ha avuto un colloquio personale con l’UAI durante il quale egli ha contestato l’intera valutazione medica, asserendo di non essere in grado di svolgere alcun lavoro a causa dei problemi psichici e fisici gravi (doc. 75 incarto AI).
Il 4 giugno 2021 l’UAI, avendo ricevuto il rapporto medico del 1. giugno 2021 del dr. __________ (doc. 77 incarto AI, doc. B), ha interpellato nuovamente il medico SMR per sapere se tale rapporto potesse modificare le conclusioni della perizia pluridisciplinare (doc. 76 incarto AI); la risposta è stata negativa (doc. 81 incarto AI).
1.5. Contro la decisione del 6 maggio 2021 l’interessato, rappresentato dal suo legale, ha interposto il presente tempestivo ricorso, postulando l’annullamento della decisione ed il riconoscimento di una rendita intera con un grado d’invalidità del 100% dal 1. maggio 2019 (doc. I, doc. 83 incarto AI). Le contestazioni del ricorrente vertono essenzialmente su quanto già formulato nelle osservazioni al progetto di decisione, ovvero un’errata valutazione medico-teorica della capacità lavorativa da parte dei periti, un errato calcolo dell’invalidità economica ed un’insufficiente riduzione percentuale del reddito da invalido (cfr. supra consid. 1.3.).
1.6. Con la risposta di causa l’UAI, producendo l’annotazione SMR del 15 giugno 2021, ha confermato la correttezza della valutazione medica e di quella economica, chiedendo la conferma della decisione impugnata e, conseguentemente, la reiezione del gravame senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti medici (doc. IV+1).
1.7. Con scritto del 16 agosto 2021 il ricorrente ha presentato le proprie osservazioni alla risposta di causa, rilevando come lo psichiatra curante, a cui è stata sottoposta l’annotazione del medico AI del 15 giugno 2021 (cfr. supra consid. 1.6.), si è riconfermato nei suoi precedenti rapporti, precisando che il dr. __________ non è lo psichiatra curante (diversamente da quanto indicato nell’annotazione del 15 giugno 2021, doc. IV 1) e osservando come sia “assurdo” sostenere, a fronte di quanto accertato dal medico curante e senza aver conferito con il paziente, che “questo ultimo presenterebbe uno stato di salute stazionario” e che “l’eventuale rifiuto di un ricovero in ambito stazionario psichiatrico non significa che il paziente non presenta una patologia grave. Anzi […]”, contestando integralmente l’annotazione SMR. Inoltre, l’insorgente ha chiesto l’audizione dei medici curanti dr. __________ e dr. __________, una perizia medica e un dibattimento pubblico (doc. VIII).
1.8. L’UAI, chiamato ad esprimersi circa le osservazioni del ricorrente, con scritto del 31 agosto 2021 ha comunicato che, sulla scorta del complemento peritale del 30 agosto 2021, la nuova documentazione presentata dal ricorrente “non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare __________ datata 16.12.2020.” (X+1/2).
1.9. Con scritto del 13 settembre 2021, il ricorrente, oltre a ribadire la propria posizione, ha presentato un rapporto medico del pronto soccorso relativo ad una caduta (doc. D), la quale, asserisce il ricorrente, sarebbe da ricondurre alle patologie di cui soffre (doc. XII).
Inoltre, con scritto del 24 settembre 2021 il ricorrente ha presentato copia del certificato medico del dr. __________ datato 22 settembre 2021 con il quale il medico, dopo un colloquio estremamente difficile da gestire, ha concordato con il signor RI 1 la rivalutazione reumatologica e pregato il collega __________ di valutare una presa a carico psichiatrica stazionaria al fine di contenere il paziente, sollevando la possibilità che quest’ultimo presenti dei tangibili rischi di auto ed etero-lesionismo (doc. E). A detta del ricorrente, tale certificazione medica “attesta e conferma la grave situazione dell’interessato che lo rende inabile al lavoro in misura completa in qualsiasi attività.” (doc. XIV).
Dal canto suo, con osservazioni del 27 settembre e del 7 ottobre 2021, l’UAI ha contestato che dal rapporto di uscita del pronto soccorso (doc. D) si possa desumere una connessione con le patologie da cui l’assicurato è afflitto, rilevando inoltre come sia il doc. D che il doc. E sono stati presentati successivamente all’emanazione della decisione del 6 maggio 2021 (cfr. supra 1.3.), ragione per cui, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni essendo delimitato dalla data della decisione, l’eventuale peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurato esula dalla presente vertenza e sarà, semmai, oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (doc. XVI e doc. XVII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se è a giusta ragione che l’UAI ha respinto la domanda di prestazioni dell’assicurato dopo aver accertato un grado d’invalidità non pensionabile alla scadenza dell’anno d’attesa.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI). In virtù dell’art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l’invalidità di un assicurato che esercita un’attività lucrativa si applica l’art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell’invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 29, consid. 1, 104 V 135 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. regesto della DTF 129 V 222). Inoltre, nel confronto dei redditi, secondo la giurisprudenza federale – di regola – non si tiene conto di fattori estranei all’invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l’età dell’assicurato (RCC 1989, pag. 325; DTF 107 V 17, consid. 2c confermata dall'allora TFA [dal 1. gennaio 2007: TF] con sentenza U 156/05 del 14 luglio 2006, consid. 5; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura dell’attività ragionevolmente esigibile dipende, d’altra parte, dalla situazione personale dell’assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell’assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 310 consid. 3a).
2.4. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo a tal proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 294 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STF I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10, consid. 3b; Locher / Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, in due sentenze del 30 novembre 2017 (inc. 8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017). In tali due sentenze il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Secondo la giurisprudenza precedente del TF riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato questo concetto non vale più in maniera assoluta.
Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento alle pronunzie 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al consid. 3.5.1., ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (STCA 32.2017.116 del 22 febbraio 2018, consid. 2.3 e 32.2017.137 del 26 febbraio 2018, consid. 2.3).
Questa
giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo
2018, pubblicata in DTF 144 V 50
(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 (consid. 3.3.1 e
3.3.2), STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 (consid. 4.1-4.3), STF 8C_309/2018 del
2 agosto 2018 (consid. 3.2) e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 (consid. 2.2).
Infine, in DTF 145 V 215 il TF ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.5. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.6. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, l’UAI, al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurato, ha conferito mandato al __________ di procedere ad una perizia pluridisciplinare psichiatrica, reumatologica e neurologica che ha coinvolto gli specialisti dr. __________ (medicina interna), dr. __________ (neurologia), dr. __________ (psichiatria e psicoterapia) e dr. __________ (reumatologia) (cfr. tra gli altri i docc. 23, 25, 27, 28, 31 e 34 incarto AI). Gli accertamenti degli specialisti sono confluiti nella perizia del 16 dicembre 2020 (doc. 38 incarto AI) e nel complemento peritale del 23 aprile 2021 (doc. 66 incarto AI). La perizia è stata posta quale base per il rapporto finale dell’UAI del 21 dicembre 2020 (doc. 40 incarto AI) e il rapporto finale della consulente in integrazione dell’11 gennaio 2021 (doc. 42 incarto AI).
La valutazione medico-teorica operata dai medici conclude che – ad eccezione del breve periodo di degenza dal 2 al 22 gennaio 2020 (cfr. supra consid. 1.2.) – dal giugno 2019 l’assicurato dispone di una capacità lavorativa globale del 60% (intesa come riduzione del rendimento del 40%) in ogni attività. Tale conclusione è basata non sulla somma della capacità lavorativa accertata dai singoli periti (20% dal reumatologo e 35% dallo psichiatra), bensì sull’integrazione della capacità lavorativa accertata (doc. 38, pag. 159 e seg.), a fronte delle seguenti diagnosi:
" (…)
B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa:
Diagnosi reumatologiche
Fibromialgia di tipo primario con soprattutto un’emisindrome dolorosa sul lato ds.
Diagnosi psichiatriche
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD-10 F 33.1).
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4)
B.2 Diagnosi rilevanti senza influenza sulla capacità lavorativa:
Diagnosi reumatologiche
Cervicalgie e toracolombalgie nell’ambito della diagnosi principale su minime alterazioni di tipo degenerativo.
Possibile perioartropatia tendinopatica alla spalla ds.
Diagnosi neurologiche
Probabile meralgia parestetica a sin.
Dolori al cingolo scapolare e verso il braccio ds. non spiegati da patologia neurologica.
Emicrania senz’aura.
Altre diagnosi internistiche
Sovrappeso con BMI 25,1 kg/m2.
Tabagismo cronico.
Insufficienza venosa cronica CEAP C4 alla gamba sin. (…).”
(doc. 38, pag. 157, incarto AI; cfr. anche le perizie dei singoli specialisti di cui al doc. 38 pagg. 146, 151-152, 169-171, 182 e 184, 197 e 202-204 incarto AI)
Le conclusioni della perizia sono state fatte integralmente proprie dal medico SMR, dr. __________, nel suo rapporto finale del 21 dicembre 2020 (doc. 40 incarto AI), ragione per cui l’UAI ha calcolato un grado d’invalidità del 37% (cfr. doc. 41 incarto AI) e la consulente in integrazione ha constatato, tra l’altro, che “[…] l’assicurato potrebbe svolgere, a livello medico-teorico, un ampio ventaglio di attività sul mercato del lavoro in equilibrio […]” (doc. 42 incarto AI).
Con progetto di decisione del 14 gennaio 2021 l’UAI, sulla scorta di quanto precede, ha respinto la richiesta di prestazioni. Su richiesta dell’assicurato, l’incarto AI è stato inoltrato al suo rappresentante legale (avv. RA 1) e ai suoi medici curanti (dr. __________ e dr. __________) (docc. 45, 47-56 incarto AI).
Con scritto del 12 febbraio 2021, il dr. __________, prendendo posizione circa la perizia del dr. __________ con la quale quest’ultimo – contestualmente alla perizia pluridisciplinare __________ – ha accertato un’incapacità lavorativa, in ogni attività, del 35% dal giugno 2019 a seguito delle diagnosi psichiatriche (doc. 38, pagg. 197 e seg., 202-204 incarto AI), ha confermato che:
" (…) a più di un anno dall’ultimo nostro rapporto AI (dicembre 2019) (…) il paziente presenta un quadro clinico depressivo cronicizzato e gravemente limitante rispetto alla funzione lavorativa. Le limitazioni funzionali al lavoro (calo di alcune risorse cognitive, totale intolleranza agli stress, grave ritiro, incapacità di gestire le relazioni con i clienti, scarsa autostima, insicurezza, paure) permangono lungo questo ultimo anno e sono relazionate ad una depressione cronicizzata. Si segnalano gli importanti limiti di cura psichiatrica. Il paziente frequenta l’ambulatorio, ma a causa di passate negative esperienze con i farmaci e intolleranze varie, non è disposto in modo categorico a riprovare un trattamento antidepressivo. Inoltre, le sue capacità di introspezione e autoriflessione sono scarsissime, e il lavoro psicoterapico non è proponibile, anzi rischierebbe forse di slatentizzare angosce che il paziente non ha risorse per gestire e finirebbe per rischiare di peggiorare lo stato psichico. (…) I dolori fisici costituiscono (…) un fattore aggravante la depressione. Il decorso clinico conferma una sindrome depressiva ricorrente, con episodio attuale di media gravità. Nel complesso, è impensabile che il paziente possa riprendere le sue mansioni di cuoco e il grado di invalidità per causa psichica stimato dal nostro ambulatorio è certamente superiore al 35% osservato dal collega [dr. Passoni, n.d.r.]. Si conferma la posizione già inoltrata nel nostro rapporto AI scorso (prognosi lavorativa completamente sfavorevole).” (doc. 57 incarto AI)
Con scritto del 13 febbraio 2021 l’avv. RA 1 ha presentato (tempestive) osservazioni quo al progetto di decisione dell’UAI (cfr. supra consid. 1.3. in initio).
Con scritto del 16 febbraio 2021 (doc. 64 incarto AI), il curante dr. __________ ha rilevato che, contrariamente a quanto concluso dall’SMR e quindi dall’UAI, il signor RI 1 non abbia alcuna capacità lavorativa residua: “Quale preambolo, credo e sono fermamente convinto della esigibilità nulla per qualsivoglia attività professionale riguardante l’assicurato opinione dunque completamente divergente dalla perizia multidisciplinare […].”. Inoltre, il dr. __________ riteneva incorretto e assolutamente approssimativo l’elenco delle diagnosi fornite nella perizia (cfr. doc. 38, pag. 147 incarto AI): “Infatti nelle diagnosi reumatologiche, il RI 1 non presenta delle “cervicalgie e toracolombalgie su minime alterazioni di tipo degenerativo” ma bensì una sindrome cervico-spondilgena con discopatie C5-C6 protrusione posteriore mediana e paramediana sx con contatto con la radice C6 (e questo ben documentato a una Risonanza Magnetica del 02.05.2019), come pure una sindrome lombospondilogena con protrusione posteriore medina L4-L5 e L5-S1 con contatto foraminale con entrambe le emergenze di S1 (Risonanza Magnetica del 22.01.2019). Dunque una formulazione della diagnosi da parte del perito [dr. __________, n.d.r.] estremamente approssimativa e denigratoria, la quale non tiene minimamente conto dei reperti obiettivi radiologici delle limitazioni funzionali che queste implicano.
Viene inoltre descritta “una possibile periatropatia tendinopatica alla spalla dx:” questa è pure un’affermazione incorretta e tendenziosa, presentando lo stesso una sindrome da impingement della spalla dx con artrosi acromio claveare ben documentata ad una Risonanza Magnetica del 15.03.2019. Faccio presente che entrambi le diagnosi reumatologiche hanno appunto un impatto sulla funzionalità, e dunque sull’esigibilità lavorativa dell’assicurato e di ciò non è stato tenuto [conto, n.d.r.] con la dovuta attenzione e approfondimento funzionale nella perizia […].” Circa le diagnosi neurologiche (del dr. __________, cfr. doc. 38, pag. 169 incarto AI) “viene descritta una “probabile meralgia parestatetica sx”: allo stesso [al signor RI 1, n.d.r.], è stata diagnosticata con sicurezza una meralgia parestetica sx dal 2003, e questo da vari neurologi, parestetica refrattaria a trattamenti semi-invasivi (infiltrazioni),” ragione per cui “per quanto concerne pure questo sistema d’organo (appunto neurologico) l’affermazione è assolutamente incorretta nonché approssimativa.”
Per quanto concerne le diagnosi psichiatriche, il dr. __________ aderisce alle osservazioni del dr. __________ (doc. 57 incarto AI) e conclude che “Tenuto presente, delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa, e delle diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa ritengo come sopra descritto il RI 1 inabile [al lavoro, n.d.r.] in forma completa. […]”.
Preso atto delle refertazioni mediche dei curanti, il SMR ha chiesto ai periti dr. __________, dr. __________ e dr. __________ di prendere posizione sulla nuova documentazione.
Il dr. __________ (reumatologo), prendendo posizione in particolare sulla lettera del dr. __________, ha concluso che “[…] non vi sono in questa lettera delle indicazioni per modificare le mie valutazioni. Si tratta di una descrizione prevalentemente delle alterazioni degenerative, da me già evidenziate nella mia valutazione peritale. Non vi sono quindi modifiche da apportare per quanto riguarda le limitazioni funzionali e la capacità lavorativa da me determinata. […]” (doc. 66, pag. 265 incarto AI). Anche il dr. __________ (psichiatria e psicoterapia) non ha rilevato informazioni “sufficienti a modificare le conclusioni contenute nella valutazione peritale […]” (doc. 66, pag. 267 incarto AI). Il dr. __________ ha anch’egli ritenuto che le sue conclusioni, in particolare quelle relative alla capacità lavorativa dell’assicurato, non vanno modificate, confermandosi nella sua valutazione (doc. 66, pag. 266 incarto AI).
In conclusione, dunque, osserva il SMR, sulla base delle prese di posizione dei periti, “[…] la nuova documentazione non apporta elementi tali da modificare le conclusioni della perizia medica interdisciplinare […]” del 16 dicembre 2020 (doc. 68 incarto AI). Di conseguenza, anche la consulente in integrazione ha ribadito le proprie conclusioni (doc. 69 incarto AI). Pertanto, tenuto conto di quanto precede, l’UAI ha emanato la decisione del 6 maggio 2021 (doc. 70 incarto AI, doc. A) confermando il progetto di decisione (doc. 43 incarto AI).
Con scritto del 1. giugno 2021 il dr. __________, accertando un peggioramento globale dell’assicurato, circostanza che ha reso necessario un trattamento farmacologico, ha confermato il suo precedente rapporto (che a sua volta confermava quello del dicembre 2019), “[…] ovvero che lo stato depressivo cronicizzato è gravemente limitante e completamente invalidante a lungo termine rispetto all’attività lavorativa. Si conferma pertanto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, con episodio attuale di media gravità e prognosi attuale, sia clinica, sia lavorativa, sfavorevole. […]” (doc. 77 incarto AI). Esortato a prendere posizione a tal proposito, il dr. __________ del SMR ha rilevato che “[…] la variabilità della sintomatologia nel corso del tempo è da considerare la regola nel tipo di patologia che è stata diagnosticata all’assicurato. La variazione della sintomatologia descritta non consente di oggettivare un differente quadro clinico e conseguentemente non comporta una differente valutazione della CL dell’assicurato rispetto a quanto oggettivato dai periti in passato. […] Dal punto di vista medico psichiatrico si conferma uno stato di salute stazionario rispetto a quanto noto in passato all’Ufficio. Una modifica dello stato di salute dell’assicurato con ripercussioni sulla sua CL non è prevedibile prima di 3 anni. […]” (doc. 81 incarto AI).
2.7. In casu, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può concordare con la conclusione dell’Ufficio AI, ma ritiene indispensabile che, onde addivenire ad un affidabile giudizio sul diritto a prestazioni dell’assicurato, vengano preliminarmente messi in atto ulteriori approfondimenti medico-specialistici.
In effetti, la documentazione medica agli atti non consente con la necessaria chiarezza di giungere a conclusioni esaustive sull’effettiva capacità lavorativa, non permettendo in particolare di escludere che l’incapacità lavorativa del ricorrente sia superiore a quanto accertato dai periti. Questo per i motivi che seguono.
2.7.1. Innanzitutto, il dr. __________ ritiene che vi siano evidenti errori concernenti le diagnosi reumatologiche del perito __________. A tal proposito, egli asserisce che – contrariamente a quanto riportato dal perito – l’assicurato non presenterebbe delle “cervicalgie e toracolombalgie nell’ambito della diagnosi principale su minime alterazioni di tipo degenerativo” (cfr. supra consid. 2.6.), bensì una “discopatia C5-C6 con protrusione posteriore mediana-paramediana sinistra con contatto con la radice C6 di sinistra.” (doc. 18, pag. 66; doc. 38, pag. 181 incarto AI) e una “sindrome lombospondilogena con protrusione posteriore medina L4-L5 e L5-S1 con contatto foraminale con entrambe le emergenze di S1” (doc. 18, pag. 67), come evidenziato dai referti radiologici menzionati. Secondo il curante, nella formulazione della diagnosi il perito avrebbe ignorato i referti radiologici implicanti una limitazione funzionale. Stesso discorso varrebbe anche per la diagnosi peritale di “possibile periartropia tendinopatica alla spalla destra” (cfr. doc. 38, pag. 182), ritenuto che il signor RI 1 presenterebbe invece una sindrome da impingement della spalla destra con artrosi acromio-claveare, come da risonanza magnetica del 15 marzo 2019 (doc. 14, pag. 43 incarto AI). In sintesi, dunque, il dr. __________ ritiene che le diagnosi di cui ai referti radiologici menzionati abbiano un impatto sulla capacità lavorativa dell’assicurato, rendendolo inabile al lavoro in misura completa.
Chiamato a prendere posizione sullo scritto del curante, il dr. __________ ha ritenuto che le indicazioni del collega concernevano solo le alterazioni degenerative, già evidenziate dalla sua valutazione peritale, ragione per cui non vi erano modifiche da apportare alla sua perizia (doc. 66, pag. 260 incarto AI).
A mente del TCA, posto di fronte a precise, contestualizzate e oggettivate contestazioni da parte del dr. __________ circa le diagnosi reumatologiche, il perito dr. __________ non poteva liquidare in modo generico – “in due righe” – le osservazioni del collega senza confrontarsi in modo preciso con ogni singola contestazione sollevata, a maggior ragione se si considera che il dr. __________ è giunto a conclusioni totalmente opposte circa l’incapacità lavorativa dell’assicurato. A titolo di comparazione, il perito dr. __________, invitato ad esprimersi sull’osservazione del dr. __________ circa la discrepanza tra la sua diagnosi neurologica di “probabile meralgia parestetica sx” (cfr. supra consid. 2.6.) e le certificazioni mediche pregresse che indicano con sicurezza una diagnosi di meralgia parestetica sx (doc. 14, pagg. 47 e 49 incarto AI), si è confrontato con l’osservazione del collega, argomentando in modo chiaro – seppur succinto – il motivo per il quale la sua formulazione della diagnosi risultava diversa da quella dei colleghi (doc. 66, pag. 261 incarto AI). Prescindendo da tale confronto, il dr. __________ non ha fugato il dubbio, insinuatosi a seguito delle osservazioni del dr. __________, circa l’esaustività – e quindi correttezza – della perizia pluridisciplinare, segnatamente circa le patologie di cui soffre l’assicurato dal profilo reumatologico e, di riflesso, le ripercussioni sulla sua capacità lavorativa residua.
Si rende pertanto necessario dal profilo reumatologico un approfondimento che permetta di fugare ogni dubbio sulle conclusioni tratte dal perito.
2.7.2. Dal profilo psichiatrico, a fronte della medesima diagnosi di sindrome depressiva ricorrente con episodio attuale di media gravità, oltre alla sindrome somatoforme da dolore persistente diagnosticata dal dr. __________ (cfr. doc. 22, pag. 86, doc. 38, pagg. 136 e 146, doc. 65 incarto AI), il perito __________ ha accertato un’incapacità lavorativa del 35% (doc. 38, pag. 146 incarto AI; cfr. supra consid. 2.6.), mentre lo specialista curante ha accertato un’incapacità lavorativa totale in ogni attività (cfr. supra consid. 2.6.).
Ora, se è vero che la giurisprudenza federale impone che in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista, dall’altra l’Alta Corte impone che, qualora sussistano indizi concreti che minano l’attendibilità delle perizie degli specialisti indipendenti, segnatamente in caso di rapporti medici contraddittori, il giudice – tenuto a valutare l’intero materiale probatorio – in caso di dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici non può fondarsi su questi ultimi, anche se, precisa la nostra Massima istanza, il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dall’amministrazione o a imporre nuovi accertamenti (cfr. supra consid. 2.5.).
In concreto, vi sono più indizi che portano questo Tribunale ad esprimere quantomeno il dubbio circa le conclusioni della perizia __________ quo all’effettiva limitazione funzionale al lavoro del ricorrente dal profilo psichiatrico sino al momento della decisione dell’UAI.
Il dr. __________, sulla base di visite regolari a scadenza mensile a far tempo dal 2019, ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente con episodio attuale di media gravità, accertando un’incapacità lavorativa completa. Preso atto delle conclusioni del perito secondo cui l’assicurato presenterebbe una capacità lavorativa residua del 65% in attività adeguate, il curante le ha contestate integralmente (doc. 22, pagg. 90-92, doc. 65 e doc. 82 incarto AI).
Il perito dr. __________, invitato ad esprimersi quo alle contestazioni di cui sopra, si è limitato – anche lui (cfr. supra consid. 2.7.1) – ad una stringata presa di posizione confermando le proprie conclusioni: “[…] confermo che dall’analisi della documentazione [docc. 64 e 65 dell’incarto AI, n.d.r.] non emergono informazioni rilevanti, sufficienti a modificare le conclusioni contenute nella valutazione peritale del 16 dicembre 2020.” (doc. 66 incarto AI). A fronte della prognosi lavorativa formulata dal dr. __________ che risultava sfavorevole fin dal 2019 lasciando aperta l’ipotesi di un peggioramento successivo (doc. 22 pag. 90 incarto AI) e del fatto che tra l’ultima visita dell’assicurato presso il perito (5 agosto 2020, doc. 38 pag. 187 incarto AI) e la sua presa di posizione (23 marzo 2021, cfr. doc. 66) sono intercorsi ben otto mesi, si sarebbe dovuto richiedere una presa di posizione dettagliata e approfondita da parte del dr. __________ al fine di appurare se un peggioramento successivo alla visita del perito – ma precedente alla decisione dell’UAI – avesse potuto mettere in forse le risultanze peritali circa la capacità lavorativa.
Pertanto, alla luce di quanto precede, non si può prescindere da un approfondimento della situazione valetudinaria ai sensi di quanto precede, da effettuarsi dall’amministrazione e che includa un confronto compiuto con le valutazioni del dr. __________.
2.8. Visto tutto quanto precede, questo Tribunale non può escludere con la dovuta certezza e serenità che (sino) al momento della decisione dell’UAI (cfr. supra consid. 1.3.) il ricorrente presentava un’incapacità lavorativa superiore a quella accertata dall’amministrazione, ovvero del 60%. In tal senso, il TCA ritiene indispensabile che vengano esperiti ulteriori accertamenti medici nel senso sopra indicato in ambito sia psichiatrico che reumatologico al fine di chiarire la situazione invalidante dell’assicurato fino al momento dell’emanazione della decisione impugnata.
2.9. Quanto alla valutazione economica, anch’essa oggetto di contestazione da parte dell’insorgente (cfr. supra consid. 1.5.) la stessa appare prematura visto che la capacità lavorativa dell’assicurato deve ancora essere compiutamente acclarata.
2.10. Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011).
In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 - dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 -, emanata in materia di assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen, wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471)." (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
L’Alta Corte è giunta alla stessa conclusione in una sentenza ancor più recente, 8C_943/2010 del 9 novembre 2011, concernente una fattispecie in cui l’aspetto della residua capacità lavorativa era stato oggetto di valutazioni discordanti tra il medico fiduciario dell’assicuratore infortuni ed i sanitari della clinica di riabilitazione dove l’assicurato aveva soggiornato tempo prima. In quella pronunzia, il TF ha rinviato la causa all’amministrazione affinché disponesse un complemento istruttorio da parte di un medico indipendente ossequiando la procedura di cui all’art. 44 LPGA.
In concreto, stante la necessità di completare gli accertamenti già esperiti dall’amministrazione, annullata la decisione impugnata si giustifica il rinvio degli atti affinché essa proceda nel senso indicato sopra e si determini in seguito nuovamente sul diritto a prestazioni dell’assicurato.
2.11. Il ricorrente ha chiesto l’audizione dei curanti ed una perizia medica (cfr. supra consid. 1.7.).
Visto l’esito della vertenza, non si rende necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.
L’insorgente ha pure chiesto di indire un pubblico dibattimento (cfr. supra consid. 1.7.).
Confrontato con una richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di principio darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti dall’art. 6 §1 seconda frase CEDU, ossia quando la domanda è abusiva, quando appare chiaramente che il ricorso è infondato, irricevibile o, al contrario, manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47, consid. 3b).
Nel caso di specie, essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 §1 seconda frase CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare seguito alla richiesta dell’insorgente.
2.12. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell'Ufficio AI, il quale verserà pure al ricorrente, patrocinato in causa, fr. 2'000 di ripetibili (IVA inclusa; art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 6 maggio 2021 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti