Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2021.80

 

jv/RG/gm

Lugano

19 gennaio 2022            

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Raffaele Guffi

 

 

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 22 giugno 2021 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 15 giugno 2021 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, nata nel 1992 e da ultimo attiva quale studentessa, nel mese di dicembre 2016 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI (docc. 7-9 incarto AI).

 

                               1.2.   Sulla scorta dei rapporti medici del dr. __________, dr. __________ e dr. __________, il medico SMR ha allestito il suo rapporto finale del 4 gennaio 2018 con il quale ha accertato un’incapacità lavorativa completa in ogni attività dal 29 settembre al 10 ottobre 2014 e dal 20 aprile 2016 in avanti (doc. 16 incarto AI). Parimenti, egli ha ritenuto che l’assicurata potesse trarre vantaggio da una misura di reinserimento professionale, la quale – parallelamente alla terapia farmacologica –  avrebbe potuto ridurre del 50% l’incapacità lavorativa (doc. 16, pag. 54 incarto AI).

                                     

                               1.3.   L’assicurata si è detta disponibile a partecipare ad una misura di reinserimento (doc. 18 incarto AI), firmando un accordo in tal senso (doc. 20 incarto AI). Ella era altresì stata posta al beneficio di un’indennità giornaliera (doc. 21, pag. 66 e docc. 23-25, 27 incarto AI).

 

                                         Con scritto del 23 agosto 2018, l’assicurata ha comunicato all’amministrazione di non riuscire più a dar seguito alla misura di reinserimento a causa di una recrudescenza della sua patologia psichiatrica (doc. 26 incarto AI) che ha reso necessario il suo ricovero e ha comportato la sospensione del provvedimento reintegrativo il 7 settembre 2018 (docc. 28 e 29 incarto AI).

 

                               1.4.   Ritenuto fallito il tentativo di reinserimento, nel suo rapporto finale del 24 ottobre 2018 l’amministrazione ha accertato l’impossibilità di proseguire con un potenziamento della capacità lavorativa e ha operato un calcolo economico (CGR) dal quale è risultata una perdita di guadagno dell’82,39% (doc. 32; cfr. anche docc. 33-35 incarto AI). Ciò è confluito nel progetto d’assegnazione di rendita (intera) del 13 novembre 2018 (docc. 36 e 38 incarto AI) e quindi nella decisione formale del 2019 con la quale l’assicurata è stata posta al beneficio di una rendita AI (doc. 40 incarto AI), con successivo riconoscimento di prestazioni complementari (doc. 46 incarto AI).

 

           Contestualmente alla prevista – ma non attuata – revisione della rendita (doc. 35, pag. 91, docc. 37 e 46 incarto AI), esaminata la nuova documentazione medica, il medico SMR ha concluso che la situazione dell’assicurata non permettesse una nuova misura di reinserimento (atta ad aumentare la sua capacità lavorativa) prima di due anni (doc. 47 incarto AI). La situazione concernente la rendita è rimasta pertanto immutata (doc. 50 incarto AI).

 

1.5.    Con scritto del 21 aprile 2021 l’assicurata ha comunicato all’UAI di aver cambiato psicoterapeuta e anche chi la segue in ambito farmacologico. L’assicurata ha quindi chiesto all’UAI di assumere la copertura dei costi della psicoterapia settimanale, asserendo che anche la propria cassa malati parteciperebbe ai costi (doc. 48 incarto AI). Con scritto del 23 aprile 2021 l’UAI ha negato la garanzia d’assunzione dei costi per la psicoterapia siccome l’assicurata aveva superato i vent’anni d’età (doc. 49 incarto AI).

           A ciò ha fatto seguito un colloquio telefonico tra il rappresentante dell’assicurata e l’UAI, ove il primo ha sollecitato l’amministrazione ad emanare una decisione impugnabile in modo da ottenere in via giudiziaria la copertura dei costi della psicoterapia (docc. 140-142 incarto AI).

 

1.6.    Con progetto di decisione dell’11 maggio 2021 l’UAI ha respinto la richiesta rinviando agli artt. 12 e 13 LAI che prevedono il diritto a provvedimenti sanitari fino al compimento dei vent’anni.

           Con osservazioni dell’11, del 17 maggio e del 10 giugno 2021 l’assicurata, esposti i fatti e il quadro giuridico da lei ritenuto applicabile, ha chiesto “che l’assicurazione invalidità AI carichi con le spese della psicoterapeuta dottoressa in psicologia __________ […].” (doc. 59, pag. 166; cfr. anche doc. 58 incarto AI), sollecitando una decisione entro 8 giorni e prospettando in caso contrario l’inoltro al TCA di “una istanza per denegata giustizia” (doc. 61 incarto AI).

 

1.7.    Con decisione del 15 giugno 2021 l’UAI ha confermato la propria posizione anche alla luce delle osservazioni dell’assicurata, rifiutando di accollarsi i costi per le sedute di psicoterapia (doc. 62 incarto AI).

 

           L’assicurata ha interposto il presente tempestivo ricorso contro la decisione del 15 giugno 2021, postulandone, per quanto è dato di comprendere, l’annullamento e la presa a carico da parte dell’AI dei costi per le sedute di psicoterapia (ricorso, pag. 8; cfr. anche doc 59, pag. 166 incarto AI).

           In sintesi, oltre a ritenersi discriminata e ad invocare un’imprecisata “violazione di accesso alla giustizia” (ricorso, p.ti 1-3), la ricorrente contesta un’applicazione troppo severa degli artt. 12 e 13 LAI da parte dell’amministrazione (ricorso, p.ti 4, 5 e 10), fa valere una violazione del diritto di essere sentiti ex art. 29 cpv. 2 Cost. a seguito di un’asserita mancanza di motivazione della decisione (ricorso, p.to 6), nonché una violazione dell’art. 52 LPGA “che prevede una separazione personale e gerarchica tra chi decide sull’opposizione […] e chi decide in decisione […] (ricorso, p.to 8). Per il resto, la ricorrente ha fatto presente che siccome “La procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal principio inquisitorio […]” sia compito del giudice “chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti. Le parti non hanno pertanto l’onere di produrre le prove […].” (ricorso, p.to 8).

 

1.8.    Con la risposta di causa l’UAI ha confermato la correttezza della propria decisione, asserendo che le disposizioni applicabili “non permettono il riconoscimento di provvedimenti sanitari ad assicurati con più di 20 anni compiuti, rendendo di conseguenza inattuabile qualsivoglia accertamento medico.” (risposta, pag. 2).

 

1.9.    Con scritto del 26 agosto 2021 (doc. VI) la ricorrente, oltre a ribadire quanto già evidenziato in sede ricorsuale e con le osservazioni al progetto di decisione (cfr. supra consid. 1.6 e seg.), si esaurisce nella disamina teleologica della giurisprudenza federale e delle future modifiche legislative e a richiedere “misure cautelari che costringano al pagamento della terapia all’assicurazione AI finché questo lodevole TCA avrà emesso una decisione per non pregiudicare il proseguo della terapia” (doc. VI, pag. 3 in fine).

 

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Nella fattispecie concreta occorre esaminare se l’UAI ha correttamente negato all’assicurata la garanzia per l’assunzione dei costi della psicoterapia, non ritenendo adempiuti i presupposti dell’art. 12 cpv. 1 LAI.

                                     

                               2.3.   Secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI, gli assicurati invalidi hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione (cfr. art. 8 cpv. 3 LAI) per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b). Il cpv. 2 del citato disposto prevede che il diritto alle prestazioni previste negli articoli 13 e 21 (relativi alle infermità congenite, risp., alla sostituzione della prestazione) esiste indipendentemente dalla possibilità d’integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete.

Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente è da considerarsi invalida ai sensi dell’art. 8 LPGA (cfr. supra consid. 1.4.). Ella chiede che l’AI garantisca la copertura dei costi per le sedute di psicoterapia (cfr. supra consid. 1.5. e segg.). I provvedimenti d’integrazione comprendono i provvedimenti sanitari (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI). Si conviene con la ricorrente che la psicoterapia configura un provvedimento sanitario ai sensi del citato disposto (tra le altre: STF 8C_805/2009 del 26 aprile 2018).

Tuttavia, contrariamente a quanto sembra asserire la ricorrente (doc. 59, pag. 162 e seg. incarto AI), sia che si applichi l’art. 8 LAI, che si applichi l’art. 8a LAI, la legge prevede che debbano essere adempiuti i presupposti previsti dal singolo provvedimento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b LAI), come peraltro desumibile dalla dicitura in capo all’articolo medesimo (“Regola”). A tal proposito la ricorrente invoca a torto l’art. 10 LAI: ella travisa che tale disposto si limita a fornire i criteri circa la determinazione temporale dell’inizio e l’estinzione del diritto al provvedimento, non i requisiti da adempiere; per questi ultimi si deve valutare il singolo provvedimento, come previsto dall’art. 8 cpv. 1 lett. b LAI. Ciò risulta rilevante ai fini del giudizio.

 

2.4.    Ex art. 12 LAI i provvedimenti sanitari sono destinati non alla cura vera e propria del male ma direttamente all’integrazione professionale o a favorire lo svolgimento delle mansioni consuete e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità al guadagno o la capacità di svolgere le mansioni consuete o a evitare una diminuzione notevole di tale capacità. Di regola, per cura vera e propria dell’affezione si intende la guarigione o il miglioramento di un fenomeno patologico labile. L’assicurazione per l’invalidità, di principio, prende a proprio carico unicamente le misure terapeutiche atte a eliminare o a correggere degli stati patologici stabili, o perlomeno relativamente stabili, oppure delle perdite di funzione, a condizione che tali misure permettano di prevedere un successo durevole e importante ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 LAI (DTF 120 V 277, consid. 3a con ulteriori rinvii giurisprudenziali; Pratique VSI 6/2000, pag. 301, consid. 2a). Scopo del summenzionato disposto è quello di delimitare il campo di applicazione dell’assicurazione per l’invalidità, da una parte, da quello dell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni dall’altra. Tale delimitazione si fonda sul principio secondo il quale la cura di una malattia o di una lesione, a prescindere dalla durata dell’affezione, appartiene, in primo luogo, al campo dell’assicurazione contro le malattie e gli infortuni (DTF 104 V 79, consid. 1 con rinvio giurisprudenziale; RCC 1981, pag. 519, consid. 3a).

 

Gli artt. 12 e 13 LAI limitano il diritto a provvedimenti sanitari a coloro che non hanno ancora compiuto i vent’anni. L’art. 3 dell’Ordinanza sulle infermità congenite prevede che il diritto alla cura di un’infermità congenita si estingue alla fine del mese durante il quale l’assicurato ha compiuto i 20 anni, anche se un provvedimento iniziato prima di questo termine viene continuato.

                                        

                               2.5.   Nel caso di specie, l’assicurata, nata nel 1992 (cfr. supra consid. 1.1.), ha formulato richiesta di riconoscimento da parte dell’UAI dei costi per le sedute di psicoterapia a cui ha già iniziato a sottoporsi nell’aprile del 2021 (cfr. supra consid. 1.5.; cfr. anche doc. 59. pag. 168 e seg. incarto AI).

Rilevato come l’assicurata avesse già superato i vent’anni e, di conseguenza, non essendo adempiuto uno dei presupposti per il riconoscimento di provvedimenti sanitari ex art. 12 cpv. 1 LAI, l’UAI ha negato la garanzia per provvedimenti sanitari in base a tale norma, non ritenendo necessario alcun ulteriore accertamento in tal senso (cfr. supra consid. 1.6. e 1.8.).

 

La ricorrente, per il tramite del suo rappresentante, contesta tale rifiuto con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito.

 

                               2.6.   Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale condivide la decisione con la quale l’amministrazione ha considerato non adempiuti, nel caso di specie, i requisiti di cui all’art. 12 cpv. 1 LAI.

 

La ricorrente contesta – tra l’altro – un’applicazione errata, rispettivamente eccessivamente severa degli artt. 12 e 13 LAI da parte dell’amministrazione (cfr. supra consid. 1.7.), asserendo che sia “evidente che l’assicurazione AI deva essere molto più elastica in casi che hanno a che fare con la psiche […].” (doc. 59, pag. 160 incarto AI).

 

A tal proposito, occorre da una parte rammentare che il diritto ad un provvedimento reintegrativo è vincolato all’adempimento dei presupposti del provvedimento richiesto (cfr. supra consid. 2.2.) e, dell’altra, esporre quanto la nostra Massima istanza ha stabilito nella STF 9C_620/2019 del 24 aprile 2020 (le sottolineature sono del redattore:

“Ex artt. 12 cpv. 1 e 13 cpv. 1 LAI le persone assicurate possono beneficiare di provvedimenti sanitari solo fino al compimento dei vent’anni.” (consid. 3.1.). “Giusta l’art. 13 cpv. 1 LAI [concernente le infermità congenite, n.d.r.] e la giurisprudenza ad esso applicabile, tale limite d’età è da intendersi quale limite assoluto e l’interpretazione del disposto di legge non lascia margine per eccezioni […]. A titolo esemplificativo, un’operazione al cuore che viene effettuata dopo il compimento del ventesimo anno d’età ed è successiva ad un trattamento antecedente meno invasivo, non può essere posta a carico dell’assicurazione invalidità. Una richiesta in tal senso non appare suffragata né dall’ipotesi di una lacuna involontaria del legislatore, né dalla figura giuridica dell’ Austauschbefugnis […]. Il fatto di prevedere un limite di età di vent’anni per l’erogazione di prestazioni assicurative configura una decisione di principio del legislatore che il tribunale deve accettare” (consid. 3.2.1 con ulteriori rinvii giurisprudenziali e dottrinali, in particolare alla DTF 120 V 277, consid. 2 e alla 129 V 207, consid. 3.3.). “Non vi è motivo per non applicare la suevocata giurisprudenza federale anche all’art. 12 cpv. 1 LAI.” (consid. 3.2.2. in initio).

Il TF ha poi ricordato lo scopo e ripercorso l’iter legislativo che ha portato all’adozione dell’attuale art. 12 cpv. 1 LAI, per concludere che “La volontà del legislatoreche si riflette anche nel nuovo disposto di legge è di accollare i costi per i provvedimenti sanitari che gli assicurati che hanno compiuto vent’anni ponevano a carico dell’AI, alla cassa malati […].” (consid. 3.2.2. in fine con rinvii giurisprudenziali e al materiale legislativo).

 

Considerato che al momento della presentazione della domanda di prestazioni la ricorrente aveva 28 anni (cfr. supra consid. 1.1. e 1.5.) e richiamata la giurisprudenza federale suevocata, è a giusta ragione che l’amministrazione ha rifiutato la domanda di garanzia per la psicoterapia prospettata dalla signora RI 1, giacché quest’ultima aveva ampiamente superato il limite d’età di vent’anni ex art. 12 cpv. 1 LAI. Non essendo adempiuto uno dei presupposti per il diritto al provvedimento richiesto (cfr. supra consid. 2.2.), a ragione l’amministrazione ha negato la richiesta di garanzia formulata dall’assicurata.

 

Stante quanto sopra, le argomentazioni della ricorrente concernenti (future) modifiche legislative e giurisprudenziali (doc. VI, p.ti 5, 7 e 10) e l’assenza di accertamenti sulla necessità di una psicoterapia (tra gli altri: ricorso, p.ti 5 e 10 e doc. VI, pag. 2) risultano inconferenti e non mette pertanto conto di esaminare pertinenza e fondatezza delle censure ricorsuali concernenti la necessità o meno di una psicoterapia.

 

                               2.7.   La ricorrente asserisce che l’art. 12 cpv. 1 LAI la discriminerebbe per via della sua età, circostanza che violerebbe il divieto di discriminazione ex artt. 8 Cost. e 14 CEDU. Secondo la ricorrente “nessuna Legge deve da per se presentare articoli che condizionino l’individuo per età, nelle sue prestazioni” (ricorso, p.ti 1 e 3).

 

A tal proposito, questa Corte può rinviare integralmente alla già citata STF 9C_620/2019 del 24 aprile 2020 con la quale il TF ha stabilito che il limite d’età di 20 anni è da intendersi quale limite assoluto riconducibile alla volontà del legislatore (cfr. supra consid. 2.6.) e che il tribunale deve rispettare.

Conseguentemente, anche questa contestazione della ricorrente risulta inconferente.

 

                               2.8.   La ricorrente sostiene che, siccome nullatenente, “qualsiasi richiesta di anticipo spese non potrà essere sostenuta e di conseguenza ci sarebbe una violazione di accesso alla giustizia garantito sempre dalla nostra Costituzione” (ricorso, p.to 2).

 

A tal proposito il TCA rileva che in concreto non è stato chiesto alcun anticipo spese, ragione per cui la censura della ricorrente cade nel vuoto.

 

                               2.9.   La ricorrente contesta una violazione dell’art. 29 cpv. 2 Cost. siccome nella motivazione della sua decisione l’UAI ha fatto “copia e incolla di soltanto due articoli della LAI [artt. 12 e 13 LAI, n.d.r.] senza nemmeno contrastare gli argomenti medici esposti nell’opposizione al progetto di decisione e soprattutto senza una perizia che dimostri come la cura, per cui si richiede il rimborso, sia necessaria o meno.” (ricorso, p.to 6).

                                        

Preliminarmente all’esame della questione a sapere se la psicoterapia fosse necessaria o meno, l’amministrazione ha esaminato i requisiti formali per la garanzia del provvedimento sanitario in parola, rilevando come il limite d’età massima per poter beneficiarne fosse in concreto ampiamente superato (cfr. supra consid. 2.6. e seg.). Pertanto, a ragione l’amministrazione ha lasciato aperta la questione concernente l’asserita necessità della psicoterapia.

 

Conseguentemente, la censura della ricorrente cade anche qui nel vuoto.

 

                             2.10.   La ricorrente contesta altresì una “grave violazione procedurale”, segnatamente dell’art. 52 LPGA. A mente della ricorrente il citato disposto “prevede una separazione personale e gerarchica tra chi decide sull’opposizione al progetto di decisione e chi decide in decisione su opposizione, nella fattispecie tutti e due i documenti sono stati firmati da __________ (capo gruppo) e __________ (addetto agli assicurati) […].” (ricorso, p.to 8).

                                        

Preliminarmente si rileva che con la 5a revisione dell’AI in luogo dell’opposizione alla decisione formale (che era assoggettata ai rimedi giuridici e alla crescita in giudicato) è stata introdotta l’attuale procedura che prevede l’intimazione di un progetto di decisione (preavviso) che precede la decisione formale; solo quest’ultima può essere oggetto d’impugnazione, mentre l’assicurato può presentare – nelle forme e tempistiche stabilite – le proprie osservazioni al progetto, in ossequio al diritto di essere sentiti ex art. 42 LPGA. Lo scopo della procedura vigente è di coinvolgere immediatamente ed in modo diretto l’assicurato al fine di chiarire in modo esaustivo la fattispecie rilevante e rendere la procedura più celere. Ciò, nelle intenzioni del legislatore, doveva di riflesso comportare un’accresciuta accettazione della decisione amministrativa da parte dell’assicurato (cfr. tra gli altri: Mosimann, Vorbescheidsverfahren statt Einspracheverfahren in der IV, in: SZS 2006, pagg. 277-284 con rinvii giurisprudenziali, dottrinali e ai materiali legislativi).

Si tratta dunque di una procedura diversa rispetto a quella vigente, ad esempio, in ambito LAINF che tutt’ora prevede l’emanazione in prima battuta di una decisione amministrativa assoggettata alla crescita in giudicato, rispettivamente ai rimedi di diritto (leggasi: opposizione).

 

In ogni caso, con riferimento alla separazione personale e gerarchica, già prima della 5a revisione dell’AI l’allora Tribunale federale delle assicurazioni aveva avuto modo di stabilire che “Zwar mag es im Hinblick auf eine erhöhte Objektivität des Einspracheentscheides sinnvoll sein, Verfügungs- und Einsprachebehörde innerhalb des Versicherungsträgers personell zu trennen […]; eine bundesrechtliche Verpflichtung zu einer solchen, für das Einspracheverfahren atypischen Zuständigkeitsordnung […] besteht indessen nicht.” (STF C 6/04 del 16 febbraio 2005, consid. 2.7.).

 

L’operato dell’amministrazione va pertanto confermato, la critica della ricorrente risultando infondata.

 

                             2.11.   Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il gravame va integralmente respinto e la decisione impugnata confermata.

                                         L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di “misure cautelari” (cfr. supra consid. 1.9.).

 

                             2.12.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con l’art. 69 let. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                   Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti