Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2021.88

 

BS

Lugano

26 gennaio 2022             

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

Giudice Raffaele Guffi

 

 

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 agosto 2021 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 16 giugno 2021 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1987, professionalmente attivo quale pittore/imbianchino, nel mese di aprile 2015 ha inoltrato all’Ufficio AI una richiesta di prestazioni AI a seguito di un’atrofia al nervo ottico bilaterale (doc. 4 inc. AI, se non diversamente indicato i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).


Dopo un periodo di accertamento professionale, l’assicurato ha beneficiato di una riformazione professionale in qualità di asfaltatore stradale presso la ditta __________ di __________ dall’11 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (cfr. la relativa garanzia del 26 gennaio 2016 in doc. 54).

                                         Con comunicazione 28 dicembre 2016 l’Ufficio AI, appurato come l’assicurato abbia terminato con successo la riformazione professionale, ha ritenuto che egli fosse pienamente integrato, senza diritto alla rendita. L’amministrazione ha comunque rilevato di essere a disposizione per un eventuale aiuto al collocamento (doc. 72).

                                         A seguito delle osservazioni 20 gennaio 2017 dell’assicurato (doc. 73), con decisione 27 gennaio 2017 l’Ufficio AI, cresciuta in giudicato, ha confermato quanto disposto con la succitata comunicazione (doc. 76).

 

                               1.2.   Nel maggio 2017 l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni (doc. 77).

                                         Con decisione del 12 luglio 2017, debitamente preavvisata (doc. 78), l’Ufficio AI non è entrato nel merito della suddetta richiesta (doc. 79).

 

                               1.3.   A seguito della terza domanda di prestazioni inoltrata nel febbraio 2019 (doc. 94), l’Ufficio AI ha raccolto la documentazione medica necessaria.

                                         Con rapporto 16 luglio 2019 il dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale dell’AI) ha ritenuto l’assicurato totalmente inabile in qualsiasi attività dal luglio 2007, ma abile al 75% in attività adeguate dal mese di gennaio 2019 (doc. 114). Dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, con progetto di decisione 12 agosto 2019 l’amministrazione ha preavvisato di non riconoscere alcun diritto ad una rendita ed a provvedimenti professionali, presentando l’assicurato un grado d’invalidità del 25% (doc. 116).

                                        

                                         Avendo l’assicurato prodotto nuova documentazione medica con osservazioni 16 settembre 2019 al citato progetto di decisione (doc. 122) e con scritto 24 ottobre 2019 (doc. 127), in data 29 ottobre 2019 il SMR ha ritenuto necessario l’espletamento di una perizia pluridisciplinare in ambito internistico, oftalmologico e psichiatrico (doc. 138). Il mandato è stato conferito, seguendo la procedura aleatoria, al __________ (cfr. la relativa comunicazione 24 agosto 2020 all’assicurato in doc. 143).

                                         Con rapporto 29 marzo 2021 il __________ ha valutato l’assicurato inabile al 100% dal luglio 2017, ma totalmente abile in attività adeguate sempre dal mese di luglio 2017 (doc. 150).

                                         La perizia pluridisciplinare è stata fatta propria dal SMR (cfr. rapporto 31 marzo 2021 in doc. 152). Il 31 marzo 2021 il Servizio d’integrazione professionale ha determinato il grado d’invalidità (doc. 151).

 

                                         Con progetto di decisione 1° aprile 2021, annullato il precedente del 12 agosto 2019, l’Ufficio AI ha preavvisato di respingere la domanda di prestazioni poiché l’assicurato presenta un grado d’invalidità del 5% (doc. 154).

 

                                         Ricevute le osservazioni 11 novembre 2021 al progetto di decisione (doc. 154), dopo aver raccolto la presa di posizione del proprio consulente in integrazione professionale (consulente IP) in merito alle censure sollevate dal ricorrente (doc. 162), con decisione 16 giugno 2021 l’Ufficio AI ha confermato il diniego di prestazioni (doc. 164).

 

                               1.4.   Per il tramite dell’avv. RA 1 è tempestivamente insorto l’assicurato contro la suddetta decisione postulandone l’annullamento ed il riconoscimento, dopo eventuale attuazione di provvedimenti professionali, di una rendita d’invalidità del 50%.

                                         Contestata è in particolare la perizia oftalmologica. L’assicurato ritiene in sintesi che la valutazione della perita in merito alla capacità lavorativa in attività adeguate, specialmente in quella di asfaltatore, non rispecchi le reali esigenze lavorative che detta professione necessita.

                                         Parimenti egli contesta la valutazione economica, ritenendo come a causa del danno alla salute non possa svolgere sia la professionale appresa di asfaltatore che altre attività adeguate.

                                         Delle motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.

                                         Il ricorrente ha inoltre chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                               1.5.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. In allegato ha prodotto le osservazioni del SMR in merito alla nuova documentazione medica prodotta con il ricorso e quelle del consulente IP sulle censure sollevate dall’insorgente.

 

                               1.6.   Il 13 ottobre 2021 il ricorrente ha preso posizione sulla risposta di causa (VIII).

 

                                                                               

                               1.7.   Su richiesta del TCA, in data 25 ottobre 2021 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie osservazioni a quanto sostenuto dall’insorgente, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (X).

 

                               1.8.   Infine, l’8 novembre 2021 l’insorgente ha inoltrato delle osservazioni a quanto sostenuto dall’amministrazione, confermando il proprio ricorso (XII).

 

considerato                    in diritto

 

                                         in ordine

 

                               2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

 

                                         nel merito

 

                               2.2.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha rifiutato all’assicurato il diritto a prestazioni.

 

                                         Va rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                         Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

 

                                         In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 16 giugno 2021 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.

 

                                         Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

 

                               2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

 

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

 

                                         L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                         Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                         La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                         L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                         L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

 

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.4.   Nel caso concreto, con lo scopo di accertare l’abilità lavorativa dell’assicurato nell’abituale professione ed in attività adeguate, l’Ufficio AI ha ordinato al __________ una perizia pluridisciplinare.

                                         Dal rapporto 29 marzo 2021 (doc. 150) si evince come egli sia stato visitato, oltre dal perito __________ in medicina interna generale (dr. med. __________), anche dagli specialisti esterni in oftalmologia (dr.ssa med. __________) e psichiatria e psicoterapia (dr. med. __________). Riportato l’estratto degli atti, esposti l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica), i disturbi soggettivi e le affezioni attuali, la descrizione della giornata e la constatazione obiettiva, il rapporto espone le conclusioni peritali che si fondano su un'esauriente discussione avvenuta il 28 settembre 2021 in teleconferenza fra lo specialista in medicina interna del __________ e gli specialisti in oftalmologia e psichiatria-psicoterapia.

                                         Quale diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa è stata esposta quella di natura oftalmologica, ossia atrofia ottica autosomale dominante bilaterale (ADOA). Sono state inoltre rilevate delle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa dal profilo psichiatrico [sindrome da dipendenza da cocaina (ICD 10 F60.30) e disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo (ICD 10 F60.30)], ed internistico (tabagismo cronico).

                                         In merito alle ripercussioni funzionali di queste diagnosi, i periti hanno evidenziato:

 

"  Ripercussioni funzionali derivano dalle patologie descritte in ambito oftalmologico: viene descritta la presenza di un'atrofia ottica autosomale dominante bilaterale, che comporta una ridotta acuità visiva, un ridotto campo visivo e difficoltà nella visione dei colori.

Secondo la nostra consulente l'A. può svolgere attività che non necessitano di precisione o la visione dei colori, così come una visione periferica (I'A. può necessitare dell'aiuto di terzi per le mansioni di precisione e di sicurezza stradale), inoltre non è abile alla guida.

Dal punto di vista psichiatrico vi è una capacità lavorativa piena in qualunque attività.

A prescindere dalle valutazioni allegate in ambito oftalmologico e psichiatrico, le altre diagnosi internistiche non comportano una limitazione della capacità lavorativa.”

 

                                         I periti hanno poi valutato, dal luglio 2017, un’inabilità del 100% nell’abituale attività di pittore ed una piena abilità al lavoro del 100% in attività adeguate. In merito a quest’ultime, essi hanno rilevato che da alcuni anni l’assicurato svolge la professione di asfaltatore e che da giugno 2020 lavora a tempo pieno presso la ditta __________ con sede a __________. Hanno infine accertato una totale inabilità in qualsiasi attiva durante la degenza dal 7 febbraio al 26 febbraio 2020 presso una clinica psichiatrica 

 

                                         Per quel che concerne l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo in un’attività adeguata, la specialista in oftalmologia, escluse ulteriori terapie, ha ritenuto che la capacità lavorativa diminuirà nel tempo a causa della progressione della patologia. Lo specialista in psichiatrica ha invece consigliato una presa a carico specialistica visto il perdurare dei sentimenti di disagio nelle relazioni interpersonali.

 

                                         Con rapporto 31 marzo 2021 il dr. __________ del SMR ha confermato le conclusioni peritali (doc. 152).

 

                                         Di conseguenza, con la decisione impugnata l’assicurato è stato ritenuto inabile al 100% nell’abituale attività di pittore, ma abile al 100% in attività adeguate tenuto conto delle limitazioni oftalmologiche, il tutto con effetto dal luglio 2017.

 

                                         Con il presente ricorso l’assicurato contesta la perizia __________, in particolare la valutazione della perita in oftalmologia. Egli ritiene l’attività appresa di asfaltatore non esigibile poiché a causa della patologia agli occhi non è garantita la sicurezza sul posto di lavoro. Chiede pertanto una valutazione concreta dell’esigibilità della citata professione, come pure in quelle ritenute adeguate. Allegato al gravame egli ha prodotto della documentazione medica concernente un incidente sul lavoro occorsogli in un cantiere nel luglio 2021.

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer / Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

 

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                               2.6.   Nella fattispecie in esame, per quel che concerne la perizia __________, in particolare la valutazione oftalmologica, va detto quanto segue.

                                     

                                         In primis va rilevato che, come risulta dal rapporto 14 ottobre 2021 (pagg, 444 – 463), quali limitazioni la perita in oftalmologia ha riscontrato un’acuità visiva (molto) ridotta (pari allo 0,2 in entrambi gli occhi non migliorabile), un campo visivo ridotto e delle difficoltà nella visione dei colori. Essa ha pertanto ritenuto una totale inabilità lavorativa nell’abituale professione di pittore. In attività adeguate la dr.ssa Giamboni ha sostenuto che “l’A. può svolgere attività che non necessitano di precisione o la visione dei colori, così come una visione periferica. L’A. non è abile alla guida” (pag. 461 inc. AI).

                                         Implicitamente la perita ha considerato l’attività appresa di asfaltatore pienamente esigibile, visto che da diversi anni l’assicurato aveva svolto tale professione – da ultimo dal mese di giugno 2020 presso la __________ di __________ – senza aver riscontrato alcun problema di salute.

                                         In effetti, come si evince dagli atti, oltre ad essere stato ritenuto adeguatamente reintegrato quale asfaltatore (cfr. decisione del 27 gennaio 2017, cresciuta in giudicato; doc. 766), da maggio a ottobre 2019 l’assicurato, tramite una ditta di lavoro interinale (__________ di __________), ha lavorato presso la società __________ come aiuto pavimentatore. Nel questionario, compilato il 19 novembre 2019, l’allora datore di lavoro ha dichiarato di non essere stato a conoscenza di alcun danno alla salute da parte dell’assicurato (doc. 136). N’è seguita poi, come detto, l’esperienza lavorativa presso la ditta __________ di __________. L’assicurato ha pertanto continuato a svolgere la professione di pavimentatore, con anche periodi di disoccupazione (a sua detta dovuti alla difficoltà di reperire un’attività adeguata al suo danno alla salute), senza particolari problematiche mediche.

                                         Tuttavia va fatto presente che già nelle osservazioni 20 gennaio 2017 (cfr. consid. 1.1) l’assicurato ha sostanzialmente rilevato degli impedimenti nell’attuazione della formazione appresa di asfaltatore (doc. 73), poi ribaditi nelle osservazioni 16 settembre 2019 (cfr. consid. 1.3) e pure con il presente ricorso. In questo senso va evidenziato quanto riportato nel rapporto 12 luglio 2017 da parte dell’oftalmologo curante, dr. Nessi, il quale in relazione all’attività di asfaltatore o manovale ha evidenziato come “l’assicurato ha riportato delle difficoltà nelle attività di precisioni, come ad esempio il rilevamento di segnali luminosi laser per le misurazioni delle quote dell’altezza dell’asfalto e nella sicurezza durante l’organizzazione del traffico sui cantieri (non vedeva bene il cartello rosso-verde”. Egli ha pertanto ritenuto il suo paziente abile al lavoro, ma con le riserve esposte sopra, senza tuttavia specificare la percentuale (doc. 158).

                                         Il 30 aprile 2019 lo stesso specialista ha in particolare evidenziato un lento peggioramento delle funzioni visive, che “porterà di pari passo ad una diminuzione progressiva della capacità lavorativa” (doc. 248).

                                         Con rapporto 5 maggio 2019 la dr.ssa med. __________, Capo clinica al reparto di oftalmologia dell’Ospedale __________ di __________, confermata una limitazione per quanto riguarda attività di precisione – ad esempio misurazioni o utilizzo di cartelli

                                         colorati –, ha tuttavia ritenuto che il grado d’invalidità può essere meglio valutato direttamente sul posto di lavoro (“Der Grad der Arbeitsunfähigkeit wäre am besten direkt vor Ort am Arbeitsplatz des Patienten zu beurteilen”; pag. 447 dell’inc. AI).

                                         Da ultimo, nel rapporto 9 ottobre 2019 il dr. med. __________, anch’egli specialista in oftalmologia, ha riportato le difficoltà oftalmologiche riscontrate dal suo paziente nell’attività di asfaltatore. Egli ha concluso che “questo importante deficit visivo è chiaramente all’origine delle difficoltà professionali descritte dal paziente nell’anamnesi. Un campo visivo cosiddetto tubolare rende l’orientamento spaziale molto difficile della mancanza di percezione dell’ambiente circostante; in questi casi le professioni su cantieri stradali sono spesso sconsigliate. È chiaramente inoltre vietata la guida di veicoli a motore” (pag. 332 inc. AI).

                                         Va poi evidenziato che nel luglio 2021 l’assicurato ha subìto un infortunio, con conseguente inabilità lavorativa di due settimane (cfr. certificati del medico curante, doc. A6 e A7) durante l’attività in un cantiere di demolizioni. Come riportato nel certificato 8 agosto 2021 del dr. med. __________, l’assicurato “non avrebbe visto degli ostacoli, inciampando sopra e procurandosi poi una contusione al viso”. Dopo aver ripreso quanto descritto dal paziente in merito alla sua attività, lo specialista ha reputato come “non ci siano i presupposti di sicurezza adeguata, ne è prova il recente infortunio. Le consiglio pertanto di non continuare tale attività” (doc. A 9).

                                         Le difficoltà riscontrate dall’assicurato nello svolgimento dell’attività di asfaltatore e descritte nella perizia sono state ritenute dalla perita come “coerenti con i reperti constati nell’esame oftalmologico” (pag. 463 inc. AI). 

                                         Visto quanto sopra questo TCA ritiene non convincente considerare pienamente adeguata, tenuto conto delle limitazioni oftalmologiche, l’attività di asfaltatore o altre professioni sui cantieri edili.

 

                                         Ciononostante il complemento peritale chiesto dall’assicurato e volto a sapere se la professione di asfaltatore possa essere ancora da lui svolta, e questo tenendo particolarmente conto dell’aspetto della sicurezza sul posto di lavoro (tematica ampiamente sviluppata nel ricorso), non è necessario.

                                         Difatti, fatta astrazione dalle problematiche oftalmologiche, l’assicurato è da ritenere pienamente abile in attività adeguate non essendo state riscontrate, come risulta dalla perizia __________, limitazioni d’ordine fisico e psichiatrico.

 

                               2.7.   Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

                                     

                            2.7.1.   Secondo giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

 

                                         Nel caso concreto, l’amministrazione ha correttamente e incontestatamente preso in considerazione i dati salariali statistici (categorie 41-43: costruzioni) relativi all’abituale attività svolta dall’assicurato pari a fr. 70'292.--, aggiornati al 2019.

 

                            2.7.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, esso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

                                         Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                         L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).

                                         Se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (cfr. DTF 134 V 322; STF 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

 

                                         Nella fattispecie concreta, “malgrado il danno alla salute e con una capacità lavorativa del 100% nelle attività di pavimentatore e manovale edile” (cfr. decisione contestata), l’Ufficio AI ha ritenuto che l’assicurato avrebbe potuto conseguire un reddito statistico di fr. 70'292.--. Tenuto conto di una riduzione sociale del 5%, il salario ipotetico è stato quantificato in fr. 66'777,40.

                                         Come esposto al considerando precedente, questo TCA non concorda con quanto concluso dall’amministrazione, ossia che “l’attività di asfaltatore, nonché le attività di manovalanza sono tuttora esigibili e il signor RI 1 può sfruttare appieno la sua capacità lavorativa residua” (cfr. decisioni impugnata pag. 2).  

 

                                         Ora, con la risposta di causa l’Ufficio AI ha trasmesso una presa di posizione del consulente IP datata 31 agosto 2021. In merito all’esigibilità in altre attività adeguate egli ha fatto presente che “l’assicurato è inoltre in grado di sfruttare nel mercato libero del lavoro la sua capacità lavorativa al 100% in altre attività adeguate al suo stato di salute, attività semplici e ripetitive che non richiedono l’adozione di ulteriori provvedimenti reintegrativi “. A titolo di esempio, il consulente ha elencato le seguenti attività: ricezionista/accoglienza cliente, addetto alla vendita, addetto al confezionamento/imballaggio di prodotti e merci, aiuto magazziniere.

                                         Nelle osservazioni 13 ottobre 2021 l’assicurato ritiene le succitate attività non esigibili senza una riqualifica professionale. In effetti, va ricordato che l’insorgente ha svolto un apprendistato come pittore per quattro anni senza diploma, lavorando poi in quel settore per diversi anni. Subentrato il danno alla salute, egli ha svolto una riqualifica quale pavimentatore lavorando in quel segmento economico (cfr. consid. 1.1; cfr. anche punto no. 3.2.3 perizia __________, anamnesi professionale).

                                         Di conseguenza, per alcune professioni (ricezionista, addetto alla vendita, aiuto magazziniere) necessiterebbe di un diploma AFC dopo il relativo apprendistato. Inoltre, non va dimenticato il grave difetto alla vista che può essere di ostacolo al relativo esercizio di suddette attività.

 

                                         Certo, secondo la giurisprudenza riportata nella risposta di causa, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti).

                                         Anche in questo contesto, visto il grave danno agli occhi, non è scontato ritenere esigibili le suddette attività. Ad esempio le mansioni di controllo e sorveglianza necessitano di un’acuità visiva sufficiente.

                                         Ciò che manca è la valutazione concreta delle attività in cui l’assicurato, malgrado il suo importante danno alla salute agli occhi, potrebbe mettere a maggior frutto la sua residua capacità lavorativa.

 

                                         Per questi motivi il reddito da invalido preso in considerazione dall’amministrazione non può essere confermato.

                                     

                               2.8.   Considerato quanto sopra, un accertamento risulta essere necessario affinché, nell’ambito delle attività adeguate, l’Ufficio AI individui concretamente, visto il danno alla salute, le attività che l’assicurato può ancora svolgere, non escludendo, considerata la relativa giovane età, un nuovo percorso reintegrativo.

                                        

                                         In queste condizioni, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci sull’eventuale diritto alla rendita.

 

                               2.9.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito, le spese di fr. 500 sono a carico dell’Ufficio AI.

 

                             2.10.   Al ricorrente, rappresentato da un legale, vanno riconosciuti fr. 1’800.-- di ripetibili, ciò che rende la domanda di assistenza giudiziaria priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                                   1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                         § La decisione 16 giugno 2021 è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché proceda conformemente ai considerandi.

 

                                   2.   Le spese fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1'800 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                                   3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                          Gianluca Menghetti