Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2021.92

 

BS/sc

Lugano

7 febbraio 2022         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2021 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 25 giugno 2021 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                           in fatto

 

                               1.1.   RI 1, classe 1968, da ultimo attiva quale ausiliaria di cure, nel marzo 2020 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI facendo valere un danno alla salute extra-somatico (doc. 4 inc. AI, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

 

                               1.2.   Nell’ambito dell’istruttoria di causa, l’amministrazione ha ordinato una perizia psichiatrica presso il __________ (cfr. rapporto 26 gennaio e complemento peritale dell’11 febbraio 2021 in doc. 36 e 39) e ha pure sottoposto il caso al Servizio medico regionale (in seguito: SMR; cfr. le annotazioni 2 febbraio 2021 ed i rapporti finali del 3 e 5 marzo 2021, doc. 37, 40 e 41).

                                         Accertata inoltre l’assenza dei presupposti per l’attuazione di provvedimenti professionali (cfr. rapporto del Servizio integrazione professionale dell’8 marzo 2021 in doc. 44), con progetto di decisione dell’11 marzo 2021 l’Ufficio AI ha proposto l’attribuzione di una rendita intera dal 1° agosto al 30 novembre 2020, con versamento della prestazione dal 1° novembre 2020 trattandosi di una domanda tardiva (doc. 46).

 

                                         Con osservazioni del 30 aprile 2021 il dr. med. __________, psichiatra curante dell’assicurata, ha criticato la valutazione peritale del __________, sostenendo come la sua paziente sia totalmente inabile al lavoro dal mese di novembre 2019 (doc. 56).

                                     

                                         Dopo aver sottoposto le considerazioni dello psichiatra curante al __________, che ha confermato la propria valutazione (cfr. rapporto del 27 maggio 2021; cfr. anche le annotazioni SMR del 2 giugno 2021 di adesione al complemento peritale; doc. 61 e 62), con decisione del 25 giugno 2021 l’Ufficio AI ha ribadito il diritto dell’assicurata ad una rendita limitata nel tempo come da preavviso (doc. 65, per le motivazioni cfr. doc. 63).

                                     

                               1.3.   L’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta contro la suddetta decisione, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera dal 25 agosto 2019. In via subordinata ha chiesto il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti.

                                         In sostanza l’insorgente contesta la valutazione medico-teorica del __________ che la ritiene totalmente abile nella sua abituale professione ed in altre attività adeguate. Fondandosi sulla valutazione dello psichiatra curante, essa sostiene invece di non poter esercitare l’attività di assistente di cura e nemmeno altre attività.

                                         Contesta inoltre l’importo della rendita intera.

                                         Infine, chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                               1.4.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Ribadisce la validità della perizia __________.

 

                               1.5.   Il 27 settembre 2021 la ricorrente ha prodotto un nuovo rapporto del suo psichiatra curante (VI).

 

                               1.6.   In data 26 ottobre 2021 l’Ufficio AI ha inoltrato le osservazioni del __________ in merito al suddetto rapporto, ribadendo la richiesta di reiezione del ricorso (XII).

 

                               1.7.   Da ultimo, il 10 novembre 2021 l’insorgente ha preso posizione in merito a quanto sostenuto dal __________, confermando le censure ricorsuali (XIV).

 

considerato                    in diritto

 

                               2.1.   Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita temporanea.

 

                                         Va rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                         Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

 

                                         In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 25 giugno 2021 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.

 

                                         Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

 

                               2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                         Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

 

                                         Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

 

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                         Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).                                       

                                         Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                               2.3.   Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

 

                                         L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                         I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                         Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

 

                                         Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

                                         Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                         Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

 

                               2.4.   Nel caso concreto, per accertare l’abilità lavorativa dell’assicurata nell’abituale professione ed in attività adeguate l’Ufficio AI ha ordinato al __________ una perizia psichiatrica.

                                         Con rapporto 26 gennaio 2021 (doc. 36) – firmato per approvazione dalla dr.ssa __________, direttrice del __________ –, la perita dr. ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, ha dapprima riassunto gli atti medici, esposto l'anamnesi (familiare, socio-relazionale, lavorativa e somatica), proceduto alla descrizione della giornata, riportato i sintomi soggettivi e spiegato il trattamento psichiatrico attuale. Essa ha poi proseguito con le osservazioni comportamentali, ha eseguito un esame clinico (secondo il sistema AMDP) e proceduto con la discussione in merito ad eventuali incoerenze emerse. La perita ha posto la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio depressivo lieve (ICD 10 F.33.0) e “problemi correlati ad eventuali eventi di vita negativi nell’infanzia: modalità alternate di relazioni familiari nell’infanzia (ICD 10 Z61.2), quest’ultima senza ripercussioni sulla capacità lavorativa.

                                         La perita ha eseguito una dettagliata valutazione psichiatrica e medico-assicurativa e ha quindi risposto ai quesiti peritali.

                                         In attività abituale il __________ ha concluso che “l’assicurata è da considerarsi IL dal 01.11.2019 sino al 02.11.2020 in misura del 100% esclusivamente presso la casa __________ di __________. Presso ed esclusivamente solo questa struttura l’assicurata risulta inabile al rientro lavorativo, pena ricaduta nello stato depressivo(sottolineatura del redattore).

                                         In attività adeguate, le perita ha evidenziato:

 

" (…) L'assicurata è da considerarsi inabile al lavoro per malattia in misura del 100% dal 01.11.2019 al 02.11.2020 (data di dimissione dalla Clinica __________ di __________, dove il personale curante stabiliva un miglioramento del quadro clinico).

È da considerarsi abile al lavoro in misura del 50% dal 03.11.2020.

Per consentire un adeguato rientro lavorativo, con l'attivazione dei supporti dello psichiatra curante ed istituzionali (assistente sociale ed Ufficio Al), ma soprattutto il cambio di mentalità dell'assicurata che è rimasta inattiva a lungo, si propone di mantenere un’IL al 50% fino al

31.03,2021.

Successivamente è esigibile un aumento rapido (nell'arco di 2 mesi) fino al grado di abilità completo (abile al 100% da fine maggio 2021).

Per attività lavorativa adeguata si intende l'attività di ausiliaria di cure in casa anziani, esclusi i turni notturni (che potrebbero vanificare lo sforzo reintegrativo), l'attività di badante privata presso il domicilio di un anziano, favorendo eventualmente la tutela dell'assicurata mediante un'agenzia predisposta al collocamento del dipendente ed alla mediazione tra lo stesso e la famiglia dell'anziano, affinché non vi sia sfruttamento, abuso del dipendente, episodi di mancanza di rispetto.

Inoltre rassicurata si considera inseribile in attività di ausiliaria di pulizie, se questo fosse il suo desiderio. Potrà portare a termine il percorso formativo intrapreso. (…)” (pag. 145 incarto AI)

 

                                         Quale casalinga l’assicurata è stata valutata abile al 100%. Infine, la perita ha considerato che “gli unici provvedimenti (sanitari n.d.r.) ancora de mettere in atto sono quelli di riabilitazione ed accompagnamento al reinserimento professionale”.

 

                                         Con annotazioni 2 febbraio 2021 lo psichiatra del SMR, dr. __________, ha chiesto al __________ le seguenti delucidazioni:

 

" Nell'attività abituale come definito al punto 8.1 della perizia, presso l'ultimo datore di lavoro, la CL dell'assicurata è definita come assente dal 01.11 .2019 al 02.11.2020. Si chiede ai periti di prendere posizione esplicitando in termini numerici la valutazione della CL dell'assicurata anche dal 03.11.2020 in poi nell'attività abituate.

In considerazione della diagnosi formulata di episodio depressivo lieve, nel contesto di una sindrome depressiva ricorrente e delle minime limitazioni funzionali oggettivate dai periti e descritte al punto 7.4 della perizia, si chiede ai periti se la valutazione di una CL del 50% dell'assicurata dal 03.11.2020 in una attività sovrapponibile a quella abituale, fatto salvo il differente datore di lavoro, sia da ritenere corretta o se trattasi di refuso.

Nel caso in cui non si tratti di refuso, si chiede ai periti di motivare ['apparente incongruenza fra significativa limitazione della CL e limitazioni funzionali aggettivate minime.

Si chiede ai periti di definire anche la CL dell'assicurata in una attività adeguata allo stato di salute differente, ad esempio in una attività semplice, di tipo pratico, ripetitiva, con basso carico di responsabilità, in ambiente di lavoro poco stressante e non competitivo, con scarso

contatto con il pubblico, con mansioni ben definite.

Al punto 8.4 della perizia viene indicato come uniche misure da mettere in atto quelle del servizio di integrazione professionale, quindi non vengono indicate terapie tramite le quali rassicurata possa ragionevolmente recuperare CL in un dato tempo. Al punto 8.2 i periti

definiscono come utile un cambio di mentalità dell'assicurata che è rimasta inattiva a lungo e il supporto della rete terapeutica ed eventualmente dell'AI. In considerazione del fatto che il cambio di mentalità non rientra nella definizione della patologia da cui è affetta l’assicurata, i periti intendono che, in considerazione della sintomatologia dell'assicurata è da lei esigibile l'adesione a misure integrative/reintegrative professionali, nel senso che se l’assicurata non aderisse non sarebbe a causa della patologia e che tramite tali misure, nell'arco di 6 mesi, l’assicurata recupererà la completa CL? Si chiede pertanto una presa di posizione ai periti volta a chiarire questo punto. Si resta a disposizione dei periti per eventuali chiarimenti.” (doc. 37)

 

                                         In data 11 febbraio 2021 la dr.ssa med. __________ ha risposto come segue (sottolineatura del redattore):

 

" (…) Per quanto riguarda rassicurata citata in epigrafe, confermo la capacità lavorativa piena sia in attività adeguata che in attività abituale a far data dal 03.11,2020 (ovvero confermo IL medico teorica dello 0% dal 03.11.2020), fatto salvo il differente datore di lavoro.

Quello che intendevo esprimere nella perizia del 26.1.2021 era questo: visto il lungo periodo trascorso senza attività lucrativa, mi sembrava opportuno un reinserimento lavorativo graduale, che avrebbe potuto aiutare l'assicurata; prendo atto che stare tanto tempo senza lavoro non è un fattore indennizzabile dall'ufficio Al.

Al contempo mi sento comunque di proporre un riallenamento al lavoro con i relativi aiuti da parte del UAI, per favorire un inserimento lavorativo duraturo.

Infine confermo che sconsiglio di sottoporre rassicurata a turni notturni, in quanto l'assenza di recupero del sonno potrebbe ricondurre ad uno scompenso di tipo depressivo.” (doc. 39)

 

                                         Con rapporto di decorso del 30 aprile 2021 lo psichiatra curante ha evidenziato:

 

" (…) Vi aggiorno volentieri in merito all'evoluzione dello stato di salute psichica della signora RI 1.

In riferimento alta perizia redatta dalla psichiatra dottoressa __________ del mese di dicembre 2020, mi permetto di osservare quanto segue.

Viene confermata la mia diagnosi di sindrome depressiva ricorrente che, al momento del colloquio con la perita, risulterebbe di entità lieve.

Ricordo che seguo la paziente con regolarità dal 23 gennaio 2014.

Ulteriore perplessità riguarda la certificazione dell'abilità lavorativa del 100% dal 3 novembre 2020 retroattiva quindi rispetto alla valutazione peritale del mese di dicembre 2020.

Quanto posso oggettivare durante gli incontri con la signora RI 1 è uno stato depressivo grave e cronicizzato almeno dal mese di novembre 2019.

La dottoressa Verzura riferisce inoltre della necessità di un reinserimento lavorativo graduale, di un riallenamento al lavoro e sconsiglia i turni di notte.

Questo è palesemente in contrasto con la diagnosi ICD 10 F33.0.

Il quadro clinico che persiste ormai da 18 mesi a questa parte è riconducibile alla diagnosi ICD 10 F33.1-2.

La paziente presenta una marcata deflessione del tono dell'umore, ansia pervasiva, ideazione suicidale spesso con progettualità, insonnia ribelle, gravi disturbi delia memoria e della concentrazione, diminuzione dell'appetito con calo ponderale, desiderio sessuale assente, mancanza di progettualità, sentimenti di autosvalutazione, vergogna ed inutilità, grave astenia. apatia ed anedonia.

Nonostante i diversi tentativi con antidepressivi e l'attuale terapia con Fluoxetina 40 mg/die, il quadro psicopatologico non accenna a migliorare.

Non posso quindi che confermare un'inabilità lavorativa nella misura del 100% dal mese di novembre 2019 ad oggi per qualsiasi attività.

Qualora la mia valutazione risultasse poco convincente, consiglio una rivalutazione approfondita da parte vostra possibilmente in tempi brevi.” (doc. 56)

                                     

                                         Chiamata dal SMR a prendere posizione in merito al suddetto rapporto di decorso, con scritto 27 maggio 2021 la perita del __________ ha risposto come segue:

 

" In riferimento alla sua richiesta di presa di posizione del 4 maggio 2021, con riferimento al rapporto medico del Dr. __________, psichiatra curante dell'assicurata citata in epigrafe, sono così a rispondere (riprendendo in sequenza i punti del rapporto medico del Dr. __________):

 

1)    Il Dr. __________ asserisce di seguire con regolarità rassicurata dal 23 gennaio 2014. Durante il colloquio peritale l’assicurata stessa avrebbe detto che sarebbe stata seguita nel 2014 dal Dr. __________ per una crisi causata dalla separazione e dal cambio di nazione di residenza (trasferitasi in Svizzera dall'ltalia per ragioni di lavoro); si è poi ripresa in breve tempo grazie alla Fluoxetina e avrebbe interrotto il trattamento psichiatrico.

Ella avrebbe ripreso il trattamento psichiatrico con il Dr. __________ a far data da settembre 2019, quindi ci sono stati almeno 4 anni di interruzione detta presa a carico, secondo quanto narrato dall'assicurata stessa.

 

2)    II primo colloquio peritale si è svolto in data 10 novembre 2020.

      Il secondo colloquio peritale si è svolto in data 30 dicembre 2020.

L'abilità lavorativa è stata fatta partire dal 3 novembre 2020, quindi si discosta di una settimana rispetto alla prima valutazione peritale; inoltre è stata scelta la data del 03.11.2020, come sottolineato dal Dr. __________, in quanto il giorno precedente la Signora era stata dimessa dalla Clinica __________ di __________: il rapporto di dimissione citava il miglioramento del tono dell'umore, dell'ipervigilanza ed il ripristino del sonno alta dimissione; per tutti questi motivi è stata considerata quella data come data aggettiva delta ripresa della capacità lavorativa.

 

3)    Rispetto al grado dello stato depressivo si riprende quanto scritto al punto 6 del rapporto peritate, nella discussione diagnostica, ovvero: sono presenti i criteri del punto B secondo ICD10, inoltre i seguenti punti concernenti il punto C: pensieri ricorrenti di morte o suicidio, lamentazione di una diminuita capacità di pensare e concentrarsi, nonché alterazioni del sonno.

Non sussistono quindi sufficienti criteri di gravità per un episodio di grado medio (sono assenti la perdita di autostima, il senso di colpa, anzi la colpa è attribuita a terzi, all'entourage lavorativo, la modificazione dell'attività psicomotoria). La modificazione dell'appetito non è stata annoverata nei criteri; la signora RIFERISCE di mangiare poco perchè ha poco appetito, ciononostante va a fare le commissioni e cucina prevalentemente verdure e pesce. Nel corso del colloquio peritale non è stato descritto un calo ponderale.

Ricordo inoltre, come già specificato nel rapporto peritale, che numerose fonti di malessere descritte dall'assicurata non sono annoverabili tra i fattori indennizzabili dall'assicurazione invalidità.

 

4)    II perito aveva specificato nella lettera con le osservazioni aggiuntive inviata al Dr. __________ in data 11 febbraio 2021, che sembrava opportuno un reinserimento lavorativo graduale, in quanto questo avrebbe potuto aiutare rassicurata dopo un lungo periodo di assenza di attività lavorativa.

Il perito prendeva atto però che stare tanto tempo senza lavoro non era un fattore indennizzabile dall'ufficio AI.

Allo stesso tempo il perito si sentiva comunque di proporre un riallenamento al lavoro con i relativi aiuti da parte dell'UAI, per favorire un inserimento lavorativo duraturo. La sottoscritta sconsigliava di sottoporre rassicurata a turni notturni, in quanto l'assenza di recupero del sonno avrebbe potuto ricondurre ad uno scompenso di tipo depressivo (vedi osservazioni aggiuntive dell'11 febbraio 2021 allegate). Inoltre l’assicurata presso la casa anziani di Sementina già lavorava solo di giorno, prima dell'insorgere dell'IL.

Quindi il reinserimento lavorativo graduale, il riallenamento al lavoro e possibilmente l'astensione dai turni notturni, sono un'agevolazione che il perito richiede per favorire l’assicurata, per favorirne il reinserimento lavorativo duraturo, ma non una necessità impellente e tassativa, dovuta dall'UAI.

 

5)    Rispetto alla durata dell'episodio depressivo, il perito considerava l'inabilità lavorativa completa dal 01.11.2019, come scritto anche dal Dr. __________, fino al 02.11.2020 compresi.

 

6)    II Dr. __________ cita fra i sintomi la marcata deflessione del tono dell'umore, l'ansia pervasiva, l'ideazione suicidale spesso con progettualità, l'insonnia ribelle, gravi disturbi delta memoria e della concentrazione, diminuzione dell'appetito con calo ponderale, desiderio sessuale assente, mancanza di progettualità, sentimenti di autosvalutazione, vergogna ed inutilità, grave astenia, apatia e anedonia.

La valutazione peritale in questo senso è in parziale disaccordo con la valutazione del curante. Il tono dell'umore è deflesso, sì, ma non in maniera grave, e vi sono numerosi fattori non indennizzabili dall'Ufficio Al che incidono sul tono dell'umore. L'ansia è presente ma non è stata ritenuta pervasiva, l'ideazione suicidale è stata considerata dal perito e descritta nell'esame psichico come: riferite idee suicidati, vaghe e saltuarie, senza passaggio all'atto, con fattori protettivi la religiosità, il pensiero rivolto ai figli.

      Sono descritti 2-3 risvegli notturni per notte.

Nella perizia viene descritto come i disturbi soggettivi della concentrazione e della memoria non presentano deficit patologici.

Viene citato il calo dell'appetito, ma non il calo ponderale, che non è stato descritto dall'assicurata durante il colloquio peritale, cosi come nemmeno la mancanza del desiderio sessuale.

C'è stata la frequentazione del corso da parte dell'assicurata come assistente di cure socio – sanitarie, da settembre 2019 a giugno 2020 (mentre era certificata inabile al lavoro al 100%), con svolgimento regolare dell'esame scritto finale, e la volontà di portare a termine il percorso di formazione intrapreso da parte dell'assicurata. Inoltre l'assicurata aveva asserito in sede peritale che avrebbe potuto considerare di riprendere a lavorare in casa __________ a __________ a patto di venire remunerata secondo le sue aspettative. Questi aspetti sarebbero in contrasto con i sintomi descritti dal medico curante, ovvero la mancanza di progettualità, grave astenia, apatia ed anedonia, così come io stile di vita dell'assicurata che non appare oltremodo ostacolato dal quadro clinico. La sottoscritta aveva già descritto la tendenza al pessimismo e all'autocommiserazione, con tendenza a peggiorare il quadro clinico. Quindi pur comprendendo le difficoltà incorse durante t'infanzia, la delusione dei rapporti affettivi, lo stress oggettivo sicuramente vissuto nell'ambiente lavorativo, e anche le varie difficoltà dell'assicurata, si evince dai colloqui che la signora non è particolarmente compromessa negli altri ambiti della vita: ha affrontato un trasloco, va a fare la spesa e lo shopping, guida l'automobile, ne avrebbe recentemente acquistata una nuova, ha affrontato un corso piuttosto impegnativo durante l'anno scolastico 2019 - 2020, eccetera.

 

7)    Infine il perito vuole osservare come i sentimenti di autosvalutazione, di vergogna ed inutilità descritti dal curante, se presenti, derivino con buona probabilità proprio dalla mancanza di attività lavorativa: al punto 7.2 del rapporto peritale la sottoscritta sosteneva che sarebbe auspicabile interrompere il circolo vizioso di tendenza al pessimismo, che porta all'assicurata preoccupazioni rispetto al proprio sostentamento economico futuro, e riattivare invece l'assicurata dal punto di vita lavorativo, almeno gradualmente, in quanto dai colloqui si è evidenziato che l’assicurata ha un alto valore di sè stessa in quanto donna professionalmente indipendente.

Quindi secondo il perito è controproducente caldeggiare l'inabilità lavorativa dell’assicurata, sarebbe molto più efficace, anche proprio per il tono dell'umore dell'assicurata, incoraggiarla e instradarla verso una ripresa lavorativa quanto più rapida possibile.” (doc. 61)

 

                                         Vista la succitata presa di posizione peritale, avvallata dal SMR con annotazioni del 2 giugno 2021 (doc. 62), con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurata pienamente abile al 100% nella sua abituale attività e in altre attività adeguate, il tutto dal 3 novembre 2020.

                                         Per quel che concerne i periodi precedenti – tenuto conto del piano assenze fornite dall’ex datore di lavoro riportate nelle annotazioni 5 marzo 2021 dal consulente IP (cfr. doc. 42) e confermate lo stesso giorno dal SMR (doc. 41) – l’assicurata è stata considerata inabile al 100% dal 25 agosto 2019 al 1° settembre 2019, pienamente abile dal 2 al 3 settembre 2019, di nuovo inabile al 100% il 4 settembre 2021 e poi dal 25 settembre 2019 al 2 novembre 2020.

 

                                         L’assicurata contesta la valutazione medico-teorica, in particolare il pieno recupero della capacità lavorativa dell’assicurata sia nella sua abituale professione di assistente di cura che in altre attività, successivo alla degenza (dal 25 settembre 2019 al 2 novembre 2020) presso la Clinica __________. L’insorgente ritiene invece una totale inabilità lavorativa quale assistente di cura ed in altre attività almeno dal mese di novembre 2019.

 

                               2.5.   Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

                                         Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                         Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                         Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

 

                                         Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                         Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                               2.6.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

 

                                         Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

 

                                         Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

                                         Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

 

                                         Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

 

                                         In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

                                         Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

 

                                         Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

                                         Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

 

                                         Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

 

                               2.7.   Nella fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è stato accuratamente vagliato dal __________, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate nella perizia psichiatrica del 26 gennaio 2021 (e il rispettivo complemento dell’11 febbraio 2021), poiché va considerata dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al consid. 2.5.

 

                                         In effetti, la perita del __________ ha considerato tutta la documentazione medica agli atti e l’insorgente non ha prodotto documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è giunta.

 

                                         Innanzitutto per quanto concerne la diagnosi, lo psichiatra curante e la Clinica __________ ritengono data una sindrome depressiva di grado medio-grave, mentre la perita, facendo riferimento alla perizia, nella presa di posizione 27 maggio 2021 (doc. 61, cfr. consid. 2.4) ha convincentemente spiegato perché ritiene l’attuale episodio di grado lieve:

 

" (…)

3)   Rispetto al grado dello stato depressivo si riprende quanto scritto al punto 6 del rapporto peritate, nella discussione diagnostica, ovvero: sono presenti i criteri del punto B secondo ICD10, inoltre i seguenti punti concernenti il punto C: pensieri ricorrenti di morte o suicidio, lamentazione di una diminuita capacità di pensare e concentrarsi, nonché alterazioni del sonno.

Non sussistono quindi sufficienti criteri di gravita per un episodio di grado medio (sono assenti la perdita di autostima, il senso di colpa, anzi la colpa è attribuita a terzi, all'entourage lavorativo, la modificazione dell'attività psicomotoria). La modificazione dell'appetito non è stata annoverata nei criteri; la signora RIFERISCE di mangiare poco perchè ha poco appetito, ciononostante va a fare le commissioni e cucina prevalentemente verdure e pesce. Nel corso del colloquio peritale non è stato descritto un calo ponderale.

Ricordo inoltre, come già specificato nel rapporto peritale, che numerose fonti di malessere descritte dall'assicurata non sono annoverabili tra i fattori indennizzabili dall'assicurazione invalidità. (…)” (doc. 61 pag. 1-2)

 

                                         Alla risposta no. 6 delle citate osservazioni la perita del __________, sempre con riferimento al rapporto 26 gennaio 2021, ha pertinentemente spiegato le divergenze con la valutazione dello psichiatra curante (sottolineature del redattore):

 

" (…)

6)    II Dr. __________ cita fra i sintomi la marcata deflessione del tono dell'umore, l'ansia pervasiva, l'ideazione suicidale spesso con progettualità, l'insonnia ribelle, gravi disturbi delta memoria e della concentrazione, diminuzione dell'appetito con calo ponderale, desiderio sessuale assente, mancanza di progettualità, sentimenti di autosvalutazione, vergogna ed inutilità, grave astenia, apatia e anedonia.

La valutazione peritale in questo senso è in parziale disaccordo con la valutazione del curante. Il tono dell'umore è deflesso, sì, ma non in maniera grave, e vi sono numerosi fattori non indennizzabili dall'Ufficio Al che incidono sul tono dell'umore.

L'ansia è presente ma non è stata ritenuta pervasiva, l'ideazione suicidale è stata considerata dal perito e descritta nell'esame psichico come: riferite idee suicidati, vaghe e saltuarie, senza passaggio all'atto, con fattori protettivi la religiosità, il pensiero rivolto ai figli.

      Sono descritti 2-3 risvegli notturni per notte.

Nella perizia viene descritto come i disturbi soggettivi della concentrazione e della memoria non presentano deficit patologici.

Viene citato il calo dell'appetito, ma non il calo ponderale, che non è stato descritto dall'assicurata durante il colloquio peritale, cosi come nemmeno la mancanza del desiderio sessuale.

C'è stata la frequentazione del corso da parte dell'assicurata come assistente di cure socio – sanitarie, da settembre 2019 a giugno 2020 (mentre era certificata inabile al lavoro al 100%), con svolgimento regolare dell'esame scritto finale, e la volontà di portare a termine il percorso di formazione intrapreso da parte dell'assicurata. Inoltre l'assicurata aveva asserito in sede peritale che avrebbe potuto considerare di riprendere a lavorare in casa __________ a __________ a patto di venire remunerata secondo le sue aspettative. Questi aspetti sarebbero in contrasto con i sintomi descritti dal medico curante, ovvero la mancanza di progettualità, grave astenia, apatia ed anedonia, così come io stile di vita dell'assicurata che non appare oltremodo ostacolato dal quadro clinico. La sottoscritta aveva già descritto la tendenza al pessimismo e all'autocommiserazione, con tendenza a peggiorare il quadro clinico. Quindi pur comprendendo le difficoltà incorse durante t'infanzia, la delusione dei rapporti affettivi, lo stress oggettivo sicuramente vissuto nell'ambiente lavorativo, e anche le varie difficoltà dell'assicurata, si evince dai colloqui che la signora non è particolarmente compromessa negli altri ambiti della vita: ha affrontato un trasloco, va a fare la spesa e lo shopping, guida l'automobile, ne avrebbe recentemente acquistata una nuova, ha affrontato un corso piuttosto impegnativo durante l'anno scolastico 2019 - 2020, eccetera. (…)” (doc. 61 pag. 2-3)

 

                                         Il __________ ha anche spiegato perché la piena abilità lavorativa è stata fissata a partire dal 3 novembre 2020 (sottolineatura del redattore):

 

" (…)

2)    II primo colloquio peritale si è svolto in data 10 novembre 2020.

      Il secondo colloquio peritale si è svolto in data 30 dicembre 2020.

L'abilità lavorativa stata fatta partire dal 3 novembre 2020, quindi si discosta di una settimana rispetto alla prima valutazione peritale; inoltre è stata scelta la data del 03.11.2020, come sottolineato dal Dr. __________, in quanto il giorno precedente la Signora era stata dimessa dalla Clinica __________ di __________: il rapporto di dimissione citava il miglioramento del tono dell'umore, dell'ipervigilanza ed il ripristino del sonno alla dimissione; per tutti questi motivi è stata considerata quella data come data aggettiva delta ripresa della capacità lavorativa. (…)” (doc. 61 pag. 1)

 

                                         È vero che in sede peritale è stato rilevato che “al secondo colloquio per il 17.12.2020 alle ore 11.00 l’assicurata non si presenta. Contatta l’ufficio __________ alle ore 11.30 sostenendo di essere bloccata nel traffico presso la rotonda di Noranco (…). Interrogata al tal proposito nel corso del secondo colloquio, l’assicurata riferisce di essersi smarrita, di essersi confusa con gli edifici simili, e di aver proseguito superando il __________” (perizia punto no. 4.1, pag. 12). Questo singolo episodio di confusione, secondo il TCA, non mette tuttavia in discussione, come invece sostenuto nel ricorso, quanto successivamente rilevato dalla perita, ossia che l’assicurata “… ha continuato a spostarsi liberamente in automobile anche oltre frontiera, ha continuato ad occuparsi delle faccende domestiche, si è recata a fare la spesa ed ai centri commerciali di __________, ha effettuato un trasloco, e tutto ciò, nonostante il timore per il Coronavirus e nonostante il fatto di aver contratto il virus a suo volta …” (perizia punto no. 13 pag. 14; pag. 141 inc. AI) e questo “nonostante il curante certifichi il persistere della sintomatologia depressiva e nonostante l’incidente automobilistico con tamponamento da tergo intercorso nel luglio 2020” (perizia punto no. 13 pag. 14). Non va poi dimenticato che al primo colloquio l’assicurata era arriva in anticipo di mezz’ora presso il __________ senza problemi, avendo impostato il navigatore (perizia punto no. 4.1 pag. 11).

 

                                         Con riferimento al corso di cure socio-sanitarie frequentato da settembre 2019 a giugno 2020 – come detto durante un periodo d’inabilità lavorativa certificata –, la ricorrente evidenzia di non essere riuscita a terminarlo proprio a causa della malattia psichica, oltre a non sapere l’esito dell’unico esame (orale) sostenuto. Certo, l’assicurata avrebbe dovuto tenere l’esame pratico presso la casa __________ di riferimento, a quell’epoca quella del __________ di __________, ma essendo in malattia non ha potuto presenziare (cfr. anamnesi lavorativa, pag. 9 della perizia). Riguardo a quella struttura essa aveva infatti detto “di non essere trovata affatto bene”, descrivendo le diverse situazioni difficili con colleghi e pazienti (cfr. anamnesi lavorativa, pag. 8 della perizia, pag. 136 inc. AI). Per questo motivo la perita ha considerato la piena incapacità lavorativa dal 1° novembre 2019 al 2 novembre 2020 “esclusivamente presso la sola casa __________ di __________” e che “presso ed esclusivamente solo questa struttura risulta inabile al rientro lavorativo, pena una ricaduta nello stato depressivo” (sottolineatura del redattore; punto no. 8.1. della perizia, pag. 17).

                                         Determinante è quanto rilevato dal __________ nella più volte citata presa di posizione del 27 maggio 2021, ove alla risposta no. 6, la dr.ssa __________ ha precisato che “l’assicurata aveva asserito in sede peritale che avrebbe potuto considerare di riprendere a lavorare in casa anziani a __________ (precedente all’esperienza lavorativa a __________; n.d.r.) a patto di venire remunerata secondo le sue aspettative” e che “questi aspetti sarebbero in contrasto con i sintomi descritti dal medico curante, ovvero la mancanza di progettualità, grave astenia, apatia ed anedonia, così come lo stile di vita dell’assicurata che non appare oltremodo ostacolato dal quadro clinico”.

 

                                         L’assicurata rileva che la perita l’ha considerata lucida ed orientata e che l’attenzione, la concentrazione e memoria non presentano deficit patologici e che tuttavia subito dopo la dr.ssa __________ ha riportato come la peritanda non si ricordi il nome del medico e del medicinale che assume, che l’eloquio è rallentato e spesso interrotto dal pianto. La ricorrente rileva inoltre che nel rapporto 20 agosto 2020 il consulente in integrazione professionale aveva riportato episodi quali “il dimenticare i fuochi della cucina accesi, il dimenticarsi gli appuntamenti con il fisioterapista, il fatto di dover riporre qualcosa nel frigorifero e ritrovarsi ad andare al bagno “, pag. 81 inc. AI).

                                         Ora, nell’esame clinico del __________ è stato fatto presente che le difficoltà nel ricordare il nome del medico curante e dell’antidepressivo assunto non rientrano in un contesto patologico (punto no. 4.3.1 della perizia). Lo stesso vale anche per le restanti descritte dimenticanze, visto che, come riportato sopra, la perita non ha riscontrato dei deficit patologici della memoria, concentrazione ed attenzione.

                                         Rilevante è che, sulla base della descrizione di risorse e capacità, in perizia è stato concluso che (sottolineatura del redattore):

 

" (…) Considerate le risorse citate in precedenza ed i punti di forza dell'assicurata (valutate secondo lo schema Mini ICF-APP; n.d.r.), bisogna considerare al momento attuale comunque una diminuita caricabilità e una diminuita capacità di affrontare lo stress, dovuto soprattutto allo stato di fragilità e pessimismo attuali, allo scoraggiamento che rassicurata avverte per quanto riguarda l'attività lavorativa.

Andrebbe quindi sostenuta, incoraggiata e supportata sia dal medico curante che dagli operatori dell'ufficio Al e dall'assistente sociale al fine di ritrovare vigore, e stimolo per riprendere la strada nel mondo lavorativo.

L'assicurata non si dice pronta adesso, forse anche perché si sente tutelata dal fatto che le indennità di rendita per malattia non siano ancora esaurite.

Per il futuro si vede capace di riprendere un lavoro nella casa __________ di __________ a patto di venire remunerata secondo le sue aspettative, si sente pronta a concludere il percorso formativo intrapreso nel 2019, si vede potenzialmente come badante presso una persona privata, si vede anche come ausiliaria di pulizia in ambiti differenti.

Finché questi progetti possano realizzarsi, necessita di maggior sostegno dalle figure di riferimento istituzionali, in quanto è proprio il riferimento dei famigliari che le sta mancando in questo momento. (…)” (pag. 145 punto no. 13)

 

                                         In tal senso, questo TCA condivide quanto riferito dalla perita alla risposta no. 7 delle osservazioni 27 maggio 2021:

 

" (…)

7)    Infine il perito vuole osservare come i sentimenti di autosvalutazione, di vergogna ed inutilità descritti dal curante, se presenti, derivino con buona probabilità proprio dalla mancanza di attività lavorativa: al punto 7.2 del rapporto peritale la sottoscritta sosteneva che sarebbe auspicabile interrompere il circolo vizioso di tendenza al pessimismo, che porta all'assicurata preoccupazioni rispetto al proprio sostentamento economico futuro, e riattivare invece l'assicurata dal punto di vita lavorativo, almeno gradualmente, in quanto dai colloqui si è evidenziato che l’assicurata ha un alto valore di sè stessa in quanto donna professionalmente indipendente.

Quindi secondo il perito è controproducente caldeggiare l'inabilità lavorativa dell’assicurata, sarebbe molto più efficace, anche proprio per il tono dell'umore dell'assicurata, incoraggiarla e instradarla verso una ripresa lavorativa quanto più rapida possibile.” (doc. 61 pag. 3)

 

                                         Da ultimo va detto che lo scritto 23 settembre 2021 dello psichiatra curante (VI/1), prodotto pendente causa, non permette di scostarsi dalle valutazioni peritali.

 

                                         A ragione nella presa di posizione 18 ottobre 2021 la perita del __________ ha ritenuto lo scritto analogo e sovrapponibile a quanto osservato dallo stesso medico il 30 aprile 2021, in merito al quale essa si era già esaurientemente espressa il 27 maggio 2021 (doc. XII/3).

 

                                         In conclusione, vista l’affidabile e concludente perizia __________, confermata dal SMR, richiamato inoltre l'obbligo che incombe alla persona assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati) che l’assicurata è abile nella sua abituale professione ed in altre adeguate dal mese di novembre 2020.

                                         Per quel che concerne le precedenti incapacità lavorative in qualsiasi attività, va fatto riferimento a quanto ripreso dal SMR nelle annotazioni 5 marzo 2021 (doc. 41, cfr. consid. 2.4).

 

                               2.8.   Occorre ora procedere alla graduazione dell’invalidità.

 

                                         Dapprima va rilevato che con rapporto 8 marzo 2021, fondandosi sul rapporto finale 5 marzo 2021 del SMR (che si basa sulla perizia __________), il consulente IP ha rilevato che “(…) l’attività da ultimo svolta come ausiliaria di cure risulta ancora esigibile in modo completo a partire dal 3 novembre 2020” e che “non vengono stabilite limitazioni particolari neppure per quanto attiene lo svolgimento di attività alternative”. Egli di conseguenza non ha ritenuto che “vi sono le condizioni per la messa in opera di provvedimenti professionali” (pag. 163 inc. AI).

                                         Se da una parte il consulente ha rettamente accertato che non vi sono gli estremi per riconoscere eventuali provvedimenti professionali, dall’altra non va misconosciuto che l’assicurata necessita, come d’altronde fatto presente dalla perita, di altri aiuti – ossia da parte del medico curante e dell’assistente sociale – per una ripresa lavorativa, ritenuto il cambio del datore di lavoro e di evitare turni di notte.

 

                                         Di conseguenza (considerata che l’assicurata è stata considerata inabile al 100% dal 25 agosto 2019 al 1° settembre 2019, pienamente abile dal 2 al 3 settembre 2019, di nuovo inabile al 100% il 4 settembre 2021 e poi dal 25 settembre 2019 al 2 novembre 2020), l’Ufficio AI ha rettamente posto l’assicurata, scaduto l’anno di attesa, al beneficio di una rendita intera dal 1° agosto 2020, con versamento dal 1° novembre 2020 trattandosi di una domanda tardiva (ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto al versamento della rendita nasce al più presto sei mesi dopo la domanda, in casu inoltrata nel maggio 2020) sino al 30 novembre 2020. Nel caso di specie l’amministrazione ha applicato la prima frase dell’art. 88a cpv. 1 OAI ed il marg. 4016 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) per il quale se le condizioni sono stabili, la rendita va ridotta o soppressa dal momento in cui si può supporre che il miglioramento constatato perduri (RCC 1984 pag. 137, 1979 pag. 285). Ci si trova di fronte ad un caso di questo genere quando l’attività lucrativa è ripresa dopo la guarigione da una malattia di lunga durata oppure quando lo stato di salute è migliorato in modo tale che in un prossimo futuro sarebbe esigibile l’esercizio di un’attività.

                                     

                                         In concreto essendo il miglioramento stato accertato con effetto dal 3 novembre 2021, in virtù dell’art. 88a cpv. 1 OAI e del marg. 4016 CIGI l’amministrazione ha rettamente soppresso il diritto alla rendita con effetto al 30 novembre 2020.

 

                                         Ne consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso è respinto.

 

                               2.9.   L’assicurata contesta l’ammontare della rendita intera di fr. 622 (l’unica, quella di novembre 2020), sostenendo che si tratta di una cifra “(..) decisamente troppo contenuta rispetto agli anni di contribuzione”, senza tuttavia motivare tale contestazione.

 

                                         Va ricordato che, ai sensi dell’art. 36 cpv. 2 LAI, per il calcolo della rendita ordinaria dell’AI si applicano per analogia le disposizioni della LAVS.

 

                                         Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa, nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS).

 

                                         Ora in sede di risposta, l’Ufficio AI ha correttamente fatto presente che la decisione contestata riporta le basi di calcolo che hanno determinato la rendita intera, ossia:

-   totale degli anni di contribuzione: 9 anni e 4 mesi;

-   anni di classe di età: 31 anni;

-   scala di rendita applicabile: 13 (rendita parziale);

-   reddito annuo medio determinante: fr. 65'412;

-   durata contributiva per il reddito anno medio: 8 anni e 8 mesi.

 

Altrettanto rettamente l’amministrazione ha rilevato come l’esiguo importo della rendita sia dovuto al fatto che l’assicurata presenta un periodo contributivo incompleto rispetto agli assicurati della sua stessa classe di età. Pertanto essa non ha diritto ad una rendita completa fondata su una scala di rendita 44 (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS, 29bis cpv.1, 29ter LAVS, 52 OAVS).

Non avendo l’insorgente specificato e motivato quale elemento di calcolo sia criticabile, l’ammontare della rendita va di conseguenza confermato.

 

                             2.10.   Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                         Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente, la quale ha chiesto di potere beneficiare dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

 

                             2.11.   Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

 

                                         I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

                                         Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

 

                                         Nella presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso.

                                         In effetti, viste la perizia del __________ ed il complemento peritale, nonché le osservazioni 27 maggio 2021 della perita allo scritto 30 aprile 2021 del dr. med. __________, l’assicurata, patrocinata da un avvocato, avrebbe dovuto debitamente documentare un eventuale peggioramento della sua situazione valetudinaria. Il rapporto 23 settembre 2021 dello psichiatra curante, come visto (cfr. consid. 2.7), non ha infatti apportato nuovi elementi di valutazione.

                                         In simili condizioni, l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                                   1.   Il ricorso è respinto.

 

                                   2.   L'istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

                                   3.   Le spese di procedura fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

 

                                   4.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti