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redattore: |
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 24 dicembre 2021 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1963, in precedenza attiva quale terapista complementare e massaggiatrice, ma in quel momento senza attività lavorativa, nel mese di settembre 2016 ha presentato domanda di prestazioni AI adducendo un “danno al rachide e fibromialgia; mancanza di concentrazione e limitazioni psichiche a causa dei dolori” (doc. 4 incarto AI).
Per chiarire lo stato valetudinario dell’assicurata l’amministrazione ha, tra l’altro, conferito mandato, con metodo aleatorio tramite la piattaforma SuisseMED@P (docc. 17 e 19 incarto AI), al __________ di esperire una perizia pluridisciplinare in ambito neurologico, psichiatrico e reumatologico (docc. 18 incarto AI). Oltre alle discipline citate, il centro peritale aveva ritenuto opportuno estendere l’esame peritale anche in ambito internistico e neuropsicologico; i periti coinvolti erano la dr.ssa __________ (medicina interna), il dr. __________ (neurologia), il dr. __________ (psichiatria e psicoterapia), il dr. __________ (reumatologia) e il dr. __________ (neuropsicologia) (doc. 23 incarto AI).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici, in particolare la citata perizia pluridisciplinare del 4 agosto 2017 (con visite del 28 marzo, 6, 11, 14, 18 e 24 aprile 2017, doc. 29 incarto AI), seguita da un accertamento nell’ambito della scelta professionale (doc. 61 incarto AI), con progetto di decisione del 7 maggio 2018 l’UAI aveva negato all’assicurata il diritto a provvedimenti professionali e ad una rendita d’invalidità (doc. 62 incarto AI).
A seguito delle contestazioni sollevate dall’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, producendo nuova documentazione medico-specialistica (in particolare il rapporto dello psichiatra curante del 29 maggio 2018, doc. 66; la lettera d’uscita dall’Ospedale __________ di __________ ove la signora RI 1 era in degenza dal 24 agosto al 20 ottobre 2018 per l’aggravarsi dei sintomi depressivi, doc. 87; la perizia di parte in ambito reumatologico del 30 agosto 2018, doc. 80 e lo scritto del dr. __________ del 29 maggio 2018, doc. 66 incarto AI), l’UAI, dopo avere chiesto e ottenuto una presa di posizione ai periti del __________ (doc. 89 incarto AI), con decisione del 20 dicembre 2018 aveva confermato il rifiuto delle prestazioni (doc. 91 incarto AI).
1.2. Contro la suddetta decisione l’assicurata, rappresentata dal suo legale, aveva interposto tempestivo ricorso contestando, in sintesi, la valutazione peritale del __________ e riproponendo (cfr. supra consid. 1.1.) la refertazione medico-specialistica di natura reumatologica e psichiatrica attestante l’esistenza di ulteriori patologie con un influsso più incisivo sull’inabilità lavorativa rispetto a quanto valutato dai periti del __________, altra circostanza, quest’ultima, che a suo parere rendeva imprescindibili ulteriori accertamenti peritali (doc. 95, pag. 392 e segg. incarto AI).
1.3. Con risposta di causa del 26 febbraio 2019, l’UAI – basandosi su quanto ritenuto dal proprio servizio giuridico nelle annotazioni dell’11 e 12 febbraio 2019 (docc. 96 e 97 incarto AI) e dal dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) del SMR nell’annotazione del 12 febbraio 2019 con la quale quest’ultimo riteneva opportuno procedere con una perizia psichiatrica di decorso (doc. 98 incarto AI) – aveva proposto al TCA il rinvio degli atti all’amministrazione al fine di procedere ad ulteriori accertamenti peritali conformemente a quanto indicato dal dr. __________ (doc. 99 incarto AI).
1.4. Con osservazioni dell’8 marzo 2019, la ricorrente, preso atto del riconoscimento, da parte dell’amministrazione, dell’incompletezza degli accertamenti operati nel caso concreto, aveva tuttavia chiesto al TCA di statuire nel merito, sulla base delle risultanze della perizia reumatologica di parte esperita dall’__________ (di seguito __________), ordinando eventualmente un complemento peritale di decorso limitato al solo aspetto psichiatrico (doc. 100 incarto AI).
1.5. Avendo rilevato delle lacune negli accertamenti peritali del __________ posti a fondamento della decisione impugnata (segnatamente l’aver erroneamente ritenuto la professione abituale di estetista anziché di massaggiatrice e non aver considerato una precedente degenza psichiatrica avvenuta asseritamente nel 1999) e nell’istruttoria dell’amministrazione (segnatamente un insufficiente confronto con le refertazioni mediche presentate successivamente alla perizia __________, cfr. supra consid. 1.1.), con sentenza del 23 gennaio 2020 il TCA aveva accolto il gravame come da richiesta dell’UAI, disponendo la retrocessione degli atti all’amministrazione al fine di chiarire, attraverso i complementi peritali del caso, tutti gli aspetti controversi, ordinandole dunque di considerare, per gli aspetti somatici, le conclusioni della perizia di parte (doc. 80, pag. 330 incarto AI) e, per l’aspetto psichiatrico, il rapporto del dr. __________ datato 29 maggio 2018 (doc. 66, pag. 306 incarto AI) e la lettera d’uscita dal reparto di psichiatria di __________ del 29 ottobre 2018 del dr. __________ (doc. 87, pagg. 363-366 incarto AI) e di formulare una valutazione globale della capacità lavorativa residua in attività abituale ed in eventuali attività adeguate (STCA 32.2019.33 del 23 gennaio 2020 consid. 2.5 e seg.). La citata pronunzia del TCA è cresciuta incontestata in giudicato.
1.6. Con scritto dell’8 maggio 2020 il medico AI, dr. __________ ha indicato all’amministrazione di procedere come da disposizione giudiziaria, ossia tramite una perizia pluridisciplinare di decorso in ambito internistico, psichiatrico, neurologico e reumatologico; il mandato peritale era da conferire direttamente al __________ (docc. 107 e 110 incarto AI) e l’amministrazione ha comunicato quanto precede all’assicurata (doc. 111 incarto AI).
Con scritto del 12 giugno 2020 l’assicurata ha chiesto che la prospettata perizia venisse affidata ad un altro centro peritale tramite il metodo aleatorio, formulando altresì domande di complemento peritale (doc. 113 incarto AI).
Con scritto del 17 giugno 2020, l’UAI ha rilevato che le perizie di decorso possono essere attribuite allo stesso centro peritale che ha già elaborato una prima perizia pluridisciplinare, a condizione che quest’ultima sia stata assegnata mediante la piattaforma SuisseMED@P, ragione per cui in concreto era lecito conferire il mandato per una perizia di decorso al medesimo centro senza dover (nuovamente) far capo al metodo aleatorio.
A tal proposito, l’UAI ha rinviato all’annotazione del dr. __________ del 12 febbraio 2019 (doc. 98 incarto AI, cfr. supra consid. 1.3.) con la quale il medico AI aveva ritenuto “[…] opportuno procedere mediante una perizia psichiatrica di decorso al fine di verificare l’andamento del quadro clinico e determinare con precisione l’evoluzione dell’incapacità lavorativa della Signora […] sia nella sua abituale professione di massaggiatrice che in altre attività adeguate al suo stato di salute) dal mese di febbraio 2016 in poi.” […].
Avendo l’UAI, nella risposta di causa, proposto al TCA la retrocessione degli atti al fine di espletare i necessari accertamenti medici conformemente a quanto indicato dal SMR con l’annotazione di cui sopra (cfr. doc. 99, pag. 426 incarto AI) ed avendo il TCA concordato con la proposta formulata dall’UAI in sede responsiva (cfr. STCA 32.2019.33 del 23 gennaio 2020 consid. 2.5.: “Alla luce delle lacune riscontrate negli accertamenti peritali del __________ posti a fondamento della decisione impugnata – riconosciute dall’amministrazione stessa – questo Tribunale non può fare altro che concordare con la proposta formulata dall’Ufficio AI nella risposta di causa di retrocessione degli atti al fine di procedere agli ulteriori approfondimenti peritali del caso […]”), l’UAI ha confermato l’assegnazione della perizia di decorso al __________, rilevando altresì che le domande peritali formulate dall’assicurata sarebbero state integrate alla lista di domande già formulate dall’UAI (doc. 114 incarto AI).
Con scritto del 30 giugno 2020 l’assicurata ha evidenziato che la prospettata perizia non poteva configurare una perizia di decorso, trattandosi in concreto di colmare le lacune inerenti alla precedente perizia del __________ con una nuova perizia pluridisciplinare il cui mandato è da assegnarsi mediante il metodo aleatorio (doc. 115 incarto AI).
Con scritto del 3 luglio 2020, l’UAI ha comunicato all’assicurata che, contrariamente a quanto riportato nella comunicazione del 17 giugno 2020, non si sarebbe proceduto con una perizia di decorso ma con una perizia pluridisciplinare da assegnare secondo metodo aleatorio, come da sua richiesta del 30 giugno 2020 (docc. 116 e 117 incarto AI).
1.7. Con scritto del 31 ottobre 2020 SuisseMED@P ha comunicato all’UAI che il mandato per la perizia pluridisciplinare era stato assegnato, mediante metodo aleatorio, al __________ di __________, ragione per cui l’amministrazione ha informato quest’ultimo in tal senso con scritto del 2 novembre 2020, chiedendo il nominativo dei periti specialisti (docc. 118 e 119 incarto AI).
Con scritto del 19 novembre 2020 l’UAI ha comunicato all’assicurata il nominativo dei periti specialisti, segnatamente la dr.ssa __________ (medicina interna), il dr. __________ (neurologia), il dr. __________ (psichiatria e psicoterapia) e il dr. __________ (reumatologia), osservando che, qualora avesse obiezioni circa gli specialisti, avrebbe potuto presentare le stesse entro il 3 dicembre 2020 (doc. 120 incarto AI).
1.8. Con scritto del 1. dicembre 2020 l’assicurata, ricordando all’UAI la corrispondenza pregressa (cfr. supra consid. 1.7.), ha in sintesi contestato il fatto che dalle discipline oggetto di accertamento fosse stata esclusa la neuropsicologia, opponendosi al conferimento del mandato al __________ e ai periti che hanno già valutato l’assicurata nel 2017 (cfr. supra consid. 1.1.). Ha formulato richiesta di una nuova perizia disciplinare con metodo aleatorio che includa una nuova valutazione neuropsicologica (doc. 122 incarto AI).
Vista quella che l’amministrazione ha interpretato come una richiesta di ricusa formulata dall’assicurata (“mi oppongo all’incarico peritale al __________ di __________; mi oppongo all’incarico peritale ai periti che hanno valutato l’assicurata nel 2017, e meglio i dr. med. __________, __________ e __________”, cfr. doc. 122 in fine), l’UAI ha sospeso e poi annullato il mandato al __________, informando la signora RI 1 che avrebbe proceduto come da sua richiesta del 1. dicembre 2020, inserendo la richiesta di perizia nuovamente nella piattaforma SuisseMED@P in applicazione del metodo aleatorio (docc. 124, 125 e 130 incarto AI).
L’amministrazione ha altresì chiesto il 10 dicembre 2020 all’assicurata se fosse d’accordo di “modificare la specialità di reumatologia con quella di ortopedia, [ritenuto] che comunque un perito ortopedico ha le medesime qualifiche per valutare l’A. dal punto di vista reumatologico”, ricevendo risposta negativa (docc. 126, 127 e 131 incarto AI).
1.9. Il 12 ottobre 2021 l’amministrazione ha proposto all’assicurata di conferire mandato al __________ ma con periti diversi rispetto a quelli precedentemente coinvolti, ricevendo anche in questo caso risposta negativa, l’assicurata preferendo una valutazione da parte di un centro fuori Cantone (doc. 132 incarto AI).
Con scritto dell’11 novembre 2021 l’UAI ha confermato l’intenzione di conferire il mandato (diretto) al __________ per una perizia di decorso, negando la sostituzione dei periti in quanto trattasi in concreto di un complemento peritale e lasciando decidere al __________ circa la necessità di un accertamento neuropsicologico. All’assicurata è stato concesso fino al 20 dicembre 2021 per comunicare la sua adesione o meno a quanto proposto (docc. 132-135 incarto AI).
1.10. Con scritto del 20 dicembre 2021 l’assicurata si è opposta a quanto prospettato dall’UAI, ribadendo che il mandato per la perizia disciplinare, non trattandosi di una perizia di decorso ma di una nuova perizia, avrebbe dovuto essere conferito tramite metodo aleatorio, escludendo i due Centri e i periti che si sono già espressi sulla sua situazione valetudinaria e, a fronte del lasso di tempo trascorso dalla decisione del TCA, prospettando un ricorso per ritardata giustizia qualora l’UAI non avesse proceduto con “la massima sollecitudine” (doc. 136 incarto AI).
1.11. Con decisione incidentale del 24 dicembre 2021 l’UAI ha confermato l’intenzione di conferire la perizia di decorso direttamente al __________ (cfr. supra consid. 1.9.), informando l’assicurata circa i rimedi di diritto contro tale decisione (doc. 137 incarto AI).
1.12. Rappresentata dall’avv. RA 1, l’assicurata ha interposto il presente tempestivo ricorso contro la decisione incidentale del 24 dicembre 2021, postulandone l’annullamento e la retrocessione degli atti all’amministrazione con ordine di procedere ad una nuova perizia pluridisciplinare da attribuirsi mediante metodo aleatorio. Inoltre, la ricorrente ha presentato un ricorso per denegata giustizia con richiesta di impartire all’amministrazione un termine entro il quale procedere ai necessari accertamenti (doc. I, petitum).
1.13. Con risposta di causa dell’11 marzo 2022 l’UAI ha postulato la reiezione dei gravami e la conferma della decisione impugnata (doc. VI, pag. 5).
1.14. Con scritto del 28 marzo 2022 la ricorrente ha prodotto della documentazione relativa agli ultimi due ricoveri, presso la Clinica __________ rispettivamente l’Ospedale __________ di __________, oltre al referto dell’ecocardiogramma transtoracico del 12 aprile 2021 che confermava i risultati dell’esame eseguito nel 2018 (doc. VIII, allegati B1-B3).
1.15. La nuova documentazione è stata trasmessa all’UAI con l’indicazione circa la possibilità di presentare osservazioni entro 10 giorni (doc. IX).
1.16. Con osservazioni del 4 aprile 2022, l’UAI ha comunicato di aver sottoposto la documentazione versata agli atti dalla ricorrente con lo scritto del 28 marzo 2022 (docc. B1-B3) al medico SMR, il quale con annotazione del 1. aprile 2022 così si è espresso: “La documentazione psichiatrica pervenuta, che (sic!) lascia ipotizzare un eventuale peggioramento rispettivamente, per quanto concerne il certificato dell’ospedale malcantonese, un apprezzamento non dissimile al rapporto di dimissione di ottobre 2018, noto sia in sede SMR che visionato dai periti __________, in base al quale si era resa necessaria la valutazione di decorso, che viene ora ulteriormente confermata.”
Conseguentemente, l’UAI ha ribadito la propria richiesta di reiezione dei gravami (doc. X+1).
Tale comunicazione è stata inoltrata per conoscenza alla ricorrente (doc. XI).
considerato in diritto
2.1. Due sono gli oggetti litigiosi: il primo è relativo alla questione di sapere se l’UAI ha agito correttamente prospettando il conferimento del mandato peritale direttamente al __________ di __________ per esperire una perizia di decorso, oppure no (cfr. infra consid. 2.2. e segg.), mentre il secondo concerne il ricorso per ritardata giustizia (cfr. infra consid. 2.5. e segg.).
Per quanto riguarda il primo oggetto di controversia, la decisione impugnata configura una decisione incidentale ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 LPGA in relazione con gli articoli 5 cpv. 2 e 46 PA, la quale può essere impugnata direttamente con ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni, se causa un pregiudizio irreparabile (art. 46 cpv. 1 lett. a PA; DTF 132 V 93 consid. 6.1).
2.2. Giusta l'art. 43 cpv. 1 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno. Le informazioni date oralmente devono essere messe per scritto.
Per l'art. 43 cpv. 2 LPGA, se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi.
Se l'assicurato o altre persone che pretendono prestazioni, nonostante un'ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d'informare o di collaborare, l'assicuratore può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o chiudere l'inchiesta e decidere di non entrare in materia (art. 43 cpv. 3 LPGA).
2.3. Come accennato, presupposto per un ricorso contro una decisione incidentale, in particolare in relazione all’allestimento di una perizia, è l’esistenza di un danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a PA (DTF 138 V 275 consid. 1.2.1).
Un pregiudizio irreparabile è un danno di natura giuridica che non può essere eliminato successivamente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1 pag. 291 e STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 2.2. con rinvii giurisprudenziali). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile.
La giurisprudenza ha anche precisato che un danno irreparabile è dato quando gli accertamenti medici comportano un aggravio che incide in maniera rilevante sull’integrità fisica o psichica della persona da peritare (DTF 138 V 276 consid. 1.2.2. in fine con riferimento a DTF 137 V 257 consid. 3.4.2.7.).
Nella DTF 137 V 210 consid. 3.4.2.7, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia ingiustificata può di regola causare un pregiudizio giuridico, e non soltanto di fatto. Di conseguenza, in caso d’impugnazione di una disposizione di perizia contestata, si deve ammettere l’adempimento del presupposto d’entrata in materia del pregiudizio irreparabile.
Un pregiudizio irreparabile può essere dato se una prospettata perizia non è necessaria a fronte di una fattispecie già completamente accertata, perizia che corrisponde dunque soltanto a una “seconda opinione” (DTF 141 V 330 consid. 5.2).
La persona assicurata non è tenuta a sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata sufficientemente chiarita. Secondo la giurisprudenza, i principi procedurali della LPGA non conferiscono all’assicuratore il diritto di ordinare una “seconda opinione” in presenza di una fattispecie già chiarita mediante perizia, nel caso in cui esso non sia soddisfatto delle relative risultanze. Pertanto, una persona assicurata deve potersi rifiutare di sottoporsi a un’ulteriore perizia, se la fattispecie è già stata chiarita a sufficienza e la sua disposizione condurrebbe a un’inammissibile “seconda opinione” (DTF 136 V 156 consid. 3.3).
Un pregiudizio irreparabile può anche essere dato qualora oggetto della controversia fosse la ricusa di uno o più periti, giacché se la decisione incidentale non fosse impugnabile, le ripercussioni sull’economia processuale risulterebbero sproporzionate in caso di impugnazione della decisione finale (cfr. DTF 132 V 376, consid. 2.5. e segg., 132 V 93, consid. 6.1. e segg.; cfr. anche Kayser/Papadopoulos/Altman, VwVG – Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren Kommentar, 2. ed., n. 12 e segg. ad art. 46 PA).
Considerato che in concreto il dissenso delle parti verte su quanto ordinato dal TCA nella STCA 32.2019.33 e che qualora l’interpretazione della stessa da parte della ricorrente fosse corretta l’eventuale “perizia di decorso” del __________ risulterebbe verosimilmente inutilizzabile al fine di accertare lo stato valetudinario della signora RI 1, richiamata la giurisprudenza suevocata il requisito del (potenziale) danno irreparabile ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. a PA è in casu adempiuto.
2.4. Preliminarmente, giova rammentare che la pronunzia del TCA la cui interpretazione è oggetto di dissenso tra le parti è (integralmente) cresciuta incontestata in giudicato e pertanto vincolante ai fini del presente giudizio.
Nella STF 8C_512/2013 del 13 gennaio 2014 (consid. 3.5.) il TF ha riconosciuto che la giurisprudenza precisata nella DTF 139 V 349 riguardante l’assegnazione delle perizie secondo il metodo aleatorio, non escludeva in ogni caso l’attribuzione di una perizia di decorso (ted. “Verlaufsgutachten”) alla medesima clinica già precedentemente coinvolta.
In tal senso, anche la Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI) prevede, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2022, la possibilità di attribuire una perizia di decorso allo stesso centro peritale che ha eseguito la prima perizia se quest’ultima è stata attribuita tramite la piattaforma SuisseMED@P e la perizia di decorso si è palesata necessaria entro il termine di tre anni dal rapporto della prima perizia (marg. 3099 CPAI), in ossequio alla DTF 147 V 79.
Senso e scopo dell’art. 72bis OAI risultano dalla DTF 137 V 210. Il principio aleatorio serve a garantire l’indipendenza e la neutralità dei centri peritali. Tale scopo non implica che perizie pluridisciplinari di decorso aventi per oggetto la modifica dello stato di salute, debbano essere forzatamente attribuite secondo il metodo aleatorio. Nella STF 9C_1032/2010 del 1. settembre 2011 (consid. 4.1.) il Tribunale federale ha infatti precisato che risulta giustificato e che può anzi accrescere il valore risolutivo di una perizia di decorso il fatto che l’evoluzione dello stato di salute intervenuta nel frattempo venga accertata e valutata dagli stessi periti medici che si erano già in precedenza confrontati con la fattispecie, pronunzia confermata nelle STF 9C_4343/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 5.2, 8C_665/2015 del 21 gennaio 2016 consid. 4.2. e 9C_441/2014 del 18 giugno 2014 al consid. 2.2.2. (cfr. STCA 32.2017.135 del 23 maggio 2018 consid. 2.8.2.3. e 32.2019.219 del 17 luglio 2020 consid. 2.7 con riferimenti ivi citati).
In una recente pronunzia del TCA, accertato che la perizia pluridisciplinare del __________ risultava lacunosa sia nell’accertamento fattuale che in quello medico-teorico, aveva accolto il ricorso dell’assicurato, retrocedendo gli atti all’amministrazione e ordinandole di incaricare il medesimo centro peritale e i medesimi periti – previo aggiornamento degli atti medici – di eseguire una perizia di decorso (dal profilo psichiatrico) con i complementi peritali necessari afferenti alle altre affezioni (STCA 32.2021.60 del 21 febbraio 2022, consid. 2.9.2., 2.9.3 e 2.10.).
Nel caso in esame, il primo mandato peritale era stato assegnato mediante la piattaforma SuisseMED@P al __________ di __________ (docc. 18-20 incarto AI) ed il rapporto peritale è stato reso il 4 agosto 2017 (doc. 29 incarto AI). La necessità di procedere con una perizia di decorso con complemento peritale è stata esternata al più presto il 26 febbraio 2019 (doc. 99 incarto AI).
Pertanto, alla luce di quanto precede, di principio nulla osta ad assegnare un mandato peritale di decorso con complemento peritale direttamente al medesimo centro, senza far capo al metodo aleatorio.
Tuttavia, questa Corte deve determinare se gli accertamenti ordinati con la STCA 32.2019.33 fossero effettivamente da intendere quale perizia di decorso con complemento, giacché la ricorrente sostiene che con la citata pronunzia questa Corte abbia ordinato una nuova ed indipendente perizia atta a dirimere le incongruenze tra le due perizie agli atti, escludendo sia i centri peritali che i periti medesimi precedentemente coinvolti e assegnando il mandato peritale in modo aleatorio tramite la piattaforma SuisseMED@P; da parte sua, l’amministrazione ritiene che il TCA, nella citata pronunzia, le abbia ordinato di esperire “una perizia di decorso per completare ed aggiornare (per controllare se sono intervenute modifiche dello stato di salute) la valutazione peritale” (doc. VI, p. 4).
Viste le interpretazioni antitetiche della sentenza in parola, questo Tribunale deve stabilire quale risulti corretta. A tal proposito, giova riportare i considerandi pertinenti della decisione (sottolineature del redattore):
" […] Questo Tribunale, chiamato ad esprimersi a proposito della correttezza delle valutazioni mediche poste a fondamento della decisione impugnata – con riferimento in particolar modo alla valutazione peritale del __________ […] e al relativo complemento […], confermati dal [medico] SMR […] - non può in ogni caso, condividerne le conclusioni, come peraltro riconosciuto dallo stesso Ufficio AI nella risposta di causa, nella quale ha proposto al TCA la retrocessione degli atti all’amministrazione per ulteriori approfondimenti peritali […].
L’Ufficio AI, difatti, ha ritenuto interamente pertinenti e condivisibili le contestazioni ricorsuali, sia per quanto concerne la valutazione della capacità lavorativa residua dell’interessata nella sua abituale professione – erroneamente considerata essere quella di estetista/impiegata d’ufficio, anziché, come invece sarebbe stato corretto, fare riferimento all’attività di terapista complementare/massaggiatrice svolta dall’assicurata […] – sia con riferimento alla necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti peritali, in particolare dal profilo psichiatrico – come proposto dal […] SMR […], sottolineando l’esigenza di procedere ad una perizia psichiatrica di decorso al fine di determinare l’andamento del quadro clinico e della incapacità lavorativa dal mese di febbraio 2016 in poi […].
Alla luce delle lacune riscontrate negli accertamenti peritali del __________ posti a fondamento della decisione impugnata - riconosciute dall’amministrazione stessa - questo Tribunale non può fare altro che concordare con la proposta formulata dall’Ufficio AI […] di retrocessione degli atti al fine di procedere agli ulteriori approfondimenti peritali del caso, i quali dovranno innanzitutto fare riferimento, nello stabilire i limiti funzionali e la capacità lavorativa residua, alla corretta attività lavorativa abituale dell’interessata.
[…]
Questa soluzione appare tanto più necessaria, tenuto conto del fatto che già in fase di audizione il patrocinatore dell’interessata aveva messo in luce le criticità che contraddistinguevano il referto peritale del __________ - oltretutto suffragando le proprie contestazioni anche tramite la trasmissione di documentazione medico-specialistica attestante l’esistenza di numerose patologie (alcune neppure prese in considerazione dai periti del __________), maggiormente invalidanti rispetto alle conclusioni peritali – chiedendo all’amministrazione di volere procedere ad ulteriori approfondimenti prima di potersi esprimere a proposito del diritto a prestazioni dell’interessata.
Non avendo, tuttavia, l’Ufficio AI, prima dell’emissione della decisione qui impugnata, posto rimedio alle carenze e alle imprecisioni riscontrate nel referto peritale del __________, si impone il rinvio degli atti all’amministrazione affinché chiarisca, attraverso i complementi peritali del caso, tutti gli aspetti controversi.
In tale ambito, i periti dovranno procedere ad un complemento peritale che tenga conto, per gli aspetti somatici, delle risultanze del referto peritale di parte […] e, dal punto di vista psichico, di quanto attestato dal dr. __________ […] e dal dr. __________ […], formulando, infine, tenuto conto dell’insieme dei disturbi, una valutazione globale della capacità lavorativa residua […]” (consid. 2.5.).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento […] o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2015.82 del 6 giugno 2016).
Rilevato come, per le ragioni già diffusamente esposte al considerando 2.5., ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica, come richiesto in sede ricorsuale, il rinvio degli atti all’amministrazione - alla quale compete in prima battuta accertare lo stato di salute dell’interessata, non potendo quindi essere accolta la successiva richiesta dell’avv. RA 1 che sia direttamente il TCA a statuire nel merito, se del caso ordinando i complementi istruttori peritali del caso - affinché metta in atto gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire quale sia il reale stato di salute dell’interessata e la sua capacità lavorativa residua […].
Quindi in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alle prestazioni dell’assicurata.” (consid. 2.6.)
In sintesi, il TCA, avendo rilevato la necessità di approfondimenti peritali a fronte delle lacune della perizia __________ posta a fondamento della decisione impugnata del 20 dicembre 2018 (doc. 91 incarto AI), aveva concordato di procedere come da proposta dell’UAI; quest’ultimo, lo si rammenta, aveva proposto una perizia di decorso con complemento peritale, non potendo escludere un peggioramento dello stato valetudinario dell’assicurata tra la perizia del 2017 e le successive refertazioni mediche presentate (cfr. supra consid. 1.1. e 1.3.). Nella sentenza in parola, in effetti, il TCA aveva fatto esplicito riferimento a “complementi peritali”, rispettivamente, “complemento istruttorio per carenza negli accertamenti svolti dall’amministrazione” e “perizia psichiatrica di decorso”.
Tale interpretazione non risulta equivoca: quanto ordinato da questa Corte nella pronunzia del 23 gennaio 2020 era da intendersi quale perizia di decorso con complemento peritale atto a colmare le lacune rilevate.
Che non si trattasse di una “nuova perizia” ma piuttosto di una perizia di decorso con complemento peritale lo si evince altresì dal fatto che nella decisione in parola, dopo aver esposto la giurisprudenza afferente ai casi in cui il tribunale è tenuto ad ordinare una perizia giudiziaria e a quelli in cui il tribunale può invece retrocedere gli atti per complemento peritale, questa Corte aveva deciso per quest’ultimo procedere, non ritenendo la perizia __________ completamente inutilizzabile; tale agire non è stato contestato, la sentenza essendo cresciuta incontestata in giudicato.
Del resto, non si può neppure ignorare che, contestualmente all’incarto 32.2019.33, la ricorrente medesima non aveva mai ritenuto la perizia __________ completamente inutilizzabile ma piuttosto “incompleta” e che, eventualmente, necessitasse di un complemento (per l’aspetto psichiatrico) da ordinarsi da questo Tribunale (cfr. doc. 95, pagg. 401 e seg. e doc. 100, pag. 428 e seg. incarto AI). E neppure si può sorvolare sul fatto che, informato circa la volontà dell’UAI di conferire mandato diretto al __________ per la perizia di decorso, il patrocinatore dell’assicurata non aveva – in prima battuta – contestato la natura della perizia, esprimendo piuttosto la volontà di farla peritare da un centro diverso tramite metodo aleatorio (cfr. doc. 113, pag. 463 incarto AI), salvo poi sollevare la questione circa la natura della perizia quando l’amministrazione aveva manifestato l’intenzione di conferire mandato diretto al __________ (docc. 114 e 115 incarto AI).
La ricorrente si prevale della STCA 32.2016.53 del 23 giugno 2016 (doc. I, p.to 14.) che, a mente sua, conforterebbe la tesi secondo cui in concreto si dovrebbe procedere con una nuova perizia indipendente in luogo di una perizia di decorso con complemento peritale.
A torto.
Analizzando la STCA 32.2016.53, in particolare il consid. 2.9. a pag. 12, si rileva che le visite peritali del __________ (avute luogo nel gennaio e febbraio 2015) e quelle dei due specialisti incaricati dal Ministero pubblico (avute luogo prevalentemente a marzo e aprile 2015) sono avvenute in rapida successione. Tale constatazione ha portato il TCA ad escludere che tra le diverse valutazioni peritali siano intervenute rilevanti modifiche della situazione valetudinaria, assunto che accentuava dunque le contraddizioni tra le conclusioni peritali degli specialisti indipendenti incaricati dall’Autorità penale e quelle del __________. Ed è – prevalentemente – per questo motivo che il TCA ha ritenuto che l’accertamento peritale, che in quel caso andava esperito, non poteva configurare una perizia di decorso ma piuttosto una nuova perizia atta a dirimere incongruenze tra le conclusioni peritali del __________ e quelle degli specialisti incaricati dal Ministero pubblico.
Nel caso che ci occupa, la situazione è manifestamente diversa; anche volendo prendere la forchetta temporale più favorevole alla ricorrente, situandola tra la presentazione del rapporto peritale del __________ (4 agosto 2017) e quella della perizia di parte (30 agosto 2018) in luogo delle visite peritali, tra le due perizie è decorso oltre un anno (391 giorni). Tale circostanza, in particolare in considerazione dei problemi di natura psichiatrica della ricorrente (cfr. supra consid. 1.1.), non permette di escludere, anzi, rende oltremodo verosimile, che vi sia stato un peggioramento della situazione valetudinaria, ciò che a sua volta depone a favore di una perizia di decorso (cfr. a tal proposito anche doc. X+1).
Pertanto, la STCA 32.2016.53 non risulta applicabile per analogia al caso di specie e le conclusioni a cui questa Corte è giunta contestualmente all’interpretazione della sua pronunzia del 2020 vanno confermate.
Non si può inoltre ignorare che anche quando l’UAI aveva proceduto come da richiesta della ricorrente, ossia tramite metodo aleatorio usando la piattaforma SuisseMED@P, il mandato peritale era stato assegnato al __________ di __________ (cfr. supra consid. 1.7.), ciò che non stupisce, essendo l’assegnazione dei mandati peritali tramite tale piattaforma per gli assicurati Ticinesi, rispettivamente di lingua italiana de facto predeterminata e non aleatoria (cfr. sulla problematica STCA 32.2014.154 del 3 giugno 2015 e 32.2018.12 del 28 gennaio 2019 consid. 2.3.).
Visto quanto precede, sulla scorta della STCA 32.2019.33 e della giurisprudenza in materia, l’UAI era legittimato a conferire al __________ l’incarico diretto per procedere ad una perizia di decorso con complemento peritale.
Non avendo inoltre la ricorrente in concreto né addotto, né sostanziato dei validi motivi di ricusa formale dei i periti (cfr. doc. 122, pag. 483 incarto AI; sulla questione DTF 132 V 93, consid. 7.2.2, STF 8C_89/2007 del 20 agosto 2008 consid. 6.1. e seg., Sentenza 720 13 163 / 13 del 16 gennaio 2014 della Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale di Basilea-Campagna, consid. 3.6. e Sentenza IV.2015.00018 del 17 luglio 2015 del Tribunale delle assicurazioni sociali di Zurigo, consid. 5.1.) e, come accertato, avendo l’UAI lecitamente conferito mandato diretto al __________ per una perizia di decorso coinvolgendo le medesime discipline (ad eccezione della neuropsicologia) di cui alla perizia del 2017 (cfr. docc. 23, 120 e 133 incarto AI), un’eventuale ricusa dei periti e/o del Centro peritale è in casu esclusa. Circa l’opportunità di far capo ai medesimi periti per le perizie di decorso si rinvia alla citata STF 9C_1032/2010.
Circa le discipline da coinvolgere nell’ accertamento peritale, si rammenta che, trattandosi della scelta dei metodi di accertamento, i periti godono di un ampio margine d’apprezzamento anche per la scelta delle discipline interessate. Di conseguenza, rientra nel potere discrezionale del perito coinvolgere ulteriori specialisti oppure rinunciarvi (cfr. STF 9C_753/2015 del 20 aprile 2016 consid. 3.3. con riferimenti e STCA 32.2018.34 del 20 aprile 2018, consid. 2.7.). L’opportunità di procedere con una “nuova valutazione neuropsicologica” come richiesto dall’assicurata (doc. 122, pag. 483 incarto AI) è dunque a completa discrezione dei periti, come lo è stata contestualmente al primo mandato peritale (cfr. supra consid. 1.1.).
Visto tutto quanto precede, il ricorso contro la decisione incidentale del 24 dicembre 2021 è respinto; sulla scorta della corretta interpretazione della STCA 32.2019.33 l’UAI era legittimato a conferire mandato diretto al __________ per far esperire una perizia di decorso con i complementi peritali necessari, giacché la prima perizia era stata assegnata con metodo aleatorio tramite la piattaforma SuisseMED@P (cfr. supra consid. 1.6. e 2.4.).
2.5. Resta dunque da verificare la fondatezza del ricorso per ritardata giustizia (cfr. supra consid. 2.1.).
Giusta l'art. 56 cpv. 2 LPGA, il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
Secondo l’Alta Corte, vi è diniego di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati).
Il ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come ragionevole (DTF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle autorità competenti (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). A questo proposito, spetta, da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura, essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura; spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle regole (STF 9C_448/2014 del 4 settembre 2014; DTF 130 I 312 consid. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).
Il principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. a LPGA), è espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54 consid. 4b; cfr., pure, Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 243 n. 509).
Dottrina e giurisprudenza hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, p. 78 e riferimenti alla giurisprudenza federale).
Nell’ambito di una procedura ricorsuale per denegata giustizia, non si deve procedere a una valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un esame sommario dell’incarto, con l’obiettivo di stabilire se l’aver ordinato un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STF U 18/92 del 3 luglio 1992 consid. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U 151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 consid. 4.1; STCA 32.2016.151 del 16 gennaio 2017, consid. 2.3).
Giova qui pure ricordare che a norma dell'art. 29 cpv. 1 Cost. in procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. Una procedura ha una durata eccessiva ed è contraria al precetto costituzionale, quando un'autorità dilunga in maniera inopportuna l'adozione di una decisione, tenuto conto della natura della controversia e di tutte le altre circostanze del caso. Decisiva non è solo la durata del processo dinanzi al singolo grado di giudizio, ma anche il periodo dell'intera procedura (STF 8C_633/2014 dell'11 dicembre 2014 consid. 3.1 con riferimenti). Certo, il principio della celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA) è un caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, ma in linea di principio non ha una portata così forte da mettere in secondo piano il principio inquisitorio e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018, consid. 5.1).
La determinazione concreta del limite temporale oltre il quale l’inagire dell’amministrazione o dell’Autorità comporta gli estremi della ritardata giustizia non è regolato dall’art. 56 cpv. 2 LPGA ma, come accennato, è da determinarsi nel singolo caso, conto tenuto di alcuni indicatori quali la natura della controversia, la sua estensione, l’impatto sulla parte coinvolta, il comportamento delle parti, ritenuto che ripetute sospensioni (ted. Stillstände) possono giustificare una valutazione d’insieme. Per contro, non sono di rilevanza i motivi (ad esempio un’errata condotta dell’autorità) a cui il ritardo è riconducibile (critico Lendfers in BSK ATSG, n. 42 ad art. 56 LPGA). La ritardata giustizia dev’essere riconducibile a determinati elementi, ragione per cui, ad esempio, una procedura particolarmente lunga atta a chiarire la fattispecie non assume, per sé, i contorni della ritardata giustizia. Il principio inquisitorio può dunque trovarsi in rapporto conflittuale con il principio di celerità, quest’ultimo non essendo prioritario (Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a edizione, n. 31-34 ad art. 56 LPGA con rinvii giurisprudenziali e dottrinali).
2.6. In una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e seg., il TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI, trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa la sentenza impugnata).
Nella DTF 125 V 188ss., il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di 4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza.
Nella RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di un atto di ricusa).
In quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una ritardata giustizia:
" Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten, Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994, C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990, I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12. Oktober 1995 erachtete es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40 Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993, M 1/92)." (RAMI succitata)
In seguito, l’Alta Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011), oppure quando è trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009 del 28 settembre 2009).
In una sentenza 9C_448/2014 del 4 settembre 2014 l'Alta Corte ha negato che l'Ufficio AI abbia compiuto un diniego di giustizia, ritenendo che l’amministrazione, come del resto richiesto anche dall’assicurata, abbia attivamente svolto tutti gli atti istruttori necessari al fine di disporre di un incarto completo, verificando in particolare, in maniera approfondita, quale fosse lo stato di salute globale dell’interessata. Il TF ha infatti rilevato che:
" (…)
7.
L'attitude de la recourante est contradictoire. Elle se plaint du fait que
l'intimé aurait retardé sa prise de décision en instruisant inutilement le
volet oncologique, alors qu'elle lui avait elle-même demandé, le 6 mars 2012,
qu'il fût procédé à une nouvelle appréciation globale de son état de santé, à
teneur du jugement du 18 avril 2011, en réactualisant ses données médicales de
façon à ce que les atteintes à la santé psychique et somatique fussent prises
en considération.
Par ailleurs, il sied de rappeler que l'assureur examine les demandes, prend
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements
dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA). Si l'assuré peut certes refuser de se
soumettre à des examens médicaux ou techniques qui ne sont pas nécessaires ou
qui ne peuvent raisonnablement être exigés (art. 43 al. 2 LPGA), il ne saurait
en revanche dicter à l'administration la façon dont elle doit instruire le cas,
c'est-à-dire lui indiquer les actes d'instruction qu'elle doit accomplir ou
ceux dont elle doit s'abstenir.
Dans le cas d'espèce, les investigations mises en oeuvre par l'intimé
n'apparaissaient pas superflues au point de constituer un déni de justice,
d'autant que l'intimé a finalement pu rendre une décision en toute connaissance
de cause. De plus, l'intimé a activement mené son instruction, ainsi que cela
ressort des rapports médicaux régulièrement versés au dossier jusqu'au dépôt du
recours pour déni de justice. Le grief de retard injustifié est
infondé."
In una sentenza C-1653/2014 del 23 luglio 2014, il Tribunale amministrativo federale ha accolto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare al fine di stabilire se lo stato di salute dell’assicurata fosse effettivamente migliorato tanto da sopprimerle il diritto ad una rendita intera della quale beneficiava, oppure no - doveva essere imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in grado di predisporre una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo aleatorio, nonostante i quasi 17 mesi trascorsi dalla richiesta di autorizzazione a trasmettere l’incarto dell’interessata agli esperti per lo svolgimento di una perizia e il ricorso per denegata giustizia (cfr. STCA 32.2016.151 del 16 gennaio 2017, consid. 2.4).
In una sentenza C-1000/2018 del 28 febbraio 2018, il Tribunale amministrativo federale ha respinto il ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, riconoscendo che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non poteva essere imputato un ritardo ingiustificato nel non essere stata in grado di predisporre una perizia pluridisciplinare in applicazione del metodo aleatorio, nonostante i 7 mesi trascorsi dalla data in cui il mandato per la perizia pluridisciplinare fosse stato registrato nella piattaforma “SuisseMED@P” e i 12 mesi di durata della nuova procedura dopo la sentenza di rinvio del TAF, puntualizzando, al consid. 3.6, quanto segue:
" (…) In virtù dell'art. 72bis cpv. 1 OAI, le perizie mediche che interessano tre o più discipline mediche, devono essere eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha concluso una convenzione. Questa norma fa riferimento ai centri d'osservazione medica e professionale di cui all'art. 59 cpv. 3 LAI. I mandati sono attribuiti con metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P" (art. 72bis cpv. 2 OAI; DTF 139 V 349 consid. 2.2 e 5.2.1). Il Tribunale federale ha già avuto modo di pronunciarsi, nella sentenza 9C_547/2015 del 22 aprile 2016, in merito ai ritardi che potrebbero verificarsi al momento dell'attuazione del sistema di attribuzione dei mandati peritali con metodo aleatorio mediante la piattaforma elettronica "SuisseMED@P". In particolare, il Tribunale federale ha stabilito che, durante la fase di svolgimento delle perizie pluridisciplinari tendenti a valutare l'invalidità di un assicurato, il funzionamento della menzionata piattaforma elettronica rientra nei compiti degli Uffici AI (art. 57 lett. f LAI). Non compete dunque ad un'autorità giudiziaria esprimersi, dal profilo del diniego di giustizia, sulle difficoltà ed i ritardi che si sono verificati nell'ambito dell'esecuzione di una decisione cresciuta in giudicato, essendo piuttosto compito dell'Ufficio federale delle assicurazioni controllare l'adempimento da parte degli Uffici AI dei loro compiti (art. 57 LAI) ed impartire a quest'ultimi istruzioni generali e istruzioni riguardanti singoli casi (art. 64a cpv. 1 lett. a e b LAI). Il Tribunale federale ha comunque ritenuto che l'autorità giudiziaria deve esaminare gli effetti del ritardo nell'esecuzione di una decisione tendente allo svolgimento di una perizia nel contesto dell'intera procedura e determinare se, a causa del tempo trascorso, l'assenza di una decisione finale è da considerarsi siccome un diniego di giustizia (sentenza del TF 9C_547/2015 del 22 aprile 2016 consid. 5). (…)”
In una sentenza C-2665/2020 del 10 febbraio 2021, il Tribunale amministrativo federale nell’ambito di un ricorso per denegata/ritardata giustizia in una procedura in tema di rendita di invalidità per assicurati residenti all’estero, ha ritenuto che all’amministrazione - alla quale incombeva, secondo una sentenza di rinvio, l’onere di realizzare una perizia pluridisciplinare - non fosse imputabile un ritardo ingiustificato, considerato che erano trascorsi 9 mesi tra la sentenza di rinvio del 4 luglio 2018 (passata in giudicato il 10 settembre 2018) e il 14 aprile 2019 (data della perizia reumatologica) rispettivamente altri 13 mesi tra il 14 aprile 2019 e il 20 maggio 2020 (data di deposito del ricorso per denegata giustizia), nel non essere stata in grado di organizzare la discussione plenaria tra i periti, la cui organizzazione, per difficoltà di coordinazione tra le parti, era stata demandata al __________. Nella medesima occasione il TAF ha pure rilevato che “Dalla primavera 2020 la procedura è infine stata verosimilmente (secondo il principio della generale esperienza della vita) rallentata, se non bloccata, dagli effetti della pandemia provocata dal virus Covid 19.” (cfr. consid. 7.2.2.2 in fine della STAF in questione).
2.7. Questa Corte, chiamata a decidere se in concreto si è in presenza di un ritardo ingiustificato a statuire da parte dell’amministrazione, conto tenuto di tutte le circostanze del caso specifico non ritiene che, per i motivi di cui d’appresso, vi siano gli estremi per accogliere il gravame per ritardata giustizia.
Innanzitutto, dalla notifica della sentenza del 23 gennaio 2020 alla comunicazione del 28 maggio 2020 alla convenuta con il quale l’amministrazione, a ragione (cfr. supra consid. 2.4. e seg.), la informava circa il mandato peritale di decorso assegnato direttamente al __________ sono trascorsi circa tre mesi. La successiva dilazione nel disporre la perizia di decorso è stata propiziata dal legale dell’assicurata, il quale, a torto (cfr. supra consid. 2.4.), si è opposto ad ogni procedere che avesse coinvolto il __________, rispettivamente i periti precedentemente coinvolti.
Certo, l’amministrazione avrebbe potuto mantenere la propria presa di posizione, eventualmente emanando subito una decisione incidentale, come effettivamente poi fatto con la decisione del 24 dicembre 2021, ma questa Corte non ritiene corretto, nella valutazione dell’insieme delle circostanze del caso di specie che si impone secondo la giurisprudenza (cfr. supra consid. 2.5.), sanzionare l’intento conciliatorio dell’amministrazione nei confronti dell’assicurata, intento che emerge in modo chiaro dalle tavole processuali: dopo aver preavvisato all’assicurata una perizia di decorso da affidare direttamente al __________ e aver ricevuto l’opposizione (non motivata) da parte dell’avv. RA 1 (doc. 113 incarto AI), l’amministrazione aveva rammentato come fosse sua facoltà affidare le perizie di decorso direttamente al centro peritale a cui era stata assegnata, tramite metodo aleatorio, la precedente perizia (doc. 114 incarto AI). Nel successivo scambio di scritti il legale aveva a torto ritenuto che l’accertamento peritale di cui alla sentenza del 2020 fosse da intendere quale nuova perizia, esortando l’amministrazione a procedere in tal senso in applicazione del metodo aleatorio tramite la piattaforma SuisseMED@P (doc. 115 incarto AI), ciò che è effettivamente avvenuto (cfr. annotazione interna del 2 luglio 2020, doc. 117 incarto AI: “A seguito della risposta […] del rappresentante legale, […] si è deciso di aderire alla richiesta […] non effettuando una perizia di decorso bensì inserendo la richiesta di perizia pluridisciplinare in piattaforma SuisseMED@P, perizia che verrà attribuita secondo il metodo aleatorio.”). Stante che anche con l’applicazione del sistema aleatorio la perizia era stata nuovamente affidata al __________ (docc. 119 e 120 incarto AI), l’avv. RA 1 si era opposto anche a tale procedere, ribadendo la volontà della sua assistita di non essere valutata dai periti precedentemente coinvolti, senza addurre alcun valido motivo a titolo di ricusa (doc. 122 incarto AI). L’amministrazione, nuovamente, è venuta incontro all’assicurata, annullando il mandato al __________ e chiedendole se fosse d’accordo nel sostituire la specialità di reumatologia con quella di ortopedia, ricevendo riposta negativa (doc. 131 incarto AI).
Constatato come, nonostante i tentativi conciliativi, il legale dell’assicurata si fosse opposto a qualunque perizia che avesse coinvolto i precedenti periti, riesaminata la situazione, l’UAI ha deciso di procedere come inizialmente prospettato, ossia conferendo il mandato direttamente al __________ per una perizia di decorso (doc. 132 incarto AI), comunicando quanto precede all’assicurata (doc. 133 incarto AI) e, successivamente alle contestazioni dell’avv. RA 1, ha emanato la decisione incidentale del 24 dicembre 2021 quale provvedimento positivo.
In simili circostanze, questa Corte ritiene che anche se si potesse parlare di un ritardo della procedura, esso non può essere ritenuto ingiustificato poiché causato prevalentemente dal comportamento dell’assicurata, rispettivamente dal suo patrocinatore.
Certo, tra la comunicazione del 15 gennaio 2021 dell’avv. RA 1 (con la quale l’assicurata ha rifiutato la sostituzione della disciplina reumatologica con quella ortopedica) e quella dell’amministrazione dell’11 novembre 2021 con la quale quest’ultima ha prospettato che la perizia pluridisciplinare di decorso sarebbe stata affidata al __________ sono trascorsi circa nove mesi, lasso di tempo non trascurabile ma inquadrabile nel contesto di una folta corrispondenza pregressa, con la quale l’amministrazione ha tentato di raggiungere una soluzione conciliatoria circa il procedere, benché non fosse strettamente tenuta a farlo. Non si può neppure sorvolare sul fatto che, anche quando l’UAI aveva proceduto tramite metodo aleatorio come da richiesta dell’assicurata, rilevato come il mandato peritale era stato assegnato nuovamente al __________ essa si era opposta senza addurre alcun valido motivo di ricusa. E neppure si può ignorare il fatto che la procedura amministrativa successiva alla sentenza del 2020 sia avanzata in piena emergenza pandemica, con le note ripercussioni sulle procedure in corso.
Per le ragioni sovraesposte questo Tribunale non ritiene che il comportamento dell’amministrazione configuri in concreto un ritardo ingiustificato ai sensi della giurisprudenza, ragione per cui gli estremi per ammettere una violazione dell’art. 56 cpv. 2 LPGA non sono in concreto dati.
Pertanto, il ricorso per ritardata giustizia va dunque respinto.
Visto tutto quanto precede, ritenuto che dalla notifica della STCA 32.2019.33 (marzo 2020) all’emanazione della decisione incidentale del 24 dicembre 2021 sono trascorsi 21 mesi senza che gli accertamenti peritali siano stati portati a termine, pur non rilevando in questo momento gli estremi per una ritardata giustizia, questo Tribunale esorta in ogni caso l’amministrazione a procedere senza indugio ai propri incombenti, segnatamente agli approfondimenti medici necessari e, successivamente, ad emanare una decisione formale conformemente alla STCA 32.2019.33 del 23 gennaio 2020 e al presente giudizio.
Giova ricordare che, conformemente alla giurisprudenza e fatto salvo il caso di abuso di diritto, un ricorso per ritardata giustizia può essere (ri)presentato in ogni momento.
2.8. Visto tutto quanto precede, sia il ricorso contro la decisione incidentale del 24 dicembre 2021 che il ricorso per ritardata giustizia sono respinti.
2.9. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito dei ricorsi, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso contro la decisione incidentale del 24 dicembre 2021 dell’Ufficio AI è respinto.
2. Il ricorso per ritardata giustizia è respinto.
3. Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti