Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2022.13

 

FC

Lugano

14 settembre 2022          

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2022 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 18 gennaio 2022 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

                                 

 

                          1.1.  RI 1, nato nel 1960, già attivo come giardiniere, è stato vittima di due infortuni il 4 novembre 2017 e 6 febbraio 2019, per le conseguenze dei quali l’Ufficio AI, mediante decisione del 20 marzo 2020, in accoglimento di una prima domanda di prestazioni presentata dall’assicurato nel maggio 2018, ammesse inabilità lavorative variabili dal 6 novembre 2017 con ripresa totale dal 2 settembre 2019, gli ha attribuito una mezza rendita di invalidità dal 1. agosto 2018 al 30 settembre 2019 (doc. AI pag. 112).

                                 

                                  Il 19 novembre 2020, facendo valere una ricaduta, RI 1 ha presentato una nuova domanda di prestazioni.

                                  L’Ufficio AI, effettuati i necessari accertamenti medici ed economici, acquisiti in particolare gli atti dalla __________, mediante progetto del 1. ottobre 2021 dapprima e decisione del 18 gennaio 2022 poi, ha accolto la domanda di prestazioni accordando all’assicurato una mezza rendita di invalidità dal 1. febbraio 2020 (con versamento dal 1. maggio 2021), aumentata ad intera dal 1. ottobre 2020, limitatamente al 31 ottobre 2021. Ammessi periodi di inabilità lavorativa del 50% dal 3 febbraio 2020, del 100% dal 27 luglio 2020, del 50% dall’8 marzo 2021, dell’80% dal 2 aprile 2021, ha concluso che a far capo dal 1. ottobre 2021 l’assicurato era da considerare nuovamente abile al lavoro nella misura completa sia nella sua attività di giardiniere che in altre attività adeguate leggere e mediamente pesanti, rispettando le limitazioni funzionali stabilite dagli accertamenti medici effettuati dalla __________. A fronte quindi di un’abilità completa in attività lavorative adeguate, l’assicurato presentava un grado di invalidità del 35%, insufficiente per la concessione di prestazioni assicurative oltre il 31 ottobre 2021 (doc. AI 283).

 

                          1.2.  Con ricorso al TCA l'assicurato, dapprima direttamente e quindi rappresentato dall’avv. RA 1, ha contestato il provvedimento, censurando in particolare il fatto che l’amministrazione non avrebbe sufficientemente istruito le sue condizioni di salute, trascurando in particolare l’esistenza anche di patologie extra infortunistiche, chiedendo l’attribuzione di almeno un quarto di rendita anche successivamente al 31 ottobre 2021, e in via subordinata l’annullamento del provvedimento contestato e il rinvio degli atti all’Ufficio AI per ulteriori accertamenti medici e nuova decisione (doc. I). Delle ulteriori allegazioni ricorsuali si dirà, nella misura del necessario, nel merito.

 

                          1.3.  Con risposta di causa del 5 aprile 2022 l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la correttezza della procedura così come della valutazione medica e economica poste alla base del provvedimento impugnato (VIII).

 

                                  L’assicurato, tramite il suo legale, ha fatto pervenire nuova documentazione medica (doc. D4 e E), e ulteriori osservazioni con scritti del 13 e 27 maggio, 13 giugno e 18 luglio 2022 (doc. XIV, XXII, XXVII e XXIX), sulle quali si è espresso l’Ufficio AI, riferendosi anche alla presa di posizione del 19 maggio 2022 del SMR, il 20 e 24 maggio e 3 giugno 2022 (doc. XVIII, XX, XXV). Delle relative motivazioni si dirà, per quanto di rilievo, nel merito.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita, anche successivamente al 31 ottobre 2021 e se del caso in che misura.

 

                                  Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

                                  Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

                                  Sempre con riferimento alla menzionata modifica legislativa, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

                                  Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).

 

                                  In casu la disposizione transitoria lett. b. non trova applicazione, poiché, anche se il diritto alla rendita era sorto precedentemente alla modifica legislativa (cfr. supra consid. 1.1.), e il grado d’invalidità ha subito, come asserito dall’amministrazione nella decisione impugnata, una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (per lo meno) a partire dal 1. novembre 2021 (cfr. supra consid. 1.1.), l’assicurato al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa, ossia il 1. gennaio 2022, era già 61 enne. (cfr. supra consid. 1.1.).

                                  Pertanto, al ricorso contro la decisione del 18 gennaio 2022 si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2021, ragione per cui ogni riferimento alle norme applicabili, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino a tale data.

                                 

                          2.2.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a piè pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).

 

                          2.3.  Va ricordato che la nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

                                  Ciononostante, il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292; 119 V 471). In tal senso, in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss) l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123).

                                  In una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).

 

L'aspetto del coordinamento è in seguito stato relativizzato in alcune sentenze nelle quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02]; cfr. inoltre STFA U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6, pubblicata in DTF 133 V 549). L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367 consid. 2.2.).

                                  Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (DTF 133 V 549).

                                  Successivamente il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6; STCA 32.2015.160 del 5 ottobre 2016, consid. 2.6, 32.2016.90 del 10 aprile 2017, consid. 2.2 e 35.2017.35 del 30 agosto 2017, consid. 2.3; 32.2017.60 del 19 febbraio 2018, consid. 2.4).

 

                          2.4.  Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

                                  L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                  I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                  Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

 

                                  Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

                                  Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                  Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

 

                          2.5.  Nel caso concreto, a seguito di due infortuni professionali interessanti la spalla destra (il 4 novembre 2017) e quella sinistra (il 6 febbraio 2019) l’assicurato ha presentato una richiesta di prestazioni all’Ufficio AI, il quale ha richiamato l’intero fascicolo dalla __________. Nel rapporto allestito per la __________ il 13 marzo 2018 il dr. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologica, aveva indicato le diagnosi di competenza __________ di “Stato dopo distorsione spalla destra il 04.11.2017, Stato dopo rottura completa trasmurale del sovraspinato con retrazione di circa 17mm (RM del 07.12.2017)” (doc. AI pag. 355). A seguito del secondo infortunio alla spalla sinistra, è stata posta la diagnosi di “Artroptia degenerativa ipertrofica acromion-claveare, acromion a configurazione ricurva (tipo il) in quadro d'impigement sub-acromiale, distacco completo del tendine sovraspinato con retrazione del moncone di grado l (2. 1 cm). Aspetto disomogeneo dei tendini sottoscapolare ed infra-spinato nei tratti pre-inserzionali e del tendine capo lungo del bicipite. Fissurazione labrale antero-superiore SLAP II” (doc. __________).

La __________ ha preso a carico le prestazioni per entrambi gli infortuni, riconoscendo i seguenti periodi d'incapacità lavorativa:

 

                                  Infortunio del 4.11.2017

                                  6.11.2017 / 21.11.2017            100%

                                  22.11.2017 / 07.12.2017          50%

                                  08.12.2017 / 04.02.2018          100%

                                  05.02.2018 / 22.04.2018          50%

                                  23.04.2018 / 05.08.2018          0%

                                  06.08.2018 / 01.01.2019          100%

                                  02.01.2019 / 03.03.2019          50%

                                  04.03.2019 / illimitato               0%

 

                                  Infortunio del 6.02.2019

                                  06.02.2019 / 03.03.2019          50%

                                  04.03.2019 / 31.03.2019          100%

                                  01.04.2019 / 14.05.2019          80%

                                  15.05.2019 / 01.09.2019          50%

                                  02.09.2019 / illimitato               0%

 

                                  Sulla base della documentazione della __________, l’Ufficio AI, mediante decisione del 20 marzo 2020, fatti propri i suddetti periodi di inabilità lavorativa e ammessa una ripresa totale dell’abilità a far tempo dal 2 settembre 2019, ha accordato all’assicurato una mezza rendita d'invalidità dal 1. agosto al 30 settembre 2019. La decisione è cresciuta in giudicato.

 

Adducendo una ricaduta dell'infortunio alla spalla sinistra il 31 gennaio 2020, con attestazione di una nuova inabilità lavorativa dal 3 febbraio 2020, nel novembre 2020 l’assicurato ha presentato all’Ufficio AI una nuova domanda di prestazioni.

                                  L’Ufficio AI ha predisposto l’aggiornamento degli atti __________. Dagli stessi emerge che il dr. __________, curante dell’assicurato, ha attestato inabilità lavorative variabili dal gennaio 2020 (del 50% sino al luglio 2020, quindi del 100%, nuovamente del 50% dal marzo 2021 e quindi dell’80% dal 2 aprile 2021; inc. __________ agli atti AI). Il 27 luglio 2020 il medesimo dr. __________ ha sottoposto l’assicurato a “Artroscopia della spalla sinistra con tenotomia del capo lungo del bicipite e ricostruzione della lesione” presso la Clinica __________ per la diagnosi di "Lesione della cuffia dei rotatori spalla sx (SSP Trasmurale, ISP metà apicale)” (doc. AI pag. 603).

                                 

                                  Professionalmente risulta che l’assicurato, giardiniere, dall’8 marzo 2021 (sei mesi dopo l'intervento) ha fatto un tentativo di ripresa lavorativa al 50% che tuttavia è stato interrotto avendo egli addotto importanti algie e limitazioni funzionali, ragione per cui il curante dr. __________, con certificati del 20 aprile e 27 maggio 2021, ne ha nuovamente attestato l’inabilità lavorativa all'80% (doc. AI pag. 680, 683, 696).

 

Al fine di meglio appurare le effettive condizioni dell’assicurato la __________ ha quindi predisposto un accertamento medico presso la Clinica __________ di __________, con un periodo di fisioterapia intensiva giornaliera e una valutazione delle capacità funzionali (EFL), dal 28 giugno al 12 luglio 2021 (doc. AI pag. 729). 

In vista del day hospital l’assicurato è stato valutato dal dr. __________, reumatologo, il quale, nella sua valutazione del 25 giugno 2021, ha posto le seguenti diagnosi:

 

" - Periartropatia omeroscapolare residua bilaterale su/con:

.   stato dopo artroscopia spalla dx con acromioplastica, resezione dello sperone inferiore della clavicola e ricostruzione della cuffia il 06.08.2018

.   stato dopo artroscopia della spalla sx con tenotomia del capolungo del bicipite e ricostruzione della lesione del sovraspinato e dell'infraspinato il 27.07.2020

.   deficit di forza delle due spalle

- Sindrome lombo-vertebrale sino sindrome lombo-spondilogena su/con:

.   grossa ernia espulsa lussata caudalmente L4/L5 nel recesso laterale di dx con compressione di L5 dx, condrosi sino osteocondrosi L5/S1 con contatto disco-radicolare intraforaminale bilaterale sull'emergenza di L5

.   lieve insufficienza muscolare in rapporto al peso.”

                                  Ha quindi descritto i precedenti clinici dell’assicurato, riferendo che “il suo problema sono le spalle”, indicando che l'evoluzione post operativa era stata favorevole, ma il paziente aveva poi sofferto dei problemi del lockdown con una netta mancanza di fisioterapia e riferiva di aver provato a riprendere a lavorare al 50% con però riesacerbazione dei dolori, soprattutto sotto sforzo e l'impossibilità di sollevare pesi con le due braccia. Ha quindi concluso attestando una residua periartropatia omero scapolare (doc. AI pag. 727).

                                  Al termine della degenza il dr. __________ ha nuovamente visitato l’assicurato e in data 9 luglio 2021 ha così attestato:

 

" Ho rivisitato il paziente al termine del Day-Hospital il 09.07.2021. Si è comportato con discreto impegno ma al momento abbiamo avuto solo minimi miglioramenti non tanto nel dolore che è comunque sopportabile ma soprattutto nella forza che è molto limitata. Il paziente riferisce infatti ancora di far fatica a sollevare dei pesi in quanto sente subito affaticamento e astenia (v. anche il rapporto del fisioterapista).

All'esame clinico colonna toracale e cervicale normomovibile, non dolenzie alla spalla sx, anteversione 140, abduzione 140°, rotazione 40°, test di Jobe e Lifì-Off tenuti. Fatica poi a sollevare dei pesi con il braccio teso. A livello neurologico riflessi simmetrici e normoreattivi, non deficit di sensibilità. Il paziente sembra essere giunto al limite di quanto si possa fare con la fisioterapia, anche il Day Hospital non ha più portato a grandi miglioramenti. Il paziente avrà nei prossimi giorni una valutazione EFL per quanto riguarda la restante capacità lavorativa. Non so fino a che punto ulteriori sedute di fisioterapia potrebbero ulteriormente migliorare il quadro clinico.” (doc. AI pag. 730)

 

Nel rapporto di chiusura del trattamento fisioterapico, la fisioterapista __________ il 9 luglio 2021 ha confermato le diagnosi poste dal dr. __________ e attestato che il paziente riferiva dolori alla spalla sinistra soprattutto durante i movimenti attivi e con poco carico (pochi kg). Ha quindi descritto i reperti (con, tra l’altro, movimenti attivi/passivi conservati, limitazione nell’elevazione, difficoltà nel timing di attivazione muscolare, facilmente affaticabile), e concluso riferendo che il paziente lamentava una sintomatologia invariata, con tuttavia dolore sopportabile e non necessitante di copertura farmacologica (doc. AI pag. 729).

 

                                  Il dr. __________, reumatologo, coadiuvato dal fisioterapista, il 16 luglio 2021 ha quindi allestito una dettagliata “Valutazione della capacità funzionale (VCF)”, nella quale, descritta l’anamnesi, lo status e gli esami eseguiti, ha posto le diagnosi seguenti:

 

" Lesione della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra (sopraspinato transmurale e metà apicale dell'infraspinato) – 27.7.2020 artroscopia con tenotomia del capolungo del bicipite e ricostruzione della lesione

Stato dopo artroscopia della spalla destra con acromioplastica, resezione di uno sperone inferiore della clavicola e ricostruzione della cuffia a 8/2018

Ipertensione arteriosa

Ipercolesterolemia”

 

                                  E esposto, tra l'altro, quanto segue:

 

" Anamnesi attuale in base al racconto dell'assicurato

A riguardo della situazione attuale l’assicurato definisce i movimenti della spalla sinistra come soddisfacenti fino a normali. La forza è tuttavia diminuita in modo importante. Con la sinistra l’assicurato non riesce a alzare più di 5 kg. Il dolore è poco e si manifesta essenzialmente sotto sforzo anche se qualche volta di notte si sveglia per il dolore quando è girato sulla spalla sinistra. II dolore riguarda tutto il braccio fino al gomito. Il dolore non è molto importante ma è limitante nei lavori intensivi che dovrebbe svolgere come giardiniere e particolarmente per quanto riguarda la costruzione dei giardini. La spalla destra non viene citata come ulteriore fattore limitante. L'assicurato ha 2 discopatie che non sono mai state importanti o costanti o limitanti.

(...).

 

Valutazione/raccomandazioni da un punto di vista medico

Siamo a ca. un anno dalla riparazione della cuffia dei rotatori a sinistra. La sonografia non mostra una ri-rottura. Da un punto di vista soggettivo rassicurato riferisce una mobilità soddisfacente ma una forza nettamente ridotta (sollevamento massimo 5 kg con il braccio sinistro), importanti difficoltà per i lavori sopra l'altezza delle spalle, dolori agli sforzi. Da un punto di vista aggettivo la mobilità è ottimale. La forza è ridotta in modo non del tutto congruente (l’assicurato mostra una diminuzione della forza anche per stringere la mano).

Per quanto riguarda la questione professionale, l’assicurato ha sempre svolto personalmente lavori di costruzione di giardini con sforzi che corrispondono a un lavoro nell'edilizia. Alla domanda se potesse ora occuparsi solo della direzione dei lavori l’assicurato ritiene ci sia lavoro solo per un 20 % in queste mansioni non fisiche. Riguardo alla possibilità di svolgere anche lavori di manutenzione leggeri (tagliare l'erba, potature sotto l'altezza delle spalle, strappare erbacce ecc.), l’assicurato ritiene di non avere le competenze per farlo e di non essere in grado a causa dei problemi della spalla sinistra. L'assicurato è destrimane.

Da un punto di vista medico-teorico, viste le scarse limitazioni alla spalla destra operata nel 2018 per la stessa patologia e le limitazioni alla spalla sinistra che hanno ancora un potenziale di ulteriore recupero, l’assicurato potrebbe senz'altro svolgere lavori di giardinaggio fino a un certo limite. Dovrebbero essere evitati lavori molto ripetitivi sopra l'altezza delle spalle o lavori con decespugliatori e altri attrezzi pesanti. Dovrebbero essere evitati il sollevamento e il trasporto di pesi superiori a un certo limite (vedi risultati dei test). Da evitare lavori pesanti e ripetitivi come i lavori di pala e piccone. Senz'altro possibili lavori di giardinaggio meno impegnativi (vedi lista non esaustiva). Per quanto riguarda i test ergonomici ha mostrato un'amplificazione di sintomi. L'assicurato si è autolimitato affermando di avere dolori e di fare fatica; il secondo giorno di avere capogiri, prima che la soglia funzionale osservabile sia raggiunta.

 

Conclusioni e proposte

 

Problemi rilevanti oggettivi inerenti il lavoro

- lavori molto ripetitivi sopra l'altezza delle spalle, lavori con attrezzi pesanti. Dovrebbero essere evitati il sollevamento e il trasporto di pesi superiori a 15

Kg. Da evitare lavori pesanti e ripetitivi come i lavori di pala e piccone.

Comportamento dell'assicurato: gestione del dolore, disponibilità allo sforzo e consistenza

La valutazione standardizzata nell'ambito 'descrizione del dolore e limitazioni, 'comportamento in relazione al dolore', 'comportamento in relazione allo sforzo' e 'consistenza' ha dato i risultati riassunti di seguito: importante amplificazione di sintomi.

Esigibilità e prospettive di reinserimento professionale

A causa di un'amplificazione, di un'autolimitazione e di discordanze tra le esternazioni dell'assicurato e la nostra osservazione, i risultati dei test che riguardano le prestazioni fisiche sono da interpretare con prudenza per la valutazione della caricabilità esigibile. Si deve dedurre che, con un certo impegno, l’assicurato possa ottenere una prestazione migliore rispetto a quella dimostrata nei test.

Le limitazioni fisiche dimostrate non sono spiegabili con i reperti oggettivi patologici, con i risultati degli esami strumentali o con le diagnosi somatiche.

La valutazione dell'esigibilità si basa quindi primariamente soprattutto su considerazioni medico-teoriche, pur sempre con riferimento alle osservazioni durante il test. Una maggiore limitazione della caricabilità non è giustificata da un punto di vista medico-teorico. La seguente valutazione dell'esigibilità è basata sul rapporto di causalità con l'infortunio in questione.

Esigibilità per l'attività lavorativa come: giardiniere (costruzione)

Tempo di lavoro: tutto il giorno

L'assicurato potrebbe ancora svolgere numerosi lavori di giardinaggio se volesse farlo, oltre alla direzione lavori che pratica attualmente. Ricordiamo che è destrimane e non ha limitazioni maggiori con l'arto superiore destro.

Lavori fattibili con le limitazioni a sinistra sono ad esempio (lista non esaustiva):

-        Potatura con la mano destra dominante di arbusti, cespugli, rosai, piante da frutto con portainnesti debole che non richiedano l'uso di scale (deve potersi tenere in sicurezza con la mano sinistra se utilizza una scala)

-        Manutenzione di un vigneto

-        Trattamenti fitosanitari con qualunque spruzzatore

-        Ripulire aiuole, strappare erbacce

-        Impianti di fiori e arbusti di dimensioni non eccessive

-        Semina

-        Cura di un orto

-        Annaffiare

-        Falciatura dei prati con falciatrice di dimensioni non eccessive, rastrellare o utilizzare un soffiatore

-        Concimare

-        Ogni lavoro ordinario leggero a mediamente pesante di manutenzione giardini

-        Guida furgoni e manutenzione furgoni

-        Guida piccoli escavatori e relativa pulizia e manutenzione

-        Riordino del materiale, pulizia del materiale, manutenzione e pulizia degli strumenti e apparecchi da giardinaggio

-        Gestione e riordino del magazzino

-        Andare dal vivaista/grossista di materiale a scegliere e caricare piante e materiali da giardinaggio

-        Posa e regolazione nonché manutenzione di impianti di irrigazione, robot da giardino

-        Ogni lavoro amministrativo nella gestione del. personale, contatto con i clienti, comanda di materiale

 

Limitazioni particolari:

-        Lavori di muratura e lavori pesanti manuali nella costruzione di giardini

-        Scavare a mano fossati e lavorare di pala e piccone

-        Martello penumatico e altri strumenti vibranti pesanti

-        Decespugliatori e potatura siepi

-        Spostare sacchi di cemento, fare a mano il cemento, spostare secchi di cemento e sacchi di sabbia

-        Spostare sassi

-        Impiantare piante di grandi dimensioni e peso superiore a 15 kg

-        Salire e scendere in sicurezza scale a pioli su alberi alti

-        Scaricare oggetti pesanti da furgoni

-        Ogni altro lavoro pesante

-        Ogni lavoro sopra l'altezza delle spalle in modo molto ripetitivo o di forza con la mano sinistra

Esigibilità per altre attività lavorative (secondo le categorie DOT1):

Attività leggere a mediamente pesanti.

 

Proposte/procedere da un punto di vista professionale:

Stesso posto di lavoro con ripresa al 100%” (doc. AI pag. 738)

 

                                  Alla valutazione è quindi stato allegato il dettaglio della valutazione della capacità di carico in relazione al lavoro suddiviso nelle varie mansioni professionali (doc. AI pag. 739).

 

                                  Alla luce di questa valutazione, il dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, medico di circondario __________, con rapporto del 30 luglio 2021 ha esposto il seguente apprezzamento finale:

 

" Decorso secondo gli atti

(…).

16.07.2021 EFL Clinica __________:

dal punto di vista anamnestico viene descritto un movimento alla spalla sinistra come da soddisfacente fino a normale, ma un deficit di forza che determina una difficoltà ad alzare pesi superiori ai 5 kg. La spalla destra non è considerata un fattore Iimitante. Viene eseguita una sonografia funzionale il 13.07.2021 che evidenzia un tendine sovraspinato disomogeneo, assottigliato ma correttamente inserito in esiti di ricostruzione, infra-spinato e sottoscapolare senza particolarità, capo lungo bicipite in sede con struttura omogenea. Muscolo deltoide con struttura ed ecogenicità nella norma. Obbiettivamente la spalla destra ha una mobilità normale ed indolore.

La spalla sinistra non mostra un'importante atrofia della muscolatura con una rotazione esterna di 45º, elevazione senza particolarità, un deficit di forza del sovra-spinoso, rotazione interna fino al passaggio lombosacrale. In conclusione al termine dell'iter riabilitativo la spalla ha una buona mobilità ma un deficit di forza. In considerazione dell'attività eseguita dal paziente di giardiniere si ritiene che essa sia in parte non più esigibile. Sono esigibili molte attività tipiche di questo paziente, ma in alcune situazioni presenta delle limitazioni soprattutto per lavori pesanti di muratura e manuali, per l'uso di strumenti vibranti e di decespugliatori e potatori di siepi, così come il sollevamento e porto di pesi importanti. Appare anche non esigibile la salita

e discesa di scale a pioli o di alberi alti e ogni altro lavoro estremamente pesante. II paziente viene quindi ritenuto abile in attività leggere e mediamente pesanti sullo stesso posto lavoro con ripresa al 100% con limitazione in alcune attività. Si rimanda al relativo rapporto per le particolarità.

 

Apprezzamento

Siamo di fronte ad un assicurato che ha subito un trauma alla spalla destra e uno alla spalla sinistra in due epoche successive. In entrambi i casi è stato eseguito un trattamento chirurgico artroscopico di ricostruzione cuffia dei rotatori sempre dal dr. med. __________.

L'assicurato è destrimane.

La spalla destra è guarita senza apparenti limitazioni, così come riferito dallo specialista di riferimento dr. med. __________ e come evidente dai rapporti del fisiatra dr. med. __________ e dal rapporto EFL. Essa non pare condizionare in modo apprezzabile l'attività e non presenta deficit di funzionalità di nota.

Per quanto riguarda la spalla sinistra essa ha recuperato una buona articolarità, presenta però un deficit di forza e una difficoltà ad eseguire sollevamento e porto di pesi importanti specie a sbalzo.

In occasione dell'EFL eseguito a __________ è stata valutata una esigibilità dettagliata cui si rimanda per le particolarità. Essa appare accurata e condivisibile.

Pertanto per quanto riguarda la capacità lavorativa, in considerazione della situazione globale dell'assicurato, l'attività precedentemente in essere è esigibile solo in misura parziale con esclusione delle attività più pesanti.

Si redige un'esigibilità al lavoro sulla scorta della valutazione EFL eseguita a __________.

L'assicurato presenta limitazioni al sollevamento e porto di pesi con due braccia all'altezza dei fianchi che è possibile molto spesso per pesi leggeri fino a 10 kg, spesso per pesi medi da 10 a 25 kg, ma non più per pesi superiori. È inoltre in grado di sollevare fino oltre l'altezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre 5 kg talvolta con le limitazioni sopra esposte. II maneggio di attrezzi è possibile molto spesso per attrezzi leggeri e di precisione; talvolta per attrezzi medi, non è più esigibile per attrezzi pesanti e molto pesanti. La rotazione della mano è possibile molto spesso.

Posizione e mobilità: i lavori sopra la testa sono esigibili solo di rado. Non vi è limitazione per altre posizioni come la rotazione del busto, la posizione seduta e inclinata in avanti, la posizione in piedi e inclinata in avanti, la posizione inginocchiata e con flessione delle ginocchia. Per quanto riguarda la posizione di lunga durata essa è possibile molto spesso sia per la posizione seduta che per la posizione in piedi e per la posizione a libera scelta. Per quanto riguarda lo spostamento l'assicurato è in grado di camminare per lunghi tratti su terreno accidentato e di salire le scale molto spesso, non è più esigibile la salita su scale a pioli. L'uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio possibile. In particolare non sono ritenuti esigibili l'utilizzo di strumenti vibranti e l'arrampicata in condizioni di equilibrio instabile richiedente l'utilizzo di entrambe le braccia.

L'assicurato in un lavoro che rispetti l'esigibilità espressa è da ritenersi abile in misura completa con rendimento completo e senza pause supplementari.

Per quanto riguarda il diritto ad IMI per la spalla sinistra si detta un rapporto separato a parte. Non vi è diritto ad IMI per la spalla destra.” (doc. AI pag. 773)

 

Sulla base di questa valutazione la __________ ha fissato un’indennità di menomazione dell’integrità pari al 10% (doc. AI pag. 771) e mediante comunicazione del 27 agosto 2021 ha sospeso le prestazioni a titolo di cura e d'indennità giornaliera a partire dal 1. ottobre 2021, ritenendo l’assicurato da questa data abile completamente in un lavoro adeguato (doc. AI pag. 222).

 

                                  Alla luce di questi accertamenti, l’Ufficio AI, in evasione della domanda di prestazioni del 19 novembre 2020, ha sottoposto la pratica alla consulente professionale dell’AI, la quale, con rapporto finale del 24 settembre 2021, dopo aver elencato le limitazioni da osservare dall’assicurato in base alla valutazione eseguita dalla __________ (“L'assicurato presenta limitazioni al sollevamento e porto di pesi con due braccia all'altezza dei fianchi che è possibile molto spesso per pesi leggeri fino a 10 kg, spesso per pesi medi da 10 a 25 kg, ma non più per pesi superiori. È inoltre in grado di sollevare fino oltre rattezza del petto pesi fino a 5 kg e oltre 5 kg talvolta con le limitazioni sopra esposte. Il maneggio di attrezzi è possibile molto spesso per attrezzi leggeri e di precisione: talvolta per attrezzi medi, non è più esigibile per attrezzi pesanti e molto pesanti. La rotazione della mano è possibile molto spesso. Posizione e mobilità: i lavori sopra la testa sono esigibili solo di rado. Non vi è limitazione per altre posizioni come la rotazione del busto, la posizione seduta e inclinata in avanti, la posizione in piedi e inclinata in avanti, la posizione inginocchiata e con flessione delle ginocchia. Per quanto riguarda la posiziono di lunga durata essa è possibile molto spesso sia perla posizione seduta che per posizione a libera scelta. Per quanto riguarda lo spostamento rassicurato è in grado di camminare per lunghi tratti su terreno accidentato e di salire scale molto spesso, non è più esigibile la salita su scale a poli. L'uso delle due mani è possibile, equilibrio e stare in equilibrio possibile. In particolare non sono ritenuti esigibili l'utilizzo di strumenti vibranti l'arrampicata in condizioni di equilibrio instabile richiedente l'utilizzo di entrambe le braccia. L'assicurato in un lavoro che rispetti l'esigibilità espressa è da ritenersi abile in misura completa con rendimento completo senza pause supplementari”, esposta l’analisi della reintegrabilità, ha ritenuto che “allo stato attuale non si ritiene vi siano le premesse per la concessione di provvedimenti d’integrazione” (doc. AI pag. 201). Ha quindi stabilito un grado d'invalidità Al del 35% non indennizzabile.

 

                                  Mediante la decisione contestata del 18 gennaio 2022, confermativa di un progetto del 1. ottobre 2021, l’Ufficio AI ha pertanto respinto la domanda di prestazioni, motivando:

 

" (…)

Decidiamo pertanto:

Dal 01.02.2020 (art. 29bis OAI) risorge il diritto ad una mezza rendita d'invalidità con grado del 50%, mentre dal 01.10.2020 (art. 88a cpv. 2 OAI) la rendita è aumentata ad intera (dapprima con grado del 100% e poi con grado dell'80% dal 01.08.2021) per un periodo limitato fino al 31.10.2021 (art. 88° cpv. 1 OAI).

In applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI il versamento della rendita può tuttavia avvenire unicamente a decorrere dal 01.05.2021, ossia sei mesi dopo il deposito della nuova domanda di prestazioni Al presso il nostro Ufficio.

 

Esito degli accertamenti:

Con decisione del 20.03.2020 le è stato riconosciuto il diritto ad una rendita temporanea, con grado del 50% dal 01.08.2019 al 30.09.2019, a seguito dei postumi infortunistici riconducibili all'evento del 06.02.2019.

Oggetto della presente valutazione è la nuova domanda di prestazioni Al da lei depositata in data 20.11.2020.

Dall'esame di tutta la documentazione acquisita all'incarto in sede d'istruttoria, ed in particolar modo dagli atti dell'assicuratore contro gli infortuni __________, si evince che lei ha presentato le seguenti incapacità lavorative dovute alla ricaduta dell'infortunio del 06.02.2019:

 

50% dal 03.02.2020 al 26.07.2020

100% dal 27.07.2020 al 07.03.2021

50% dal 08.03.2021 al 01.04.2021

80% dal 02.04.2021 al 30.09.2021

 

Dal 10.06.2020 al 16.07.2020 vi è poi stata in concomitanza un'inabilità lavorativa del 50% anche in relazione ad un nuovo infortunio del 09.06.2020.

A fare capo dal 01.10.2021 lei è considerato abile al lavoro nella misura massima possibile. In base agli accertamenti medici eseguiti dalla __________ e dall'apprezzamento del loro medico di circondario del 30.07.2021 è stata infatti definita la sua esigibilità lavorativa.

Medicalmente l'attività precedentemente svolta risulta esigibile solo in misura parziale con l'esclusione delle attività più pesanti. Attività leggere e mediamente pesanti, rispettose di tutte le limitazioni funzionali, sono invece esigibili in misura completa con rendimento completo e senza pause supplementari.

 

Sulla scorta delle risultanze mediche il nostro Ufficio ha in seguito valutato l'incidenza del danno alia salute sulla capacità di guadagno.

Il grado d'invalidità viene infatti determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro conseguibile attualmente senza invalidità e quello ottenibile in un'attività ragionevolmente esigibile dopo la manifestazione dell'invalidità. L'ammontare della perdita di guadagno determina il grado d'invalidità in percentuale (art. 16 della Legge federale sulla parte generale del diritto nelle assicurazioni sociali (LPGA)).

Per la determinazione del grado d'invalidità è ininfluente il fatto che un'attività esigibile venga effettivamente svolta o meno. Al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle indicazioni delia Corte plenaria del Tribunale federale è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13). La giurisprudenza impone infatti che il reddito da invalido vada determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1).

Su tale importo può ancora essere operata una riduzione fino ad un massimo del 25% ad assicurati che, a causa della particolare situazione personale e professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di guadagno residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei safari sul mercato.

 

Facendo riferimento ai dati statistici forniti dalla sopraccitata tabella elaborata dall'Ufficio federale di statistica (RSS, TA1, media dei redditi di tutte le categorie professionali, attività semplici e ripetitive, settore maschile, anno 2018 aggiornato al 2019), considerando una capacità lavorativa del 100% ed applicando una riduzione salariale globale del 10% per attività leggera, risulta che lei potrebbe ancora conseguire un reddito annuo lordo di Fr. 61'525.25 svolgendo un'attività idonea allo stato di salute. Confrontando questo reddito con quello realizzabile nella precedente attività svolta in assenza del danno alla salute, pari a fr. 94'000 annui lordi (in base alle indicazioni fomite dal datore di lavoro), ne risulta un discapito economico, rispettivamente un grado Al, del 35%.

 

Confronto dei redditi;

Reddito da valido         CHF 94’000

Reddito da invalido       CHF 61'525.25

Perdita di guadagno     CHF 32'474.75

Limitazione                   35%

 

Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il diritto alla rendita non sussiste.

In considerazione del lungo periodo d'incapacità lavorativa e di guadagno presentato, insorge il diritto ad una rendita d'invalidità temporanea.

Conformemente all'art. 29bis GAI se la rendita è stata soppressa a causa dell'abbassamento del grado d'invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado d'invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d'attesa impostogli dall'art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

Nella fattispecie, dal 01.02.2020 risorge il diritto ad una mezza rendita d'invalidità con grado del 50%.

A partire dal 01.10.2020 (tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute - art. 88a cpv 2 OAI) la rendita è aumentata ad intera, dapprima con grado del 100% ed in seguito con grado dell’80% dal 01.08.2021 (art. 88a cpv. 1 OAI).

Il diritto alla rendita è tuttavia limitato al 31.10.2021 (tre mesi __________ che ha definito l'esigibilità lavorativa-art. 88a cpv. 1 OAI).

Il versamento delia prestazione pecuniaria può invece avvenire solo dal 01.05.2021 (art. 29 cpv. 1 LAI).

Provvedimenti di reintegrazione professionale non sono ritenuti applicabili. L'esame della pratica da parte della nostra consulente Al ha infatti portato a concludere che sul mercato del lavoro in equilibrio esistono sufficienti attività per le quali lei sarebbe direttamente reintegrabile senza l'ausilio di provvedimenti Al.

Su esplicita richiesta scritta, si rimane comunque a disposizione per valutare la messa in atto di misure di aiuto al collocamento.” (doc. AI pag. 215)

 

                                  Di fronte al TCA l’assicurato contestata la valutazione medica ed economica operata dall'amministrazione e chiede il riconoscimento di almeno un quarto di rendita d'invalidità anche dopo il 31 ottobre 2021 o, in via subordinata, che siano ritornati gli atti all’Ufficio Al affinché effettui nuovi accertamenti medici e renda una nuova decisione.

In corso di causa ha prodotto uno scritto dell’11 maggio 2022 del dr. __________, del servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. D4), un certificato del 12 maggio 2022 del dr. __________ (doc. E), sui quali si è espresso il medico SMR con Annotazione del 19 maggio 2022 (doc. XVIII).

 

                          2.6.  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

 

                                  Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

                                  Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

 

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                 

                                  In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

                                  Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                          2.7. 

                        2.7.1  Nel caso concreto, come esposto al consid. 2.5, l’assicurato ha subito nel novembre 2017 e febbraio 2019 due infortuni con lesioni ad entrambe le spalle, per le conseguenze dei quali la __________ aveva riconosciuto periodi d'incapacità lavorativa variabili nel periodo dal novembre 2017 al 2 settembre 2019, momento a partire dal quale era stata ammessa la ripresa di una capacità lavorativa piena (cfr. nel dettaglio al consid. 2.5).

                                  Richiamata la documentazione della __________, l’Ufficio AI, mediante decisione del 20 marzo 2020, fatti propri i relativi periodi di inabilità lavorativa, ha accordato all’assicurato una mezza rendita d'invalidità temporanea dal 1. agosto al 30 settembre 2019. Tale decisione è cresciuta in giudicato incontestata ed è quindi da considerare vincolante.

 

Oggetto della decisione contestata in questa sede è la nuova domanda di prestazioni presentata nel novembre 2020 a seguito di una ricaduta avvenuta il 31 gennaio 2020 alla spalla sinistra.

                               

                                  Ora, tutto ben considerato, secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che, malgrado la ricaduta dell’infortunio e il peggioramento intervenuto dal febbraio 2020, e le diagnosi evidenziate, dopo periodi di nuova inabilità lavorativa (50% dal 3 febbraio 2020, del 100% dal 27 luglio 2020 (intervento alla spalla), del 50% dall’8 marzo 2021, 80% dal 2 aprile 2021 al 30 settembre 2021), dal mese di ottobre 2021 e sino al momento decisivo della decisione impugnata (cfr. DTF 132 V 220, 130 V 140), l’assicurato andava ritenuto nuovamente abile in misura completa sia nell’attività abituale di giardiniere che in attività medio-leggere, nel rispetto dei limiti funzionali menzionati dalle perizie del luglio 2021.

                                  In particolare questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi degli atti, non ha motivo per mettere in dubbio la documentazione medica acquisita dall’Ufficio AI, comprendente le varie prese di posizione dei curanti e i referti fatti allestire dalla __________, da considerare dettagliati, approfonditi e rispecchianti i parametri giurisprudenziali.

                                                                                                    

                                  In effetti, per quanto riguarda innanzitutto la valutazione del dr. __________, lo specialista reumatologo, nella perizia del 25 giugno 2021 per la __________, ha posto le diagnosi di “periartropatia omeroscapolare residua bilaterale e sindrome lombo-vertebrale sino sindrome lombo-spondilogena” e dopo aver precisato che il paziente sottolineava che “il suo problema sono le spalle”, soprattutto sotto sforzo e con impossibilità di sollevare pesi con le braccia, ha osservato che l’evoluzione post operativa era stata favorevole, ma che il paziente aveva sofferto dei problemi del lockdown con una netta mancanza di fisioterapia e quindi una persistenza soprattutto di debolezza. Egli riferiva di aver provato a riprendere a lavorare al 50% con però riesacerbazione dei dolori, motivo per cui il curante aveva nuovamente attestato un'inabilità lavorativa dell'80%. Lo specialista ha concluso attestando unicamente la presenza di “una residua periartropatia omero scapolare in stato dopo intervento di ricostruzione” (doc. AI pag. 727).

                                  Il dr. __________ ha nuovamente visitato l’assicurato al termine della degenza e affermato che egli aveva mostrato un impegno “discreto”, con minimi miglioramenti “non tanto nel dolore che è comunque sopportabile ma soprattutto nella forza che è molto limitata”. All'esame clinico i reperti erano sostanzialmente nella norma, senza evidenze neurologiche (doc. AI pag. 730).

 

Nel rapporto di chiusura del trattamento fisioterapico, la fisioterapista __________ il 9 luglio 2021 ha confermato la presenza di “Periartropatia omeroscapolare bilaterale e sindrome lombovertebrale con ernia L4-L5” e, dopo aver descritto il trattamento dispensato all’assicurato, ha concluso affermando che la sintomatologia rimaneva invariata, pur essendo comunque il dolore sopportabile e non necessitante di una copertura farmacologica (doc. AI pag. 729).

 

La valutazione finale della __________ si è basata quindi sulla perizia allestita dal dr. __________, reumatologo. La “Valutazione della capacità funzionale (VCF)” del 16 luglio 2021 si è basata su una valutazione clinico/funzionale approfondita e sull’esame degli atti medici e radiologici, corredata dalle opportune costatazioni del fisioterapista responsabile, sviluppata sulla base del modello del Gruppo di lavoro svizzero per la riabilitazione e finalizzata a valutare il carico di lavoro fisicamente esigibile, effettuata al termine di un periodo di degenza di due settimane (dal 28 giugno al 12 luglio 2021, doc. AI pag. 729) alla Clinica di __________ con fisioterapia intensiva giornaliera.

La stessa si rileva completa, approfondita e rispettosa dei criteri probatori enunciati al considerando che precede.

                                  Più precisamente, la perizia, dopo aver dettagliatamente esposto la situazione personale e l’anamnesi clinica, in base agli atti e al racconto dell’assicurato, oltre che l’anamnesi professionale e sociale, dopo aver esposto lo status (a livello comportamentale, internistico, neurologico), eseguita quindi un’approfondita valutazione di tutte le problematiche presenti, ha concluso che sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta e dell'esame clinico, era possibile porre le diagnosi elencate al considerando 2.5, quali “Lesione della cuffia dei rotatori alla spalla sinistra (sopraspinato transmurale e metà apicale dell'infraspinato) 27.7.2020 artroscopia con tenotomia del capolungo del bicipite e ricostruzione della lesione, Stato dopo artroscopia della spalla destra con acromioplastica, resezione di uno sperone inferiore della clavicola e ricostruzione della cuffia a 8/2018, Ipertensione arteriosa,  Ipercolesterolemia”.

                                  Ha quindi rilevato che l’interessato definiva i movimenti della spalla sinistra (che ad un anno dalla riparazione della cuffia dei rotatori non mostrava alla sonografia una ri-rottura) come soddisfacenti fino a normali, pur con diminuita forza e limitazioni per i lavori sopra l'altezza delle spalle, ma con poco dolore, mentre che la spalla destra non veniva citata come ulteriore fattore limitante. Da un punto di vista oggettivo lo specialista ha rilevato che la mobilità era ottimale e che la forza era ridotta “in modo non del tutto congruente (l’assicurato mostra una diminuzione della forza anche per stringere la mano)”, osservando che nei test ergonomici l’assicurato aveva mostrato “un'importante amplificazione di sintomi”, essendosi “autolimitato affermando di avere dolori e di fare fatica; il secondo giorno di avere capogiri, prima che la soglia funzionale osservabile sia raggiunta”.

Per quanto riguardava quindi la capacità lavorativa, sulla base di un’accurata valutazione del caso, da un punto di vista medico-teorico, viste le scarse limitazioni alla spalla destra operata nel 2018 per la stessa patologia e le limitazioni alla spalla sinistra che avevano ancora un potenziale di ulteriore recupero, secondo il perito l’assicurato poteva svolgere lavori di giardinaggio fino a un certo limite. In particolare erano da evitare lavori molto ripetitivi sopra l'altezza delle spalle o lavori con decespugliatori e altri attrezzi pesanti, il sollevamento e il trasporto di pesi superiori a un certo limite, lavori pesanti e ripetitivi come i lavori di pala e piccone. Il perito ha anche sottolineato che “a causa di un'amplificazione, di un'autolimitazione e di discordanze tra le esternazioni dell'assicurato e la nostra osservazione, i risultati dei test che riguardano le prestazioni fisiche sono da interpretare con prudenza per la valutazione della caricabilità esigibile. Si deve dedurre che, con un certo impegno, l’assicurato possa ottenere una prestazione migliore rispetto a quella dimostrata nei test”, osservando che “le limitazioni fisiche dimostrate non sono spiegabili con i reperti oggettivi patologici, con i risultati degli esami strumentali o con le diagnosi somatiche”.

Ha poi elencato nel dettaglio l’esigibilità come giardiniere, da svolgere a tempo pieno, ribadendo che egli potrebbe “ancora svolgere numerosi lavori di giardinaggio se volesse farlo, oltre alla direzione lavori che pratica attualmente. Ricordiamo che è destrimane e non ha limitazioni maggiori con l'arto superiore destro.” (per la lista dei lavori fattibili malgrado le limitazioni e le limitazioni particolari da osservare cfr. in esteso al consid. 2.5).

In conclusione, sulla base di accertamenti rigorosi e ben motivati, erano esigibili in misura completa tutte le attività da leggere a mediamente pesanti, incluse quelle nel suo posto di lavoro (doc. AI pag. 738)

 

                                  Dette approfondite conclusioni, supportate da un’accurata indagine clinica, corredate dal dettaglio della valutazione della capacità di carico in relazione al lavoro suddiviso nelle varie mansioni professionali (doc. AI pag. 739), dall’esame della cospicua documentazione clinica e radiologica, meritano conferma, in quanto giungono a risultati concludenti, in ossequio ai succitati (cfr. consid. 2.6) requisiti posti dalla giurisprudenza in materia di valutazione dei mezzi di prova, non sussistendo del resto indizi concreti idonei a mettere in forse la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

 

                                  Le stesse sono state del resto confermate pienamente anche dal dr. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore, medico __________ __________, che nell’apprezzamento finale del 30 luglio 2021, dopo aver riepilogato puntualmente il decorso secondo gli atti, le diagnosi poste, riassunte le conclusioni tratte a seguito dell’accertamenti della valutazione della capacità funzionale alla Clinica __________, a ragione ha concluso ammettendo che l’assicurato era da ritenersi pienamente abile in un lavoro rispettoso delle indicate limitazioni, con rendimento completo e senza pause supplementari. L’attività precedentemente eseguita come giardiniere, in considerazione della situazione globale dell'assicurato, era esigibile solo in misura parziale, ossia con esclusione delle attività più pesanti e nel rispetto delle limitazioni definite nel rapporto sulla valutazione della capacità funzionale del 16 luglio 2021, da considerarsi accurato e condivisibile.

                                  In effetti, la spalla destra dell’assicurato, destrimane, era guarita senza limitazioni, così come ammesso anche dal curante dr. __________ e come si evinceva dai rapporti del dr. __________ e dal rapporto EFL. Per quanto riferito alla spalla sinistra, la stessa aveva recuperato una buona articolarità, ma presentava un deficit di forza e una difficoltà ad eseguire il sollevamento e il porto di pesi importanti specie a sbalzo (doc. pag. 773).

 

Sulla base di questa valutazione la __________ ha fissato un’indennità di menomazione dell’integrità per la spalla sinistra pari al 10% (doc. AI pag. 771) e, mediante comunicazione del 27 agosto 2021 e quindi decisione formale del 29 novembre 2021 – rimasta incontestata – ha comunicato all’assicurato la sospensione delle prestazioni a partire dal 1. ottobre 2021 e il rifiuto di una rendita di invalidità considerato come “i postumi infortunistici non influiscono sulla capacità di guadagno” (doc. AI pag. 222).

 

                                  Alla luce di questi accertamenti, che appaiono senza dubbio ben motivati ed approfonditi, a ragione l’Ufficio AI, mediante la decisione contestata del 18 gennaio 2022, ha attribuito all’assicurato prestazioni limitate al 31 ottobre 2021, ammettendo inabilità lavorative variabili nel periodo dal febbraio 2020, ma una ripresa di un’abilità completa e con rendimento completo e senza pause supplementari, a far tempo dal 1. ottobre 2021 anche nell’attività precedentemente svolta, con l'esclusione delle attività più pesanti, mentre che attività leggere e mediamente pesanti, rispettose delle limitazioni funzionali, erano da considerare esigibili in misura completa (doc. AI pag. 215).

 

                                  A queste conclusioni questa Corte ritiene di doversi conformare, le divergenti attestazioni di inabilità lavorativa del curante dr. __________, il quale condivide sostanzialmente le diagnosi invalidanti, ma ne trae una conclusione di inabilità lavorativa dell’80% (dal 2 aprile 2021, doc. AI pag. 666, 671, 689), apparendo formulate genericamente e sprovviste della necessaria motivazione e non fornendo in tutta evidenza elementi nuovi che permettano di protrarre l’inabilità lavorativa oltre la fine del mese di settembre 2021. Lo specialista non si è peraltro mai pronunciato sulla diversa conclusione in merito alla capacità lavorativa rispetto agli specialisti interpellati dalla __________. Siano peraltro ricordate le riserve che si impongono, giusta la giurisprudenza, nella valutazione delle certificazioni dei curanti (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008 e DTF 125 V 353 consid. 3a)cc) con riferimenti; cfr. in esteso al consid. 2.7.2).

 

                        2.7.2  A tali conclusioni si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo, la valutazione effettuata dalla __________ e fatta propria dall’Ufficio AI non è stata smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia sulla capacità funzionale del 16 luglio 2021 e a quella del dr. __________ del 30 luglio 2021 e entro la data della decisione contestata, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

 

                                  In effetti il ricorrente ha contestato tali conclusioni producendo uno scritto dell’11 maggio 2022 del dr. __________, del servizio di neurochirurgia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. D4) e un nuovo certificato del 12 maggio 2022 del dr. __________ (doc. E).

                                  Ora, sulle allegazioni ricorsuali e sulla nuova documentazione prodotta si è espresso il medico SMR con Annotazione del 19 maggio 2022, come segue:

 

" Caso con problematica di pertinenza __________

Siamo di fronte ad un assicurato che ha subito un trauma alla spalla destra e uno alla spalla sinistra in due epoche successive. In entrambi i casi è stato eseguito un trattamento chirurgico artroscopico di ricostruzione cuffia dei rotatori sempre dal dr. med. __________.

Si redige un'esigibilità al lavoro sulla scorta della valutazione EFL eseguita a __________ 16.7.2021:

A riguardo della situazione attuale l’assicurato definisce i movimenti della spalla sinistra come soddisfacenti fino a normali. La forza è tuttavia diminuita in modo importante. Con la sinistra rassicurato non riesce a alzare più di 5 kg. Il dolore è poco e si manifesta essenzialmente sotto sforzo anche se qualche volta di notte si sveglia per il dolore quando è girato sulla spalla sinistra. Il dolore riguarda tutto il braccio fino al gomito. Il dolore non è molto importante ma è limitante nei lavori intensivi che dovrebbe svolgere come giardiniere e particolarmente per quanto riguarda la costruzione dei giardini. La spalla destra non viene citata come ulteriore fattore limitante.

L'assicurato ha 2 discopatie che non sono mai state importanti o costanti o limitanti.

 

Attuale ricorso contro decisione UAI del 18.1.2022; Rapporto dr. __________ dell’11.5.2022

Da un mese circa avvertirebbe nuovamente un dolore di tipo cruralgico a sinistra con interessamento della superficie antero-laterale della coscia, sporadicamente con estensione della regione algica lateralmente al ginocchio e alla superficie laterale della gamba a sinistra. La RM attuale del 25.04.2022 mostra una protrusione discale ad ampio raggio in L3-L4 che determina, a sinistra una stenosi recessuale, quindi all'emergenza della radice L3; reperto simile in L4/L5 a sinistra, ma meno pronunciato.

Valutazione:

In occasione dell’esame EFL una discopatia anamnestica era nota ma non sintomatica. L’esigibilità lavorativa definita in occasione dell’esame EFL tiene conto sia di problematiche postinfortunistiche che di tipo degenerativo.

Solo da aprile 2022 risulta documentata una problematica lombare sintomatica. L’evoluzione della sintomatologia algica risulta aperta. Al momento si consiglia trattamento antiinfiammatorio ed ev. trattamento infiltrativo.

Fino marzo 2022 l’assicurato presentava quindi una esigibilità lavorativa come da esame EFL.” (doc. XVIII)

 

                                  Tutto ben ponderato, a tale dettagliato e completo rapporto, reso dal medico SMR dopo accurato esame dell’incarto, che prende motivata posizione sulle censure formulate dal ricorrente e su quanto attestato dal dr. __________, può interamente essere rinviato, non essendovi motivo di scostarsi. Il dr. __________, che peraltro nemmeno si esprime sulla capacità lavorativa dell’assicurato, riferisce in effetti di un reperto di discopatia che, come meglio si dirà nel prosieguo, già era noto al momento della valutazione della capacità funzionale del luglio 2021.

 

                                  A ragione l’amministrazione osserva del resto in riferimento alla menzionata problematica legata alla protusione discale con radicolopatia e dolore lombare, che in base alla scarna documentazione agli atti - che peraltro neppure attesta una conseguente inabilità lavorativa - l’evoluzione dell’addotta sintomatologia algica risulta aperta. Al momento è stato in effetti consigliato unicamente un trattamento antiinfiammatorio ed eventualmente infiltrativo. Tale affezione, sulla base degli atti, non appare quindi chiaramente in grado di mettere in dubbio le conclusioni in merito all’esigibilità lavorativa tratte fino al momento della resa della decisione contestata. Ricordato che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione deferitagli sulla base della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata resa - in concreto il 18 gennaio 2022 -, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono imporsi quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1) -, gli eventuali effetti sulla capacità lavorativa di tale affezione, la cui insorgenza sintomatica appare peraltro documentata solo da aprile 2022 (cfr. rapporto 19 maggio 2022 del dr. __________ del SMR, doc. XVIII), e quindi posteriormente alla resa del provvedimento contestato, non possono quindi essere presi in considerazione.

                                 

                                  Quanto d’altra parte al certificato del 12 maggio 2022 del dr. __________ (doc. E), dallo stesso non è possibile evincere un significativo peggioramento delle condizioni dell’assicurato rispetto a quanto approfonditamente appurato prima della resa della decisione impugnata. Il curante ortopedico infatti, dopo aver confermato le già note diagnosi si è limitato a ripercorrere l’evoluzione dei postumi del trauma alla spalla sinistra subito dall’assicurato, il quale all’ultima visita il 28 aprile 2022 riferirebbe, tra l’altro, mancanza di forza, difficoltà a sollevare pesi. Il curante attesta quindi all'esame clinico una riduzione della forza della cuffia “per tutti e tre i tendini senza debolezza importante a livello del sopraspinato”, precisando che “un recente controllo mediante risonanza magnetica mostra una ri-rottura completa del sovraspinato con retrazione tendinea intorno a 4 cm” (doc. E).

Da tale certificazione, che peraltro nemmeno si pronuncia sulla capacità lavorativa dell’assicurato, non si evince in tutta evidenza una sostanziale modifica della situazione che è stata approfonditamente chiarita prima della resa della decisione impugnata. E questo a prescindere dal fatto che la stessa è stata redatta a cinque mesi dalla resa della decisione contestata, la quale, come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

                                  Per quanto riguarda in particolare alla “ri-rottura completa del sovraspinato con retrazione tendinea intorno a 4 cm” attestata dal curante (doc. E), a prescindere dal fatto che la stessa non viene documentata da alcun referto radiologico, in particolare della citata risonanza magnetica, tale complicanza, di cui peraltro non si conosce l’eventuale valenza invalidante, sarebbe in ogni modo subentrata in epoca successiva alla data rilevante della decisione contestata, la quale, come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). In occasione della valutazione peritale della capacità funzionale del 16 luglio 2021 era stato in effetti espressamente precisato che la sonografia non mostrava una ri-rottura della cuffia dei rotatori (doc. AI pag. 738).

 

Del resto il dr. __________, pur avendo sostanzialmente condiviso le diagnosi poste dai periti interpellati dall’amministrazione, già in precedenza aveva concluso per una capacità lavorativa dell’80% (doc. AI pag. 666 e 680) e questo in aperto – ma non motivato – contrasto con le conclusioni peritali del dr. __________ e del dr. __________. La sua valutazione configura quindi in sostanza tutt’al più una differente valutazione delle ripercussioni invalidanti delle medesime affezioni.

In ogni modo la certificazione del curante non contiene elementi che possano in qualche modo smentire le pertinenti conclusioni peritali sulle quali si è basato l’Ufficio AI nella sua decisione.

Richiamato il principio giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; cfr. sopra al consid. 2.5), le considerazioni del dr. __________ (e quelle del dr. __________) non consentono di scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI.

 

                                  Quanto alla censura dell’assicurato per cui la valutazione operata dall'amministrazione, fondata sugli accertamenti eseguiti dalla __________, non avrebbe preso in considerazione le patologie extra-infortunistiche di cui soffre, segnatamente i dolori alla schiena, la stessa appare sprovvista di fondamento.

Come anticipato, la diagnosi di "Sindrome lombo-vertebrale sino sindrome lombo-spondilogena su/con: grossa ernia espulsa lussata caudalmente L4/L5 nel recesso laterale di dx con compressione di L5 dx, condrosi sino osteocondrosi L5/S1 con contatto disco-radicolare intraforaminale bilaterale sull'emergenza di L5” era già stata indicata dal dr. __________ nel suo rapporto del 25 giugno 2021 (doc. Al pag. 727). Tuttavia alla stessa non è mai stata correlata alcuna inabilità lavorativa. Lo specialista aveva peraltro precisato che l’assicurato aveva riferito che “il suo problema sono le spalle” e che “ultimamente” aveva presentato anche dei problemi alla schiena su ernia discale (doc. Al pag. 727).

Fatta eccezione per lo scarno già menzionato certificato del dr. __________ dell’11 maggio 2022 (che peraltro non certifica inabilità lavorative), nessuna attestazione di accertamenti in merito è tuttavia stata prodotta, e tantomeno certificati di inabilità. Nell’ambito dell’accertamento delle condizioni dell’assicurato l’UAI non aveva pertanto ragione per effettuare specifici accertamenti in merito, rilevato pure come l’assicurato stesso, nella domanda di prestazioni del novembre 2020, aveva menzionato unicamente la problematica alle spalle.

 

Risulta pure che la fisioterapista __________, nel certificato reso a chiusura del trattamento fisioterapico del 9 luglio 2021, già aveva menzionato nelle diagnosi la “sindrome lombovertebrale con ernia L4-L5”, a conferma che la valutazione della capacità funzionale aveva tenuto conto dell’integralità delle affezioni lamentate dall’assicurato (doc. AI pag. 729).

Del resto, nel suo rapporto peritale del 16 luglio 2021, nella descrizione dell’anamnesi personale, anche il dr. __________ aveva riportato che “l’assicurato ha 2 discopatie che non sono mai state importanti o costanti o limitanti” con la precisazione che l’assicurato “non ha altri problemi di salute”, con reperti di rachide “mobilità conforme all’età” e paziente “in buono stato generale” (doc. AI pag. 733; cfr. in esteso al consid. 2.5).

Tutto ben considerato, questo Tribunale deve quindi concludere che il ricorrente non ha comprovato, né in fase amministrativa né in questa sede, che le asserite patologie extra-infortunistiche, segnatamente le affezioni alla schiena, abbiano o abbiano avuto un rilevante influsso sulla capacità lavorativa, quantomeno sino al momento determinante della resa della decisione contestata. Come detto, nessun certificato di inabilità lavorativa è stato prodotto e del resto le medesime affezioni, per quanto di rilievo, hanno trovato opportuna considerazione nell’ambito degli accertamenti eseguiti dalla __________ e fatti propri dall’Ufficio AI. 

 

                                  Va respinta pure la censura ricorsuale per la quale l’Ufficio AI avrebbe dovuto effettuare ulteriori chiarimenti anziché affidarsi unicamente agli accertamenti esperiti dalla __________.

                                  Ora, val la pena di nuovamente ricordare che per la giurisprudenza in merito alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto

                                  medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di

                                  prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                  D’altra parte, le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Inoltre va pure osservato che se è vero che, come esposto al consid. 2.3, di principio l’assicuratore AI non è vincolato agli accertamenti dell’assicuratore infortuni (e viceversa), tuttavia, considerato come la nozione di invalidità in ambito AI coincida di massima con quella vigente in ambito LAINF, è anche vero che l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione medica e professionale dell'assicuratore AI (e viceversa), fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita (STF U183/98 dell'8 luglio 1999, AHI-Praxis 1998 pag. 170).

 

                                  Nella fattispecie, per le ragioni già ampiamente esposte, alle valutazioni effettuate dalla __________, in particolare alla perizia circa la valutazione delle capacità funzionali redatta dal dr. __________ il 16 luglio 2021 (doc. AI pag. 731) e alla valutazione conclusiva del 30 luglio 2021 del dr. __________ (doc. AI pag. 773), va conferita piena forza probatoria poiché le stesse risultano essere complete, concludenti, e prive di contraddizioni e di elementi che possano far dubitare sulla loro attendibilità (DTF 125 V 351). Non vi è quindi ragione per cui l’Ufficio AI, chiamato ad esprimersi sulla capacità lavorativa a dipendenza delle medesime affezioni alla salute, non si riferisca a tali atti probatori.

                                                                                                      

                                  Le motivazioni, approfondite e chiare, dell’Ufficio AI e del medico SMR dr. __________, appaiono dunque convincenti e questo Tribunale ritiene di doverle condividere, anche considerando come il ricorrente, rispettivamente i suoi curanti, abbiano manifestato un dissenso puramente soggettivo nei confronti della valutazione operata dall'amministrazione e non abbiano fatto valere elementi o argomentazioni che possano in qualche modo smentirle. Richiamato nuovamente il principio giurisprudenziale per cui in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3, 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati; cfr. sopra al consid. 2.5), le considerazioni del dr. __________ e dr. __________ non consentono di scostarsi dalle conclusioni dell’Ufficio AI.

                                 

                                  Né del resto l’assicurato ha prodotto documentazione attestante un danno alla salute d’entità maggiore, la presenza di altre patologie invalidanti o un peggioramento successivo alle valutazioni della __________ e entro la data della decisione contestata (ricordato che per la giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato; cfr. DTF 132 V 220 consid. 3.1.1).

                                  Va poi qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

                                 

                                  In conclusione, rispecchiando le valutazioni della __________ agli atti tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del possibile discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti), e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa, intervenuto dopo la resa della perizia del 16 luglio 2021 e prima della decisione contestata del 18 gennaio 2022 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, cfr. DTF 132 V 220 consid. 3), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti, 115 V 142 consid. 8b) che se, a dipendenza della ricaduta dell’infortunio alla spalla sinistra, l’interessato aveva subito un peggioramento delle condizioni con un’inabilità lavorativa del 50% dal 3 febbraio 2020, del 100% dal 27 luglio 2020, del 50% dall’8 marzo 2021, dell’80% dal 2 aprile 2021, tuttavia dal 1. ottobre 2021 il suo stato di salute era migliorato ed era nuovamente sovrapponibile a quello presente in precedenza con una capacità lavorativa completa nella sua attività così come in ogni attività leggere e mediamente pesanti, rispettose delle limitazioni funzionali elencate dai medici.

 

                                  La refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino all'emanazione della decisione contestata, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). La richiesta formulata dal legale dell’assicurato di eseguire ulteriori approfondimenti medici va quindi respinta.

 

                                  Ciò non toglie che, ribadito come il presente giudizio non pregiudica eventuali diritti nei confronti dell’AI insorti successivamente alla data del provvedimento in lite, resta aperta la possibilità al ricorrente di far valer se del caso in futuro un peggioramento delle sue condizioni.

 

                          2.8.  Per quel che concerne la definizione del grado d’invalidità mediante il metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. al consid. 2.2) – che di principio è rimasta incontestata – nelle motivazioni della decisione contestata sono indicati i parametri utilizzati dall’amministrazione per definire i redditi sia da valido che da invalido, a cui va fatto riferimento.

 

                       2.8.1.  Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana. il TF nella sentenza 9C_ 501/2013 del 28 novembre 2013 ha rilevato che occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

                                  Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all’evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall’ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l’ultima attività professionale dell’assicurato o se l’ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l’assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell’insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell’invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. sentenza 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

                                  In proposito va detto che l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto d’indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare, l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid. 4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna). Con sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016, il Tribunale federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4).

 

                                  In concreto, quale reddito da valido nella decisione impugnata è stato computato il reddito di fr. 94’000 per il 2019, in base alle informazioni del datore di lavoro dell’assicurato, la __________ di __________. Tale importo, rimasto sostanzialmente incontestato, va confermato.

 

                       2.8.2.  Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

                                  Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

                                  Come anticipato, l’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari, e meglio i dati salariali forniti dalla la RSS TA1-tirage skill level Svizzera 2012, emanata dall'Ufficio federale di statistica di Berna nell’ottobre 2014), più precisamente dalla tabella TA1 2012 skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso ( cfr., a quest'ultimo proposito, DTF 142 V 178, in particolare consid. 2.5.7; DTF 128 V 174).           

                                 

                                  Nella fattispecie, per definire il salario da invalido, l’amministrazione si è con pertinenza riferita a tale tabella, dalla quale emerge che il salario lordo nazionale mediamente percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di competenze), e relativa a personale maschile in una professione semplice che presuppone qualifiche inferiori e comporta attività semplici e ripetitive (categoria 4) nel settore privato svizzero, già riportato su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2018 e 2019 (cfr. i precitati riferimenti, ad esempio STF I 203/03 del 21 luglio 2003 e la citata tabella B9.2), ammonta a fr. 68’361.-- (fr. 5’466.- mensili), inclusa la tredicesima (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999 (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.), già correttamente aggiornato al 2019.Tale ammontare va confermato.

                                 

                                  Su tale importo l’UAI ha quindi applicato una riduzione del 10%, per il fattore “attività leggere” (doc. AI pag. 194).

                                  In effetti, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

                                  Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4. il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 4.6.

                                  Infine, con sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

                                 

                                  In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del TF e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

 

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 81).”

 

                                  Val qui la pena inoltre di ribadire che la riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). A detta della nostra Massima Istanza, è soltanto l’adempimento pieno di tutte le condizioni del caso (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione), che giustifica una riduzione pari al 25% (cfr. STF 9C_655/2012 del 29 novembre 2012, consid. 3; Meyer Ulrich/Reichmuth Marco, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Commentario, 3 Ed., Zurigo 2014, ad art. 28a n. 100 e segg.).

Il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in questo senso la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b).
Inoltre, l’Alta Corte ha ribadito che in caso d’applicazione del livello di qualifiche 4 dei dati salariali statistici sono già considerate le carenti conoscenze linguistiche. Trattandosi di lavori ausiliari il fattore età non gioca imperativamente un effetto di riduzione sui salari (cfr. STF 8C_482/2016 del 15 settembre 2016, consid. 5.4.2).

                                  Il TF ha pure ribadito che allorquando vi è una capacità lavorativa a tempo pieno, ma con una flessione del rendimento, quest’ultima viene presa in considerazione nella fissazione della capacità lavorativa e non vi è motivo di effettuare un ulteriore riduzione per la stessa ragione: “(…) En ce qui concerne le taux d'abattement sur le salaire statistique, la jurisprudence considère que lorsqu'un assuré est capable de travailler à plein temps mais avec une diminution de rendement, celle-ci est prise en considération dans la fixation de la capacité de travail et il n'y a pas lieu, en sus, d'effectuer un abattement à ce titre (arrêts 9C_677/2012 du 3 juillet 2013 consid. 2.2; 8C_93/2013 du 16 avril 2013 consid. 5.4 et les références). (…)” (STF 9C_359/2014 del 5 settembre 2014 consid. 5.4; cfr. anche STF 9C_635/2016 del 14 dicembre 2016 consid. 4.3).

                                 

                                  Fatte queste premesse, tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questa Corte ritiene che, operando una – peraltro non trascurabile – decurtazione del 10%, l’amministrazione non abbia abusato del suo potere di apprezzamento. In particolare, mediante la riduzione in questione, l'UAI ha debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, il quale può ancora esercitare al 100% sia la propria attività sia un’attività adeguata, nel rispetto di limitazioni fisiche non oltremodo gravose.

                                  Questo Tribunale ritiene quindi di non doversi scostare dalla valutazione dell’amministrazione, l’assicurato non avendo addotto motivi pertinenti che gli permettano di sostituire il suo apprezzamento (ATF 137 V 73 consid. 5.2, 126 V 80 consid. 5b), rispettivamente altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito statistico da invalido non emergono dagli atti all’inserto.

                                 

                                  Non meritano in particolare accoglimento le censure sollevate in modo generico dal ricorrente, il quale ritiene che l’Ufficio AI dovrebbe applicare al reddito ipotetico da invalido deduzioni sociali nella misura massima del 25% “per tenere adeguatamente conto di tutte le difficoltà concrete che il ricorrente avrebbe per ottenere un reddito da invalido statistico pieno”. Egli sottolinea l’importanza delle deduzioni sociali da operare sui redditi statistici “al fine di concretizzare quanto possibile il reddito da invalido e di rispettare il principio del parallelismo dei redditi”, e considerare “diverse caratteristiche personali e professionali che giustificano una riduzione del salario mediano nel caso specifico”. A sostegno della sua tesi egli richiama la STF del 9 marzo 2022 (STF 8C_256/2021) pubblicata il DTF 148 V 174 in tema di determinazione del grado d’invalidità sulla base dei salari delle tabelle RSS 7 (cfr. doc. XXV).

 

                                  Ora, da tale riferimento giurisprudenziale nulla può dedurre il ricorrente a suo favore. Con la citata sentenza la Corte federale ha in effetti preso esaustiva posizione in materia giungendo tuttavia alla conclusione che la giurisprudenza attualmente applicabile (e ricordata sopra e alla quale ha fatto rigorosamente riferimento l’Ufficio AI nel calcolo del grado d’invalidità del ricorrente) merita conferma, escludendo di apportare delle modifiche, segnatamente con riferimento al tema del calcolo del grado d’invalidità sulla base dei salari determinati con le tabelle RSS. Nel comunicato stampa reso il 9 marzo 2022 in merito a tale pronuncia il TF ha affermato:

 

" Determinazione del grado d’invalidità sulla base dei salari delle tabelle RSS 7 cambiamento di giurisprudenza non opportuno.

 

Il Tribunale federale non ritiene opportuno un cambiamento della sua giurisprudenza in vigore finora relativa al computo del grado d’invalidità sulla base dei salari determinati con le tabelle RSS. Non vi sono serie ragioni oggettive per una modifica della prassi. Gli strumenti di correzione applicati finora sono di importanza fondamentale per la corretta determinazione del grado d'invalidità. Un cambiamento dì prassi in questo momento, con riferimento alle modifiche entrate in vigore il 1. gennaio 2022 della legge federale e dell'ordinanza sull’assicurazione per l'invalidità, non sarebbe comunque opportuno.

Il grado d'invalidità di una persona è di regola determinato mediante un confronto dei redditi: il reddito che la persona invalida effettivamente guadagna o potrebbe guadagnare dopo l'insorgere dell'invalidità con un'attività ragionevole (reddito da invalido) viene confrontato con il reddito che tale persona avrebbe potuto conseguire se non fosse' divenuta invalida (reddito da valido). Il grado d’invalidità è determinato sulla base della perdita di guadagno calcolata in questo modo. Se sono disponibili cifre concrete - ovvero se la persona interessata esercitava un'attività lucrativa prima o l'esercita dopo l'insorgere dell'invalidità - queste cifre sono generalmente utilizzate come base. Se invece la persona invalida non lavora o non ci si può ragionevolmente attendere che lavori, si può ricorrere, conformemente alla giurisprudenza vigente, alle tabelle dei salari previsti dalla RSS (Rilevazione della struttura dei salari edita dall'Ufficio federale di statistica, che ha luogo ogni due anni). Il valore mediano dei salari lordi standardizzati è di regola da prendere come base (valore mediano = valore centrale, la metà guadagna meno, l'altra metà guadagna di più). Quando si applicano le tabelle dei salari per determinare il reddito da invalido, per legge si prende come base un "mercato del lavoro equilibrato” (equilibrio tra domanda e offerta di forze lavoro) e non la situazione concreta del mercato del lavoro. Tenendo conto del caso individuale, una deduzione sociale ("deduzione per circostanze personali e professionali") può essere operata dal reddito derivante dalle tabelle fino, a un massimo del 25 %. Un'ulteriore correzione è possibile se la persona interessata, prima che si verificasse l'invalidità, percepiva già involontariamente un reddito significativamente inferiore alla media per motivi non legati all'invalidità ("parallelismo”). Nel caso in rassegna, una persona censura la determinazione del suo grado d'invalidità stabilito secondo questa prassi in applicazione del diritto Al in vigore fino al 31 dicembre 2021. Essa sostiene che la giurisprudenza in questo ambito è discriminatoria. Secondo gli studi scientifici più recenti, le persone disabili si troverebbero sistematicamente in una situazione peggiore con l'applicazione del valore mediano dei salari RSS. I salari della tabella rifletterebbero in gran parte i salari delle persone sane. Per tener conto adeguatamente delle conseguenze della disabilità in termini di reddito da invalido ipotetico, gli esperti suggeriscono, tra l'altro, di utilizzare il quartile più basso dei salari della tabella (quartile più basso = valore del quarto, un quarto guadagna meno, tre quarti guadagnano di più) invece del valore mediano. Inoltre, le tabelle dovrebbero essere redatte sulla base di attività adeguate e le deduzioni chiare e realistiche dal salario della tabella dovrebbero essere stabilite immediatamente. Nella sua deliberazione pubblica di mercoledì, il Tribunale federale respinge il ricorso. Le ragioni addotte non giustificano un cambiamento di giurisprudenza. La determinazione del grado d'invalidità è in linea di principio disciplinata dalla legge. Con il concetto di un mercato del lavoro equilibrato (secondo l'articolo 16 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA), il legislatore presuppone fondamentalmente che un lavoro corrispondente alle loro capacità sia disponibile anche per le persone con problemi di salute. Questo concetto giuridico non può essere derogato utilizzando invece opportunità di lavoro concretamente esistenti o condizioni concrete del mercato del lavoro. Il computo del valore del reddito da valido e da invalido non era stato fino ad ora disciplinato in dettaglio dalla legge. Principalmente, in conformità della giurisprudenza finora in vigore, vengono prese in considerazione le circostanze concrete, ovvero il salario effettivamente ottenuto prima o dopo l'inizio dell'invalidità. Solo se questo non è possibile si usano i dati statistici salariali, di solito quelli risultanti dalle tabelle RSS. L'uso delle RSS per determinare l'invalidità è quindi "ultima ratio". Le RSS si basano su un sondaggio condotto ogni due anni tra le aziende in Svizzera. Si fonda quindi su dati completi e concreti del mercato del lavoro reale. Il salario mediano dei salari lordi standardizzati della RSS, che deve essere preso come base secondo la prassi finora in vigore del Tribunale federale, è in linea di principio adatto come valore di partenza per determinare il reddito da invalido. Per tener conto del fatto che una persona invalida può essere in grado di utilizzare la sua capacità Lavorativa residua solo con un successo inferiore alla media, anche in un mercato del lavoro equilibrato, la giurisprudenza vigente prevede la possibilità di una decurtazione ("deduzione per circostanze personali e professionali") fino al 25 % dal salario tabellare.

Questa deduzione è di fondamentale importanza come strumento di correzione per determinare un reddito da invalido che sia il più concreto possibile. Tenuto conto della possibilità della deduzione per circostanze personali e professionali, il Tribunale federale ha finora espressamente rifiutato di prendere come base il quartile più basso del valore della tabella. Un altro strumento di correzione è il parallelismo dei redditi. Questo serve anche a prendere in considerazione i casi individuali quando si confrontano i redditi. Non è chiaro fino a che punto la determinazione del reddito da invalido sulla base del valore mediano della RSS, eventualmente corretto per mezzo degli strumenti menzionati, debba essere considerato discriminatorio.

Dalla circostanza che i presupposti per un cambiamento di prassi non siano oggi adempiuti non si può dedurre che la giurisprudenza - segnatamente in considerazione della modifica dal 1. gennaio 2022 della legge federale e dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità - non possa svilupparsi ulteriormente. Un cambia merito della giurisprudenza in questo momento non sarebbe tuttavia opportuno, anche in considerazione della revisione ormai entrata in vigore. Questo concerne l'uso dei dati statistici salariali per il confronto dei redditi e gli strumenti di correzione. Su tale questione il Tribunale federale non deve esprimersi nel caso in rassegna.”

 

Una modifica dell’attuale prassi di calcolo del grado di invalidità non appare pertanto (ancora) opportuna.

Per quanto riguarda la presente fattispecie, nulla quindi ne può dedurre il ricorrente. Come detto, mediante la non trascurabile decurtazione del 10% apportata sul reddito statistico da invalido l’amministrazione ha debitamente tenuto conto degli effetti legati al danno alla salute di cui è affetto l'assicurato, e, quindi, delle circostanze personali giustificanti una riduzione del salario statistico mediano.

Questo Tribunale ritiene di non doversi scostare da tale valutazione che appare rispettosa della giurisprudenza in materia, confermata dalla recente sentenza del TF.

                                 

                        2.8.3  L’insorgente sostiene inoltre che l’assunzione quale “tutto fare” dipendente presso la __________, di proprietà dei suoi figli sia sostanzialmente da inquadrare quale tentativo da parte di questi ultimi di aiutarlo, concedendogli una retribuzione di fatto superiore rispetto al valore della sua prestazione lavorativa (doc. I; cfr. anche doc. X).

                                  Egli ricorda di aver fondato la ditta __________ nel gennaio 2010 e di averla quindi ceduta ai figli nel gennaio 2019, allorquando vi ricopriva la funzione di dirigente, venendo da loro impiegato a tempo pieno, inizialmente in qualità di capo giardiniere e dal 1. ottobre 2021, visto che non era più in grado di proseguire la sua attività usuale di giardiniere, “per permettere il suo reintegro professionale” come collaboratore tuttofare (cfr. dichiarazione del datore di lavoro del 14 marzo 2022, doc. C5). Egli adduce che tuttavia, a causa di “importanti algie e affaticabilità”, “anche in questa attività pur considerata adeguata” il suo rendimento non supera il 70%, malgrado la presenza sul posto di lavoro al 100%. Egli rileva che “per tener conto delle esigenze economiche del signor RI 1, preservando in particolare le sue prestazioni pensionistiche (ricordiamo che compie 62 anni tra pochi giorni) e dei lunghi anni di collaborazione, il datore di lavoro, per quanto consapevole del fatto che la sua resa non era e, non è a tutt'oggi, né quella precedente in attività usuale né quella medico-teorica in ambito adeguato, ha continuando a corrispondere il salario pieno”.

                                  Ha rilevato che il contratto di lavoro quale giardiniere non è mai stato interrotto/modificato malgrado il cambio di mansioni e, che, di conseguenza, anche il reddito è per il momento restato invariato. Ritiene quindi che in base alle dichiarazioni del datore di lavoro si possa evincere che una parte del salario versatogli sia da considerare de facto un "Soziallohn". Aggiunge ancora che sia “realistico pensare” che, una volta definito l'aspetto assicurativo, il datore di lavoro formalizzerà la nuova mansione e la percentuale lavorativa in funzione “delle sue reali risorse”. Per quanto riguarda quindi il salario da invalido da imputare, “viste le dichiarazioni assolutamente attendibili del datore di lavoro sia per quel che riguarda la resa del signor RI 1 sia per quel che riguarda la situazione salariale concreta, vista la situazione professionale stabile, visto che il signor RI 1 in tale attività sfrutta di tutta evidenza, visti gli sforzi profusi, il massimo delle sue possibilità lavorative e di guadagno, s'impone pertanto di prendere in considerazione quale reddito da invalido quello che effettivamente guadagnerebbe il signor RI 1 con un pensum lavorativo al 70% nell'attività effettivamente svolta di tuttofare”. In effetti, sarebbe a suo avviso “altamente improbabile che il signor RI 1, tenuto conto del suo percorso scolastico e professionale esclusivamente nel settore del giardinaggio, possa realmente sperare reintegrarsi in un'altra realtà professionale con un maggior pensum lavorativo” (doc. V).

                                 

                                  Ora, in merito va innanzitutto detto che la giurisprudenza pone dei requisiti severi circa l’ammissione di un salario sociale (valendo il principio secondo cui il salario percepito corrisponde alla prestazione lavorativa effettiva) e che, come da nota marginale 3201 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) in vigore dal 1. gennaio 2022 “Le componenti del salario per le quali la persona assicurata non fornisce nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro (salario sociale) sono computate quale reddito nella misura in cui su di esse sono stati prelevati contributi AVS” (doc. VIII, pag. 2 e 3).

                                  Il reddito da invalido è da determinare in primo luogo sulla base della situazione professionale concreta dell’interessato, a condizione però che quest’ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un cosiddetto salario sociale (“Soziallohn”) (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti; STCA 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.). Per salario sociale si intende una retribuzione superiore al valore della controprestazione lavorativa (cfr. Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 7a ed., 2019, pag. 264; Senti, Gratisarbeit und Soziallohn: Folgen eines «falschen» Lohnes, in: AJP/PJA 2016, pag. 59 e segg.). Con sentenza 9C_745/2012 del 30 aprile 2013 al consid. 5.2., citata al marginale 3059 CIGI, il TF ha precisato che:

 

" (…)

5.2 Per determinare il reddito da invalido […] fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale […]. A quest'ultimo proposito va rilevato che per determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi l'assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento. Non fanno dunque parte del reddito da lavoro determinante per la valutazione dell'invalidità le componenti salariali per le quali è dimostrato che il lavoratore a causa della limitata capacità lavorativa non è in grado di fornire (alcuna controprestazione (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b OAI [nel suo tenore vigente fino al 31 dicembre 2021, n.d.r.]). Secondo l'esperienza generale della vita è poco verosimile che un datore di lavoro paghi per anni a un lavoratore invalido uno stipendio senza che questi fornisca una (adeguata) controprestazione. La prova dell'esistenza di un salario sociale è pertanto sottoposta a requisiti severi, valendo il principio che i salari pagati equivalgono alla prestazione lavorativa (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa pag. 18; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; cfr. pure sentenza 2A.236/2006 del 28 settembre 2006 consid. 5.4). Nell'ambito dell'apprezzamento delle prove si deve pure considerare che i datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale.” (sottolineature della redattrice)

 

                                  Il grado probatorio necessario per ammettere un salario sociale è quello della verosimiglianza preponderante (STF non pubbl. 8C_779/2017 del 25 aprile 2018, consid. 5.2.).

                                  Inoltre, un rapporto di parentela tra il datore di lavoro e l’assicurato e/o un rapporto di lavoro di lungo corso possono costituire indizi a favore di una prestazione sociale su base volontaria (freiwillige Sozialleistung) (STFA I 106/05 del 2 agosto 2005 consid. 4.2.3. con riferimenti).

 

                                  Nell’evenienza concreta, valutati attentamente gli elementi e la documentazione agli atti, il TCA ritiene che il grado probatorio sancito dalla giurisprudenza per ammettere un salario sociale in concreto non sia stato raggiunto.

                                  Innanzitutto, né la __________ né il ricorrente hanno prodotto – e dagli atti neppure emerge – un contratto di lavoro dal quale si possa desumere una componente sociale della retribuzione. In effetti, è solo successivamente alla presentazione della seconda domanda di prestazioni e a diversi mesi dalla ripresa dell’attività lavorativa dopo l’intervento alla spalla del luglio 2020, che l’assicurato è stato riassunto dalla società con diverse mansioni. D’altronde, l’unico documento che fa riferimento ad una retribuzione con componente sociale è stato allestito dalla società, per mano dei figli del ricorrente – rendendone pertanto quantomeno opinabile la relativa obbiettività e imparzialità –, nelle more della presente causa, il 14 marzo 2022, tre anni dopo la cessione della società e l’assunzione da parte dei figli e diversi mesi dopo l’addotta modifica del suo mansionario (doc. C5), circostanza che ne relativizza il valore probatorio.

                                  Del resto effettivamente la stessa non indica in alcun modo quali sarebbero le mansioni che l’assicurato avrebbe svolto e/o starebbe svolgendo quale "tuttofare" e nelle quali egli presenterebbe una riduzione del rendimento del 30%.

                                  Oltre a ciò, la congruità della retribuzione per rapporto alla prestazione lavorativa non appare inconciliabile con le conclusioni tratte dalla valutazione della capacità funzionale del 16 luglio 2021 (doc. AI pag. 731; cfr. in esteso al consid. 2.5), conclusioni fatte proprie dall’Ufficio AI e attestanti una capacità lavorativa piena in attività rispettose dei limiti funzionali accertati.

                                  A proposito si rileva peraltro che il datore di lavoro non ha indicato il mansionario e le attività affidate al ricorrente, ma si è limitato a precisare che in sostanza le stesse fossero modulate in funzione delle sue limitazioni (doc. C5).

                                 

                                  Certo, non si può completamente escludere che la retribuzione dell’insorgente includa, per lo meno nelle intenzioni, una componente “sociale” liberamente versata dai figli, per il tramite della società, e questo malgrado tuttavia nemmeno sia addotta e tantomeno comprovate una situazione debitoria precaria. Tuttavia in concreto la documentazione agli atti non risulta sufficiente per poter ammettere un salario sociale e tantomeno per determinarne l’effettivo ammontare.

                                 

                                  Nemmeno del resto appare di conseguenza percorribile la variante suggerita dal ricorrente che vorrebbe che venisse considerato quale reddito da invalido “quello che effettivamente guadagnerebbe il signor RI 1 con un pensum lavorativo al 70% nell'attività effettivamente svolta di tuttofare” (doc. V pag. 11), laddove ritiene che quale salario in una simile attività andrebbe ammesso quello statistico (RSS TA 1) conseguibile in un'attività semplice ripetitiva, settore maschile, come quello ammesso dall’Ufficio AI (fr. 68'361, operati i relativi aggiornamenti), operando tuttavia una riduzione del 30% per considerare l’effettiva abilità lavorativa in base alle costatazioni del datore di lavoro circa la reale resa sul lavoro dell’assicurato.

A prescindere dal fatto che, come dianzi ampiamente esposto, dagli accertamenti medici esperiti, ed in particolare dal rapporto del 30 luglio 2021 del dr. __________ (doc. AI pag. 773) – che ha fatto proprie le conclusioni del referto peritale del 16 luglio 2021 circa la capacità funzionale (doc. AI pag. 731) – al  quale va conferita piena forza probatoria, emerge che l’assicurato sia da considerare abile al 100% in attività adatte rispettose dei limiti funzionali elencati, e che in ogni caso l’attestazione del datore di lavoro non indica quali sarebbero le mansioni che l’assicurato avrebbe svolto e/o starebbe svolgendo quale "tuttofare" e nelle quali egli presenterebbe una riduzione del rendimento del 30%, va detto che la consulente in integrazione professionale __________, specialista in materia, nel suo rapporto finale del 24 settembre 2021 per quanto riguarda la valutazione delle attività esigibili adeguate ha indicato una serie di attività esigibili dall’assicurato, come ad esempio “un'attività di logistica in magazzino di medie o grandi dimensioni, l'attività di manutentore” oppure “sorvegliante/tuttofare”, sottolineando come sul mercato del lavoro in equilibrio esistano dunque sufficienti attività per le quali l’assicurato sarebbe direttamente reintegrabile (doc. Al pag. 201).

Sia in proposito pure nuovamente ricordato, per quel che concerne il reddito da invalido, che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione tuttavia che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti), condizione che nella fattispecie non parrebbe assolta nell’eventualità, evocata dal ricorrente, che egli svolga un’attività, come quella che svolge attualmente, nella quale egli avrebbe un rendimento di solo il 70%.

 

A nulla mutano infine i richiami dell’insorgente ad una presunta “situazione professionale stabile”, che andrebbe mantenuta, considerato come non sia in alcun modo comprovato che egli nell’attività svolta per la ditta del figlio sfrutti il massimo delle sue possibilità lavorative e di guadagno. Alla luce delle citate conclusioni medico teoriche sulla sua capacità lavorativa e di quanto affermato dalla consulente professionale, pare vero piuttosto il contrario.

Del resto, in base alle conclusioni peritali, al ricorrente sarebbe pure possibile eseguire l’attività di giardiniere, potendo ancora svolgere numerosi lavori di giardinaggio, oltre alla direzione lavori che ha già praticato, evitando lavori molto ripetitivi sopra l'altezza delle spalle o lavori con decespugliatori e altri attrezzi pesanti, il sollevamento e il trasporto di pesi superiori a un certo limite, lavori pesanti e ripetitivi come i lavori di pala e piccone.

Infine, nemmeno il fatto, fatto valere dal ricorrente, che in futuro il datore di lavoro del ricorrente potrebbe modificare il contratto di lavoro in funzione “delle sue reali risorse”, appare rilevante nella fattispecie, trattandosi di questioni afferenti il rapporto lavorativo. Val la pena nuovamente sottolineare che ai fini dell’attribuzione delle prestazioni assicurative dell’AI le problematiche inerenti al mercato occupazionale non sono di rilievo, per le stesse assumendo esclusiva rilevanza la capacità lavorativa, rispettivamente la perdita di guadagno che ne deriva, mentre che l’eventuale mancata occupazione di per sé dovrebbe se del caso essere oggetto di esame da parte di altri enti assicurativi, segnatamente dell’assicurazione contro la disoccupazione

 

A ragione quindi l’amministrazione si è basata, per definire il reddito da invalido, sui rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inammissibile si avvera in effetti l’allegazione del ricorrente per il quale sarebbe “sproporzionata l'esigenza che l’assicurato abbandoni un'attività che può essere considerata adeguata per un'ipotetica attività teoricamente "ancor più adeguata" sperando ch'egli riesca, sempre teoricamente, a svolgerla al 100%”. In merito va in effetti nuovamente ricordato l’obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi che discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige infatti il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute. In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Quindi, malgrado il danno alla salute, l’assicurato è in grado, giusta gli approfonditi accertamenti medici di cui si è detto sopra, di mettere a frutto la sua capacità lavorativa piena sia nella propria attività di giardiniere che in un’attività rispettosa delle limitazioni poste dagli specialisti. Se l’attività attualmente effettuata quale “tutto fare”, di cui peraltro non se ne conoscono le effettive mansioni, non gli permette di autointegrarsi nella misura che gli è possibile, ciò non impedisce che nella valutazione del grado di invalidità l’amministrazione possa legittimamente computare il reddito conseguibile sfruttando in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua.

E questo a prescindere dal fatto che nella valutazione peritale pure è stata segnalata la presenza di una “importante amplificazione dei sintomi” e “un'autolimitazione”, dimostrate dall’assicurato, ritenuto che a detta dei periti “con un certo impegno, l’assicurato possa ottenere una prestazione migliore rispetto a quella dimostrata nei test” (doc. AI pag. 736).  

 

Del resto, va rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale

formazione né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

 

                                  Infine, con riferimento alla censura ricorsuale riguardante l’età dell’assicurato – che è nato il __________ 1960 e quindi al momento della resa della decisione contestata aveva 61 anni – a ragione l’amministrazione ha concluso che egli sia in grado di trovare un’occupazione sul mercato equilibrato del lavoro.

 

                                  A tal riguardo occorre infatti ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

                                  Va poi sottolineato che, il TFA ha avuto modo di precisare che quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento, occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA I 401/01 del 4 aprile 2002; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17 luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007).

                                  In particolare, l’Alta Corte ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia (STFA I 293/05 del 17 luglio 2006).

                                  Ancora, in una pronuncia I 359/06 del 22 giugno 2007, il Tribunale federale ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.

                                  Di analogo tenore anche la STF 9C 124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il TF, annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità lavorativa dell’assicurato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua, ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante il lavoro) gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità dell’assicurato (cfr. anche la STF I 376/05 del 5 agosto 2005 concernente un assicurato di 60 anni). Tale giurisprudenza è stata anche confermata nella STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 (assicurato di 59 anni), nella STF I 336/03 dell’8 gennaio 2004 (di 58 anni) e nella STF I 246/02 del 7 novembre 2003 riguardante un assicurato di 58 anni e 10 mesi.

                                  Per quanto riguarda la giurisprudenza del TCA si citino la STCA 32.2012.77 concernente un assicurato 59 enne, le STCA 32.2007.312 e 32.2006.66 riguardanti un assicurato di 59 rispettivamente 60 anni (cfr. anche la STF del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06: trattasi di un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% - per problemi reumatologici e cardiologici; il TF lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato sviluppando).

 

In concreto, considerato come l’assicurato sia, come visto, abile al lavoro in misura completa, in attività rispettose delle limitazioni elencate dai medici, a ragione l’amministrazione ha ritenuto da parte sua esigibile lo sfruttamento della sua residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro.

 

                       2.8.4.  Visto quanto precede, è a ragione che l’Ufficio AI ha calcolato la capacità di guadagno residua ex art. 16 LPGA paragonando il reddito da valido percepito dall'assicurato prima dell'insorgere del danno alla salute (di fr. 94'000; cfr. consid. 2.8.1) al reddito da invalido definito su base statistica per attività leggere adeguate, nel quale egli è abile in misura completa, decurtato del 10% per la necessità di effettuare lavori leggeri (fr. 61'525), giungendo ad un grado d'invalidità del 35% (94’000 61’525.-- x 100 : 94’000) che non dà diritto a una rendita.

                                  Sia ancora osservato che tale grado d’invalidità va ritenuto, anche considerando che è verosimilmente nello svolgimento di attività leggere adeguate che vi è il minor discapito economico, richiamato nuovamente l’obbligo per l’assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico derivante dal danno alla salute (cfr. DTF 123 V 233).

 

                          2.9. 

                       2.9.1.  Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

                                  Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

                                  Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18b LAI).

                               

                                  Secondo l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

                                  Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari a circa il 20% (STF 8C_689/2015 del 15 gennaio 2016: “(…) von rund 20% voraussetzt, wobei es sich dabei lediglich um einen Richtwert handelt.”; DTF 130 V 489 consid. 4.2; DTF 124 V 110 consid. 2b). La soglia minima di diminuzione della capacità di guadagno conferente diritto a provvedimenti di riformazione professionale è quindi del 20%.

 

                                  Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI, per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità. Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; 122 V 79 consid. 3b/bb).

                                  Infine, la circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:

 

 

 

" 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativamente:

-   a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

-   l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

-   la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.

(…).

 

4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”

 

                                  Infine, con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che:

 

" (…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento. (…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)

                                              

                                  D’altra parte l’art. 15 LAI prevede che gli assicurati, cui l’invalidità rende difficile la scelta della professione o impedisce l’esercizio dell’attività svolta fino ad allora da essi, hanno diritto all’orientamento professionale.

                                  L’art. 18 LAI prima frase dispone che gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro e che sono idonei all’integrazione, hanno diritto a un sostegno attivo nella ricerca di un posto di lavoro appropriato nonché a una consulenza costante al fine di conservare il loro posto di lavoro.

 

                                  L’applicazione di tale articolo presuppone che l’assicurato sia invalido ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 LAI. Il diritto all’orientamento professionale presuppone dunque che l’assicurato dev’essere intralciato nella ricerca di lavoro a causa del danno alla salute. Ad esempio, una persona che non può affrontare un colloquio di lavoro perché muta o con difficoltà motorie oppure se a causa del danno alla salute necessita di particolari provvedimenti sul posto di lavoro (quale mezzi ausiliari ottici) o di particolari esigenze nei confronti del datore di lavoro (per esempio, tolleranza per le pause rese necessarie dall’invalidità dell’assicurato) (Pratique VSI 2003 pag. 270). Il TFA ha poi precisato che siccome il servizio di collocamento non rappresenta un provvedimento d’integrazione particolarmente costoso, per motivarne il diritto è sufficiente avere, nella ricerca di un nuovo lavoro, difficoltà relativamente piccole dovute alla salute. Se invece la ricerca del posto di lavoro è resa problematica per altre ragioni non legate all’invalidità, come l’assenza di posti disponibili sul mercato del lavoro, l’età dell’assicurato ecc., l’AI non deve intervenire ma, a dipendenza del caso, l’interessato dev’essere collocato dall’assicurazione contro la disoccupazione (Pratique VSI 2000 pag. 71; sulla differenza tra servizio di collocamento dell’AI e dell’assicurazione contro la disoccupazione cfr. DTF 116 V 85).

                                  Infine, secondo l’Alta Corte, l’assicurato con una capacità lavorativa al 100% in attività leggere adeguate non ha diritto all’aiuto al collocamento a meno che sussista una limitazione supplementare nella ricerca del lavoro (Pratique VSI 2003 pag. 270; critico Cattaneo, op.cit., RDAT 2003 I pag. 598).

                                  D’altra parte, l’art. 18a LAI (Lavoro a titolo di prova), nella sua versione in vigore dal 1 gennaio 2012 prevede che l’AI può assegnare all'assicurato un posto di lavoro a titolo di prova per al massimo 180 giorni (lavoro a titolo di prova), al fine di appurare le sue capacità effettive sul mercato del lavoro.

 

                       2.9.2.  Nella fattispecie, nel suo ricorso l’assicurato censura il fatto di non essere stato messo al beneficio di una riformazione professionale, allegando di non avere competenze al di fuori della sua professione come giardiniere (doc. I pag. 14).

 

                                  Ora, come ben ricordato anche dall’amministrazione nella risposta di causa, in proposito occorre ancora ricordare che a seguito delle conclusioni tratte dai periti interpellati dalla __________ (valutazione della capacità funzionale del dr. __________ del 16 luglio 2021, doc. AI pag. 731) concludenti per una completa abilità lavorativa nell’attività di giardiniere rispettando le limitazioni indicate e in ogni attività adeguata, con rapporto del 24 settembre 2021 (doc. Al pag. 201) il Servizio integrazione professionale (SIP) ha concluso che sul mercato del lavoro in equilibrio esistevano sufficienti attività per le quali l’assicurato sarebbe direttamente reintegrabile senza l'ausilio del nostro Ufficio. In tale rapporto la consulente professionale ha in effetti esposto che “l’assicurato di 61 anni, che ha sempre svolto la sua attività professionale nell’ambito del giardinaggio. Nonostante le limitazioni funzionali l’assicurato è ancora in misura di svolgere un lavoro da medio a leggero. Ad esempio potrebbe svolgere un’attività di logistica in magazzino di medie o grandi dimensioni, l’attività di manutentore sarebbe pure fattibile, come pure quella di sorvegliante/tuttofare. Sul mercato del lavoro in equilibrio esistono dunque sufficienti attività per le quali l’assicurato sarebbe direttamente reintegrabile senza l’ausilio del nostro ufficio”, e ritenuto che “allo stato attuale non si ritiene vi siano le premesse per la concessione di provvedimenti d’integrazione. Su richiesta si rimane a disposizione per un aiuto al collocamento” (doc. AI pag. 202).

 

                                  Ora, questo Tribunale conferma che l’insorgente, senza dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere a pieno regime attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato può in effetti essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. STCA 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

                                  Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b).

 

                                  Ne segue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che l’interessato gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche le STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015; cfr. anche STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011).

 

                                  Infine, l’amministrazione ha giustamente indicato che rimane aperta per l’assicurato la possibilità di far capo ad un aiuto al collocamento (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti).

                                  Spetta dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare l’amministrazione (cfr. STCA 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

                               

                        2.10.  Visto tutto quanto precede la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso respinto.

 

                                  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’assicurato.

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è respinto.

 

                             2.  Le spese, per complessivi fr. 500, sono poste a carico del ricorrente.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti