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Raccomandata |
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Incarto
n.
jv/gm |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 4 aprile 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 7 marzo 2022 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1964 e da ultimo attivo come elettricista indipendente, è dal 2018 al beneficio di una mezza rendita con grado d’invalidità del 55% dal 1. settembre al 31 dicembre 2015 e del 51% dal 1. gennaio 2016 (docc.1-5, 91-95 incarto AI).
1.2. Nel 2021 l’Ufficio AI ha avviato una revisione d’ufficio (doc. 101 incarto AI), assumendo agli atti la documentazione medica (doc. 104 incarto AI) e sottoponendola al vaglio del medico AI, dr. __________, quest’ultimo ritenendo lo stato valetudinario dell’assicurato invariato rispetto alla precedente valutazione (doc. 114 incarto AI).
Sempre nell’ambito della revisione, l’amministrazione è venuta a conoscenza del fatto che l’assicurato aveva iniziato una nuova attività lavorativa quale elettricista dipendente a tempo parziale dal 1. maggio 2019 presso la __________ (docc. 101, 112 e 115 incarto AI).
1.3. Con progetto di decisione del 10 gennaio 2022 l’Ufficio AI, sulla scorta delle risultanze istruttorie che hanno permesso di ricalcolare il grado AI dell’assicurato, ha prospettato la riduzione della rendita ad un quarto (grado AI 49%) con effetto retroattivo dal 1. maggio 2019 e la soppressione della stessa (grado AI 15%) con effetto dal 1. gennaio 2020, oltre che la restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1. maggio 2019 in avanti, precisando che al riguardo sarà emessa una decisione di restituzione separata con il relativo ammontare da restituire. L’assicurato è stato altresì informato sul fatto che ad un eventuale ricorso sarebbe stato negato l’effetto sospensivo (doc. 118 incarto AI).
Il 31 gennaio 2022 l’assicurato ha informato l’amministrazione di essere inabile al lavoro in misura completa da settembre 2021 a seguito di un infortunio sul lavoro, caso di competenza dell’__________ (doc. 123 incarto AI).
1.4. Con decisione del 7 marzo 2022 l’Ufficio AI ha confermato il suo progetto, ossia la riduzione dal 1. maggio 2019 del grado AI dal 51% al 49% con conseguente ripercussione sul diritto alla rendita e la soppressione della mezza rendita erogata con effetto retroattivo al 1. gennaio 2020, ribadendo come le prestazioni indebitamente percepite dovranno essere restituite conformemente alla decisione di restituzione che sarà notificata separatamente. Per quanto riguarda l’infortunio sul lavoro, l’amministrazione ha osservato come esso sia irrilevante dal profilo AI, essendo l’inabilità lavorativa limitata al periodo tra il 22 settembre 2021 e il 31 gennaio 2022 e potendo l’assicurato riprendere l’attività lavorativa già dal 1. febbraio 2022 (doc. 126 incarto AI).
1.5. L’assicurato ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 7 marzo 2022, postulando, per quel che è dato a capire, l’annullamento della decisione impugnata e contestando sotto il profilo medico le conclusioni del medico AI fatte proprie dall’amministrazione e, sotto quello economico, il calcolo del grado d’invalidità (doc. I, II, III+1).
1.6. Con scritto del 20 aprile 2022 l’insorgente, a conforto delle sue tesi, ha presentato ulteriore documentazione (doc. VI), segnatamente la lettera di disdetta del rapporto di lavoro datata 9 febbraio 2022 (A1), l’attestato di carenza beni del 30 agosto 2021 (A2), il progetto di decisione del 10 gennaio 2022 (A3), il verbale di pignoramento del 20 aprile 2020 (A4), il decreto d’accusa dell’11 gennaio 2021 (A5) ed un conteggio del salario relativo all’anno 2021 (A6).
1.7. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha postulato la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione del gravame. Circa le censure del ricorrente afferenti all’ambito medico, l’Ufficio AI rileva che l’insorgente non ha fornito documentazione medica attestante un peggioramento del suo stato di salute, mentre per quanto attiene all’aspetto economico sostiene che in concreto non si possa parlare di un cosiddetto salario sociale, ribadendo la correttezza dei redditi utilizzati per la determinazione del grado AI e, quindi, del diritto alla rendita (doc. VIII, pag. 4).
1.8. Con scritto del 4 aprile 2022 il ricorrente ha comunicato al TCA che “[…] non contesto che i miei figli mi abbiano versato degli stipendi superiori alle mie capacità lavorative. Quando loro avevano bisogno io ero sempre pronto ad aiutarli e loro hanno fatto lo stesso nei miei confronti penso che un rapporto tra genitori e figli sia basato sul aiuto reciproco […]” (doc. X).
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha ridotto con effetto retroattivo dal 1. maggio 2019 il diritto alla mezza rendita e soppresso lo stesso dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid. 1.1., 1.3. e seg.). L’eventuale restituzione delle prestazioni indebitamente percepite non può essere oggetto del contendere della presente vertenza, su tale questione non essendo ancora stata emessa una decisione formale da parte dell’amministrazione.
Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).
Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).
In casu la disposizione transitoria lett. b. non trova applicazione, poiché, anche se il diritto alla rendita era sorto precedentemente alla modifica legislativa (cfr. supra consid. 1.1.), e il grado d’invalidità ha subito, come asserito dall’amministrazione nella decisione impugnata, una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (per lo meno) a partire dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid. 1.3.), l’assicurato al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa, ossia il 1. gennaio 2022, era già 57enne. (cfr. supra consid. 1.1.).
Pertanto, in concreto si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2021, ragione per cui ogni riferimento alle norme applicabili, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino a tale data.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).
Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).
2.5. A proposito della notevole modifica del grado d'invalidità quale condizione di revisione prevista dall'art. 17 cpv. 1 LPGA, nella DTF 133 V 545 la nostra Massima Istanza ha precisato che per le rendite dell'assicurazione invalidità, anche una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima (cfr. consid. 6).
La revisione si occupa di modifiche nella situazione personale della persona assicurata (stato di salute, fattore economico). Modifiche di poco conto dei dati statistici non giustificano per contro una revisione di una rendita d'invalidità, nemmeno se a seguito di queste modifiche il valore soglia viene superato (per eccesso o per difetto; cfr. consid. 7).
Nella STF 9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Secondo il principio dell'onere probatorio materiale, la situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado della verosimiglianza preponderante (SVR 2012 IV n. 18 pag. 81, STF 9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013, consid. 2).
Inoltre, con STF 9C_745/2012 del 30 aprile 2013, l'Alta Corte ha ricordato che a differenza di quanto prescritto dall'art. 17 cpv. 2 LPGA per le altre prestazioni durevoli, l'art. 17 cpv. 1 LPGA non esige in relazione alla revisione di una rendita d'invalidità una modifica notevole dello stato di fatto, ma (solo) una modifica notevole del grado d'invalidità. Questa modifica può risiedere sia in un cambiamento dello stato di salute sia in una modifica della componente lucrativa (STF 9C_886/2011 del 29 giugno 2012 consid. 3.1; DTF 133 V 545 consid. 6.1-6.3).
Nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (cfr. consid. 5 e 6).
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/ Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.
Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).
Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409
e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e
3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF
8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto
2018 al consid. 2.2. (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).
2.7. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3., 4.4.1.4. e 4.4.2.).
Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gu-tachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).
2.8. In concreto, nella procedura di revisione d’ufficio (cfr. supra consid. 1.2.) l’Ufficio AI ha chiesto sia all’assicurato che al medico curante, dr.ssa __________, un aggiornamento circa lo stato valetudinario; mentre l’assicurato lamentava un “peggioramento mobilità della gamba sinistra, perdita sensibilità alla vescica e all’ano” a far tempo dal 2020 (doc. 101, pag. 716 incarto AI), la curante, non disponendo di alcun’informazione circa la sua situazione professionale, ha indicato che il quadro clinico dell’assicurato non si fosse modificato rispetto alla precedente valutazione, allegando una RM della colonna lombare del 22 febbraio 2021 che indicava come “gli attuali rilievi sono immodificati rispetto al precedente controllo del 2015” (doc. 104, pag. 725 e 730 incarto AI). L’Ufficio AI ha dunque sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del medico AI, dr. __________, il quale ha accertato uno stato valetudinario invariato rispetto alla precedente valutazione (docc. 113 e 114 incarto AI).
Come accennato, il ricorrente contesta sia la valutazione medica che quella economica (cfr. supra consid. 1.5.) con argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, di seguito.
2.9. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente sia stato accuratamente vagliato dal medico AI prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ha motivo per metterne in dubbio le conclusioni.
In effetti, quo alla valutazione operata dal medico AI, il ricorrente si è limitato ad asserire in sede ricorsuale che “il mio stato di salute non è migliorato, anzi tutto il contrario, infatti mi è stato proposto un nuovo intervento che al momento assieme ai medici stiamo vagliando” (doc. I).
Non avendo presentato – né nella procedura amministrativa, né in sede di ricorso – refertazione medica atta a mettere in dubbio le conclusioni del medico AI, risultando l’asserzione del ricorrente manifestamente non sostanziata, la sua censura s’appalesa all’evidenza inconferente.
Pertanto, le conclusioni del medico AI sono integralmente confermate in questa sede.
2.10. Circa la valutazione economica, il ricorrente sostiene che l’assunzione quale elettricista dipendente presso la __________ (cfr. supra consid. 1.2.), di proprietà dei suoi figli (cfr. doc. 115 incarto AI) sia da inquadrare quale tentativo da parte di questi ultimi di aiutare finanziariamente il padre sommerso di debiti, concedendogli una retribuzione di molto superiore rispetto al valore della sua prestazione lavorativa, “Tutto ciò solo ed esclusivamente per poter pagare gli scoperti […]” (doc. I; cfr. anche doc. X). Nelle more ricorsuali egli ha presentato della documentazione a supporto della sua allegazione (cfr. supra consid. 1.6.).
In sostanza, dunque, l’insorgente censura la determinazione del reddito da invalido operata dall’Ufficio AI, ragione per cui questa Corte può limitarsi alla disamina di tale questione.
A tal proposito, l’amministrazione ha evidenziato come la giurisprudenza pone dei requisiti severi circa l’ammissione di un salario sociale (valendo il principio secondo cui il salario percepito corrisponde alla prestazione lavorativa effettiva) e che, come da nota marginale 3201 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) in vigore dal 1. gennaio 2022 “Le componenti del salario per le quali la persona assicurata non fornisce nessuna controprestazione a causa della limitata capacità al lavoro (salario sociale) sono computate quale reddito nella misura in cui su di esse sono stati prelevati contributi AVS” (doc. VIII, pag. 2 e 3).
Il reddito da invalido è da determinare in primo luogo sulla base della situazione professionale concreta dell’interessato, a condizione però che quest’ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall’attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un c.d. salario sociale (“Soziallohn”) (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti; STCA 32.2021.67 del 7 marzo 2022 consid. 2.7.5.). Per salario sociale si intende una retribuzione superiore al valore della controprestazione lavorativa (cfr. Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 7a ed., 2019, pag. 264; Senti, Gratisarbeit und Soziallohn: Folgen eines «falschen» Lohnes, in: AJP/PJA 2016, pag. 59 e segg.).
Con sentenza 9C_745/2012 del 30 aprile 2013 al consid. 5.2., citata al marginale 3059 CIGI, il TF ha precisato che:
" (…)
5.2 Per determinare il reddito da invalido […] fa stato in primo luogo la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale […]. A quest'ultimo proposito va rilevato che per determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione fornita. Se quindi l'assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo effettivo rendimento. Non fanno dunque parte del reddito da lavoro determinante per la valutazione dell'invalidità le componenti salariali per le quali è dimostrato che il lavoratore a causa della limitata capacità lavorativa non è in grado di fornire (alcuna controprestazione (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b OAI [nel suo tenore vigente fino al 31 dicembre 2021, n.d.r.]). Secondo l'esperienza generale della vita è poco verosimile che un datore di lavoro paghi per anni a un lavoratore invalido uno stipendio senza che questi fornisca una (adeguata) controprestazione. La prova dell'esistenza di un salario sociale è pertanto sottoposta a requisiti severi, valendo il principio che i salari pagati equivalgono alla prestazione lavorativa (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa pag. 18; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; cfr. pure sentenza 2A.236/2006 del 28 settembre 2006 consid. 5.4). Nell'ambito dell'apprezzamento delle prove si deve pure considerare che i datori di lavoro potrebbero essere interessati a dichiarare il versamento di un salario sociale.” (sottolineature del redattore)
Il grado probatorio necessario per ammettere un salario sociale è quello della verosimiglianza preponderante (STF non pubbl. 8C_779/2017 del 25 aprile 2018, consid. 5.2.).
Inoltre, un rapporto di parentela tra il datore di lavoro e l’assicurato e/o un rapporto di lavoro di lungo corso possono costituire indizi a favore di una prestazione sociale su base volontaria (freiwillige Sozialleistung) (STFA I 106/05 del 2 agosto 2005 consid. 4.2.3. con riferimento).
Nell’evenienza concreta, valutata attentamente la documentazione agli atti e ponderati gli elementi a favore e sfavore dell’ipotesi di un salario sociale, questo Giudice ritiene che il grado probatorio sancito dalla giurisprudenza per ammettere un salario sociale in concreto non sia stato raggiunto.
Innanzitutto, né la __________ né il ricorrente hanno prodotto – e dagli atti neppure emerge – un contratto di lavoro dal quale si possa desumere una componente sociale della retribuzione. In effetti, è solo successivamente all’avvio della procedura di revisione, ad oltre due anni dall’inizio della (nuova) attività lucrativa, che l’assicurato, sollecitato in tal senso dall’amministrazione, ha comunicato di essere stato assunto dalla citata società (doc. 101, pag. 717 incarto AI). D’altronde, l’unico documento che fa riferimento ad una retribuzione con componente sociale è stato allestito dalla citata società, per mano dei figli del ricorrente, a tre anni dall’assunzione, (doc. 112, pag. 743 e segg. incarto AI), circostanza che ne relativizza il valore probatorio.
Oltre a ciò, la congruità della retribuzione per rapporto alla prestazione lavorativa non appare neppure inconciliabile con le conclusioni tratte dai periti nell’ambito della perizia pluridisciplinare del 20 dicembre 2017 (doc. 80, pag. 595 incarto AI), conclusioni fatte proprie dal medico AI (doc. 79 incarto AI) e attestanti una capacità lavorativa dell’80% (intesa come rendimento ridotto nell’arco dell’intera giornata lavorativa) in attività rispettosa dei limiti funzionali accertati (cfr. anche docc. 91, 92 e 94 incarto AI). A proposito di questi ultimi, si rileva che la datrice di lavoro stessa ha indicato come il mansionario e le attività affidate al ricorrente fossero il più possibile modulate in funzione delle sue limitazioni (doc. 112, pag. 742 incarto AI).
Non può altresì non essere rilevato come è avvenuta la disdetta del rapporto di lavoro del 9 febbraio 2022, in un momento in cui, quindi, l’amministrazione aveva già accertato la violazione dell’obbligo di informare da parte dell’assicurato e gli aveva prospettato la decisione oggetto d’impugnativa (cfr. supra consid. 1.2. e segg.).
Certo, questo Giudice non può completamente escludere che la retribuzione dell’insorgente includesse, per lo meno nelle intenzioni, una componente sociale liberamente versata dai figli, per il tramite della società, affinché egli potesse far fronte alla sua grave situazione debitoria (quest’ultima risultando pacifica; cfr. doc. VI, allegato A2); tuttavia in concreto la documentazione agli atti non risulta sufficiente per poter ammettere un salario sociale e tantomeno per determinarne l’ammontare.
Stando così le cose, è a ragione che l’Ufficio AI ha ritenuto che i salari indicati dalla (ex) datrice di lavoro per gli anni 2019 e 2020 configurassero una retribuzione congrua per rapporto alla prestazione lavorativa. Operando il confronto dei redditi ex art. 16 LPGA, l’Ufficio AI ha (ri)calcolato un grado d’invalidità del 49% (49,18%) dal 1. maggio 2019 (cfr. supra consid. 1.2.), ciò che appare corretto. Per contro, il (ri)calcolo del grado d’invalidità per l’anno 2020 è viziato da un refuso, giacché in luogo del salario di fr. 60'000.-- (doc. 112, pag. 744 incarto AI) l’amministrazione ha indicato un salario di fr. 65'000.-- (doc. 126, pag. 784 incarto AI). L’errore di calcolo risulta in ogni caso ininfluente ai fini del presente giudizio, poiché anche ricalcolandolo, si otterrebbe un grado AI non pensionabile del 22,03% in luogo del 15.53%, sempre dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid. 1.3.).
Per quanto attiene il 2021, il ricorrente ha presentato una tabella stilata di proprio pugno e che indica un salario lordo di fr. 19'767.20 (doc. VI, allegato A6). La correttezza di tale documento appare perlomeno dubbia: infatti, stando alla tabella riassuntiva il ricorrente avrebbe percepito la maggioranza della sua retribuzione annuale nei mesi da settembre a dicembre 2021 (lordi fr. 18'000.-- su un salario annuale di complessivi fr. 19'767.20), ossia quando egli era in infortunio (cfr. supra consid. 1.3.). Dall’incarto __________ integrato all’incarto AI emerge inoltre come il salario annuo sulla cui base è stata calcolata l’indennità giornaliera ammontava a fr. 54'000.-- (doc. 159, pag. 863 incarto AI).
Per quanto attiene alla disdetta del contratto di lavoro con effetto al 30 marzo 2022 (doc. VI, allegato A1), giova ricordare che il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali chiamato a valutare la legalità della decisione deferitagli è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione di tale decisione (fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2), in concreto dunque il 7 marzo 2022 (cfr. supra consid. 1.4.). Fatti verificatisi ulteriormente possono essere presi in considerazione se permettono un accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione resa (SVR 2003 IV n. 25 consid. 1.2; DTF 130 V 140 e 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b; STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.11).
In concreto, essendo la cessazione del rapporto di lavoro successiva all’emanazione della decisione impugnata (cfr. supra consid. 1.4.) e non configurando la disdetta del 9 febbraio 2022 un fatto idoneo ad accertare retrospettivamente la situazione anteriore della decisione resa, essa risulta inconferente.
La situazione è dunque così riassunta:
|
Reddito da valido |
Reddito da invalido |
Grado d’invalidità |
Periodo |
|
fr. 76'309.93 |
fr. 38'783.-- |
49.18% |
dal 1. maggio 2019 |
|
fr. 76'951.51 |
fr. 60'000.-- |
22.03% |
dal 1. gennaio 2020 |
Visto quanto precede, l’amministrazione era legittimata a ridurre retroattivamente la rendita ad un quarto (grado AI del 49%) dal 1. maggio 2019 e a sopprimerla (grado AI del 22%) dal 1. gennaio 2020 (cfr. supra consid. 2.2.).
2.11. Sulla scorta delle risultanze della procedura di revisione, che ha permesso di accertare un grado d’invalidità inferiore a quanto stabilito con decisione del 2018 (cfr. supra consid. 1.1. e 2.10. in fine), l’Ufficio AI ha prospettato la restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1. maggio 2019 (cfr. supra consid. 1.3. e seg.).
Verrà dunque emessa una decisione impugnabile su tale punto.
2.12. Visto tutto quanto precede, ne consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso è integralmente respinto.
2.13. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti