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redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
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statuendo sul ricorso del 3 maggio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 16 marzo 2022 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1966, da ultimo attiva quale badante, nel febbraio 2020 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 1 inc. AI, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa) a seguito di un infortunio occorsole il 9 maggio 2019 che le ha causato una lesione al ginocchio sinistro (cfr. rapporto 28 giugno 2019 del dr. med. __________, doc. 22), evento preso a carico dalla __________. Con decisione formale del 16 dicembre 2019, confermata con decisione su opposizione del 13 marzo 2020, la __________ ha posto termine al proprio obbligo prestativo dal 29 ottobre 2019, ritenendo estinto da quella data il nesso causale naturale tra i disturbi al ginocchio sinistro ancora presenti e l’infortunio. La decisione su opposizione è stata confermata dal TCA con sentenza dell’8 febbraio 2021 (inc. 35.2020.48; cfr. 439 ss).
1.2. Nell’ambito dell’istruttoria, aggiornata la situazione medica, con rapporto 28 maggio 2021 la dr.ssa med. __________ del SMR, poste le limitazioni funzionali, ha valutato l’assicurata inabile al 50% dal 1°marzo 2020 nell’abituale attività, ma pienamente abile in attività adeguate da marzo 2021 (doc. 40). Dopo aver accertato le attività esigibili rispettose delle limitazioni funzionali (cfr. rapporto 10 giugno 2021 del Servizio integrazione professionale in doc. 41) e dopo aver proceduto al consueto raffronto dei redditi, con progetto di decisione del 15 giugno 2021 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non avendo l’assicurata diritto a provvedimenti professionali e nemmeno ad una rendita d’invalidità, presentando essa un grado d’incapacità al guadagno dell’11% (doc. 42).
A seguito dei diversi rapporti medici prodotti dall’assicurata con osservazioni 9 luglio 2021 e 23 luglio 2021 (doc. 48, 49 e 52), tenuto conto degli atti richiamati dalla __________ (doc. 71), con annotazioni 9 marzo 2022 la dr.ssa __________ del SMR ha valutato la nuova documentazione, giungendo alla stessa conclusione espressa nella precedente valutazione del 28 maggio 2021 (doc. 72).
Con decisione 16 marzo 2022 l’Ufficio AI ha pertanto confermato il diniego di prestazioni (doc. 73).
1.3. L’assicurata, per il tramite del sindacato RA 1, è tempestivamente insorta contro la citata decisione, postulando il riconoscimento del diritto ad una rendita intera. Contesta la valutazione medico-teorica dell’Ufficio AI, ritenendo data una totale inabilità lavorativa nella sua abituale attività di badante ed al massimo un’abilità lavorativa del 50% in altre attività. Sostiene che l’amministrazione non ha debitamente tenuto conto delle sue problematiche fisiche, senza considerare la sua patologia psichiatrica.
In via subordinata chiede il rinvio degli atti dall’amministrazione affinché proceda all’esecuzione di una perizia multidisciplinare.
Al ricorso l’assicurata ha allegato atti medici, in parte già prodotti in sede di procedura amministrativa.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione contestata. Esaminata la nuova documentazione medica, l’amministrazione ha ribadito la correttezza della valutazione medico-teorica alla base della decisione contestata.
1.5. Con scritto 23 giugno 2022 il rappresentante dell’assicurata ha chiesto una proroga sino al 18 luglio 2022 per produrre un rapporto del dr. med. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia, n.d.r.) (VI).
1.6 Con ordinanza del 24 giugno 2022 il TCA ha concesso la chiesta proroga (VII). La ricorrente è rimasta tuttavia silente.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni di RI 1.
Va qui rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto, al ricorso contro la decisione emanata il 16 marzo 2022 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore in quel momento.
Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28b cpv. 1 LAI prescrive che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.
L'art. 28 cpv. 2 vLAI prescriveva che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.3. Nel caso concreto, tenuto conto della documentazione medica dalla __________, con rapporto 28 maggio 2021 la dr.ssa med. __________ del SMR ha posto le diagnosi invalidanti di gonalgia dopo distorsione del ginocchio il 9 maggio 2019 con/in condropatia retropatellare, ganglio meniscale laterale, condropatia conditio femorale piatto tibiale mediale ginocchio sinistro e quelle senza ripercussioni sulla capacità lavorativa (moderate discopatie disidratative L2- L3-L4-L5-L-5 con una leggere protusione del disco L3-L4 e ipertrofia dei massicci articolari con ispessimento dei legamenti gialli a livello L4-L5, adiposità, ipertonia). Poste le limitazioni funzionali (limitazione di carico a 5 kg, necessità di alternanza della postura al bisogno, nessuna difficoltà nello svolgere lavori di precisione, nessuna necessità di pause complementari; nessuna attività in posizione inginocchiata ed accovacciata, in postura eretta prolungata con lunga deambulazione su terreni disconnessi, scendere e salire le scale ripetutamene su scale a pioli o in precario equilibrio), la suddetta sanitaria ha ritenuto l’assicurata inabile al 50% da marzo 2020 nell’abituale attività, ma pienamente abile in attività adeguate da marzo 2021 (doc. 40).
Con annotazioni 9 marzo 2022 (doc. 72) la dr.ssa __________ ha valutato la nuova documentazione medica prodotta dall’assicurata con osservazioni 9 luglio 2021 e 23 luglio 2021 al progetto di decisione (doc. 48, 49 e 52),
" (…)
Successivamente al RAF SMR del 28.05.2021 giunge agli atti:
1) Rapporto medico del curante di base Dr. __________ (21.07.2021) che attesta:
La Signora RI 1 che conosco da molti anni, non è in grado di intraprendere un'attività lavorativa fisicamente impegnativa causa i molteplici problemi di salute... II massimo che si può chiedere da lei potrebbe essere un lavoro tipo badante o assistente di cura al 50% di abilità lavorativa;
2) Rapporto medico Prof. Dr. __________, Specialista FMH oftalmologia e oftalmochirurgia (14.07.2021);
3) Rapporto medico del Prof. Dr. __________, Specialista FMH oftalmologia e oftalmochirurgia (21.07.2021);
4) RM COLONNA CERVICALE NATIVA del 02.12.2017: Piccole alterazioni degenerative C4-C7 come descritto;
5) Rapporto medico Dr. __________ (26.06.2019), già agli atti;
6) Rapporto medico del curante di base Dr. __________ (20.09.2021) che attesta:
La paziente potrebbe lavorare nella sua professione di badante o assistente di cura geriatrico all'incirca 50%. ... Potrebbe continuare l'attuale professione di badante ma all'incirca al 50%. ... Inidoneo alla guida secondo l'oculista Dr. __________. ... Per quante ore al giorno è esigibile l'attività svolta finora dalla sua paziente? 8 ore ma interrompendo spesso;
7) Rapporto medico della neurologa Dr.ssa __________ (23.01.2018):
Decorso neurologico favorevole con netta risoluzione della contrattura muscolare paravertebrale cervicale e della sintomatologia algica, dopo l'introduzione della terapia farmacologica miorilassante. L'obiettività risulta priva di particolarità, con esami paraci i n id (EN M G e RM cervicali) privi di reperti significativi;
8) Rapporto medico del reumatologo Dr. __________ (18.10.2017);
9) Rapporto medico del reumatologo Dr. __________ (29.12.2017);
10) Rapporto medico del reumatologo Dr. __________ (20.12.2017);
11) Rapporto medico Prof. Dr. __________, Specialista FMH oftalmologia e oftalmochirurgia (25.10.2021) che non certifica alcuna incapacità lavorativa ed attesta: La paziente non è in grado di svolgere lavori che richiedono una visione binoculare, la lettura prolungata, la guida di automobili. ... Attualmente quale attività può svolgere la paziente? Lavori che non richiedono un'acuità visiva alta, visione binoculare. ... Per quante ore al giorno è esigibile un'attività adeguata alle limitazioni della sua paziente? Non ci sono limitazioni per attività idonee;
12) Breve scritto del reumatologo Dr. __________ del 22.12.2021 che attesta di aver seguito l'A nel 2017, con consultazioni il 17.10 e 20.12.2017 e di conseguenza non conosce il suo stato di salute attuale. Allega la documentazione medica a sua disposizione, peraltro già agli atti;
13) Breve scritto della fisiatra curante Dr.ssa __________ (29.12.2021) che non vede l'A dal 2019 e pertanto non ha niente di nuovo da segnalare rispetto al rapporto del 08.03.2021. (…)” (pag. 222-223 incarto AI)
Essa ha poi concluso:
" (…)
Conclusioni
In conclusione in assenza di fatti nuovi, rispettivamente di modificazioni significative di fatti noti sono ancora valide le conclusioni del rapporto finale SMR del 28.05.2021, considerando le incapacità lavorative aggiuntive (determinate dal nuovo infortunio __________ da morso di gatto), …” (pag. 223 incarto AI)
Il medico SMR ha quindi confermato l’inabilità al 50% da marzo 2020 nell’abituale attività e la piena abilità in attività adeguate da marzo 2021, riconoscendo un’inabilità del 100% dal 31 agosto 2021 al 28 ottobre 2021 a seguito di un ulteriore infortunio non rilevante essendo inferiore ai tre mesi (cfr. art. 88a cpv. 2 OAI).
Con il presente ricorso l’assicurata contesta la succitata valutazione, ritenendo data una totale inabilità lavorativa nella sua abituale attività di badante ed al massimo un’abilità lavorativa del 50% in altre attività. Sostiene infatti che l’amministrazione non ha debitamente tenuto conto delle sue problematiche fisiche e non ha considerato la patologia psichiatrica.
2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Inoltre, circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.5. Nella fattispecie in esame questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurata è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio AI, non ha motivo per mettere in dubbio i rapporti della dr.ssa __________, medico SMR, la quale ha considerato tutta la documentazione presente nel dossier. L’insorgente non ha del resto prodotto altri atti medici che permettono di discostarsi dalle conclusioni a cui la citata sanitaria è giunta. A tale proposito, va fatto riferimento ai rapporti 28 maggio 2021 e 9 marzo 2022 del SMR ai quali va prestata adesione (consid. 2.3).
Anche la documentazione medica prodotta dall’assicurata in sede di ricorso, esaminata dal SMR il 27 maggio 2022 (IV/1), non aggiunge alcun nuovo elemento medico che non sia stato già esaminato dall’amministrazione.
In particolare, l’assicurata ha prodotto il certificato 26 aprile 2022 del medico curante, dr. med. __________, del seguente tenore (sottolineature del redattore):
" Si certifica che la paziente sopraccitata in mia cura da molti anni, soprattutto per uno stato depressivo anche in seguito e a causa di un’infezione di Lebbra diagnostica in Italia molti anni or sono e da allora seguita regolarmente dai colleghi medici universitari di __________.
La paziente ha avuto diversi problemi neurologici (vedi copia rapporti neurocentro del 23.01.2018), reumatologici (vedi copia rapporto Dr. __________) e oftalmologici (vedi copia rapporto Dr. __________).
Nonostante tutti questi problemi di salute, la signora RI 1 ha cercato di lavorare il più possibile soprattutto come badante-dama di compagnia di persone anziane e malate.
La signora RI 1 ha modi molto gentili ed è sempre stata apprezzata come badante-dama di compagnia da tutti gli utenti.
Attualmente mi ha riferito di aver trovato una mansione come dama di compagnia e questo potrebbe essere la soluzione ideale per lei che ha sempre cercato di rendersi utile e che con il decesso del marito si è trovata in profonda crisi psichica e fisica.
Nelle mansioni abituali c'è una capacità lavorativa del 50%.
Inoltre la paziente sarà seguita dallo psichiatra Dr. __________, e sta assumendo il medicamento antidepressivo Escitalopram gtt.” (Doc. B)
Come rettamente rilevato dal SMR nelle citate annotazioni 27 maggio 2022 (IV/1), il medico curante fa riferimento a problematiche neurologiche e reumatologiche già risolte, rinviando ai rapporti 23 gennaio 2018 della dr.ssa med. __________ e del 26 giugno 2019 del dr. med. __________ già valutati dallo stesso servizio medico il 28 maggio 2021 (doc. 40).
Il medico curante fa anche riferimento ad una problematica oftalmologica. A tal proposito l’assicurata ha prodotto per la prima volta il rapporto 22 ottobre 2021 del dr. med. __________ (doc. B1). Va ricordato che i precedenti rapporti 14 luglio 2021, 21 luglio 2021 e quello successivo del 25 ottobre 2021 del suddetto specialista in oftalmologia sono stati già esaminati dal SMR il 9 marzo 2022 (doc. 72). In particolare, con riferimento a quello del 25 ottobre 2021 il dr. med. __________ non ha attestato un’incapacità lavorativa, ma solo che l’assicurata non è in grado di svolgere attività che richiedano una visione binoculare, la lettura prolungata, la guida di automobili e che l’attività adeguata può essere svolta senza limitazioni (doc. 59). Da ultimo va fatto presente che nel rapporto 20 ottobre 2021 lo specialista conclude per una “stabilizzazione della pressione intraoculare” e non attesta alcun peggioramento (doc. B1).
Infine, il medico curante riferisce che la sua paziente sarà seguita dal dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, e che attualmente sta assumendo un antidepressivo. Rettamente il SMR rileva che la prescrizione di un antidepressivo, tra l’altro senza specificazione di dosaggio, non implica la presenza di una patologia psichica invalidante. Va poi fatto presente che con scritto del 23 giugno 2022 l’assicurata ha informato di essere in cura dal dr. med. __________ e che avrebbe trasmesso al Tribunale un rapporto (cfr. consid. 2.5). Tuttavia, nonostante la concessione di una proroga sino al 18 luglio 2022 (cfr. consid. 2.4), l’assicurata è rimasta silente. Certo, l’Ufficio AI non ha tenuto conto di una patologia psichiatrica invalidante, questo perché l’assicurata non ha reso almeno verosimile di esserne affetta. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
L’assicurata, sempre in sede ricorsuale, ha poi riproposto il rapporto 23 gennaio 2018 della dr. med. __________, Caposervizio al __________ dell’Ospedale __________ di __________, la cui valutazione conclusiva è la seguente (sottolineatura del redattore):
" (…)
Valutazione
Decorso neurologico favorevole con netta risoluzione della contrattura muscolare paravertebrale cervicale e della sintomatologia algica, dopo l’introduzione della terapia farmacologica miorilassante.
L’obiettività risulta priva di particolarità, con esami paraclinici (ENMG e RM cervicali) privi di reperti significativi.
Tuttavia, al controllo attuale l’esame dello stato mentale mette in evidenza un possibile stato misto dell’umore, in assenza di progettualità anticonservativa e che apparentemente non determina una menomazione del funzionamento globale (non si ha però un riscontro eteroanamnestico). Inoltre dalla raccolta anamnestica emerge una dubbia famigliarità per disturbi dell’umore e suicidalità. Chiediamo quindi al Dr. Med. __________, di convocare la paziente (segnaliamo che a breve dovrà partire per un soggiorno in __________ di circa 2 mesi), per una valutazione in merito, anche in relazione ad un possibile ruolo causale/concausale di tolperisone, sebbene poco probabile.
Dal lato terapeutico fino a valutazione psichiatrica, confermiamo la terapia in atto, da cui effettivamente la paziente ha tratto giovamento sul dolore.
Rivedremo la paziente ad accertamento effettuato. (…)” (doc. B2)
Quindi, giustamente il SMR evidenzia che la problematica neurologica è rientrata e che dagli atti non risulta un peggioramento. Si rileva che la specialista aveva chiesto una valutazione psichiatrica. Non risulta tuttavia che questa valutazione sia stata eseguita, ciò che depone per una componente extra-somatica non invalidante.
Infine, allegato al ricorso l’assicurata ha nuovamente prodotto i rapporti 29 dicembre 2017 e 18 ottobre 2018 del dr. med. __________. Tali rapporti, che non contengono alcuna indicazione sulla capacità lavorativa e sono del resto antecedenti all’infortunio del 9 maggio 2019, sono stati valutati dal SMR il 9 marzo 2022 (doc. 72).
Di conseguenza, tenuto conto delle affidabili e convincenti conclusioni del SMR, alle quali va conferito valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.4), è da ritenere, con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’assicurata è inabile al 50% da marzo 2020 nell’abituale attività ed abile al 100% in attività adeguate da marzo 2021, eccetto una totale inabilità dal 31 agosto 2021 al 28 ottobre 2021 a seguito di un ulteriore infortunio.
Da ultimo, va rilevato che, fondandosi sugli atti della __________ e dell’assicurazione disoccupazione presenti nell’incarto, nelle più volte citate annotazioni 9 marzo 2022 il SMR ha pertinentemente evidenziato (sottolineatura del redattore):
" (…) Successivamente alla sospensione delle IPG del 29.10.2019 da parte di __________ l'A è stata iscritta in disoccupazione e percepito dal 31.10.2019 al 29.02.2020 indennità di disoccupazione in misura del 100%.
Dal 01.03.2020 ha lavorato al 50% come badante presso Sig.ra __________ di __________.
Nuova occupazione in qualità di badante al 50% dal 01.10.2020 presso __________, deceduto in data 16.01.2021.
Ha nuovamente percepito IPG disoccupazione, con piena abilità lavorativa e senza alcun limite funzionale dal 01.03.2021 al 14.08.2021. Successiva apertura di nuovo termine quadro del 15.08.2021 per la ricerca di un'attività a tempo pieno.
Nuovo infortunio __________ da morso di gatto del 31.08.2021 (26.15632.21.2).
Certificazione di piena abilità lavorativa per DISO dal 28.10.2021, con definizione di limitazioni funzionali. (…)” (pag. 222 incarto AI)
Quindi, la piena abilità lavorativa in attività adeguate è da confermare.
Infine, questo Tribunale ritiene che la documentazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario l'esperimento una perizia pluridisciplinare richiesta dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).. Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.6 Occorre ora esaminare la graduazione dell’invalidità eseguita dall’Ufficio AI.
2.6.1. Per quanto concerne la valutazione della residua capacità lavorativa va fatto riferimento al rapporto 10 giugno 2021 della consulente IP, la quale, tenuto conto delle limitazioni fisiche, ha ritenuto che l’assicurata può esercitare un’attività adeguata, quale operaia in attività di imballaggio – etichettatura, aiuto amministrativo, call center ecc. (doc. 41), attività che non necessitano di una visione binoculare. Occorre infatti ricordare che secondo la giurisprudenza gli assicurati che lamentano la perdita dell'acuità visiva di un occhio sono in grado di attendere alla maggior parte della attività professionali, escluse quelle che richiedono una visione binoculare (STF I 222/06 del 10 luglio 2007 consid. 3 con riferimento a RAMI 1986 no. U 3 pag. 258 consid. 2b p. 260 seg). Va poi ricordato che secondo l’esperienza medica, l’handicap risultante dalla perdita dell’acuità visiva di un occhio viene generalmente corretto in larga misura grazie all’assuefazione e all’adattamento dell’interessato e che solo raramente causa una diminuzione, peraltro minima, della capacità di guadagno. In circostanze normali e a condizione che l’assicurato dia prova della buona volontà da lui esigibile, l’adattamento alla situazione monoculare avviene in un periodo di tempo che, a seconda dell’età dell’infortunato, può variare da sei mesi a due anni al massimo (cfr., ad esempio, RAMI 1986 U3, p. 258ss.). Tale giurisprudenza è limitata a quelle attività che non richiedono esigenze visive elevate o una vista stereoscopica piena e non implicano la permanenza in situazioni esposte come tetti o ponteggi, l’utilizzazione di veicoli pericolosi o l’esecuzione di movimenti di precisione (cfr. STFA 27.7.1999 in re M. D. c. INSAI consid. 3b), attività che, come detto, non concernono quelle proposte dalla consulente.
2.6.2. In merito alla determinazione del reddito da valido va ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre stabilire quanto la persona assicurata, nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai dati statistici risultanti dall'ISS (cfr. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_151/2020 del 5 maggio 2020 consid. 6.1; 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).
Nella decisione contestata riguardo al reddito da valido, essendo il danno alla salute sorto quando l’assicurata era in disoccupazione, rettamente l’Ufficio AI ha utilizzato i dati salariali statistici relativi alla professione di badante, quantificato in fr. 49'767 per il 2020. Tale importo non è stato contestato dall’assicurata.
2.6.3. Per quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STF I 222/04 del 5 settembre 2006).
Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nel caso concreto, sempre dalla decisione impugnata si rileva che l’Ufficio AI ha correttamente utilizzato la citata tabella TA dell’inchiesta sulla struttura dei salari elaborata dall’Ufficio federale di statistica ed ha riconosciuto una riduzione sociale complessiva del 20%, rimasta incontestata, giungendo ad un importo di fr. 44’511. Non vi sono motivi per non aderire a simile riduzione, ricordato che in caso di valutazione della deduzione globale il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
2.6.4. Dal raffronto dei redditi esposto nella decisione contestata risulta un grado d’invalidità dell’11% che non conferisce il diritto ad una rendita.
Ne consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso è da respingere.
2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti