Raccomandata |
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Incarto
n.
BS/sc |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 5 maggio 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 14 marzo 2022 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, ora __________, classe 1982, attualmente beneficia del diritto ad una rendita intera (cfr. decisione del 5 dicembre 2016 in doc. 267- 268, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa) e percepisce una rendita completiva per la figlia __________, nata nel 2006.
A seguito del divorzio pronunciato il 25 giugno 2021 tra RI 1 e __________, l’Ufficio AI ha ricalcolato la prestazione assicurativa, stabilendo con decisione del 14 marzo 2022 l’ammontare della rendita dell’assicurata in fr. 2'161 al mese e quella per la figlia in fr. 864 mensili (doc. 294). Nella stessa decisione l’amministrazione, saputo che la figlia __________ è andata a vivere con suo padre ed ex coniuge dell’assicurata __________ (cfr. e-mail 27 settembre 2021, doc. 103-1/1 inc. Cassa), ha accolto la richiesta di quest’ultimo (cfr. e-mail 24 gennaio 2022 in doc. 117 -273 inc. Cassa) di versargli direttamente la rendita completiva.
1.2. Contro suddetta decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, è tempestivamente insorta al TCA, postulando il versamento a lei della rendita per figlia dal 1° aprile 2022. Essa sostiene che il versamento della rendita completiva al padre costituisce una violazione della convenzione sugli effetti accessori al divorzio del 2 novembre 2020. Sostiene che con la rendita in parola essa è in grado di coprire, come da convenzione, il 50% delle spese straordinarie e di garantire il mantenimento della figlia durante i giorni in cui soggiorna presso il suo domicilio. L’insorgente ritiene inoltre da parte dell’amministrazione una violazione del diritto di essere sentito non essendo stata interpellata in merito alla problematica.
1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, dopo aver chiesto il parere della Cassa __________ (in seguito Cassa) - competente per il versamento delle rendite ai sensi dell’art. 60 cpv. 1 lett. a LAI) –, ha postulato la reiezione del ricorso. Rileva di avere correttamente applicato l’art. 71ter OAVS e pertanto erogato la rendita completiva direttamente al padre della ragazza. Sostiene inoltre che le censure sollevate dall’insorgente in merito alle conseguenze accessorie al divorzio sono irrilevanti. Infine, l’amministrazione non ritiene data una violazione del diritto di essere sentito.
considerato in diritto
in ordine
2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l'Ufficio AI ha deciso di versare a __________, non titolare della rendita principale, la rendita completiva per la figlia __________.
2.3. In virtù dell'art. 19 cpv. 1 LPGA, in generale le prestazioni pecuniarie sono pagate mensilmente.
Le rendite e gli assegni per grandi invalidi sono sempre pagati in anticipo per tutto il mese civile (art. 19 cpv. 3 LPGA).
A norma dell'art. 20 cpv. 1 LPGA, le prestazioni pecuniarie possono essere versate, interamente o in parte, a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente, se:
a) il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere oppure se è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo; e
b) egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall'assistenza pubblica o privata per un motivo di cui alla lett. a.
Tuttavia, le leggi speciali relative ai singoli settori delle assicurazioni sociali prevedono numerose deroghe all'art. 20 LPGA che consentono di effettuare il pagamento di una prestazione pecuniaria corrente a terzi al di là dei casi contemplati da quest'ultimo disposto (Kieser, Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 258, n. 65).
L’art. 35 LAI, rimasto inviariato dalla modifica della LAI entrata in vigore il 1° gennaio 2022, regolamenta le rendite completive per figli.
Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti.
Per l'art. 35 cpv. 3 LAI i figli elettivi affiliati soltanto dopo l'insorgere dell'invalidità non danno diritto alla rendita completiva salvo qualora si tratti di figli dell'altro coniuge.
Giusta l'art. 35 cpv. 4 LAI, la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'articolo 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate.
L'art. 35 cpv. 4 LAI istituisce quindi una riserva per le disposizioni contrarie del giudice civile (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.4).
Sebbene, per il chiaro tenore della legge, essa sia una pretesa spettante all'avente diritto alla rendita, la rendita completiva per figli deve agevolare l'obbligo di mantenimento del debitore del contributo (DTF 114 II 123 consid. 2b pag. 124) e deve pertanto, conformemente allo scopo dell'art. 35 LAI, essere esclusivamente utilizzata per il mantenimento e l'educazione del figlio (STF 9C_499/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.2; STF 5P.346/2006 del 12 ottobre 2006, consid. 3.3; cfr. Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), 2014, art. 35 n. 11, pag. 476).
La rendita per figlio deve di principio essere versata insieme alla rendita principale, fatte salve le disposizioni speciali concernenti i figli di genitori separati o divorziati o il versamento diretto ai figli maggiorenni (art. 71ter OAVS applicabile in virtù degli artt. 35 cpv. 4 3a frase LAI e 82 cpv. 1 OAI). Sono inoltre riservate le disposizioni sulla garanzia di un impiego delle prestazioni conformi al loro scopo (art. 20 LPGA) così come le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie (art. 35 cpv. 4 2a frase LAI e 71 cpv. 3 2a frase OAVS). Le riserve istituite da queste norme significano innanzitutto che se il beneficiario della rendita per figli è negligente nel mantenere i suoi figli, le disposizioni relative al pagamento delle prestazioni non conformi allo scopo sono applicabili (art. 20 LPGA). Inoltre, riservando le decisioni del giudice civile o delle autorità tutorie, la legge dà loro la possibilità di regolare le modalità del versamento delle rendite. Le loro decisioni prevalgono sulle disposizioni applicabili agli organi dell'AVS/AI, questi ultimi non essendo abilitati, così come il giudice delle assicurazioni sociali, a statuire in questi ambiti. Questi non saprebbero, per esempio, mettere in discussione una decisione che priva il detentore dell'autorità parentale della gestione parziale o totale dei beni e ordinare il versamento delle rendite all'autorità tutoria. Inoltre, in presenza di una decisione del giudice civile, non è necessario esaminare se le condizioni dell'art. 20 LPGA sono soddisfatte (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 39, pag. 566,).
2.4. L'art. 82 cpv. 1 OAI dispone che gli artt. 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS si applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.
L'art. 71ter OAVS, specifico per il versamento della rendita per figli, prevede quanto segue:
" 1Se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.
2Il capoverso 1 è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti.
3Il raggiungimento della maggiore età del figlio non modifica le modalità di versamento applicate fino a quel momento, a meno che il figlio maggiorenne non chieda che la rendita per i figli sia versata a lui personalmente. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità tutoria.”
Secondo il N. 10007 delle Direttive sulle rendite (DR) dell'AVS/ AI valide dal 1° gennaio 2003 (stato 1° gennaio 2022), se i genitori non sono sposati, non lo sono più o vivono separati, le rendite per figli sono versate, su richiesta e salvo una decisione contraria del giudice civile, al genitore non beneficiario della rendita principale a condizione che quest'ultimo possieda l'autorità parentale (da solo o in comune) e che il figlio viva con lui (N. 10008 DR).
Per il N. 10010 DR, se dall'incarto risulta che i genitori vivono separati, la cassa di compensazione deve far notare al genitore non beneficiario della rendita la possibilità di un pagamento diretto delle rendite per figli.
Per potere applicare l'art. 71ter cpv. 1 1a frase OAVS, occorre dunque innanzitutto che i genitori non siano o non siano più sposati o che vivano separati, una separazione di fatto essendo sufficiente. Questo versamento può in seguito essere effettuato unicamente alla condizione che il figlio viva con il genitore non beneficiario della rendita e che quest'ultimo detenga l'autorità parentale.
2.5. Nel caso di specie, nella presa di posizione 23 maggio 2022 la Cassa ha fatto presente:
" (…) Nello specifico, l’agenzia AVS del Comune di __________ ha informato la Cassa, in data 22 settembre 2021, che il matrimonio contratto dall’assicurata con il signor __________ era stato sciolto per divorziato il 31 agosto 2021. Dando seguito a questa informativa, il 23 settembre 2021 la Cassa ha chiesto all’assicurata l’invio della sentenza di divorzio per l’aggiornamento della situazione famigliare e per procedere al ricalcolo della prestazione AI.
Il 27 settembre 2021, l’assicurata ha così inviato con posta elettronica la documentazione richiesta e affermando che a partire dal 1° ottobre 2021 la figlia __________ (prima domiciliata presso di lei), sarebbe andata ad abitare, con il relativo cambio di domicilio, presso il padre __________ e chiedendo nel contempo un ricalcolo della prestazione complementare.
Con email di data 24 gennaio 2022, il signor __________, padre di __________ e detentore anch’esso come la ex moglie, dell’autorità parentale, ha contattato la Cassa rivendicando per il futuro il versamento nelle proprie mani della rendita completiva per la figlia a seguito della nuova situazione famigliare che si è venuta a creare a seguito del divorzio. Date le condizioni previste all’articolo 71ter cpv. 1 OAVS nonché provveduto al ricalcolo delle prestazioni, la Cassa ha così attuato, con decisione del 14 marzo 2022, il versamento della rendita per la figlia __________, a partire dal 1° aprile 2022, direttamente nelle mani del genitore (padre) non titolare della rendita. (….)” (doc. IV/1)
Essendo dati i presupposti ai sensi dell’art. 71ter OAVS, ossia il divorzio dei coniugi Damiano ed il fatto che la ragazza viva con il padre e che quest'ultimo detenga l'autorità parentale, l‘Ufficio AI ha di conseguenza versato a __________ la rendita completiva per la figlia __________.
A ragione.
Pacifico è che il matrimonio tra i coniugi __________ è stato sciolto tramite divorzio, prova ne è la sentenza 25 giugno 2021 del Pretore della Giurisdizione di __________ con omologazione della convenzione sulle conseguenze accessorie al divorzio del 2 novembre 2020 (doc. A2 e A3).
Incontestato è che la figlia viva con il padre e che quest'ultimo detenga (congiuntamente alla madre) l'autorità parentale. Infatti, il punto no 10 della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio prevede che “la figlia continuerà a vivere con il padre al quale è affidata” e che “l’autorità parentale sulla figlia __________ verrà esercitata congiuntamente dai genitori”. Va qui fatto presente come non sia determinante che il genitore non beneficiario della rendita disponga sul figlio, che vive nella sua economia domestica, dell'autorità parentale esclusiva o che l'eserciti congiuntamente con il genitore titolare della rendita. In effetti, in caso di autorità parentale congiunta, i genitori devono trovare un accordo sulla ripartizione delle spese di mantenimento del figlio (art. 133 cpv. 3 e art. 398a cpv. 1 CC).
Sono in ogni caso riservate le decisioni sul versamento delle rendite per figli adottate dall'autorità tutoria (in caso di genitori non sposati) o dal giudice civile (per i genitori separati o divorziati) (Valterio, op. cit., pag. 567, n. 44). Occorre rilevare che in concreto non esiste alcuna decisione dell’autorità tutoria o giudiziale in merito al versamento della rendita completiva.
Quanto sostenuto dall’assicurata, ossia che con la rendita completiva è in grado di coprire, come da convenzione, il 50% delle spese straordinarie e di garantire il mantenimento della figlia durante i giorni in cui soggiorna presso il suo domicilio non è rilevante. Determinante è infatti che i presupposti ex art. 71ter OAVS siano adempiuti, ciò che come visto è il caso. Va poi ricordato che secondo la convenzione (cfr. punti 6 e 8) è il padre che si è assunto i costi di mantenimento di Jasmine, riservata la suddivisione a metà delle spese straordinarie (cfr. punto no. 9 della convenzione).
2.6. La ricorrente sostiene che l’Ufficio AI ha violato il suo diritto di essere sentita non avendola preventivamente interpellata prima dell'emanazione della decisione impugnata.
In base all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura, comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II 286 consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Va rammentato che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a). Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto comprendere la portata della decisione formale e impugnare la successiva decisione su opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2).
Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF 8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Occorre infine ricordare che per giurisprudenza, riproposta ancora nella STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può essere eccezionalmente sanata, quando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso, che valuta liberamente la censura presentata dal ricorrente, ossia nel caso specifico un tribunale, che può esaminare liberamente sia l'accertamento (e l'apprezzamento) dei fatti sia l'applicazione del diritto (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437). La prassi ha stabilito anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid. 2.2; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti). Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61 lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto 2018 consid. 5.1 e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con riferimenti).
Nell'evenienza concreta, l’Ufficio AI non ha ridotto, modificato o soppresso il diritto dell'assicurata di beneficiare di una rendita per la figlia __________, ma, in virtù dell'art. 35 cpv. 4 LAI in connessione con l'art. 71ter cpv. 1 OAVS, a richiesta del genitore non titolare della rendita principale, ha stabilito di versare a quest'ultimo la rendita per figlia essendone dati i presupposti legali.
Il diritto dell'assicurato ad una rendita per figli non è dunque stato modificato come tale. Ad essere mutato è soltanto il destinatario del versamento della rendita completiva.
In queste circostanze, non essendovi stato un reale peggioramento del diritto alla rendita completiva per figli, non è dato un diritto preventivo al titolare della prestazione di essere sentito prima dell'emanazione della decisione con cui l'amministrazione, dando seguito a un'esplica norma legale che permette tale possibilità, ha stabilito di versare all'altro genitore la (medesima) rendita di invalidità in favore della figlia.
All'assicurata è stato regolarmente concesso il diritto di impugnare questo provvedimento e di chiedere quindi a un'autorità che gode del pieno potere di esame di verificare la decisione contestata.
Di conseguenza, non v'è stata alcuna violazione del suo diritto di essere sentito (cfr. in tal senso STCA 32.2020.113 del 18 gennaio 2021 consid. 2.8).
Va poi ricordato che l’Ufficio AI deve procedere ad un preavviso ai sensi dell’art. 57a LAI nelle questioni di sua competenza ai sensi dell’art. 57 cpv. 1 lett. d e f-1 LAI (art. 73bsi cpv. 1 OAI) e non per quelle della cassa di compensazione ex art. 60 cpv. 1 LAI (Valterio, op. cit., n. 2, pag. 786; Müller, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, 2010, § 26 n. 2075, pag. 410), tra cui, come visto (cfr. consid. 1.3), il versamento delle rendite.
2.7. In conclusione, l’ex marito della ricorrente era legittimato a chiedere che la rendita completiva per la figlia __________ fosse corrisposta nelle sue mani, essendo adempiuti tutti i presupposti di legge.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.
2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti