Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2022.44

 

BS/sc

Lugano

14 novembre 2022          

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 24 giugno 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 27 maggio 2022 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                      in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nata nel 1964, di professione badante a tempo parziale, nel settembre 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni respinta con decisione 8 maggio 2012 (doc. AI 42; se non diversamente indicato, i documenti citati si riferiscono agli atti prodotti dall’Ufficio AI con la risposta di causa).

 

                          1.2.  Nel dicembre 2019 l’assicurata ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc. 65). Raccolta la documentazione medica, con rapporto 27 settembre 2021 l’Ufficio AI ha ritenuto l’assicurata inabile al 100% dall’ottobre 2018 in tutte le attività, ma abile al 75% in attività adeguate dal 14 settembre 2021 (data della visita presso il dr. med. __________) (doc. 117).

                                  Con rapporto 22 ottobre 2021 il consulente in integrazione professionale (consulente IP) ha valutato, tenendo conto delle risultanze mediche, la residua capacità dell’assicurata individuando a titolo di esempio diverse attività ritenute esigili, escludendo l’adozione di provvedimenti professionali volti ad aumentare la capacità al guadagno dell’assicurata (doc. 120). Infine, l’amministrazione ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, concludente, con rapporto 29 dicembre 2021, per un’inabilità del 22% nelle mansioni consuete (doc. 123). Considerata l’assicurata quale persona con attività lucrativa a tempo parziale (61% quale salariata e 39% quale casalinga), in applicazione del metodo misto l’Ufficio AI ha determinato un grado d’invalidità globale del 70% dal 1° ottobre 2018 e del 22% dal 14 settembre 2021.

                                  Di conseguenza, con la decisione contestata, debitamente preavvisata, l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurata una rendita intera dal 1° ottobre 2019 (vale a dire alla scadenza dell’anno di attesa) al 31 dicembre 2021, ossia tre mesi dal miglioramento dello stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI), essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%. Contestualmente è stato precisato che ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI il versamento della rendita può essere effettuato al più presto dopo sei mesi dell’inoltro della domanda di rendita, in concreto dal 1° giugno 2020 (doc. 162).

 

                          1.3.  L’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha interposto il presente tempestivo ricorso contro la succitata decisione, postulandone l’annullamento con conseguente rinvio degli atti all’Ufficio AI al fine di esperire una perizia medica volta ad accertare l’effettiva capacità lavorativa.

                                  Contesta la valutazione medica operata dall’Ufficio AI, in particolare quella in ambito psichiatrico, ritenendo la valutazione del SMR incompleta. Postula di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio.

                                 

                          1.4.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha sostenuto la validità della valutazione medica, chiedendo pertanto la reiezione del ricorso.

 

                          1.5.  Il 22 agosto 2022 l’assicurata ha prodotto un certificato del suo psichiatra curante attestante una piena incapacità lavorativa (VI).

 

                          1.6.  Su richiesta del TCA, con osservazioni 15 settembre 2022 l’Ufficio AI ha allegato la presa di posizione del SMR in merito al succitato rapporto dello psichiatra curante, confermando la richiesta di respingere il ricorso (X).

 

                          1.7.  Il 14 ottobre 2022 la ricorrente ha inoltrato le proprie osservazioni in merito alla suddetta presa di posizione dell’amministrazione e ribadito quanto richiesto con il ricorso (XIII).

 

considerato                in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto alla rendita dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre 2021.

 

                                  Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                  Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

 

                                  Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

Per contro, qualora al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa l’assicurato aveva già compiuto (almeno) 55 anni e il suo diritto alla rendita era sorto sotto l’egida del precedente sistema, quest’ultimo trova applicazione in virtù della protezione della situazione acquisita (Besitzstandsschutz) conferita dalla citata Disposizione transitoria, circostanza peraltro desumibile anche dalla Disposizione transitoria lett. c (cfr. Moser, op. cit., pag. 8 e 10; Dupont, Weiterentwicklung der Invalidenversicherung: Was bringt sie wem?, in: Recht Aktuell: 5. Basler Sozialversicherungstagung «Sozialversicherungsrecht zwischen Dynamik, Reform und Kontinuität» 2021, pag. 12 [con refuso, n.d.r.]; Hürzeler, Diritto delle assicurazioni sociali, in: Formazione continua e aggiornamento per giuristi 2021, pag. 29; UFAS, Bollettino della previdenza professionale nr. 156 del 1. luglio 2021, n. 1067, p.to B.4.a.; ASIP, Fachmitteilung Nr. 127 del 25 agosto 2021: 7. IV-Revision: stufenloses Rentensystem, pto. 3.2.).

 

                                  In tal senso il marg. 9200 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

                                  Secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.; sottolineatura del redattore).”

Infine, il marg. no. 9200 CIRAI prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2021”.

 

Nel caso in esame è applicabile la Disposizione transitoria lett. c (cfr. marg. no. 9200 CIRAI) poiché al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa (1° gennaio 2022) l’assicurata, essendo nata l’8 dicembre 1964, aveva già compiuto 55 anni. Inoltre, la modifica determinante (soppressione del diritto alla rendita) è avvenuta il 31 dicembre 2021, ossia tre mesi dal miglioramento dello stato di salute (art. 88a cpv. 1 OAI).

Ne consegue che applicabile è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021, anche se la decisione è stata emessa dopo il 1° gennaio 2022.

 

nel merito

 

                          2.2.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

                                  Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

                                  Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).

 

                          2.3.  Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).

 

                                  L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

                                  I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).

                                  Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

 

                                  Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).

 

                                  Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.

                                  Infine, una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).

 

                          2.4.  Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto di incapacità di guadagno non è possibile, poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

 

                                  Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 LAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità; SVR 1996 IV Nr. 76 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136).

                                  In questo senso, l'art. 28a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell'assicurato che non esercita un'attività lucrativa ma svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda un'attività lucrativa è valutata, in deroga all'articolo 16 LPGA, in funzione dell'incapacità di svolgere le mansioni consuete.

                                  L’art. 27 cpv. 1 prima frase OAI, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2018, precisa a sua volta che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell'economia domestica s'intendono in particolare s’intendono gli usuali lavori domestici nonché la cura e l’assistenza ai familiari.

                                  Secondo la prassi amministrativa, per il confronto si considerano soltanto attività assimilabili a quelle lucrative (come il lavoro domestico, amministrazione di patrimoni, attività benevole gratuite, ecc.). L'invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un'inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragonano quindi le attività svolte dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quelle che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995, pag. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145).

                                  Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali.

 

                                  Va qui segnalato che dal 1° gennaio 2018 è entrato in vigore il nuovo art. 27 cpv. 1 OAI. Con la modifica dell’Ordinanza sono state adeguate le attività nell’ambito delle mansioni consuete svolte dalle persone occupate nell’economia domestica (cfr. R. Leuenberger - G. Mauro, “Changements dans la méthode mixte”, in Sécurité sociale 1/2018 pag. 40 seg (45-46)).

 

                          2.5.  Nel caso in cui, invece, l'interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI, secondo cui se l'assicurato esercita un'attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell'azienda del coniuge, l'invalidità per questa attività è valutata secondo l'articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l'invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell'attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell'azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d'invalidità nei due ambiti.

 

                                  Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146.

                                  Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all'attività casalinga, è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in Pladoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

                                  Questa giurisprudenza è stata ribadita ulteriormente nelle DTF 137 V 334, 133 V 504 e 133 V 477.

 

                                  In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9, l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza e ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.

 

                                  Ricordato che il metodo misto è previsto per le persone che esercitano un’attività lucrativa e che oltre a questa conducono un’economia domestica o svolgono altre mansioni ai sensi dell’art. 8 cpv. 3 LPGA (art. 5 cpv. 1 vLAI nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002), secondo giurisprudenza la riduzione del tasso di occupazione esigibile in un’attività lucrativa senza che questo tempo libero venga consacrato allo svolgimento delle mansioni consuete è irrilevante ai fini del metodo di valutazione dell’invalidità. In quest’ultima fattispecie è applicabile il metodo ordinario (DTF 131 V 51).

 

                                  Occorre altresì ricordare che, quale conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) 2 febbraio 2016 nella causa Di Trizio contro Svizzera (7186/09), secondo giurisprudenza il metodo misto non è applicabile alle persone con attività lucrativa svolta a tempo parziale, le quali per soli motivi familiari (ad esempio: nascita di un bambino) hanno notevolmente ridotto il pensum lavorativo nel senso di un cambiamento di statuto (da “persona con attività lavorativa a tempo pieno” a “persona con attività lavorativa a tempo parziale”) che ha causato, in via di revisione ex art. 17 cpv. 1 LPGA, una soppressione della rendita d’invalidità sinora percepita o di una riduzione della stessa. Nei casi al di fuori delle succitate fattispecie l’invalidità può essere determinata secondo il metodo misto (STF 8C_793/2017 del 8 maggio 2018 consid. 7.1 con giurisprudenza citata). Ciò corrisponde, ad esempio, nel caso di una prima domanda di prestazioni (SVR 2017 IV nr. 31; STF 8C_633/2015 del 12 febbraio 2016 consid. 4.3). 

 

                                  Infine, va fatto presente che, oltre all’art. 27 OAI (cfr. consid. 2.5), anche l’art. 27bis cpv. 2 - 4 OAI è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 2018. In particolare, conformemente all’art. 27bis cpv. 3 lett. a OAI, è stato introdotto un nuovo modello del grado d’invalidità.

 

                          2.6.  Infine, per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 28a, pag. 389).

                                  Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

                                  Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

                                  Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

 

                                  Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

                                  Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

 

                          2.7.  Ritornando al caso in esame, l’assicurata è stata considerata salariata nella misura del 61% e senza attività lucrativa per il restante 29%. Tale ripartizione è rimasta incontestata e del resto è stata confermata nell’ambito dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica di cui al rapporto 29 dicembre 2021 (doc. 123).

                                  Oggetto del contendere è sostanzialmente il miglioramento della capacità lavorativa quale salariata fatto risalire dall’Ufficio AI al 14 settembre 2021.

 

                          2.8.  Grado d’invalidità quale salariata

 

                       2.8.1.  Per quel concerne la parte salariata, sulla base della documentazione medica raccolta, con annotazioni 27 settembre 2021 il dr. med. __________, attivo presso il SMR, ha posto le seguenti diagnosi con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa:

 

" (…)

2.1    Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)

         Cod.infermità: 7.38            Danno funz.: 91

 

Protrusione erniaria paramediana destra su discopatia ISSI, iperalgica, con parestesie ma non deficitaria, infiltrata a due riprese con esito favorevole anche se di breve durata.

 

St. d. intervento chirurgico (23.04.2021) di revisione PTA destra con cambio acetabolare per scollamento asettico acetabolo destro impiantato nel 2011 con PTA di prima intenzione.

 

St. d. intervento chirurgico (14.02.2020) di rimozione del cerchiaggio al femore destro per disturbi da attrito.

 

St. d. intervento chirurgico (04.09.2019) di rimozione cerchiaggio al femore sinistro per disturbi residui, in:

-      st. d. intervento chirurgico (27.10.2017) di revisione della

PTA sinistra Stryker con cambio inserto, testa e stelo per disturbo da eterometria anatomica vera dopo PTA bilaterale per coxartrosi 09.05.2011 destra e 04.09.2011 sinistra.

 

St. d. intervento chirurgico (24.05.2019) di escissione ematoma infetto a Bacillus Thuringiensis, in:

-      st. d. intervento chirurgico (10.10.2018) di revisione PT anca

destra con cambio inserto, stelo testina per disturbi residui con dolori e difetto di intra-rotazione, in st. d. primo impianto il 09.05.2011.

 

         Severa osteoporosi trattata.

F33.1 Sindrome depressiva ricorrente, episodio di media gravità, ad evoluzione cronica.

 

2.2    Diagnosi senza ripercussione sulla CL

 

         St. d. asportazione di adenoma paratiroideo su:

         -    iperparatiroidismo primario con calcolosi calcica renale recidivante.

         Mioma uterino sotto controllo.

         Meningioma sotto controllo.” (pag. 512 incarto AI)

                                  Il medico SMR ha poi elencato le seguenti limitazioni funzionali:

 

" (…)

a) Carico max. Kg

o Nessuna Limitazione

x 5 kg

 

b) Alternanza della

    postura al bisogno

o No

x Sì             x Inclusa               o Non inclusa

c) Difficoltà nella  

    svolgere lavori di

    precisione

x No

o Sì              o Inclusa               o Non inclusa

d) Necessità di pause

    supplementari

x No

o Sì              o Inclusa               o Non inclusa

 

3.2.   Ulteriori limiti e/o risorse

 

Può svolgere un’attività adeguata molto leggera e prettamente sedentaria.

 

         LIMITAZIONI MEDICO TEORICI

         Sollevare e portare pesi all’altezza dei fianchi:

         -    LIEVEMENTE RIDOTTA molto leggeri (fino a 5 kg), RIDOTTA leggeri (6-10 kg), DI RADO-MAI (11-25 kg), MAI pesanti (26-45 kg), RIDOTTA sollevare fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, MAI oltre i 5 kg;

         maneggiare attrezzi;

         -    NORMALE di precisione, LIEVEMENTE RIDOTTA leggeri, MOLTO RIDOTTA medi, MAI pesanti, NORMALE la rotazione manuale;

         posizione corporea/mobilità:

         -    RIDOTTA lavori sopra l’altezza del capo / con rotazione del tronco / seduto ed inclinato in avanti / in piedi ed inclinato in avanti / inginocchiata / effettuare la flessione delle ginocchia;

         posizione di lunga durata:

         -    LIEVEMENTE RIDOTTA seduta, MOLTO RIDOTTA-DI RADO eretta;

         spostamento:

         -    LIEVEMENTE RIDOTTA camminare fino a 50 mt, RIDOTTA oltre i 50 mt, MAI per lunghi tragitti / su terreni dissestati, MOLTO RIDOTTA-DI RADO salire-scendere le scale, MAI salire-scendere ponteggi/scale a pioli;

         equilibrio/bilanciamento,

         -    possibile solo in parte. (…)” (pag. 513 incarto AI)

 

                                  Egli ha ritenuto l’assicurata inabile al 100% in qualsiasi attività dall’ottobre 2018, ma inabile al 25% dal 14 settembre 2021. Tale data corrisponde al rapporto del dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedia e traumatologia presso la Clinica __________, in cui il sanitario ha ritenuto esigibili “unicamente lavori sedentari o che richiedono brevi spostamenti”, avendo precedentemente indicato limitazioni “… agli arti inferiori con zoppia persistente e necessità di aiutarsi con una stampella”, attività adeguate che la paziente può svolgere “anche 6-8 ore al giorno” (doc. 112).

 

                                  Quanto alla nuova documentazione prodotta dall’assicurata dopo il progetto di decisione, con annotazioni 1° aprile 2022 il suddetto medico SMR ha rilevato:

 

" Dalla nuova documentazione medica pervenuta agli atti emerge il rapporto del Dr. med. __________ del 17.02.2022 dove a supporto della elettromiografia del 16.02.2022 conclude:

 

    -    “Non rilevo particolari cambiamenti clinici ed elettrofisiologici rispetto a quanto descritto dal Dr. __________".

 

Il rapporto del Dr. med. __________ del 28.09.2021 preso in causa, attesta:

 

    -    "Caro __________ (Dr. med. __________)

Mi permetto di riassumere il nostro incontro odierno basandomi sul nostro primo rapporto del 20.07.2021 e dal tuo rapporta dettagliato del 16.09.2021 per il quale ti ringrazio.

Come sappiamo, dal punto di vista neurologico siamo confrontati con una lesione parziale del nervus femoralis destra e nervus gluteus superiore destra in uno stato dono diversi interventi ortopedici per l'anca destra.

Comunque oggi possiamo descrivere un'evoluzione favorevole, nel senso che:

         1. La paziente non ha più dolori.

         2. Lei riesce a camminare abbastanza bene con o senza la stampella.

         3. Trovo ancora il segno di Trendelenburg, una chiara debolezza del muscolo gluteo medio, iliopsoas e quadricipite destra ma chiaramente migliorata rispetto all'esame precedente.

         4. Come vediamo sotto, la situazione elettrofisiologica è chiaramente migliorata nei muscoli vastus lateralis, rectus femoris e iliopsoas destra, nel senso che l'attività volontaria ancora ridotta ma meno rispetto all'esame precedente."

 

È da sottolineare che il Dr. med. __________ descrive e conferma la difficoltà di deambulazione dell'A., già nota e già valutata dal Dr. med. __________, alla quale valutazione lo stesso Dr. __________ si riferisce e si basa, come lui stesso cita:

    -    Mi permetto di riassumere il nostro incontro odierno basandomi sul nostro primo rapporto del 20.07.2021 e dal tuo rapporta dettagliato del 16.09.2021 per il quale ti ringrazio.

 

Infatti nella descrizione delle limitazioni funzionali, il Dr. med. __________ nel rapporto di 14.09.2021 attesta una importante limitazione degli spostamenti dell'A..

 

Quindi sulla base di quanto sopra, si conferma che la valutazione delle limitazioni funzionali dal Dr. med. __________ nel suo rapporto del 14.09.2021 contempla tutte le informazioni sullo stato di salute somatico dell’A. citate nei rapporti sia dal Dr. med. __________ del 17.02.2022, che dal Dr. med. __________ del 28.09.2021.

 

Per cui si conferma il rapporto medico SMR del 27.09.2021.

 

Per ciò che attiene la caduta del 19.01.2022 senza reliquati residui tutt’ora perduranti, comporta una IL 100% per 2-4 settimane.”

(pag. 587-588 incarto AI)

                                  Visto quanto sopra, questo TCA concorda con il SMR nel ritenere l’assicurata inabile al 25% in attività adeguate, tenuto conto delle limitazioni fisiche riportate e questo a partire dall’attestato miglioramento del dr. med. __________ (14 settembre 2021). Né del resto in sede ricorsuale è stata prodotta documentazione attestante un peggioramento dello stato di salute.

                                 

                       2.8.2.  Per quel che concerne la componente psichiatrica, con annotazioni 24 settembre 2021 il medico SMR dr. med. Prolo, specialista in psichiatria e psicoterapia, ha preso posizione sul rapporto medico prestampato dall’Ufficio AI e compilato il 16 settembre 2021 dallo psichiatra curante dell’assicurata, dr. med. __________ (doc. 114):

 

" Ho preso visione del rapporto del Dr. __________ pervenuto il 22.09.2021.

Lo stesso psichiatra curante non esprime limitazioni nelle mansioni consuete, l’assicurata abita da sola e non emergono difficoltà significative nella gestione del ménage domestico.

La descrizione fornita dal curante è fondamentalmente di carattere soggettivo, emerge una condizione reattiva ad uno stato somatico compromesso rispettivamente delle questioni biosociali e relazionali problematiche ed irrisolte ne lo potrebbero essere attraverso delle

misure mediche. Il Dr. __________ riferisce l'inabilità lavorativa ad un lavoro fisicamente e psichicamente pesante. È verosimile che in un'attività leggera, scarsamente stressante, sedentaria, anche in ambito psichiatrico la capacità lavorativa sia completa nell'attualità e nel

pregresso, cosi come certificato dal Dr. __________.”

(pag. 510 incarto AI)

 

                                  A questa conclusione questo TCA non può prestare adesione per i seguenti motivi.

                                  Innanzitutto va fatto presente che il dr. med. __________ ha diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, episodio di media gravità (ICD 10: F33.1). Certo, lo specialista curante non si è espresso in merito alle limitazioni di natura extra-somatica nello svolgimento delle mansioni consuete, rimarcando unicamente che “la paziente svolge le mansioni domestiche benché con fatica per le limitazioni fisiche”; punto no. 4.5 del succitato rapporto). Altrettanto vero è che lo psichiatra curante ha esposto la situazione attuale soggettiva della paziente. Tuttavia, dal punto oggettivo egli ha ritenuto che “la timia persiste rivolta verso il polo negativo con un sentimento di sfinimento psico-fisico, episodiche idee suicidali, al momento senza rischio di passaggio dall’atto in seno autoclastico. Labilità emotiva. Componente ansiosa con acmi ed insonnia. Inappetenza. Tendenza all’isolamento sociale: astenia. Rallentamenti della capacità di concentrazione. Livello di funzionamento globale ridotto. La tolleranza allo stress in senso lato è notevolmente ridotta con rapida esauribilità” (pag. 507). Lo psichiatra curante ha sostenuto che l’attività di traduttrice (professione svolta in precedenza) richiede una notevole concentrazione e che l’attività di ausiliaria alle cure è fisicamente pesante (punto n. 3.3 del rapporto). Secondo questo TCA ciò non vuol dire, come sostenuto dal SMR, che verosimilmente anche in ambito psichiatrico l’assicurata può svolgere pienamente attività leggere come attestato dal dr. Bertoglio. Difatti, lo psichiatra curante ha sostenuto che “non è prevedibile la ripresa di una capacità lavorativa nemmeno parziale”. Tale conclusione lo psichiatra curante l’ha ribadita nel rapporto 20 agosto 2022 prodotto pendente causa: “valuto per la mia paziente un’incapacità lavorativa completa per qualsiasi attività adeguata”, con una prognosi negativa (doc. VI).

                                  Va fatto presente che, secondo giurisprudenza, se ad una perizia allestita esclusivamente sulla base degli atti dell'incarto può essere riconosciuto valore probante nella misura in cui quest'ultima contenga sufficienti apprezzamenti medici che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell'assicurato (cfr. RAMI 1988 U 56, p. 370s. consid. 5b ed il riferimento; “Aktengutachten”), tale giurisprudenza va tuttavia relativizzata quando si tratta di valutare delle questioni che necessitano di una perizia psichiatrica, nel senso che una perizia in questo settore della medicina, di principio, deve essere allestita sulla base di un consulto personale (DTF 127 I 54 consid. 2e-g e riferimenti, citata in RAMI 2001 U 438, p. 345 s.; STCA dell'8 agosto 2002 nella causa T., 35.2000.34; STCA 35.2005.9 dell'8 novembre 2005, consid. 2.9; STCA 32.2005.134 dell'8 maggio 2006; STCA 32.2013.157 del 29 settembre 2014, consid. 2.9; STCA 35.2014.111 del 13 aprile 2015, consid. 2.10; STCA 35.2018.11 del 9 maggio 2018, consid. 2.8; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.5 e la STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.5).

                                  Se nel concreto per quel che concerne gli aspetti somatici il SMR ha validamente proceduto ad una valutazione sulla capacità lavorativa fondandosi sugli atti che, a loro volta, si fondano su un esame personale dell’assicurato, ciò non è il caso per quel che concerne la componente extra-somatica. Il SMR ha escluso la presenza di un’incapacità lavorativa extra-somatica senza aver visto l’assicurata. In questo senso e in analogia alla succitata giurisprudenza, al rapporto 27 settembre 2021 del SMR non può essere data adesione. Viste poi le divergenze tra SMR e psichiatra curante, una perizia psichiatrica esterna è da ritenere necessaria. A tal riguardo, questo Tribunale sottolinea che la capacità lavorativa dell’assicurata dovrà essere valutata nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella DTF 141 V 281 (cfr., su questo tema, ad esempio, STCA 32.2018.107 del 2 agosto 2019, al consid. 2.7.3). Va inoltre fatto riferimento alla DTF 148 V 49 in merito ai criteri per definire i disturbi depressivi di grado leggero fino a media gravità (quest’ultima concerne il caso in esame) come invalidanti.  

 

                                  Nella DTF 137 V 210 il TF ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (cfr., fra le tante: STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.9).

 

                                  Rilevato come, per le ragioni esposte, ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica il rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto l’accertamento peritale necessario, per chiarire lo stato di salute extra-somatico dell’assicurata e le sue conseguenze sulla sua capacità lavorativa nell’attività abituale e in attività adeguate.

                                  Qualora l’accertamento dovesse concludere per un’inabilità lavorativa psichica, ai fini di una valutazione globale sarà compito dell’Ufficio AI valutare se la stessa sia da sommare o da integrare a quella d’origine somatica.

 

                          2.9.  Grado d’invalidità quale casalinga

 

                                  In merito alla definizione degli impedimenti (fisici) nelle mansioni domestiche, l’Ufficio AI ha esperito un’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia domestica, conformemente ai marg. 3081 ss della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI).

 

                                  Nel relativo rapporto 29 dicembre 2021 l’incaricata, passando in rassegna tutti le mansioni domestiche, ha quantificato in 22% il grado degli impedimenti (doc. 123 incarto AI).

                                  Questo TCA non ha nulla da eccepire sull’operato dell’incaricata dell’inchiesta, né vi è motivo per intervenire in merito alla sua valutazione. Al riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA I 249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

 

                        2.10.  In conclusione, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va annullata e, fermo restando il diritto alla rendita intera rimasto incontestato (1° giugno 2020 – 31 dicembre 2021), gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente agli accertamenti medici di cui al consid. 2.8.2. In esito agli stessi l’amministrazione dovrà poi valutare se aggiornare anche l’inchiesta economica per persone con attività domestica. In seguito, essa definirà nuovamente il diritto alle prestazioni dell'assicurata, successivamente al gennaio 2022 emanando una nuova decisione formale, debitamente preavvisata ex art. 57a LAI.

                                  A questo proposito va rammentato che in DTF 137 V 314 il TF ha modificato la propria giurisprudenza ed ha stabilito che alla parte ricorrente deve essere concessa la possibilità di ritirare il ricorso anche nel caso in cui la decisione che le riconosce una rendita (ad esempio un quarto di rendita) viene annullata e la causa rinviata all'ufficio AI per ulteriori accertamenti (consid. 3.2).

                                  In concreto, con la conferma del diritto alla rendita intera, non vi è spazio per una reformatio in peius (cfr. anche la sentenza 9C_205/2011 del 10 novembre 2011, consid. 8.4, penultimo paragrafo; cfr. STCA 32.2020.12 del 7 settembre 2020, consid. 2.6; STCA 32.2018.53 del 18 febbraio 2019, STCA 32.2016.120 del 10 maggio 2017; STCA 32.2014.70 del 30 marzo 2015; STCA 32.2014.126 del 27 luglio 2015).

                                 

                        2.11.  Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese per fr. 500 vanno messe a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà pure le ripetibili alla ricorrente rappresentata da un legale. La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5).

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

                             1.  Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                  § La decisione impugnata, fermo restando il diritto alla rendita intera (1° giugno 2020 – 31 dicembre 2021), è annullata e l’incarto rinviato all’Ufficio AI affinché proceda come ai considerandi.

 

                             2.  Le spese per fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende la domanda di assistenza giudiziaria priva di oggetto.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti