Raccomandata |
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Incarto
n.
BS |
Lugano
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In nome |
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Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni |
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Giudice Raffaele Guffi |
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con redattore: |
Marco Bischof, vicecancelliere |
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segretario: |
Gianluca Menghetti |
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2022 di
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RI 1
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contro |
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la decisione del 31 maggio 2022 emanata da |
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Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità |
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ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1988, nel maggio 2018 ha inoltrato una domanda di prestazioni a seguito di una problematica psichiatrica e neurologica (doc. 13; se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).
1.2. Dal punto di vista medico l’Ufficio AI ha disposto una perizia pluridisciplinare a cura del __________, il quale con rapporto 28 ottobre 2019 ha valutato un’inabilità lavorativa del 20% per motivi neurologici e neuropsicologici (doc. 61). A seguito di un peggioramento della componente extra-somatica l’amministrazione ha ordinato una perizia presso il __________ che, con rapporto 13 ottobre 2021, ha accertato un’inabilità del 10% (doc. 110). Di conseguenza, con rapporto 19 ottobre 2021 (confermato il 30 maggio 2022, doc. 133) il dr. __________ del SMR, poste le diagnosi ivi indicate, addizionando le singole incapacità lavorative ha ritenuto l’assicurato inabile al 30% in qualsiasi attività dal mese di febbraio 2018 (corrispondente alla prima crisi epilettica), precisando che la totale inabilità dal gennaio 2020 al maggio 2021 non può essere riconosciuta dall’AI perché legata ad una problematica di abuso di sostanze ed essendo stata esigibile un’astinenza o quantomeno una cura di disintossicazione (doc. 111).
Con rapporto 4 novembre 2021 il consulente in integrazione professionale ha elencato le attività esigibili (doc. 112), confermate il 25 maggio 2022 (doc. 128).
Di conseguenza, con decisione del 31 maggio 2022, debitamente preavvisata (doc. 113), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni non presentando l’assicurato alcuna perdita di guadagno, poiché dagli atti non è risultato che egli abbia percepito da sano un reddito maggiore di quello ipotetico da invalido. L’Ufficio AI ha nel contempo ritenuto che non vi sono i presupposti per riconoscere il diritto a dei provvedimenti professionali (doc. 136).
1.3. Contro la suddetta decisione l’assicurato, rappresentato da RA 1, ha inoltrato il presente ricorso postulando il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento di ulteriori accertamenti. Contrariamente all’amministrazione, ritiene di non aver potuto concludere la sua prima formazione per motivi di salute e che pertanto la sua inabilità lavorativa è sorta prima del febbraio 2018. Contesta poi la valutazione medico-teorica. Rileva inoltre un peggioramento della patologia psichiatrica, allegando il rapporto 22 giugno 2022 del medico curante. Contestualmente ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la retrocessione degli atti per l’espletamento di accertamenti medici come indicato dal SMR nelle annotazioni 27 luglio 2022.
1.5. Chiamato a prendere posizione in merito, con scritto 6 settembre 2022 la rappresentante dell’assicurato ha comunicato di aderire alla proposta dell’amministrazione. Di conseguenza ritiene la richiesta di assistenza giudiziaria priva di oggetto, postulando il riconoscimento di ripetibili.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 e 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011).
nel merito
2.2. Oggetto del contendere è sapere se correttamente o meno l’Ufficio AI ha respinto il diritto ad una prestazione AI.
Va rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pagg. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 31 maggio 2022 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore in quel momento.
Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2022.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28b cpv. 1 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2022, prescrive che l’importo della rendita è determinato quale quota percentuale di una rendita intera. Il cpv. 2 dispone che se il grado d’invalidità è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d’invalidità. Il cpv. 3 prevede che se il grado d’invalidità è uguale o superiore al 70 per cento, l’assicurato ha diritto a una rendita intera. Infine, il cpv. 5 stabilisce che se il grado d’invalidità è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali ivi indicate.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Nel caso in esame, con il ricorso la rappresentante dell’assicurato ha prodotto il seguente certificato del medico curante:
" (…) in riferimento al sig. RI 1, che conosco e seguo da molti anni, le riferisco che ultimamente vi è un chiaro peggioramento percepito già in aprile e confermato alla visita prima del 4 maggio e poi a quella del 22 maggio 2022. Il paziente è in chiara difficoltà con la sindrome ansioso depressiva, molto evidente e con preoccupanti lesioni da taglio alle braccia che sono chiaramente tentativi di auto lesionarsi.
Prevedo a breve una rapida presa a carico psichiatrica. Purtroppo il problema rimane di difficile gestione essendo il sig. RI 1 soggetto a problemi psichiatrici che lo portano frequentemente ad una modalità discontinua delle cure. Questo ha prodotto le difficoltà presenti e anche passate. Si tratta senz’altro di un caso molto preoccupante” (doc. A/12).
Con annotazioni 27 luglio 2022 il medico del SMR, dr. med. __________, dopo aver esaminato il succitato certificato, ha concluso: “in considerazione di un possibile peggioramento dello stato di salute e dei dubbi sollevati in merito alla possibilità di portare a termine una prima formazione ritengo indicata una rivalutazione peritale psichiatrica e neurologica (__________ di decorso)” (VI).
Ritenuto che il medico curante ha segnalato un evidente peggioramento dello stato di salute risalente a prima dell’emissione della decisione contestata (31 maggio 2022) - che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1, 136 V 24 consid. 4.3, 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii) – questo Tribunale concorda con la necessità di aggiornare la situazione medica mediante l’allestimento di una perizia bidisciplinare (psichiatrica e neurologica) a cura del __________ volta ad accertare l’eventuale residua capacità lavorativa. Occorrerà pure accertare se per motivi medici l’assicurato non ha potuto portare a termine la sua prima formazione, questione fondamentale per stabilire l’inizio della durevole incapacità lavorativa e, dal punto di vista economico, per definire i redditi di riferimento ai fini della determinazione dell’incapacità al guadagno.
Terminati gli accertamenti medici, gli atti passeranno al Servizio integrazione professionale per definire gli aspetti riguardanti l’eventuale adozione di misure professionali e determinare l’eventuale grado d’invalidità.
Alla fine, l’Ufficio AI si pronuncerà sull’eventuale diritto alle prestazioni mediante una decisione impugnabile, debitamente preavvisata.
2.5. Visto quanto sopra, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.4.
2.6. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI.
2.7. Nel caso di specie, inoltre, visto l’esito favorevole del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: da ultimo STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento) il ricorrente, patrocinato da RA 1, ha diritto a fr. 1'800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili da mettere a carico dell’Ufficio AI (cfr. art. 61 lett. g LPGA; 22 Lptca).
La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid. 3).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 31 maggio 2022 è annullata e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente al consid. 2.4.
2. Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI che rifonderà al ricorrente fr. 1’800 (IVA inclusa) per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti