__________Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2022.49

 

BS

Lugano

10 ottobre 2022             

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 4 luglio 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

le decisioni del 1° giugno e 9 giugno 2022 emanate da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nata nel 1962, da ultimo attiva quale consulente presso una banca, nel mese di dicembre 2015 ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti (doc. 384, se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

                                  Con decisione del 19 ottobre 2017 l’Ufficio AI le ha attribuito una rendita intera (per un grado d’invalidità del 100%), ridotta a mezza rendita dal 1° dicembre 2016 (doc. 96; per le motivazioni cfr. doc. 92).

 

                          1.2.  Nel maggio 2021 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. 114). Dal relativo questionario, compilato e firmato dall’assicurata il 31 maggio 2021 (doc. 114) ed inoltrato dalla stessa all’amministrazione con la relativa documentazione il 29 giugno 2021 (doc. 113), è risultato che dal 1° dicembre 2019 essa lavora al 50% presso la __________ in qualità di consulente immobiliare, retribuita sulla base di commissioni determinate in percentuale del suo fatturato (cfr. contratto di lavoro in doc. 112).

 

                                  Dal punto di vista medico, sulla base del rapporto 2 luglio 2021 del medico curante (doc. 116), con annotazioni 9 novembre 2021 il medico SMR dr. med. __________ ha concluso per uno stato di salute stazionario (doc. 118).

 

                                  Accertati i redditi percepiti dall’assicurata negli anni 2019 – 2021, dopo aver proceduto al raffronto dei redditi e tenuto conto che la stessa ha violato il suo obbligo d’informare non avendo segnalato tempestivamente la sua nuova attività lucrativa, con progetto di decisione del 16 febbraio 2022 l’Ufficio AI ha prospettato la riduzione della mezza rendita ad un quarto con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019 e la soppressione della rendita dal 1° gennaio 2020. Parimenti ha prospettato la restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022, con importo da determinarsi mediante separata decisione (doc. 127).

 

                                  Con osservazioni 5 aprile 2022 l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha contestato il progetto di decisione, chiedendo che la rendita non venga soppressa per il futuro, che le sia riconosciuto la buona fede nell’aver percepito le rendite. In via subordinata, nel caso di conferma della soppressione, ha chiesto che si rinunci alla restituzione delle rendite versate (doc. 133). Sulle motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.

 

                                  Con decisione del 1° giugno 2022 l’Ufficio AI ha confermato rispettivamente la riduzione dal 1° gennaio 2019 e la soppressione della rendita dal 1° gennaio 2020, nonché la restituzione delle prestazioni indebitamente riscosse con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019, avvertendo del successivo invio di una decisione di restituzione con il relativo ammontare soggetto a rimborso. L’amministrazione ha anche precisato che un eventuale ricorso non avrà effetto sospensivo (doc. 135).

 

                                  Con due decisioni del 9 giugno 2022, prendendo posizione in merito alle osservazioni dell’assicurata al progetto di decisione (doc. 136), l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione per complessivi fr. 59'970 pari alle rendite indebitamente riscosse dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022. La prima concerne la restituzione del quarto di rendita percepito in più nel 2019 per complessivi fr. 9'948 (doc. 138), la seconda riguarda invece la rendita versata dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2022 per complessivi

                                  fr. 50’2022 (cfr. doc. 137).

 

                          1.3.  Con tempestivo ricorso l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta contro le decisioni del 1° e 9 giugno 2022, postulando che la rendita non sia soppressa e che le rendite percepite dal 2019 al 2022 non debbano essere restituite.

                                  In primo luogo sostiene che per il 2019 non vi sono i presupposti per richiedere una revisione della rendita, non essendovi stata una modifica di almeno del 5% del grado d’invalidità.

                                  Rileva poi che la sua retribuzione consiste unicamente in provvigioni sul suo fatturato, che le remunerazioni percepite negli anni 2020 e 2021 rappresentano una situazione eccezionale e che in futuro non vi è una simile prospettiva di reddito, motivo per cui non è possibile considerare l’aumento della capacità al guadagno come durevole. In tal senso l’assicurata, con riferimento ad un’email prodotta con il ricorso (doc. H), rileva di aver ricevuto nel 2022 dalla datrice di lavoro fr. 25'000 e che quest’ultima aveva fatto presente che i versamenti per provvigioni erano esauriti.

                                  Pur ammettendo di non aver informato l’amministrazione dei redditi conseguiti, essa sostiene di aver percepito le rendite in buona fede in quanto era convinta che, in assenza di un miglioramento del suo stato di salute, il diritto alla rendita sarebbe rimasto immutato. Chiede pertanto il condono dell’obbligo di restituzione, facendo presente che quest’ultimo le causerebbe gravi problemi economici.

 

                          1.4.  Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha invece chiesto la reiezione del ricorso. Confermando le decisioni contestate, ribadisce come l’assicurata non abbia tempestivamente e spontaneamente informato l’amministrazione del salario da invalida contravvenendo così al suo obbligo d’informazione. Ribadisce altresì la correttezza della revisione per il 2019, poiché il limite di modifica del 5% concerne il nuovo diritto qui non applicabile. In merito alla domanda di condono, la convenuta ritiene la stessa prematura in quanto le due decisioni di restituzione non sono ancora cresciute in giudicato e che la relativa domanda potrà essere inoltrata e debitamente motivata, entro 30 giorni dalla crescita in giudicato delle stesse.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione, oppure no, l'Ufficio AI ha ridotto la mezza rendita ad un quarto con effetto dal 1° gennaio 2019 e soppresso il diritto a tale prestazione dal 1° gennaio 2020, chiedendo la restituzione delle rendite indebitamente percepite dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022.

 

                          2.2.  Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

 

                                  Occorre ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

 

                                  Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).

                                  In tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.

                                  Secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”

 

                                  Ai sensi della cifra marginale 9200 CIRAI, le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

                                  Infine, secondo il marg. no. 9103 CIRAI, nel caso di una persona assicurata che ha compiuto i 55 anni il 1° gennaio 2022, le disposizioni della LAI e dell'OAI nella loro versione valida fino al 31 dicembre 2021 si applicano fino all'estinzione o alla soppressione del diritto alla rendita.

 

                                  Nel caso concreto, siccome l’assicurata aveva già compiuto 55 anni al momento della modifica legislativa di cui sopra, fino all'estinzione o alla soppressione del diritto alla rendita determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021.

                                  Va poi evidenziato che gli effetti della modifica del diritto alla rendita (riduzione dal 1° gennaio 2019 e soppresione dal 1° gennaio 2020) sono sorti prima del 1° gennaio 2022, ragione per cui fa stato il diritto antecedente la modifica legislativa.

                                                                  

                          2.3.  Riduzione della rendita (da mezza ad un quarto) con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019 e soppressione della rendita con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020.

 

                       2.3.1.  Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

                                  Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

                                  Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

                                  L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

                                  Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

                                  La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

                                  L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

                                  L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

 

                                  Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

                                  Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

 

                                  Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

                                  Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

                                  La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; cfr. anche 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

                                  Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

 

                                  Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30).

                                  Secondo l’art. 31 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2021, che regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1). 

 

                                  Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

                                  Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.

                                  L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

                                  L'art. 88bis OAI è applicabile non solo in caso di revisione, ma anche in caso di modifica del diritto alla rendita stabilito in via di riesame (riconsiderazione) (Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2a edizione 2010, ad art. 30/31 (17 ATSG), pag. 395; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pag. 95).

                                  Condizione necessaria per l'applicazione dell'art. 88bis OAI è che l'errore giustificante una riconsiderazione concerna un argomento specifico dell'AI. La riduzione o soppressione della rendita a seguito di riconsiderazione avviene quindi di principio, giusta l'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI, con effetto pro futuro, eccezion fatta per i casi in cui l'assicurato ha violato il suo obbligo di informare, nel qual caso una modifica ha effetto ex tunc (art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 110 V 297 e 330, 119 V 432; Müller, op. cit., pag. 95 segg.). Il TFA ha pure stabilito che l'inizio della soppressione con effetto ex nunc della rendita va stabilito in applicazione analogica dell'art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI (DTF 111 V 197).

 

                       2.3.2.  Nel caso concreto, nelle motivazioni delle decisioni contestate l’Ufficio AI ha evidenziato:

 

" Esito degli accertamenti:

Con decisione del 1 6.10.201 7 la Signora RI 1 è stata messa al beneficio di una 1/2 rendita con grado Al del 50%.

Nel mese di luglio 2021 abbiamo avviato d'ufficio la revisione della suindicata prestazione.

Nel mese di gennaio 2019 rassicurata ha cambiato datore di lavoro e ha iniziato a lavorare presso la ditta __________ in qualità di consulente immobiliare nella misura del 50% (20 ore alla settimana).

Dagli atti economici acquisiti in fase di istruttoria, con particolare attenzione al questionario datore di lavoro, si evince che dal 2019 la Signora RI 1 ha avuto un corposo aumento dello stipendio annuo. Tuttavia, tale informazione non ci è stata tempestivamente comunicata.

Invece, dagli atti medici si evince che il suo stato di salute è invariato, rassicurata risulta essere medicalmente abile nella misura del 30% nella sua abituale attività lavorativa di consulente di banca e del 70% in attività adeguate al suo stato di salute.

Qui di seguito viene illustrato il metodo utilizzato per calcolare il grado d'invalidità dal 2019 ad oggi:

 

Reddito da valida (dal 2019 al 2021):

In assenza del danno alla salute, continuando a svolgere la sua abituale attività lavorativa, la Signora RI 1 avrebbe potuto percepire per il 2019 un salario annuo lordo pari a CHF 87'507.5l mentre sia per il 2020 che per il 2021 il reddito è pari a CHF 88’243.29 (Fonte: reddito 2015 utilizzato nella decisione del mese di ottobre 2017 aggiornato al 2019 e successivamente al 2020).

 

 

Reddito da invalida (dal 2019 al 2021):

Come sopra menzionato, dal mese di gennaio 2019 e per gli anni successivi, l'assicurata ha realizzato dei redditi maggiori a quelli consentiti.

I redditi realizzati sono i seguenti (fonte: redditi indicati nel questionario datore di lavoro __________):

nel 2019 CHF 45'444.00;

nel 2020 CHF 124'513.00;

nel 2021 CHF 80'722.95.

Il calcolo utilizzato per gli anni citati è mostrato qui di seguito.

 

Confronto dei redditi 2019:

senza invalidità             CHF 87'507.57

con invalidità                 CHF 45’444.00

Perdita di guadagno     CHF 42'063.57 = grado d'invalidità del 48%

 

Confronto dei redditi 2020:

senza invalidità             CHF   88'243.29

con invalidità                 CHF 124'5 1 3. 00

Perdita di guadagno     CHF 0.00 = grado d'invalidità dello O%

 

Confronto dei redditi 2021:

senza invalidità             CHF 88'243.29

con invalidità                 CHF 73'522.95

Perdita di guadagno     CHF 14'720.34 = grado d'invalidità del 17%

 

Come si evince dai suddetti calcoli della capacità di guadagno residua, già dal 2019 il suo grado Al non dà più diritto ad una 1/2 rendita ma a 1/4.

Invece dal 2020 il grado d'invalidità risulta essere minore alla condizione minima del 40%, di conseguenza il diritto alla rendita percepita si estingue.

Ritenuto che l'informazione dell’aumento del reddito non ci è stata fornita tempestivamente ma unicamente nell’ambito della revisione d'ufficio avviata nel mese di luglio 2021, dal 01.01.2019 è stato violato obbligo di informare, motivo per cui, da tale data, le rendite percepite ingiustamente dovranno essere restituite.” (doc. 136 e 137).

 

                       2.3.3.  Riguardo all’aspetto medico, è pacifico che rispetto alla precedente decisione del 19 ottobre 2017 lo stato di salute dell’assicurata, valutato nell’ambito della presente revisione e conclusa con l’emissione della pronunzia contestata, è rimasto invariato.

                                 

                                  Infatti, sulla base del rapporto 2 luglio 2021 del medico curante (doc. 116), con annotazioni 9 novembre 2021 il dr. med. __________ del SMR ha concluso per uno stato di salute stazionario (doc. 118). Del resto, la stessa rappresentante dell’assicurata nel ricorso (pagina 4, quarto paragrafo) ha precisato che “(…) Come esposto, dal punto di vista dello stato di salute nulla è mutato (doc I) e la situazione è rimasta invariata senza possibilità di miglioramento (…)”.

                               

                       2.3.4.  Per quel che concerne l’aspetto economico, come riportato al consid. 2.3.2, dagli accertamenti svolti dall’amministrazione è risultato che nel 2019, quindi dopo il danno alla salute, l’assicurata ha iniziato al 50% una nuova attività lucrativa presso la __________ percependo nel 2019 fr. 45'444, nel 2020 fr. 124'513 e fr. 73'522 nel 2021, che rettamente l’amministrazione ha considerato quali redditi da invalida. Va qui rilevato che, secondo il questionario del datore di lavoro (doc. 123), la retribuzione per il 2021 è stata di fr. 73'522 non di fr. 80'722,95 come erroneamente indicato nella decisione contestata riguardo al “reddito da invalida (dal 2019 al 2021)”. Ciononostante, sempre con riferimento alla decisione impugnata, nel calcolo del raffronto dei redditi per quell’anno (“Confronto dei redditi 2021”) l’Ufficio AI ha correttamente indicato quale reddito da invalida l’importo di fr. 73'522. Per questo motivo è irrilevante quanto sostenuto dalla ricorrente, ossia che nel 2021 il salario percepito è stato di fr. 75'922 (quindi maggiore di quello considerato dall’amministrazione), allegando il relativo certificato di salario (doc. G). Infatti, con un reddito da invalida sia di fr. 75'522 sia di fr. 75'922, come si vedrà, non risulta un grado d’invalidità pensionabile.

 

                                  L’assicurata evidenzia che la sua retribuzione consiste unicamente da provvigioni sul suo fatturato, che le remunerazioni percepite rappresentano una situazione eccezionale e che in futuro non vi è una simile prospettiva di reddito, motivo per cui non è possibile considerare l’aumento della capacità al guadagno come durevole.

                                  Quanto affermato sopra non è rilevante. Va infatti ricordato che, nell’ambito della revisione di una rendita ex art. 17 LPGA, l’art. 88a cpv. 1 OAI prescrive: Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI).

                                  Nel caso in esame, come visto, dal 2019 la ricorrente svolge l’attività di consulente immobiliare presso la __________ e non ha sostenuto che nel frattempo la stessa sia terminata. Anzi, nel ricorso essa ha sostenuto di aver ricevuto fr. 25'000 nel 2022 dalla datrice di lavoro.

                                  Certo, la retribuzione versata dalla __________ è composta in buona parte da provvigioni che per definizione sono soggette a variazioni.

                                  Ciò non toglie che, come verrà detto al consid. 2.4, ai sensi dell’art. 77 OAI alla ricorrente incombeva l’obbligo d’informare tempestivamente l’Ufficio AI dell’inizio dell’attività lucrativa.

 

                                  Infine, l’assicurata sostiene che per il 2019 l’amministrazione non poteva procedere ad una revisione perché l’aumento del grado d’invalidità (dal 50% al 48%) non supera il 5% come prescritto dal nuovo art. 17 cpv. 1 LPGA. L’art. art. 17 LPGA, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, dispone al primo capoverso che “Per il futuro la rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa, d’ufficio o su richiesta, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita: subisce una modificazione di almeno cinque punti percentuali (lett. a) o aumenta al 100 per cento (lett. b). Il capoverso 2 recita che: “Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una disposizione formalmente passata in giudicato è, d’ufficio o su richiesta, aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustificata hanno subito una notevole modificazione”. Tenuto conto che la succitata modifica è legata alla recente revisione legislativa della LAI e che a seguito del nuovo art. 17 cpv. 1 lett. a LPGA anche in ambito AI vige la soglia minima del 5% per procedere ad una revisione della rendita [cfr. FF 2017 pagg. 2336 – 2337; cfr. DTF 133 V 545 consid. 6.2 e 6.3 in cui il TF ha confermato che nell’AI una modifica di poco conto nello stato di fatto determinante può dare luogo a una revisione se tale modifica determina un superamento (per eccesso o per difetto) di una soglia minima d’invalidità, nonostante che per giurisprudenza nella LAINF e nella LAM una simile modifica deve essere almeno del 5%; cfr. anche DTF 130 V 343 consid. 3.5.2; in merito alla notevole modifica del 5% nella LAINF cfr., quale caso ticinese, la STF 8C_683 del 16 agosto consid. 4] e che nella presente fattispecie fa stato il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021 (cfr. consid. 2.1), la suddetta nuova normativa non è applicabile. Di conseguenza, l’amministrazione ha correttamente proceduto alla revisione ex art. 17 LPGA anche per quel che concerne l’anno 2019.

 

                                  L’Ufficio AI ha poi determinato il reddito da valida fondandosi sul salario 2015 – preso in considerazione nella precedente decisione del 16 ottobre 2017 – percepito dall’assicurata quando lavorava, senza il danno alla salute, presso la __________ per poi aggiornarlo agli anni 2019 e 2020 (cfr. annotazioni 15 febbraio 2022 del consulente in integrazione professionale in doc. 125). Certo, tale dato non è stato aggiornato al 2021, ciò che tuttavia non è rilevante poiché anche per quell’anno l’assicurata non presenterebbe un grado d’invalidità pensionabile. Infatti, la differenza tra il 17% riconosciuto ed il grado minimo del 40% è talmente importante che verosimilmente non può essere colmata dal mancato adeguamento del reddito da valida.

 

                                  Nel ricorso, come detto, l’assicurata sostiene di aver percepito nel 2022 dalla datrice di lavoro fr. 25'000 e che le provvigioni erano esaurite, motivo per cui l’aumento della capacità al guadagno non può essere considerata come durevole. Ora, nell’email 23 giugno 2022 la __________ fa riferimento agli stipendi versati con i conguagli delle commissioni “maturate ed esaurite”, ma dallo stesso non risulta alcun importo (doc. H). A prescindere, va comunque fatto presente all’assicurata della possibilità d’inoltrare una nuova domanda di prestazioni, ritenuto uno stato di salute invariato, in caso di marcata riduzione del reddito da invalida tale da ripristinare un’eventuale diritto alla rendita.

 

                                  In conclusione, confermato il raffronto dei redditi esposto al considerando precedente, si evince che dal 2019 il grado d’invalidità non conferisce più il diritto ad una mezza rendita ma ad un quarto e che dal 2020 il diritto alla rendita si estingue. Allo stesso risultato si giunge anche volendo tener conto per il 2021, come sostenuto nel ricorso, di un reddito da invalida di fr. 75'922.

                                 

                          2.4.  Va ora esaminato se l’Ufficio AI poteva ridurre la rendita da metà ad un quarto con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2019, con soppressione del diritto alla rendita, sempre con effetto retroattivo, dal 1° gennaio 2020, a motivo della violazione dell’obbligo di informare da parte dell’assicurata.          

                                  Va ricordato che per quanto concerne l'effetto della soppressione della rendita, l'art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che tale misura è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se il beneficiario ha ottenuto indebitamente la prestazione o ha violato l'obbligo di informare impostogli ragionevolmente dall'articolo 77 OAI.

 

                                  L’art. 77 OAI prescrive che l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’ufficio AI ogni cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, in particolare ogni cambiamento dello stato di salute, della capacità al guadagno o al lavoro, dello stato di grande invalidità, del bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all’invalidità, del luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza e delle condizioni personali ed eventualmente economiche dell’assicurato.

                                  La norma relativa all’obbligo di informare di cui all’art. 77 OAI è stata sostanzialmente ripresa dall’art. 31 LPGA che regola la “Notificazione nel caso di cambiamento delle condizioni”, senza peraltro che la norma dell’ordinanza venisse abrogata (STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 2).

 

                                  Nel caso concreto giustamente l’Ufficio AI ha fondato la retroattività della riduzione della rendita rispettivamente della soppressione del diritto alla rendita facendo riferimento al fatto che l’interessata non ha tempestivamente notificato l’attività lucrativa iniziata nel 2019. È solo nell’ambito della revisione d’ufficio della rendita che, a seguito dello scritto 26 giugno 2021 inviato dall’assicurata e dell’allegato certificato salariale (doc. 113), l’amministrazione ha saputo che dal 1° febbraio 2019 essa lavora al 50% quale consulente immobiliare presso la __________ (doc. 113). Questo nonostante che nelle motivazioni della decisione del 16 ottobre 2017 (doc. 97) fosse esplicitamente indicato l’obbligo di informare, quale esempio di modifica delle condizioni personali ed economiche, il “cambiamento delle entrate o delle condizioni patrimoniali, p. es. inizio o cessazione di un’attività lucrativa” (sottolineatura del redattore).

                                  Ne discende che l'assicurata era obbligata a notificare immediatamente all'amministrazione i salari da essa percepiti, anche se si trattava di provvigioni.

                                  Non avendolo fatto, l’assicurata ha violato l’obbligo d’informare ex art. 77 OAI e l’Ufficio AI ha correttamente proceduto alla citata riduzione e soppressione della rendita con effetto retroattivo.

                               

                          2.5.  Restituzione di complessivi fr. 59'970 pari alle rendite indebitamente riscosse dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022.

 

                       2.5.1.  Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. L’art. 4 cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42).                     

 

                                  Per l’art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020 il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.         

                                  Secondo l’art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l’istituto d’assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

                                  Come rammentato dal TF con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015) il termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; sentenza 8C_799/2017dell’11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1).

                       2.5.2.  Nel caso in esame, tenuto conto di quanto esposto ai consid. 2.4, l’assicurata ha indebitamente riscosso un quarto di rendita in più dal 1° gennaio 2019 e la mezza rendita dal 1° gennaio 2020, prestazioni che vanno restituite.

 

                                  Va rilevato che l’amministrazione ha saputo della nuova attività lucrativa presso la __________ solo con la citata lettera del 26 giugno 2021 (doc. 113). Di conseguenza, sino al momento in cui è stato notificato il progetto di decisione del 16 febbraio 2022 di “riduzione della rendita con successiva soppressione della prestazione e restituzione delle rendite percepite indebitamente dal 01.01.2019” (doc. 127) è trascorso meno di un anno e quindi il termine relativo di perenzione, in applicazione sia del vecchio che del nuovo art. 25 cpv. 2 LPGA, risulta rispettato (l’emissione del progetto di decisione relativo alla restituzione è sufficiente per la salvaguardia del termine annuo di perenzione: DTF 146 V 217, consid. 3.4, STF 9C_663/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.3 in fine ed anche Kieser, ATSG – Kommentar, 2020, n. 95 ad art. 25, pag. 534).

 

                                  Quanto all’ammontare chiesto, questo TCA può fare riferimento all’importo chiesto con le due decisioni del 9 giugno 2022. Né del resto al riguardo l’assicurata ha sollevato obiezioni.

                                 

                          2.6.  La ricorrente ha chiesto il condono di quanto deve restituire. Pur ammettendo di non aver informato l’amministrazione dei redditi conseguiti, essa sostiene di aver percepito le rendite in buona fede in quanto era convinta che, in assenza di un miglioramento del suo stato di salute, il diritto alla rendita sarebbe rimasto immutato.

 

                                  Con riferimento all’art. 4 cpv. 4 OPGA nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente che la relativa domanda va fatta entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato .

 

                                  Dovendo essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione (art. 3 OPGA), la richiesta di condono formulata dinanzi allo scrivente Tribunale deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato la presente sentenza, decida in merito a tale richiesta (art. 25 cpv. 1 LPGA).

 

                          2.7.  Visto quanto sopra le decisioni impugnate sono da confermare, mentre il ricorso va respinto.

                          2.8.  Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  Visto l'esito della vertenza, le spese di fr. 500 vanno poste a carico della ricorrente.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Nella misura in cui ricevibile, il ricorso è respinto.

                                  § Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito alla domanda di condono.

 

                             2.  Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti