Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2022.54

 

cr

Lugano

12 dicembre 2022        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 19 agosto 2022 di

 

 

 RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 20 giugno 2022 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  In data 26 dicembre 2017 RI 1, nato nel 1959, di professione consulente alla clientela presso la __________, ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti, indicando quale danno alla salute di essere affetto da depressione da inizio 2017 (doc. 11).

 

                                  Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una visita a cura del dr. __________ e della dr.ssa __________ del SMR (doc. 38), con progetto di decisione del 4 luglio 2018 l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni, non sussistendo un sufficiente grado di invalidità (doc. 46).

                                  A seguito delle obiezioni sollevate contro tale progetto di decisione dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, e supportate da documentazione medico specialistica (referto del dr. __________), l’Ufficio AI ha ordinato una perizia psichiatrica affidata al __________, seguita, su richiesta del SMR, da un complemento peritale __________, cui è susseguita una presa di posizione finale del SMR. Sulla base di quest’ultima, l’Ufficio AI, con decisione del 20 marzo 2019, ha confermato il rifiuto delle prestazioni (doc. 87).

 

                                  Tale decisione è stata annullata dal TCA con sentenza 32.2019.82 dell’8 maggio 2020, con la quale questo Tribunale, constatato come si fosse in presenza di un accertamento dei fatti lacunoso, ha disposto il rinvio degli atti all’amministrazione affinché mettesse in atto gli accertamenti peritali specialistici necessari al fine di chiarire quale fosse lo stato di salute dell’interessato e le ripercussioni dello stesso sulla sua capacità lavorativa (doc. 99).

 

                          1.2.  Conformemente a quanto indicato nella sentenza di rinvio, l’Ufficio AI, dopo avere ordinato una perizia a cura del dr. __________ e tenuto conto delle relative risultanze contenute nel rapporto peritale del 21 novembre 2021 (doc. 145), con progetto di decisione del 20 gennaio 2022 (doc. 155), poi confermato con decisione del 20 giugno 2022 (doc. 160), ha assegnato all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2018 al 30 novembre 2018 e il diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1° dicembre 2018 in poi. Il versamento delle prestazioni è, tuttavia, stato fatto decorrere solo dal 1° luglio 2018 a causa della tardività della presentazione della domanda. Dalla decisione del 20 giugno 2022 risulta che le rendite arretrate sono state compensate con complessivi fr. 18'514.52 rivendicati da __________ (in seguito: __________) a titolo d’indennità giornaliere in caso di malattia ai sensi della LCA (doc. 160).

 

                          1.3.  Con tempestivo ricorso del 19 agosto 2022 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, in via principale, che il diritto alle prestazioni e il versamento degli interessi di mora sulle rendite arretrate decorra dal 1° marzo 2018 o, in via subordinata, che il diritto alla rendita decorra dal 1° marzo 2018, con diritto agli interessi di mora sulle rendite arretrate a far tempo dal 1° maggio 2018 (doc. I).

 

                                  Sostanzialmente l’insorgente ha contestato il fatto che l’amministrazione abbia rifiutato di accordargli degli interessi di mora sulle rendite arretrate, con la motivazione che egli avrebbe omesso di collaborare, non avendo trasmesso copia del proprio documento di identità. Egli ha sottolineato di non avere mai ricevuto alcun richiamo da parte dell’amministrazione, e di avere debitamente trasmesso il documento richiesto, come risulta dall’incarto.

 

                                  Quanto alla decorrenza del diritto alla rendita, l’assicurato ha rilevato di avere presentato la domanda di prestazioni già nel mese di settembre 2017, giudicata a quel momento dall’amministrazione “non opportuna”. Seguendo, in buona fede, quanto indicato dall’Ufficio AI, l’insorgente ha poi presentato nuovamente la richiesta di prestazioni nel mese di dicembre 2017. Per tali ragioni, dunque, egli chiede di poter essere posto al beneficio di prestazioni già dal 1° marzo 2018 (doc. I).

 

                          1.4.  Con la risposta di causa, l’Ufficio AI ha proposto il rinvio degli atti all’amministrazione al fine di procedere al versamento della rendita spettante all’assicurato a partire dal 1° giugno 2018, invece che dal 1° luglio 2018, considerando che la presentazione della domanda di prestazioni risalga al 5 dicembre 2017.

                                  L’Amministrazione ha pure proposto, in rettifica a quanto indicato nella decisione impugnata, di riconoscere all’assicurato il diritto agli interessi moratori dal 1° giugno 2020 (ossia 24 mesi dopo la nascita del diritto alle prestazioni).

                                  L’amministrazione ha, invece, rilevato di non poter condividere la richiesta dell’insorgente di far risalire l’inizio del diritto alla rendita al mese di marzo 2018, perché la condizione dell’anno di carenza di cui all’art. 28 cpv. 1 LAI si è realizzata unicamente nel mese di maggio 2018, l’inizio della malattia di lunga durata dovendo essere fatta risalire al 22 maggio 2017 (cfr. doc. IV).

 

                          1.5.  Con scritto del 14 ottobre 2022 il legale dell’insorgente ha rilevato di condividere le conclusioni dell’Ufficio AI “nella misura in cui quest’ultimo conclude riconoscendo all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità a far tempo dal 1° giugno 2018; segnatamente nella misura in cui riconosce all’assicurato il diritto ad interessi moratori al 5% sulle rendite arretrate nel periodo dal 1° giugno 2020 al 30 giugno 2022” (doc. VIII).

                                  Il patrocinatore dell’insorgente ha, invece, contestato la domanda presentata dalla __________ di compensare le indennità giornaliere versate con le rendite arretrate per un importo di fr. 18'514.52, ritenendo che da tale importo occorra dedurre fr. 12'156.70 a cui l’assicurato avrebbe ancora diritto (doc. VIII).

 

                          1.6.  Con osservazioni del 19 ottobre 2022 l’Ufficio AI– a prescindere dall’effettiva ricevibilità (non essendo stata presentata con il ricorso) della contestazione circa la bontà della compensazione effettuata con la __________ – ha prodotto copia delle condizioni generali di assicurazione, a dimostrazione del diritto di detto ente di vedersi rimborsare le rendite di invalidità versate successivamente alle sue indennità.

                                  L’amministrazione ha, inoltre, rilevato che come già indicato dal TCA nella sentenza 32.2014.46 del 17 marzo 2015, “la decisione dell’Ufficio AI sul pagamento diretto nei confronti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente le modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in restituzione dall’assicuratore (STF 9C_287/2014)” (doc. X).

 

                          1.7.  Con scritto del 26 ottobre 2022 il legale dell’insorgente ha rilevato che “per quanto attiene la compensazione delle rendite AI arretrate, se fosse anche vero che questo aspetto non può essere oggetto della presente procedura, ciò non toglie che con il riconoscimento del diritto dell’assicurato ad una rendita già a far tempo dal 1° giugno 2018 a seguito del rinvio degli atti un ricalcolo delle compensazioni pure si giustifica in ogni caso. L’assicurato non ha oltretutto mai avallato la domanda di compensazione che la spettabile __________ ha presentato alla Cassa __________. Quest’ultima a maggior ragione non può quindi procedere con il pagamento in favore della spettabile ___________ così come prospettato nella decisione contestata. Prima di procedere con detto pagamento, la Cassa __________ deve in altri termini attendere una conferma da parte dell’assicurato oppure l’esito della procedura che contrappone l’assicurato alla spettabile __________.

                                  Il patrocinatore dell’assicurato ha poi nuovamente contestato l’entità dell’ammontare chiesto in compensazione (doc. XII).

 

                          1.8.  Con osservazioni del 2 novembre 2022, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della proposta di rinvio atti limitatamente a quanto illustrato nella risposta di causa e nelle osservazioni del 19 ottobre 2022.

                                  L’amministrazione ha ribadito di non ritenere condivisibile l’ulteriore richiesta di verifica della compensazione effettuata dalla __________, ritenendo non di rilievo sapere a quanto ammontano esattamente i rapporti di dare-avere tra l’assicurato e il suo assicuratore perdita di guadagno, dato che risultano pacifici gli importi delle rendite retroattive a disposizione del terzo che ha effettuato gli anticipi e il periodo della compensazione. Pertanto, l’Ufficio AI ha concluso che “se non per il mese di giugno 2018, l’amministrazione (ricordato che gli interessi moratori andranno versati all’assicurato) non prevede di rivedere questo aspetto” (doc. XIV).

 

                                  Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (cfr. doc. XV), con facoltà di presentare eventuali osservazioni. Ad oggi non sono pervenute al TCA ulteriori annotazioni.

 

considerato                 in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è il momento a partire dal quale far decorrere l’effettivo versamento delle prestazioni, visto il ritardo nel deposito della domanda; l’esistenza del diritto agli interessi di mora sulle rendite arretrate, nonché la compensazione operata dall’Ufficio AI tra una parte delle rendite arretrate e le prestazioni già versate a titolo di indennità giornaliera da parte della __________.

 

                          2.2.  In concreto, le parti convengono sulla necessità di procedere al rinvio degli atti all’Ufficio AI, ritenuto che, in rettifica della decisione impugnata, la rendita intera di invalidità debba essere versata a partire dal 1° giugno 2018 e che sulle rendite arretrate debbano essere attribuiti gli interessi moratori.

 

                                  Con decisione del 20 giugno 2022, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1° maggio 2018 al 30 novembre 2018 e il diritto ad una mezza rendita di invalidità dal 1° dicembre 2018 in poi, precisando che “il versamento della rendita può avvenire unicamente dopo 6 mesi dal deposito della domanda, nel caso specifico dal 1° luglio 2018 (art. 29 LAI)”.

                                  Dalla decisione del 20 giugno 2022 risulta, inoltre, che le rendite arretrate sono state compensate con complessivi fr. 18'514.52 rivendicati da __________ a titolo d’indennità giornaliere in caso di malattia ai sensi della LCA e meglio: fr. 2'350 dal 1.7.2018 al 31.7.2018, fr. 9'400 dal 1.8.2018 al 30.11.2018 e fr. 6’764.50 dal 1.12.2018 al 21.5.2019 (doc. 160).

 

                                  Il TCA rileva che, con la risposta di causa, l’Ufficio AI, ritenendo di dovere rivedere la propria decisione, ha proposto “il rinvio degli atti all’amministrazione al fine di calcolare e versare il diritto alla rendita intera spettante all’assicurato per il mese di giugno 2018 e il diritto dello stesso agli interessi moratori dal 1° giugno 2020” (cfr. doc. IV).

 

                                  Tale proposta è stata approvata dall’insorgente, il quale, con scritto del 14 ottobre 2022, ha espressamente indicato che “possiamo condividere le conclusioni esposte dall’Ufficio AI nella risposta e ciò nella misura in cui quest’ultimo conclude riconoscendo all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità a far tempo dal 1° giugno 2018; segnatamente nella misura in cui riconosce all’assicurato il diritto ad interessi moratori al 5% sulle rendite arretrate nel periodo dal 1° giugno 2020 al 30 giugno 2022” (cfr. doc. VIII).

 

                                  Questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalle proposte formulate dall’Ufficio AI nella risposta di causa, con le quali concorda, e che sono state, peraltro, pure condivise dall’assicurato.

                                  In particolare, appare corretto far risalire la data di presentazione della domanda di prestazioni da parte dell’assicurato al 5 dicembre 2017, come proposto dall’amministrazione, di modo che “in rettifica della decisione impugnata e giusta l’art. 29 cpv. 1 LAI, il versamento delle prestazioni debba avere effetto dal 1° giugno 2018” (doc. IV).

 

                                  Altrettanto correttamente l’amministrazione ha, con la risposta di causa, rilevato che “ancora una volta in rettifica della decisione impugnata (che nel caso in disamina non prevede gli interessi moratori poiché esclusi nella delibera del 1° marzo 2022; doc. 159), l’Ufficio AI tiene a concordare con il ricorrente sul principio del diritto dell’assicurato agli interessi moratori. Tuttavia, l’UAI ritiene che gli interessi debbano decorrere dal 1° giugno 2020 (e meglio 24 mesi dopo la nascita del diritto a rendita in conformità all’art. 26 cpv. 2 LPGA) al (per le prestazioni menzionate nella decisione impugnata) 30 giugno 2022 (ossia, giusta l’art. 7 cpv. 2 OPGA, al termine del mese in cui è stato emesso l’ordine di pagamento del 24 giugno 2022. Informazione acquisita dalla scrivente dal Servizio rendite e indennità della Cassa __________)” (doc. IV).

 

                          2.3.  Il patrocinatore dell’insorgente ha, invece, contestato la compensazione delle rendite arretrate (periodo 1° luglio 2018 – 21 maggio 2019) con le indennità giornaliere versate nel medesimo periodo dalla __________ (doc. VIII).

 

                                  Il legale ha innanzitutto messo in dubbio che l’Ufficio AI potesse procedere alla compensazione richiesta dalla __________, dato che l’assicurato non ha mai avallato la domanda di compensazione. Egli ha quindi rilevato che “prima di poter procedere con detto pagamento, la Cassa __________ deve in altri termini attendere una conferma da parte dell’assicurato oppure l’esito della procedura che contrappone l’assicurato alla spettabile __________” (cfr. doc. XII).

 

                                  Sul tema, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha rilevato che nel caso di specie si è “in presenza di un terzo che ha versato (in virtù delle proprie condizioni generali) anticipi ai sensi degli artt. 26 cpv. 4 lett. b LPGA e 85bis cpv. 2 lett. b OAI (cfr. altresì le note marg. 10064, 10067 e 10068 delle Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità)” (cfr. doc. IV/1).

 

                                  Questo Tribunale rileva quanto segue.

 

                                  Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

                                  Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti: a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi; b. a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate.

 

                                  L'art. 85bis OAI, che regola il versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi, precisa in proposito che:

 

" 1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

 

2 Sono considerati anticipi le prestazioni:

 

    a.  liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;

 

    b.  versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge.

 

3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."

 

                                  Va qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

                                  La citata disposizione non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

 

                                  Le cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068, 10069 e 10070 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, edite dall'UFAS, stato 1° gennaio 2019 (valide dal 1° gennaio 2003), prevedono quanto segue:

 

" (…)

10065    Sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi:

 

10066  - le prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita che l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;

 

10067  - le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione).

 

10068    Sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico.

 

10068.1  Nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.

 

10068.2  Se ad esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta per contratto a pagare dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la differenza tra la rendita e l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto sociale nello stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bulletin AVS/PC n. 241 [d/f]).

 

10069    L’accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI.

 

10070    Il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).

(…)."

 

                                  Nel caso in esame, è incontestato che l’assicurato, in attesa della decisione di rendita AI, abbia ricevuto dal 1° luglio 2018 al 21 maggio 2019 (periodo della compensazione) delle indennità giornaliere per malattia ai sensi della LCA da parte di __________, così come risulta dal formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/ AI”, compilato il 12 aprile 2022 dall’assicuratore (cfr. doc. IV/1).

 

                                  Inoltre, nel caso di specie si è in presenza, come correttamente rilevato dall’Ufficio AI, di un terzo che ha versato anticipi ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 b OAI, disposizione che concerne il rimborso di anticipi versati “contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge”.

 

                                  In tale prospettiva, va evidenziato che il diritto di __________ al rimborso nei confronti dell’AI emerge in maniera inequivocabile dalle Condizioni generali dell’Assicurazione perdita di salario per malattia secondo la LCA, versione 1/2015, prodotte dall’Ufficio AI in data 19 ottobre 2022, il cui art. 8.3 (prestazioni anticipate: condizioni nonché diritto di rimborso o di compensazione) prevede che: “b) __________ ha in particolare il diritto di rimborso a prestazioni di terzi fornite successivamente (ad es. rendite dell’assicurazione per l’invalidità e quelle delle istituzioni di previdenza di qualsiasi tipo) (doc. X/1).

 

                                  Alla luce di quanto sopra, la contestazione dell’avv. RA 1 circa il mancato accordo alla compensazione da parte dell’assicurato appare, quindi, del tutto ininfluente.

 

                                  Nello scritto del 14 ottobre 2022 l’avv. RA 1 ha anche contestato l’ammontare chiesto in compensazione dalla __________, rilevando come le indennità giornaliere versate all’assicurato coprivano solo il 90% della perdita di guadagno e non il 100%. Per tali ragioni, secondo il legale, l’assicurato avrebbe ancora diritto al versamento di fr. 12'156.70, motivo per il quale l’importo da compensare non può ammontare a fr. 18'514.52, ma solo a 6'357.80 (cfr. doc. VIII, corsivo della redattrice).

                                  L’entità della somma posta in compensazione è poi stata nuovamente messa in discussione dal patrocinatore dell’insorgente nello scritto del 26 ottobre 2022 (doc. XII, corsivo della redattrice).

 

                                  Al riguardo questo Tribunale si limita a precisare che contestazioni in merito al diritto ed all’ammontare delle indennità giornaliere per malattia da porre in compensazione, rispettivamente il calcolo della sovrassicurazione non possono essere oggetto della presente vertenza (vedi, per dei casi analoghi, la STCA 32.2014.46 del 17 marzo 2015 e la STCA 32.2018.182 del 7 ottobre 2019).

                                  Infatti, in caso di litigio sull’esistenza o l’ammontare di un credito di restituzione derivante dal versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si tratti di crediti fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona assicurata fare valere la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore interessato (SZS/RSAS 2014 pag. 58 = STF 8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso in STF 9C_287/2014 del 16 giugno 2014 consid. 2.2). La decisione dell’Ufficio AI sul pagamento diretto nei confronti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente le modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in restituzione dall’assicuratore (STF 9C_287/2014 citata consid. 2.2 con riferimento al consid. 4.3 della STF 4A_24/2012 del 30 maggio 2012 non pubblicato in DTF 138 II 411; STF I 296/03 del 21 ottobre 2004 consid. 4.2).

 

                                  In queste circostanze, dunque, il diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis cpv. 2 b OAI (cfr. art. 8.3 delle CGA) è dato e quindi la compensazione tramite il versamento diretto alla __________ effettuato dall’Ufficio AI merita conferma.

 

                          2.4.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

Visto l'esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico delle parti nella misura di metà ciascuno.

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

                             1.  Il ricorso è parzialmente accolto.

                                  § La decisione impugnata è modificata nel senso che, confermata la compensazione delle rendite con la __________, RI 1 ha diritto al versamento della rendita intera di invalidità dal 1° giugno 2018 e al versamento di interessi di mora dal 1° giugno 2020 al 30 giugno 2022 ai sensi del consid. 2.2., il cui calcolo deve essere effettuato dall’Ufficio AI a cui gli atti vengono a tale scopo rinviati.

 

                             2.  Le spese di fr. 500 sono poste a carico di RI 1 e dell’Ufficio assicurazione invalidità in ragione di metà ciascuno. L’Ufficio AI rifonderà al ricorrente fr. 1'200.-- di ripetibili parziali (IVA inclusa).

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti