Raccomandata

 

 

Incarto n.
32.2022.57

 

JV/RG

Lugano

28 novembre 2022        

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

 

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, vicecancelliere

 

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

statuendo sul ricorso del 29 agosto 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da: RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 22 giugno 2022 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto                       in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nato nel 1976 e da ultimo attivo quale operaio edile con mansioni di muratore/carpentiere, ha presentato il 10 dicembre 2019 una domanda di prestazioni AI adducendo problematiche afferenti alla schiena, alle gambe e di natura psichiatrica a far tempo dal 18 aprile 2019 (docc. 5, 8, 14 e 15 incarto AI).

                                 

                          1.2.  Richiamato il Questionario per il datore di lavoro: Integrazione professionale/Rendita (doc. 15 incarto AI), effettuato il colloquio di accertamento con il consulente SIP per poi terminare l’intervento tempestivo (docc. 18, 21 e 28 incarto AI), richiamato altresì l’incarto medico-assicurativo dalla __________ comprendente le valutazioni dei medici fiduciari (doc. 6 e segg.; docc. 79, 87 e 88 incarto AI) e il rapporto medico del curante dr. __________ (specialista in psichiatria, docc. 20, 24 e 40 incarto AI), l’Ufficio AI ha conferito mandato al medico SMR, dr. __________, di accertare “l’incapacità lavorativa in attività abituale di operaio edile, in attività adeguate ed i limiti funzionali” (doc. 35 incarto AI).

 

                                  Il medico SMR ha formulato richiesta per una perizia bidisciplinare in ambito psichiatrico e reumatologico (doc. 41 incarto AI) e l’Ufficio AI l’ha avvallata, conferendo mandato peritale al __________ di __________ nelle persone della dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) e del dr. __________ (specialista in reumatologia) (doc. 42 e seg. incarto AI). La valutazione degli specialisti indipendenti è confluita nel referto peritale del 5 maggio 2022 (doc. 54). Poste le seguenti diagnosi:

                                

" […]

B      Diagnosi rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

B.1   Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Nessuna.

 

B.2   Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

Sindrome ansiosa depressiva (ICD-10 F41.2).

Sindrome da attacchi di panico (ICD-10 F41.0).

Fibromialgia di tipo primario

IperCKemia di origine idiopatica.” (pag. 165 incarto AI)

 

                                  osservato che

 

" […]

C    Ripercussioni funzionali dei reperti / delle diagnosi

Per quanto riguarda le limitazioni psichiatriche presenti vi è una lieve diminuzione solo della flessibilità nel senso che lo stato ansioso depressivo porta ad avere qualche difficoltà emotiva nella gestione di imprevisti che possono avvenire nella sua quotidianità.

Per quanto riguarda le sole patologie di tipo somatico a carattere reumatologico e di tipo muscolare non presenta limitazioni funzionali di sorta.” (pag. 165 incarto AI)

 

                                  e che

 

" […]

F    Verifica della coerenza

A livello reumatologico non vi sono segni di aggravamento e il quadro clinico può essere interpretato solo nell’ambito di una fibromialgia di tipo primario.

A livello psichiatrico vi e una discordanza tra la percezione dell’A. di non poter più svolgere alcuna attività lavorativa o comunque in minima parte, la gravità del quadro clinico obiettivato e le limitazioni nello svolgimento delle attività in tutti gli ambiti della vita. Nonostante il peggioramento asserito dal curante nessuna variazione farmacologica è stata intrapresa.” (pag. 166)

 

                                  circa l’incapacità lavorativa e la sua evoluzione nel tempo, i periti hanno accertato quanto segue:

 

" []

G   Capacità lavorativa nell’attività svolta finora, in relazione ad un’attività lavorativa svolta al 100%

100%

 

H    Capacità lavorativa in un’attività adeguata, in relazione ad un’attività svolta al 100%

100%

[…]

 

I.1 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo nell’attività svolta

Capacità lavorativa dello 0% dal 18.4.2019 al 21.1.2020, successivamente dalla data della visita medico fiduciaria (22.1.2020) del Dr. med. __________ capacità lavorativa del 100%.

 

I.2 Descrivere l’evoluzione della capacità lavorativa nel tempo in un’attività adatta

Capacità lavorativa dello 0% dal 18.4.2019 al 21.1.2020, successivamente dalla data della visita medico fiduciaria (22.1.2020) del Dr. med. __________ capacità lavorativa del 100%.” (pag. 166 e seg.)

 

                                  Con rapporto finale del 6 maggio 2022 (doc. 52 incarto AI), il medico SMR ha fatto proprie le conclusioni peritali.

 

                          1.3.  Con progetto di decisione dell’11 maggio 2022 (doc. 55 incarto AI) l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni siccome il periodo di incapacità lavorativa (100% dal 18 aprile 2019 e 0% dal 22 gennaio 2020) era inferiore ad un anno e non essendo dati i presupposti per provvedimenti professionali.

 

                                  Con osservazioni del 10 giugno 2022 (doc. 60 incarto AI) l’assicurato – tramite il sindacato RA 1 (doc. 56 e seg. incarto AI) – ha contestato le conclusioni peritali secondo cui egli sarebbe tornato abile al lavoro in misura completa anche nel suo mansionario abituale dal 22 gennaio 2020, rilevando che “in questo periodo e fino ad aprile 2021 l’assicurazione per la perdita di salario __________ ha corrisposto le prestazioni massime versando l’IG fino all’inizio di aprile 2021”, a comprova del fatto che egli fosse inabile al lavoro. L’assicurato si è inoltre riservato di produrre nel corso della procedura i risultati di asseriti accertamenti specialistici da lui mandatati.

                                  Da ultimo, egli ha contestato che la notifica della domanda d’invalidità sia avvenuta solo il 18 marzo 2021, “giacché l’assicurato ha inoltrato la richiesta ben prima, inviando il relativo formulario alla __________ anziché all’Ufficio AI. […] Giusta gli art. 29 e 30 LPGA […] questo Servizio ha il compito di farla proseguire al servizio competente, rispettivamente la data di registrazione rimane congelata al momento in cui viene inviato al primo ente. Di conseguenza […] la data di richiesta della domanda AI deve essere retrodatata al momento in cui è pervenuto il formulario nelle mani della __________. […] che questo ente, erroneamente, non l’abbia fatto proseguire, non ha un’influenza […]” (doc. 60 incarto AI).

 

                                  Con decisione del 22 giugno 2022 (doc. 61 incarto AI) l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, prendendo cosi posizione circa le osservazioni dell’assicurato: “[…] Essendo stata esaminata la situazione clinica […] in modo approfondito mediante recente perizia bidisciplinare […] non si ritiene opportuno conferire una detrazione temporale del termine per l’inoltro di ulteriori osservazioni. Si conferma pertanto […] la bontà della valutazione medica effettuata dal nostro Servizio Medico Regionale […]. Viene […] contestata la data di deposito [della domanda di prestazioni, n.d.r.]. Si ritiene […] corretta la data di deposito del 18.03.2021, in quanto è il giorno in cui abbiamo ricevuto il formulario ufficiale.” (pag. 203 incarto AI).

 

                          1.4.  L’assicurato ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 22 giugno 2022, postulandone in via principale l’annullamento con concessione del diritto ad una rendita intera con grado d’invalidità del 100% “trascorso un anno dall’evento che conduce all’invalidità ed al più presto sei mesi dopo l’avvio della domanda di prestazioni AI”, subordinatamente l’annullamento con retrocessione degli atti all’Ufficio AI “con lo scopo di incaricare l’amministrazione di procedere a dei nuovi accertamenti specialistici tesi a determinare la capacità lavorativa residua, preso atto che l’esame delle capacità attitudinali si rileva lacunoso.”.

 

                                  Il ricorrente comunica di aver dovuto trasferire il suo domicilio in Italia a seguito del mancato rinnovo del permesso B e che “[…] sulla base del rimedio di diritto indicato dall’amministrazione, a cui è nota la nuova domiciliazione, il presente gravame è proposto direttamente a questa corte essendo stata segnalata quale autorità competente al trattamento del dossier. Nella denegata ipotesi che la camera adita risulti irrita e subordinatamente vada piuttosto individuata nel TAF, si prega di notificare il provvedimento all’autorità competente, rispettivamente ad indicarci un termine di grazia, per sanare la condizione formale”.

                                 

                                  L’insorgente contesta la valutazione peritale fatta propria dall’amministrazione, contrapponendola alle refertazioni dei curanti attestanti un’incapacità lavorativa completa. Egli asserisce che lo scopo del ricorso consiste nel poter prendere tempo per produrre le refertazioni medico-specialistiche avviate motu proprio che dovrebbero, a mente sua, supportare le conclusioni dei curanti e, di riflesso, smentire quelle dei periti. Al ricorso non è stata allegata refertazione medica alcuna.

 

                          1.5.  Con disposizione del 2 settembre 2022 il Vicepresidente del TCA ha assegnato un termine di 20 giorni all’Ufficio AI per presentare la risposta di causa e prendere posizione in merito alla sua competenza (doc. II).

 

                          1.6.  Con risposta di causa l’Ufficio AI osserva che sino al termine dell’istruttoria ha mantenuto la propria competenza, asserendo di aver appreso della revoca definitiva dell’autorizzazione di soggiorno dell’insorgente solo con il ricorso (pag. 2). Rileva che anche qualora il TCA non condividesse (in considerazione di insufficienti oggettive prove circa la residenza effettiva dell’assicurato sul suolo elvetico) la scelta dell’Ufficio di considerare il ricorrente validamente domiciliato nel Cantone sino all’emanazione della decisione impugnata, RI 1 sarebbe in ogni caso da considerare un frontaliere, ragione per cui la competenza per l’istruttoria sarebbe comunque spettata all’Ufficio AI con l’unica differenza che la decisione formale (e solo quella) avrebbe dovuto essere intimata dall’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. Ritenuto che l’insorgente non ha formalmente contestato la competenza dell’Ufficio AI e/o del TCA, postula che la decisione emanata venga mantenuta e che il TCA si esprima sul gravame.

                                 

                                  Nel merito, rilevato come l’insorgente si sia limitato a rinviare alle certificazioni dei curanti senza produrre alcuna refertazione medica in questa sede, l’Ufficio AI postula la reiezione del gravame e, di riflesso, la conferma della decisione impugnata.

 

                          1.7.  Con disposizione del 14 settembre 2022 il Vicepresidente del TCA ha assegnato un termine di 10 giorni al ricorrente per presentare eventuali altri mezzi di prova, ciò che non è avvenuto.

 

                          1.8.  Con telefonata del 17 novembre 2022 l’Ufficio della migrazione ha comunicato al TCA che la decisione di mancato rinnovo del permesso B UE/AELS del signor RI 1 è stata confermata dal Consiglio di Stato il 23 marzo 2022. Tale decisione è stata notificata all’assicurato, per il tramite del sindacato RA 1, ma non all’Ufficio AI.

 

considerato                 in diritto

 

                                  in ordine

 

                          2.1.  La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

 

                                  nel merito

 

                          2.2.  Il ricorrente asserisce che a seguito del mancato rinnovo del suo permesso B UE/AELS, nell’estate del 2022 ha dovuto trasferire il suo “domicilio” dalla Svizzera all’Italia, dove tutt’ora risiede. Il trasferimento di “domicilio”, soggiunge l’insorgente, sarebbe noto all’amministrazione. Postula che “Nella denegata ipotesi che la camera adita [il TCA, n.d.r.] risulti irrita e subordinatamente vada piuttosto individuata nel TAF, si prega di notificare il provvedimento all’autorità competente, rispettivamente ad indicarci un termine di grazia, per sanare la condizione formale.” (doc. I, pag. 2).

 

                                 A mente di questo Giudice, l’asserzione di cui sopra è da intendere quale eccezione di incompetenza da parte dell’Ufficio AI del Cantone Ticino. Sostenendo come nel caso concreto vi sarebbe la competenza del TAF e non quella del TCA, l’insorgente perlomeno implicitamente ritiene non essere data la competenza dell’Ufficio AI del Cantone Ticino (al riguardo è bene sottolineare che qualora fosse stato l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (UAIE) ad emanare la decisione, l’autorità di ricorso non sarebbe il TCA ma il TFA giusta i disposti artt. 31, 33 LTAF, 69 cpv. 1 lett. b LAI e 5 PA; cfr. pro multis STFA C-2113/2022 del 22 settembre 2022 consid. 1.2.). Inoltre, il ricorrente menziona espressamente il trasferimento del suo “domicilio” all’estero, circostanza che, come si vedrà in appresso, è determinante per la competenza a ricevere e trattare la domanda di prestazioni, come pure per emanare la decisione.

 

                                  Occorre dunque verificare se, e in che misura, l’Ufficio AI del Canton Ticino è (era) competente per l’istruttoria del caso e l’emanazione della decisione impugnata.

 

                                  Giusta l’art. 55 cpv. 1 LAI l’ufficio AI competente è per principio quello del Cantone di domicilio dell’assicurato al momento della richiesta di prestazioni, la competenza in casi speciali essendo invece stabilita dal Consiglio federale. Quest’ultimo ha stabilito che per la ricezione e l’esame delle richieste è competente: l’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno il loro domicilio (art. 40 cpv. 1 lett. a OAI); l’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, fatto salvo il capoverso 2 e 2bis, se gli assicurati sono domiciliati all’estero (art. 40 cpv. 1 lett. b OAI).

                                  La ricezione e l’esame delle richieste dei frontalieri è di competenza dell’ufficio AI nel cui campo d’attività essi esercitano un’attività lucrativa, la notifica della decisione rimanendo comunque prerogativa dell’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (art. 40 cpv. 2 OAI, sottolineatura del redattore). Per gli assicurati domiciliati all’estero ma che dimorano abitualmente in Svizzera (art. 13 cpv. 2 LPGA), la ricezione e l’esame delle richieste sono di competenza dell’ufficio AI nel cui campo d’attività gli assicurati hanno la loro dimora abituale. Se, durante la procedura, un assicurato cessa di avere la sua dimora abituale in Svizzera, la competenza per l’esame della richiesta e l’emanazione della decisione passa all’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero (art. 40 cpv. 2bis OAI, sottolineature del redattore).

                                  Tale procedere configura altresì prassi amministrativa (cfr. Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità (CPAI) edita dall’UFAS, valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, marginali 7001, 7003, 7004, 7010 e 7011).

 

                                  Tornando al caso che ci occupa, si rileva preliminarmente che il ricorrente era attivo presso la Ennio Ferrari SA, Riviera, allorché beneficiava del permesso B UE/AELS, ossia di un permesso di dimora (cfr. supra consid. 1.4., 1.8.; cfr. anche docc. 5, 14, 15, 18, 28 e 63 incarto AI) e non, come erroneamente e puntualmente addotto nel ricorso (cfr. supra consid. 1.4.), di un permesso di domicilio.

 

                                  Nella domanda di prestazioni del 10 dicembre 2019 l’assicurato ha indicato di essere domiciliato a __________ dal 23 giugno 2013 (docc. 5 e 6 incarto AI), mentre con scritto del 24 marzo 2021 l’Ufficio AI gli ha chiesto di trasmettere copia del permesso per stranieri (doc. 8 incarto AI). L’assicurato ha prodotto, tra l’altro, la dichiarazione del 24 marzo 2021 dell’Ufficio della migrazione attestante che “[l’assicurato, n.d.r.] Ha pendente un ricorso presso il Consiglio di Stato avverso la nostra decisione di decadenza [del permesso, n.d.r.] del 10.01.2020”, indicando altresì quale “Indirizzo in Ticino” quello di __________ (doc. 13 incarto AI).

 

                                  Conseguentemente, la competenza iniziale dell’Ufficio AI cantonale poteva considerarsi data, non essendoci, ad inizio istruttoria, una decisione passata in giudicato che accertasse la mancata dimora abituale in Ticino e, dunque, la caducità del permesso B UE/AELS, ritenuto che il ricorso al CdS ha effetto sospensivo ex art. 71 LPamm e che il ricorrente era stato autorizzato dall’Ufficio della migrazione a dimorare e lavorare temporaneamente in Ticino (cfr. doc. 13 incarto AI; cfr. anche Accordo sulla libera circolazione delle persone (RU 2002 1529), Allegato I, art. 6)). In ogni caso, l’Ufficio AI è stato informato durante l’istruttoria della vertenza amministrativa. Infatti, l’assicurato ha dichiarato alla perita dr.ssa __________ che “Ha un permesso B con pendente un ricorso, in quanto il Cantone avrebbe deciso di revocarlo” e che “Non vuole tornare a vivere in Italia (il suo domicilio è presso i genitori)”, mentre al dr. __________ ha dichiarato che “[…] è in attesa della decisione del Cantone per […] il […] permesso B” (doc. 54, pagg. 143 e 178 incarto AI, sottolineatura del redattore).

 

                                  Con decisione (cresciuta incontestata in giudicato) del 23 marzo 2022, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di revoca del permesso B dell’insorgente, la cui dimora abituale non si trovava su suolo elvetico. Conseguentemente, prima del progetto dell’11 maggio e della decisione del 22 giugno 2022 (cfr. supra consid. 1.3.), la dimora abituale del ricorrente era da considerarsi trasferita all’estero, circostanza che l’ufficio AI avrebbe dovuto rilevare motu proprio, essendo stato reso edotto a più riprese circa il ricorso pendente presso il Consiglio di Stato.

 

                                  Ora, l’Ufficio AI del Cantone Ticino ha esplicitamente ammesso che al momento dell’emanazione del preavviso, rispettivamente della decisione impugnata, l’istruttoria era terminata (doc. IV, pag. 3).

                                  Pertanto, sia – come in concreto accertato – che il ricorrente abbia trasferito la dimora all’estero, sia che egli fosse da considerare frontaliere (come asserito dall’Ufficio AI cantonale, cfr. supra consid. 1.4.), in applicazione dei disposti artt. 55 LAI, 40 cpv. 2 e 2bis OAI e dei citati marginali della CPAI, la competenza decisionale sarebbe in ogni caso dovuta passare all’UAIE, ciò che non è avvenuto.

                                 

                                  Conseguentemente, sia il preavviso che la decisione del 22 giugno 2022 sono stati emanati da un ufficio AI incompetente.

 

                                  Secondo la giurisprudenza, di principio una decisione resa da un ufficio AI incompetente territorialmente non è nulla ma annullabile (STF 9C_877/2013 dell’11 marzo 2914 consid. 5.2 in initio con rinvii). Per motivi di economia processuale, si può prescindere dall’annullare il provvedimento impugnato e rinviare gli atti all’autorità competente se l’eccezione di incompetenza non è stata sollevata e sulla base degli atti può essere presa una decisione STCA 32.2019.17 del 14 gennaio 2020 con rinvii dottrinali e giurisprudenziali).

 

                                  Nel caso in disamina, sostanzialmente ammessa l’incompetenza ad emanare la decisione contestata, l’Ufficio AI sostiene tuttavia che la pronunzia non è annullabile, siccome “controparte non ha sollevato delle vere e proprie obiezioni sulla competenza territoriale dell’UAI”, postulando che il TCA mantenga la competenza decisionale per ragioni di economia processuale, ritenuto che la fattispecie è matura per il giudizio (doc. IV, pag. 3).

 

                                  Questo Giudice, accertato che in casu l’eccezione di incompetenza è invece stata (a ragione) sollevata, deve giocoforza annullare la decisione impugnata e disporre senza indugio l’invio degli atti all’UAIE. In tal senso, il ricorso è da accogliere.

 

                          2.3.  Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  Viste le suesposte risultanze e ricordato che nella STF 9C_670/2013 del 4 febbraio 2014 il TF ha ribadito la validità del principio giuridico generale secondo il quale i costi vanno caricati a chi li ha causati, il TCA non può che constatare che benché fosse stato reso edotto dal ricorrente circa la precarietà della situazione relativa al permesso B UE/AELS, l’Ufficio AI non si è sincerato della stessa prima di emanare il progetto e la decisione impugnata.

 

                                  Ne consegue che le spese di fr. 500 sono accollate all’Ufficio AI. Patrocinato in causa da un sindacato, il ricorrente ha diritto ad un’indennità per ripetibili, da mettere a carico dell’Ufficio AI, che appare equo quantificare in fr. 500 (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 e 2 Lptca; cfr. anche STCA 35.2018.129 del 28 marzo 2019 consid. 2.15. con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.     Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

                                  §   La decisione del 22 giugno 2022 dell’Ufficio AI del Canton Ticino è annullata.

                                  §§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero, __________, per ragione di competenza.

 

                             2.  Le spese di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI del Canton Ticino che verserà al ricorrente fr. 500 (IVA inclusa) per ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

 

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti