Raccomandata

 

 

 

Incarto n.
32.2022.5

 

cr

Lugano

16 agosto 2022                      

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

 

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

 

 

 

 

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

 

 

redattrice:

Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera

 

segretario:

Gianluca Menghetti

 

 

 

 

statuendo sul ricorso del 17 gennaio 2022 di

 

 

RI 1  

rappr. da:   RA 1  

 

 

contro

 

 

 

la decisione del 29 novembre 2021 emanata da

 

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

 

 

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

 

 

 

 

 

ritenuto,                      in fatto

 

                          1.1.  RI 1, nato nel __________, da ultimo attivo quale idraulico (in precedenza organizzatore commerciale e titolare di una società di vendita di oggetti etnici), in data 20 febbraio 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (avviamento ad altra professione) essendo affetto da tunnel carpale ad entrambe le mani (doc. 1/1-7).

 

                                  Con decisione del 24 aprile 2007 l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità (grado del 50%) dal 1° ottobre 2005 al 31 gennaio 2006 e una rendita intera di invalidità (grado del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° febbraio 2006 e il 31 maggio 2006, negando in seguito il diritto a prestazioni, dato che l’interessato conservava una capacità lavorativa del 100% nella sua precedente attività.

 

                                  Con sentenza STCA 32.2007.182 del 28 maggio 2008, il TCA ha stabilito che l'assicurato aveva diritto ad una rendita intera di invalidità del 100% dal 1° febbraio 2006 al 30 giugno 2006 - e non solo fino al 31 maggio 2006, come stabilito dall'amministrazione - poi soppressa stante la recuperata piena capacità lavorativa.

 

                          1.2.  Nel mese di febbraio 2013 l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI.

                                  L’Ufficio AI, con decisione del 27 novembre 2014, gli ha accordato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° settembre 2013 e il 31 marzo 2014.

 

                          1.3.  Nel mese di marzo 2018 l’interessato ha presentato una terza richiesta di prestazioni AI, a seguito delle sequele di un incidente della circolazione avvenuto in data 30 marzo 2017.

 

                                  Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 6 novembre 2020, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020. A causa della tardività del deposito della domanda (12 marzo 2018), il versamento della prestazione è stato riconosciuto unicamente dal 1° settembre 2018 (sei mesi dopo la rivendicazione del diritto). L’amministrazione ha, inoltre, indicato che “in base all’art. 21 cpv. 1 LPGA, considerata la dinamica dell’infortunio, è imputabile per lo meno un dolo eventuale (assimilabile all’intenzionalità), onde per cui la rendita mensile viene ridotta del 30%” (doc. 218).

 

                                  A seguito delle contestazioni presentate dall’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, facendo valere un peggioramento delle condizioni di salute (cfr. doc. 227 e 233), e dopo avere proceduto agli approfondimenti medici del caso (cfr. doc. 252), con decisione del 29 novembre 2021 l’Ufficio AI ha attribuito all’interessato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi nuovamente dal 1° marzo 2021 (risorgere dell’invalidità ex art. 29 bis OAI). A causa della tardività della presentazione della domanda, il versamento della prestazione è stato riconosciuto unicamente dal 1° settembre 2018 (ossia sei mesi dopo la presentazione della domanda tardiva). L’amministrazione ha ridotto la rendita del 30%, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA, ritenendo che “vista la dinamica dell’infortunio sia imputabile per lo meno un dolo eventuale” (cfr. doc. 264).

 

                          1.4.  Con tempestivo ricorso del 17 gennaio 2021 l’assicurato, sempre rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita intera priva di decurtazioni.

 

                                  L’insorgente ha, innanzitutto, obiettato che la decisione in questione sarebbe lesiva del suo diritto di essere sentito, in quanto non spiegherebbe le ragioni poste a fondamento della riduzione del 30%.

 

                                  L’assicurato ha, pure, contestato la decisione dell’Ufficio AI di procedere alla compensazione degli importi arretrati dovuti con debiti nei confronti della Cassa, ritenendo che non possa venire effettuato alcun tipo di compensazione esterna (doc. I).

 

                          1.5.  Con la risposta di causa, cui è stata allegata una presa di posizione della Cassa cantonale di compensazione, l’Ufficio AI ha integralmente confermato la correttezza della decisione impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (cfr. doc. IV + 1).

 

                          1.6.  In data 17 febbraio 2022 il legale dell’insorgente ha nuovamente contestato sia la riduzione del 30%, sia la compensazione per un importo complessivo di fr. 29'601 operate dall’amministrazione.

 

                                  Quali ulteriori mezzi di prova, il patrocinatore ha chiesto l’acquisizione agli atti dell’intero incarto concernente l’incidente della circolazione, aggiungendo inoltre la richiesta “di potere esercitare il diritto ad un’equa e pubblica udienza nella presente procedura, davanti a codesto lodevole Tribunale in applicazione dell’art, 6 CEDU” (doc. VI).

 

                          1.7.  Con osservazioni del 1° marzo 2022, l’Ufficio AI ha richiamato quanto già esposto nella risposta di causa, postulandone l’integrale conferma (doc. VIII).

 

                          1.8.  In data 14 marzo 2022 l’insorgente ha contestato ancora una volta la decisione dell’amministrazione, rimettendo in discussione le circostanze nelle quali si sarebbe prodotto l’incidente della circolazione del 30 marzo 2017, allegando 14 fotografie a sostegno delle proprie allegazioni.

 

                                  Egli ha pure precisato che il decreto d’accusa nei suoi confronti è cresciuto in giudicato solo a causa di un’opposizione considerata tardiva nonostante le motivazioni di ordine medico fatte valere (doc. X).

 

                          1.9.  Con osservazioni del 24 marzo 2022 l’Ufficio AI ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso, rilevando come il fatto che l’assicurato circolasse velocemente e abbia sorpassato la doppia linea di sicurezza emerga chiaramente dai verbali di interrogatorio presenti agli atti (doc. XII).

 

                        1.10.  In data 29 aprile 2022 il legale dell’insorgente ha informato il TCA di avere preso contatto direttamente con l’Istituto delle assicurazioni sociali a proposito della compensazione degli arretrati di rendita, rilevando che “d’intesa con il funzionario competente signor __________, il ricorrente inoltrerà la documentazione necessaria per un calcolo della compensazione. Codesto lodevole Tribunale sarà informato non appena l’Istituto delle assicurazioni sociali avrà dato riscontro”.

                                  Il legale ha inoltre ribadito la richiesta del ricorrente di essere personalmente sentito in una pubblica udienza come previsto dall’art. 6 CEDU (doc. XVI).

 

                                  Tali considerazioni dell’assicurato sono state trasmesse all’Ufficio AI (doc. XVII), per conoscenza.

 

                                  in diritto

 

                          2.1.  Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI abbia ridotto del 30% ex art. 21 cpv. 1 LPGA il diritto a prestazioni spettanti all’assicurato.

                                  Pure contestata la compensazione operata dall’amministrazione tra gli arretrati di rendita e i debiti nei confronti della Cassa cantonale di compensazione.

 

                          2.2.  Va anzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia dopo l’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

                                  Occorre tuttavia ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).                      

                                  In concreto al ricorso contro la decisione emanata il 29 novembre 2021 – data che, di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali – si applicano le norme sostanziali in vigore fino a quel momento.

 

                                  Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto, salvo indicazione contraria, va inteso nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.

 

                          2.3.  Secondo l’art. 21 cpv. 1 LPGA se l’assicurato ha provocato l’evento assicurato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie (e dunque anche le rendite: art. 15 LPGA) possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

 

                                  A proposito dell’art. 21 LPGA, Anne-Sylvie Dupont in: Dupont/Moser-Szeless, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, nn. 10-13 e 17-19 pag. 301-303, ha in particolare sviluppato le seguenti considerazioni riguardo al comportamento dell’assicurato:

 

" a) La faute de l’assuré

 

11 une sanction peut être pronocée, en premier lieu, à l’égard de l’assuré qui, par sa propre faute, a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement, ce qui suppose la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Le dol éventuel est suffisant, mais n’est pas aisément démontré en pratique. La preuve de la faute incombe à l’assureur social qui entend prononcer une sanction.

 

12 L’adoption de l’art. 21 LPGA a, sur ce point, permis à la législation helvétique de se mettre en conformité avec ses engagements internationaux. En effet, avant l’entrée en vigueur de la LPGA, l’art. 7 aLAI permettait la réduction des prestations en espèce de l’assurance-invalidité en cas de «faute grave» de l’assuré. Cette disposition a été jugée contraire à l’art. 32 § 1 let. e de la Convention OIT n° 128 et à l’art. 68 let. f CESS par le Tribunal fédéral. La négligence grave ne suffit dès lors plus à justifier une réduction des prestations, sous réserve d’exceptions prévues par les lois spéciales.

 

13 L’intention doit porter sur la réalisation du risque, ce par quoi il faut entendre la survenance de l’éventualité assurée (décès, incapacité de travail, incapacité de gain, etc.) ouvrant un droit aux prestations sociales. En tant que tel, un risque ne peut pas être aggravé; sur ce point, la formulation de l’art. 21 al. 1 LPGA est maladroite. Il faut en réalité comprendre que la sanction est susceptible de viser la personne assurée qui a aggravé les conséquences de la réalisation du risque, par exemple l’ampleur de l’atteinte à la santé, la durée de l’incapacité de travail, etc.

(…)

 

b) La commission par la personne assurée d’un crime ou d’un délit

 

17 Une sanction doit également être prononcée lorsque le risque se réalise ou que ses conséquences en sont aggravées alors que la personne assuré commet intentionnellement un crime ou un délit.

 

18 un crime est une infraction pénale passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans; un délit est une infraction pénale passible d’une peine privative de la liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire. Le prononcé d’une sanction administrative en application de l’art. 21 al. 1 LPGA suppose que tous les éléments constitutifs d’un état de fait pénal soient remplis, tant sur le plan objectif que subjectif. Sur ce second plan, seules les infractions commises intentionnellement, au moins au stade du dol éventuel, sont pertinentes, ce qui suppose conscience et volonté de la part de l’assuré. Les infractions pénales commises par négligence ne permettent pas d’appliquer les conséquences prévues par l’art. 21 al. 1 LPGA. Il en va de même pour la commission, même intentionnelle, d’une simple contravention.

 

19 L’assureur social, respectivement le juge des assurances sociales, ne sont liés ni par les constatations de fait opérées par les autorités pénales ni par les conséquences juridiques qu’elles en ont tirées. Ils ne s’en écartent cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales. si l'affaire n’a pas encore fait ou ne fera pas l’objet d’une décision pénale, l’assureur, respectivement le juge des assurances sociales, doivent statuer à titre préjudiciel sur la question de la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction pénale. Les circonstances conduisant, dans l’analyse pénale, à une réduction de la peine, voire à la renonciation à toute sanction, n’ont pas à être prises en considération dans le cadre de l’application de l’art. 21 al. 1 LPGA.”

 

                                  L’art. 90 cpv. 2 LCStr stabilisce che:

 

" È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, violando gravemente le norme della circolazione, cagiona un serio pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di detto pericolo”.

 

                          2.4.  Penalmente punibile non è solo la commissione intenzionale di un reato, ma anche quella per negligenza (art. 100 cpv. 1 LCStr).

                                  Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente (art. 12 cpv. 2 CP). Per darsi l'intenzionalità, la volontà e la consapevolezza devono riferirsi agli elementi oggettivi del reato. Non è per contro richiesta anche la consapevolezza dell'illiceità dell'azione (o omissione; DTF 107 IV 185 consid. 5 pag. 192). Basta che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (dolo eventuale; art. 12 cpv. 2 seconda frase CP). Non è per contro necessario che l'autore desideri anche il risultato. La semplice consapevolezza circa la probabilità di realizzazione del rischio ancora non basta però per ammettere il dolo (eventuale). Occorre pure che sia dato l'elemento volitivo del dolo. Ora, secondo costante giurisprudenza, non è possibile concludere automaticamente che l'autore che sa voglia ugualmente (cfr. sentenza 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2 con riferimenti). Il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza (cfr. DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 pag. 17). Può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva laddove la possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (sentenza 6B_900/2009 del 31 ottobre 2010 consid. 6.1.3). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio. Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l'agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l'ipotesi che l'evento considerato si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 pag. 17; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28 seg. e rinvii). 

 

                                  Una riduzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 21 LPGA è possibile solo in caso di commissione intenzionale del delitto (a proposito della ratio legis dell'art. 21 cpv. 1 LPGA cfr. in particolare Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, n. 46 all'art. 21 LPGA). La nozione di intenzione dev'essere intesa ai sensi del diritto penale. È sufficiente pertanto anche solo il dolo eventuale. In assenza di una valutazione penale, il giudice delle assicurazioni sociali stabilisce autonomamente se sono date le condizioni (SVR 2011 IV n. 34 pag. 99 consid. 5.3 con riferimenti).

 

                          2.5.  A proposito dell’art. 90 LCStr., Yvan Jeanneret, nel suo Commentaire “Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR)”, Stämpfli Ed., Bern, 2007, ha, in particolare, sviluppato le seguenti considerazioni riguardo all’elemento soggettivo dell’infrazione:

 

" En dépit d’une ancienne controverse, il est désormais bien établi que l’art. 90 ch. 1 et 2 LCR obéit à la règle générale de l’art. 100 ch. 1 al. 1 LCR, de sorte que l’intention, y compris le dol éventuel, comme la négligence sont indifférement réprimés. On se reportera à ce propos aux considérations générales dévéloppées dans le contexte de l’art. 100 LCR.

L’Auteur agit intentionnellement lorsqu’il a conscience d’une situation donnée impliquant l’adoption d’un comportement prescrit par la loi et que, ce nonobstant, il n’adopte pas le comportement requis ou en adopte un que la loi proscrit. C’est le cas, par exemple, de celui qui ne s’arrête pas à un signal “stop”, qui dépasse la vitesse prescrite en ayant conscience, tant de la limitation locale que de sa propre vitesse ou qui ne respecte pas la signalation lumineuse en ayant aperçu que celle-ci est passée à la phase rouge.

S’agissant de la négligence, celle-ci proviendra, la plupart du temps, d’une conscience erronée, souvent due à l’inattention, des circonstances entraînant l’obligation d’adopter un comportement ou de s’abstenir d’un comportement; cette question sera traitée dans le chapitre consacré à l’erreur de fait. La négligence peut aussi résulter d’une réaction inadéquate ou d’une surestimation de ses propres capacités, en dépit d’une perception convenable des circonstances environnantes.

Dans toutes ces hypothèses, l’examen de la culpabilité portera sur la violation de la règle de circulation; toutefois, si l’on envisage l’application de l’art. 90 ch. 2 LCR, il faudra, de surcroît, analyser la conscience et la volonté de l’auteur au regard de la mise en danger générée par la violation de la règle de circulation; cette hypothèse est spécialement traitée au chapitre suivant.” (op. cit, pag. 49)

 

                                  Analoghe le considerazioni sviluppate nel commentario citato a proposito dell’elemento soggettivo relativo all’art. 95 LCStr:

 

" Dans toutes les hypothèses incriminées à l’art. 95 ch. 1 LCR, la règle de l’art. 100 ch. 1 al. 1 LCR s’applique sans restrictions, de sorte que la négligence, comme l’intention, sont réprimées.” (op. cit., pag. 312)

 

                          2.6.  Nel caso di specie, con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha ridotto le prestazioni spettanti all’interessato ritenendo che “in base all’art. 21 cpv. 1 LPGA, considerata la dinamica dell’infortunio, le è imputabile per lo meno un dolo eventuale (assimilabile all’intenzionalità)” (doc. A).

 

                                  L’insorgente ha contestato questa decisione, ritenendo che l’amministrazione non abbia minimamente spiegato le ragioni per le quali ha considerato applicabile l’art. 21 cpv. 1 LPGA. In particolare, a suo parere, l’Ufficio AI non ha precisato quale sarebbe la dinamica e, soprattutto, per quale ragione gli sarebbe rimproverabile un dolo eventuale (doc. I).

                                 

                                  Con la risposta di causa, l’amministrazione ha ribadito la correttezza del proprio agire, rilevando quanto segue:

 

" Nel caso concreto, il capo gruppo __________ - in data 23 ottobre 2020 - ha chiesto un parere al servizio giuridico dell'Al avente il seguente tenore: "(...) L'assicurato il 30.03.2017 ha avuto un incidente con lo scooter, tutelato dalla __________.

In sostanza l’assicurato stava superando delle macchine in un tratto dove c'era la doppia corsia di sicurezza ed è stato urtato da una macchina. La __________ con decisione del 07.07.2017 ha ridotto le IG del 30% in quanto l’assicurato non aveva la licenza di condurre e per il fatto che si era spostato sulla corsia di contromano, malgrado la doppia linea. Si chiede al servizio giuridico se nel caso in questione si può parlare di un atto intenzionale, e non semplice negligenza, in quanto l’assicurato era ben consapevole di non poter circolare senza la patente ed era pure consapevole della pericolosità di oltrepassare la doppia corsia. Da parte nostra si propone di applicare la riduzione del 30% per colpa grave.”

Mediante annotazione 5 novembre 2020 agli atti, l’avv. __________ - in risposta all’esplicita richiesta di cui sopra – ha così concluso:

“Per quanto attiene alla questione relativa alla riduzione della rendita, annoto che in base all’art. 21 cpv. 1 LPGA, se l’assicurato ha provocato o aggravato l'evento assicurato intenzionalmente o compiendo intenzionalmente un crimine o un delitto, le prestazioni pecuniarie possono essergli temporaneamente o definitivamente ridotte oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutate.

Nel caso concreto, in applicazione dell’art. 37 cpv. 3 LAlnf, l’assicurazione infortuni __________ ha ridotto le prestazioni del 30% (cfr. dec. 7.7.2017), ravvedendo un chiaro nesso causale fra le violazioni alle norme della circolazione stradale ed il sinistro che ha cagionato l’inabilità lavorativa.

Considerata la dinamica dell'infortunio, all’assicurato è imputabile per lo meno un dolo eventuale (assimilabile all'intenzionalità). Le prestazioni devono quindi essere ridotte anche in ambito di assicurazione invalidità. (...)".

In aggiunta a quanto sopra descritto, va qui precisato che l'assicurato, nel caso di specie, ha commesso un delitto.

In effetti, dal doc. 135 incarto Al emerge in modo particolare che il Procuratore Pubblico __________ - con decreto di accusa 24 agosto 2017 - ha ritenuto colpevole l'assicurato, fra le altre cose, di infrazione alle norme della circolazione "per avere, in data 30.03.2017, a __________, in sella al motoveicolo __________, targato __________, su di una tratta rettilineo, violando gravemente le norme della circolazione stradale e meglio sorpassando la colonna di veicoli sulla sua sinistra e andando a circolare di fatto pure in contromano, non avvedendosi in tempo dell’autovettura __________, targata __________, davanti a lui, che viaggiava nella stessa direzione, nel mentre stava svoltando sulla sinistra, dopo aver fatto correttamente la preselezione per svoltare, azionando l'indicatore di direzione, andando quindi a collidere frontalmente con la parte anteriore sinistra dell’auto, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui" rispettivamente di conduzione di un veicolo a motore senza la licenza di condurre richiesta "per avere, nelle circostanze di cui al punto 1, circolato in sella del motoveicolo __________ targato __________ senza essere a beneficio della licenza di condurre per la categoria A1", reati previsti dagli artt. 90 e 95 LCStr (cfr. pure il rapporto di polizia 04.05.2017 agli atti).

Il comportamento dell'assicurato realizza quindi gli estremi degli artt. 90 e 95 LCStr e si configura penalmente quale delitto ai sensi dell'art. 10 CP.

II nesso causale fra la guida nelle condizioni summenzionate e la sopravvenienza dell'infortunio è indubbio, visto che dalla documentazione non emergono altri fattori (estranei alla guida stessa) atti a spiegare l'accaduto.

Alla luce di questi fatti, l'assicuratore infortuni (__________), con decisione del 7 luglio 2017 ha stabilito una riduzione delle prestazioni pecuniarie del 30% con la seguente motivazione:

 

"Valutazione:

Nel caso in oggetto è da valutare se il fatto di circolare senza la licenza di condurre e sorpassare le linee di sicurezza siano o no causali con le lesioni riportate.

Nello specifico è indiscutibile il fatto che se lei non avesse superato la colonna di veicoli oltrepassando la linea doppia di sicurezza l’incidente non sarebbe avvenuto. Inoltre lei, essendo sprovvisto di una valida licenza di condurre, non avrebbe neppure dovuto trovarsi alla guida.

Visto quanto precede riteniamo che vi sia un chiaro ed evidente nesso causale tra il fatto di essere alla guida senza patente e di aver superato la doppia linea di sicurezza e le ferite riportate, di conseguenza siamo costretti a ridurre le prestazioni in contanti nella

misura del 30%. (...)”.

 

Come già evidenziato dalla __________, l'assicurato era ben consapevole sia di circolare senza la licenza di condurre sia di violare gravemente le norme della circolazione stradale (oltrepassando la doppia linea di sicurezza, sorpassando la colonna di veicoli sulla sua sinistra e circolando di fatto in contromano).

Agendo in questo modo (violando gravemente il proprio dovere di diligenza e di riflesso le norme della legge federale sulla circolazione stradale menzionate in precedenza), l'assicurato ha accettato l'ipotesi che l'evento qui considerato si realizzasse e se ne è accollato il rischio (dolo eventuale).

Pertanto, avendo l'assicurato commesso intenzionalmente (dolo eventuale) un delitto, sono palesemente riunite le condizioni di applicazione dell'art. 21 cpv. 1 LPGA.” (Doc. IV)

 

                          2.7.  Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale ritiene che l’amministrazione non abbia sufficientemente motivato la propria decisione, in particolare non avendo fornito una disamina sufficientemente approfondita e dettagliata a proposito dell’adempimento dei presupposti per l’applicazione della riduzione delle prestazioni secondo l’art. 21 cpv. 1 LPGA. L’Ufficio AI, difatti, ha semplicemente concluso che l’assicurato abbia agito “per lo meno per dolo eventuale”, senza tuttavia minimamente fornire le ragioni di tale qualificazione.

 

                                  È indubbio nel caso di specie, come sostenuto dall’amministrazione, che l'invalidità dell'insorgente è riconducibile all'incidente della circolazione da lui stesso provocato il 30 marzo 2017.

                                  È altrettanto pacifico e documentato - come emerge dal decreto d'accusa del 24 agosto 2017, cresciuto in giudicato - che in tale occasione il ricorrente si è reso colpevole di una grave infrazione alle norme della circolazione stradale e di avere condotto un veicolo a motore senza la licenza di condurre richiesta.

                                  Dal decreto d’accusa del 24 agosto 2017 emerge, difatti, che il procuratore pubblico, in applicazione, tra gli altri, degli articoli 90 LCStr e 95 LCStr, ha condannato l'interessato alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 30 cadauno, la cui esecuzione viene sospesa condizionalmente per due anni e a una multa di fr. 600.- ritenendolo colpevole di:

 

" 1. Infrazione alle norme della circolazione

    Per avere, in data 30.03.2017, a __________, in sella al motoveicolo __________, targato __________, su di una tratta rettilineo, violando gravemente le norme della circolazione stradale e meglio sorpassando la colonna di veicoli sulla sua sinistra e andando a circolare di fatto pure in contromano, non avvedendosi in tempo dell’autovettura __________, targata __________, davanti a lui, che viaggiava nella stessa direzione, nel mentre stava svoltando sulla sinistra, dopo aver fatto correttamente la preselezione per svoltare, azionando l'indicatore di direzione, andando quindi a collidere frontalmente con la parte anteriore sinistra dell’auto, cagionato un serio pericolo per la sicurezza altrui;

2. conduzione di un veicolo a motore senza la licenza di condurre

    per avere, nelle circostanze di cui al punto 1, circolato in sella del motoveicolo __________ targato __________ senza essere a beneficio della licenza di condurre per la categoria A1.” (pagg. 543-545 incarto AI)

 

                                  L'assicurato ha pertanto provocato l'evento assicurato commettendo un delitto (cfr. SVR 2011 IV n. 34 pag. 99 consid. 5.2 con riferimenti). 

 

                                  Ora, dato per assodato quanto sopra, il TCA evidenzia che dal decreto d’accusa del 24 agosto 2017 non si evince, tuttavia, in alcun modo se il delitto sia stato commesso dall’assicurato intenzionalmente o per negligenza.

                                  Pertanto, l’Ufficio AI non poteva desumere dal suddetto decreto d’accusa l’esistenza “per lo meno del dolo eventuale” (cfr. decisione impugnata, corsivo della redattrice). In ambito penale, infatti, come visto (cfr. consid. 2.5.), non appariva indispensabile determinare l’intenzionalità o meno dei reati commessi, essendo gli stessi punibili anche per negligenza, come previsto dall’art. 100 cpv. 1 LCStr.

L’intenzionalità dell’agire non poteva, neppure, essere data per scontata dall’Ufficio AI facendo riferimento a quanto stabilito dall’assicuratore infortuni.

In ambito infortunistico, difatti, l’art. 37 LAINF, in deroga all’art. 21 cpv. 1 LPGA, consente la riduzione delle prestazioni nel caso in cui l’assicurato ha causato l’infortunio per negligenza grave (cpv. 2), o se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto (cpv. 3).

 

                                  Ora, il fatto che l’assicuratore infortuni abbia - a ragione -considerato che il circolare senza la licenza di condurre e di avere sorpassato le linee di sicurezza siano causali con le lesioni riportate, non è sufficiente per concludere, come invece fatto dall’amministrazione (cfr. doc. IV), che l’assicurato abbia commesso le infrazioni in discussione intenzionalmente. Essendo sufficiente in materia infortunistica la negligenza grave al fine di procedere alla riduzione delle prestazioni, spettava in ogni caso all’Ufficio AI accertare l’intenzionalità (anche nella forma del dolo eventuale) dell’agire dell’interessato.

 

                                  Come ricordato in precedenza, difatti, affinché in materia di AI sia possibile ridurre le prestazioni ai sensi dell'art. 21 LPGA, è necessaria la commissione intenzionale del delitto (cfr. consid. 2.4.).

 

                          2.8.  Nella STF 9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011, pubblicata parzialmente in DTF 136 V 362, chiamata a pronunciarsi circa la ricevibilità della domanda di riduzione della rendita presentata per la prima volta davanti al Tribunale federale, l’Alta Corte ha concluso che “(…) la domanda dell'organo esecutivo intesa alla riduzione della rendita d'invalidità sulla base dell'art. 21 cpv. 1 LPGA (per guida in stato di ebrietà) presentata per la prima volta nel ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, anche se la riduzione non era oggetto della decisione amministrativa né del giudizio dell'istanza precedente. L'oggetto della lite è la rendita, la riduzione del suo importo essendo un aspetto parziale. Come tale la riduzione configura un nuovo argomento di diritto nell'ambito dell'oggetto litigioso (consid. 3.4.4), che in ogni caso è ammissibile laddove la domanda di riduzione della rendita si fonda su fatti risultanti dagli atti (consid. 4.1).” (regesto della DTF 136 V 362).

                                  Contestualmente, al considerando 5 non pubblicato nella DTF 136 V 362, il Tribunale federale, dopo avere indicato che con decreto di accusa cresciuto in giudicato l’assicurata era stata condannata a 21 giorni di detenzione, ha ribadito che condurre un autoveicolo in stato di ebrietà ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 LCStr configura un delitto che può essere punito anche se commesso per negligenza e, rilevato che il decreto di accusa non si esprimeva puntualmente su questo aspetto, ha evidenziato che l’intenzionalità va intesa nel senso penale bastando il dolo eventuale e va appurata in modo indipendente dall’istanza chiamata a pronunciarsi sull’applicabilità dell’art. 21 cpv. 1 LPGA ( “(…) 5.2 Unbestritten und aktenmässig belegt ist die Invalidität der Beschwerdegegnerin auf den von ihr selber verursachten Autounfall vom 1. August 2003 zurückzuführen. Ebenso ist unbestritten und aktenkundig, dass sie dabei in angetrunkenem Zustand (Mindestalkoholgehalt 1,22 Gewichtspromille) gefahren war. Dies ist ein Vergehen (Art. 91 Abs. 1 SVG [in der am 1. August 2003 in Kraft gewesenen Fassung vom 20. März 1975] i.V.m. Art. 9 Abs. 2 und Art. 333 Abs. 2 StGB [in der am 1. August 2003 in Kraft gewesenen Fassung]; BGE 120 V 224 E. 3a S. 227). Die Beschwerdegegnerin hat den Versicherungsfall demnach bei Ausübung eines Vergehens herbeigeführt (vgl. BGE 129 V 354 E. 3.1 S. 357; Urteil I 484/01 vom 25. Juni 2003 E. 4.1, publ. in: SVR 2004 IV Nr. 2 S. 4). Sie wurde deswegen mit rechtskräftigem Strafbefehl zu 21 Tagen Gefängnis verurteilt. 5.3 Strafrechtlich ist nicht nur die vorsätzliche, sondern auch die fahrlässige Begehung strafbar (Art. 100 Ziff. 1 SVG). Der Strafbefehl äussert sich deshalb nicht ausdrücklich dazu, ob die Tat vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde. Demgegenüber ist für eine Kürzung nach Art. 21 Abs. 1 ATSG eine vorsätzliche Begehung erforderlich. Der Begriff der Vorsätzlichkeit ist im strafrechtlichen Sinne zu verstehen, wobei auch Eventualvorsatz genügt (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2009, N. 17 zu Art. 21 ATSG; MAURER/SCARTAZZINI/HÜRZE-LER, Bundessozialversicherungsrecht, 2009, S. 41 N. 36; ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2010, S. 75). Mangels einer strafrichterlichen Beurteilung hat der Sozialversicherungsrichter selbstständig zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 129 V 354 E. 3.2 S. 358; 119 V 241 E. 3b S. 245) (…)” (STF 9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011 consid. 5.2 e 5.3)).

                                  In quell’evenienza, ritenuto che la sentenza impugnata non conteneva alcun accertamento in merito alla questione a sapere se vi fosse stata una infrazione intenzionale dell’art. 91 cpv. 1 LCStr.: “(…) Der angefochtene Entscheid enthält keine Feststellungen dazu, ob die Versicherte vorsätzlich gegen Art. 91 Abs. 1 SVG verstossen hat. Damit fehlen die notwendigen sachverhaltlichen Grundlagen für die Beurteilung der Kürzung. Die Angelegenheit ist deshalb zu ergänzender Sachverhaltsfeststellung und zum Entscheid über die Kürzung gemäss Art. 21 Abs. 1 ATSG an das kantonale Gericht zurückzuweisen. Dieses Vorgehen rechtfertigt sich auch, weil der Entscheid über das Kürzungsmass ein Ermessensentscheid ist (Urteil 1C_109/2009 vom 7. August 2009 E. 2, publ. in: RtiD 2010 I S. 186). (…)” (STF 9C_55/2010 dell’8 ottobre 2011, consid. 5.5.2, in SVR 6/2011 IV Nr. 34), il TF ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato gli atti all’autorità giudiziaria affinché, completata la fattispecie ai sensi dei considerandi, rendesse un nuovo provvedimento.

 

                                  In una sentenza 9C_174/2012 del 30 agosto 2012, concernente il caso di un assicurato al quale erano state ridotte le prestazioni ex art. 21 cpv. 1 LPGA, ritenendo che egli avesse perso il controllo del proprio veicolo mentre era alla guida in stato di ebbrezza, il Tribunale federale ha rinviato gli atti ai primi giudici, dopo avere constatato che la prima istanza non aveva provveduto ad alcun tipo di constatazione a proposito del carattere intenzionale o meno del delitto compiuto dall’assicurato.

 

                                  In un’altra sentenza 9C_593/2012 del 30 ottobre 2012, concernente il caso di un assicurato che aveva provocato un incidente della circolazione mentre guidava la propria autovettura in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico minimo nel sangue di 2.53 per mille - delitto per la commissione del quale l’Ufficio AI gli aveva ridotte le prestazioni - il Tribunale federale ha rinviato gli atti ai primi giudici, i quali non avevano compiuto alcun accertamento a proposito dell’elemento volitivo del dolo, verificando se l'assicurato avesse infranto intenzionalmente l'art. 91 cpv. 1 LCStr. L’Alta Corte ha sottolineato come, secondo costante giurisprudenza, non è possibile concludere automaticamente che l'autore che sa voglia ugualmente (cfr. sentenza 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2 con riferimenti). Il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell'interessato fondandosi su indizi esteriori e regole d'esperienza (cfr. DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 pag. 17).

 

                                  A seguito di tale sentenza di rinvio, con STCA 32.2012.297 dell’8 aprile 2013 questo Tribunale ha accolto la richiesta di accoglimento del ricorso formulata dall’amministrazione stessa, la quale -dopo avere esaminato l’incarto della Sezione della circolazione, senza acquisire ulteriori elementi utili per determinarsi sull’applicazione o meno della riduzione prevista dall’art. 21 cpv. 1 LPGA - aveva contattato lo psichiatra del SMR per una presa di posizione, sulla base del cui apprezzamento ha concluso di non potere imputare all’assicurato l’infrazione intenzionale all’art. 91 cpv. 1 LCStr., ciò che esclude l’adempimento dei presupposti per la riduzione delle prestazioni ex art. 21 cpv. 1 LPGA.

 

                          2.9.  Ora, la decisione impugnata non contiene alcun accertamento in merito alla questione a sapere se l'assicurato abbia infranto intenzionalmente gli elementi oggettivi dell'art. 90 LCStr, rispettivamente l’art. 95 LCStr.

 

                                  In tale ottica, va ricordato che devono essere soddisfatti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato (DTF 148 V 195; SVR 2012 IV nr. 2, 9C_785/2010 consid. 7.2.1).

 

                                  Contrariamente a quanto indicato dall’Ufficio AI, non basta affermare che la dinamica dell’incidente porti a dare per scontato che l’infrazione alle regole della circolazione stradale sia avvenuta “almeno nella misura del dolo eventuale” (sul concetto di dolo eventuale, cfr. DTF 143 V 285).

 

Posto, infatti, che i reati imputati all’interessato sono punibili sia nel caso in cui siano stati commessi intenzionalmente, sia per negligenza, non è possibile concludere – come invece ritenuto dall’Ufficio AI - che, al di là di qualsiasi valutazione in merito all’intenzionalità dei delitti messi in atto, si sia necessariamente in presenza di un dolo eventuale.

 

                                  A tale riguardo, occorre rilevare come, in linea di principio, una violazione oggettivamente grave delle regole della circolazione può essere considerata un comportamento quantomeno gravemente negligente (cfr. 6B_1173/2020 del 18 novembre 2020).

 

                                  Ad esempio, in una sentenza 8C_707/2019 del 2 marzo 2020, il TF ha confermato la riduzione delle prestazioni a favore dei superstiti stabilita dall’assicuratore infortuni ex art. 37 cpv. 3 LAINF (che punisce la commissione senza dolo di un crimine o un delitto - corsivo della redattrice), ritenendo che l’interessato, in sella alla propria moto, avesse mostrato un comportamento gravemente negligente allorquando aveva deciso di sorpassare il camion che lo precedeva in violazione del codice della strada, in un punto cieco (leggera svolta a destra) e con la visuale della corsia opposta almeno in parte coperta dal camion stesso (corsivo della redattrice).

                                  In una DTF 148 V 195, concernente il caso di un assicurato che, a seguito di un incidente in moto, aveva riportato un politrauma comportante una paraplegia sensomotoria, l’Alta Corte ha stabilito che se il pubblico ministero ha decretato il non luogo a procedere perché l'autore è stato così duramente colpito (art. 54 CP) e se l'assicurazione contro gli infortuni ha rinunciato a una riduzione delle prestazioni secondo l'art. 37 cpv. 3 LAINF (il quale prevede che le prestazioni in contanti, in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, possono essere ridotte, o rifiutate in casi particolarmente gravi, se l’assicurato ha provocato l’infortunio commettendo senza dolo un crimine o un delitto – corsivo della redattrice) nella sua decisione di attribuzione della rendita, quest'ultimo provvedimento non appare manifestamente errato a norma dell'art. 53 cpv. 2 LPGA (consid. 5.5.3).

 

                                  Da notare, inoltre, che in varie circostanze, l'intenzionalità è stata negata (ad es., sentenza RAMI 1988 363 segg. citata in * Rumo-Jungo/Holzer , 189; STF 8C_271/2012 del 17 luglio 2012; RFJ 2010 295, sentenza del 13 settembre 2009).

 

                                         Il dolo eventuale è, in particolare, stato escluso in una STF 6B_34/2017 del 3 novembre 2017, concernente il caso di un diciannovenne, in possesso della patente di guida da meno di due mesi, il quale, dopo avere fatto salire a bordo dell’automobile cinque amici - nonostante il numero di persone autorizzate per il tipo di veicolo fosse di cinque in totale, guidatore compreso - ha effettuato una serie impressionante di infrazioni gravi alle regole della circolazione stradale (derapate in un campo; guida su una strada sterrata vietata alle automobili a forte velocità; mancato rispetto di un segnale di precedenza; mancato rispetto della distanza di sicurezza rispetto ad un veicolo che lo precedeva, poi sorpassato in una curva senza disporre della visuale necessaria), nonostante i suoi amici gli avessero a più riprese fatto notare di circolare troppo velocemente, chiedendogli di rallentare. Dopo una sosta di circa 20-30 minuti durante la quale hanno bevuto delle birre, e dopo aver categoricamente rifiutato l’offerta da parte di tre degli amici di cedere il posto di guida, il diciannovenne ha ricominciato a guidare a velocità molto elevata, chiedendo pure al suo amico di indicargli le curve come se fosse un copilota di rally, rischiando di uscire di strada. Egli ha proseguito la corsa, riaccelerando su un rettilineo e frenando poi in prossimità di una curva stretta, all’altezza della quale, sterzando a destra, è uscito di strada, andando ad impattare dapprima contro un albero e, dopo una rotazione, contro un secondo albero, finendo poi la corsa ad una cinquantina di metri dal punto nel quale l’automobile era uscita di strada. L’incidente ha provocato la morte di due passeggeri e il ferimento degli altri.

                                  Il Tribunale penale di prima istanza ha dichiarato il conducente colpevole, tra l’altro, di omicidio per negligenza. Tale giudizio è stato confermato in appello.

                                  Chiamato ad esprimersi, il Tribunale federale ha respinto il ricorso interposto dal Ministero Pubblico, il quale chiedeva la condanna per omicidio per dolo eventuale, con la seguente motivazione:

 

" (…)

1.2. Pour l'essentiel, la cour cantonale a constaté qu'en raison de sa fougue et de son insouciance juvéniles, associées à sa volonté de " faire le malin " en présence de ses copains et au fait qu'il n'était titulaire du permis de conduire que depuis moins de deux mois, l'intimé avait surestimé ses aptitudes au volant et les capacités de son véhicule. Il était demeuré persuadé, en dépit des incitations de ses passagers à diminuer sa vitesse, qu'il était en mesure d'aborder le virage où la sortie de route avait eu lieu, à l'instar de ce qu'il avait déjà été en mesure de faire jusque-là, cela sans changer sa manière de conduire. La vitesse à laquelle ledit virage avait été abordé, soit 83 km/h, était certes excessive et inadaptée aux circonstances, mais n'apparaissait pas si complètement insensée que l'issue fatale devait s'imposer d'emblée à tout conducteur placé dans les mêmes circonstances, de sorte que seul le hasard ou la chance permettait d'échapper à cette issue. Le virage en question pouvait en effet être abordé sans danger à la vitesse maximale de 81 km/h dans les conditions exposées par les experts, en particulier sans manoeuvre de freinage en abordant la courbe, soit à une vitesse inférieure de seulement 2 km/h.  

Il ressortait également de l'expertise technique du Dynamic Test Center (DTC) que la perte de maîtrise du véhicule avait en partie été causée par des circonstances extérieures au comportement fautif de l'intimé, soit par la mauvaise qualité d'adhérence et l'ancienneté (7 ans) des pneumatiques ainsi que par le fait qu'ils étaient surgonflés. L'intimé n'avait en outre par réellement l'habitude de conduire le véhicule de marque H.________ appartenant à son père. Ce véhicule étant démuni d'ABS, ce que l'intimé ignorait, le fait d'effectuer un freinage en abordant le virage en question avait entraîné le blocage des roues, empêchant toute manoeuvre via la direction et conduisant de la sorte ce dernier inévitablement à déraper et à quitter la chaussée (cf. expertise DTC). Il était au demeurant notoire qu'une telle faute de conduite était fréquemment à l'origine d'accidents de la route chez les conducteurs ne disposant pas de compétences élevées en matière de conduite d'un véhicule automobile démuni d'ABS. En définitive, cet accident témoignait de l'inaptitude de l'intimé à maîtriser son véhicule en pareille situation. En raison en particulier de son inexpérience en qualité de jeune conducteur et de sa méconnaissance des lois de la physique, il n'avait pas su apprécier correctement la vitesse à laquelle le véhicule était en mesure d'aborder le virage incriminé. Pour ces motifs, la cour cantonale a retenu que l'intimé, qui n'avait pas de tendances suicidaires, n'avait pas concrètement envisagé et accepté, pour le cas où elle se produirait, l'éventualité de la survenance d'un accident, a fortiori d'une issue fatale tant pour ses passagers, qui étaient en partie de bons amis, que pour lui-même. 

 

1.3. Du point de vue du recourant, les risques pris par l'intimé étaient si complètement démesurés que l'on ne pouvait qu'en déduire que la perte de maîtrise du véhicule était totalement inévitable et acceptée par l'intimé. Celui-ci avait conscience du risque fatal qu'il prenait, puisque ses passagers le lui avaient fait savoir en lui demandant de se calmer et de ralentir et que le dernier virage avant l'accident avait été passé de justesse. Son comportement tout au long du trajet, constitutif de multiples fautes de conduite, démontrait son mépris total pour les personnes qui se trouvaient dans son véhicule ainsi que pour sa propre vie.  

 

1.3.1. A teneur de l'expertise et comme la cour cantonale l'a relevé, il aurait suffit, pour que l'accident ne survienne pas, que l'intimé circule environ 2 km/h moins vite et ne freine pas en manoeuvrant sa direction à l'abord de ce virage, ou encore qu'il entreprenne sa manoeuvre de freinage en ligne droite, avant le virage, ce qui lui aurait permis de réduire sa vitesse avant d'aborder le virage. Compte tenu de l'inexpérience de l'intimé en matière de conduite, il n'était pas insoutenable de qualifier ce comportement d'erreur d'appréciation, ce d'autant que le freinage à l'abord du virage constituait une faute de conduite courante. L'erreur commise n'était donc pas si flagrante qu'elle impliquait nécessairement d'imputer à l'intimé la conscience et l'acceptation d'une issue mortelle.  

 

1.3.2. Selon la jurisprudence, même s'il a été rendu attentif aux risques de sa conduite, un automobiliste pourra naïvement envisager, souvent de façon irrationnelle, qu'aucun accident ne se produira (consid. 1.1 supra). Partant, la négligence n'est pas encore exclue du fait que les amis de l'intimé lui ont demandé à plusieurs reprises de conduire plus prudemment. L'intéressé pouvait penser que ses amis avaient tort de douter de ses aptitudes à la conduite. Qu'il ait par moment ralenti à leur demande ne saurait nécessairement être interprété comme le signe que l'intimé avait conscience des risques qu'il faisait courir à ses passagers. En effet, l'on peut aussi bien en déduire que l'intimé a ralenti lorsqu'il pensait que ses amis avaient raison de le lui demander, mais pas quand il considérait qu'ils avaient tort. De la même manière, il n'est pas déterminant que le dernier virage avant l'accident ait été franchi avec justesse; si le recourant en tire la conclusion que l'intimé ne pouvait ignorer le danger, la cour cantonale considère au contraire que le fait que ce virage ait été négocié avec succès a conforté l'intimé dans sa confiance en ses capacités de conducteur.  

 

1.3.3. Il a été retenu que l'intimé avait commis de multiples violations de la LCR et avait intentionnellement mis ses amis en danger, au sens de l'art. 129 CP, lors du virage fatal et du virage qui l'a précédé. Cependant, il n'en découle pas encore obligatoirement que l'intention du conducteur porte, même par dol éventuel, sur l'acceptation d'un risque mortel (cf. ATF 136 IV 76). De l'avis de la cour cantonale, il faut considérer que du fait de sa fougue et de son insouciance juvéniles, associées à sa volonté de " faire le malin " en présence de ses copains et au fait qu'il n'était titulaire du permis de conduite que depuis moins de deux mois, l'intimé avait surestimé ses aptitudes au volant et les capacités de son véhicule. Ici également, on ne voit pas que l'interprétation du recourant doive manifestement l'emporter sur celle de la cour cantonale.  

 

1.3.4. Il ressort de ce qui précède que la critique du recourant consiste essentiellement à opposer son appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Elle est appellatoire dans cette mesure (consid. 1.1 supra). Au demeurant, par opposition aux affaires citées par le recourant, soit des cas de perte de maîtrise du véhicule lors d'une course-poursuite (ATF 130 IV 58; arrêts 6B_168/2010 du 4 juin 2010 et 6S.114/2005 du 28 mars 2006), lorsque l'auteur a constaté la présence de l'autre véhicule mais a renoncé à freiner, escomptant que l'autre le ferait (arrêt 6B_463/2012 du 6 mai 2013), ou encore lorsque l'auteur entreprend un dépassement " à l'aveugle " (arrêt 6B_411/2012 du 8 avril 2013), les faits du cas d'espèce ne permettaient pas d'affirmer, au point que toute autre appréciation serait insoutenable, que l'intimé a consciemment et volontairement adopté un comportement qui ne faisait dépendre plus que du hasard la survenance d'une issue fatale. C'est en conséquence sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que l'intimé a cru, par erreur et en dépit des remarques de ses passagers, qu'il serait en mesure de prendre le virage dans les conditions dans lesquelles il circulait, sans encore sérieusement envisager et accepter un résultat tel que celui s'est produit. La cour cantonale n'a pas non plus méconnu la notion de dol éventuel en excluant la qualification de meurtre au profit de celle d'homicide par négligence.“

 

                                  Con sentenza 6B_454/2016 del 20 aprile 2017 il Tribunale ha confermato la condanna, tra le altre, per omicidio colposo, negando il dolo eventuale, inflitta a due conducenti che, oltrepassando ripetutamente il limite di velocità e commettendo un numero impressionante di infrazioni gravi alla legge sulla circolazione stradale, avevano tentato a più riprese di superarsi, finendo per andare ad impattare contro un terzo veicolo, provocando la morte del conducente di quest’ultimo.

L’Alta Corte ha, in particolare, evidenziato:

 

" 4.3.4. Selon les recourants 3 et 4, les très importantes violations des devoirs de prudence commises par les prévenus rendaient la survenance de l'accident inévitable. La recourante 3 reproche en particulier à la cour cantonale d'avoir totalement ignoré le risque mortel que représentait le fait de passer à plus de 100 km/h à très faible distance d'un véhicule immobilisé.  

A teneur des rapports de police des 19 janvier, 16 février et 10 mars 2013, Y.________ et X.________ étaient en mesure d'apercevoir le véhicule de F.________ 282 mètres avant le point de choc, soit peu après le croisement entre la route de Pré-Bois et la route de Vernier (arrêt attaqué consid. B.b.b. p. 8). Cela étant, il n'est pas établi que X.________ aurait effectivement aperçu le véhicule immobilisé avant qu'il ne soit trop tard, l'intéressé ayant déclaré n'avoir vu le véhicule de F.________ qu'au moment où il l'emboutissait et n'avoir eu le temps ni de freiner, ni de donner un coup de volant pour l'éviter (arrêt attaqué consid. B.d.a.b p.18). Compte tenu de cet état de fait, il ne peut dès lors être retenu que X.________ aurait eu l'intention de passer à grande vitesse à faible distance du véhicule de F.________. 

Pour sa part, Y.________ a déclaré avoir vu le véhicule de F.________ mais avoir estimé que la présence de ce dernier, sur la gauche, ne lui poserait aucun problème et qu'il pourrait aisément le dépasser, même à plus de 100 km/h (arrêt attaqué consid. B.e.c.a. p. 25). Il y a lieu de rappeler qu'il circulait sur la voie de droite, séparée de la voie sur laquelle se trouvait F.________ par la voie centrale sur laquelle circulait X.________. On ne saurait dès lors retenir qu'il a frôlé le véhicule de F.________ et, partant, pris consciemment et volontairement le risque de provoquer un accident mortel. 

L'état de fait du cas d'espèce permet de constater que les fautes respectives de X.________ et de Y.________ ont influé les unes sur les autres, alimentant une dynamique qui a abouti à l'issue fatale. Ainsi la vitesse excessive de X.________ a induit une vitesse tout aussi excessive chez Y.________, la frustration et l'impatience de X.________ l'ont amené à entreprendre des manoeuvres de dépassement auxquelles Y.________ s'est opposé, allant jusqu'à lui faire une queue de poisson une première fois, puis, par la suite, à empiéter involontairement sur sa voie ou à accélérer fortement, provoquant le fatal " coup de volant à gauche " de X.________. Si les violations de la LCR sont intentionnelles (vitesse excessive et conduite en état d'ébriété et d'incapacité), en revanche il n'était pas insoutenable de considérer, à l'instar de la cour cantonale, que le dossier ne permettait pas encore d'affirmer que les prévenus avaient eu conscience d'un risque mortel et qu'ils s'en étaient accommodés pour le cas où il se produirait. En effet, à teneur de l'expertise, les intéressés étaient fondés à croire qu'ils pouvaient garder la maîtrise de leur véhicule même en circulant à 120 km/h sur ce tronçon. En outre, X.________ n'avait pas eu conscience de la présence d'un autre usager de la route sur la voie adjacente avant de le percuter dans une manoeuvre d'évitement du véhicule de Y.________, alors que ce dernier, qui n'avait pas volontairement empiété sur la voie de X.________, ne devait pas s'attendre à un telle réaction de X.________ dans la mesure où lui-même avait vu le véhicule de la victime environ 200 mètres plus tôt. Par opposition à des cas de perte de maîtrise du véhicule lors d'une course-poursuite (dans un village ou sur une autoroute en empruntant la bande d'arrêt d'urgence à une vitesse entre 170 et 200 km/h [ATF 130 IV 58 et arrêt 6S.114/2005] ou lorsque l'auteur a constaté la présence de l'autre véhicule mais a renoncé à freiner, escomptant que l'autre le ferait [6B_463/2012]), mais aussi lorsque l'auteur entreprend un dépassement " à l'aveugle " sur une route sinueuse montant à un col (6B_411/2012), ni X.________, ni Y.________ n'a consciemment et volontairement adopté un comportement qui rendait l'issue fatale inévitable, de sorte que la survenance ou non du décès de la victime n'aurait alors dépendu, exclusivement ou principalement, plus que du hasard. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, exclure la qualification de meurtre par dol éventuel au profit de celle d'homicide par négligence.”

 

                                  Pure escluso il dolo eventuale nella DTF 133 IV 9 consid. 4, con riferimento alle conseguenze mortali e lesioni personali, nel caso di un conducente che, su un rettilineo fuori delle località e con buona visibilità, ha accelerato nel momento in cui un altro conducente voleva sorpassarlo. Quest'ultimo, da parte sua, malgrado l'avvicinarsi del traffico in senso inverso, non ha interrotto la manovra di sorpasso, ma ha accelerato a sua volta. Si è verificata così una collisione frontale tra il veicolo in fase di sorpasso e quello che viaggiava in senso contrario, collisione che ha causato morti e feriti.

 

In una sentenza U 97/05 del 17 novembre 2006 - concernente il caso di un assicurato rimasto vittima di un incidente della circolazione stradale mentre era alla guida della propria auto in stato di ebbrezza, riportando gravi lesioni tali da comportare l’amputazione del braccio sinistro all’altezza della spalla - il Tribunale federale ha confermato il giudizio con il quale i primi giudici, riprendendo quanto valutato dall’assicuratore infortuni, avevano reputato corretta la riduzione delle prestazioni in contanti del 10%, alla luce dell’art. 37 cpv. 3 LAINF. Il TF ha ritenuto grave la violazione delle norme della circolazione stradale commessa dall’assicurato rilevando che:

 

" (…) la situazione stradale era definibile siccome abituale e non comportante uno stato di pericolo latente. Infatti, la rotonda dove si è verificato l'incidente si presenta in termini di campo stradale ampio e consente un'immissione agevole grazie anche al fatto che vi sono due corsie di scorrimento. Le modalità che hanno connotato l'incidente consentono a posteriori di dedurre come la violazione delle norme sulla circolazione stradale sia stata grave e riconducibile sia ad un'alterazione del soggetto per effetto di un tasso alcolico superiore, anche se di poco, al limite consentito sia alla velocità, che gli ha fatto perdere la padronanza di guida, emergenza quest'ultima che ne ha determinato la condanna penale per il reato previsto all'art. 90 n. 1 LCStr.

5.4 Essendo in concreto realizzata, alla luce di quanto precede, l'ipotesi di cui all'art. 37 cpv. 3 LAINF, questa Corte non può che condividere l'opinione dei giudici cantonali. (…).”

 

                                  Il dolo eventuale è stato anche escluso dalla Corte delle assicurazioni sociali del Canton Friborgo in una sentenza 5S 2007-311 del 13 settembre 2009, concernente il caso di un’assicurata che si era messa alla guida di un’automobile (peraltro priva di immatricolazione e senza disporre di una RC valida a causa del mancato pagamento dei premi) da sola, pur essendo in possesso solo di una licenza per allievo conducente che le imponeva di circolare solo accompagnata, la quale dopo aver perso il controllo del veicolo e avere superato la linea di sicurezza, aveva invaso la corsia di contromano andando a collidere frontalmente con un autoveicolo che sopraggiungeva in senso inverso. A seguito delle importanti ferite riportate, l’Ufficio invalidità le ha accordato una rendita intera di invalidità, ridotta del 20% ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 LPGA. Tale decisione è stata annullata dalla Corte cantonale, con la seguente motivazione:

 

" S'il est indéniable que le comportement de la recourante peut être qualifié de négligence et même de négligence grave, par contre, l'on ne saurait affirmer que, prenant le volant de la voiture sans être accompagnée, elle a accepté (ou s'est accommodée) les conséquences d'un éventuel accident dont la survenance possible devait en plus lui être consciente. De plus, le fait de circuler avec un véhicule qui n'est pas assuré n'a pas de lien avec le fait d'intentionnellement accepter la possibilité d'être blessé mais est uniquement en lien avec les conséquences financières des risques de la conduite. Enfin, il est peu vraisemblable qu'un problème technique ait provoqué l'accident et les explications de la recourante par rapport au défaut de permis de circulation du véhicule démontrent qu'elle n'avait manifestement pas l'impression que des risques techniques du véhicule allaient provoquer un accident, le tribunal de céans constate que les circonstances pour admettre que le risque assuré a été provoqué ou aggravé intentionnellement ou par dol éventuel ne sont pas remplies.”

 

                                  In una sentenza 72.2007.69 del 17 gennaio 2008 il Presidente della Corte delle assise correzionali, ritenendo corretto il decreto d’accusa del sostituto procuratore, ha confermato la condanna di un assicurato per omicidio colposo per avere, il 15 novembre 2005, per negligenza, causato la morte di una persona; per grave infrazione alle norme della circolazione; per guida in stato di inettitudine; per ripetuta circolazione senza licenza di condurre e per contravvenzione alla LF sugli stupefacenti.

Quale motivazione è stato, in particolare, evidenziato che:

 

" L’elenco delle negligenze ascrivibili all’accusato è lungo.

 

Egli non possiede la licenza di condurre, non l’ha in effetti mai posseduta. Egli non doveva pertanto essere al volante della vettura della sorella in quel frangente. Il rilievo eccede però la sola questione della formale autorizzazione alla guida. L’imputato, infatti, ha un’esperienza di guida lecita limitata a poche ore in compagnia del fratello risalenti al periodo settembre-novembre 2001, ovvero 4 anni prima. Pertanto, non solo egli non è autorizzato alla guida, ma nemmeno ne possiede la capacità, non avendo mai dimostrato alla preposta autorità di avere le necessarie competenze ed esperienze, e non essendosi neppure mai lontanamente avvicinato ad una simile situazione, stante la predetta inconsistenza delle sue lecite esperienze di guida e facendogli oltretutto difetto anche la conoscenza teorica delle regole di circolazione, come dimostra il mancato superamento del relativo esame.

Pur se in questa precaria situazione, egli si è comunque permesso di lanciare la vetturetta della sorella ad una velocità più che doppia di quella consentita, e di tentare, a quella velocità, di affrontare una non facile curva a sinistra.

La scelleratezza di siffatto comportamento è manifesta. AC 1, come si è detto, non sa guidare un autoveicolo, e comunque non certo a quella velocità, dato che ha dichiarato al dibattimento che era la prima volta in assoluto che spingeva il veicolo a quella velocità. Da conducente inesperto che è, nemmeno si è posto i problemi costituiti dalla scarsa aderenza del fondo stradale in una sera di metà novembre (ghiaccio, umidità, bassa temperatura dell’asfalto), né quelli costituiti dalla reazione della vettura al carico costituito da due passeggeri, né ancora alla situazione di coperture prossime all’esaurimento del ciclo di vita, e pertanto sicuramente meno performanti rispetto a pneumatici nuovi o quasi nuovi.

In queste circostanze è concettualmente fuori luogo parlare di velocità adeguata alle circostanze, perché non ne esisteva nessuna dato che l’accusato non doveva essere al volante. Nondimeno, entrando nel merito, la Corte ritiene che le embrionali capacità di guida dell’accusato, unitamente alle circostanze ambientali (pur ritenuta la conoscenza della strada, della quale l’imputato ricordava un avallamento del sedime in corrispondenza di quella curva), avrebbero fatto considerare se non adeguata, almeno sostenibile, una velocità di 40/45 km/h. Egli ha invece circolato al triplo di questa velocità, senza alcun freno inibitore, senza alcun riguardo per l’incolumità dei suoi amici e (meno che meno) degli altri utenti della strada, e senza che ve ne fosse motivo alcuno. Richiesto dal Presidente di spiegare il motivo di tanta fretta, non ha saputo fornire alcuna motivazione, se non quella di non sapere perché lo avesse fatto. Confrontato all’ipotesi del Presidente che egli avesse fatto ciò per mostrare agli amici le sue (inesistenti) doti di guida, ha alfine riconosciuto che “poteva darsi” che questo fosse il motivo, il che è il modo dell’imputato di riconoscere le verità per lui sgradevoli (lo stesso era avvenuto per la contestazione relativa alla conoscenza o meno da parte della madre della vittima del fatto che egli non possedeva la licenza di condurre).

Se ciò non bastasse, all’imputato è stato riscontrato un tasso di THC di 4.6/l, ciò che ai sensi di legge è costitutivo di guida in stato di inattitudine. La Corte, tuttavia, si è trovata in difficoltà, in assenza di un rapporto peritale, nel comprendere la portata di questo dato numerico ai fini della valutazione circa l’effettivo grado di incapacità alla guida. Contrariamente ai dati numerici relativi alle concentrazioni di alcool nel sangue, per i quali la casistica è vastissima, e riguardo ai quali sono facilmente comprensibili - anche per un non bevitore - le differenti conseguenze concrete dei vari ordini di grandezza dei dati numerici, in questo caso il dato di 4.6 microgrammi/litro di THC non dice nulla a chi è chiamato a giudicarlo, che non comprende la differenza rispetto al massimo legale consentito, o rispetto ad un’ipotesi di 6 o 10 o 15 microgrammi/litro, né ne capisce le concrete conseguenze al fini delle capacità di guida (rilassamento, euforia, deconcentrazione, dispercezioni?), e non ne può pertanto trarre le corrette conseguenze ai fini della commisurazione della colpa. La questione, seppure formalmente ascritta al AC 1, non è però stata ritenuta dalla Corte per aggravare la sua già madornale negligenza, e non ha perciò neppure influito concretamente sulla commisurazione della pena o sulla formulazione della prognosi.

 

17.   Alla luce di questi accertamenti, l’esame dell’atto d’accusa non presenta particolari difficoltà.

L’imputazione principale di omicidio colposo giusta l’art. 117 CP trova pieno riscontro nella fattispecie in ragione delle predette considerazioni. Essa, del resto, a giusto titolo non è contestata dalla difesa.

Altrettanto manifesta, appare l’accusa di grave infrazione alle norme della circolazione, anch’essa riconosciuta dalla difesa, sulla quale non occorre dilungarsi se non per nuovamente evidenziare l’elevatissima velocità, e perciò l’entità notevole dell’ascritto reato.

La Corte, come detto, ha pure accertato la correttezza dell’addebito di guida in stato di inattitudine, senza tuttavia trarne conseguenze ai fini dell’aggravamento della colpa complessiva, e perciò della pena, così come spiegato al considerando che precede.

Già si è detto che anche l’imputazione di ripetuta guida senza licenza di condurre, commessa il 15 novembre 2005 “e in diverse occasioni nei mesi precedenti” (AA, punto 4, pag. 2), trova riscontro negli accertamenti della Corte (cfr. consid. 9).

Infine, appare corretta anche l’imputazione di contravvenzione alla LFStup, in relazione ai modici consumi di canapa dell’accusato, dei quali egli ha peraltro dato atto (AI 18, pag. 4; plico AI 12, verbale 22 novembre 2005, pag. 5).

L’atto d’accusa merita perciò integrale conferma.”

 

                                  Con sentenza 6B_271/2020 del 3 settembre 2020 – concernente il caso di un conducente di automobile che circolava a una velocità di 144 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) in un tratto di autostrada in cui vigeva il limite di 80 km/h a seguito della presenza di un ingombrante cantiere, e che procedeva a cavallo tra le due corsie di marcia - il Tribunale federale ha confermato il giudizio con il quale la Corte di appello e revisione penale ha respinto l’appello presentato dal conducente contro il giudizio della Corte delle assise correzionali, che lo aveva considerato colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale giusta l’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr e condannato alla pena detentiva di 12 mesi sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

                                  In tale occasione, il ricorrente non ha contestato la realizzazione degli elementi oggettivi del reato di cui all’art. 90 cpv. 3 LCStr, ritenendo per contro non dati i presupposti dell’intenzionalità.

                                  Su questo aspetto, il Tribunale federale, richiamato l’accertamento dei fatti operato dalla CARP riassunto al consid. 3.4, ha concluso che l’autorità cantonale abbia correttamente ritenuto realizzato anche l’aspetto soggettivo del reato di cui all’art. 90 cpv. 3 e 4 LCStr, non sussistendo nel caso concreto quelle circostanze eccezionali evocate dalla giurisprudenza per escludere il dolo:

 

" Con il superamento della velocità massima consentita nella misura prevista dall'art. 90 cpv. 4 LCStr, l'insorgente ha accettato anche il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, tenuto conto della presenza di un imponente cantiere stradale, dell'importante restrizione delle carreggiate e della generale impossibilità di evitare un grave incidente in presenza di ostacoli o in caso di perdita della padronanza del veicolo (v. DTF 142 IV 137 consid. 11.2). La CARP ha peraltro osservato che, oltre alla considerevole velocità raggiunta, il ricorrente circolava a cavallo tra le due corsie di marcia, denotando così una certa sua disinvoltura e spregiudicatezza in quanto conducente. Nulla muta al riguardo la perizia psicologica del traffico a cui l'insorgente si è sottoposto e che attesta l'assenza di una propensione al rischio o di una tendenza all'imposizione aggressiva nel traffico, rispettivamente di impulsività. L'art. 90 cpv. 3 LCStr pone sullo stesso piano i sorpassi temerari, la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore e la grave inosservanza di un limite di velocità, sicché non è d'ausilio al ricorrente affermare di non avere una  forma mentis paragonabile agli autori di altre tipologie di grave infrazione qualificata alle norme della circolazione stradale.”

 

                                  Con sentenza 6B_590/2017 del 4 settembre 2017 il Tribunale federale, confermando la sentenza della Corte di appello e revisione penale, ha ritenuto il conducente di un’automobile colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione stradale ai sensi dell’art. 90 cpv. 2 LCStr, per avere sorpassato un’autovettura sulla destra con manovre di uscita e di rientro, senza segnalazione mediante l’indicatore di direzione. Il Tribunale federale ha in particolare ritenuto che, nel caso di specie, fossero adempiuti gli elementi oggettivi e soggettivi della grave infrazione alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 2 LCStr (consid. 5.4-5.5), per le seguenti ragioni:

 

" 5.4. Non v'è dubbio che l'insorgente ha violato una norma fondamentale della circolazione stradale (v. supra consid. 4.2). Si tratta unicamente di esaminare se l'avvenuto sorpasso a destra ha creato una messa in pericolo astratta accresciuta. Dalla sentenza impugnata risulta che, al momento dei fatti in giudizio, vi era poco traffico e la visuale come pure le condizioni della strada erano buone. Gli agenti che hanno constatato l'infrazione hanno precisato che a seguito del sorpasso nessuno veniva ostacolato o messo in pericolo. Da ciò tuttavia, contrariamente a quanto si pretende nel ricorso, non si può dedurre l'assenza di una messa in pericolo astratta accresciuta, ma tutt'al più l'assenza di una messa in pericolo concreta. È vero che dalla documentazione fotografica della polizia grigionese agli atti risulta che il sorpasso a destra è avvenuto su un tratto di autostrada in cui sono già indicati per ogni corsia differenti luoghi di destinazione. L'art. 36 cpv. 5 lett. b ONC, quale eccezione al divieto di sorpasso a destra sulle autostrade, consente ai conducenti di avanzare sulla destra, accanto ad altri veicoli, sui tratti che servono alla preselezione a condizione che, per ogni corsia, siano indicati differenti luoghi di destinazione. Ciò vale anche laddove le corsie non siano separate da una linea di sicurezza (v. DTF 104 IV 196 consid. 3c pag. 198). È opportuno precisare che il ricorrente non ha effettuato un superamento a destra, bensì un sorpasso a destra con manovre di uscita e di rientro (art. 8 cpv. 3 secondo periodo ONC) e non può dunque richiamarsi all'art. 36 cpv. 5 ONC per giustificare il suo comportamento. Anche volendo seguire la tesi difensiva, secondo cui il conducente della vettura sulla corsia di sinistra poteva attendersi di essere raggiunto, affiancato e superato da un veicolo sulla corsia di destra in un tratto caratterizzato da una preselezione, ciò non toglie che questi poteva per contro venir sorpreso dal rientro dell'insorgente sulla corsia di sinistra, tanto più che la manovra non è stata segnalata mediante l'indicatore di direzione. Tale comportamento, oltre che poter causare inopinate reazioni da parte del conducente sorpassato, appare particolarmente pericoloso tenuto conto proprio del propinquo svincolo, potendo egli attendersi che il ricorrente continuasse la sua strada sulla corsia di destra in direzione dell'uscita autostradale. Nello stesso ricorso si parla del resto di "due corsie preposte a condurre i veicoli in direzioni diverse". Il sorpasso a destra compiuto dall'insorgente ha quindi posto in serio pericolo la sicurezza del traffico mediante una messa in pericolo astratta accresciuta e adempie gli elementi oggettivi della grave infrazione alle norme della circolazione giusta l'art. 90 cpv. 2 LCStr.  

 

5.5. Anche sotto il profilo soggettivo il reato è realizzato. Le contestazioni ricorsuali in merito alle dichiarazioni rese alla polizia, sulla cui base la CARP ha riconosciuto il carattere intenzionale dell'infrazione, risultano appellatorie e pretestuose. Ciò che l'autore sa, vuole o prende in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid. 6.3), censurabili alle condizioni dell'art. 97 cpv. 1 LTF (v. supra consid. 2). Al riguardo tuttavia l'insorgente non sostanzia arbitrio alcuno. “

 

                                  Nella DTF 130 IV 58 il Tribunale federale ha affrontato il tema del discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente nel caso di un incidente mortale causato da un duello automobilistico ad alta velocità (consid. 8 e 9). L’Alta Corte ha in particolare evidenziato:

 

" 8.3. Die Abgrenzung zwischen Eventualvorsatz und bewusster Fahrlässigkeit kann im Einzelfall schwierig sein (vgl. nur STRATENWERTH, a.a.O., § 9 N. 61; CLAUS ROXIN, Strafrecht, Allgemeiner Teil, Bd. I, 3. Aufl., 1997, § 12 N. 27). Sowohl der eventualvorsätzlich als auch der fahrlässig handelnde Täter wissen um die Möglichkeit oder das Risiko der Tatbestandsverwirklichung. Hinsichtlich der Wissensseite stimmen somit beide Erscheinungsformen des subjektiven Tatbestandes überein. Unterschiede bestehen jedoch beim Willensmoment.

Der bewusst fahrlässig handelnde Täter vertraut (aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit) darauf, dass der von ihm als möglich vorausgesehene Erfolg nicht eintrete, sich das Risiko der Tatbestandserfüllung mithin nicht verwirklichen werde. Das gilt selbst für den Täter, der sich leichtfertig bzw. frivol (BGE 69 IV 75 E. 5 a.E. S. 80) über die Möglichkeit der Tatbestandserfüllung hinwegsetzt und mit der Einstellung handelt, es werde schon nichts passieren.

Demgegenüber nimmt der eventualvorsätzlich handelnde Täter den Eintritt des als möglich erkannten Erfolgs ernst, rechnet mit ihm und findet sich mit ihm ab. Wer den Erfolg derart in Kauf nimmt, "will" ihn im Sinne von Art. 18 Abs. 2 StGB. Nicht erforderlich ist, dass der Täter den Erfolg "billigt" (eingehend BGE 96 IV 99 S. 101; BGE 103 IV 65 E I.2 S. 68; STRATENWERTH, a.a.O., § 9 N. 104)

 

(…)

 

9.1. Im Folgenden ist vorerst hinsichtlich des Beschwerdeführers 1, der den Unfall unmittelbar verursacht hat, zu prüfen, ob der Schluss auf ein Handeln mit Eventualvorsatz vor Bundesrecht standhält.

 

9.1.1 Nicht zu beanstanden ist zunächst, dass die Vorinstanz das Wissenselement des Vorsatzes als erfüllt erachtet. Der Beschwerdeführer 1 hat sich mit dem Beschwerdeführer 2 ein eigentliches, wenn auch nicht im Voraus abgesprochenes Autorennen geliefert, bei welchem beide Fahrer danach trachteten, sich gegenseitig in ihrer fahrerischen Stärke und der Leistungskraft des eigenen Wagens zu überbieten. Dabei musste er, als er kurz vor dem Dorfeingang mit einer Geschwindigkeit von rund 120-140 km/h zu einem Überholmanöver ansetzte, damit rechnen, dass ein Einbiegen auf die rechte Spur und ein Abbremsen innerhalb kurzer Zeit ohne den Verlust der Herrschaft über den Wagen nicht möglich sein würde. Die Vorinstanz nimmt in diesem Zusammenhang zu Recht an, dass die Folgen einer derart halsbrecherischen Fahrweise jedem Verkehrsteilnehmer in klarer Weise vor Augen stehen. Der Beschwerdeführer 1 musste auch davon ausgehen, dass sich an einem späteren Freitagabend im Spätsommer noch Fussgänger oder andere Verkehrsteilnehmer auf der Strasse befinden bzw. dass diese die Strasse auf dem Fussgängerstreifen überqueren könnten. Die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verkehrsunfalles war aufgrund der örtlichen Situation und seiner Fahrweise derart hoch, dass er sie spätestens im Zeitpunkt des Überholmanövers erkannt haben musste.

Dies wird im Grunde auch vom Beschwerdeführer 1 nicht bestritten.

Als erfüllt erweist sich beim Beschwerdeführer 1 auch das Wil lenselement des Vorsatzes. Wie die Vorinstanz zu Recht annimmt, haben es ihm die konkreten Umstände nicht mehr erlaubt, ernsthaft darauf zu vertrauen, er werde den als möglich erkannten Erfolg durch seine Fahrgeschicklichkeit vermeiden können. Wer im Rahmen eines fahrerischen Kräftemessens kurz vor einem Dorfeingang mit einem Tempo von 120-140 km/h zu einem Überholmanöver ansetzt und sich nicht davon abbringen lässt, obwohl er voraussieht, dass es sich bis in den Innerortsbereich hinziehen wird, wo er die höchstzulässige Geschwindigkeit mithin um bis zu 90 km/h überschreitet, kann gar nicht anders, als den Deliktserfolg ernstlich in Rechnung zu stellen. Er lässt es offensichtlich "drauf ankommen" (vgl. ROXIN, a.a.O., § 12 N. 27 a.E.). Der Beschwerdeführer 1 hat sich daher mit seiner Fahrweise für die mögliche Rechtsgüterverletzung entschieden. Denn die Wahrscheinlichkeit des Erfolgseintritts musste sich ihm als so gross aufdrängen, dass der Umstand, dass er - anstatt seine Fahrt vor der Ortschaft Gelfingen abzubremsen und das Rennen aufzugeben - trotz der massiv übersetzten Geschwindigkeit seines Gegners noch zu einem Überholmanöver angesetzt hat, nicht anders denn als Inkaufnahme des als möglich erkannten Erfolgs ausgelegt werden kann. Seine Fahrweise hat dem Beschwerdeführer 1 mit anderen Worten nurmehr die Hoffnung erlaubt, die Sache werde glimpflich ausgehen. Er musste es letztlich Glück oder Zufall überlassen, ob sich die Gefahr verwirklichen werde oder nicht. Die blosse Hoffnung auf das Ausbleiben des tatbestandsmässigen Erfolgs schliesst eine Inkaufnahme im Sinne eventualvorsätzlicher Tatbegehung anders als das - auch bloss leichtsinnige - Vertrauen jedoch nicht aus. Es bedeutet lediglich, dass der Erfolgseintritt als solcher unerwünscht ist (BGE 125 IV 242 E. 3f S. 254; vgl. auch ROXIN, a.a.O., § 12 N. 27).

Zwar trifft zu, dass ein Fahrzeuglenker durch sein gewagtes Fahrverhalten selbst zum Opfer zu werden droht. Man wird daher einem Autofahrer bei einer riskanten Fahrweise, z.B. bei einem waghalsigen Überholmanöver, auch wenn ihm die möglichen Folgen bewusst sind und er auf sie gar ausdrücklich hingewiesen worden ist, in der Regel zugestehen, dass er - wenn auch oftmals rational nicht begründbar - leichtfertig darauf vertrauen wird, es werde schon nicht zu einem Unfall kommen. Die Annahme, der Fahrzeug lenker habe sich gegen das Rechtsgut entschieden und nicht mehr im Sinne der bewussten Fahrlässigkeit auf einen guten Ausgang vertraut, darf daher nicht leichthin getroffen werden (ROXIN, a.a.O., § 12 N. 23; SCHÖNKE/SCHRÖDER/CRAMER/STERNBERG-LIEBEN, a.a.O., § 15 N. 75). Aus diesem Grund hat der von den kantonalen Instanzen angeführte nicht publizierte Entscheid des Bundesgerichts, in welchem es die Verurteilung eines Fahrzeuglenkers wegen eventualvorsätzlicher Tötung schützte, der mit seinem Lamborghini nachts auf der Autobahn mit einer Geschwindigkeit von mindestens 240 km/h auf ein auf der Fahrbahn liegen gebliebenes Unfallauto aufgefahren war und dabei zwei Personen tödlich verletzt hatte, Anlass zu Kritik gegeben (Urteil des Kassationshofs Str. 61/86 vom 6. Oktober 1986, auszugsweise zit. bei HANS SCHULTZ, Rechtsprechung und Praxis zum Strassenverkehrsrecht in den Jahren 1983-1987, Bern 1990, S. 92 ff.; vgl. die Kritik bei SCHULTZ, a.a.O., S. 94 f.; JEAN-PIERRE GUIGNARD, Note sur l'arrêt X., JdT 1988 IV S. 131 ff.). Der jenem Entscheid zu Grunde liegende Sachverhalt unterscheidet sich von demjenigen im vorliegenden Fall jedoch wesentlich, so dass sich weitere Erörterungen hiezu erübrigen.

Im zu beurteilenden Fall kann das Verhalten des Beschwerdeführers 1 jedenfalls nicht mehr als bloss verantwortungslose riskante Fahrweise bzw. als unverantwortlicher Leichtsinn gewürdigt werden. Aus dem ganzen Ablauf des Geschehens, der gegenseitigen Anstachelung der beiden Fahrzeuglenker beim ersten Aufeinandertreffen bis zum letzten, sich bis in den Innerortsbereich von Gelfingen erstreckenden Überholmanöver ergibt sich, dass primäres Ziel des Beschwerdeführers 1 war, dem Rivalen die eigene fahrerische Überlegenheit zu beweisen und um keinen Preis das Gesicht zu verlieren. Dieses Ziel hat er höher bewertet als die drohenden Folgen, mithin als den Tod der beiden Opfer. Diesem hat er selbst die eigene Sicherheit und diejenige seiner Mitfahrer untergeordnet. Dadurch, dass er sich durch nichts davon abbringen liess, das Überholmanöver bis zuletzt durchzuziehen, hat er zum Ausdruck gebracht, dass ihm der als möglich erkannte Erfolg völlig gleichgültig war.

 

9.1.2 Was der Beschwerdeführer 1 hiegegen vorbringt, dringt nicht durch. Soweit er geltend macht, der Unfall sei das Resultat einer unkontrollierten Schleuderfahrt gewesen, deren Ursache nicht hinreichend abgeklärt worden sei, wendet er sich gegen die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz, an welche der Kassationshof im Verfahren der eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde gebunden ist (Art. 277bis Abs. 1 BStP). Insofern kann auf die Beschwerde nicht eingetreten werden.

Unbegründet ist seine Beschwerde, soweit er sich auf den Standpunkt stellt, das Unfallgeschehen, insbesondere das initiale Schleudern, sei in dieser Form nicht vorhersehbar gewesen. Wie die Vorinstanz zu Recht erkennt, erfordert die Annahme des Vorsatzes keine sichere Voraussicht des genauen Geschehensablaufs. Es genügt, wenn der Täter die Tatbestandsverwirklichung ernsthaft und tatsächlich für möglich hält (STRATENWERTH, a.a.O., § 9 N. 73). Dies ist hier, wie sich aus den obstehenden Erwägungen ergibt (E. 9.1.1), ohne weiteres zu bejahen.”

 

L’adempimento del dolo eventuale è stato riconosciuto, inoltre, in una sentenza IV 2018/138 del 20 aprile 2020, nella quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton San Gallo ha confermato la correttezza della riduzione delle prestazioni ex art. 21 cpv. 1 LPGA applicata nel caso di un assicurato che, in stato di ebbrezza e senza disporre della licenza di condurre, si era messo alla guida di un motoveicolo, senza casco, andando poi a sbattere contro un’automobile parcheggiata. I giudici cantonali hanno confermato l’esistenza del dolo eventuale, con la seguente motivazione:

 

" (…) Nachfolgend ist zur Abklärung des Vorliegens der Kürzungsgründe gemäss Art. 21 Abs. 1 ATSG weiter zu prüfen, ob der Beschwerdeführer die Vergehen vorsätzlich oder zumindest eventualvorsätzlich begangen hat.

Strafrechtlich ist nicht nur die vorsätzliche, sondern auch die fahrlässige Begehung strafbar (Art. 100 Ziff. 1 SVG). Gleiches gilt offenbar auch im B.___-ischen Recht (vgl. Suva-act. 111-6). Das Strafurteil äussert sich deshalb nicht ausdrücklich dazu, ob die Tat vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde. Demgegenüber ist für eine Kürzung nach Art. 21 Abs. 1 ATSG (im Gegensatz zu Art. 37 Abs. 3 UVG) eine vorsätzliche Begehung erforderlich. Der Begriff der Vorsätzlichkeit ist im strafrechtlichen Sinne zu verstehen, wobei auch Eventualvorsatz genügt. Fehlt eine strafrichterliche Beurteilung, hat der Sozialversicherungsrichter selbstständig zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind (BGE 129 V 354 E. 3.2; 119 V 241 E. 3b, Urteil des Bundesgerichts vom 8. Oktober 2010, 9C_55/2010, E. 5.3).

Vorsätzlich handelt, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Zum Vorsatz gehört nur das auf die objektiven Merkmale des Deliktstatbestands bezogene Wissen und Wollen, nicht auch das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt; nicht erforderlich ist, dass der Täter den Erfolg billigt. Für die Willenskomponente des Vorsatzes darf nicht unbesehen vom Wissen des Täters auf dessen Willen geschlossen werden. Der Nachweis des Vorsatzes kann sich aber auch auf äusserlich feststellbare Indizien stützen, die Rückschlüsse auf die innere Einstellung erlauben. Das Gericht darf vom Wissen des Täters auf den Willen schliessen, wenn sich dem Täter der Eintritt des Erfolgs als so wahrscheinlich aufdrängte, dass die Bereitschaft, ihn als Folge hinzunehmen, vernünftigerweise nur als Inkaufnahme des Erfolgs ausgelegt werden kann (Urteil des Bundesgerichts vom 8. Oktober 2010, 9C_55/2010, E. 5.4 mit weiteren Hinweisen).

Zu prüfen ist nun, ob der Beschwerdeführer (eventual)vorsätzlich gegen Art. 91 Abs. 1 SVG verstossen hat, damit die sachverhaltlichen Grundlagen für die Beurteilung der Kürzung vorhanden sind. Die objektiven Tatbestandselemente, auf die sich der Vorsatz beziehen muss, sind der angetrunkene Zustand und das Führen eines Motorfahrzeugs.

Die Beschwerdegegnerin bringt vor, der Beschwerdeführer sei sich bewusst gewesen, dass er die Geschwindigkeit den Verkehrsbedingungen hätte anpassen müssen, dass er unter Alkoholeinfluss kein Fahrzeug hätte steuern dürfen und dass er einen Führerausweis besitzen müsse. Er habe damit eingestanden, gleich gegen mehrere SVG-Vorschriften verstossen zu haben, welche offensichtlich auch in B.___ gelten, und sich dessen bewusst gewesen zu sein. Wäre er nicht mit übersetzter Geschwindigkeit und unter Alkoholeinfluss unterwegs gewesen, hätte er mit überwiegender Wahrscheinlichkeit das zum Teil auf der Strasse parkierte Fahrzeug rechtzeitig gesehen und entsprechend reagieren können. Das Tragen eines Schutzhelmes hätte mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zumindest die erlittenen Kopfverletzungen vermindern oder gar verhindern können. Der Beschwerdeführer habe durch die vorsätzlichen Verkehrsregelverletzungen und den damit zusammenhängenden Verkehrsunfall den Versicherungsfall herbeigeführt. Der Kausalzusammenhang sei somit gegeben. Dabei komme dem Umstand, dass der Beschwerdeführer mit einem zum Teil auf der Strasse parkierten Auto kollidiert sei, in Anbetracht der vorsätzlichen Vergehen und Übertretungen keine grosse Bedeutung zu, zumal er als Lenker eines Motorrades sein Fahrzeug ständig so beherrschen müsse, dass er seinen Vorsichtspflichten nachkommen könne (act. G 4).

Dem Gerichtsurteil ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer als im Tatzeitpunkt zurechnungsfähig angesehen und dass die Tatbegehnung als fahrlässige qualifiziert wurde (was gemäss vorstehend Gesagtem zur Bestrafung ausreicht). Weiter hat er die begangenen Delikte gestanden und versprochen, dass ihm so etwas nicht mehr geschehen werde. Es wurden diverse strafmildernde Aspekte berücksichtigt, insbesondere dass er selbst den "grössten Schaden hatte" (Suva-act. 111-6). Weiter lässt sich den Akten entnehmen, dass am 2. August 2013 ein grosses Dorffest stattgefunden hatte und der Beschwerdeführer zusammen mit Freunden an einem Gulaschkochwettbewerb teilgenommen und diesen auch gewonnen hatte. Es sei ein mehrstündiges, gemütliches Fest gewesen, bei dem sie getrunken und es lustig gehabt hätten. Er habe selbst keine Erinnerung an den Unfall mehr. Er könne sich an das Fest erinnern und dann daran, dass er im Spitalbett erwacht sei (Protokoll Erstgespräch vom 10. September 2013, Suva-act. 1-108). Eine Zeugin bzw. die Eigentümerin des von ihm gefahrenen Motorrades gab zu Protokoll, dass sie alle an einem Tisch gesessen hätten und es sehr lustig hatten. Ihr Mann habe die Motorradschlüssel auf dem Tisch liegengelassen zusammen mit seinem Portemonnaie. Sein Kollege - der Beschwerdeführer - habe die Motorradschlüssel vom Tisch genommen und eine Runde mit dem Motorrad fahren wollen. Leider hätten sie das nicht gesehen, weil es ein Fest gewesen sei und immer mal wieder jemand vom Tisch weggegangen sei. Darum habe sich niemand Gedanken darüber gemacht, wo der Beschwerdeführer hingegangen sei. Dann hätten sie plötzlich gehört, dass jemand mit dem Motorrad weggefahren sei. Als sie zu ihm schauen gegangen seien, habe er schon am Boden gelegen. Er habe die Kontrolle über das Motorrad verloren und sei direkt in ein parkiertes Auto gefahren. Er sei gestürzt und habe schwere Verletzungen erlitten (Suva-act. 1-118).

Zumindest eventualvorsätzlich handelte der Beschwerdeführer, wenn er die Verwirklichung der Tat für möglich hielt und in Kauf nahm. Der Nachweis des Vorsatzes kann sich auf äusserlich feststellbare Indizien stützen, die Rückschlüsse auf die innere Einstellung erlauben. Vom Wissen darf auf den Willen geschlossen werden, wenn sich dem Täter der Eintritt des Erfolges als so wahrscheinlich aufdrängte, dass die Bereitschaft, ihn als Folge hinzunehmen, vernünftigerweise nur als Inkaufnahme des Erfolgs ausgelegt werden kann. Die objektiven Tatbestandselemente von Art. 91 Abs. 1 SVG, auf die sich der Vorsatz beziehen muss, sind der angetrunkene Zustand und das Führen eines Motorfahrzeugs (vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts vom 8. Oktober 2010, 9C_55/2010, E. 5.4 mit weiteren Hinweisen). Nachdem der Beschwerdeführer sich seit Stunden am Dorffest aufgehalten hat, dort mit den anderen Festbesuchern ausgiebig Alkohol konsumierte (aber nicht so, dass er nicht mehr zurechnungsfähig gewesen wäre, denn bei einer BAK von unter 2 ‰ liegt rechtsprechungsgemäss keine Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit vor, BGE 129 V 354 E. 3.3), er sich ungefragt den Schlüssel sowie das Motorrad auslieh, ihm bewusst war, dass er keinen Führerausweis besitzt und er sich zudem ohne Helm auf das Motorrad setzte und wegfuhr, nahm er bewusst in Kauf, in angetrunkenem Zustand sowie ohne gültigen Führerausweis und ohne Tragen eines Helmes zu fahren und hat die Straftatbestände somit eventualvorsätzlich gesetzt. Dadurch, dass er trotz der Angetrunkenheit und ohne Fahrerlaubnis und somit ohne die nötige Sicherheit sowie Fahrpraxis das Motorrad lenkte und dies trotz vieler parkierter Fahrzeuge sowie Stau auf der Strasse zudem in unangepasster Geschwindigkeit tat, erhöhte er die Gefahr, einen Unfall zu verursachen oder in einen solchen verwickelt zu werden und insbesondere sich dabei selber ernstlich und irreversibel zu verletzen. Das Verschulden geht somit eindeutig über eine blosse Fahrlässigkeit hinaus (vgl. zum Ganzen auch BSK-ATSG, Andreas Brunner / Doris Vollenweider, Art. 21 N 22 f).

Mit Bezug auf die zwei Vergehen ist somit davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer diese zumindest eventualvorsätzlich begangen hat. Auch der erforderliche Kausalzusammenhang zwischen der Begehung der Delikte sowie dem Eintritt des Versicherungsfalles ist gegeben. Als nüchterner Motorradfahrer mit Führerausweis und Fahrpraxis wäre es nicht zu einer Kollision mit dem parkierten Fahrzeug auf der Strasse gekommen. Vermutlich wäre er noch nicht einmal zur Fahrt aufgebrochen. Gleichzeitig steht damit auch fest, dass das parkierte Fahrzeug bzw. das Fehlverhalten des fraglichen Fahrzeughalters den Kausalzusammenhang auch nicht unterbrochen hat (vgl. BSK-ATSG, a.a.O., Art. 21 N. 25 f.). Damit sind die Voraussetzungen für eine Kürzung der zu leistenden Invalidenrente gemäss Art. 21 ATSG erfüllt.”

 

                                  Con comunicato stampa del 16 giugno 2022 riguardante la sentenza 4A_179/2021 del 20 maggio 2022 il Tribunale federale ha rilevato che:

 

" La città di Zurigo non è responsabile del grave incidente tra un uomo e un tram dei trasporti pubblici di Zurigo (“VBZ”). Egli era in piedi alla fermata del tram – con lo sguardo al cellulare – quando all’improvviso e senza guardare a sinistra è entrato nell’area dei binari ed è stato investito dal tram. Poiché vi è stata colpa grave da parte del ferito, la città di Zurigo è stata esonerata dalla sua responsabilità ai sensi del diritto ferroviario. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso della Città di Zurigo e annullato la decisione del Tribunale d’appello del Canton Zurigo.

 

Il 20 febbraio 2019, l'uomo era in piedi alla fermata del tram con le spalle rivolte a un tram "VBZ" in arrivo. Egli stava guardando il cellulare quando è entrato improvvisamente e senza guardare a sinistra nell'area dei binari. È stato investito dal tram e ferito gravemente. In seguito egli ha chiesto un'indennità per torto morale alla Città di Zurigo, in quanto proprietaria dell'impresa "VBZ". Nel 2020, il Tribunale distrettuale di Zurigo ha ammesso la responsabilità di principio della Città ai sensi della legge federale sulle ferrovie. Il Tribunale d'appello del Canton Zurigo ha confermato la decisione nel 2021. Il Tribunale federale accoglie il ricorso della Città di Zurigo, annulla la sentenza del Tribunale d'appello e respinge l'azione (parziale) della persona ferita nell'incidente. Secondo la legge federale sulle ferrovie, i titolari d'imprese ferroviarie sono in linea di principio responsabili dei danni se i rischi caratteristici legati all'esercizio della ferrovia causano la morte o il ferimento di una persona o un danno materiale. Il titolare è esonerato dalla responsabilità se il comportamento della persona danneggiata deve essere ritenuto la causa principale dell'incidente, ossia se il nesso di causalità adeguata è interrotto. Secondo la legge federale sulla circolazione stradale la tranvia gode in linea di principio del diritto di precedenza sui pedoni. Nel traffico stradale, è considerata colpa grave qualsiasi situazione in cui la parte lesa non rispetta le regole elementari di prudenza o agisce con "estrema imprudenza". Questo viene determinato secondo il comportamento di un individuo medio. Nel caso concreto, il pedone ha agito con grave negligenza perché il suo sguardo era rivolto al cellulare e – così distratto – è finito improvvisamente sui binari del tram senza prima guardare a sinistra. L'incidente si è verificato con bel tempo e su una strada asciutta, su un tratto rettilineo con buona visibilità. I pedoni potevano facilmente vedere da lontano il tram in avvicinamento. Inoltre, la Città di Zurigo non doveva migliorare la sicurezza della fermata del tram. Per giunta, la persona coinvolta conosceva la zona. Certo i pedoni chini sui loro telefoni cellulari possono far parte della scena quotidiana delle strade urbane di oggi. Tuttavia, questo non cambia il fatto che anche i pedoni devono prestare attenzione al traffico cittadino. L'uomo avrebbe dovuto distogliere lo sguardo dal cellulare e guardare in tutte le direzioni. Invece, non ha prestato nemmeno un minimo di attenzione. Il suo comportamento estremamente imprudente, contrario alle regole della circolazione, è stato quindi la causa principale dell'incidente”.

 

                        2.10.  Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha omesso qualsiasi tipo di valutazione a proposito dell’intenzionalità, o meno, dell’agire dell’assicurato, con riferimento particolare agli aspetti volitivi del reato (cfr. giurisprudenza citata in precedenza al consid. 2.8. e 2.9.).

                                  In tal modo, questo Tribunale non dispone delle basi fattuali necessarie per valutare la liceità della riduzione della rendita applicata dall’amministrazione. Ciò che l'autore sa, vuole o prende in considerazione sono questioni di fatto (DTF 141 IV 369 consid. 6.3)

 

                                  La causa va pertanto rinviata all’amministrazione - alla quale compete in prima battuta di istruire debitamente il caso, stabilendo d’ufficio i fatti determinanti, tra i quali forzatamente si inseriscono gli elementi costitutivi della norma che essa vuole applicare (art. 21 cpv. 1 LPGA), assumendo le prove necessarie prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA) – affinché approfondisca tali aspetti, richiamando per intero l’incarto penale di cui al decreto d’accusa del 24 agosto 2017 e l’incarto della Sezione della circolazione, nonché provvedendo anche, se del caso, all’audizione personale dell’interessato, al fine di stabilire compiutamente i fatti alla base dell’incidente della circolazione in oggetto, così da poter poi correttamente valutare se siano realizzati i presupposti del dolo eventuale, oppure no (cfr. al riguardo in particolare la giurisprudenza e la dottrina esposte ai consid. 2.4. e 2.5.).

 

                                  In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3, il Tribunale federale ha, infatti, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, e ha rilevato:

 

" (…).

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

 

                                  Eseguiti questi ulteriori accertamenti, l’amministrazione si esprimerà nuovamente in merito all’eventuale riduzione delle prestazioni spettanti all’assicurato in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA.

                                  In tale frangente, spetterà pure all’Ufficio AI verificare se, nel frattempo, a seguito della presa di contatto tra il legale dell’insorgente e l’Istituto delle assicurazioni sociali, vi siano stati degli sviluppi circa il calcolo della compensazione degli arretrati di rendita così come preannunciato al TCA nello scritto del 29 aprile 2022 (cfr. doc. XVI, consid. 1.10).

 

                        2.11.  La parte ricorrente, il 17 febbraio 2022, ha chiesto di “poter esercitare il diritto a un’equa e pubblica udienza nella presente procedura, davanti a codesto lodevole Tribunale in applicazione dell’art. 6 CEDU” (cfr. doc. VI).

                                  L’assicurato, tramite il proprio patrocinatore, ha poi ribadito tale richiesta in data 14 marzo 2022 (doc. X) e 29 aprile 2022 (cfr. doc. XVI).

                                  Confrontato con una richiesta di pubblico dibattimento, il giudice cantonale deve di principio darne seguito. Egli può tuttavia astenersi nei casi previsti dall’art. 6 § 1 seconda frase CEDU, ossia quando la domanda è abusiva, quando appare chiaramente che il ricorso è infondato, irricevibile o, al contrario, manifestamente fondato oppure quando l’oggetto litigioso concerne delle questioni altamente tecniche (cfr. DTF 122 V 47 consid. 3b).

 

                                  Nella DTF 136 I 279 consid. 3, il Tribunale federale ha precisato che non è possibile rinunciare al pubblico dibattimento per il motivo che la procedura scritta sarebbe più adeguata per discutere una questione di natura medica, anche se l’oggetto del litigio verte essenzialmente sul confronto di pareri specialistici riguardanti lo stato di salute e l’incapacità lavorativa di un assicurato in materia di assicurazione per l’invalidità.

 

                                  Nel caso di specie, essendo realizzata una delle eccezioni previste dall’art. 6 § 1 seconda frase CEDU (accoglimento del ricorso), il TCA può astenersi dal dare seguito alla richiesta dell’assicurato.

 

                                  Considerato l’esito della vertenza, questo Tribunale può pure esimersi dal richiamare l’incarto concernente l’incidente della circolazione, come richiesto dal legale dell’assicurato (doc. VI).

 

                        2.12.  Giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese.

 

                                  L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

 

                                  Visto l’esito della vertenza le spese, per fr. 500, sono poste a carico dell’Ufficio AI.

 

 

 

 

 

Per questi motivi

 

dichiara e pronuncia

 

 

1.     Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§   La decisione impugnata del 29 novembre 2021 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda ad un complemento istruttorio conformemente ai considerandi e renda una nuova decisione.

 

                             2.  Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.            

                                  L’Ufficio AI verserà all’assicurato l’importo di fr. 2’500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

 

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

 

 

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

 

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti